Legge 18 dicembre 1997, n. 440
"Istituzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento
dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 23 dicembre 1997
Art. 1.
(Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta
formativa e per gli interventi perequativi)
1. A decorrere
dall'esercizio finanziario 1997, è istituito nello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione un fondo denominato "Fondo per
l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi
perequativi" destinato alla piena realizzazione dell'autonomia
scolastica, all'introduzione dell'insegnamento di una seconda lingua
comunitaria nelle scuole medie, all'innalzamento del livello di scolarità e
del tasso di successo scolastico, alla formazione del personale della scuola,
alla realizzazione di iniziative di formazione post-secondaria non
universitaria, allo sviluppo della formazione continua e ricorrente, agli
interventi per l'adeguamento dei programmi di studio dei diversi ordini e
gradi, ad interventi per la valutazione dell'efficienza e dell'efficacia del
sistema scolastico, alla realizzazione di interventi perequativi in favore
delle istituzioni scolastiche tali da consentire, anche mediante integrazione
degli organici provinciali, l'incremento dell'offerta formativa, alla
realizzazione di interventi integrati, alla copertura della quota nazionale
di iniziative cofinanziate con i fondi strutturali dell'Unione europea.
2. Le disponibilità
di cui al comma 1 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione sono ripartite, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari, con decreti del Ministro del tesoro, anche su
capitoli di nuova istituzione, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, in attuazione delle direttive di cui all'articolo 2. Le eventuali
disponibilità non utilizzate nel corso dell'anno sono utilizzate
nell'esercizio successivo.
Art. 2.
(Direttive del Ministro)
1. Con una o più
direttive del Ministro della pubblica istruzione, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono definiti:
a) gli interventi prioritari;
b) i criteri generali per la ripartizione delle somme destinate
agli interventi e le modalità della relativa gestione;
c) indicazioni circa il monitoraggio, il supporto, l'assistenza e
la valutazione degli interventi.
Art. 3.
(Progetti integrati)
1. Nella
ripartizione dei fondi per le iniziative che richiedono il coinvolgimento
degli enti locali è data la precedenza a progetti conseguenti ad accordi nei
quali gli enti locali abbiano dato la concreta disponibilità ad assolvere
agli obblighi loro spettanti per legge, ovvero a quelli deliberati da reti di
scuole.
Art. 4.
(Dotazione del fondo)
1. La dotazione del fondo
di cui all'articolo 1 è determinata in lire 100 miliardi per l'anno 1997, in
lire 400 miliardi per l'anno 1998 e in lire 345 miliardi annue a decorrere
dall'anno 1999. All'onere relativo agli anni 1997, 1998 e 1999 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando, per
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero della pubblica istruzione e per lire 300 miliardi per
l'anno 1998 e lire 245 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Il Ministro del
tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
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