Legge
30 novembre 1989, n. 398
NORME
IN MATERIA DI BORSE DI STUDIO UNIVERSITARIE
(in
GU 14 dicembre 1989, n. 291)
Art. 1. Borse di studio universitarie
1. Le università e gli istituti
di istruzione universitaria conferiscono borse di studio per la frequenza dei
corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione previsti dallo
statuto, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di
ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero.
Art. 2.
Borse di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione
1. Le borse di studio
per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di
specializzazione, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
sono assegnate con decreto del rettore sulla base delle graduatorie di merito
formate in occasione degli esami di ammissione.
Art. 3. Borse di studio per i corsi di dottorato di ricerca
1. Fino
all'approvazione della nuova disciplina sul dottorato di ricerca, restano ferme
le disposizioni di cui all'articolo 75 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
per quanto concerne la concessione delle borse di studio per i corsi di
dottorato di ricerca nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio.
Art. 4. Borse di studio per attività di ricerca
post-dottorato
1. Nell'ambito dei
finanziamenti di cui all'articolo 7, le università possono conferire borse di
studio ai laureati in possesso del titolo di dottore di ricerca conseguito in
Italia o all'estero per lo svolgimento di attività di ricerca post-dottorato.
Il conferimento avviene per programmi correlati alle esigenze delle attività di
ricerca svolte nelle strutture dell'ateneo.
2. Le modalità di
conferimento e conferma delle borse e i limiti di età per poterne usufruire
sono stabiliti con decreto del rettore, previa deliberazione del sanato
accademico.
3. Le commissioni
giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed
associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono
far parte i ricercatori confermati.
4. I borsisti di cui
al presente articolo possono partecipare, previa autorizzazione, a progetti di
ricerca, coerenti con i programmi di cui al comma 1, svolti anche all'estero
presso enti di ricerca ed università.
5. Le borse di studio
di cui al comma 1 hanno durata biennale, sono sottoposte a conferma allo
scadere del primo anno e non sono rinnovabili.
Art. 5. Borse di studio per il perfezionamento
all'estero
1. Il concorso per l'attribuzione
delle borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento all'estero si
svolge per aree corrispondenti ai comitati consultivi del Consiglio
universitario nazionale determinate dal senato accademico.
2. Al concorso, per
titoli ed esami, sono ammessi i laureati di cittadinanza italiana di età non
superiore ai ventinove anni, che documentino un impegno formale di attività di
perfezionamento presso istituzioni estere ed internazionali di livello
universitario, con la relativa indicazione dei corsi e della durata.
3. Le modalità per lo
svolgimento del concorso, per l'attribuzione e la conferma delle borse ed i
criteri per l'accertamento della qualificazione delle istituzioni di cui al
comma 2 sono stabilite con decreto del rettore, previa deliberazione del senato
accademico.
4. Le commissioni
giudicatrici devono essere composte da professori straordinari, ordinari ed
associati e presiedute da un professore ordinario. Di tali commissioni possono
far parte i ricercatori confermati.
Art. 6. Norme comuni
1. Le borse di studio
di cui alla presente legge non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da
istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero,
l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha già
usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo
stesso titolo.
3. Alle borse di
studio di cui alla presente legge si applica l’articolo 79,
quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
392.
4. Con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il
Ministro del tesoro, sentito il Consiglio universitario nazionale, sono
determinati la misura minima delle borse nonche' i limiti e la natura del
reddito personale complessivo per poterne usufruire.
5. I borsisti non
possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere gli
impegni stabiliti nel decreto di concessione della borsa, pena la decadenza
della stessa.
6. Per le borse di
studio previste dalla presente legge si applicano le disposizioni in materia di
agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4 della
legge 13 agosto 1984, n. 476.
7. Ai dipendenti pubblici che
fruiscano delle borse di studio di cui alla presente legge è estesa la
possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di
studio senza assegni, prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca
dall'articolo 2 della
legge 13 agosto 1984, n. 476. Il periodo di congedo
straordinario è utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento
di quiescenza e di previdenza.
Art. 7. Finanziamento delle borse
1. Fino alla data di entrata in
vigore della legge di attuazione dei principi di autonomia delle università, il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il
Consiglio universitario nazionale, provvede a ripartire tra le università
l'apposito stanziamento di bilancio, per la parte non destinata alle borse di
studio per i corsi di dottorato di ricerca in relazione a quanto previsto
dall'articolo 3.
2. Le università
possono integrare il fondo destinato alle borse di studio con finanziamenti
sufficienti alla corresponsione delle borse per l'intera durata del corso, da
iscrivere in bilancio, provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati.
3. Il consiglio di
amministrazione, in sede di approvazione del bilancio, ripartisce in distinti
capitoli, su parere del senato accademico, i fondi da destinare annualmente
alle diverse borse di studio di cui all'articolo 1.
4. Il senato accademico, tenuto
conto dei fondi disponibili in bilancio per ciascuno degli interventi di cui al
comma 3, determina il numero e l'ammontare delle borse di studio, sentiti gli
organi collegiali delle strutture didattiche e scientifiche interessate.
5. Le università devono
comunque destinare una quota, non inferiore al 25 per cento dei fondi
complessivamente destinati alle borse di studio, per le attività di
perfezionamento all'estero.
6. Per il conferimento
delle borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca postdottorato,
anche all'estero, le università possono utilizzare, nei limiti del 10 per
cento, le risorse finanziarie ad esse assegnate per il finanziamento della
ricerca universitaria di cui all'articolo 65 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Art. 8. Norme finali e abrogativa
1. Agli iscritti alle scuole di
specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di
ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione
della frequenza del corso di dottorato. L'iscrizione all'anno di corso
spettante in base al precedente curriculum può avvenire anche in soprannumero
rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola.
2. Le disposizioni
della presente legge si applicano anche agli iscritti delle scuole di
specializzazione delle facoltà di medicina e chirurgia fino alla data di
entrata in vigore della legge di attuazione delle direttive comunitarie in materia
di formazione a tempo pieno dei medici specialisti.
3. Sono abrogati gli
articoli 75, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge; 76, 77, 78, 79,
commi primo, secondo e terzo; 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382 , nonche' l'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ed ogni altra norma incompatibile con le disposizioni della
presente legge.