Legge 22 novembre 2002, n. 268
"Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure
urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e
l'alta formazione artistica e musicale"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 276 del 25 novembre 2002
Legge di conversione
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
Legge di conversione
Art. 1.
1. Il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, recante misure urgenti per la scuola,
l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione
artistica e musicale, e' convertito in legge con le modificazioni riportate
in allegato alla presente legge.
2. La presente
legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale.
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Testo del decreto-legge coordinato con
la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 276 del 25 novembre 2002
(*) Le modifiche apportate dalla legge
di conversione sono stampate con caratteri corsivi
Art. 1.
Disposizioni
per la razionalizzazione della spesa nel settore della scuola
1. I docenti
in situazione di soprannumerarietà, appartenenti a classi di concorso che
presentino esubero di personale rispetto ai ruoli provinciali, sono tenuti a
partecipare ai corsi di riconversione professionale di cui all'articolo 473
del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da
adottarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
sentite le organizzazioni sindacali, sono individuate le categorie di
personale in situazione di soprannumerarietà. In caso di perdurante
situazione di soprannumerarietà dovuta alla mancata partecipazione ai corsi
di riconversione ovvero di partecipazione, con esito negativo, ai corsi
medesimi ovvero di mancata accettazione dell'insegnamento per il quale si e'
realizzata la riconversione professionale si applica, nei confronti del
personale interessato, l'articolo 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Il limite
di spesa fissato all'articolo 22, comma 7, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' elevato di 28,411 milioni di euro per
l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno 2003.
3. All'onere di
28,411 milioni di euro per l'anno 2002 e di 44,608 milioni di euro per l'anno
2003, derivante dall'applicazione del comma 2, si provvede mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 2.
Accorpamenti e
sdoppiamenti di classi
1. L'articolo
3, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, si interpreta nel senso che si intendono fatti salvi gli
accorpamenti, a norma delle vigenti disposizioni.
2. Non sono
ammessi sdoppiamenti di classi dopo l'inizio dell'anno scolastico.
Art. 3.
Finanziamento
degli uffici scolastici regionali
1. Al fine di
attribuire ai competenti centri di spesa, interessati all'applicazione
dell'articolo 9 del decreto del Ministro della pubblica istruzione in
data 23 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2000,
le risorse finanziarie per i pagamenti relativi al subentro nei contratti
stipulati dagli enti locali per le funzioni amministrative, tecniche ed
ausiliarie nelle istituzioni scolastiche statali, gli stanziamenti iscritti
nell'ambito dei centri di responsabilità relativi agli Uffici scolastici
regionali dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca per l'anno 2002 e per il triennio 2002-2004,
nelle unità previsionali di base "Strutture scolastiche", sono
incrementati di euro 151.586.000 per l'anno 2002, di euro 173.424.000 per
l'anno 2003 e di euro 135.078.000 a decorrere dall'anno 2004.
2. All'onere
derivante dall'applicazione del comma 1, determinato per l'anno 2002 in euro
151.586.000, per l'anno 2003 in euro 173.424.000 e a decorrere dall'anno 2004
in euro 135.078.000, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 3-bis.
Definizione della posizione giuridico-amministrativa di alcune categorie
di personale della scuola
1. Ai fini
della definizione della posizione giuridico-amministrativa del personale del
comparto scuola, con riferimento ai rapporti di impiego instaurati prima
dell'entrata in vigore del contratto collettivo nazionale di lavoro del
comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, il rapporto di impiego si intende
validamente costituito, anche in mancanza del provvedimento formale di
nomina, ove risulti documentato dalla lettera di comunicazione dell'avvenuta
nomina.
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Art. 4.
Autorizzazioni
di spesa per la sanatoria di situazioni debitorie delle università, per il
diritto allo studio nelle università non statali e per interventi di edilizia
a favore delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale. Modifica
dell’articolo 4 della legge n. 370 del 1999
1. Al fine di
attribuire alle università le risorse finanziarie per sanare situazioni
debitorie, derivanti dalla corresponsione di classi e scatti stipendiali al
personale docente e ricercatore, e' autorizzata la spesa complessiva di 375
milioni di euro, da erogare in cinque rate annuali costanti a decorrere
dall'anno 2002; allo stesso fine, nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e' istituito un
fondo da ripartire tra le università sulla base di parametri definiti con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. All'onere
derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 75 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si provvede mediante
corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Al fine di assicurare
l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari agli studenti
iscritti alle università e agli istituti universitari non statali legalmente
riconosciuti, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002, da destinare alle predette istituzioni. All'onere derivante
dall'attuazione del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Al fine di
consentire la realizzazione di interventi urgenti di edilizia a favore delle
istituzioni di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e' autorizzata la spesa di 1 milione
di euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto
capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca.
4. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-bis. All'articolo
4, comma 1, primo periodo, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, dopo la parola: "tutorato"
sono inserite le seguenti: ", e per progetti sperimentali e innovativi
sul diritto allo studio proposti dalle regioni mediante programmazione
concordata con il Ministero dell'istruzione, dell'univesità e della
ricerca".
Art. 5.
Compensi per
soggetti incaricati della selezione e valutazione di programmi e progetti di
ricerca
1. Fermo
restando quanto disposto dall'articolo 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, al fine di consentire la immediata corresponsione di
compensi a componenti di commissioni e comitati, nonchè ad esperti,
incaricati delle procedure di selezione e della valutazione di programmi e
progetti di ricerca non conclusi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, ove i rispettivi piani finanziari abbiano previsto spese per
attività istruttorie e di valutazione, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono stabiliti gli importi dei compensi medesimi.
2. Il decreto
di cui al comma 1 si applica anche ai fini della corresponsione di compensi
nelle procedure di selezione e di valutazione dei programmi e progetti di
ricerca successive alla data di entrata in vigore del presente decreto. La
relativa spesa e' compresa nell'ambito dei fondi riguardanti il finanziamento
di progetti o programmi di ricerca e comunque per un importo massimo non
superiore all'uno per cento dei predetti fondi.
Art. 5-bis.
Sostegno agli investimenti in ricerca e sviluppo
1. Al fine di
assicurare la massima efficacia all'attività di sostegno agli investimenti in
ricerca e sviluppo delle imprese industriali, le risorse conferite
dall'articolo 108, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, al Fondo di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, pari a 90 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, sono destinate per le finalità delle
forme di intervento disciplinate dallo stesso decreto legislativo, ivi
comprese quelle negoziate attraverso crediti di imposta.
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Art. 6.
Valenza dei
titoli rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori
1. Allo scopo
di determinare il valore e consentire l'immediato impiego dei titoli
rilasciati dalle Accademie di belle arti, dall'Accademia nazionale di danza,
dall'Accademia nazionale di arte drammatica, dagli Istituti superiori per le
industrie artistiche, dai Conservatori di musica e dagli Istituti musicali
pareggiati secondo l'ordinamento previgente alla data di entrata in vigore
della legge 21 dicembre 1999, n. 508, all'articolo 4 della legge medesima sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in
base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della
presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi
di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso
all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di
specializzazione.";
a-bis) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Fino all'entrata in vigore di specifiche norme di riordino del
settore, i diplomi conseguiti al termine dei corsi di didattica della musica,
compresi quelli rilasciati prima della data di entrata in vigore della
presente legge, hanno valore abilitante per l'insegnamento dell'educazione
musicale nella scuola e costituiscono titolo di ammissione ai corrispondenti
concorsi a posti di insegnamento nelle scuole secondarie, purche' il titolare
sia in possesso del diploma di scuola secondaria superiore e del diploma di
conservatorio";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I possessori dei diplomi di cui al comma 1, ivi compresi gli
attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, sono
ammessi, previo riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, e purche' in
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado, ai corsi di
diploma accademico di secondo livello di cui all'articolo 2, comma 5, nonche'
ai corsi di laurea specialistica e ai master di primo livello presso
le Università. I crediti acquisiti ai fini del conseguimento dei diplomi di
cui al comma 1 sono altresi' valutati nell'ambito dei corsi di laurea presso
le Università.";
c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"3-bis. Ai fini dell'accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle
lauree previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, ivi
compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento
coreutico, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di
istruzione secondaria di secondo grado.
3-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano
alle Accademie di belle arti legalmente riconosciute e agli Istituti musicali
pareggiati, limitatamente ai titoli rilasciati al termine di corsi
autorizzati in sede di pareggiamento o di legale riconoscimento".
Art. 7.
Attività di
servizio per gli studenti universitari
1. Per
potenziare i servizi di orientamento e tutorato e per favorire la
formazione culturale degli studenti e promuovere il diritto allo studio a
decorrere dall'anno accademico 2002-2003, le università promuovono,
sostengono e pubblicizzano le attività di servizio agli studenti iscritti ai
propri corsi, svolte da associazioni e cooperative studentesche e dai collegi
universitari legalmente riconosciuti, in conformità con gli indirizzi di cui
all'articolo 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, ed a quelli indicati nei decreti del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi dell'articolo 4 della medesima
legge, quali, in particolare, le attività di orientamento e tutorato e le
iniziative culturali.
2. Al fine di
assicurare il tempestivo esame dei progetti per la realizzazione di alloggi e
residenze per studenti universitari, al comma 5 dell'articolo 1 della legge 14 novembre 2000, n. 338, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: "All'istruttoria dei progetti provvede una commissione
istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, nominata dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in modo da
assicurare la rappresentanza paritetica del predetto Ministero e delle
regioni. La spesa derivante dal funzionamento della commissione e'
determinata, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, per un
importo massimo non superiore all'1 per cento dei fondi di cui al comma 10,
allo scopo utilizzando le risorse previste dal medesimo comma.".
2-bis. In attesa del riordino del
Consiglio nazionale degli studenti universitari i componenti del predetto
organo, nominati con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica del 2 giugno 2000, sono confermati fino alla scadenza
del mandato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre
1997, n. 491. Per il rinnovo dello stesso Consiglio l'elettorato attivo e
passivo e' attribuito anche agli studenti iscritti ai corsi di laurea
specialistica, ai fini dell'elezione dei ventotto componenti di cui allo
stesso articolo 2 del citato decreto n. 491 del 1997.
Art. 7-bis.
Adeguamento degli ordinamenti didattici dei corsi di studio delle
università
1.
All'articolo 6, comma 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e successive modificazioni, le
parole: "entro trenta mesi" sono sostituite dalle seguenti:
"entro trentasei mesi".
Art. 8.
Entrata in
vigore
1. Il presente
decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle
Camere per la conversione in legge.
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