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10-12-1997 n° 425 - Leggi

Legge 10 dicembre 1997, n. 425
Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
Legge 10 dicembre 1997, n

Legge 10 dicembre 1997, n. 425

 

Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

 

 

Art. 1

Finalità e disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

 

1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei corsi integrativi.

2. Il Governo è autorizzato a disciplinare gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le materie a essi connesse con regolamento da adottare ai sensi dell'Art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della presente legge.

3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le disposizioni transitorie:

 

                a. per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al valore abilitante dei titoli di studio;

                b. per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del ministero della Pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle caratteristiche della terza prova scritta e delle modalità relative alla sua predisposizione.

 

 

Art. 2

Ammissione

 

1. All'esame di Stato sono ammessi:

 

                a. gli alunni delle scuole statali che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso;

                b. gli alunni delle scuole statali che siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5;

                c. gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquiennio oppure che risulti in via di esaurimento;

                d. gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati ammessi all'abbreviazione di cui ai commi 4 e 5.

 

2. I requisiti di ammissione dei candidati esterni sono ridefiniti avendo riguardo: all'età dei candidati; al possesso di altro titolo di studio di istruzione secondaria superiore; agli studi seguiti nell'ambito dell'Unione europea; a obblighi internazionali.

3. Fermo restando quanto disposto dall'Art. 7, l'ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Si tiene conto anche di crediti formativi eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe. L'esame preliminare è sostenuto davanti al consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla Commissione alla quale il candidato è stato assegnato; il candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui è sottoposto.

4. Può essere prevista l'abbreviazione di un anno del corso di studi di scuola secondaria superiore per l'assolvimento dell'obbligo di leva.

5. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, il corrispondente esame di maturità o, a seconda del corso di studi, di qualifica, di licenza di maestro d'arte e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, gli alunni dei ginnasi-licei classici, dei licei scientifici, dei licei artistici, degli istituti magistrali, degli istituti tecnici e professionali, nonché degli istituti d'arte e delle scuole magistrali che, nello scrutinio finale, per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia, ferma restando la particolare disciplina concernente la valutazione dell'insegnamento di educazione fisica.

 

 

Art. 3

Contenuto ed esito dell'esame

 

1. L'esame di Stato comprende tre prove scritte e un colloquio. La prima prova scritta è intesa ad accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale creatività; la seconda ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente prevede verifiche scritte; la terza, a carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di progetti; tale ultima prova è strutturata in modo da consentire, di norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.

2. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta sono inviati dal ministero della Pubblica istruzione; il testo della terza prova scritta è predisposto dalla Commissione d'esame con modalità predefinite. Le materie oggetto della seconda prova scritta sono individuate dal ministro della Pubblica istruzione nella prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il ministro disciplina altresì le caratteristiche della terza prova scritta, nonché le modalità con le quali la Commissione d'esame provvede alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato tempestivo ricevimento delle medesime.

3. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo anno di corso.

4. La lingua d'esame è la lingua ufficiale di insegnamento.

5. Nelle scuole della Valle d'Aosta la conoscenza delle lingue italiana e francese, parificate a norma dell'Art. 38, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, recante «Statuto speciale per la Valle d'Aosta», è accertata nell'ambito dello svolgimento delle tre prove scritte, di cui almeno una deve essere svolta in lingua italiana e una in lingua francese a scelta del candidato.

6. A conclusione dell'esame di Stato è assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è il risultato della somnma dei punti attribuiti dalla Commissione d'esame alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito scolastico acquisito da ciascun candidato. La Commissione d'esame dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 35 per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di 20 punti. Il punteggio minimo complessivo per superare l'esame è di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della Commissione d'esame almeno due giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio massimo di 100, la Commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno a 70 punti.

7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.

8. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalità di svolgimento degli stessi.

 

 

Art. 4

Commissione e sede d'esame

 

1. La Commissione d'esame è nominata dal ministero della Pubblica istruzione ed è composta da non più di otto membri, dei quali un 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni all'istituto, più il presidente, esterno; le materie affidate ai membri esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato a norma dell'Art. 205 del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. I compensi dei commissari e del presidente sono contenuti nei limiti di spesa di cui al comma 5.

2. Ogni due Commissioni d'esame sono nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle Commissioni stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna Commissione, e comunque non superiore a quattro. Il presidente è nominato dal ministero della Pubblica istruzione, sulla base di criteri e modalità predeterminati, tra i capi di istituti di istruzione secondaria superiore statali, tra i capi di istituto di scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria superiore collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della scuola secondaria superiore. Il presidente è tenuto a essere presente a tutte le operazioni delle Commissioni. I membri esterni sono nominati dal ministero della Pubblica istruzione tra i docenti della scuola secondaria superiore. È stabilita l'incompatibilità a svolgere la funzione di presidente e di membro esterno della Commissione d'esame nella propria scuola, in scuole del distretto e in scuole nelle quali si sia prestato servizio negli ultimi due anni.

3. Le Commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio operando per aree disciplinari; le decisioni finali sono assunte dall'intera Commissione a maggioranza assoluta.

4. A ogni singola Commissione d'esame sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. Ciascuna Commissione di istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata a una Commissione di istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse Commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare il 50 per cento dei candidati interni; nel caso non vi sia la possibilità di assegnare i candidati esterni alle predette Commissioni, possono essere costituite Commissioni apposite.

5. La partecipazione dei presidenti e dei commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del ministro della Pubblica istruzione, adottato d'intesa con il ministro del Tesoro, entro il limite di spesa di cui all'Art. 23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come interpretato dall'Art. 1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33 miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in relazione alla funzione di presidente o di commissario e in relazione ai termini di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora a quella d'esame. I casi e le modalità di sostituzione dei commissari e dei presidenti sono specificamente individuati.

6. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali e, limitatamente ai candidati delle ultime classi di corsi che abbiano i requisiti di cui all'Art. 2, comma 1, gli istituti pareggiati e legalmente riconosciuti; sede d'esame dei candidati esterni sono gli istituti statali. Gli istituti statali sede di esame dei candidati esterni, salvo casi limitati e specificamente individuati, sono quelli esistenti nel comune o nella provincia di residenza; ove il candidato non sia residente in Italia, la sede deve essere indicata dal provveditore agli studi della provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.

 

 

Art. 5

Credito scolastico

 

1. Il consiglio di classe attribuisce a ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerarsi pienamente superate.

2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.

3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'Art. 2, comma 5, è attribuito, per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo Art. 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.

 

 

Art. 6

Certificazioni

 

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite, secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

 

 

Art. 7

Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute

 

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'Art. 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina: il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.

 

 

Art. 8

Disposizioni finali

 

1. Sullo schema di regolamento di cui all'Art. 1 è acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento può essere comunque emanato.

2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, nonché l'Art. 361, commi 1, 2 e 3, del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; l'Art. 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal comma 2. Dalla medesima data, nell'Art. 199 del predetto Testo unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturità.

3. Sono fatte salve le competenze delle Province autonome di Trento e di Bolzano, previste, rispetivamente, dall'Art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dall'Art. 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, e dall'Art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'Art. 6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.

4. Il Governo è delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'Art. 1, le norme del Testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie modifiche.

 

 

Art. 9

Norma finanziaria

 

1. Le spese relative all'indennità e ai compensi per gli esami, già imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402, 2408 e 2605 dello stato di previsione del ministero della Pubblica istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di previsione.

2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del ministero del Tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al ministero della Pubblica istruzione.

3. Il ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Scadenze di: ottobre 2024
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