Legge 19 Ottobre 1999, n. 370
"
Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica
"
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 Ottobre 1999
CAPO I
DISPOSIZIONI
IN MATERIA UNIVERSITARIA
Art. 1.
(Nuclei
di valutazione interna degli atenei)
1. Le università
adottano un sistema di valutazione interna della gestione amministrativa, delle
attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo
studio, verificando, anche mediante analisi comparative dei costi e dei
rendimenti, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttività della
ricerca e della didattica, nonchè l'imparzialità e il buon andamento
dell'azione amministrativa.
2. Le funzioni di
valutazione di cui al comma 1 sono svolte in ciascuna università da un organo
collegiale disciplinato dallo statuto delle università, denominato "nucleo
di valutazione di ateneo", composto da un minimo di cinque ad un massimo
di nove membri, di cui almeno due nominati tra studiosi ed esperti nel campo della
valutazione anche in ambito non accademico. Le università assicurano ai nuclei
l'autonomia operativa, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni
necessari, nonchè la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della
normativa a tutela della riservatezza. I nuclei acquisiscono periodicamente,
mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle
attività didattiche e trasmettono un'apposita relazione, entro il 30 aprile di
ciascun anno, al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario unitamente alle informazioni e ai dati di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera c).
3. Le università
che non applicano le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge sono escluse per un triennio dal
riparto dei fondi relativi alla programmazione universitaria, nonchè delle
quote di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e 4. Qualora il nucleo
di valutazione di un ateneo non trasmetta al Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica la relazione, i dati e le informazioni di cui
al comma 2 entro il termine ivi determinato, al medesimo ateneo non possono
essere attribuiti i fondi di cui al comma 2 dell'articolo 2 e agli articoli 3 e
4.
Art. 2.
(Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario)
1. È istituito il Comitato
nazionale per la valutazione del sistema universitario, costituito da nove
membri, anche stranieri, di comprovata qualificazione ed esperienza nel campo
della valutazione, scelti in una pluralità di settori metodologici e
disciplinari, anche in ambito non accademico e nominati con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari. Con distinto decreto dello
stesso Ministro, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono
disciplinati il funzionamento del Comitato e la durata in carica dei suoi
componenti secondo princìpi di autonomia operativa e di pubblicità degli atti.
Il Comitato:
a) fissa
i criteri generali per la valutazione delle attività delle università previa
consultazione della Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI),
del Consiglio universitario nazionale (CUN) e del Consiglio nazionale degli
studenti universitari (CNSU), ove costituito;
b) promuove
la sperimentazione, l'applicazione e la diffusione di metodologie e pratiche di
valutazione;
c) determina
ogni triennio la natura delle informazioni e i dati che i nuclei di valutazione
degli atenei sono tenuti a comunicare annualmente;
d) predispone
ed attua, sulla base delle relazioni dei nuclei di valutazione degli atenei e
delle altre informazioni acquisite, un programma annuale di valutazioni esterne
delle università o di singole strutture didattiche, approvato dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare
riferimento alla qualità delle attività universitarie, sulla base di standard
riconosciuti a livello internazionale, nonchè della raccomandazione 98/561/CE
del Consiglio, del 24 settembre 1998, sulla cooperazione in materia di garanzia
della qualità nell'istruzione superiore;
e) predispone
annualmente una relazione sulle attività di valutazione svolte;
f) svolge
i compiti assegnati dalla normativa vigente, alla data di entrata in vigore
della presente legge, all'Osservatorio per la valutazione del sistema
universitario di cui al decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio
1999, n. 229;
g) svolge,
su richiesta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, ulteriori attività consultive, istruttorie, di valutazione, di
definizione di standard, di parametri e di normativa tecnica, anche in
relazione alle distinte attività delle università, nonchè ai progetti e alle
proposte presentati dalle medesime.
2. A decorrere
dall'anno 2000 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentiti il CUN, il CNSU e la CRUI, riserva, con proprio decreto,
unitamente alla quota di riequilibrio di cui all'articolo 5,
commi 3 e 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e successive modificazioni, un'ulteriore quota del fondo per il finanziamento
ordinario delle università per l'attribuzione agli atenei di appositi
incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati ed in relazione agli esiti
dell'attività di valutazione di cui all'articolo 1 e al presente articolo.
3. Alla data di
insediamento del Comitato nazionale per la valutazione del sistema
universitario è soppresso l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario.
Al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 88, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
la relativa autorizzazione di spesa, da intendere riferita alle attività del
Comitato, è integrata di lire 2 miliardi a decorrere dal 1o gennaio
1999.
4. Alla data di
cui al comma 3, primo periodo, sono abrogati il secondo e il terzo periodo del
comma 23 dell'articolo 5 della
legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Art. 3.
(Disposizioni
per le università non statali)
1. Le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 1 e 3, e all'articolo 2, comma 1, si applicano anche alle
università non statali autorizzate al rilascio di titoli aventi valore legale.
Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica riserva,
con proprio decreto, una quota dei contributi di cui alla legge 29 luglio
1991, n. 243, per l'attribuzione alle università non statali
di appositi incentivi, sulla base di obiettivi predeterminati e in relazione
agli esiti dell'attività di valutazione di cui agli articoli 1 e 2.
Art. 4.
(Incentivazione
dei professori e dei ricercatori universitari)
1. È autorizzata
la spesa nel limite massimo di lire 80 miliardi per l'anno 1999, di lire 81
miliardi per l'anno 2000 e di lire 91 miliardi a decorrere dall'anno 2001, per
l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica di un fondo integrativo per l'incentivazione
dell'impegno didattico dei professori e dei ricercatori universitari, per
obiettivi di adeguamento quantitativo e di miglioramento qualitativo
dell'offerta formativa, con riferimento anche al rapporto tra studenti e
docenti nelle diverse sedi e nelle strutture didattiche, all'orientamento e al
tutorato. Il fondo è ripartito tra gli atenei secondo criteri determinati con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
sentiti la CRUI, il CUN, il CNSU, ove costituito, le organizzazioni sindacali e
le associazioni professionali dei professori e dei ricercatori universitari
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. I contributi erogati
alle università ai sensi del presente articolo afferiscono ai fondi di ateneo
di cui all'articolo 24,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
2. A valere sui
fondi di ateneo di cui all'articolo 24,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni, anche integrati con risorse proprie, le università,
con proprie disposizioni, erogano a professori e ricercatori universitari
compensi incentivanti l'impegno didattico sulla base dei seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a)
riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il
tempo pieno e, nel caso di personale universitario medico, per l'attività
intramuraria e che non svolgono attività didattica comunque retribuita presso
altre università o istituzioni pubbliche e private;
b)
assegnazione dei compensi:
1) ai professori
e ricercatori universitari di cui alla lettera a) i quali, in conformità
alla programmazione didattica finalizzata ad un più favorevole rapporto
studenti-docente, dedicano, in ogni tipologia di corso di studio universitario,
ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonchè in attività universitarie
nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 ore
annuali a lezioni, esercitazioni e seminari nonchè ulteriori e specifici
impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione
e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento e comunque
svolgono attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico;
2) a progetti di
miglioramento qualitativo della didattica predisposti e realizzati da gruppi di
docenti, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica
e ad attività formative propedeutiche, integrate e di recupero;
c)
verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da
parte di organismi in cui siano rappresentati anche gli studenti;
d)
pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate dagli atenei per
l'erogazione dei compensi nonchè degli elenchi dei percettori.
3. Le
disposizioni di cui al comma 2 sono emanate dagli atenei entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente tale
termine, a decorrere dell'anno 2000 le risorse finanziarie di cui al comma 1
possono essere erogate all'ateneo inadempiente solo successivamente alla
comunicazione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica delle predette disposizioni.
4. Le incentivazioni sono erogate
ai docenti di cui al comma 2, a condizione che le loro attività didattiche
siano valutate positivamente nell'ambito dei programmi di valutazione della
didattica adottati dagli atenei. Il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, avvalendosi del Comitato nazionale per la
valutazione del sistema universitario, effettua il monitoraggio sull'attuazione
delle disposizioni del presente articolo. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, a decorrere dall'anno 2001, determina le
quote da attribuire ad ogni ateneo anche sulla base dei risultati conseguiti in
relazione agli obiettivi di cui al comma 1.
5. La materia di
cui all'articolo 66 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
è rimessa all'autonoma determinazione degli atenei, che possono disapplicare la
predetta norma dalla data di entrata in vigore di specifiche disposizioni da
essi emanate.
Art. 5.
(Assegni
di ricerca e scuole di specializzazione)
1. È autorizzata
la spesa nel limite massimo di lire 33,5 miliardi per l'anno 1999, di lire 38,5
miliardi per l'anno 2000 e di lire 51,5 miliardi a decorrere dall'anno 2001,
per il cofinanziamento di importi destinati dagli atenei all'attivazione di
assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51,
comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L'importo è ripartito secondo criteri determinati con decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo conto delle
esigenze di potenziamento dell'attività di ricerca delle università. I medesimi
decreti prevedono altresì le modalità di controllo sistematico e di verifica
dell'effettiva attivazione degli assegni. Alla scadenza del termine di durata
dell'assegno, apposite commissioni istituite dagli atenei formulano un giudizio
sull'attività di ricerca svolta dal titolare, anche ai fini del rinnovo.
2. È autorizzata
la spesa di lire 7,7 miliardi per l'anno 2000 e di lire 8 miliardi per l'anno
2001, da ripartire tra gli atenei come contributi alle spese di funzionamento
delle scuole di specializzazione per le professioni legali di cui all'articolo 16 del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398,
con i medesimi criteri adottati nei provvedimenti attuativi della
programmazione del sistema universitario 1998-2000.
3. È autorizzata
la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2000 e di lire 2 miliardi per l'anno
2001, da ripartire tra gli atenei che gestiscono le scuole di specializzazione
per la formazione degli insegnanti.
Art. 6.
(Disposizioni
per l'autonomia didattica)
1. Il comma 6
dell'articolo 1 della
legge 3 luglio 1998, n. 210, è sostituito
dal seguente:
"6. Le
nomine in ruolo e i trasferimenti di cui alla presente legge sono disposti con
decreto rettorale e decorrono di norma dal 1o novembre successivo,
ovvero da una data anteriore, in caso di attività didattiche da svolgere nella
parte residua dell'anno accademico. Nel caso in cui l'interessato provenga dai
ruoli di altre università, l'anticipo della decorrenza può essere disposto solo
sulla base di un accordo tra le università interessate, approvato dagli organi
accademici competenti, previo nulla osta della facoltà di provenienza".
2.
Nell'ambito di procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di
professori e ricercatori universitari bandite dopo la data di entrata in vigore
della presente legge, il divieto di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera i), della legge 3 luglio 1998, n. 210,
è esteso anche ai professori nominati dalle facoltà ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettera b), della predetta legge.
3. All'articolo 2,
comma 1, lettera e), numeri 2) e 3), della legge 3 luglio 1998, n. 210,
dopo le parole: "in campo clinico", sono inserite le seguenti:
"ovvero, con riferimento alle scienze motorie, in campo
tecnico-addestrativo".
4. All'articolo 1,
comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
le parole da: "sono istituite" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "con esclusivo riferimento alle attività
professionali per il cui esercizio la normativa vigente già prevede l'obbligo
di superamento di un esame di Stato, è modificata e integrata la disciplina del
relativo ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonchè dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, in conformità ai
seguenti criteri direttivi:
a) determinazione
dell'ambito consentito di attività professionale ai titolari di diploma
universitario e ai possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni;
b) eventuale
istituzione di apposite sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli
ambiti di cui alla lettera a), indicando i necessari raccordi con la più
generale organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
c) coerenza
dei requisiti di ammissione e delle prove degli esami di Stato con quanto
disposto ai sensi della lettera a)".
5. Gli
statuti degli atenei disciplinano l'istituzione di commissioni per l'esame dei
problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche presso le
competenti strutture composte pariteticamente da rappresentanti dei docenti e
degli studenti. Le commissioni esprimono parere circa la compatibilità tra i
crediti assegnati alle attività formative e gli obiettivi formativi programmati
dalle strutture didattiche, ai sensi dei decreti che saranno emanati in
attuazione dell'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni.
6. Le università
adeguano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio ai sensi delle
disposizioni di cui all'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni, entro diciotto mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del decreto ministeriale contenente i criteri specifici per i
predetti corsi. Decorso infruttuosamente tale termine, non possono essere erogati
alla università i finanziamenti previsti da accordi di programma o dai
provvedimenti di attuazione della programmazione universitaria fino alla data
di trasmissione al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica dei regolamenti didattici contenenti gli adeguamenti predetti.
7. All'articolo 17,
comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea,
le parole: "di diploma universitario, di laurea e di specializzazione di
cui agli articoli 2, 3 e
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, con esclusione del dottorato di
ricerca"; e le parole: "della predetta legge" sono sostituite
dalle seguenti: "della legge 19
novembre 1990, n. 341";
b) alla
lettera a), le parole: "anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 2, 3 e
4 della legge 19 novembre 1990, n. 341,
e successive modificazioni, ed" sono soppresse; e le parole da:
"nonchè la previsione" fino a: "della legge 19
novembre 1990, n. 341" sono sostituite dalle
seguenti: "nonchè la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2,
3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
anche modificando gli ordinamenti e la durata di quelli di cui al decreto
legislativo 8 maggio 1998, n. 178".
8. All'articolo 4,
comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,
la parola: "cinque" è sostituita dalla seguente: "sei"; e
dopo la parola: "esperti", sono inserite le seguenti: "anche
stranieri".
9. All'articolo 4,
comma 4, del decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178,
le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre
anni".
Art. 7.
(Disposizioni
per gli organi collegiali del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica)
1. A decorrere
dal 1o gennaio 1999 sono ammesse, come spese di funzionamento del
CUN e del CNSU, su proposta dei predetti Consigli, indennità di presenza e
rimborsi spese con importi determinati, in modo omogeneo per tutti i
componenti, da decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e per la funzione pubblica. I medesimi decreti
determinano l'importo di specifiche indennità per il presidente e il
vicepresidente. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su motivata proposta dei presidenti del CUN e del CNSU, può
destinare alle attività richieste fino a tre esperti per esigenze operative che
necessitano di specifiche capacità professionali. Ai predetti esperti si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 7,
comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni. Per le finalità del presente comma è autorizzata la
spesa di lire 1,5 miliardi a decorrere dal 1o gennaio 1999.
2. Entro il
limite massimo complessivo di 300 milioni di lire, le università sedi della
commissione elettorale locale, individuate ai sensi dell'articolo 7
dell'ordinanza del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 25 novembre 1998, sono autorizzate a rimborsare le spese
documentate sostenute dalle associazioni degli studenti universitari, dei dottorandi
di ricerca e degli specializzandi, che abbiano regolarmente presentato liste di
candidati per l'elezione del CNSU, indetta con la citata ordinanza per i giorni
24 e 25 marzo 1999. Con apposito decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica sono stabilite le modalità e le procedure per
il rimborso e i criteri per il riparto della suddetta somma tra gli atenei.
Art. 8.
(Disposizioni
in materia di personale universitario)
1. Il rapporto di
lavoro del direttore amministrativo delle università è di tipo subordinato, con
trattamento economico determinato in conformità a criteri e parametri
individuati con decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e per la funzione pubblica.
2. L'articolo 11
del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236, si interpreta, per la parte
riguardante il personale delle Università per stranieri di Perugia e di Siena,
nel senso che i benefìci di cui all'articolo 1 della legge 21
febbraio 1989, n. 63, si applicano al personale tecnico
e amministrativo inquadrato nei ruoli delle predette Università con la sola
esclusione di quello che, successivamente all'inquadramento di cui all'articolo 27
della legge 29 gennaio 1986, n. 23, abbia già
eventualmente usufruito dei benefìci di cui all'articolo 85
della legge 11 luglio 1980, n. 312, senza oneri
aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
3. A decorrere dalla data di
soppressione delle scuole autonome di ostetricia, il personale in servizio di
ruolo o incaricato senza soluzione di continuità per almeno cinque anni, non
appartenente ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, mantiene, a domanda,
il trattamento economico complessivo in godimento, presso e con onere a carico
delle università vigilanti sulle scuole stesse ai sensi dell'articolo 3 del
regio decreto-legge 15 ottobre 1936, n. 2128, convertito dalla legge 25 marzo
1937, n. 921, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, con
esclusione di ogni equiparazione al personale docente e ricercatore delle
università. Le università assegnano funzioni al predetto personale sulla base
dell'attività svolta nelle scuole. La domanda, a pena di decadenza dal
beneficio, deve essere presentata alle predette università entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. L'articolo 3,
comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
si interpreta nel senso che l'assegno personale ivi previsto ed attribuito in
applicazione degli articoli 36,
ultimo comma, e 38, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, ai docenti e ai
ricercatori universitari, è rideterminato all'atto della conferma o del
superamento del periodo di straordinariato per effetto del trattamento
stipendiale spettante anche a seguito del riconoscimento dei servizi previsto
dall'articolo 103 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
Il maggiore trattamento stipendiale derivante da interpretazioni difformi da
quella di cui al presente comma è riassorbito con i successivi miglioramenti
economici. È fatta salva l'esecuzione dei giudicati non conformi
all'interpretazione autentica recata dal presente comma.
5. Nei casi in
cui la normativa vigente consenta al personale assunto o rientrato nei ruoli
dei professori e ricercatori universitari di conservare l'importo
corrispondente alla differenza tra il trattamento economico complessivo goduto
nel servizio o nell'incarico svolto precedentemente e quello attribuito al
professore o ricercatore universitario di pari anzianità, tale importo è
attribuito come assegno ad personam da riassorbire per effetto sia della
progressione economica e dell'assegno aggiuntivo di cui agli articoli 36, 38
e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
sia di ogni altro incremento retributivo attribuito al personale docente e
ricercatore delle università.
6. Con decorrenza
dal 1o gennaio 2000 è riconosciuto al personale docente e
ricercatore delle università, per il quale non è stata applicata la
disposizione di cui all'articolo 103,
settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, il servizio prestato nella scuola
secondaria, entro i limiti e con le modalità di cui al citato articolo 103.
7. È
legittimamente conseguita l'idoneità di cui agli articoli 50, 51,
52 e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
da parte dei tecnici laureati di cui all'articolo 1, comma 10, penultimo
periodo, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, anche se non in servizio al 1o
agosto 1980 i quali, ammessi con riserva ai relativi giudizi per effetto di
ordinanze di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi alla partecipazione,
emesse dai competenti organi di giurisdizione amministrativa, li abbiano
superati.
8. Il
riconoscimento del periodo di frequenza del dottorato di ricerca ai fini del
trattamento di quiescenza e previdenza e ai fini della carriera dei ricercatori
universitari di cui all'articolo 103 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382,
come modificato dall'articolo 1,
comma 24, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
deve essere richiesto entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge ovvero, se successiva, entro un anno dalla conferma in ruolo.
9. All'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 giugno
1995, n. 236, come modificato dall'articolo 1,
comma 8, della legge 14 gennaio 1999, n. 4,
le parole: "sino al 30 giugno 1999" sono sostituite dalle seguenti:
"improrogabilmente fino al 30 giugno 2000, provvedendo entro tale termine
all'espletamento delle procedure di assunzione del nuovo personale, secondo
quanto previsto dalla vigente disciplina contrattuale del rapporto di
lavoro,".
10. Al personale
di cui all'articolo 6,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12,
commi 1, 2, 3, 4, 6 e 7, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Il
suddetto personale è ricompreso nelle dizioni previste dall'articolo 16,
comma 1, della legge 19 novembre 1990, n. 341,
e successive modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
11. Al personale docente con
rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della
presente legge nelle scuole materne ed elementari, in possesso di titolo
d'istruzione secondaria quadriennale, è consentito l'accesso, anche in
soprannumero, al corso di laurea in scienze della formazione primaria.
12. Per le
università statali cui sono annessi i policlinici universitari, gli oneri
relativi al personale di ruolo dell'area socio-sanitaria, non laureato,
assegnato al policlinico, non sono compresi tra le spese fisse e obbligatorie
di cui all'articolo 51,
comma 4, primo periodo, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ai sensi e per gli effetti di cui alla citata norma. Dall'attuazione del
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello
Stato.
Art. 9.
(Interventi
di edilizia universitaria e per la rete museale scientifica)
1. Sono
autorizzati i limiti di impegno ventennali:
a)
per 2 miliardi di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di
lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'università di Padova per la
contrazione di mutui per il finanziamento di interventi di salvaguardia
dell'Orto botanico, ivi compresa l'acquisizione dell'area confinante e degli edifici
ivi costruiti o in costruzione, al fine anche di una eventuale demolizione
degli edifici medesimi;
b)
per 1 miliardo di lire, con decorrenza dall'anno 2000, e per 1 miliardo di
lire, con decorrenza dall'anno 2001, a favore dell'ateneo di Torino per la contrazione
di mutui per il finanziamento di interventi per la realizzazione della sede
decentrata di Savigliano.
2. È autorizzata
la spesa:
a)
di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da
destinare all'ateneo di Cassino per interventi di edilizia universitaria;
b)
di lire 1 miliardo per l'anno 2000 e di lire 1 miliardo per l'anno 2001, da
destinare all'università degli studi "La Sapienza" di Roma, per
interventi di edilizia universitaria nella sede decentrata di Latina.
3. È autorizzata
la spesa di lire 3 miliardi per l'anno 2000 e di lire 3 miliardi per l'anno
2001 per contributi, da ripartire con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, da destinare alla istituzione di nuovi
musei scientifici e tecnologici e alla progettazione delle relative strutture.
4. È autorizzata
la spesa di lire 50 miliardi nell'anno 2000 e di lire 50 miliardi nell'anno
2001 per integrare lo stanziamento di cui all'unità previsionale di base
2.2.1.2 (edilizia universitaria, grandi attrezzature e ricerca scientifica)
dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
5. A seguito
della stipula di apposite convenzioni tra università e Ministero per i beni e
le attività culturali, aventi per oggetto il trasferimento ad un ateneo della
biblioteca pubblica statale ad esso collegata ai sensi dell'articolo 151 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
garantendo l'accessibilità al pubblico, può essere disposto, con decreti del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, adottati di
concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, su
proposta dell'ateneo che si convenziona, l'annesso trasferimento all'università
del personale di ruolo addetto alla predetta biblioteca, a seguito di specifica
opzione, nonchè delle risorse finanziarie occorrenti per la corresponsione del
relativo trattamento economico. Il personale trasferito è inquadrato nel
livello, qualifica e profilo corrispondenti nell'ordinamento universitario. I
termini per l'opzione, le modalità e i tempi per il trasferimento del
personale, nonchè i criteri per l'inquadramento sono determinati nei decreti di
cui al presente comma. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Capo II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI RICERCA
Art. 10.
(Rifinanziamento
di leggi e norme per gli enti di ricerca)
1. È autorizzata
la spesa:
a)
di lire 20 miliardi per l'anno 1999, di lire 60 miliardi per l'anno 2000 e di
lire 60 miliardi per l'anno 2001 per rifinanziare il fondo speciale per la
ricerca applicata, di cui all'articolo 4 della
legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive
modificazioni;
b)
di lire 555 miliardi per l'anno 2000 e di lire 555 miliardi per l'anno 2001
come contributo all'Istituto nazionale di fisica nucleare per la prosecuzione
delle attività secondo il programma pluriennale vigente;
c)
di lire 24,5 miliardi per l'anno 2000 e di lire 24,5 miliardi per l'anno 2001
come contributo all'Istituto nazionale di fisica della materia per la
prosecuzione delle attività secondo il programma pluriennale vigente;
d)
di lire 40 miliardi per l'anno 2000 e di lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
2001 per rifinanziare il Fondo integrativo speciale per la ricerca di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
Per l'anno 1999, all'individuazione degli interventi di particolare rilevanza
strategica di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
si provvede con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, su proposta del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Al relativo finanziamento si provvede a
carico del Fondo di cui al medesimo articolo 1,
comma 3, del decreto legislativo n. 204 del 1998,
le cui risorse sono corrisposte direttamente ai soggetti interessati.
2. A
decorrere dal 1o gennaio 2002 i contributi in favore dell'Istituto
nazionale di fisica nucleare e dell'Istituto nazionale di fisica della materia
affluiscono al fondo di cui all'articolo 7,
commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204,
con l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e successive modificazioni.
3. Gli enti di
ricerca possono determinare, con proprio regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8,
comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168,
in sostituzione del trattamento di missione e comunque per importi non
superiori al medesimo, uno specifico trattamento forfettario, che tiene conto
delle differenze del costo della vita, da attribuire al personale inviato a
svolgere attività di ricerca all'estero presso enti, centri e istituzioni straniere
o internazionali per periodi continuativi superiori ad un mese. Sui regolamenti
di cui al presente comma il Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica acquisisce, nel termine perentorio di trenta giorni,
il parere del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
4. La Sincrotrone
Trieste, società consortile per azioni, è costituita come società di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 2461 del codice civile. La società non ha
scopo di lucro, non può distribuire utili e avanzi di gestione ai soci ed è
obbligata a reinvestire i predetti utili o avanzi di gestione, nonchè eventuali
residui attivi in sede di liquidazione dei beni costruiti o acquistati, qualora
non destinati alla costituzione della riserva legale, all'esercizio dei compiti
istituzionali di cui alla lettera d), i quali non hanno natura di
attività commerciale e non sono riconducibili ad esercizio di impresa. Alla
società si applica dal 1o gennaio 2000 il regime tributario degli
enti non commerciali di cui agli articoli 87, comma 1, lettera c), 108,
109, 109-bis, 110, 110-bis e 111-bis del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
e successive modificazioni, nonchè di cui agli articoli 19-ter
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
e successive modificazioni, e 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
e successive modificazioni. Il predetto inquadramento a fini tributari è
disposto in regime di neutralità fiscale, ai fini dell'imposizione diretta o
indiretta, non determinando cessione o realizzo di plusvalenze e sopravvenienze
attive soggette a tassazione in relazione alla prevista destinazione
istituzionale dei beni. Restano ferme le posizioni pregresse di cui alle
precedenti dichiarazioni di imposta, con facoltà di richiesta dei relativi
rimborsi. Lo statuto e l'ordinamento contabile della società, da sottoporre al
controllo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica ai sensi dell'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, sentito il
comitato di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 13 settembre 1996, n.
475, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 novembre
1996, n. 573, sono modificati sulla base dei
seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) adeguamento
della struttura societaria, assicurando una quota di partecipazione di soggetti
pubblici non inferiore al 51 per cento;
b) snellimento
degli organi sociali con presenza di componenti nominati dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
c) applicazione
alle successive modifiche statutarie delle procedure di cui all'articolo 8 della
legge 9 maggio 1989, n. 168, con il parere
del comitato di cui al citato decreto-legge n. 475 del 1996, convertito, con
modificazioni, dalla predetta legge n. 573 del
1996;
d)
definizione dei compiti istituzionali della società in termini di attività di
ricerca e formazione, in collegamento con il programma nazionale della ricerca
e i programmi europei internazionali, promuovendo la collaborazione con
soggetti pubblici e privati, anche stranieri e internazionali, nonchè in
termini di manutenzione, gestione, completamento e sviluppo del Laboratorio di
Luce di Sincrotrone Elettra di Trieste e di messa a disposizione
dell'infrastruttura ai consorziati, ai partecipanti e ad enti di ricerca
italiani e stranieri, pubblici e privati, assicurando la trasparenza delle
procedure e la parità di condizioni, con vincoli di diffusione dei risultati
per finalità di ricerca e non commerciali;
e) utilizzazione,
in subordine a quanto previsto nella lettera d), del laboratorio, della
strumentazione e del personale da parte di soggetti privati, per obiettivi funzionali
ed attività commerciali, a titolo oneroso;
f) definizione
di criteri di valutazione delle componenti patrimoniali attive e passive, anche
in deroga ai criteri stabiliti dal codice civile, in conformità ai compiti
istituzionali della società.
Capo III
DISPOSIZIONI
PER L'ATTUAZIONE DI SENTENZE PASSATE IN GIUDICATO
Art. 11.
(Corresponsione
di borse di studio agli specializzandi medici ammessi alle scuole negli anni
1983-1991)
1. Ai medici
ammessi presso le università alle scuole di specializzazione in medicina
dall'anno accademico 1983-1984 all'anno accademico 1990-1991, destinatari delle
sentenze passate in giudicato del tribunale amministrativo regionale del Lazio
(sezione I-bis), numeri 601 del 1993, 279 del 1994, 280 del 1994, 281
del 1994, 282 del 1994, 283 del 1994, tenendo conto dell'impegno orario
complessivo richiesto agli specializzandi dalla normativa vigente nel periodo
considerato, nonchè del tempo trascorso, il Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica corrisponde per tutta la durata del corso una
borsa di studio annua onnicomprensiva di lire 13.000.000. Non si dà luogo al
pagamento di interessi legali e di importi per rivalutazione monetaria.
2. Il diritto
alla corresponsione della borsa di studio è subordinato all'accertamento da
parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
delle seguenti condizioni:
a)
frequenza di un corso di specializzazione in base alla normativa prevista dal decreto del
Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162,
per l'intera durata legale del corso di formazione;
b)
impegno di servizio a tempo pieno, attestato dal direttore della scuola di
specializzazione;
c)
mancato svolgimento per tutta la durata del corso di specializzazione di
qualsiasi attività libero-professionale esterna, nonchè di attività lavorativa
anche in regime di convenzione o di precarietà con il Servizio sanitario
nazionale.
3. Non può
essere corrisposta la borsa di studio per gli anni in cui ne è stata percepita
un'altra, a qualsiasi titolo e per qualsiasi importo, quale che sia il soggetto
erogatore. È escluso dalla borsa di studio di cui al comma 1:
a)
chi non abbia concluso il corso di specializzazione, ovvero non abbia
recuperato i periodi di sospensione di cui all'articolo 5,
comma 3, del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
b)
chi abbia sospeso la frequenza dei corsi per motivi diversi da quelli previsti
dalla lettera a).
4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determinati il
termine entro il quale, a pena di decadenza, deve essere trasmessa l'istanza di
corresponsione delle borse di studio previste dal presente articolo, lo
scaglionamento dei pagamenti, le modalità di inoltro, di sottoscrizione e di
autocertificazione secondo la normativa vigente in materia, nonchè
l'effettuazione di controlli a campione non inferiori al 10 per cento delle
istanze presentate. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 83 miliardi per
l'anno 1999, di lire 48 miliardi per l'anno 2000 e di lire 25 miliardi per
l'anno 2001.
Capo IV
DISPOSIZIONI
FINANZIARIE
Art. 12.
(Copertura
finanziaria)
1. All'onere derivante
dell'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 7, 8, comma 6,
e 11, pari a lire 200 miliardi per l'anno 1999 e a lire 190 miliardi per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
2. All'onere
derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, commi 1, 2,
3 e 4, e all'articolo 10, comma 1, lettere a), b), c) e d), pari
a lire 20 miliardi per l'anno 1999, a lire 737,5 miliardi per l'anno 2000 e a
lire 749,5 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo
parzialmente utilizzando, per lire 40 miliardi per l'anno 2000 e per lire 50
miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e
per lire 20 miliardi per l'anno 1999, lire 697,5 miliardi per l'anno 2000 e
lire 699,5 miliardi per l'anno 2001, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.
3. Qualora alla
data di cui all'articolo 11, comma 4, l'importo complessivo delle borse di
studio risulti superiore o inferiore alle disponibilità di cui allo stesso
comma 4, nell'anno successivo la relativa autorizzazione di spesa è
incrementata o ridotta al fine di adeguarla al predetto importo complessivo,
con compensazione a carico del fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
4. Il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato ad
assumere per l'anno 1999 un impegno di spesa complessivo per le finalità di cui
agli articoli 4, 5, comma 1, e 11, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti
attuativi ivi previsti.
5. Il Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 13.
(Entrata
in vigore)
1. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.