Legge 9 maggio 1989, n. 168.
“Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.”
Pubblicata nella Gazz. Uff. 11 maggio 1989, n. 108, S.O.
Aggiornamento alla GU 17/10/2000 (con le modifiche del D.Lgs.
5 giugno 1998, n. 204)
TITOLO I
Istituzione e funzioni del Ministero
Art.1.
Istituzione.
1. È istituito il Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito
denominato "Ministero", con il compito di promuovere, in attuazione
dell'articolo 9 della Costituzione, la
ricerca scientifica e tecnologica, nonché lo sviluppo delle università e
degli istituti di istruzione superiore di grado universitario, di seguito
compresi nella denominazione "università".
2. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato
"Ministro", a tal fine, dà attuazione all'indirizzo ed al
coordinamento nei confronti delle università e degli enti di ricerca, nel
rispetto dei princìpi di autonomia stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e
specificati dalla legge e dalle disposizioni di cui alla legge 23 agosto 1988, n. 400.
Art.2
Funzioni.
1. Il Ministro:
a) elabora ogni tre anni il piano di
sviluppo dell'università in base alle vigenti disposizioni e presenta al
Parlamento, ogni triennio, un rapporto sullo stato dell'istruzione
universitaria, formulato sulla base delle relazioni delle università, sentiti
il Consiglio universitario nazionale (CUN) e la Conferenza permanente dei
rettori delle università italiane;
b) valorizza e sostiene, anche con
adeguato supporto finanziario, la ricerca libera nelle università e negli
enti di ricerca, nel rispetto delle autonomie previste dalla presente legge e
definite nei rispettivi ordinamenti, promuovendo opportune integrazioni e
sinergie tra la ricerca pubblica e quella del settore privato, favorendone lo
sviluppo nei settori di rilevanza strategica;
b-bis) sovrintende al monitoraggio del
PNR, con riferimento anche alla verifica della coerenza tra esso e i piani e
i programmi delle amministrazioni dello Stato e degli enti da esse vigilati;
riferisce al CIPE sull'attuazione del PNR; redige ogni tre anni un rapporto
sullo stato di attuazione del medesimo e sullo stato della ricerca nazionale;
b-ter) approva i programmi pluriennali
degli enti di ricerca, con annesso finanziamento a carico dell'apposito Fondo
istituito nel proprio stato di previsione, verifica il rispetto della
programmazione triennale del fabbisogno di personale, approva statuti e
regolamenti di enti strumentali o agenzie da esso vigilate, esercita le
funzioni di cui all'articolo 8 nei confronti degli enti non strumentali, con
esclusione di ogni altro atto di controllo o di approvazione di
determinazioni di enti o agenzie, i quali sono comunque tenuti a comunicare
al Ministero i bilanci;
c) procede alla ripartizione degli
stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero destinati alle università
sulla base di criteri oggettivi definiti con suo decreto, volti anche ad
assicurare un equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il CUN e
la Conferenza permanente dei rettori delle università italiane, e agli enti
di ricerca, nel rispetto delle previsioni delle leggi di settore;
d) riferisce al Parlamento ogni anno in
apposita audizione sull'attuazione del PNR e sullo stato della ricerca
nazionale;
e) coordina le attività connesse alla
partecipazione italiana a programmi di istruzione universitaria e ricerca
scientifica e tecnologica comunitari ed internazionali, nonché la
rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria e di ricerca
scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa con il Ministro
degli affari esteri e, in quelle comunitarie, anche con il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie. Gli accordi internazionali in
materia di istruzione universitaria e di ricerca scientifica e tecnologica,
che riguardano le amministrazioni dello Stato, le università e gli enti
pubblici di ricerca per programmi di rilevanza nazionale e internazionale,
sono stipulati, fatti salvi i princìpi di autonomia di cui al titolo II,
previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica;
f) propone al Comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno
della ricerca scientifica e tecnologica nel settore privato;
g) coordina le funzioni relative
all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, ridefinendone con apposito decreto
ministeriale finalità ed organizzazione, ed esercita altresì, nell'ambito di
attività di ricerca scientifica e tecnologica, funzioni di supporto al
monitoraggio e alla valutazione della ricerca, nonché di previsione
tecnologica e di analisi di impatto delle tecnologie;
h) assicura, con il Ministro della
pubblica istruzione, il coordinamento fra l'istruzione universitaria e gli altri
gradi di istruzione in Italia e nei rapporti comunitari, collabora alle
iniziative di aggiornamento del personale della scuola, ai sensi
dell'articolo 4, e favorisce la ricerca in campo educativo.
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite
le funzioni in materia di istruzione universitaria, ivi comprese quelle
relative ai ruoli organici del personale ad esse addetto, nonché quelle in
materia di ricerca scientifica e tecnologica, attribuite:
a) al Presidente e alla Presidenza del Consiglio
dei ministri;
b) al Ministro per il coordinamento delle
iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;
c) al Ministro e al Ministero della
pubblica istruzione.
3. [La relazione sullo stato della
ricerca scientifica e tecnologica, di cui al comma 1, lettera d), è corredata
da un programma pluriennale di sviluppo della ricerca, elaborato sulla base
delle indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in materia
dal CIPE. A tal fine il Ministro può avvalersi delle strutture del Consiglio
nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle singole università e di
ciascun ente di ricerca, previste al comma 1, lettera a) e d), sono trasmesse
rispettivamente dal rettore e dal presidente al Ministro sei mesi prima
dell'inizio di ciascun triennio] (Comma soppresso dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204).
Art.3.
Programmazione e coordinamento della ricerca.
1. [Comma soppresso dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204].
2. [Comma soppresso dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204].
3. Il Ministro, d'intesa con le altre
amministrazioni dello Stato, con le università e con gli enti interessati,
definisce, iniziative di ricerca di comune interesse e ne promuove la
coordinata attuazione. A tal fine il Ministro conclude specifici accordi, con
i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei relativi obiettivi,
i tempi di attuazione, il reperimento delle risorse finanziarie e le modalità
di finanziamento.
4. Le norme relative alle procedure di formazione
degli accordi, alla loro applicazione, nonché agli strumenti amministrativi e
contabili sono fissate con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, emanato di concerto con il Ministro del
tesoro, anche in deroga alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e
degli enti pubblici (*).
(*) Vedi, anche, il D.M. 28 giugno 1995, n. 454.
Art.4.
Coordinamento dell'istruzione universitaria con gli altri
gradi di istruzione.
1. Il Ministro della pubblica istruzione
ed il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
nelle materie di rispettiva competenza che importino problematiche
interessanti i due settori di istruzione, attuano ogni opportuna forma di
intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un idoneo coordinamento tra
l'istruzione universitaria e l'istruzione di ogni altro ordine e grado.
2. In particolare il Ministro della
pubblica istruzione sente il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e di
specializzazione per il personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole
di ogni ordine e grado, attuate in collaborazione con le università ed
eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e
aggiornamento educativi (IRRSAE), i cui oneri fanno carico al bilancio del
Ministero della pubblica istruzione;
b) sulle iniziative per la revisione dei
programmi della scuola secondaria superiore ai fini della prosecuzione della
formazione in ambito universitario.
3. Il Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione
per tutti i problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto
pedagogico, di coloro che seguono corsi di studio universitari che prevedono
sbocchi nell'insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il
rilascio dei relativi titoli di studio.
4. Il Ministro favorisce, anche mediante
lo stanziamento di appositi fondi, le iniziative delle università rivolte,
nei diversi ambiti disciplinari ed eventualmente anche d'intesa con gli
IRRSAE, alla preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della ricerca ed
alla sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche nelle scuole di
ogni ordine e grado. Favorisce altresì le iniziative assunte dalle
università, d'intesa con organismi dell'amministrazione scolastica, per
promuovere l'interscambio culturale tra università e scuola.
5. Per lo svolgimento delle attività
previste dal presente articolo i Ministri si avvalgono di una commissione di
esperti composta da:
a) tre membri designati dal Consiglio
nazionale della pubblica istruzione (CNPI);
b) tre membri designati dal CUN;
c) due membri designati dal Consiglio
nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), in rappresentanza delle forze
imprenditoriali e di quelle di lavoro;
d) un rappresentante designato dal CNST;
e) un rappresentante degli IRRSAE
designato dalla Conferenza dei presidenti;
f) tre esperti designati dal Ministro
della pubblica istruzione;
g) tre esperti designati dal Ministro,
con esperienza in campo formativo.
6. Le disposizioni attuative del comma 5
sono dettate con decreto interministeriale.
Art.5.
Denominazioni.
1. In tutti gli atti riguardanti le
funzioni trasferite al Ministero le parole: "Ministro incaricato della
ricerca scientifica e tecnologica", "Ministero della ricerca
scientifica", "Ministro per il coordinamento della ricerca scientifica
e tecnologica", "Ministro per il coordinamento delle iniziative per
la ricerca scientifica e tecnologica" o consimili, "Presidenza o
Presidente del Consiglio dei ministri" e "Ministero o Ministro
della pubblica istruzione" sono sostituite con le altre: "Ministero
o Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica".
TITOLO II
Autonomia delle università e degli enti di ricerca
Art.6.
Autonomia delle università.
1. Le università sono dotate di
personalità giuridica e, in attuazione dell'articolo 33 della Costituzione, hanno
autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile;
esse si danno ordinamenti autonomi con propri statuti e regolamenti.
2. Nel rispetto dei principi di autonomia
stabiliti dall'articolo 33 della Costituzione e
specificati dalla legge, le università sono disciplinate, oltre che dai rispettivi
statuti e regolamenti, esclusivamente da norme legislative che vi operino
espresso riferimento. È esclusa l'applicabilità di disposizioni emanate con
circolare.
3. Le università svolgono attività
didattica e organizzano le relative strutture nel rispetto della libertà di
insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati nella disciplina
relativa agli ordinamenti didattici universitari. Nell'osservanza di questi
principi gli statuti determinano i corsi di diploma, anche effettuati presso
scuole dirette a fini speciali, di laurea e di specializzazione; definiscono
e disciplinano i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento, di
dottorato di ricerca e dei servizi didattici integrativi.
4. Le università sono sedi primarie della
ricerca scientifica e operano, per la realizzazione delle proprie finalità
istituzionali, nel rispetto della libertà di ricerca dei docenti e dei
ricercatori nonché dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche. I
singoli docenti e ricercatori, secondo le norme del rispettivo stato
giuridico, nonché le strutture di ricerca:
a) accedono ai fondi destinati alla
ricerca universitaria, ai sensi dell'articolo 65 del DPR.11 luglio 1980, n. 382;
b) possono partecipare a programmi di
ricerca promossi da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici o privati o
da istituzioni internazionali, nel rispetto delle relative normative.
5. Le università, in osservanza delle norme
di cui ai commi precedenti, provvedono all'istituzione, organizzazione e
funzionamento delle strutture didattiche, di ricerca e di servizio, anche per
quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di gestione.
6. I regolamenti di ateneo e quelli
interni di ciascuna struttura sono emanati con decreto del rettore nel
rispetto dei principi e delle procedure stabiliti dallo statuto.
7. L'autonomia finanziaria e contabile
delle università si esercita ai sensi dell'articolo 7.
8. La legge di attuazione dei principi di
autonomia di cui al presente articolo stabilisce termini e limiti
dell'autonomia delle università, quanto all'assunzione e alla gestione del
personale non docente.
9. Gli statuti e i regolamenti di ateneo sono
deliberati dagli organi competenti dell'università a maggioranza assoluta dei
componenti. Essi sono trasmessi al Ministro che, entro il termine perentorio
di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella
forma della richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi essi sono
emanati dal rettore.
10. Il Ministro può per una sola volta,
con proprio decreto, rinviare gli statuti e i regolamenti all'università,
indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito. Gli organi
competenti dell'università possono non conformarsi ai rilievi di legittimità
con deliberazione adottata dalla maggioranza dei tre quinti dei suoi
componenti, ovvero ai rilievi di merito con deliberazione adottata dalla
maggioranza assoluta. In tal caso il Ministro può ricorrere contro l'atto
emanato dal rettore, in sede di giurisdizione amministrativa per i soli vizi
di legittimità. Quando la maggioranza qualificata non sia stata raggiunta, le
norme contestate non possono essere emanate.
11. Gli statuti delle università sono
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, i regolamenti nel Bollettino Ufficiale
del Ministero.
Art.7.
Autonomia finanziaria e contabile delle università.
1. Le entrate delle università sono
costituite da:
a) trasferimenti dello Stato;
b) contributi obbligatori nei limiti
della normativa vigente;
c) forme autonome di finanziamento, quali
contributi volontari, proventi di attività, rendite, frutti e alienazioni del
patrimonio, atti di liberalità e corrispettivi di contratti e convenzioni.
2. I mezzi finanziari destinati dallo
Stato alle università e alle strutture interuniversitarie di ricerca e di
servizio sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del
Ministero relativi:
a) alle spese per il personale dovute in
base a disposizioni di carattere generale;
b) ai contributi per il funzionamento,
ivi comprese le spese per investimento e per l'edilizia universitaria;
c) ai contributi per la ricerca
scientifica universitaria.
3. Le somme non impegnate da ciascuna
università nel corso dell'esercizio finanziario vanno ad incrementare le
disponibilità dell'esercizio successivo, nel rispetto dei vincoli di
destinazione previsti nelle lettere a), b) e c) del comma 2.
4. Gli statuti indicano le strutture
didattiche, di ricerca e di servizio alle quali è attribuita autonomia
finanziaria e di spesa.
5. Le università possono contrarre mutui
esclusivamente per le spese di investimento. In tal caso il relativo onere
complessivo di ammortamento annuo non può comunque superare il 15 per cento
dei finanziamenti a ciascuna università trasferiti ai sensi della lettera b)
del comma 2.
6. Per consentire l'analisi della spesa
finale e il consolidamento dei conti del settore pubblico allargato il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con
proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, fissa i
criteri per la omogenea redazione dei conti consuntivi delle università.
7. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le università possono adottare un regolamento di
ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga
alle norme dell'ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma
comunque nel rispetto dei relativi princípi.
8. Il regolamento disciplina i criteri
della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le
connesse responsabilità, in modo da assicurare la rapidità e l'efficienza
nella erogazione della spesa e il rispetto dell'equilibrio finanziario del
bilancio, consentendo anche la tenuta di conti di sola cassa. Il regolamento
disciplina altresì le procedure contrattuali, le forme di controllo interno
sull'efficienza e sui risultati di gestione complessiva dell'università,
nonché dei singoli centri di spesa, e l'amministrazione del patrimonio.
9. Il regolamento è emanato con decreto
del rettore, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentiti
il senato accademico, le facoltà e i dipartimenti ed è pubblicato nel
Bollettino Ufficiale del Ministero. Il controllo del Ministero è esercitato
nelle forme di cui all'articolo 6, comma 9.
10. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono soggetti al controllo preventivo di
legittimità della Corte dei conti esclusivamente i provvedimenti di nomina,
promozione e cessazione dal servizio del personale. Tali provvedimenti sono
immediatamente esecutivi, fatta salva la sopravvenuta inefficacia a seguito
di ricusazione del visto da parte della Corte dei conti. Dalla stessa data la
gestione finanziaria delle università è soggetta, sulla base di consuntivi
annuali, al controllo successivo della Corte stessa. La Corte dei conti
riferisce al Parlamento con un'unica relazione annuale.
11. Fino alla emanazione del regolamento
di cui al comma 7, per ciascuna università continuano ad applicarsi le norme
ed i regolamenti vigenti in materia. Per ciascuna università, con
l'emanazione del regolamento di ateneo, cessano di avere efficacia le
disposizioni legislative e regolamentari con lo stesso incompatibili.
Art.8.
Autonomia degli enti di ricerca.
1. Il CNR, l'Istituto nazionale di fisica
nucleare (INFN), gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonché
gli enti e istituzioni pubbliche nazionali di ricerca a carattere non strumentale
hanno autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi
dell'articolo 33 della Costituzione e si
danno ordinamenti autonomi, nel rispetto delle loro finalità istituzionali,
con propri regolamenti.
2. Gli enti e le istituzioni pubbliche di
ricerca di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Presidente della
Repubblica. Il decreto viene adottato sentite le competenti commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro. In prima applicazione, il decreto è
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Gli enti di cui al presente articolo:
a) svolgono attività di ricerca
scientifica nel rispetto dell'autonomia di ricerca delle strutture
scientifiche e della libertà di ricerca dei ricercatori, singoli o associati,
in coerenza con le rispettive funzioni istituzionali e nel quadro della
programmazione nazionale;
b) gestiscono programmi di ricerca di
interesse nazionale, attuati anche in collaborazione con altri enti pubblici
e privati, e partecipano alla elaborazione, al coordinamento ed alla
esecuzione di programmi di ricerca comunitari ed internazionali;
c) provvedono all'istituzione, alla
organizzazione e al funzionamento delle strutture di ricerca e di servizio,
anche per quanto concerne i connessi aspetti amministrativi, finanziari e di
gestione;
d) esercitano la propria autonomia finanziaria
e contabile ai sensi del comma 5.
4. I regolamenti di cui al comma 1 sono
deliberati nel rispetto dei limiti e delle procedure stabiliti dalla apposita
legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui al presente articolo e
sono trasmessi al Ministro che esercita i controlli di legittimità e di
merito. I controlli di legittimità e di merito si esercitano nelle forme di
cui all'articolo 6, commi 9 e 10; il controllo di merito è esercitato nella
forma della richiesta motivata di riesame nel termine perentorio di sessanta
giorni dalla loro comunicazione, decorso il quale si intendono approvati. I
regolamenti sono emanati dagli enti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
5. Agli enti di cui al presente articolo
si estendono, in quanto compatibili con i rispettivi ordinamenti, le norme in
materia di autonomia finanziaria e contabile di cui ai commi 1, 4, 5, 6, 7 e
8 dell'articolo 7. Il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità
di ciascuno degli enti di ricerca è emanato secondo le procedure previste
dalle rispettive normative ed è sottoposto al controllo del Ministro nelle
forme di cui al comma 4.
Art.9.
[1. Lo stato giuridico ed il trattamento
economico di attività del personale dipendente delle istituzioni e degli enti
di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n.
68, sono regolati, in conformità ai
princìpi di cui al comma 2, da un contratto di durata triennale stipulato
mediante accordo tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di
parte sindacale indicate nel citato articolo 7 e reso esecutivo con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri vigilanti
e con i Ministri per la funzione pubblica, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale.
2. Il personale degli enti di ricerca
sarà articolato in più livelli professionali con dotazioni organiche in
relazione alle esigenze di ciascun ente. Per il medesimo personale il
reclutamento ai diversi livelli sarà regolato mediante concorsi nazionali
aperti anche all'esterno, con commissioni giudicatrici composte da esperti di
riconosciuta competenza, scelti anche al di fuori dell'ente interessato. Per
la progressione ai livelli superiori si attueranno procedure concorsuali, o
comunque, criteri generali sull'accertamento del merito e della professionalità.
Saranno definite le modalità generali per l'inquadramento del personale in
servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. È abrogata ogni contraria
disposizione].
Abrogato dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993,
n. 29.
TITOLO III
Organizzazione del ministero
Art.10.
Organi collegiali - CUN.
1. Il CUN e i relativi comitati consultivi,
il Consiglio nazionale geofisico ed il Consiglio per le ricerche astronomiche
sono organi del Ministero e continuano a svolgere le competenze previste
dalla normativa vigente sino alla entrata in vigore delle norme di attuazione
dei princìpi dell'autonomia universitaria e degli enti di ricerca. Tali norme
definiranno la composizione e le competenze del CUN, affinché esso possa,
quale organo elettivo di rappresentanza universitaria, concorrere al
coordinamento delle sedi, alla qualificazione ed aggiornamento degli
ordinamenti didattici, all'incentivazione della ricerca universitaria e allo
sviluppo equilibrato e programmato delle università. Con tali norme saranno,
altresì, compiutamente precisate le funzioni della Conferenza permanente dei
rettori delle università italiane.
Art.11.
Consiglio nazionale della scienza e della tecnologia (4/c).
[Articolo abrogato dall'art. 7, D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204].
Art.12.
Organizzazione.
1. L'organizzazione del Ministero è
articolata in dipartimenti e servizi. I dipartimenti, in numero di quattro,
esercitano le funzioni del Ministero previste dall'articolo 2. I servizi, in
numero di sei, esercitano funzioni di supporto al complesso delle competenze
dei dipartimenti.
2. I dipartimenti sono strutture
organizzative di pari livello preposte a settori omogenei, individuabili
nelle seguenti aree: programmazione e coordinamento generale; istruzione
universitaria; ricerca scientifica; ricerca applicata; ricerca finalizzata;
relazioni internazionali; affari giuridici e legislativi.
3. I servizi sono strutture distinte dai
dipartimenti, preposte, tra gli altri, ai seguenti settori; studi e documentazione;
Anagrafe nazionale delle ricerche; supporto agli organi collegiali; vigilanza
sugli enti; personale del Ministero; verifica della funzionalità
dell'organizzazione; servizi di supporto tecnico e
amministrativo; stampa e relazioni
esterne.
4. L'istituzione dei dipartimenti e dei
servizi, la distribuzione tra essi dei posti di funzione dirigenziale nonché
le successive modificazioni della organizzazione del Ministero sono disposte
con regolamento, nel rispetto delle norme di cui ai commi precedenti e dei
seguenti criteri:
a) l'individuazione dei dipartimenti è
effettuata in rapporto alla natura delle funzioni;
b) la determinazione delle competenze dei
dipartimenti e dei servizi è rivolta, anche attraverso l'accorpamento di
materie e compiti omogenei, a stabilire una sostanziale equiparazione tra le
strutture dello stesso livello;
c) l'organizzazione dei dipartimenti e
dei servizi è resa funzionale alla diversità dei compiti attribuiti;
d) i dipartimenti e i servizi sono
strutture aperte alla partecipazione di esperti esterni all'amministrazione;
e) l'organizzazione dei dipartimenti e
dei servizi si conforma ad un criterio di flessibilità per corrispondere al
mutamento delle esigenze; si adatta altresì allo svolgimento di compiti anche
non permanenti, al raggiungimento di specifici obiettivi programmatici,
nonché alla progressiva attuazione dei princìpi di autonomia delle università
e degli enti di ricerca;
f) alle attività conoscitive e
istruttorie svolte dai dipartimenti e dai servizi possono concorrere gruppi
di lavoro o commissioni, istituiti con decreto del Ministro, anche con la
partecipazione di esperti chiamati a tempo determinato, secondo quanto
previsto dall'articolo 13, comma 5;
g) gli uffici costituiscono le unità operative
dei dipartimenti e dei servizi e sono istituiti esclusivamente nel loro
ambito;
h) ai dipartimenti e ai servizi sono
preposti, a tempo determinato, rispettivamente dirigenti generali di livello
C e dirigenti superiori. La direzione dei dipartimenti e dei servizi, fino al
limite di un terzo del loro numero complessivo, può essere conferita agli
esperti di cui all'articolo 13,
comma 4;
i) il coordinamento dell'attività dei
dipartimenti e dei servizi è assicurato dal Dipartimento preposto alla
programmazione e al coordinamento generale. I relativi atti di programmazione
sono emanati con decreto del Ministro. A tal fine, il direttore del
Dipartimento coadiuva direttamente il Ministro nell'attività volta ad
assicurare il coordinamento e la continuità delle funzioni
dell'Amministrazione e, in attuazione degli indirizzi e delle direttive del
Ministro, convoca periodiche conferenze dei responsabili, assicurando i
relativi compiti di segreteria;
l) le conferenze di cui alla lettera
precedente formulano proposte in materia di organizzazione dei dipartimenti e
dei servizi, definendo i rapporti tra i dipartimenti e tra questi e i
servizi, assicurano lo scambio delle informazioni e delle necessarie
documentazioni e verificano i risultati raggiunti riferendone al Ministro,
anche con una relazione annuale.
5. Il regolamento di cui al comma 4 è
emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione dei Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica. Lo schema di regolamento, corredato del parere del Consiglio di
Stato, è trasmesso alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, affinché esprimano il proprio parere nel termine
di trenta giorni. Decorso tale termine il regolamento può essere adottato.
6. Con l'entrata in vigore del
regolamento cessano di avere efficacia per il Ministero le disposizioni
legislative e regolamentari in materia di organizzazione incompatibili con le
norme di cui al presente articolo.
7. Nel rispetto del regolamento di cui al
comma 4, uno o più decreti del Ministro, da pubblicarsi nella Gazzetta
Ufficiale, provvedono a definire:
a) l'articolazione in uffici dei
dipartimenti e dei servizi determinandone livelli e competenze;
b) la creazione, nell'ambito dei
dipartimenti e dei servizi, di uffici a carattere transitorio o per il raggiungimento
di specifici obiettivi;
c) la preposizione agli uffici e
l'assegnazione del personale.
8. Ogni cinque anni l'organizzazione del
Ministero è sottoposta a verifica al fine di accertarne la rispondenza alle
funzioni e al mutare delle esigenze. Dell'esito della verifica il Ministro
riferisce alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica, anche al fine dell'adozione delle conseguenti modifiche
organizzative.
Art.13.
Personale.
1. La dotazione organica dei posti
dirigenziali del Ministero e le relative funzioni sono stabilite nella
allegata tabella A.
2. La dotazione organica complessiva del
personale appartenente alle qualifiche funzionali è stabilita in 550 unità;
la ripartizione per ciascuna qualifica è prevista nella allegata tabella B.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono individuati i profili professionali
e i relativi contingenti. Con lo stesso decreto, entro il predetto limite
numerico complessivo, possono essere variate, in relazione a specifiche
esigenze di funzionalità del Ministero e alla disponibilità dei posti, le
qualifiche individuate nella tabella B nonché le dotazioni organiche di
ciascuna qualifica in una percentuale non superiore al 25 per cento di quella
stabilita nella stessa tabella B.
3. La commissione di disciplina è
costituita secondo le norme vigenti.
4. Per i fini di cui all'articolo 12, comma 4, lettera h), e per sopperire ad ulteriori esigenze organizzative e
funzionali, il Ministro può avvalersi di esperti a tempo pieno e di elevata
qualificazione, fino ad un numero massimo di dieci unità. Tra questi, gli
estranei alle amministrazioni pubbliche sono assunti con contratto di diritto
privato di durata non superiore a un quinquennio, rinnovabile una sola volta.
I dipendenti pubblici cui è conferito l'incarico sono posti in posizione di
fuori ruolo, aspettativa o di comando in relazione ai rispettivi ordinamenti
di provenienza. Il regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, disciplina le
modalità di conferimento dell'incarico, la sua durata in relazione ai
contenuti e alla natura delle prestazioni richieste, le obbligazioni delle
parti anche per l'esercizio del diritto di recesso. A tutti i direttori di
dipartimento, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per
la durata dell'incarico, il trattamento economico determinato con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di
concerto con il Ministro del tesoro, in misura non superiore a quello di
professore universitario di prima fascia a tempo pieno. Ai direttori di
servizio, ed a coloro che svolgono funzioni equiparate, è attribuito, per la
durata dell'incarico, il trattamento economico dei dirigenti superiori. I
dipendenti pubblici incaricati della direzione di un dipartimento, di un
servizio o di funzioni equiparate, mantengono il trattamento economico in
godimento, se più favorevole.
5. Per la costituzione di gruppi di
lavoro o di commissioni ai sensi dell'articolo 12,
comma 4 lettera f), per collaborazioni a tempo
parziale, nonché per incarichi di consulenza, studio o ricerca, il Ministro
può avvalersi di altri esperti, nei limiti dell'apposito stanziamento di
bilancio, secondo modalità disciplinate dal regolamento di cui allo stesso articolo 12 comma 4. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, sono
annualmente determinati i compensi per gli incarichi a tempo parziale e per
la partecipazione alle commissioni e ai gruppi di lavoro.
6. Con decreto del Ministro sono definiti
i criteri e le modalità per la formazione e l'aggiornamento del personale in
servizio, anche al di fuori delle ordinarie procedure. I relativi corsi
possono essere effettuati in parte anche all'estero.
TITOLO IV
Norme transitorie e finali
Art.14.
Ragioneria centrale.
1. Presso il Ministero è istituita una
Ragioneria centrale dipendente dal Ministro del tesoro.
2. In relazione all'istituzione della
Ragioneria centrale di cui al comma 1, la dotazione organica dei ruoli
centrali del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - viene
aumentata di complessive 35 unità, così distribuite: 3 appartenenti alla
terza qualifica funzionale; 7 appartenenti alla quarta qualifica funzionale;
6 appartenenti alla quinta qualifica funzionale; 8 appartenenti alla sesta
qualifica funzionale; 7 appartenenti alla settima qualifica funzionale; 3
appartenenti all'ottava qualifica funzionale e 1 appartenente alla nona
qualifica funzionale.
3. Alla copertura dei 35 posti portati in
aumento alla dotazione organica dei ruoli centrali della Ragioneria generale
dello Stato si provvede utilizzando le graduatorie dei concorsi in atto e di
quelli già espletati alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le dotazioni organiche delle
qualifiche di dirigente superiore e di primo dirigente nel ruolo dei
dirigenti amministrativi dei servizi centrali della Ragioneria generale dello
Stato, di cui al quadro I della tabella VII, allegata al DPR. 30 giugno 1972, n. 748, come
modificata dalla legge 7 agosto
1985, n. 427, rideterminate in attuazione del
disposto di cui all'articolo 9 della legge 3 marzo 1987, n. 59, e all'articolo 8, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183, si intendono incrementate, rispettivamente, di un posto
con funzioni di direttore di Ragioneria centrale e quattro posti con funzioni
di direttore di divisione.
5. Il posto portato in aumento nella
qualifica di dirigente superiore nel ruolo dei dirigenti amministrativi dei
servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato di cui al comma 4 è
conferito in aggiunta alle disponibilità messe a concorso per 1 anno 1987 ai
sensi dell'articolo 24, primo comma, numero 2), del DPR. 30 giugno 1972, n. 748.
6. I quattro posti di primo dirigente
portati in aumento ai sensi del comma 4 sono conferiti, in aggiunta alle
disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 1987, con le procedure di
cui all'articolo 6 della legge 10 luglio 1984, n. 301.
Art.15.
Trasferimento di fondi.
1. Fino alla approvazione dello stato di
previsione del Ministero, alle spese si provvede:
a) con gli stanziamenti già iscritti
negli stati di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e di
altri Ministeri in relazione alle funzioni attribuite con la presente legge
al Ministero;
b) con gli stanziamenti già iscritti
nella rubrica n. 18 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio
dei ministri per le esigenze dei servizi per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica e nella rubrica n. 14 dello stato di previsione del
Ministero della pubblica istruzione, concernente le spese per l'istruzione
universitaria.
2. Detti stanziamenti sono all'uopo
iscritti, in uno con le relative somme esistenti nel conto dei residui
passivi, in apposita rubrica del richiamato stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
3. Alla stessa rubrica affluiscono le
somme relative sia alle spese del personale addetto alla Direzione generale
per l'istruzione universitaria trasferito al nuovo Ministero, nonché quelle
di carattere generale afferenti alle spese di funzionamento della predetta
Direzione generale - spese da individuare d'intesa fra il Ministro della
pubblica istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica - sia alle spese per stipendi del personale comandato da altre
amministrazioni presso i servizi per il coordinamento della ricerca
scientifica e tecnologica.
4. Il Ministro e i dirigenti del
Ministero, nell'ambito delle attribuzioni ad essi demandate per legge,
impegnano ed ordinano le spese iscritte nell'apposita rubrica della
Presidenza del Consiglio dei ministri.
5. Le attrezzature e i beni mobili in
dotazione alla Direzione generale per l'istruzione universitaria passano in
dotazione al Ministero.
6. Con decreti del Ministro del tesoro,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e degli altri
Ministri interessati, si provvede all'iscrizione nella apposita rubrica dello
stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri degli
stanziamenti di cui ai commi 1 e 2, anche attraverso variazioni nel conto dei
residui passivi.
7. Fino all'emanazione dei decreti di cui
al comma 6, i fondi relativi alle spese iscritte negli stati di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri e di altri Ministeri continuano
ad essere erogati dalle amministrazioni stesse.
8. L'attività di riscontro delle
operazioni relative all'apposita rubrica dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri è svolta dalla Ragioneria centrale di
cui all'articolo 14.
9. Il Ministro è autorizzato ad
avvalersi, in attesa della nomina di un apposito cassiere per il proprio Ministero,
dell'opera del cassiere della Presidenza del Consiglio dei ministri.
10. I titoli di spesa emessi a carico
degli stanziamenti della rubrica n. 18 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri e della rubrica n. 14 dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1989, non
pagati entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono annullati e i relativi
importi conservati in conto residui, ove non sia intervenuta prescrizione del
debito. Tali titoli verranno riemessi nel nuovo esercizio a carico dei
predetti residui iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per
l'esercizio 1990.
11. I titoli di spesa, emessi a carico
delle predette rubriche ed estinti in tempo utile, ma contabilizzati dalle
tesorerie dello Stato fra i pagamenti in conto "sospesi" sono
trasportati ed imputati al conto dei residui dei pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica. Pertanto, le tesorerie interessate inviano gli elenchi dei
predetti titoli alle Ragionerie centrali presso le amministrazioni che ne
hanno disposto l'emanazione, le quali, dopo aver effettuato gli adempimenti
attinenti alla conservazione dei relativi residui, provvedono a trasmettere
detti elenchi alla Ragioneria centrale presso il Ministero dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica.
12. Le somme non impegnate entro il 31
dicembre 1989 sugli stanziamenti indicati nel presente articolo e
nell'articolo 19 possono essere impegnate e pagate nell'esercizio successivo.
Art.16.
Università.
1. Fino alla data di entrata in vigore
della legge di attuazione dei principi di autonomia di cui all'articolo 6,
gli statuti sono emanati con decreto del rettore, nel rispetto delle
disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Decorso comunque un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge di attuazione
dei principi di autonomia, gli statuti delle università sono emanati con
decreto del rettore nel rispetto delle norme che regolano il conferimento del
valore legale ai titoli di studio e dei principi di autonomia di cui
all'articolo 6, secondo le procedure e le modalità ivi previste. In tal caso
gli statuti, sentito il consiglio di amministrazione, sono deliberati dal
senato accademico, integrato:
a) da un egual numero di rappresentanti
eletti dai membri di tutti i dipartimenti e gli istituti tra i direttori dei
dipartimenti e i direttori degli istituti in modo da rispecchiare la entità
delle afferenze ai dipartimenti e agli istituti stessi;
b) da due rappresentanti di cui un
professore ordinario eletto dai professori ordinari e straordinari e un professore
associato eletto dai professori associati per ciascuna delle aree
scientifico-disciplinari rappresentate nell'ateneo e individuate, in numero
non inferiore a quattro, dal regolamento elettorale di ateneo sulla base
della ripartizione prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 11,
comma 6;
c) da un rappresentante eletto per ogni
area scientifico-disciplinare di cui alla lettera b) fra i ricercatori della
stessa area e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;
d) da rappresentanti degli studenti
eletti in numero corrispondente a quello dei presidi di facoltà e comunque
non inferiore a cinque;
e) da rappresentanti del personale
tecnico-amministrativo, eletti in numero corrispondente alla metà di quello
indicato alla lettera a), con arrotondamento alla unità superiore.
3. Il regolamento elettorale, ai fini di
cui al precedente comma 2, è deliberato dal senato accademico sentito il
consiglio di amministrazione.
4. Gli statuti devono comunque prevedere:
a) l'elettività del rettore;
b) una composizione del senato accademico
rappresentativa delle facoltà istituite nell'ateneo;
c) criteri organizzativi che, in
conformità all'articolo 97 della Costituzione, e delle
norme che disciplinano le funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, assicurino l'individuazione delle
responsabilità e l'efficienza dei servizi;
d) l'osservanza delle norme sullo stato
giuridico del personale docente, ricercatore e non docente;
e) l'adozione di curricula didattici
coerenti ed adeguati al valore legale dei titoli di studio rilasciati
dall'università;
f) una composizione del consiglio di
amministrazione che assicuri la rappresentanza delle diverse componenti
previste dalla normativa vigente;
g) la compatibilità tra le soluzioni
organizzative e le disponibilità finanziarie previste dall'articolo 7.
5. Per la Scuola normale superiore di
Pisa, la Scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento S. Anna
di Pisa, l'Università italiana per stranieri di Perugia, la Scuola di lingua
e cultura italiana per stranieri di Siena, la Scuola internazionale superiore
di studi avanzati di Trieste e l'Istituto universitario europeo di Firenze,
la composizione dei collegi ai quali spetta l'approvazione dello statuto è
determinata con decreto del Ministro nell'osservanza dei principi di
rappresentatività e di proporzionalità indicati al comma 2.
6. Fino alla data di entrata in vigore
della legge di cui al comma 1, per il trasferimento alle università ed alle
strutture interuniversitarie di ricerca e di servizio dei mezzi finanziari di
cui all'articolo 7, comma 2, continua ad applicarsi la normativa vigente con i vincoli
di destinazione ivi previsti.
7. A decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge sono devolute alle università e agli istituti di
istruzione universitaria tutte le attribuzioni già spettanti
all'Amministrazione centrale della pubblica istruzione per il personale
appartenente alle qualifiche funzionali settima e superiori alla settima
delle aree amministrativo-contabile, delle biblioteche, dei servizi generali
tecnici e ausiliari.
8. I provvedimenti disciplinari da
adottare nei confronti del personale tecnico ed amministrativo delle
università e degli istituti di istruzione universitaria appartenente alle
varie qualifiche funzionali sono di competenza rispettivamente del rettore e
del direttore. A tal fine le università e gli istituti d'istruzione
universitaria istituiscono apposite commissioni di disciplina.
Art.17.
Enti di ricerca.
1. Fino alla data di entrata in vigore
della legge di attuazione dei princìpi di autonomia di cui all'articolo 8, comma 4, i regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle
disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente.
2. Decorso comunque un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, in mancanza della legge predetta, i
regolamenti degli enti sono emanati nel rispetto delle relative finalità
istituzionali e dei principi di autonomia, di cui all'articolo 8, secondo le
procedure e le modalità ivi previste. Con decreto del Ministro, sentito il
CNST, i collegi per l'emanazione dei regolamenti possono essere integrati con
rappresentanze delle varie componenti che operano nell'ente.
3. Fino alla data di entrata in vigore
della legge di attuazione dei principi di autonomia, per la ripartizione e il
trasferimento dei mezzi finanziari destinati dallo Stato agli enti di ricerca
di cui all'articolo 8, comma 1, continua ad applicarsi la normativa vigente.
Art.18.
Organizzazione.
1. Fino alla data di entrata in vigore
del regolamento di organizzazione di cui all'articolo 12, comma 4, il Ministro
esercita le funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), avvalendosi degli uffici della Direzione generale per
l'istruzione universitaria, che è soppressa. Tali uffici sono a tal fine
trasferiti al Ministero, che potrà utilizzarne le attuali strutture e sedi;
essi mantengono in via transitoria le proprie competenze ed agli stessi
rimane addetto il personale con le attuali mansioni.
2. Il Ministero potrà altresì utilizzare
le strutture e la sede già assegnate all'Ufficio del Ministro per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e
avvalersi, sino all'emanazione del regolamento per le spese in economia,
delle disposizioni contenute nel DPR. 5 giugno 1985, n. 359, e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Fino alla nomina dei direttori dei
dipartimenti e dei servizi, il consiglio di amministrazione è costituito dai
dirigenti generali comandati presso il Ministero ai sensi dell'articolo 19 e da quattro dirigenti superiori scelti dal Ministro tra i
dirigenti comandati ai sensi dello stesso articolo. In attesa dello
svolgimento delle elezioni per i rappresentanti del personale, da indire in
ogni caso entro tre mesi dall'espletamento delle procedure di inquadramento,
il consiglio di amministrazione è costituito anche con quattro rappresentanti
del personale scelti dal Ministro su terne proposte dalle organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative.
Art.19.
Personale.
1. Nella prima applicazione della presente
legge alla copertura dei posti di organico si provvede mediante inquadramento
nei ruoli del Ministero, con la conservazione della qualifica acquisita e
dell'anzianità di servizio complessivamente maturata:
a) del personale dei ruoli del Ministero della
pubblica istruzione, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge:
1) presso la Direzione generale per
l'istruzione universitaria;
2) presso la segreteria del CUN;
3) presso altri uffici, che abbia svolto
o svolga, alla data di entrata in vigore della presente legge, compiti
attinenti alla istruzione universitaria. Tale personale, in numero non
superiore a dieci unità, è individuato dal Ministro della pubblica
istruzione, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica;
b) del personale, in servizio alla data
di entrata in vigore della presente legge presso l'Ufficio del Ministro per
il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica,
dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, di altre
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in posizione di
comando o di fuori ruolo nonché di quello in servizio in forza di speciale
disposizione di legge.
2. All'inquadramento del personale nelle
qualifiche dirigenziali si provvede a domanda da presentare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 12, comma 4.
3. All'inquadramento del personale nelle
qualifiche funzionali si provvede a domanda da presentare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 13, comma 2.
4. Al personale inquadrato nei ruoli è
conservato il trattamento economico di attività, comprese le indennità
accessorie pensionabili, comunque in godimento, osservate le disposizioni di
cui all'articolo 12, terzo comma, del DPR. 28 dicembre 1970, n. 1079. Le indennità non pensionabili sono corrisposte con
assegno personale riassorbibile con i futuri miglioramenti economici.
5. Fino all'espletamento delle procedure
di inquadramento, il personale di cui al comma 1 è collocato di diritto nella
posizione di comando o di fuori ruolo presso il Ministero, conservando il
complessivo trattamento economico in godimento. È fatto salvo per il
personale di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo quanto
previsto dall'articolo 38 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. Qualora il numero delle domande di
inquadramento nei ruoli organici del Ministero ecceda il numero dei posti di
organico, come determinato dall'allegata tabella B, il consiglio di
amministrazione formula graduatorie per ciascuna qualifica funzionale sulla
base delle relazioni redatte per ogni dipendente interessato dai dirigenti
degli uffici cui appartengono. La relazione deve tenere conto delle effettive
mansioni esercitate e dei titoli acquisiti nelle materie comprese nella
competenza del Ministero. L'inquadramento può avvenire, tenuto conto delle
esigenze di funzionalità del Ministero, anche in soprannumero rispetto alle
singole dotazioni organiche delle varie qualifiche funzionali e
nell'osservanza del limite di organico complessivo disposto dall'articolo 13, comma 2, e in ogni caso non superando per ciascuna qualifica il 25
per cento del relativo organico. Fino all'assorbimento del soprannumero sono
dichiarati indisponibili altrettanti posti dell'organico complessivo.
7. All'esito delle procedure di
inquadramento sono ridotte le corrispondenti dotazioni organiche del
Ministero della pubblica istruzione, secondo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonché l'organico dei dirigenti di cui alla tabella IX
allegata al D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.
8. Il personale inquadrato nei ruoli del
Ministero ai sensi del presente articolo può, per una sola volta, partecipare
a concorsi riservati per l'accesso alle qualifiche superiori a quella
rivestita, nel limite della dotazione organica di ciascuna qualifica, purché
in possesso del titolo di studio prescritto per la nuova qualifica e della
anzianità di servizio di due anni e sei mesi nella qualifica di appartenenza.
9. Nella prima applicazione della
presente legge, i posti di primo dirigente che risultano disponibili dopo gli
inquadramenti sono conferiti mediante concorso speciale per esami, di cui
all'articolo 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, al quale è ammesso a partecipare il personale del
Ministero appartenente all'ex carriera direttiva in possesso del diploma di
laurea e con almeno cinque anni di servizio effettivo in tale carriera.
10. La tabella A di cui all'articolo 13, comma 1, allegata alla presente legge, è comprensiva anche del
ruolo dei dirigenti con funzioni ispettive istituito dall'articolo 8 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, che viene trasferito al Ministero.
11. Esaurite le procedure di
inquadramento di cui ai commi precedenti, il Ministro è autorizzato a bandire
concorsi pubblici per il reclutamento del personale ed a procedere alle
relative assunzioni.
12. Entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge sono indette le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero
della pubblica istruzione.
Art.20.
Norme particolari per il CNR.
[1. Fermo restando quanto stabilito all'articolo 8, comma 1, il CNR, organo dello Stato dotato di personalità
giuridica e gestione autonoma ai sensi delle norme vigenti, adempie ai propri
fini istituzionali definiti dalle norme legislative in vigore, ad eccezione
del coordinamento delle attività nazionali nei vari rami della scienza e
delle sue applicazioni, previsto dall'articolo 2, primo comma, numero 1), D.Lgs.Lgt. 1° marzo 1945, n. 82.
2. Il consiglio di presidenza del CNR
delibera i regolamenti interni per il funzionamento dell'ente in osservanza
delle procedure previste dall'articolo 8, comma 4].
Articolo abrogato dall'art. 13, D.Lgs. 30 gennaio 1999,
n. 19.
Art.21.
Norma abrogativa.
Sono abrogate tutte le disposizioni
incompatibili con la presente legge. Restano in ogni caso in vigore le norme
riguardanti le forme specifiche di autonomia delle università non statali autorizzate
a rilasciare titoli di studio aventi valore legale.
Art.22.
Copertura finanziaria.
1. Alle spese derivanti dall'applicazione
della presente legge si provvede con le modalità di cui all'articolo 15, all'uopo utilizzando i relativi stanziamenti iscritti ai
fini del bilancio pluriennale 1989-1991, nonché con l'ulteriore stanziamento
di lire 4.500 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990, e 1991 da iscrivere
in apposito fondo nella rubrica da istituire nello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine della successiva ripartizione,
con decreti del Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati.
2. All'onere di lire 4.500 milioni per
ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Si omettono le tabelle)
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