Legge
26 maggio 2000, n. 147
"Proroga dell'efficacia di talune disposizioni
connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del
Ministero degli affari esteri"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 133
del 9 giugno 2000
Art. 1.
(Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM)
1.
È prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana alla missione
di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia ECMM. A tale fine è
autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000
e 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 2.
(Contributo in favore di organismi delle Nazioni Unite)
1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1
della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001.
A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa
di 100.000 EURO annui, per la concessione di un contributo volontario a favore
di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri
enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore
del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del
1997, e di 120.000 EURO annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le
vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge.
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a
complessivi 220.000 EURO per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione
del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero degli affari esteri.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 3.
(Delegazione generale palestinese in Italia)
1.
Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558,
relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in
Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno
degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni
per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno
finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Commissione per il contenzioso della cooperazione allo
sviluppo)
1.
È prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione
per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto
del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo
1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di
lire 350 milioni per gli anni 1999 e 2000. Al relativo onere, pari a lire 700
milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 5.
(Elevazione del contingente di esperti presso le
Rappresentanze all'estero)
1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e successive modificazioni ed
integrazioni, è elevato a 82 unità, di cui 4 da destinare a posti di addetto
agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da
destinare alle Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, è
elevato a 41 unità, comprese le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.
2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:
"L'esperto inviato in servizio presso un ufficio
all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente
istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo
32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del
trattamento economico, a quello di primo segretario o di consigliere o di
primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto
o console ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di
sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le
disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili,
dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.
Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento
economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli
interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonchè il posto di
pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni".
3.
All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire
1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli
affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6.
(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la
cooperazione allo sviluppo)
1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale
delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della
scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio
alla data del 31 agosto 1998 presso la direzione generale per la cooperazione
allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31
dicembre 2000.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in complessive lire 7.000 milioni, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità
previsionale di base 9.1.1.0 "Funzionamento" (capitolo 2150) dello
stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo
intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla
legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 7.
(Istituti italiani di cultura all'estero: reggenza)
1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente:
"4. In caso di temporanea assenza o
impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la
reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il
conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il
trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero".
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 8.
(Snellimento delle procedure di gestione
economico-patrimoniale degli Istituti italiani di cultura all'estero)
1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti
italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi nè
autorizzativi.
2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1
sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.
3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono
responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori
degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o
amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di
indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.
Art. 9.
(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e
universitarie all'estero)
1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da
destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni
scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria
permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua,
da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza
scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un
regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro
della pubblica istruzione, per disciplinare le modalità relative alla
selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a
decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei princìpi fissati
dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002
resta in vigore la graduatoria pubblicata ai sensi della ordinanza
ministeriale pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale -
n. 38 del 16 maggio 1997.
3. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto
previsto al comma 5, non può prestare servizio all'estero per più di due
periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di
servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono
essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio
nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare
nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter
concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del
presente comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto
i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a
partecipare alla selezione predetta.
4. Il personale di ruolo della scuola che, alla data di
entrata in vigore della presente legge, presti servizio all'estero, può, a
domanda, completare il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il
triennio di servizio in Italia di cui al comma 3, potrà concorrere ad un
nuovo incarico all'estero per un periodo di cinque anni scolastici o
accademici solo nel caso in cui non vi abbia già prestato servizio per un
periodo complessivo superiore a sette anni.
5. Per il personale da destinare alle scuole europee si
predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La
durata del servizio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non
prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.
6. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base
delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del
personale interessato.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il
presente articolo.
Art. 10.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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