Legge 2 agosto 1999, n. 264
"Norme in materia di accessi ai corsi
universitari"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6
agosto 1999
Art. 1.
1. Sono programmati a livello nazionale
gli accessi:
a) ai corsi di laurea
in medicina e chirurgia, in medicina veterinaria, in odontoiatria e protesi
dentaria, in architettura, nonché ai corsi di diploma universitario, ovvero
individuati come di primo livello in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, concernenti la formazione del
personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione ai sensi
dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in conformità alla normativa
comunitaria vigente e alle raccomandazioni dell'Unione europea che
determinano standard formativi tali da richiedere il possesso di
specifici requisiti;
b) ai corsi di
laurea in scienza della formazione primaria e alle scuole di specializzazione
per l'insegnamento secondario, di cui, rispettivamente, all'articolo 3, comma 2, e all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre
1990, n. 341;
c) ai corsi di
formazione specialistica dei medici, disciplinati ai sensi del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257;
d) alle scuole di
specializzazione per le professioni legali, disciplinate ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398;
e) ai corsi
universitari di nuova istituzione o attivazione, su proposta delle università
e nell'ambito della programmazione del sistema universitario, per un numero
di anni corrispondente alla durata legale del corso.
Art. 2.
1. Sono programmati dalle università gli
accessi:
a) ai corsi di
laurea per i quali l'ordinamento didattico preveda l'utilizzazione di
laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o
comunque di posti-studio personalizzati;
b) ai corsi di
diploma universitario, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera a), per i quali l'ordinamento didattico prevede l'obbligo di
tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso
strutture diverse dall'ateneo;
c) ai corsi o
alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni
di cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni.
2. Sono programmati dall'università di
Trieste gli accessi al corso di laurea in scienze internazionali e
diplomatiche con sede in Gorizia, in ragione dei particolari compiti di
collaborazione transfrontaliera e internazionale adempiuti da tale corso.
Art. 3.
1. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, nell'emanazione e nelle modificazioni del
regolamento di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, come modificato dall'articolo 17, comma 116, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si conforma alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2
della presente legge e si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) determinazione
annuale, per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
del numero di posti a livello nazionale con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentiti gli altri
Ministri interessati, sulla base della valutazione dell'offerta potenziale
del sistema universitario, tenendo anche conto del fabbisogno di
professionalità del sistema sociale e produttivo;
b) ripartizione
dei posti di cui alla lettera a) tra le università, con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, tenendo
conto dell'offerta potenziale comunicata da ciascun ateneo e dell'esigenza di
equilibrata attivazione dell'offerta formativa sul territorio;
c) determinazione
da parte delle università dei posti relativi ai corsi di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera e), nonché di cui all'articolo 2, previa valutazione
della propria offerta potenziale;
d) previsione di
attività di informazione e orientamento degli studenti da parte degli atenei
e del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
introduzione graduale dell'obbligo di preiscrizione alle università,
monitoraggio e valutazione da parte del citato Ministero dell'offerta
potenziale degli atenei.
2. La valutazione dell'offerta
potenziale, al fine di determinare i posti disponibili di cui alle lettere a),
b) e c) del comma 1, è effettuata sulla base:
a) dei seguenti
parametri:
1) posti nelle aule;
2) attrezzature e laboratori scientifici per
la didattica;
3) personale docente;
4) personale tecnico;
5) servizi di assistenza e tutorato;
b) del numero dei
tirocini attivabili e dei posti disponibili nei laboratori e nelle aule
attrezzate per le attività pratiche, nel caso di corsi di studio per i quali
gli ordinamenti didattici prevedono l'obbligo di tirocinio come parte
integrante del percorso formativo, di attività tecnico-pratiche e di
laboratorio;
c) delle modalità
di partecipazione degli studenti alle attività formative obbligatorie, delle
possibilità di organizzare, in più turni, le attività didattiche nei
laboratori e nelle aule attrezzate, nonché dell'utilizzo di tecnologie e
metodologie per la formazione a distanza.
Art. 4.
1. L'ammissione ai corsi di cui agli
articoli 1 e 2 è disposta dagli atenei previo superamento di apposite prove
di culturagenerale, sulla base dei programmi della scuola secondaria
superiore, e di accertamento della predisposizione per le discipline oggetto
dei corsi medesimi, con pubblicazione del relativo bando almeno sessanta
giorni prima della loro effettuazione, garantendo altresí la comunicazione
dei risultati entro i quindici giorni successivi allo svolgimento delle prove
stesse. Per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b),
il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica
determina con proprio decreto modalità e contenuti delle prove di ammissione,
senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.
2. I requisiti di ammissione alle
tipologie di corsi e titoli universitari, da istituire con le procedure di
cui all'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni, in aggiunta o in sostituzione
a quelli previsti dagli articoli 1, 2, 3, comma 1, e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, sono determinati dai decreti di cui al
citato articolo 17, comma 95, della legge n. 127 del 1997, i quali comunque non possono introdurre fattispecie di
corsi ad accesso programmato ulteriori rispetto a quanto previsto dalla
presente legge.
Art. 5.
1. Sono regolarmente iscritti ai corsi
universitari per il rilascio dei titoli di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 19
novembre 1990, n. 341, gli studenti
nei confronti dei quali i competenti organi di giurisdizione amministrativa,
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano
emesso ordinanza di sospensione dell'efficacia di atti preclusivi della
iscrizione ai predetti corsi. Sono validi ai sensi e per gli effetti della
legislazione universitaria gli esami sostenuti dagli studenti di cui al
presente articolo.
2. Sono altresí regolarmente iscritti ai
corsi universitari di cui al comma 1 gli studenti che siano stati comunque
ammessi dagli atenei alla frequenza dei corsi dell'anno accademico 1998-1999
entro il 31 marzo 1999.
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 1, lettera e), acquistano efficacia a decorrere dall'anno accademico
2000-2001.
4. Fino alla data di entrata in vigore di
specifiche modificazioni del regolamento adottato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica 21 luglio 1997, n. 245,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 29 luglio 1997, le
università determinano i posti per i corsi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera a), e comma 2, conformandosi ai criteri di cui all'articolo 3,
comma 2, e disponendo prove d'ammissione ai sensi dell'articolo 4, comma 1.
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