Legge
24 giugno 1997, n. 196
"Norme in materia di promozione
dell'occupazione."
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 154
del 4 luglio 1997 - Supplemento Ordinario n. 136
Art. 1.
(Contratto di fornitura di prestazioni di lavoro
temporaneo)
1. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è il
contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro temporaneo, di
seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo previsto
dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito denominati
"prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto
previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la
prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa
utilizzatrice", per il soddisfacimento di esigenze di carattere
temporaneo individuate ai sensi del comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può
essere concluso:
a) nei casi previsti dai contratti
collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa
utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea
utilizzazione in qualifiche non previste dai normali assetti produttivi
aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei
lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività
rivolte allo sviluppo dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti
di fornitura di lavoro temporaneo potranno essere introdotti in via
sperimentale previa intesa tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
circa le aree e le modalità della sperimentazione.
4. È vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le qualifiche di esiguo
contenuto professionale, individuate come tali dai contratti collettivi
nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa utilizzatrice,
stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori
che esercitano il diritto di sciopero;
c) presso unità produttive nelle
quali si sia proceduto, entro i dodici mesi precedenti, a licenziamenti
collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle mansioni cui si
riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per provvedere a
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
d) presso unità produttive nelle
quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario,
con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino
lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
e) a favore di imprese che non
dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro di aver effettuato la
valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono
sorveglianza medica speciale e per lavori particolarmente pericolosi
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da
emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è
stipulato in forma scritta e contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori
richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno
adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il
trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa
fornitrice dell'obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonchè del versamento dei contributi previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo della
impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa fornitrice i trattamenti
retributivi e previdenziali applicabili, nonchè le eventuali differenze
maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore periodo di durata del
rapporto;
f) assunzione dell'obbligo
dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa fornitrice gli oneri
retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore del
prestatore di lavoro temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa
utilizzatrice, in caso di inadempimento dell'impresa fornitrice, dell'obbligo
del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonchè del
versamento dei contributi previdenziali in favore del prestatore di lavoro
temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa verso l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine
del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione
rilasciata all'impresa fornitrice.
6. È nulla ogni clausola diretta a limitare, anche
indirettamente, la facoltà dell'impresa utilizzatrice di assumere il
lavoratore al termine del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo di
cui all'articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa
dall'impresa fornitrice alla Direzione provinciale del lavoro competente per
territorio entro dieci giorni dalla stipulazione.
8.
I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei
lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo
indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria
di appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente
più rappresentativi.
Art. 2.
(Soggetti abilitati all'attività di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo)
1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo può essere
esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito presso il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per l'impiego,
entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della sussistenza
dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio
dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo
contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo. Decorsi due
anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su richiesta del
soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento dell'attività svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di
cui al comma 1 sono i seguenti:
a) la costituzione della società
nella forma di società di capitali ovvero cooperativa, italiana o di altro
Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione nella denominazione sociale
delle parole: "società di fornitura di lavoro temporaneo";
l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività;
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la
sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;
b) la disponibilità di uffici e di
competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura
di manodopera nonchè la garanzia che l'attività interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non inferiore a
quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei
lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3 e dei
corrispondenti crediti contributivi degli enti previdenziali, la
disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale di lire 700
milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel territorio
nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5 per
cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, realizzato
nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai
direttori generali, ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non definitive, ivi comprese
le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24
novembre 1981, n. 689, per delitti
contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia
pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del codice
penale, o per delitti non colposi per i quali
la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre
anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla
prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in
materia di lavoro o di previdenza sociale; assenza, altresì, di
sottoposizione alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31
maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa
anche a società cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le
condizioni di cui al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi,
come socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo
sviluppo della cooperazione, di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino lavoratori dipendenti per un numero di
giornate non superiore ad un terzo delle giornate di lavoro effettuate dalla
cooperativa nel suo complesso. Soltanto i lavoratori dipendenti dalla società
cooperativa di produzione e lavoro possono essere da questa forniti come
prestatori di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonchè le informazioni
di cui al comma 7 sono dichiarati dalla società alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura della provincia in cui ha la sede
legale, per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995,
n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di
autorizzazione di cui al comma 1.
6.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e
controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni
di lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in
capo ai medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli
spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione
dell'attività ed ha inoltre l'obbligo di fornire all'autorità concedente
tutte le informazioni da questa richieste.
8.
La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di
cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
non si applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da
assumere con contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti
lavoratori non sono computati ai fini dell'applicazione, all'impresa
fornitrice, delle predette disposizioni.
Art. 3.
(Contratto per prestazioni di lavoro temporaneo)
1. Il contratto di lavoro per prestazioni di lavoro
temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il
lavoratore:
a) a tempo determinato
corrispondente alla durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore
temporaneo, per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa
utilizzatrice, svolge la propria attività nell'interesse nonchè sotto la
direzione ed il controllo dell'impresa medesima; nell'ipotesi di contratto a
tempo indeterminato il lavoratore rimane a disposizione dell'impresa
fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa presso
un'impresa utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è
stipulato in forma scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5
giorni dalla data di inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il
contratto contiene i seguenti elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa
fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonchè della cauzione ovvero
della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c);
c) l'indicazione dell'impresa
utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il
lavoratore sarà adibito ed il relativo inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la
durata del medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il
trattamento economico e normativo spettante;
g) la data di inizio ed il termine
dello svolgimento dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza
necessarie in relazione al tipo di attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può
essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi
e per la durata previsti dalla contrattazione collettiva nazionale di
categoria. Il lavoratore ha diritto di prestare l'opera lavorativa per
l'intero periodo di assegnazione, salvo il caso di mancato superamento della
prova o della sopravvenienza di una giusta causa di recesso.
5.
L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per
la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li
forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura può
prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale
caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3.
6. È nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma
indiretta, la facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte
dell'impresa utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo.
Art. 4.
(Prestazione di lavoro temporaneo e trattamento
retributivo)
1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la propria
attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per
l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre
all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate
ai lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un
trattamento non inferiore a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari
livello dell'impresa utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese
utilizzatrici stabiliscono modalità e criteri per la determinazione e
corresponsione delle erogazioni economiche correlate ai risultati conseguiti
nella realizzazione di programmi concordati tra le parti o collegati all'andamento
economico dell'impresa.
3.
Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto
stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura
dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta
dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore
stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è
stabilita dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura
prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente
ridotta in caso di assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore
per l'attività prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di
riferimento mensile, sia inferiore all'importo della indennità di
disponibilità di cui al comma 3, è al medesimo corrisposta la differenza
dalla impresa fornitrice fino a concorrenza del predetto importo.
Art. 5.
(Prestazione di lavoro temporaneo e formazione
professionale)
1. Per il finanziamento di iniziative di formazione
professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla presente legge,
attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto collettivo applicato
alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite dalla commissione
prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a versare un contributo
pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con
il contratto di cui all'articolo 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo
appositamente costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per essere destinati al finanziamento, anche con il concorso delle
regioni, di iniziative mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione
dei lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le
modalità di utilizzo delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma
sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Hanno priorità nei predetti finanziamenti le iniziative
proposte, anche congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti
bilaterali, operanti in ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative nel predetto ambito, nonchè dagli enti
di formazione professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una
commissione nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. La commissione, che opera senza oneri aggiuntivi a carico del
bilancio dello Stato, è composta da un esperto nella materia della formazione
professionale, con funzioni di presidente, da un membro in rappresentanza del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da tre membri in
rappresentanza delle regioni, da tre membri in rappresentanza delle
confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano
nazionale e da tre membri delle confederazioni sindacali maggiormente
rappresentative delle imprese fornitrici.
4. Il contratto collettivo applicato alle imprese
fornitrici, qualora preveda un corrispondente adeguamento in aumento del contributo
previsto nel comma 1, può ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro
temporaneo, le finalità di cui al predetto comma 1, con particolare
riferimento all'esigenza di garantire ai lavoratori un sostegno al reddito
nei periodi di mancanza di lavoro. All'adeguamento del contributo provvede,
con decreto, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base
delle previsioni del contratto collettivo.
5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla
formazione professionale presso strutture pubbliche o private, secondo
modalità fissate dalla commissione di cui al comma 3. Tra i lavoratori che
chiedono di partecipare alle iniziative di cui al comma 2 la precedenza di
ammissione è fissata, a parità di requisiti professionali e fatta salva l'applicazione
di criteri diversi fissati dalla commissione di cui al comma 3, in ragione
dell'anzianità di lavoro da essi maturata nell'ambito delle imprese
fornitrici. Il comitato istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, definisce criteri e modalità di certificazione delle
competenze acquisite al termine del periodo formativo.
6.
In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle
relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo
pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni
amministrative sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per
le finalità ivi previste.
Art. 6.
(Obblighi dell'impresa utilizzatrice)
1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il prestatore
di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino
rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa
utilizzatrice osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti
gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è
responsabile per la violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla
legge e dai contratti collettivi.
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il
prestatore di lavoro temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata
comunicazione scritta all'impresa fornitrice, consegnandone copia al
lavoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il
limite della garanzia previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c),
dell'obbligo della retribuzione e dei corrispondenti obblighi contributivi
non adempiuti dall'impresa fornitrice. L'impresa utilizzatrice, ove non abbia
adempiuto all'obbligo di informazione previsto dal comma 2, risponde in via
esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in
mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire
di tutti i servizi sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti
dell'impresa utilizzatrice addetti alla stessa unità produttiva, esclusi
quelli il cui godimento sia condizionato all'iscrizione ad associazioni o
società cooperative o al conseguimento di una determinata anzianità di
servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato
nell'organico dell'impresa utilizzatrice ai fini dell'applicazione di
normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle
relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte
dell'impresa fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli
elementi che formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi
dei danni ad essi arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio
delle sue mansioni.
Art. 7.
(Diritti sindacali)
1. Al personale dipendente delle imprese fornitrici si
applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20
maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni.
2.
Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha
diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e
di attività sindacale nonchè a partecipare alle assemblee del personale
dipendente delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa
fornitrice, che operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno
specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità
specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.
4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza
sindacale unitaria, ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle
associazioni territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei
lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso
al lavoro temporaneo prima della stipula del contratto di fornitura di cui
all'articolo 1; ove ricorrano motivate ragioni di urgenza e necessità di
stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice fornisce le predette
comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite
dell'associazione dei datori di lavoro alla quale aderisce o conferisce
mandato, il numero ed i motivi dei contratti di fornitura di lavoro
temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la qualifica dei
lavoratori interessati.
Art. 8.
(Prestazioni di lavoro temporaneo e lavoratori in mobilità)
1.
Nel caso di assunzione con il contratto di cui all'articolo 3 da parte di
un'impresa fornitrice di lavoratore titolare dell'indennità di mobilità,
qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per la prestazione di lavoro
temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore all'importo
dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è corrisposta
l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al medesimo
lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente, percepito
a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e l'indennità
di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del periodo
di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto dall'impresa
fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di mobilità.
2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari
dell'indennità di mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo a tempo indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato complessivamente
con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di mobilità non
fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo scadere
del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore
medesimo.
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2,
convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di
attività mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari
dell'indennità di mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro
temporaneo nel rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b),
e 2 dell'articolo 9 della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni. La convenzione
può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono essere
finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.
4.
Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa
fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del
lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la
sospensione dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del
contratto offerto e comunque non inferiore ad un mese. Avverso il
provvedimento è ammesso ricorso, entro trenta giorni, alla Direzione
regionale del lavoro che decide, con provvedimento definitivo, entro venti
giorni.
Art. 9.
(Norme previdenziali)
1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali,
previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico delle imprese
fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario. Sull'indennità di
disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi sono versati per
il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente normativa in
materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e
le malattie professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa
fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed
al rischio delle lavorazioni svolte.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i
lavoratori impegnati in iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2,
nonchè per i periodi intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro
temporaneo stipulati a tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene
stabilita, nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui
all'articolo 5, comma 1, la possibilità di concorso agli oneri contributivi a
carico del lavoratore previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il medesimo decreto viene stabilita la misura di
retribuzione convenzionale in riferimento alla quale i lavoratori assunti ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, possono versare la differenza contributiva
per i periodi in cui abbiano percepito una retribuzione inferiore rispetto a
quella convenzionale ovvero abbiano usufruito della indennità di
disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, e fino a concorrenza della
medesima misura.
Art. 10.
(Norme sanzionatorie)
1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che ricorra
alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonchè nei confronti dei soggetti che
forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di
cui all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23
ottobre 1960, n. 1369.
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore
dell'impresa utilizzatrice si considera assunto da quest'ultima con contratto
di lavoro a tempo indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del
contratto di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi
dell'articolo 1, comma 5. In caso di mancanza di forma scritta del contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3, ovvero degli
elementi di cui al citato articolo 3, comma 3, lettera g), il
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in contratto a
tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza
del termine inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore
ha diritto ad una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione
giornaliera per ogni giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo
giorno successivo. La predetta maggiorazione è a carico dell'impresa
fornitrice se la prosecuzione del lavoro sia stata con essa concordata. Se la
prestazione continua oltre il predetto termine, il lavoratore si considera
assunto a tempo indeterminato dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del
termine stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del
lavoratore per avviarlo a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la
pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire
5.000.000 a lire 12.000.000. In aggiunta alla sanzione penale è disposta la
cancellazione dall'albo di cui all'articolo 2, comma 1.
5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti
dalle norme richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi
periferici.
Art. 11.
(Disposizioni varie)
1. Quando il contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale non trova
applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono
all'impresa utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori.
Nei confronti delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque
applicazione le previsioni relative alla trasformazione del rapporto a tempo
indeterminato nei casi previsti dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
possono essere rilasciate anche a società, direttamente o indirettamente
controllate dallo Stato, aventi finalità di incentivazione e promozione
dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, lettera a), la determinazione da parte dei contratti
collettivi nazionali dei casi in cui può essere concluso il contratto di
fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei
lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere l'accordo. In
caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni successivi alla
convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale individua in
via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per
i lavoratori dipendenti dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo,
stipulato dalle associazioni rappresentative delle predette imprese e dalle
organizzazioni maggiormente rappresentative dei lavoratori, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale convoca le parti al fine di promuovere un
accordo tra le stesse.
6.
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
degli effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia
di prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei
mesi.
Art. 12.
(Disciplina sanzionatoria del contratto a tempo
determinato)
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge 18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Se
il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni
giorno di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo
giorno successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il
rapporto di lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di
durata inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il
contratto si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti
termini. Qualora il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di
dieci giorni ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di
durata, rispettivamente, inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo
contratto si considera a tempo indeterminato. Quando si tratti di due
assunzioni successive a termine, il rapporto di lavoro si considera a tempo
indeterminato dalla data di stipulazione del primo contratto".
Art. 13.
(Incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di
lavoro, lavoro a tempo parziale)
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore
settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata
minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova
normativa in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai
commi secondo e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15
marzo 1923, n. 692, convertito dalla legge 17
aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e
integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento
delle 48 ore settimanali di lavoro.
2.
Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso
processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite
le Commissioni parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o
rimodulazione delle aliquote contributive in funzione dell'entità della
riduzione e rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente.
Tali misure verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel
medesimo decreto, con particolare riferimento alla rimodulazione delle
aliquote contributive per fasce di orario, rispettivamente, fino a
ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a trentadue, oltre trentadue e fino a
trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta ore settimanali. Le medesime
aliquote si applicano quando l'orario medio settimanale sia compreso nelle
fasce suddette, anche con riferimento ai casi di lavoro a tempo parziale
verticale. In sede di prima applicazione, per i primi due anni successivi
alla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi sono
destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al primo
periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad
incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di
personale.
3. I benefìci concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili
con quelli previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, per i quali si
provvede ad incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del
citato articolo 7 le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono
soppresse.
4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore
misura della riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei
seguenti contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati dalle imprese situate nelle aree di cui all'obiettivo n. 1
del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori
inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti
nelle predette aree;
b) contratti di lavoro a tempo
parziale in cui siano trasformati i contratti di lavoro intercorrenti con
lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i requisiti di accesso al
trattamento pensionistico, a condizione che il datore di lavoro assuma, con
contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo lavorativo non inferiore
a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani inoccupati o disoccupati di
età inferiore a trentadue anni;
c) contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati con lavoratrici precedentemente occupate che rientrano nel
mercato del lavoro dopo almeno due anni di inattività;
d) contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati per l'impiego di lavoratori nei settori della salvaguardia
dell'ambiente e del territorio, del recupero e della riqualificazione degli
spazi urbani e dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo
parziale stipulati da imprese che abbiano provveduto ad attuare interventi
volti al risparmio energetico e all'uso di energie alternative ai sensi della
legge 9 gennaio 1991, n. 10.
5.
Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo
procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale,
degli effetti degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti
delle imprese fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei
contratti di lavoro a tempo parziale, anche al fine di rideterminare
l'impegno finanziario di cui al presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere
attuate nei limiti delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
incrementato ai sensi dell'articolo 29-quater del decreto-legge 31
dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, nella
misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per l'anno
1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonchè ai sensi
dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla data
di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare 400
miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo,
ripartendone la destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione
degli orari di lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.
7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati
dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, provvederanno ad estendere
al settore agricolo le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.
Art. 14.
(Occupazione nel settore della ricerca)
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da determinarsi
annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima
amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti:
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e
successive modificazioni; legge 1o
marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni; legge
5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488; decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge
di conversione 22 novembre 1994, n. 644; decreto-legge 31 gennaio 1995, n.
26, e relativa legge di
conversione 29 marzo 1995, n. 95;
decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, e relativa legge di
conversione 8 agosto 1996, n. 421; decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e
relativa legge di
conversione 20 dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione, a
piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi
finalizzati all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati
e di dottori di ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a
termine di lavoro subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di
progetti di ricerca di durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli
enti pubblici di ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è
consentito agli enti medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività
per il trasferimento tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori,
tecnologi e tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67, presso piccole e medie imprese, nonchè presso i soggetti
di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il
mantenimento del rapporto di lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso
trattamento economico e contributivo. È disposta su richiesta dell'impresa o
del soggetto di cui al comma 2, previo assenso dell'interessato e per un
periodo non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base
di intese tra le parti, che regolano le funzioni, nonchè le modalità di
inserimento dei lavoratori in distacco temporaneo presso l'impresa o il
soggetto assegnatario. L'impresa o i soggetti di cui agli articoli 17 e 27
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, corrispondono un compenso, a titolo di
incentivo e aggiuntivo al trattamento corrisposto dall'ente assegnante, ai
ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime
risorse di cui alla predetta disposizione, nonchè, per l'anno 1998, a valere
su quelle di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, possono essere altresì concesse
agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in
distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi
ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi
decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale
distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di
ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale,
di durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per
attività di ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure
di presentazione e di selezione delle richieste di contributo e di
integrazione, gli importi massimi del contributo e dell'integrazione per ogni
soggetto beneficiario, anche in relazione alle aree territoriali interessate
nel rispetto delle finalità stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n.
415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla
possibilità di cofinanziamento comunitario, la differenziazione del
contributo e dell'integrazione in relazione al livello di qualificazione del
personale da assumere, l'eventuale ulteriore disciplina del distacco
temporaneo, nonchè apposite modalità di monitoraggio e di verifica.
Art. 15.
(Contratto di formazione e lavoro)
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole:
"fondazioni," sono inserite le seguenti: "enti pubblici di
ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione,
allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro
di cui al comma 2, lettera a), in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici
mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del
presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori
dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto
alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto
periodo".
2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai
sensi dell'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, l'inserimento
mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori
di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi
nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in
lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno
1998.
Art. 16.
(Apprendistato)
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività,
con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a sedici anni
e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di cui agli
obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e
le limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e
degli adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a
quella stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi
nazionali di lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a
quattro anni. Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti
di età di cui al presente comma sono elevati di due anni; i soggetti
portatori di handicap impiegati nell'apprendistato sono computati
nelle quote di cui alla legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le relative
agevolazioni contributive trovano applicazione alla condizione che gli
apprendisti partecipino alle iniziative di formazione esterna all'azienda
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, su proposta del comitato istituito con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale, le associazioni di categoria dei datori di lavoro e le regioni,
sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del comitato, i contenuti
formativi delle predette iniziative di formazione che, nel primo anno,
dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonchè l'impegno formativo per
l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un
impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o
di attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da
svolgere. Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per
la certificazione dell'attività formativa svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse
agevolazioni contributive per i lavoratori impegnati in qualità di tutore
nelle iniziative formative di cui al comma 2, comprendendo fra questi anche i
titolari di imprese artigiane qualora svolgano attività di tutore. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
determinati le esperienze professionali richieste per lo svolgimento delle
funzioni di tutore, nonchè entità, modalità e termini di concessione di tali
benefìci nei limiti delle risorse derivanti dal contributo di cui
all'articolo 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in
materia di apprendistato previste per il settore dell'artigianato dalla
vigente disciplina normativa e contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali
rapporti di lavoro con contenuti formativi quali l'apprendistato e il
contratto di formazione e lavoro, allo scopo di pervenire ad una disciplina
organica della materia secondo criteri di valorizzazione dei contenuti
formativi, con efficiente utilizzo delle risorse finanziarie vigenti, di
ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di impiego delle
specifiche tipologie contrattuali, nonchè di semplificazione, razionalizzazione
e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti. Dovrà
altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme regolamentari, un
sistema organico di controlli sulla effettività dell'addestramento e sul
reale rapporto tra attività lavorativa e attività formativa, con la
previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi in cui le
condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto
articolo 6 continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per
l'adempimento degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in
lire 185 miliardi per l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in
lire 550 miliardi a decorrere dall'anno 1999.
Art. 17.
(Riordino della formazione professionale)
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori adeguate
opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso
l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema
scolastico e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle
risorse vigenti, anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e
al fine di realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una
disciplina organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi
di speciali rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di
formazione e lavoro, il presente articolo definisce i seguenti princìpi e
criteri generali, nel rispetto dei quali sono adottate norme di natura
regolamentare costituenti la prima fase di un più generale, ampio processo di
riforma della disciplina in materia:
a) valorizzazione della formazione
professionale quale strumento per migliorare la qualità dell'offerta di
lavoro, elevare le capacità competitive del sistema produttivo, in particolare
con riferimento alle medie e piccole imprese e alle imprese artigiane e
incrementare l'occupazione, attraverso attività di formazione professionale
caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle diverse realtà produttive
locali nonchè di promozione e aggiornamento professionale degli imprenditori,
dei lavoratori autonomi, dei soci di cooperative, secondo modalità adeguate
alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi
formativi anche attraverso il ricorso generalizzato a stages, in grado
di realizzare il raccordo tra formazione e lavoro e finalizzati a valorizzare
pienamente il momento dell'orientamento nonchè a favorire un primo contatto
dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attività di
formazione professionale da parte delle regioni e/o delle province anche in
convenzione con istituti di istruzione secondaria e con enti privati aventi
requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle
risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione
dei lavoratori nell'ambito di piani formativi aziendali o territoriali
concordati tra le parti sociali, con specifico riferimento alla formazione di
lavoratori in costanza di rapporto di lavoro, di lavoratori collocati in
mobilità, di lavoratori disoccupati per i quali l'attività formativa è
propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla presente lettera
confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati regionalmente e
territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo privatistico e
gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì essere
definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di funzioni propositive ai fini della
definizione da parte del comitato di cui all'articolo 5, comma 5, dei criteri
e delle modalità di certificazione delle competenze acquisite con la
formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a
favorire, secondo piani di intervento predisposti d'intesa con le regioni, la
formazione e la mobilità interna o esterna al settore degli addetti alla
formazione professionale nonchè la ristrutturazione degli enti di formazione
e la trasformazione dei centri in agenzie formative al fine di migliorare
l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi; le risorse
finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure,
definite a livello nazionale anche attraverso parametri standard, con
deferimento ad atti delle Amministrazioni competenti e a strumenti
convenzionali oltre che delle disposizioni di natura integrativa, esecutiva e
organizzatoria anche della disciplina di specifici aspetti nei casi previsti
dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del comma 2;
h) abrogazione, ove occorra, delle
norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono
emanate, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più decreti, sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, per le pari opportunità, del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, per la funzione pubblica e gli
affari regionali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo
parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di
acconto a valere sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi
cofinanziamenti nazionali è istituito, presso il Ministero del tesoro -
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per l'amministrazione
del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR),
un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio
ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo
a carico dei soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonchè,
per l'anno 1997, da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle
disponibilità derivanti dal terzo del gettito della maggiorazione
contributiva prevista dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
Fondo di rotazione per la formazione professionale e per l'accesso al Fondo
sociale europeo previsto dal medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui
al comma 4 per rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei
finanziamenti, nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato
membro, ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del
Consiglio del 20 luglio 1993, accertate anche precedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
6.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di
amministrazione e di gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo
decreto è individuata l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati
di cui al comma 4, da calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che
può essere rideterminata con successivo decreto per assicurare l'equilibrio
finanziario del predetto fondo. Il contributo non grava sull'importo
dell'aiuto finanziario al quale hanno diritto i beneficiari.
Art 18.
(Tirocini formativi e di orientamento)
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta
del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini pratici e stages
a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico ai sensi
della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da adottarsi ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, disposizioni nel rispetto dei seguenti princìpi
e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle
iniziative, nei limiti delle risorse rese disponibili dalla vigente
legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali e delle associazioni
sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte di soggetti
pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non aventi scopo
di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente determinati
in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative medesime e
in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati
agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non
statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di
formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in
regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative
sociali, purchè iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici
delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative
nell'ambito di progetti di orientamento e di formazione, con priorità per
quelli definiti all'interno di programmi operativi quadro predisposti dalle
regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla
base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti di cui alla lettera a)
e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei
rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in misura non superiore a
dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di soggetti portatori di handicap,
da modulare in funzione della specificità dei diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti
promotori di assicurare i tirocinanti mediante specifica convenzione con
l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la presenza di un
tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività; nel caso in
cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e gli
uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL
direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di
crediti formativi alle attività svolte nel corso degli stages e delle
iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da utilizzare, ove
debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di lavoro;
g) possibilità di ammissione,
secondo modalità e criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse finanziarie preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al
rimborso totale o parziale degli oneri finanziari connessi all'attuazione di
progetti di tirocinio di cui al presente articolo a favore dei giovani del
Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse da quelle operanti nella
predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti lo prevedano, gli
oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto e l'alloggio
del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle
norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti
portatori di handicap impiegati nei tirocini ai fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modificazioni, purchè gli stessi tirocini siano oggetto di
convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Art. 19.
(Regioni a statuto speciale e province autonome di Trento e
di Bolzano)
1.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le competenze ad
esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di
attuazione.
Art. 20.
(Disposizioni in materia di lavori socialmente utili)
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso
il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il
1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente
utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e
realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori
e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di
integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali,
all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca,
non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una
durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo
all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come
sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto
a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei
limiti delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, dopo le
parole: "dalla legge 29 marzo
1995, n. 95," sono inserite le seguenti:
"anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire".
4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo
4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, e per la realizzazione delle
attività da affidare alle società medesime, è autorizzata per l'anno 1997 la
spesa di lire 45 miliardi in favore del Ministero per i beni culturali e
ambientali, di cui una quota di lire 1,5 miliardi destinata alla
partecipazione al capitale sociale. Al relativo onere si fa fronte con le
risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
Art. 21.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996
e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995)
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le risorse
del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al
capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente
utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno
esserlo in quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato
decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è inserito il
seguente:
"12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei
lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di
mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle
competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal
responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i
relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.
510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto, in
fine, il seguente periodo: "I predetti nominativi vengono altresì
comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione
regionale per l'impiego".
4.
Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo
il primo periodo è inserito il seguente: "I predetti nominativi vengono
altresì comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per
l'impiego".
Art. 22.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina sui
lavori socialmente utili)
1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui
lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge
1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il
Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare
entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà
essere informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione, previa intesa con
le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori
socialmente utili con particolare riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo
all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero
di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati
nei confronti delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del
territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche
e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di
lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei
trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree
industriali dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori
socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonchè
soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di lavori socialmente utili;
c) criteri per l'assegnazione dei
lavoratori ai soggetti gestori dei piani di lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata
dell'impiego in lavori socialmente utili;
e) individuazione di criteri di
armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra le diverse figure impegnate
in progetti di lavori socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in
materia di formazione di società miste operanti nel settore dei lavori
socialmente utili e di durata temporale di regime di appalti o convenzioni
protette in materia di svolgimento di lavori socialmente utili, da parte
delle stesse;
g) individuazione di forme di
incentivazione da erogare alle società miste di cui alla lettera f)
successivamente alla conclusione dei periodi di attività svolte dalle stesse
in regime di appalti o convenzioni protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì
prevista la costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
Stato, di una idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in
materia di lavori socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso
alle competenti Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere
entro trenta giorni dalla data di assegnazione.
Art. 23.
(Disposizioni in materia di contratti di riallineamento
retributivo)
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è
sostituito dal seguente: "Al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali e di consentire la regolarizzazione retributiva e contributiva
per le imprese operanti nei territori individuati dall'articolo 1 della legge 1o marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di corresponsione dell'ammontare
retributivo di cui all'articolo 6, comma 9, lettere a), b) e c),
del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo
le parole: "di fiscalizzazione" sono inserite le seguenti: "di
leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di esse relative" e
sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di
esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data
del riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da
leggi speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i
giudizi pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della
parità di trattamento retributivo";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che
abbiano stipulato gli accordi di cui al comma 2, nella loro qualità di
soggetti indicati nel titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, e successive modificazioni,
obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme o valori da
essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono ammesse a versare, entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine finale concesso dal comma 2 per la stipula
degli accordi, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori
ritenute relative ai compensi, risultanti dai suddetti accordi,
effettivamente corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono
ammessi a presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il
versamento delle ritenute relative ai compensi e senza applicazione di
sanzioni, dichiarazioni integrative per rettificare quelle già presentate
utilizzando i modelli di dichiarazione approvati per gli stessi periodi di
imposta con decreto del Ministro delle finanze.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni
integrative di cui al comma 3-bis e l'esecuzione dei connessi
versamenti esclude la punibilità per i reati previsti dal decreto-legge 10
luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella
dichiarazione integrativa di cui al comma 3-bis non può essere
esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non assoggettati in
precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non costituiscono titolo
per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis
a 3-quater e al presente comma si applicano anche se le violazioni
sono già state rilevate; tuttavia restano ferme le somme pagate anteriormente
alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a titolo di
soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le controversie pendenti e quelle
che si instaurano sino al termine finale per la presentazione delle
dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al comma 3-bis,
corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte
del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo del contenzioso
tributario presso il quale pende la controversia, di copia, anche
fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante la
consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della
dichiarazione stessa, nonchè della ricevuta ed attestato di versamento delle
ritenute";
d) al comma 4, i primi due periodi
sono sostituiti dai seguenti: "La retribuzione da prendere a riferimento
per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti
dalle imprese di cui al comma 1 e alle condizioni di cui al comma 2, è quella
fissata dagli accordi di riallineamento e non inferiore al 25 per cento del
minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da adeguare, entro 36
mesi, al 100 per cento dei minimali di retribuzione giornaliera, di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 1989, n. 389. La presente
disposizione deve intendersi come interpretazione autentica delle norme
relative alla corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva
di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6,
commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per la
differenza tra la retribuzione di riferimento per il versamento dei predetti
contributi e l'intero importo del minimale di cui al citato decreto-legge n.
338 del 1989, possono essere accreditati contributi figurativi, ai fini del
diritto e della misura della pensione, con onere a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, nel limite
massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalità per il
riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi";
e) dopo il comma 6, è aggiunto il
seguente:
"6-bis. All'atto del definitivo riallineamento
retributivo ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi
nazionali di lavoro, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali
comparativamente più rappresentative, alle imprese di cui al comma 1 sono
riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di recepimento, gli
incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla
data della completa applicazione dei contratti collettivi".
2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, decorrono
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I soggetti che si avvalgono degli accordi di
riallineamento retributivo di cui al presente articolo sono esclusi dalle
gare di appalto indette da enti pubblici nei territori diversi da quelli di
cui all'articolo 1 della legge 1o marzo 1986, n. 64, fino al completo riallineamento.
Art. 24.
(Disposizioni riguardanti soci delle cooperative di lavoro)
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di lavoro
trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle
relative prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di
entrata in vigore della presente legge. I contributi rimborsati saranno
restituiti dagli organismi cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio
di oneri accessori entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40,
primo comma, numero 7o, del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n.
1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e
successive modificazioni, i lavoratori soci di cooperative di lavoro sono
soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria ai
fini dell'erogazione, per i settori non agricoli, del trattamento ordinario
di tale assicurazione e del trattamento speciale di disoccupazione edile di
cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni, e, per il
settore agricolo, sia del trattamento ordinario che dei trattamenti speciali
di cui alle leggi 8 agosto
1972, n. 457, e 16 febbraio 1977, n. 37. I
contributi relativi alla predetta assicurazione, versati anteriormente alla
data di entrata in vigore della presente legge, restano salvi e conservano la
loro efficacia anche ai fini della concessione delle prestazioni.
3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al
comma 2, la perdita dello stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi
compreso il caso di scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo
socio, è equiparata, rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del
socio medesimo.
4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonchè
di trattamento speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, si
intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro svolgenti le
attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di applicazione
della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette agli
obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa
procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, deve
essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del programma di
mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative prestazioni i
contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
5. È confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al
comma 2 dei soci delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonchè dei soci di categorie di cooperative espressamente
escluse dalla predetta assicurazione.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano
applicazione fino all'emanazione della disciplina sulla definizione degli
ammortizzatori sociali per i soci lavoratori di società cooperative.
Art. 25.
(Mutui per la realizzazione di politiche per il lavoro)
1. Per la realizzazione delle politiche per il lavoro ed in
particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui all'articolo
1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236
del 1993, nonchè per gli interventi
previsti dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1o
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro è autorizzato a contrarre mutui
quindicennali con la Cassa depositi e prestiti, il cui ammortamento è a
totale carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le somme derivanti da detti
mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate,
con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del riparto operato con
deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle
Amministrazioni interessate.
2. La società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a.,
costituita ai sensi del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, può istituire fondi di garanzia a
favore dei beneficiari degli interventi da essa effettuati, per l'attuazione
dei quali è autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al
relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai
mutui di cui all'articolo 9 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo
1995, n. 85. La predetta società, per le
medesime finalità, è ammessa a costituire società in ambito regionale aventi
identica ragione sociale, conservando la maggioranza assoluta del capitale
sociale per un periodo minimo di due anni.
3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della legge 23 dicembre
1996, n. 662, possono avere ad oggetto anche
interventi nel settore turistico.
Art. 26.
(Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno)
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un
decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di
pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre 1997
nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania,
Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonchè nelle province nelle quali il
tasso medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT,
rilevato per il 1996, è superiore alla media nazionale risultante dalla
medesima rilevazione, con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri
direttivi:
a) destinazione del piano a favore
di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32 anni, in cerca di prima occupazione,
iscritti da più di trenta mesi nelle liste di collocamento, ferme restando le
condizioni previste dalla normativa vigente per le ipotesi di rifiuto
ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione delle risorse per
regioni tenendo conto del tasso di disoccupazione giovanile di lunga durata e
suddivisione delle risorse stesse, in modo equilibrato, tra progetti di
lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro entro il mese di novembre
1997; possibilità di revisione di tale suddivisione, su proposta delle
Commissioni regionali per l'impiego, sulla base della verifica dell'andamento
del piano straordinario, per garantire comunque il raggiungimento degli
obiettivi;
c) durata dell'impegno nei lavori di
pubblica utilità e nelle borse di lavoro non superiore a dodici mesi;
d) definizione delle procedure
attuative del piano straordinario con modalità e tempi tali da realizzare
l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani inoccupati di cui al
presente comma entro il 31 dicembre 1997.
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il
decreto legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a) attuazione dei nuovi progetti,
temporalmente determinati, nei settori dei servizi alla persona, della
salvaguardia e della cura dell'ambiente e del territorio, del recupero e
della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali, mediante le
modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1o ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi
sostitutivi in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di
mancata esecuzione degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno
definiti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali;
b) ammissibilità dei soli progetti,
presentati entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a favore dei lavoratori
interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo, anche
nel settore del lavoro autonomo, nonchè i contenuti formativi ad esse
funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di lavoro
e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale agli
enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come
requisito per la presentazione dei progetti.
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto
legislativo di cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti princìpi e
criteri direttivi:
a) possibilità di svolgere le borse
di lavoro presso imprese appartenenti ai settori di attività individuati
dalle classi D, H, I, J e K della classificazione ISTAT 1991 delle attività
economiche che non abbiano licenziato personale nei dodici mesi precedenti,
con almeno due dipendenti e non più di cento, in misura non superiore al
numero dei dipendenti e comunque a dieci e a condizione che i giovani
impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del personale occupato
mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la medesima possibilità e
alle medesime condizioni è consentita alle imprese appartenenti ai settori di
attività individuati dalla classe G della predetta classificazione, con
almeno cinque dipendenti e non più di cento;
b) determinazione della durata delle
borse di lavoro, fermo restando il termine di cui alla lettera c) del
comma 1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche e dimensionali delle
imprese, escludendo le attività con carattere di stagionalità, e ai livelli
di scolarità dei giovani;
c) corresponsione del sussidio di
cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, come modificato dal
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28
novembre 1996, n. 608; erogazione
del sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte
dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con
predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefìci, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7,
da parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita
dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche
tramite le organizzazioni datoriali di categoria;
d) riconoscimento, in caso di
assunzione a tempo indeterminato al termine della borsa di lavoro, degli
incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle norme vigenti alla data
dell'assunzione.
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici
giorni dalla data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del
decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, non trova
applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori di cui al
comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale sono stabiliti modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle
risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli
oneri sostenuti a titolo di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai
datori di lavoro che abbiano attivato tirocini di orientamento o formativi ai
sensi di disposizioni di legge vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente
articolo sono preordinate, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, lire 300
miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme non impegnate
nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello
successivo.
Art. 27.
(Copertura finanziaria)
1.
Agli oneri derivanti dall'attuazione:
a) degli articoli 15, 16 e 20
valutati complessivamente in lire 271 miliardi per l'anno 1997, in lire 490
miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per ciascun anno a decorrere
dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo
6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) degli articoli 23 e 24, valutati
in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in lire 90 miliardi annui a decorrere
dall'anno 1998, si provvede mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30;
c) dell'articolo 25, pari a lire 105
miliardi per l'anno 1998 ed a lire 175 miliardi annui a decorrere dal 1999
fino al 2013, si provvede per gli anni 1998 e 1999 mediante utilizzo delle
proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a lire 70 miliardi
per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999, l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; quanto a lire 35
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento relativo al
Ministero del tesoro.
2.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
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