Legge 17 maggio 1999, n. 144
"Misure in materia di investimenti, delega al Governo
per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che
disciplina l' INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali"
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 22 maggio
1999 – Supplemento Ordinario n. 99
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INVESTIMENTI
Art. 1.
(Costituzione di unità tecniche di supporto alla
programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti
pubblici).
1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed
efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le
amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre
1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici
che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico nelle fasi di
programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e
politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione.
E' assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli
investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1
operano all'interno delle rispettive amministrazioni' in collegamento con gli
uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed
operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di
specializzazione, con particolare riferimento per:
a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di
programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le
analisi di opportunità e fallibilità degli investimenti e per la valutazione
ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di
qualità ambientale e di sostenibilita' dello sviluppo ovvero dell'indicazione
della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;
b) la gestione del Sistema di monitoraggio di cui al comma
5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive
amministrazioni;
c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche
proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti
attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione,
valutazione, monitoraggio e verifica.
3. Le attivita' volte alla costituzione dei nuclei di
valutazione e verifica di cui al comma I sono attuate autonomamente sotto il
profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole
amministrazioni tenendo conto delle strutture similari gia' esistenti e della
necessita' di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine
ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un
programma di attuazione comprensivo delle connesse attivita' di formazione e
aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.
4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicati le caratteristiche
organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la
spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica
amministrazione, nonche' le modalita' e i criteri per la formulazione e la
realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.
5.
E' istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) il a Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
" ((MIP)), con il compito di fornire tempestivamente informazioni
sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai
programmi confinanziati con i fondi strutturali europei, sulla base
dell'attivita' di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale
attivita' concerne le modalita' attuative dei programmi di investimento e
l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli
interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e'
funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello
stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE,
con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del
Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo
funzionamento ed emana indirizzi per la sua attivita', previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici
deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al
progetto " Rete unitaria della pubblica amministrazione ", di cui
alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 settembre
1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre 1995. Le
informazioni derivanti dall'attivita' di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE
alla Cabina di regia nazionale di cui all'articolo 6 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla
sezione centrale del l' osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle
rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali Il
CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.
7. Per le finalita' di cui al presente articolo, ivi
compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, e' istituito un fondo da
ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Per la dotazione del fondo e' autorizzata la spesa
di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere
dall'anno 2000.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per
ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fin i del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente a Fondo speciale "
dello stato di previsione dei Ministero dei tesoro, dei bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
9. Per le finalita' di cui al comma 1, il CIPE, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni
e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in
Sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti
economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curera' anche
l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni
demografici, sociali, economici, nonche' la dotazione infrastrutturale e la
presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione
ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al
comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali.
Art. 2.
(Partecipazione alle riunioni del CIPE).
1.
In attesa della riforma della composizione del CIPE, nell'ambito della
razionalizzazione dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri e del riordino, soppressione e fusione dei Ministeri previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
partecipano alle singole riunioni del CIPE, con diritto di voto, anche i
Ministri, non appartenenti al CIPE, nelle cui competenze sono comprese le
materie oggetto delle deliberazioni.
Art. 3.
(Compiti del CIPE).
1. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, e' sostituito dal seguente: "" 2. I compiti di
gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti al CIPE
sono trasferiti alle amministrazioni competenti per materia, tenuto conto dei
settori ai quali si riferiscono le relative funzioni. Con deliberazione del
CIPE da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, previo parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano e quindi delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, che si
pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, sono individuate le
tipologie dei provvedimenti oggetto del trasferimento e le amministrazioni
rispettivamente competenti. Con la stessa deliberazione sono intividuate le
attribuzioni, non concernenti compiti ti gestione tecnica, amministrativa e
finanziaria, previste da norme vigenti, che il CIPE continua ad esercitare. A
decorrere dalla data della predetta deliberazione sono abrogate tutte le
norme che attribuiscono al CIPE poteri di autorizzazione, revoca, concessione
di contributi e, in genere, competenze tecniche, amministrative o gestionali.
Sono fatte salve le ulteriori modifiche derivanti dalle disposizioni
eventualmente emanate in attuazione dell a legge 15 marzo
1997, n. 59".
2. Gli assetti finali dei piani progettuali dei contratti
di programma stipulati ai sensi della legge 1 marzo
1986, n. 64, sono sottoposti al CIPE, pena la
revoca del finanziamento, entro il 31 dicembre 2000. I provvedimenti
provvisori di concessione adottati entro il 31 dicembre 1995 possono essere
rimodulati dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica sulla base delle determinazioni del CIPE; i provvedimenti di
concessione definitiva sono adottati dallo stesso Ministero con le modalita'
previste dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32,
convertito dalla legge 7 aprile
1995, n. 104. Al fine di garantire il raccordo
con le deliberazioni del CIPE le commissioni incaricate degli accertamenti
sulla realizzazione delle iniziative comprese nei contratti di programma sono
assistite da un funzionario del Dipartimento per le politiche di sviluppo e
di coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica con compiti di segretario, al quale compete un compenso forfettario
pari all'onorario base riconosciuto al singolo componente la commissione,
ridotto del 60 per cento.
Art. 4.
(Studi di fattibilità delle amministrazioni
pubbliche e progettazione preliminare delle amministrazioni regionali e
locali).
1. Lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo
superiore a lire 20 miliardi e' lo strumento ordinario preliminare ai fini
dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle
amministrazioni pubbliche.
2. Gli studi di fattibilita' approvati dalle
amministrazioni costituiscono certificazione di utilita' degli investimenti
ai fini dell'accesso preferenziale ai fondi disponibili per la progettazione
preliminare e costituiscono titolo preferenziale ai fini della valutazione
dei finanziamenti delle opere in base alle disponibilita' finanziarie degli
esercizi futuri.
3. Gli studi relativi ad opere il cui costo complessivo e'
superiore a 100 miliardi di lire devono obbligatoriamente essere sottoposti a
valutazione economica interna alle amministrazioni proponenti o, su
richiesta, da parte di enti ed amministrazioni pubblici esterni alle stesse.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica si provvedera' ad aggiornare periodicamente i
limiti di cui al comma 3, tenendo conto degli indici ISTAT.
5. Per il finanziamento a fondo perduto della progettazione
preliminare dei soggetti richiamati espressamente dall'articolo 1, comma 54, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e'
assegnata alla Cassa depositi e prestiti la somma di 110 miliardi di lire per
il triennio 1999-2001, di cui 30 miliardi per il 1999, 40 miliardi per il
2000 e 40 miliardi per il 2001. A decorrere dall'anno 2000 alla
determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d),), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I finanziamenti di cui al
presente comma sono riservati per il 50 per cento alle regioni di cui
all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno
1988, e successive modificazioni. La ripartizione delle risorse e' effettuata
dal CIPE assegnando il 70 per cento alle diverse regioni in percentuale
corrispondente a quella attribuita in relazione ai fondi comunitari e il
residuo 30 per cento secondo l'ordine cronologico di presentazione delle
domande che eccedano la quota attribuita alla regione.
6. I finanziamenti previsti dal comma 5 sono erogati dalla
Cassa depositi e prestiti, con determinazione del direttore generale, non
oltre trenta giorni dalla presentazione delle domande, secondo l'ordine
cronologico di presentazione delle stesse e senza istruttorie tecniche, in
misura pari a quella richiesta ma non superiore all'importo della tariffa
professionale prevista per la redazione del progetto preliminare dell'opera,
che non puo' avere un costo inferiore a lire 3 miliardi, entro i limiti delle
disponibilita' dei fondi assegnati ai sensi del medesimo comma, a sostegno
delle iniziative progettuali per le quali sia stato redatto lo studio di
fattibilita i cui risultati sono valutati positivamente e come tali
certificati dalla struttura di valutazione regionale di cui all'articolo 1 e
giudicati, con provvedimento del presidente della regione, compatibili con le
previsioni dei rapporti interinali di cui alla deliberazione del CIPE del 22
dicembre 1998 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre
1998. L'assegnazione e' revocata se entro novanta giorni dalla sua erogazione
non e' documentato l'avvenuto affidamento dell'incarico di progettazione.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 30 miliardi per l'anno 1999, a lire 40 miliardi per
l'anno 2000 ed a lire 40 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante le
medesime modalita' e procedure di cui al comma 6.riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "" Fondo speciale "
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l’anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
8. La Cassa depositi e prestiti, per le anticipazioni del
Fondo rotativo per la progettualita' di cui ai commi da 54 a 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, relative alla elaborazione dei progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi, adotta
Art. 5.
(Intese istituzionali di programma).
1. In ciascuno stato di previsione della spesa e' istituita
una unita' previsionale di base per gli interventi di conto capitale
denominata a Intesa istituzionale di programma ", cui affluiscono le
risorse provenienti dalle autorizzazioni di spesa iscritte nel medesimo stato
di previsione da destinare alla realizzazione degli interventi previsti nelle
intese istituzionali di programma da stipulare ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e con la modalita' di cui alla delibera CIPE del 21 marzo
1997, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 1997.
2.
All'unita' di cui al comma 1 affluiscono le quote di finanziamento gia' a
disposizione dell'amministrazione competente idonee a consentire il
perseguimento degli obiettivi rientranti nelle intese istituzionali di
programma da adottare , le quote di risorse destinate alle intese su fondi
ripartiti dal CIPE e la guota nazionale di cofinanziamento di programmi
comunitari, rientranti nell' " Intesa ", iscritta all'unita'
previsionale di base 7.2.1.10 "Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, previa ripartizione del CIPE a
seguito dell'vvenuta approvazione dei programmi comunitari.
3.
All'unita' previsionale di base di cui al comma 1 possono affluire inoltre le
risorse provenienti da iniziative non avviate e revocate dal CIPE. Tali
somme, ove nece'ssario, previo versamento all'entrata del bilancio dello
Stato, iscritte in apposita unita' previsionale di base dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sono destinate dal CIPE alle intese istituzionali di programma che
hanno in corso di attuazione programmi, anche con valenza ambientale, con un
piu' elevato coefficiente di realizzazione e necessitino di ulteriori
risorse.
4. Nell'ambito degli accordi di programma-quadro le risorse
destinate a progetti in ritardo di attuazione possono essere diversamente
allocate in relazione all'effettivo stato di avanzamento di altri progetti,
prioritariamente nell'ambito del medesimo accordo o, in caso di
impossibilita', in accordi per settori diversi.
5. Restano ferme le procedure di rendicontazione e
controllo stabilite dalla normativa vigente e il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica informa ogni due mesi il Parlamento
sulle operazioni effettuate sulle unita' previsionali di base di cui al comma
1.
6. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni
di bilancio su proposta dell'Amministrazione competente anche in parziale
deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, del regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568.
7. Le regioni sottoscrittrici di intese istituzionali di
programma adeguano le strutture dei rispettivi bilanci in sintonia con le
previsioni del presente articolo.
Art. 6.
(Esecuzione diretta di lavori e servizi).
1.
All'articolo 37-quinquies della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle societa'
disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche
nel caso siano affidati direttamente dalle suddette societa' ai propri soci,
sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme
legislative e regolame'ntari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari
e contrattuali che prevedano obblighl di affidamento dei lavori o dei servizi
a soggetti terzi ".
Art. 7.
(Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto).
1.
E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica - Finanza di progetto. di
seguito denominata " Unita' ".
2. L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle
pubbliche amministrazioni, l'utilizzo di tecniche di finanziamento di
infrastrutture con ricorso a capitali privati anche nell'ambito
dell'attivita' di verifica prevista all'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e di fornire supporto alle
commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie inerenti al
finanziamento delle infrastrutture.
3. L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni
aggiudicatrici nella attivita' di individuazione delle necessita'
suscettibili di essere soddisfatte tramite la realizzazione di lavori finanziati
con capitali privati in quanto suscettibili di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio 1 994, n. 109, e successive modificazioni.
4. L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne
facciano richiesta nello svolgimento delle attivita' di valutazione
tecnico-economica delle proposte presen tate dai soggetti promotori ai sensi
dell'articolo 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione
della gara e della ag giudicazione delle offerte da essa risultanti secondo
le modalita' previste dall'articolo 37- quater della citata legge n. 109 del 1994.
5. L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli
interventi individuati dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.
6. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le
modalita' organizzative dell'unita.
7. L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita', scelte
in parte tra professionalita' delle amministrazioni dello Stato in posizione
di comando e in parte a seguito di un processo ti selezione, fondato sulla
concreta esperienza nel settore, tra professionalita' esterne che operano nei
settori tecnico-ingegneristico, economico -finanziario e giuridico. Le
modalita' di seleziona sono determinate con decreto del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica.
8. I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Mi. nistri
dei lavori pubblici, dei trasporti e della navigazione e dell'ambiente,
durano in carica quattro anni e possono essere confermati per una sola volta.
9. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sono determinati il trattamento economico spettante ai componenti
dell'Unita' e l'ammontare delle risorse destinate al suo funzionamento.
10. All'onere derivante dall'applicazione del presente
articolo, determinato in lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale
di base di parte corrente "Fondo speciale " dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
11. Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale
sull'attivita' dell'unita' e sui risultati conseguiti.
Art. 8.
(Utilizzazione delle economie verificatesi nella
realizzazioni delle opere pubbliche).
1.
Il comma 1 dell'articolo 20 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e'
sostituito dal seguente: "1. Le economie verificatesi nella
realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con
ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni
legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori
lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere
della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di
finanziamento, previa autorizzazione del Ministero competente".
Art. 9.
(Affidamento in concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria).
1. Al fine di valutare la sostenibilita' economica e
finanziaria dell'affidamento in concessione di costruzione e gestione della
tratta autostradale Salerno-Reggio Calabria, il Ministro dei lavori pubblici,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, individua un consulente tecnico, un consulente
finanziario e un analista di traffico, i cui compiti sono determinati nel
bando di gara, nel quale deve essere previsto il coordinamento con il
progetto sicurezza del Ministero dell'interno.
2.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, l'Ente nazionale per le strade (ANAS) predispone la progettazione
definitiva relativa all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte
autostradali e al loro inserimento paesaggistico, nonche' all'attuazione di
opere per la mitigazione ambientale, per le quali tratte ed opere non sia
gia' stato affidato owero sia in corso di affidamento, alla data di entrata
in corso della presente legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite
le regioni interessate, valutata positivamente la sostenibilita' economica,
finanziaria e tecnica dell'affidamento in concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, impartisce le disposizioni
necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i trenta giorni suc cessivi la
gara per l'affidamento della concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, ivi comprese la realizzazione e la
gestione dei servizi ad essa connessi stabilendo requisii di qualificazione
adeguati alla natura ed all'importanza della concessione. Nel bando di gara
e' altresi' specificato che i progetti dei lavori da appaltare predisposti a
cura dell'ANAS formano parte integrante dell'oggetto della concessione di
costruzione e gestione e devono, di conseguenza, essere fatti propri dal
soggetto aggiudicatario della gara.
Art. 10.
(Affidamento in concessione di costruzione e gestione
dell'autostrada Pedemontana Veneta).
1.
Al fine di valutare la sostenibilita' economica e finanziaria dell'affidamento
in concessione di costruzione e gestione della tratta autostradale
Pedemontana Veneta, di cui all'articolo 50, comma 1, lettera g), della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
ivi comprese la realizzazione e la gestione dei servizi ad essa connessi, con
priorita' relativamente al tratto che collega l'autostrada A31, all'altezza
tra Dueville (Vicenza) e Thiene (Vicenza), all'autostrada A27, tra Treviso e
Spresiano, il Ministro deú lavori pubblici di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione
interessata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con le modalita' previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 , individua
tecnico, un consulente finanziario ed un analista di traffico, i cui compiti
sono determinati nel bando di gara.
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, l'ANAS predispone la progettazione definitiva relativa
all'ammodernamento ed all'adeguamento delle tratte autostradali e al loro
inserimento paesaggistico, nonche' all'attuazione di opere per la mitigazione
ambientale, per le quali tratte ed opere non sia gia' stato affidato ovvero
sia in corso di affidamento, alla data di entrata in vigore della presente
legge, l'incarico di progettazione esecutiva.
3.
Il Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, valutata positivamente la
sostenibilita' economica, finanziaria e tecnica dell'affidamento in
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta,
impartisce le disposizioni necessarie affinche' l'ANAS bandisca, entro i
trenta giorni successivi, la gara per l'affidamento della concessione di
costruzione e gestione dell'autostrada Pedemontana Veneta, stabilendo
requisiti di qualificazione adeguati alla natura ed all'importanza della
concessione. Nel bando di gara e', altresi, specificato che i progetti dei
lavori da appaltare predisposti a cura dell'ANAS formano parte integrante
dell'oggetto della concessione di costruzione e gestione e devono, di
conseguenza, essere fatti propri dal soggetto aggiudicatario della gara.
Art. 11.
(Raddoppio della strada statale Ragusa-Catania).
1.
Per la realizzazione del raddoppio della strada statale n. 514 tra Ragusa e
Catania e' autorizzato il limite di impegno decennale di lire 10 miliardi a
decorrere dall'anno 2001. 2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 10 miliardi per 2001 2001 si prevede mediamente
utilizzo lizzo della proiezione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale " Fondo speciale ""
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 12.
(Perenzione).
1. All'articolo 36, terzo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, come modificato dall'articolo 39 della legge 7 agosto 1982, n. 526, le parole: " quinto esercizio " sono sostituite
dalle seguenti: " settimo esercizio ". 2. La disposizione di cui al
comma 1 si applica in via transitoria anche ai residui in scadenza al 31
dicembre 1998.
Art. 13.
(Modifiche alla disciplina del Fondo per la progettazione
istituito presso il Ministero dei lavori pubblici).
1. I commi 2 e 2-bis tell'articolo 9 tel decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono
sostituiti dai seguenti:
" 2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e'
istituito un Fondo per il finanziamento a fondo perduto della progettazione
preliminare e degli studi e indagini connessi per il potenziamento,
adeguamento e ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalita'
previste dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono
accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale vigilati
da amministrazioni statali. 2-bis. Le agevolazioni di cui al presente
articolo non sono cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi
pubblici nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato,
nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale dú recepimento, entro
sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l 988, n. 400, dal Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione cconomica, sono
disciplinate le modalita' di accesso e di csercizio del Fondo di cui al
presente articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta
annualmente al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i
dati specifici dei progetti e delle spese ".
2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a lire
50 miliardi per l'anno 2000 ed a lire 50 miliardi per l'anno 2001, si prowede
mediante riduzione dello staziamento scritto, ai firi del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale
"" Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica perl'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori
pubblici.
3. Le residue disponibilita' recate dall'autorizzazione di
spesa di cui al comma 2 dell'articolo 9 del decreto-legge 25 marzo 1997, n.
67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, confluiscono
nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
4. I commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
"
1. Una somma non superiore all' l,5 per cento dell'importo posto a base di
gara di un'opera o di un lavoro, a valere direttamente sugli stanziamenti di
cui all'articolo 16, comma 7, e' ripartita, per ogni singola opera o lavoro,
con lc modalita' ed i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata
ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione, tra il
responsabile unico del procedimento e gli Incaricati della redazione del
progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo
nonche' tra i loro collaboratori. La percentuale effettiva, nel limite
massimo dell'l,5 per cento, e' stabilita dal regolamento in rapporto
all'entita' e alla complessita' dell'opera da realizzare. La ripartizione
tiene conto delle responsabilita'professionali connesse alle specifiche
prestazioni da svolgere Le quote parti della predetta somma corrispondenti a
prestazioni che non sono svolte dai predetti dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, costitui scono
economie. I commi quarto e quinto dell'articolo 62 del regolamento approvato
con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, sono abrogati. I soggetti di cui
all'articolo '2, comma 2, lettera b) possono adottare con proprio
provvedimento analoghi criteri. 2. Il 30 per cento della tariffa
professionale relativa alla redazione di un atto di pianificazione comunque
denominato e' ripartito, con le modalita' ed i criteri previsti nel
regolamento di cui al comma 1, tra i dipendenti dell'amministrazione
aggiudicatrice che lo abbiano redatto".
Art. 14.
(Snellimento delle procedure di cui al decreto-legge 25
marzo 1997, n 67, ed al decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244).
1. Gli oneri derivanti dall'affidamento disposto dai
commissari straordinari per le attivita' relative alla progettazione del
completamento delle opere incluse negli elenchi di cui all'articolo 13 del
decreto- legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, gravano
sulle disponibilita' finanziarie autorizzate dal Fondo di cui all'articolo 9
del medesimo decreto-legge.
2. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge e 23
maggio 1997, n. 135, dopo il comma
4-ter, è inserito il seguente:
"4-quater. Il commissario straordinario, al fine di
consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera
commissariata, puo' affidare le prestazioni relative alla revisione del
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, o di parti di esso, nonche' lo
svolgimento di attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione,
ai soggetti di propria fiducia di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche in deroga alle
disposizioni di cui ai commi 4 e successivi dell'articolo 17 della medesima legge n. 109 del 1994. Resta comunque fermo quanto disposto dall'ultimo periodo
del citato comma 4".
3. All'articolo 23, primo comma, numeri 1) e 2), della
legge 18 ottobre 1942, n. 1460, e successive modificazioni, le parole:
"100 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti :
"200.000 ECU"
4. All'articolo 3, secondo comma, numeri 1) e 2), della legge
5 gennaio 1953, n. 24, e successive modificazioni, le parole: "fra i 100
milioni e i 200 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"fra 200.000 ECU e 500.000 ECU".
5. Il secondo comma dell'articolo 19 del decreto-legge 15
marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Sugli appalti da eseguire a cura del Ministero dei lavori pubblici ed
il cui importo superi i 500.000 ECU e' richiesto il parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici". 6. I limiti di cui ai commi 3, 4 e S
sono aggiornati con cadenza triennale dal Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
Art.15.
(Snellimento delle procedure concernenti il decreto-
legge 1 aprile 1989, n. 120, la legge 5 ottobre 1991, n. 317, la gestione
degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 1980, e altre
disposizioni agevolative).
1.
Gli oneri derivanti dalla applicazione del decreto-legge 1 aprile 1989, n.
120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181,
gravano sulla apposita sezione del fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46,
prevista dall'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 20 giugno 1994, n. 396,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 481, sulla quale
affluiscono le somme iscritte. anche in conto residui, al capitolo 7063 dello
stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nonche' quelle che affluiscono al predetto capitolo ai
sensi del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10
dicembre 1993, n. 513.
2. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
parole: "oppure nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo
d'imposta successivo".
3. Il Ministero dell'industria, tel commercio e
dell'artigianato e' autorizzato a trasferire ai consorzi per le aree
industriali competenti per territorio le eventuali economie sullo
stanziamento di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima di lire 10 miliardi per
l'adegua" mento funzionale e la manutenzione straordinaria degli
impianti realizzati ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n.
219. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato presenta al
Parlamento, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, una relazione contenente le indicazioni delle azioni e delle
risorse finanziarie eventualmente necessarie per il completamento delle opere
infrastrutturali di cui al predetto articolo 10, comma 1, della legge 7 agosto 1997 n. 266. Il termine di cui all'articolo 10, comma 6, della medesima
legge n. 266 del 1997 e' ulteriormente differito al 31 dicembre 2001.
4. Al comma 1 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 641, come sostituito dall'articolo 10, comma 5, della legge 7 agosto 1997, n. 266, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "salvi i
diritti gia' maturati a qualsiasi titolo in favore o a carico dello Stato, o
che maturassero successivamente alla consegna, in dipendenza di annullamenti,
revoche, dichiarazioni di nullita' o decadenza nel quadro delle funzioni
amministrative da esso esercitate".
5. I1 comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e'
sostituito dal seguente: " 3. Per le esigenze connesse con il recupero
in via amministrativa dei lotti, loro accessioni e pertinenze, rimasti inutilizzati
o la cui assegnazione sia stata revocata ai sensi dell'articolo 2, commi 4 e
5, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, o la regione nel cui territorio i beni stessi
si trovino ove ne sia gia' intervenuta la consegna di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 1997, n. 266, possono procedere d'ufficio al loro sgombero da persone e
cose, dandone idoneo preavviso al detentore ed all'eventuale curatore
fallimentare o commissario giudiziale ove i beni risultino assoggettati a
procedura concorsuale. L'amministrazione procedente redige indi uno stato di
consistenza degli immobili e l'inventario dei beni mobili in essi rinvenuti,
con adozione delle piu' opportune cautele a salvaguardia dei diritti di terzi
su questi ultimi e con assegnazione di un congruo termine per il loro asporto
da parte di chi ne abbia diritto. In caso di contestazioni o di non pronta
reperibilita' dei soggetti interessati, la stessa amministrazione puo'
affidare ad un custode i beni che non le appartengano, stabilendo le
modalita' della custodia. Le spese del procedimento, ove promosso dallo
Stato, fanno carico alle disponibilita' di cui alla legge 14 maggio 1981, n.
219".
6. Dopo l'articolo 9 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n.
6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 manzo
1998, n. 61, e inerito il seguente: "ART.
9-bis. (Destinazione delle risorse). 1. Le risorsa di cui all'articolo 15 del
presente decreto sono destinabili alla realizzazione di opere
infrastrutturali programmate congiuntamente dallo Stato e dalle regioni
nell'ambito delle intese istituzionali di programma, riguardanti le aree
interessate dalla crisi sismica e funzionali all'attuazione del complesso
degli interventi ti ricostruzione e sviluppo".
7. Le agevolazioni a vale re sulle operazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e all'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, possono essere concesse anche nella forma del contributo
in conto capitale, con limiti e modalita' stabiliti nell'esercizio delle
funzioni conferite alle regioni ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
8. Gli indirizza generali di gestione del Fondo centrale di
garanzia, istituito dall'articolo 1 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068,
sono defini dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 16.
(Disposizioni in materia di contabilità dell'ufficio
nazionale per il servizio civile).
1.
Ai fondi di contabilita' speciale a disposizione dell'Ufficio nazionale per
il servizio civile nonche' alle aperture di credito effettuate dall'Ufficio
nazionale per il servizio civile a favore di funzionari delegati degli cuti
militari, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 luglio 1994, n. 460, e successive modificazioni, recante la
disciplina dei pignoramenti sulla contabilita' speciale delle prefetture,
delle direzioni di amministrazione delle Forze armate e della Guardia di
finanza.
Art. 17.
(Interventi del Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie).
1.
Le anticipazioni delle risorse occorrenti per il Versamento all'Unione
europea dei contributi comunitari non utilizzati in ambito nazionale,
comprensivi degli interessi di mora maturati e delle eventuali differenze di
cambio, fanno carico, a partire dall'esercizio 1999, ad apposito capitolo da
istituire per memoria nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, avente natura di " spese
obbligatorie ", nell'ambito dell'unita' previsionale di base 7.1.2.12
"Risorse proprie Unione europea" del medesimo stato di previsione.
2. Per il versamento all'Unione europea dei contributi
comunitari di cui al comma 1, richiesti al Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica dalla Commissione delle Comunita' europee a
tutto il 31 dicembre 1998, il Fondo di rotazione per l'attuazione delle
politiche comunitarie, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie
disponibilita' finanziarie, le necessarie risorse.
3. Le amministrazioni responsabili dell'attuazione degli
interventi procedono al recupero, presso gli organismi responsabili, dei
contributi comunitari loro trasferiti e non utilizzati nell'ambito dei
programmi di rispettiva competenza, unitamente agli eventuali interessi di
mora maturati e alle differenze di cambio, come previsto dall'articolo 59 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, versando il relativo importo al Fondo di rotazione
indicato al comma 2, a titolo di reintegro delle anticipazioni effettuate ai
sensi del medesimo comma 2, ovvero ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per le anticipazioni di cui al comma 1.
4. Al fine di assicurare la chiusura degli interventi
socio-strutturali cofinanziati dall'Unione europea, gestiti dalle
amministrazioni centrali dello Stato, il Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, di cui al comma 2, provvede a coprire, nei
limiti delle proprie disponibilita' finanziarie, le eventuali perdite ti
cambio.
5. Al fine di assicurare la compiuta realizzazione tel
Progetto pilota per la predisposizione dei piani regolatori. inserito nel
progra'mma di assistenza tecnica del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999
per gli interventi strutturali comunitari nelle regioni italiane interessate
dall'obiettivo 1 di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24
giugno 1988 e successive modificazioni, nonche' di garantire, per il periodo successivo
al 31 dicembre 1999 e nelle more della definizione delle linee di
programmazione congiunta con la Commissione delle Comunita' europee per gli
anni 2000-2006, la copertura finanziaria eccedente quella assicurata dal
suddetto programma di assistenza tecnica alle attivita' preliminari all'avvio
del Progetto pilota, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e'
autorizzato ad anticipare il contributo comunitario ed il relativo
cofinanziamento nazionale in misura non superiore a lire 18 miliardi .Al
reintegro dell'anticipazione comunitaria al Fondo di rotazione si provi'rede
con le risorse dell'Unione europea destinate all'Italia in attuazione degli
interventi di cui al citato obiettivo 1, nell' ambito della programmazione
2000-2006. Il corrispondente cofinanziamento nazionale resta a carico delle
disponibilita' tel Fondo di rotazione.
6. Al fine di assicurare il pieno utilizzo delle risorse
dei fondi strutturali, nonche' il conseguimento degli obiettivi di spesa
nazionale, il Fondo di rotazione di cui al comma 2 e' autorizzato a rendere
disponibili in favore delle Amministrazioni interessate, compatibilmente con
le proprie disponibilita' finanziarie, risorse aggiuntive rispetto al limite
della quota nazionale prevista nei piani finanziari delle singole forme di
intervento. La misura delle complessive maggiori risorse e' stabilita con
deliberazione del CIPE, sulla base delle proposte delle Amministrazioni interessate.
Le somme derivanti dal mancato o parziale utilizza della dotazione aggiuntiva
costituiscono anticipazione del cofinanziamento statale per le forme di
intervento previste nella fase di programmazione successiva.
7. Il Fondo di rotazione di cui alla citata legge n. 183 del 1987 Interviene,
secondo le procedure vigenti e nei limiti delle disponibilita' finanziarie
esistenti, anche per il sostegno di iniziative di cooperazione nei Paesi in
via di sviluppo, cofinanziate dall'Unione europea.
8. Fermi restando i limiti e i divieti imposti dagli articoli 2, comma 91, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e 5, comma 1, del decreto-legge 28
marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono
fatte salve le anticipazioni concesse dall'ANAS fino al 31 dicembre 1997, per
i contratti di appalto di lavori oggetto di cofinanziamento europeo, in
misura superiore al limite attualmente previsto.
Art. 18.
(Accesso delle universita' agli accordi di programma).
1. L'articolo 6, comma 1, del decreto- legge 21 aprile
1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, si
interpreta nel senso che le universita' possono accedere ai finanziamenti
oggetto degli accordi di programma di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, a condizione in ogni caso che
siano entrati in vigore gli statuti di autonomia da adottare ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168.
Art. 19.
(Adeguamento dei sistemi informatici all'anno 2000).
1. Le pubbliche amministrazioni, le autorita'
amministrative indipendenti, l'Autorita' per l'informatica nella pubblica
amministrazione, la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per le societa'
e la borsa ((CONSOB)), le imprese e le associazioni di categoria
rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, le imprese
ed i soggetti privati sono tenuti a fornire al Comitato di studio ed
indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno
2000 (Comitato anno 2000), istituito con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri del 14 dicembre 1998, e successive modificazioni, le
informazioni ed i dati necessari al perseguimento dei compiti affidati al Comitato
medesimo e dallo stesso richiesti, anche in via telematica. Il Comitato anno
2000 si avvale delle strutture di comunicazione predisposte dal Comitato di
indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'euro del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
2. I Comitati provinciali per l'euro (CEP), ridenominati
Comitati provinciali per l'Euro e per l'anno 2000 (CEP 2000), svolgono, sulla
base delle indicazioni del Comitato anno 2000 e con il supporto delle
prefetture, attivita' di sensibilizzazione e di rilevazione dello stato di
adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati, pubblici e privati, al
cambio di data dell'anno 2000. A tale fine i Comitati medesimi possono essere
integrati con esperti provenienti dalle categorie gia' rappresentate nei
Comitati stessi.
3. I Comitati di cui ai precedenti commi, in collaborazione
con istituti universitari e centri di ricerca pubblici, procedono: a) alla
scelta di interventi finalizzati e controllabili; b) alla identificazione delle
interconnessioni fra i sistemi, in particolare dei rischi derivanti dalla
complessita'; c) alla elaborazione di piani di contingenza per i diversi
livelli delle possibili interruzioni dei servizi e dei possibili rischi
derivanti.
4. Il Comitato di cui al comma 1 riferisce periodicamente,
a cadenza bimestrale, alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica sui dati raccolti, gli elementi acquisiti e le
proposte di soluzione individuate.
5. E' autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per l'anno
1999 per il finanziamento degli oneri relativi alle attivita' di rilevazione
di dati, informazione e comunicazione per l'adeguamento all'anno 2000 dei
sistemi informatici, nonche' per il funzionamento del Comitato di studio ed
indirizzo per l'adeguamento dei sistemi informatici e computerizzati all'anno
2000, ivi compresi i compensi da corrispondere al personale di supporto
tecnico ed amministrativo. Agli oneri derivanti dal presente articol, pari a
lire 5 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale
" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 20.
(Relazioni sugli interventi nelle aree depresse).
1.
E' soppressa la previsione di relazioni relative alle aree depresse contenuta
nelle seguenti disposizioni: a) articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341; b) articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 luglio 1995, n. 273; c) articolo 3, comma 2,
e articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
presenta al Parlamento, allegata alla Relazione previsionale e programmatica,
un'unica relazione di sintesi sugli interventi realizzati nelle aree depresse
e sui risultati conseguiti, con particolare riguardo alla ricaduta
occupazionale, alla coesione sociale e alla sostenibilita' ambientale,
nonche' alla ripartizione territoriale degli interventi.
Art. 21.
(Modifiche alla legge 27 dicembre 1997, n. 449).
1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge 27 dicembre 1997. n. 449, sono soppresse la parola: " seguenti ",
nell'alinea, e le lettere a), b), c) e d). Al comma 3 del medesimo articolo 4 della legge n. 449 del 1997, le parole: " Per le aree di cui alla lettera d) del
comma 2 " sono sostituite dalle seguenti: "Per le isole, con
esclusione della Sicilia e della Sartegna, appartenenti ai territori di cui
al comma 2 ".
Art. 22.
(Ristrutturazione finanziaria dell'lstituto poligrafico e
zecca dello Stato).
1. All'Istituto poligrafico e zecca dello Stato e' concesso
un contributo ventennale di lire 80 miliardi annue a decorrere dal 2000,
quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento, per capitale
ed interessi, derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che
l'Istituto stesso e' autorizzato ad effettuare al fine di pervenire alla
propria ristrutturazione finanziaria. Tale contributo e' concesso a
condizione che l'Istituto abbia predisposto un programma di ristrutturazione
organizzativa e finanziaria e tale programma sia stato approvato tal Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il programma,
comprensivo del piano di ristrutturazione delle cartiere delle Marche al fine
del loro sviluppo e della tutela dei posti di lavoro, attraverso il
reinserimento stabile e competitivo nel mercato, e' predisposto entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed e' trasmesso al
Parlamento. Il Governo riferisce ogni sei mesi alle Camere sullo stato di
attuazione del programma medesimo. A1 relativo onere si provvede, per gli
anni 2000 e 2001, mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto, capitale "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, utilizzando
l'accantona" mento relativo al medesimo Ministero.
Art. 23.
(Personale del Consorzio universitario a distanza).
1. Il personale dipendente dal Consorzio universitario a
distanza, per il quale e' stato dichiarato il fallimento con sentenza
depositata il 30 aprile 1998, ancorche' in cassa integrazione alla medesima
data, partecipa a domanda ad appositi concorsi che possono essere banditi
dalle universita' statali di Cosenza, Catanzaro e Reggio Calabria ai fini
dell'inquadramento nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle
universita' stesse, nel rispetto delle professionalita' acquisite, senza
oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
Art. 24.
(Divieto di estensione di decisioni giurisdizionali nella
materia del pubblico impiego).
1. Per il triennio 1999-2001 e' fatto divieto a tutte le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, di adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o
comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego. La
disposizione del presente comma non si applica alle controversie nelle quali
siano parti pubblici impiegati ricorrenti o resistenti in grado di appello,
qualora questioni identiche a quelle dedotte in giudizio siano gia' state
decise in sede giurisdizionale in senso favorevole ad altri soggetti versanti
nella medesima posizione giuridica dei ricorrenti o resistenti.
Art. 25.
(Fondo per lo sviluppo in agricoltura).
1.
Al fine di promuovere il rafforzamento del sistema agricolo e
agro-alimentare, attraverso l'ammodernamento delle strutture, il rinnovo del
capitale agrario, la ricomposizione fondiaria, il sostegno e la promozione di
settori innovativi quali l'agricoltura biologica, il riequilibrio
territoriale, lo sviluppo delle zone montane e la crescita dell'occupazione,
nonche' la qualificazione delle produzioni, le risorse finanziarie destinate
al finanziamento dei regimi di aiuto previsti dagli articoli 1, commi 3 e 4,
2, 6, 10, comma 4, e 13, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.
173, affluiscono ad un apposito Fondo per lo sviluppo in agricoltura,
istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero per le
politiche agricole. 2. Il Fondo di cui al comma 1 e' ripartito tra i regimi
indicati nel medesimo comma con decreto del Ministro per le politiche
agricole, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 3. Allo
scopo di favorire, semplificare ed accelerare il procedimento amministrativo
per il riordino fondiario, alle norme approvate con regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 22,
terzo comma, le parole: " non superare il 10 per cento " sono
sostituite dalle seguenti: " non superare il 30 per cento"; b)
all'articolo 29 e' aggiunto il seguente comma: "Il provvedimento di
approvazione del piano di riordino, che determina i trasferimenti di cui al
primo comma, costituisce titolo per l'apposita trascrizione dei beni immobili
trasferiti. Alla trascrizione si applicano le agevolazioni previste dalla
legge 6 agosto 1954, n. 604, e successive modificazioni, nei limiti delle
risorse disponibili della Cassa per la formazione della proprieta' contadina,
alla quale fanno carico i relativi oneri. Con decreto del Ministro delle
finanze, ti concerto con il Ministro per le politiche agricole, sono regolate
le modalita' di concessione delle agevolazioni e di versamento dalla suddetta
Cassa all'entrata del bilancio dello Stato delle somme corrispondenti alle
agevolazioni medesime ". 4. Tutti i piani di riordino fondiario, ti cui
al capo IV del titolo II delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, adottati entro il 31 dicembre del quinto anno precedente alla
data di entrata in vigore della presente legge, gia' attuati dagli enti
concessionari con l'immissione nel possesso dei soggetti interessati, si
intendono approvati a tutti gli effetti, ove la regione competente non
provveda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Trova applicazione anche in tale ipotesi la norma di cui alla lettera
b) del comma 3 del presente articolo. 5. Restano ferme le disposizioni
relative agli adempimenti successivi all'approvazione dei piani di cui al
comma 4 a carico delle regioni e degli enti concessionari. I conguagli, di
cui agli articoli 26 e 32 delle citate norme approvate con regio decreto n.
215 del 1933, vengono riscossi mediante l'emissione di ruoli esattoriali.
Art. 26.
(Disposizioni riguardanti i consorzi di miglioramento
fondiario).
1. Il secondo comma dell'articolo 71 delle norme approvate
con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e' sostituito tal seguente:
"Ai consorzi di miglioramento fondiario sono applicabili le disposizioni
degli articoli 21, ultimo comma, 55, 57, 60, 62, 66 e 67". 2. Ai
consorzi di miglioramento fondiario di secondo grado gia' operanti si applicano
le disposizioni dell'articolo 55 delle norme approvate con il citato regio
decreto n. 215 del 1933, e la loro costituzione viene riconosciuta
dall'origine.
Art. 27.
(Variazioni compensative tra risorse destinate ad
investimenti).
1.
Al comma 4-quinquies dell'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive modificazioni, dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente:
"Al fine di favorire una maggiore flessibilita' nell'uso delle risorse
destinate agli investimenti e di consentire la determinazione delle dotazioni
di cassa e di competenza in misura tale da limitare la formazione di residui
di stanziamento, possono essere effettuate variazioni compensative,
nell'ambito della stessa unita' previsionale di base, di conto capitale,
anche tra stanziamenti disposti da leggi diverse, a condizione che si tratti
di leggi che finanzino o rifinanzino lo stesso intervento".
Art. 28.
(Completamento del programma di metanizzazione del
Mezzogiorno e dei comuni montani del centro-nord).
1. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. Al fine
di consentire il completamento del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784, e successive modificazioni, e' autorizzata la spesa
massima ti lire 400 miliardi per l'anno 1997 e lire 300 miliardi per ciascuno
degli anni 1998 e 1999, utilizzando le somme assegnate per gli interventi di
metanizzazione dall'articolo 1, comma 79, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e dall'articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
548, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 641, nonche' a
valere sulle disponibilita' sui mutui di cui all'articolo 1 del decreto-legge
25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135. A tale
fine sono autorizzate: a) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di
contributi in conto capitale fino ad un massimo del 50 per cento del costo
dell'investimento previsto; b) la concessione ai comuni e ai loro consorzi di
contributi sugli interessi per l'assunzione ti mutui ventennali al tasso del
3 per cento, per un ulteriore ammontare fino al 25 per cento del costo
dell'investimento previsto; c) la concessione di contributi in conto capitale
per la realizzazione degli adduttori secondari aventi caratteristiche di
infrastrutture pubbliche e che rivestono particolare importanza ai fini
dell'attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno,
secondo le modalita' previste dall'articolo 11, quarto comma, numero 3), della legge 28 novembre 1980, n.
784, con una spesa massima di lire 100
miliardi. 1-bis. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento
dell'opera raggiunga un'entita' non inferiore al 25 per cento della spesa
ammessa al finanziamento ". 2. All'articolo 9 della legge 7 agosto 1997, n. 266, dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti: "5-bis. E'
concesso un contributo decennale a decorrere dall'anno 2000 fino all'anno
2009 di lire 10 miliardi annue quale concorso dello Stato nell'ammortamento
dei mutui che la Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere, ai
comuni montani del centro-nord o ai loro consorzi, anche non compresi nelle
aree in cui opera la legislazione per le aree depresse di cui al regolamento
(CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive
modificazioni, per con" sentire il completamento della rete di
metanizzazione dei comuni montani del centro-nord, di cui all'articolo 1,
comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 , convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, e l'approvigionamento, anche con
fonti energetiche alternative al metano. Il relativo riparto e' effettuato tal
CIPE sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. 5-ter. All'onere derivante
dall'attuazione del comma 5-bis, pari a lire 10 miliardi per gli anni 2000 e
2001, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 19992001,
nell'ambito dell'unita previsionale di base di conto capitale "Fondo
speciale " dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente
utilizzando, l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.
5-quater. All'ulteriore finanziamento degli interventi previsti ai commi 1 e
5-bis si provvede, a decorrere dall'anno 2000, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. 5-quinquies. Il programma di
metanizzazione della Sardegna e' attuato anche attraverso la realizzazione di
reti comunali di distribuzione del gas metano esercibili, in via transitoria,
con fluidi diversi dal metano. Si applicano le disposizioni delle leggi
concernenti il programma ti metanizzazione del Mezzogiorno ".
Art. 29.
(Trasporti rapidi di massa).
1. I soggetti di cui agli articoli 9 e 10 della legge 26
febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni, sono tenuti, a pena di
revoca del contributo, a presentare i progetti definitivi, relativi agli
interventi di competenza gia' approvati dal CIPE prima del 31 dicembre 1995,
entro il termine del 31 luglio 1999, e per i progetti approvati entro il 31
dicembre 1998 non oltre il 31 ottobre 1999. A tal fine le disponibilita' finanziarie
al 31 dicembre 1998 di cui ai medesimi articoli 9 e 10 della legge n. 211 del
1992 sono mantenute in bilancio per essere utilizzate negli esercizi
successivi. 2. Al fine di consentire la realizzazione di un programma di
interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa, il Ministro
dei trasporti e della navigazione, d'intesa con il Ministro per i problemi
delle aree urbane, formula proposte al CIPE per l'allocazione delle risorse
disponibili anche a seguito dell'abbassamento del tasso di sconto e dei
ribassi d'asta.
Art. 30.
(Fondo speciale per la ricerca nei settori dei trasporti
aereo, marittimo e terrestre).
1.
E' istituito nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dei
trasporti e della navigazione un fondo per le attivita' di studio, di
consulenza e di ricerca ti base e tecnologica cui affluisce una quota pari
all'1 per cento degli stanziamenti relativi agli investimenti nei settori dei
trasporti aereo, marittimo e terrestre, ad eccezione degli stanziamenti
finalizzati al rimborso di rate di ammortamento di mutui o altre operazioni
finanziarie, da ripartire da parte del Ministro dei trasporti c della
navigazione tenuto conto della priorita' degli interventi. 2. Il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 31.
(Società di gestione dei servizi ferroviari).
1. Al fine di accelerare il conferimento alle regioni delle
funzioni previste dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, le ferrovie in gestione commissariale governativa,
attualmente gestite dalle Ferrovie dello Stato spa, possono costituire o
partecipare a societa' con apporto di capitale non superiore a lire duecento
milioni ricorrendo per la relativa copertura ai fondi destinati alle spese di
esercizio.
Art. 32.
(Attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale).
1.
Al fine di ridurre il numero e gli effetti degli incidenti stradali ed in
relazione al "" Piano di sicurezza stradale 19972001 " della
Commissione delle Comunita' europee, il Ministero dei lavori pubblici,
sentito il Ministero dei trasporti e della navigazione, definisce il Piano
nazionale della sicurezza stradale che viene approvato dal CIPE. 2. Il Piano
consiste in un sistema articolato di indirizzi, di misure per la promozione c
l'incentivazione di piani e strumenti per migliorare i livelli di sicurezza
da parte degli enti proprietari e gestori, di interventi infrastrutturali, di
misure di prevenzione e controllo, ti dispositivi normativi e organizzativi,
finalizzati al miglioramento della sicurezza secondo gli obiettivi
comunitari. 3. Il Ministro dei lavori pubblici con proprio decreto, di
concerto con i Ministri dell'interno, dei trasporti e della navigazione,
della pubblica istruzione e della sanita', definisce gli indirizzi generali
del Piano e le linee guida per l'attuazione dello stesso, da sottoporre al
parere delle competenti Commissioni parlamentari, anche ai fini della
determinazione dei costi e della loro ripartizione. Il Piano viene attuato
attraverso programmi annuali predisposti dal Ministro dei lavori pubblici,
approvati dal CIPE. Il Piano viene aggiornato ogni tre anni o quando fattori
particolari ne motivino la revisione. 4. Per il finanziamento delle attivita'
connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, la
misura del 5 per cento, fissata dall'articolo 2, comma 1, lettera x), della
legge 13 giugno 1991, n. 190, e' elevata al 15 per cento. I relativi, importi
sono inclusi, a titolo di anticipazione, nello stato di previsione della
spesa del Ministero dei lavori pubblici, per la somma corrispondente al
consuntivo dell'esercizio precedente, commisurato all'aliquota percentuale
come sopra elevata. 5. Gli interventi di sicurezza stradale sulla rete
individuata ai sensi del comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143, per le finalita' previste dal Piano nazionale della
sicurezza stradale, sono realizzati con i finanziamenti previsti nell'ambito
degli accordi di programma di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto
legislativo 26 febbraio 1994, n. 143. All'onere relativo alla redazione ed
all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, pari a lire
17.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto
capitale " Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno l999,
allo scopo parzialmente utilizzando quanto a lire 12.200 milioni
l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici e quanto a lire
4.800 milioni l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della
navigazione.
6. Il Ministero dei lavori pubblici verifica annualmente lo
stato di attuazione del Piano e la coerenza degli interventi per la sicurezza
stradale con le finalita' e gli indirizzi del Piano nazionale della sicurezza
stradale. I risultati della verifica vengono inseriti nella relazione al
Parlamento prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
Art. 33.
(Comitato per l'intervento nella SIR).
1. La partecipazione azionaria acquisita dal Comitato per
l'intervento nella SIR ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo
1993, n. 79, convertito dalla legge 22 maggio 1993, n. 157, e' trasferita, a
titolo gratuito, al Ministero del tesoro, del bilancio c della programmazione
economica - Dipartimento del tesoro.
2. Relativamente alla partecipazione di cui al comma 1, il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica esercita i
diritti dell'azionista, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, secondo le direttive adottate dal Presidente del
Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge
11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
3. Il Comitato di cui al comma 1, entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, redige un programma per
il prosieguo delle operazioni di liquidazione in corso. Il programma e'
approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica.
4.
Tutti i proventi derivanti dalla dismissione dei cespiti in capo al Comitato
di cui al comma 1 sono destinati, al termine delle liquidazioni, al Fondo di
ammortamento di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432. Agli
stessi proventi fanno carico, secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, gli oneri
derivanti dall'attuazione del presente articolo.
5. Il Comitato continua ad avvalersi anche del personale e
delle strutture della Societa' iniziative e sviluppo di attivita' industriali
(ISAI spa) in liquidazione verso corrispettivo da definirsi con convenzione
approvata con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica. Resta ferma, a favore del personale di ogni
qualifica in servizio presso la stessa ISAI spa, la disposizione
dell'articolo 6 del decreto-legge 7 aprile 1977, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 1977, n. 267.
6. Il Ministro delle finanze e' autorizzato ad avvalersi
dei propri poteri di autotutela per definire, nei confronti del Comitato,
l'ammontare globale delle tasse e imposte dovute dalle societa' del gruppo
SIR a seguito degli avvisi di accertamento impugnati innanzi agli organi
della giustizia tributaria dalle societa' medesime. Il predetto ammontare
complessivo e' versato dal Comitato in unica soluzione. Si applica l'articolo
6-bis del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410.
7.
Al termine delle liquidazioni ad esso attribuite il Comitato rende al
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica il conto
relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Il conto e'
approvato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e produce gli effetti di cui all'articolo 2454 del
codice Civile. Resta fermo il controllo sugli atti del Comitato esercitato,
ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259, dal magistrato
delegato dal presidente della Corte dei conti nonche' dal dirigente nominato
dal Ragioniere generale dello Stato.
Art. 34.
(Fondo nazionale per la montagna).
1. Al comma 2 dell'articolo 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, dopo le parole: "regioni a statuto ordinario",
sono aggiunte le seguenti: "alle regioni e province a statuto di
autonomia speciale".
2. Per il finanziamento della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono
autorizzati limiti ti impegno quindicennali rispettivamente di lire 20.000
milioni a decorrere dall'anno 2000 e di lire 10.000 milioni a decorrere
dall'anno 2001. A tal fine le comunita' montane sono autorizzate a contrarre
mutui secondo criteri e modalita' che verranno stabiliti con decreto del
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 20.000 milioni per l'anno 2000 e a lire 30.000 milioni
annue a decorrere dall'anno 2001, si provvede, per gli anni 2000 e 2001,
mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale a Fondo speciale " dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero medesimo. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 35.
(Disposizioni sulla trasformazione dell'Ente nazionale di
assistenza al volo in società per azioni)
1. In deroga a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 1
della legge 21 dicembre 1996, n. 665, l'Ente nazionale di assistenza al volo e'
trasformato in societa' per azioni entro il 31 dicembre 2000, previa verifica
delle condizioni della trasformazione medesima e acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Le azioni della societa' per azioni che
derivera' dalla trasformazione dell'Ente nazionale di assistenza al volo sono
attribuite al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministro dei
trasporti e della navigazione.
Art. 36.
(Continuità territoriale per la Sardegna e le isole minori
della Sicilia dotate di scali aeroportuali).
1.
Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di conseguire
l'obiettivo della continuita' territoriale per la Sardegna e le isole minori
della Sicilia dotate di scali aeroportuali, in conformita' alle disposizioni
di cui al regolamento (CEE)' n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992,
dispone con proprio decreto: a) gli oneri di servizio pubblico, in
conformita' alle conclusioni della conferenza di servizi di cui al comma 2,
relativamente ai servizi aerei di linea effettuati tra gli scali aeroportuali
della Sardegna e delle isole minori della Sicilia e i principali aeroporti
nazionali individuati dalla stessa conferenza; b) d'intesa con i presidenti delle
regioni autonome della Sardegna e della Sicilia, una gara di appalto europea
per l'assegnazione delle rotte tra gli scali aeroportuali della Sardegna e
delle isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali e gli aeroporti
nazionali, qualora nessun vettore abbia istituito servizi di linea con
assunzione di oneri di servizio pubblico.
2. I presidenti delle regioni interessate, su delega del
Ministro dei trasporti e della navigazione, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, indicono e presiedono una conferenza
di servizi con la partecipazione, oltre che delle regioni, delle pubbliche
amministrazioni competenti.
3. La conferenza di servizi ha il compito I di precisare i
contenuti dell'onere di servizio pubblico, senza oneri per il bilancio dello
Stato, indicando:
a) le tipologie e i livelli tariffari;
b) i soggetti che usufruiscono di sconti particolari;
c) il numero dei voli;
d) gli orari dei voli;
e) i tipi di aeromobili;
f) la capacita' di offerta.
4. Qualora nessun vettore accetti l'imposizione degli oneri
di servizio pubblico di cui al comma 1, lettera a), il Ministro dei trasporti
e della navigazione d'intesa con i presidenti delle regioni interessate
indice la gara di appalto europea secondo le procedure previste dall'articolo
4, comma 1, lettere d), e), p), g) e h), del regolamento (CEE) n. 2408/92 del
Consiglio, del 23 luglio 1992. Il rimborso al vettore o ai vettori aerei
selezionati non puo' comunque superare l'importo di 50 miliardi di lire per
l'anno 2000 e l'importo di 70 miliardi di lire a decorrere dall'anno 2001.
L'1 per cento della spesa autorizzata dal presente comma e destinato alle
isole minori della Sicilia dotate di scali aeroportuali.
5. Sono concessi alle piccole e medie imprese industriali
di trasformazione con sete di stabilimento in Sardegna che asportano
semilavorati o prodotti finiti, ad eccezione di quelle di distillazione dei
petroli, agevolazioni sui costi di trasporto, nei limiti stabiliti
dall'Unione europea in materia di aiuti statali alle imprese, mediante
credito d'imposta determinato nelle seguenti misure:
a) fino al limite dell'80 per cento dell'importo delle
tasse e delle soprattasse di ancoraggio di cui alla legge 9 febbraio 1963, n.
82, e successive modificazioni, pagate per operazioni di commercio nei porti
sardi;
b) fino al limite dell'80 per cento dell'importo dei
diritti aeroportuali previsti dalla legge 5 maggio 1976 nr. 324, e successive
modificazioni, pagati per le operazioni di commercio negli aeroporti sardi.
6. Il Ministro delle finanze, con proprio decreto, emana le
norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 entro sessanta
giorni dalla data ti entrata in gore della presente legge. L'onere
complessivo non puo' superare l'importo di lire 20 miliardi per l'anno 1999 e
di lire 30 miliardi a decorrere dall'anno 2000.
7. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in 20 miliardi di lire per l'anno 1999, in 80 miliardi di
lire per l'anno 2000 e in 100 miliardi di lire annue a decorrere dall'anno
2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale " dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 37.
(Disposizioni in materia di censimenti).
1. L'ISTAT provvede all'esecuzione del quinto Censimento generale
dell'agricoltura, che avrà luogo nel corso dell'anno 2000, allo scopo
utilizzando le risorse già autorizzate dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449.
2. Con appositi regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, con decreto del Presidente della
Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio del ministri, di concerto
con i Ministri di volta in volta competenti a seconda del tipo di rilevazione
censuaria, sentita la Conferenza unificata di cui ai decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, nel rispetto degli obblighi di rilevazione
derivanti dalla normativa nazionale e comunitaria, il campo di osservazione,
i criteri per l'affidamento di fasi di rilevazioni censuarie ad enti ed
organismi pubblici e privati, i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, le
modalita' di esecuzione per tutti i censimenti, di diffusione dei dati, di
fornitura agli organismi del Sistema statistico nazionale (SISTAN) dei dati
elementari non nominativi, le modalita' per il confronto dei dati dei
censimenti della popolazione con i dati delle anagrafi comunali. I
regolamenti disciplinano altresi: a) l'attribuzione agli organismi del
SISTAN, incaricati ti svolgere le operazioni di censimento, di un contributo
forfettario per le spese di rilevazione e per le spese generali e di
coordinamento tecnico; b) il conferimento da parte degli organismi del
SISTAN, competenti a svolgere attivita' di rilevazione, dell'incarico di
rilevatore e di coordinatore a personale dipendente o non dipendente nonche'
le caratteristiche ed i contenuti minimi delle prestazioni richieste che
saranno coperte da assicurazione e retribuite con un compenso determinato in
base al numero di unita' rilevate e ad altri elementi che differenziano le
prestazioni, quali la dispersione territoriale e la complessita' aziendale,
ed erogato, per il personale dipendente, secondo i rispettivi contratti
collettivi nazionali di lavoro; c) le modalita' di assunzione da parte dell'ISTAT
e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di
personale con contratto a tempo determinato, anche in deroga ai limiti
previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, ovvero con altre
tipologie contrattuali previste per le amministrazioni pubbliche, ovvero il
ricorso alla collaborazione professionale di soggetti esterni, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per il periodo strettamente
necessario allo svolgimento delle operazioni censuarie; d) l'utilizzazione,
da parte tegli organismi incaricati telle attivita' di rilevazione, di
rilevatori e coordinatori non dipendenti, secondo le tipologie delle
collaborazioni professionali previste dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, ovvero della collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero del lavoro autonomo occasionale; e) le modalita' di
diffusione dei dati relativi alla struttura socio-demografica, economica ed
occupazionale con frequenza inferiore alle tre unita', ove la disaggregazione
risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere
internazionale, comunitario, nazionale i' e locale, fatto salvo quanto
previsto dalla normativa a tutela tei dati sensibili.
3. Per l'esecuzione di tutti i censimenti resta confermata
l'estensione dell'ISTAT delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2
ed al terzo comma dell'articolo 5 della legge 13 luglio 1966. n. 559, e successive modificazioni.
4. Gli oneri di spesa previsti dal presente articolo
restano a carico delle risorse destinate ai censimenti.
Art. 38.
(Forestazione ambientale).
1. Per il conseguimento di specifici Obiettivi nell'ambito
dell'attivita' di forestazione come definita dal Ministero per le politiche
agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nei termini
stabiliti dall'articolo 45, comma 26, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione liquidatoria dell'Ente nazionale per la
cellulosa e per la carta puo' costituire una societa' per azioni. Per tale
finalita' e per le ulteriori necessita' della liquidazione, in attuazione
delle disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, della medesima legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' autorizzata la contrazione con la Cassa depositi e
prestiti di un mutuo decennale integrativo nei li. miti dell'onere di
ammortamento annuo complessivo stabilito dall'articolo 6 del decreto-legge 17
giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1996, n. 421.
Art. 39.
(Modifiche agli articoli 8 e 31 della legge 23 dicembre
1998, n .448).
1.
All'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 10, alla lettera c), dopo le parole:
"isole minori" la parola: "per" e' sostituita dalle
seguenti: "nonche' a";
b) al comma 12, al secondo periodo, la parola:
"compensazioni" e' sostituita dalla seguente:
"riduzioni".
2. All'articolo 31, comma 29, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al primo periodo, sono soppresse le parole: "fino a
tale data restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998" e
l'ultimo periodo e sostituito dai seguenti: "Per l'anno 1999 detta
deliberazione e' adottata entro il 28 febbraio 1999 e fino a tale data
restano in vigore le tariffe deliberate per il 1998. Il termine entro il
quale i comuni interessati possono assumere le delibere per adeguare le
tariffe dei predetti servizi in conformita' ai parametri, ai criteri e limiti
stabiliti dal CIPE e' fissato al 15 maggio 1999".
Art. 40.
(Sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po).
1. Al solo fine della totale realizzazione dl interventi
necessari alla sicurezza idraulica dei territori del Bacino del Po
interessati dal rischio di eventi alluvionali e calamitosi, e' autorizzata
l'esecuzione dei lotti di completamento da parte delle imprese esecutrici di
lotti precedenti, compresi nella progettazione generale redatta dalle imprese
stesse entro il 31 dicembre 1994, approvata dal Magistrato del Po di Parma.
Art. 41.
(Norme per il mercato del gas naturale).
1.
Al fine di promuovere la liberalizzazione del mercato del gas naturale, con particolare
riferimento all'attivita' di trasporto, stoccaggio e distribuzione, il
Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, sentita la Conferenza
unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per dare
attuazione alla direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
22 giugno 1998, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale,
e ridefinire conseguentemente tutte le componenti rilevanti del sistema
nazionale del gas, ivi incluse quelle relative al servizio di pubblica
utilita', nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi: a)
prevedere che l'apertura del mercato del gas naturale avvenga nel quadro di
regole che garantiscano, nel rispetto dei poteri dell'Autorita' per l'energia
elettrica e il gas, lo svolgimento del servizio pubblico, compresi i relativi
obblighi, l'universalita', la qualita' e la sicurezza del medesimo,
l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi; b) prevedere che, in
considerazione del crescente ricorso al gas naturale e per conseguire un
maggiore grado di interconnessione al sistema europeo del gas, le opere
infrastrutturali per lo sviluppo del sistema del gas siano dichiarate di
pubblica utilita' nonche' urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della
legge 25 giugno 1865, n. 2359; c) eliminare ogni disparita' normativa tra i
diversi operatori nel sistema del gas, garantendo, nei casi in cui siano
previsti contributi, concessioni, autorizzazioni o altra approvazione per
costruire o gestire impianti o infrastrutture del sistema del gas, uguali
condizioni e trattamenti non discriminatori alle imprese; d) prevedere misure
affinche' nei piani e nei programmi relativi ad opere di trasporto, di
importazione e di stoccaggio di gas sia salvaguardata la sicurezza degli
approvvigionamenti, promossa la realizzazione di nuove infrastruttu're di
produzione, stoccaggio ed importazione, e favorito lo sviluppo della
concorrenza e l'utilizzo razionale delle infrastrutture esistenti; e)
prevedere che le imprese integrate nel mercato del gas costituiscano, ove
funzionale allo sviluppo del mercato, societa' separate, e in ogni caso
tengano nella loro contabilita' interna conti separati per le attivita' di
importazione, trasporto, distribuzione e stoccaggio, e conti consolidati per
le attivita' non rientranti nel settore del gas, al fine di evitare
discriminazioni o distorsioni della concorrenza; f) garantire trasparenti e
non discriminatorie condizioni per l'accesso regolato al sistema del gas; g)
stabilire misure perche' l'apertura del mercato nazionale del gas avvenga nel
quadro dell'integrazione europea dei mercati sia per quanto riguarda la
definizione dei criteri per i clienti idonei su base di consumo per
localita', sia per facilitare la transizione del settore italiano del gas ai
nuovi assetti europei, sia per assicurare alle imprese italiane, mediante
condizioni ti reciprocita' con gli altri Stati membri dell'Unione europea,
uguali condizioni di competizione sul mercato europeo del gas.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti commissioni parlamentari permanenti entro nove mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge. In caso di mancato rispetto del
termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega.
Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro sessanta
giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
Art. 42.
(Disposizioni concernenti il titolo VIII della legge 14
maggio 1981, n. 219).
1. Gli alloggi realizzati nei comuni contermini al comune
di Napoli ai sensi del titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e
successive modificazioni, ed indicati nel decreto del Ministro del bilancio e
della programmazione economica 4 novembre 1994, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 1994, sono
acquisiti, all'atto del trasferimento, al patrimonio disponibile dei comuni
nel cui territorio sono stati realizzati.
2. Le opere di urbanizzazione primaria e secondaria
comprese nei comparti in cui ricadono gli alloggi di cui al comma 1 sono
acquisite, all'atto del trasferimento, al demanio o al patrimonio del comune
destinatario degli alloggi. Con tali opere e' trasferita ai comuni
l'eventuale residua dotazione finanziaria loro afferente. Le chiese ed i
centri parrocchiali, con le relative pertinenze, sono trasferite alla curia
vescovile competente per territorio.
3. Il Commissario straordinario di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 7 agosto 1997, e successivi decreti, gestisce il
contenzioso di competenza dello Stato e predispone, entro centottanta giorni
dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 6, un piano
per la definizione e chiusura del programma di cui al titolo VIII della legge
14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni. Il piano, tenendo conto
dello stato di attuazione, individua gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e di compietamento necessari per l'ultimazione delle
opere acquedottistiche, degli alloggi non trasferiti alla data di entrata in
vigore della presente legge e delle relative opere di urbanizzazione,
prevedendo lo stralcio dal programma di ricostruzione delle opere non ancora
iniziate 0 in avanzato stato di degrado o che, comunque, in relazione agli
oneri previsti per la realizzazione, non risultino piu' compatibili con
l'esigenza prioritaria della definitiva chiusura del programma di cui al
citato titolo VIII; le convenzioni con i concessionari aventi ad oggetto le
opere stralciate sono risolte di diritto con gli effetti di cui all'articolo
345 della legge 20 marzo 1865, n. 2248; il piano individua altresi' le
relative esigenze finanziarie, inclusi gli oneri del contenzioso, e l'ordine
di priorita' da seguire. Gli oneri del contenzioso sono a carico dello Stato
per tutte le controversie aventi titolo in eventi verificatisi anteriormente
al trasferimento delle opere e degli alloggi agli enti destinatari di cui al
comma 6, lettera a). Il piano e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica.
4. Il Commissario straordinario, nell'espletamento delle
sue funzioni, si avvale del personale gia' in servizio presso la struttura
del Funzionario incaricato dal CIPE alla data del 3 1 marzo 1996 e di
personale comandato da altre amministrazioni pubbliche; si avvale, altresi,
della consulenza di un gruppo di supporto tecnico-giuridico, composto da un
consigliere di Stato, da un avocato dello Stato e da un membro del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, il cui parere e' sostitutivo di quello previsto
dall'articolo 13 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre
1933, n. 1611. Il gruppo di supporto e'
nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
con il medesimo decreto e' stabilito il relativo compenso da imputare alle
disponibilita' della contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario.
5. Ferma restando l'utilizzazione delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario di cui al
comma 3 per le finalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
agosto 1997, e successivi decreti, per l'attuazione del piano di cui al comma
3 e delle connesse spese relative alla gestione commissariale e' autorizzato
il limite d'impegno ventennale di lire 60 miliardi, a decorrere dall'anno
2000, diretto alla concessione da parte del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica di contributi ai soggetti
competenti che provvedono alla contrazione di mutui o di altre operazioni
finanziarie, secondo un apposito progetto di riparto approvato con il decreto
di cui al comma 3. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
utilizzo delle proiezioni per gli anni 2000-2001 dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
6. Il Governo e' delegato ad emanare, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu'
decreti legislativi per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione
di cui al titolo VIII tella legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive
modificazioni; entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi, il Governo e' delegato ad emanare un decreto integrativo e
correttivo. I decreti legislativi sono adottati secondo i seguenti princi'pi
e criteri direttivi, fermo restando quanto previsto dal comma 3: a) definire,
da parte del Commissario straordinario di cui al comma 3, il trasferimento
delle opere e degli alloggi , ove gia' non avvenuto, agli enti e comuni
destinatari, che dovra' avere luogo, comunque, entro e non oltre centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi; b) assicurare
il completamento degli interventi di cui al comma 3 da parte degli enti
destinatari, provvedendo allo stralcio di opere secondo i criteri di cui al
medesimo comma 3; c) prevedere idonei strumenti di supporto tecnico e di
semplificazione procedurale e amministrativa per l'ultimazione
dell'intervento; d) disciplinare le modalita' di utilizzazione degli alloggi
e delle opere da parte dei comuni, perseguendo i seguenti obiettivi: 1)
recuperare il patrimonio edilizio vandalizzato o danneggiato; 2) verificare
le condizioni per la regolarizzazione del rapporto con gli assegnatari o gli
occupanti gli alloggi, gestire i relativi rapporti e individuare condizioni
agevolative per favorire l'attribuzione in proprieta' degli alloggi, mediante
riscatto degli alloggi, da parte degli occupanti; 3) provvedere alla gestione
delle opere di urbanizzazione secondaria loro trasferite, anche mediante
affidamento a terzi, in base a criteri di finalita' sociale dell'opera,
privilegiando nell'affidamento i soggetti istituzionalmente operanti per il
perseguimento di tali finalita' ovvero, quando cio' non risulti possibile, in
base a criteri di economicita' della gestione; 4) prevedere la possibilita'
per i comuni di stipulare convenzioni con l'Istituto autonomo per le case
popolari (IACP) della provincia di Napoli al fine di instaurare un rapporto
di consulenza per la determinazione, ove necessaria, dei canoni e degli
algoritmi di capitalizzazione degli stessi al fine del riscatto degli alloggi
e della predisposizione dei capitolati di gestione degli immobili trasferiti;
5) prevedere riduzioni del canone per l'assegnazione degli alloggi trasferiti
ai comuni ai sensi del presente articolo per agevolare i nuclei familiari con
basso reddito; 6) prevedere la detraibilita', ai fini del riscatto, delle
spese documentate sostenute successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge dai soggetti assegnatari ed occupanti per la
manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio vandalizzato o
danneggiato; e) disciplinare, anche attraverso il ricorso a conferenze di
servizi, la definizione possibilmente transattiva del contenzioso,
eventualmente congiunta alla ultimazione delle opere, nonche' le relative
modalita' di pagamento, prevedendo altresi la possibilita', per
l'amministrazione, di ottenere, nelle more del procedimento di definizione,
la temporanea rinuncia alle azioni esecutive dei titoli giudiziari e lo
svincolo delle somme eventualmente pignorate previa corresponsione di un
acconto sulle somme portate dal titolo; f) dettare i criteri necessari al
completamento delle procedure di espropriazione in corso; g) garantire, per
tutti i decreti legislativi emanati sulla base dei principi e criteri
direttivi di cui alle precedenti lettere, la compatibilita' finanziaria con
le risorse autorizzate dal comma 5 o da altre leggi di finanziamento.
7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 6,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il quarantacinquesimo
giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della
relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione,
il Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione degli schemi stessi. Qualora il termine per l'espressione del
parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque
emanati.
8. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e
sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 2 aprile 1996, n. 186, limitatamente all'articolo 1, 3
giugno 1996, n. 306, 2 agosto 1996, n. 407, 1 ottobre 1996, n 513, e.20
dicembre 1996, n. 643.
Art. 43.
(Misure in materia di programmazione negoziata).
1. In occasione della prima verifica di cui al comma 3
dell'articolo 10 dell'intesa di programma tra lo Stato e la regione Lombardia
approvata dal CIPE il 19 febbraio 1999, ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Comitato istituzionale di gestione sentiti i
rappresentanti degli enti locali interessati provvedera' ad individuare, nel
quadro delle risorse aggiuntive destinate all'intesa medesima, i fondi da
destinare alla delocalizzazione dei centri abitati dei comuni, o frazioni di
essi, che insistono sul sedime aeroportuale di Malpensa 2000, nell'ambito
dell'apposito accordo di programma quadro anche mediante l'approvazione di
protocolli aggiuntivi al medesimo. La ripartizione delle risorse destinate
allo scopo, da erogare anche nella forma di un contributo ai proprietari di
immobili ad uso di residenza principale residenti da almeno cinque anni in
tali centri abitati, dovra' essere effettuata sulla base dell'assetto finale
dei piani di volo e delle richieste dei comuni interessati da fenomeni di
inquinamento acustico e atmosferico con riferimento ai normali livelli definiti
dalla normativa vigente.
2. Al comma 207 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai
seguenti: "Le somme da iscrivere su apposita unita' previsionale di base
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica riservate dal CIPE ai contratti d'area e ai patti
territoriali sono trasferite, con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, che ne dovra' prevedere criteri e
modalita' ti controllo e rendicontazione, sulla base dello stato di
avanzamento delle iniziative previste dal contratto o dal patto,
rispettivamente al responsabile unico del contratto d'area o al soggetto
responsabile del patto territoriale che provvedono ai relativi, pagamenti in
favore dei soggetti beneficiari delle agevolazioni anche avvalendosi, per la
gestione di dette risorse, di istituti bancari allo scopo convenzionati. Alle
medesime risorse fanno carico anche le somme da corrispondere al responsabile
unico del contratto d'area o al soggetto responsabile del patto territoriale
per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, in
quanto compatibili, anche ai contratti d'area e ai patti territoriali gia'
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge. 4. All'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, dopo il comma 25 e' inserito il seguente: "25-bis.
Le disposizioni della lettera c) del comma 25 non si applicano alle
fattispecie previste dall'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662".
Art. 44.
(Disposizione interpretativa).
1.
Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1993, n. 317, va interpretato
nel senso che per le concessioni di lavori relativi ai lotti di piani di
ricostruzione gia' affidati con atti di concessione annullati con decreto del
Ministro dei lavori pubblici del 7 ottobre 1992, resta confermata la perdita
di efficacia e che la loro definizione contabile va effettuata con
riferimento allo stato di avanzamento alla data di emanazione del decreto di
annullamento, data di cessazione dei lavori.
CAPO II
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI OCCUPAZIONE E DI PREVIDENZA
Art. 45.
(Riforma degli incentivi all'occupazione e degli
ammortizzatori sociali nonche' norme in materia di lavori socialmente utili).
1. Allo scopo di realizzare un sistema efficace ed organico
di strumenti intesi a favorire l'inserimento al lavoro ovvero la ricollocazione
di soggetti rimasti privi di occupazione, il Governo e' delegato ad emanare,
previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, entro il 31
dicembre 1999, uno o piu' decreti legislativi contenenti norme intese a
ridefinire, nel rispetto degli indirizzi dell'Unione europea e delle
competenze previste dal decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, il sistema degli incentivi all'occupazione ivi compresi
quelli relativi all'autoimprenditorialita' e all'autoimpiego, con particolare
riguardo all'esigenza di migliorarne l'efficacia nelle aree del Mezzogiorno,
e degli ammortizzatori sociali, con valorizzazione del ruolo della formazione
professionale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a)
razionalizzazione delle tipologie delle diverse misure degli interventi,
eliminando duplicazioni e sovrapposizioni, tenendo conto delle esperienze e
dei risultati delle varie misure ai fini dell'inserimento lavorativo con
rapporto di lavoro dipendente in funzione degli specifici obiettivi
occupazionali da perseguire, con particolare riguardo: 1) alle diverse
caratteristiche dei destinatari delle misure: giovani, disoccupati e
inoccupati di lungo periodo, lavoratori fruitori del trattamento
straordinario di integrazione salariale da consistente lasso di tempo,
lavoratori di difficile inserimento o reinserimento; 2) alla revisione dei
criteri per l'accertamento dei requisiti individuali di appartenenza dei
soggetti alle diverse categorie, allo scopo di renderli piu' adeguati alla
valutazione ed al controllo della effettiva situazione di disagio; 3) al
grado dello svantaggio occupazionale nelle diverse aree territoriali del
paese, determinato sulla base di quanto previsto all'articolo 1, comma 9; 4)
al grado dello svantaggio occupazionale femminile nelle diverse areedel
Paese; 5) alla finalita' di favorire la stabilizzazione dei posti di lavoro;
6) alla maggiore intensita' della misura degli incentivi per le piccole e
medie imprese, qualora le stesse abbiano rispettato le prescrizioni sulla
salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' per le imprese che
applicano nuove tecnologie per il risparmio energetico e l'efficienza
energetica e che prevedono il ciclo integrato delle acque e dei rifiuti a
valle degli impianti; b) revisione e razionalizzazione dei rapporti di lavoro
con contenuto formativo in conformata' con le direttive dell'Unione europea e
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, e in funzione degli obiettivi di cui alla lettera a); c)
previsione di misure per favorire forme di apprendistato di impresa e il
subentro del tirocinante nell'attivita' di impresa nonche' estensione, per un
triennio, delle disposizioni del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, con conseguenti misure in materia di finanziamento; d)
revisione delle misure di inserimento al lavoro, non costituenti rapporto di
lavoro, mirate alla conoscenza diretta del mondo tel lavoro con
valorizzazione dello strumento convenzionale fra le pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, il sistema formativo e le
imprese, secondo modalita' coerenti con quanto previsto dagli articoli 17 e 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, prevedendo una durata variabile fra i 3 e i 12 mesi, in relazione
al livello di istruzione, alle caratteristiche dell'attivita' lavorativa e al
territorio di appartenenza, e la eventuale corresponsione di un sussidio,
variabile fra le 400.000 e le 800.000 lire mensili; e) previsione che gli
strumenti definiti ai sensi dei principi e dei criteri direttivi di cui alle
lettere b), c) e d) del presente comma debbano tendere a valorizzare
l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, al fine di superare
il differenziale occupazionale tra uomini e donne; f) rafforzamento delle
misure attive di gestione degli esuberi strutturali, tramite ricorso ad
istituti e strumenti, anche col" legati ad iniziative di formazione
professionale, intesi ad assicurare la continuita' ovvero nuove occasioni di
impiego, con rafforzamento del ruolo attivo dei servizi per l'impiego a
livello locale, per rendere piu' rapidi ed efficienti i processi di mobilita'
nel rispetto delle competenze di cui alla legge 15 marzo
1997, n. 59, e al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; g) razionalizzazione nonche' estensione degli istituti di
integrazione salariale a tutte le categorie escluse, da collegare anche ad
iniziative di formazione professionale, superando la fase sperimentale
prevista dall'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, anche attraverso interventi di modifica degli stessi
istituti di integrazione salariale, con previsione della costituzione di
fondi categoriali o Intercategoriali con apporti finanziari di carattere
plurimo, tenendo altresi' conto delle esperienze maturate in seno alla
contrattazione collettiva; h) previsione, in via sperimentale e per la durata
di due anni, della possibilita' per i coltivatori diretti iscritti agli
elenchi provinciali, di avvalersi, in relazione alla raccolta di specifici
prodotti agricoli, di collaborazioni occasionali di parenti ed affini entro
il terzo grado per un ridotto periodo di tempo complessivo nel corso
dell'anno, assicurando il rispetto delle normative relative alla sicurezza e
all'igiene nei luoghi di lavoro, la copertura da rischi da responsabilita'
civile, infortunio o morte e il versamento di un contributo di solidarieta' a
favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; i) graduale armonizzazione
dei sostegni previdenziali in caso di disoccupazione, con un trattamento di
base.da rafforzare ed estendere con gradualita' a tutte le categorie di
lavoratori scarsamente protette o prive di copertura, fissando criteri
rigorosi per l'individuazione dei beneficiari e prevedendo la
obbligatorieta', per i lavoratori interessati, di partecipare a corsi di
orientamento e di formazione, anche condizionando l'erogazione del
trattamento all'effettiva frequenza; 1) previsione di norme, anche di natura
previdenziale, che agevolino l'utilizzo di contratti a tempo parziale da
parte dei lavoratori anziani, al fine di contribuire alla crescita
dell'occupazione giovanile anche attraverso il ricorso a tale tipologia
contrattuale; m) semplificazione e snellimento delle procedure di
riconoscimento e di attribuzione degli incentivi, tenendo conto del tasso di
occupazione femminile e privilegiando in ogni caso criteri di automaticita',
e degli ammortizzatori sociali, anche tramite l'utilizzo di disposizioni
regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, intese al superamento della frammentazione delle procedure
e a garantire maggiore speditezza all'azione amministrativa; n) riunione,
entro 24 mesi, in uno o piu' testi unici delle normative e delle disposizioni
in materia di incentivi all'occupazione e di ammortizzatori sociali, al fine
di consentire la piu' agevole conoscibilita' delle stesse; o) previsione di
meccanismi e strumenti di monitoraggio e di valutazione dei risultati
conseguiti, anche in relazione all'impatto sui livelli di occupazione
femminile, per effetto della ridefinizione degli interventi ti cui al
presente articolo da parte delle amministrazioni competenti e tenuto conto
dei criteri che saranno determinati dai provvedimenti attuativi del. l'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 59; p) razionalizzazione dei criteri di partecipazione delle
imprese al finanziamento delle spese per ammortizzatori sociali dalle stesse
utilizzate; q) previsione che tutte le istanze di utilizzo di istituti di
integrazione salariale e di altri ammortizzatori sociali vengano esaminate
nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione; r) adeguamento
annuale, a decorrere dal 1 gennaio, dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n 223, nella misura dell'80 per cento del. l'aumento derivante
dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie ti operai e di impiegati, come previsto dal secondo comma
dell'articolo unico della legge 13
agosto 1980, n. 427, come
sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451; s) previsione, per i soggetti
impegnati in lavori di pubblica utilita' o in lavori socialmente utili
finanziati dallo Stato o dalle regioni, della copertura previdenziale
attraverso forme di riscatto a carico dell'interessato, commisurata
all'indennita' effettivamente percepita durante l'attuazione dei progetti,
relativamente ai periodi non coperti da alcuna contribuzione.
2. Entro il 28 febbraio 2000 il Governo e' delegato ad
apportare le necessarie modifiche o integrazioni al decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, secondo i seguenti princi'pi e criteri direttivi: a)
adeguamento della disciplina in relazione al nuovo assetto istituzionale di
cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469; b) ridefinizione della disciplina alla luce della
legislazione regionale intervenuta in materia a seguito del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468; c) adeguamento della disciplina per favorire lo sviluppo
di iniziative volte alla creazione di occupazione stabile.
3. Nell'ambito della programmazione del fabbisogno di
personale di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive
modificazioni, sono estese ai cittadini italiani, assunti successivamente al
30 giugno 1989, i quali abbiano prestato servizio continuativo, come civili
da almeno un anno alla data del 30 giugno 1997 nel territorio nazionale, alle
dipendenze di organismi militari operanti nell'ambito della Alleanza
atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e stati
licenziati entro il 31 dicembre 1999, in conseguenza di provvedimenti di
ristrutturazione soppressione degli organismi medesimi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e
2, deliberati dal Consiglio dei corredati da una apposita relazione cui e'
allegato il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere
da parte delle competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il
sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per
l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto del termine
per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della delega. Le
competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni
dalla data di trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere
decorra inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo puo' emanare
eventuali disposizioni modificative e correttive con le medesime modalita' di
cui "al comma 4 attenendosi ai principi ai criteri direttivi indicati ai
commi 1 e 2.
6. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali possono essere approvati o
prorogati progetti di lavori socialmente utili che utilizzano esclusivamente
soggetti che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo
di attivita' nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1998 ed il 31 dicembre
1999. A tali soggetti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, destinate alle attivita'
progettuali di lavori socialmente utili e non utilizzate per tali finalita'
rimangono comunque destinate all'attuazione di quanto espressamente previsto
nelle disposizioni che riformano gli incentivi all'occupazione e gli
ammortizzatori somali. Fino all'attuazione della riforma degli incentivi
all'occupazione e degli ammortizzatori sociali le Commissioni regionali per
l'impiego potranno deliberare, sulla base di apposite convenzioni stipulate
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le singole regioni,
di destinare eventualmente le risorse non impegnabili per progetti di lavori
socialmente utili alla realizzazione di misure di politica attiva
dell'impiego in armonia con le previsioni della normativa comunitaria.
7. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 6 possono
essere approvati progetti di lavori di pubblica utilita' promossi, secondo la
normativa vigente per le cooperative sociali o loro consorzi ed alle stesse
condizioni, dalle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale, come
definite dall'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1997,
n. 460.
8. Ai lavoratori impegnati in lavori socialmente utili
assoggettati alla disciplina di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e' riservata una quota del 30 per cento dei posti da
ricoprire mediante avviamenti a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
9.
Dal 1 gennaio 1999, l'assegno per i lavori socialmente utili e' stabilito in
lire 850.000 mensili.
10. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali,
per consentire la prosecuzione dell'utilizzazione in lavori socialmente utili
in progetti approvati ai sensi delle presenti disposizioni, i trattamenti
previdenziali per i lavoratori impegnati in tali progetti di lavori
socialmente utili sono prorogati fino alla conclusione delle relative
attivita' progettuali, nel limite complessivo massimo di lire 90 miliardi a
carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 marzo 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
11.
E' autorizzata, per l'anno 1999, la spesa di lire 26.600 milioni a favore del
Ministero per i beni e le attivita' culturali per prorogare i trattamenti
previdenziali per i lavoratori impegnati in lavori socialmente utili sino
alla conclusione delle relative attivita' progettuali. Al relativo onere si
provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 19992001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte
corrente "Fondo speciale " dello stato di previsione del Ministero
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e
le attivita' culturali.
12. Ai fini dell'applicazione della legge 29 marzo 1985, n. 113, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto individua
qualifiche equipollenti a quella del centralinista telefonico, idonee al
collocamento dei lavoratori non vedenti.
13. L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non
deve comportare oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
14. I termini del 30 giugno 1998, stabiliti dall'articolo 38, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono prorogati al 31 maggio 1999.
15. All'articolo 2, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 23 dicembre
1998, n. 448, le parole: "31 maggio
1999" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2000".
16. Al comma 6, lettera a), dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: "a tale data" sono sostituite dalle
seguenti: " al 30 novembre 1998".
17. In attesa della riforma degli incentivi all'occupazione
e degli ammortizzatori sociali ai sensi del comma 1: a) per le prestazioni
dovute per l'anno 1998 nel settore agricolo il termine di presentazione della
domanda per il conseguimento dell'indennita' di disoccupazione e' differito
al 31 maggio 1999; da tale data decorre il termine di cui all'articolo 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533; b) e' incrementato da 3.000 a 7.000 unita' il limite per i
trattamenti di mobilita' di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 8
aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e
successive modificazioni e integrazioni; la predetta disposizione,
nell'ambito delle 7000 unita', trova applicazione nei confronti dei
lavoratori di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, per un numero
massimo di 200 unita'. Limitatamente alle predette 200 unita' le aziende
interessate possono presentare domanda entro il 30 giugno 1999; c) in favore
dei lavoratori titolari di indennita' di mobilita' con scadenza entro il 28
febbraio 1999, licenziati da aziende ubicate in zone interessate agli interventi
di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, per le quali siano state avviate le
procedure per la stipula dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettera f) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'indennita' di mobilita' e' prorogata con decreto del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per un periodo massimo di
dodici mesi e comunque entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi.
in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1-nonies del decreto-legge 8
aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176,
l'indennita' di mobilita' e prorogata con decreto del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale per un periodo massimo di dodici mesi e comunque
entro il limite massimo di spesa di lire 12 miliardi. Il complessivo onere
derivante dalla presente disposizione resta determinato nel limite di lire 24
miliardi di cui all'articolo 81, comma 7, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. E' abrogato il primo periodo del comma 7 dell'articolo 81 della citata legge n. 448 del 1998; d) le disposizioni di cui all'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, trovano
applicazione nel limite massimo complessivo di lire 83 miliardi per gli anni
1998 e 1999; e) sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 e nei confronti di un
numero di lavoratori non superiore a 2.500 unita', i trattamenti straordinari
di integrazione salariale e di mobilita' di cui all'articolo 4, comma 21,
terzo e quinto periodo, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, e successive
modificazioni, nel limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico
del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la proroga
dei trattamenti straordinari di integrazione salariale comporta una pari
riduzione del periodo di trattamento di mobilita', ove spettante; f) sono
prorogati per dodici mesi, nel limite massimo di 350 unita', i trattamenti di
mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'articolo 11, comma 2, della citata legge n. 223 del 1991, dei lavoratori individuati dalle imprese appaltatrici o
subappaltatrici per la costruzione delle centrali elettriche del Sulcis. Il
relativo onere, valutato in lire 11 miliardi, e' posto a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; g) al
fine di assicurare l'erogazione ai soggetti di cui al decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
dell'indennita' di mobilita' relativamente al periodo dal 1 aprile 1998 al 31
dicembre 1998, prorogata per il 1998 dall'articolo 59, comma 59, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' stanziata la somma di lire 25 miliardi. Al relativo
onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
18. Al comma 5 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno
1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, la
parola: "1996" e' sostituita dalle seguenti: "di ciascun anno
e sino al 31 dicembre 2001" e dopo le parole: "o
rideterminata" sono inserite le seguenti: "per l'anno di riferimento".
19. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo'
destinare una quota fino a lire 250 miliardi per l'anno 1999, nell'ambito
delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, agli interventi di promozione
del lavoro autonomo di cui all'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 2 del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63.
20.
All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre ;1996, n. 608, come modificazioni dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le
parole: " nazionali di categoria firmatarie del contratto collettivo
nazionale di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale 21. Il terzo comma
dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, si
interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la
rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche
previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della
determinazione della retribuzione media da porre a base per la liquidazione
delle prestazioni temporanee per gli operai agricoli a tempo determinato e'
il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli
operai a tempo indeterminato. 22. All'articolo 59, comma 7, lettera c), della legge 27 dicembre 1997 n. 449,
dopo le parole: "per i quali l'accordo collettivo" sono inserite le
seguenti: "di individuazione del numero delle eccedenze". 23.
Successivamente alle scadenze dei trattamenti a sostegno del reddito
prorogati ai sensi del comma 17 troveranno applicazione le disposizioni in
materia di ammortizzatori sociali previste dai decreti legislativi emanati ai
sensi del presente articolo. 24. Il termine per l'esercizio della delega ad
emanare disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14
agosto 1996, n. 494, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 24 aprile 1998, n. 128,
e' prorogato di novanta giorni. 25. All'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
a aggiunto il seguente periodo: "L'articolo 3, comma 1, della legge 28 febbraio 1987, n. 56,
si applica anche ai Centri per l'impiego istituiti dalle amministrazioni
provinciali". Al fine di assicurare il completamento del trasferimento
alle regioni di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro ai sensi
dell'articolo 7 del medesimo decreto legislativo n. 469 del 1997:
a) il personale di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100,
e di cui alla legge 5
febbraio 1992, n. 104, qualora non abbia presentato do.
manda ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9
ottobre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del
5 gennaio 1999, puo' permanere nei ruoli del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e non concorre alla determinazione del contingente
numerico su cui viene definita la ripartizione; b) il personale appartenente
ai ruoli del Ministero per i beni e le attivita' culturali, comandato presso
gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che ha
presentato domanda ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 9 ottobre 1998, e' trasferito alle regioni e
alle province anche in eccedenza al contingente previsto dall'articolo 1,
comma 1, del medesimo decreto. Sono trasferite alle regioni e alle province
le relative risorse finanziarie corrispondenti alle spese sostenute dallo
Stato per emolumenti fissi e trattamenti accessori determinati ai sensi del
citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 ottobre 1998.
26. Il recupero del contributo per il finanziamento del trattamento ti
mobilita' dovuto ai sensi dell'articolo 4, commi 15 e 36, del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, non versato dalle
imprese di spedizione e di trasporto, che occupino piu' di 50 addetti, per il
periodo 1 gennaio 1995-31 gennaio 1996, e' effettuato in quattro rate
trimestrali di pari importo, senza aggravio di sanzioni, interessi od altri
oneri. Le imprese che intendono avvalersi della dilazione devono farne
richiesta alla sede dell'INPS territorialmente competente entro il trimestre
solare successivo alla data di entrata in vigore della presente legge,
allegando il pagamento relativo alla prima rata. Alle imprese che hanno in
corso il recupero rateizzato di cui al presente comma, l'INPS e' tenuto a
rilasciare i certificati di regolarita' contributiva, anche ai fini della
partecipazione ai pubblici appalti ove non sussistano pendenze contributive
dovute ad altre cause.
Art. 46.
(Interventi straordinari a sostegno delle difficolta'
occupazionali derivanti dalla chiusura del traforo del Monte Bianco).
1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati
operanti nella regione Valle l'Aosta, non rientranti nel campo di
applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal
lavoro o con orario ridotto per effetto della crisi causata nelle attivita'
connesse con i flussi internazionali di traffico interrotti per la chiusura
del traforo del Monte Bianco, sono corrisposti, per il periodo di sospensione
o ti riduzione dell'orario, e comunque non oltre il 31 dicembre 1999, una
indennita' pari al trattamento straordinario di integrazione salariale
previsto dalle vigenti disposizioni ovvero proporzionata alla predetta
riduzione di orario, nonche' gli assegni per il nucleo familiare, ove
spettanti.
2. Si considerano attivita' connesse con i flussi
internazionali di traffico quelle svolte nei settori dei servizi, del
turismo, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti caratterizzati da
elevata prevalenza della connessione con attivita' indotte dal traforo del
Monte Bianco. Le motivazioni della sospensione o della riduzione dell'orario
di lavoro e la connessione con la chiusura straordinaria del traforo del
Monte Bianco, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, devono risultare
in apposito verbale redatto in sede sindacale o presso gli uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
3. L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, per un
numero massimo di 150 unita', dall'INPS, su richiesta dei datori di lavoro,
da produrre entro il termine di cui all'articolo 7, primo comma, della legge
20 maggio 1975, n. 164, e secondo la procedura prevista dalla medesima legge.
Per i periodi di paga gia' scaduti, la richiesta deve essere prodotta nel
termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Per la richiesta i datori tori di lavoro si attengono alla procedura
prevista dalla citata legge n. 164 del 1975.
4. Per i datori di lavoro privati operanti nella regione
Valle d'Aosta, i periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale,
compresi tra il 24 marzo l999 e il 31 dicembre 1999, non si computano ai fini
del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti in
materia.
5. Ai fini dell'erogazione dell'indennita' di cui al comma
1, si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste
dall'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.
6. Con apposita ordinanza del Ministero dell'interno si
provvede, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, alla sospensione dei termini previdenziali e fiscali per le
imprese che ne avevano diritto.
7. All'onere derivante dal presente articolo, valutato in
lire 4 miliardi, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge I 9
luglio 1993, n. 236.
Art. 47.
(Delega al Governo in materia di revisione dell'articolo 8
della legge 10 aprile 1991, n. 125).
1. Al fine di rafforzare gli strumenti volti a promuovere
l'occupazione femminile, a prevenire e contrastare le discriminazioni ti
genere nei luoghi di lavoro, il Governo e' delegato ad emanare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi recanti norme intese a ridefinire e potenziare le funzioni, il
regime giuridico e le dotazioni strumentali dei consiglieri di parita',
nonche' a migliorare l'efficienza delle azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, secondo
i seguenti principi c principi e criteri direttivi a) revisione e
razionalizzazione delle funzioni dei consiglieri di parita', anche in
relazione al nuovo assetto istituzionale di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e, in particolare, con: 1) valorizzazione del ruolo
nell'ambito ed in relazione con organismi, sedi e strumenti di politica
attiva del lavoro e di promozione delle occasioni di impiego, con particolare
riferimento alle aree di svantaggio occupazionale e ai processi di
riqualificazione e formazione professionale 2) rafforzamento delle funzioni
intese al rispetto della normativa antidiscriminatoria nei luoghi di lavoro,
nonche' di quelle relative al contenzioso in sede conciliativa e giudiziale
ed in sede di giudizio civile o amministrativo, avente at oggetto le
discriminazioni per sesso; b) incremento delle dotazioni per un efficace
espletamento delle funzioni, con, in particolare: previsione di permessi
retribuiti, ridefinizione dei compensi e dei rimborsi e potenziamento delle
strumentazioni operative; c) ridefinizione dei criteri e del procedimento di
nomina dei consiglieri di parita', con valorizzazione delle competenze ed
esperienze acquisite; d) istituzione, presso il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, di un Fondo per le attivita' dei consiglieri di parita',
finanziato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con risorse
assegnate annualmente nell'ambito delle disponibilita' del Fondo per
l'occupazione, nel limite massimo annuo di lire 10 miliardi, nonche' dal
Dipartimento delle pari opportunita' in misura di lire 10 miliardi annue a
decorrere dal 1999, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero dei tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con definizione dei criteri di
assegnazione e ripartizione delle risorse e previsione dell'utilizzabilita'
delle stesse anche per spese e onorari relativi alle azioni in giudizio
promosse dai consiglieri di parita'; e) previsione di meccanismi e strumenti
di monitoraggio e valutazione dei risultati conseguiti per effetto della
ridefinizione degli strumenti di cui al presente articolo: f) revisione della
disciplina del finanziamento delle azioni positive, anche con riferimento ai
soggetti promotori ai criteri e alle procedure di finanziamento di cui all'articolo 2 della citata legge n. 125 del 1991, nonche' previsione di strumenti e di misure volti a favorire
il rispetto e l'adeguamento alle normative in materia di parita' e di non
discriminazione tra i sessi, in particolare attraverso il ricorso a misure di
carattere premiale.
2. Gli schemi dei decreti legislativi ti cui al comma 1,
deliberati dal Consiglio dei Ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa
delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.
3.
Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
di cui al comma 1, il Governo puo' emanare eventuali disposizioni
modificative e correttive con le medesime modalita' di cui al comma 2,
attenendosi ai principi e ai criteri direttivi indicati al comma 1.
4. L'attuazione della delega di cui al presente articolo
deve essere esercitata nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per le
attivita' dei consiglieri di parita' di cui al comma 1, lettera d).
Art. 48.
(Norme in materia di incompatibilita' del personale docente
degli enti locali).
1. Al fine di estendere le disposizioni in materia di
incompatibilita' previste per il personale docente dipendente dallo Stato al
personale docente dipendente da enti locali, a questo si applica l'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, con esclusione
dei commi 4 e 16. I provvedimenti di cui ai commi 12 e 14 del citato articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo n. 297
del 1994 sono disposti dall'ufficio
individuato ai sensi dell'articolo 59, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
2. Avverso il provvedimento del direttore didattico o del
preside di cui al comma 3 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e' ammesso
ricorso al sindaco o al presidente della provincia, che decide in via
definitiva.
3.
Avverso il diniego di autorizzazione di cui al comma 15 dell'articolo 508 del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, e' ammesso ricorso al sindaco o al
presidente della provincia, che decide in ma definitiva.
Art. 49.
(Disposizioni in materia del personale degli Enti Parco).
1. Gli Enti Parco, nell'ambito della programmazione
triennale del fabbisogno di personale, prevista dall'articolo 39, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel pieno rispetto dei commi 18 e 20 dell'articolo 39
della medesima legge, nei limiti delle piante organiche esistenti ed
approvate e compatibilmente con le proprie disponibilita' finanziarie e di
bilancio qualora si siano avvalsi, in fase di bilancio, ti personale assunto
a tempo determinato a seguito di pubblico concorso, per titoli ed esami,
espletato mediante prove selettive, che abbia ricoperto per un periodo
continuativo di almeno dodici mesi profili professionali contemplati dalle
rispettive piante organiche, possono bandire, entro il 31 dicembre 1999,
concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di
lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato, secondo le
procedure previste dall'articolo 4-bis del decretolegge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
Art. 50.
(Modifche agli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre
1998, n. 448, in materia di assegno ai nuclei familiari e di assegno di
maternita').
1. All'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. L'assegno
di cui al comma 1 e' concesso dai comuni, che ne rendono nota la
disponibilita' attraverso pubbliche affissioni nei territori comunali, ed e'
corrisposto a domanda. L'assegno medesimo e' erogato dall'Istituto nazionale
della previdenza sociale (INPS) sulla base dei dati forniti dai comuni,
secondo modalita' da definire nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A
tal fine sono trasferite dal bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate
al comma 5, con conguaglio, alla fine di ogni esercizio, sulla base di
specifica rendicontazione".
2. All'articolo 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, terzo periodo, le parole: "e'
erogato" sono sostituite dalle seguenti: "e' concesso";
b) al comma 5, l'ultimo periodo e' soppresso;
c) dopo il comma 5, e' inserito il seguente: "5-bis.
L'assegno di cui al comma 1, ferma restando la titolarita' concessiva in capo
ai comuni, a erogato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)
sulla base dei dati forniti dai comuni, secondo modalita' da definire
nell'ambito dei decreti di cui al comma 6. A tal fine sono trasferite dal
bilancio dello Stato all'INPS le somme indicate al comma 5, con conguaglio,
alla fine di ogni esercizio, sulla base di specifica rendicontazione".
Art. 51.
(Associzione per lo sviluppo dell'industria nel
Mezzogiorno-SVIMEZ e Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie
per il Mezzogiorno).
1. Per la prosecuzione delle attivita' di studio e di
ricerca, nonche' di collaborazione con le amministrazioni pubbliche operanti
nelle aree economicamente de. presse, e' conferito, a carico del Fondo per le
aree depresse di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 3
aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni, per gli anni 1999, 2000 e
2001, un contributo dello Stato all'associazione per lo sviluoppo
dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella misura massima annua di lire 3.700 milioni.
2. Allo stesso fine, per la prosecuzione delle attivita' di
studio e di ricerche e per incrementare l'attivita' formativa avanzata, e'
destinata una somma pari a 300 milioni di lire per ciascuno degli anni 1999,
2000 e 2001 al Centro di specializzazione e ricerche economico-agrarie per il
Mezzogiorno a carico del Fondo per le aree depresse di cui all'articolo 19,
comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive
modificazioni.
Art. 52.
(Disposizioni in materia di indennita' di accompagnamento).
1.
All'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma: "I soggetti riconosciuti invalidi
per servizio ai sensi dell'articolo 74 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e
successive modificazioni, possono accedere al beneficio dell'indennita' di
accompagnamento, qualora risultino in possesso dei requisiti sanitari
previsti per la relativa concessione e non abbiano beneficiato, per il
medesimo evento invalidante, di altri trattamenti pensionistici per
invalidita' di servizio o di altra indennita' di accompagnamento".
2. Per le finalita' di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, gli accertamenti relativi alla diagnosi di malattia di
Alzheimer sono effettuati dalle commissioni mediche di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1990, n. 295, integrate, a richiesta dell'interessato o dei suoi
familiari ovvero del medico di famiglia, da un medico specialista in
geriatria.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, valutato in lire 500 milioni per l'anno 1999 e in lire 1 miliardo a
decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale
" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo
utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei
ministri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 53.
(Disposizioni in materia di attivita' socio-sanitarie)
1. Le province, i comuni e loro consorzi, le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficienza e le istituzioni sanitarie operanti
nel Servizio sanitario nazionale possono stipulare per l'esercizio di
attivita' sociosanitarie, in attesa delle disposizioni delle reIative contrattazioni
collettive in materia di contratti a termine e di ricorso a lavoro temporaneo
di cui alla legge 24
giugno 1997 n. 196, contratti di lavoro a tempo determinato,
qualora il ricorso agli ordinari procedimenti di assunzione di personale o le
procedure per l'affidamento in appalto dei servizi medesimi comportino il
rischio di interruzione delle relative attivita' ritenute di carattere
essenziale. I contratti di cui al precedente periodo, non ulteriormente
rinnovabili, non possono avere durata superiore a dodici mesi e comunque a
quella necessaria per lo svolgimento dei predetti procedimenti di assunzione
o di espletamento delle procedure di affidamento delle gare di appalto che
devono essere avviati entro la data di sottoscrizione dei contratti a tempo
determinato.
2.
Alle prestazioni lavorative, comunque effettuate alla data di entrata in
vigore della presente legge, anche erogate da organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale per l'assolvimento delle attivita' socio- sanitarie di cui
al comma 1 non trovano applicazione le disposizioni della legge 23 ottobre 1960, n. 1369; i giudizi e i
contenziosi di qualunque natura pendenti alla medesima data aventi ad oggetto
questioni ad esse relative sono dichiarati estinti d'ufficio con
compensazione delle spese tra le parti e i provvedimenti giudiziari non
passati in giudicato restano privi di effetto.
Art. 54.
(Fondi disponibili degli enti previdenziali).
1.
Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 7,
della legge 7 agosto 1997, n. 270, l'importo dei fondi disponibili degli enti
previdenziali relativo all'anno 1996 da destinare agli interventi rientranti
nel piano di cui al comma 1 dello stesso articolo 1 si intende riferito ai
complessivi fondi disponibili per l'anno medesimo al netto di quelli
finalizzati alle quote di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
e all'articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104,
ed e' utilizzabile per quote anche negli anni successivi secondo le effettive
disponibilita' di tesoreria. Gli interventi sono destinati ad investimenti in
immobili per finalita' di pubblico interesse tra le quali il recupero di
edifici di valore storico-artistico e la realizzazione di strutture sanitarie
e di servizio sociale e assistenziale, la cui destinazione d'uso resta
vincolata per almeno venti anni. Limitatamente ai predetti interventi, il
termine del 31 ottobre 1999 di cui all'articolo 1, comma 4, lettera d), della
predetta legge n. 270 del 1997 e' prorogato al 31 dicembre 1999.
Art. 55.
(Disposizioni in materia di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali).
1. Il Governo e' delegato ad
emanare, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o piu' decreti legislativi al fine di ridefinire taluni aspetti
dell'assetto normativo in materia di assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali, nel rispetto dei seguenti principi e
criteri direttivi:
a) individuazione e separazione ai fini tariffari, a
decorrere dal 1 gennaio 2000, nell'ambito della gestione industria
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) di cui al titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, di seguito denominato "
testo unico ", delle seguenti gestioni separate:
1) industria;
2) artigianato;
3)
terziario, per le attivita' commerciali, ivi comprese quelle turistiche, di
produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari; per
le attivita' professionali ed artistiche; nonche' per le relative attivita'
ausiliarie:
4) altre attivita' di diversa natura, quali credito,
assicurazione, enti pubblici;
b) revisione, per effetto della disposizione di cui alla
lettera a), dei criteri di classificazione dei datori di lavoro di cui
all'articolo 9 del testo unico;
c) previsione di tariffe corrispondenti alle gestioni di
cui alla lettera a), anche tenuto conto dell'attuazione delle norme di cui al
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonche' del tasso di
infortuni sul lavoro;
d) previsione di distinti tassi di premio, determinati ai
sensi dell'articolo 40, terzo comma, del testo unico, per
i settori di ciascuna delle gestioni di cui alla lettera a);
e) previsione dell'applicazione delle tariffe di cui alla
lettera c) anche per le attivita' svolte dai lavoratori italiani operanti nei
Paesi extracomunitari di cui al decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre
1987, n. 398 nonche' previsione della modifica
dell'articolo 2, comma 6-bis, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20
maggio 1988, n. 160, al fine della
determinazione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di un premio integrativo a copertura delle prestazioni a carico
dell'INAIL;
f) individuazione di nuovi parametri per la determinazione
delle retribuzioni per i prestatori d'opera che non percepiscono retribuzione
fissa o accertabile, salvo quanto disposto dall'articolo 118 del testo unico,
fermo restando che tali retribuzioni non potranno comunque risultare
inferiori al minimale di legge stabilito ai sensi degli articoli 116 e 234 del citato testo unico per la
liquidazione delle rendite;
g) previsione del riordino, anche con riferimento a
situazioni pregresse, dell'articolo 55, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e degli articoli 80 e 146 del testo unico, al fine di
ricondurre entro termini temporali certi e predefiniti il potere di rettifica
dell'INAIL dei propri provvedimenti errati in materia di prestazioni,
precisando, tra l'altro, che il mutamento della diagnosi medica e della
valutazione da parte dell'INAIL successivamente al riconoscimento delle
prestazioni conseguente all'impiego di nuove e piu' precise metodiche o
strumentazioni di indagine, purche' non riconducibile a dolo o colpa grave e
fermo restando il potere ti revisione dell'Istituto, ai sensi degli articoli 83, 137 e 146 del testo unico entro i
termini ultimi di revisionabilita' delle rendite, non integra gli estremi di
un errore rilevante ai fini della rettifica;
h)
rideterminazione, per l'anno 2000, dei contributi in quota capitaria dovuti
dai lavoratori autonomi del settore agricoltura, nonche' dell'aliquota
contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti, e previsione, per gli anni
successivi, della loro rideterminazione con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, su proposta del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, finalizzata ad un riequilibrio compatibile con le
specificita' che caratterizzano il settore e ad assicurare il risanamento,
l'efficacia e l'economicita' della gestione, in relazione agli obiettivi di
cui al decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173;
i) previsione, fermo restando quanto disposto dagli articoli 1 e 4 del testo unico,
dell'estensione dell'obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali, ancorche' vi siano previsioni, contrattuali o di
legge, di tutela con polizze privatistiche, ai lavoratori dell'area
dirigenziale ed agli sportivi professionisti dipendenti dai soggetti di cui
all'articolo 9 del testo unico, nonche' ai lavoratori parasubordinati
soggetti a rischi lavorativi specifici; individuazione dei relativi
riferimenti retributivi e classificativi ai fini tariffari;
l) previsione, in via sperimentale, per il triennio
1999-2001, nell'ambito delle spese istituzionali dell'INAIL, della
destinazione di congrue risorse economiche, la cui entita' sara' definita con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di
adeguamento delle strutture e dell'organizzazione delle piccole e medie
imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e
igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero progetti per favorire
l'applicazione degli articoli 21 e 22 del citato decreto legislativo n. 626 del 1994 anche tramite la produzione di strumenti e prodotti
informatici, multimediali, grafico-visivi e banche dati, da rendere
disponibili per chiunque in forma gratuita o a costo di produzione; i
progetti saranno approvati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto
secondo i criteri di priorita' che dovranno essere determinati attraverso una
direttiva quadro da approvare, da parte del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'atto
di esercizio della delega di cui al presente comma; nella direttiva saranno
fissati anche le modalita' di formulazione dei progetti ed i termini di
invio, nonche' l'entita' delle risorse che annualmente l'Istituto destinera'
al finanziamento ed al sostegno dei progetti di adeguamento e miglioramento
delle condizioni di sicurezza e di igiene;
m) previsione di criteri per l'aggiornamento e la revisione
periodica dell'elenco delle malattie professionali, fermo restando che sono
considerate malattie professionali anche quelle, non comprese nell'elenco,
delle quali il lavoratore dimostri l'origine lavorativa;
n)
previsione di un sistema di rivalutazione delle rendite secondo uno schema
misto che preveda annualmente la rivalutazione ai prezzi con assorbimento di
tale incremento nell'anno in cui scatterebbe, sulla base della vigente
legislazione, la rivalutazione connessa alla variazione delle retribuzioni;
o) previsione della revisione del sistema di finanziamento
e del livello della contribuzione riconsiderando gli aspetti settoriali e
gestionali anche al fine di determinare l'accollo a carico del bilancio dello
Stato del disavanzo della gestione agricoltura, assicurando gli equilibri
della unitaria gestione INAIL nonche' quelli del comparto delle amministrazioni
pubbliche, nei limiti delle risorse rivenienti per tali finalita' dai decreti
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, emanati successivamente alla data di entrata in vigore
della presente legge;
p) revisione della normativa in materia di cumulo fra il
trattamento di reversibilita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita' la vecchiaia e i superstiti e la rendita per i
superstiti erogata dall'INAIL spettante in caso di decesso del lavoratore
conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale, ai sensi
dell'articolo 85 del testo unico;
q) previsione, in via sperimentale, per il il triennio
1999-2001, della destinazione, da parte dell'INAIL, sulla base degli
indirizzi emanati dal proprio organo di indirizzo e vigilanza, ed in raccordo
con le iniziative delle regioni, di una quota parte delle somme annualmente
incassate in attuazione dei piani di lotta all'evasione, per promuovere o
finanziare progetti formativi di riqualificazione professionale degli
invalidi del lavoro, nonche' per sostenere o finanziare, in tutto o in parte,
sulla base di criteri e modalita' approvati dal consiglio di mministrazione,
in forma analoga a quanto previsto per i progetti di cui alla lettera IA
progetti per l'abbattimento delle barriere architettoniche nelle piccole e
medie imprese e nelle imprese agricole e artigiane che sono tenute a
mantenere in servizio o che assumono invalidi del lavoro;
r) riordinamento organico dei compiti e della gestione del
Casellario centrale infortuni, prevedendo:
1) l'obbligo, specificamente sanzionato, per i gestori pubblici
e privati di forme di assicurazione infortuni, professionali e non
professionali, di comunicare al Casellario le informazioni necessarie per
identificare il soggetto, le cause e le circostanze dell'infortunio, e i
postumi, nei modi e nei termini disciplinati da apposito regolamento
ministeriale;
2)
l'obbligo per il Casellario di fornire ai soggetti di cui al numero 1
informazioni aggregate ovvero sull'esistenza di precedenti, con modalita' che
utilizzino nella misura massima possibile le moderne tecnologie comunicative;
3) un ordinamento del Casellario che, ferma restando la
utilizzazione dei servizi tecnici dell'INAIL, ne garantisca l'autonomia con
previsione di una separata gestione nell'ambito del bilancio dell'INAIL e di
un organo di governo e gestione espressione dei soggetti interessati;
s) previsione, nell'oggetto dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali e nell'ambito del relativo
sistema di indennizzo e di sostegno sociale, di un'idonea copertura e valutazione
indennitaria del danno biologico, con conseguente adeguamento della tariffa
dei premi;
t) semplificazione e snellimento delle procedure, anche
tramite l'utilizzo di disposizioni regolamentari adottate ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di garantire maggiore speditezza all'azione
amministrativa;
u) previsione di una specifica disposizione per la tutela
dell'infortunio in itinere che recepisca i principi giurisprudenziali
consolidati in materia.
2. Gli schemi dei decreti
legislativi di cui al comma 1, deliberati dal Consiglio dei ministri e
corredati da una apposita relazione sono trasmessi alle Camere per
l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari
permanenti entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine
previsto per l'esercizio della relativa delega. In caso di mancato rispetto
del termine per la trasmissione, il Governo decade dall'esercizio della
delega. Le competenti Commissioni parlamentari esprimono il parere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine per
l'espressione del parere decorra inutilmente, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati. Disposizioni correttive e integrative dei decreti
legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, con il rispetto dei
medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse procedure, entro un
anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi
3. L'attuazione delle deleghe di
cui al presente articolo non deve comportare oneri aggiuntivi a carico della
finanza pubblica.
4 All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, il terzo periodo e' sostituito dai seguenti: " Il
consiglio dell'INPS e dell'INPDAP e' composto da ventiquattro membri, dei
quali la meta' in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei
lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la
restante meta' ripartita tra le organizzazioni maggiormente rappresentative
sul piano nazionale dei datori di lavoro e, relativamente all'INPS, dei
lavoratori autonomi, secondo criteri che tengano conto delle esigenze di
rappresentativita' e degli interessi cui le funzioni istituzionali di ciascun
ente corrispondono. Il consiglio dell'INAIL e' composto da venticinque
membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Associazione nazionale mutilati
ed invalidi del lavoro; i restanti ventiquattro membri sono nominati in
rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e
delle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi
maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle medesime proporzioni
e secondo i medesimi criteri previsti dal presente comma in relazione
all'INPS ".
5. I termini di pagamento previsti
dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 44 del testo unico, come
integrato dal comma 19, secondo periodo, dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono unificati al giorno 16 dei rispettivi mesi di
scadenza. La rateizzazione di pagamento prevista dalle citate norme si
applica anche alla regolazione del premio di cui al quinto comma
dell'articolo 28 del testo unico. La presente disposizione si applica anche
all'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA).
6. Il secondo periodo del comma 2
dell'articolo 9 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e' sostituito dal seguente: " I premi e i contributi
sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, stabilito per la
posizione assicurativa, gia' in atto presso l'impresa utilizzatrice, nella
quale sono inquadrabili le lavorazioni svolte dai lavoratori temporanei,
ovvero sono determinati in base al tasso medio, o medio ponderato, della voce
di tariffa corrispondente alla lavorazione effettivamente prestata dal
lavoratore temporaneo, ove presso l'impresa utilizzatrice la stessa non sia
gia' assicurata ". La presente disposizione non si applica ai contratti
di fornitura di lavoro temporaneo gia' in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge.
7. Al fine di attuare il
trasferimento all'INAIL delle funzioni in materia assicurativa gia'
trasferite all'INPS a seguito della soppressione dello SCAU, il decreto di
cui all'articolo 19, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e' emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
Art. 56.
(Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993,
n. 432, e successive modificazioni, si interpreta nel senso che alla gestione
del " Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato non si applicano le
disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, e successive modificazioni.
Art. 57.
(Riordino degli enti pubblici di previdenza e di
assistenza)
1. Il Governo e' delegato ad emanare, sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative dei datori di
lavoro e dei lavoratori, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare gli
enti pubblici di previdenza e di assistenza, perseguendo l'obiettivo di una
complessiva riduzione dei costi amministrativi ed attenendosi, oltreche' ai
principi generali desumibili dalla legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e dalla legge 14 gennaio 1994, n. 20, ai
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
fusione per incorporazione di enti con finalita' o funzioni identiche,
omologhe o complementari, tendenzialmente in un solo ente per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ed
in due enti separati per le altre funzioni previdenziali ed assistenziali in
favore dei dipendenti di amministrazioni pubbliche e, rispettivamente, di
ogni altro beneficiario, nonche' previsione di eventuale soppressione dei
fondi speciali relativi ai lavoratori dipendenti previsti pressl l'INPS e
loro confluenza, con evidenza contabile, nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, previa predisposizione di un piano ti risanamento dei fondi in
deficit e con possibilita' di armonizzazione al regime generale del complesso
delle aliquote contributive dovute al relativo settore nel rispetto degli
equilibri di bilancio della finanza pubblica; rimodulazione, nel quadro dei
principi di armonizzazione riferiti al decreto legislativo 24 aprile 1997, n.
164, dei contributi e delle misure e modalita' di erogazione delle
prestazioni rivolte alla realizzazione di economie della contabilita'
separata di settore;
b) trasformazione in associazioni o persone giuridiche di
diritto privato degli enti che non svolgono funzioni o servizi di rilevante
interesse pubblico nonche' degli enti, inclusi gli enti di previdenza e
assistenza dei professionisti, per il cui funzionamento non e' necessaria la
personalita' di diritto pubblico;
c) distinzione e separazione della funzione di gestione
amministrativa da quella di indirizzo e vigilanza, in coerenza con i principi
di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, allo scopo di evitare
sovrapposizioni o conflitti tra gli organi rispettivi nel rispetto, comunque,
dei poteri demandati alla dirigenza;
d) attribuzione di tutte le funzioni di gestione ad un solo
organo collegiale ristretto, nominato dal Governo sulla base di rigorosi criteri
di professionalita', e previsione della nomina del presidente, in coerenza
con la normativa contenuta nella legge 24
gennaio 1978, n. 14, e successive modificazioni, e
nell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
e) adeguamento funzionale del numero di componenti degli
attuali organi di indirizzo e vigilanza;
f) omogeneita' di organizzazione per enti pubblici omologhi
di comparabile rilevanza, anche sotto il profilo delle procedure di nomina
degli organi;
g) distinzione e separazione degli apparati serventi
dell'organo di indirizzo e vigilanza da quelli dell'organo di gestione, in
analogia a quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, lettera o),della legge 15 marzo 1997, n. 59;
h) definizione delle funzioni della dirigenza in coerenza
con i principi di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
i) decentramento territoriale degli enti, in sintonia con il
principio di distinzione e separazione della funzione di indirizzo e
vigilanza da quella di gestione amministrativa e di quest'ultima dalla
gestione operativa, come previsto dall'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
l) razionalizzazione ed omogeneizzazione degli attuali
poteri di vigilanza ministeriali finalizzati anche alla verifica della
coerenza dell'attivita' degli enti stessi con gli indirizzi di politica
generale e nuova disciplina del commissariamento degli enti;
m) razionalizzazione del controllo della Corte dei conti,
in coerenza con i principi di cui alla legge 14
gennaio 1994, n. 20;
n) contenimento delle spese di funzionamento e dei costi
organizzativi e gestionali, anche attraverso il ricorso a forme di
concertazione per quanto riguarda l'acquisto di beni e servizi e l'utilizzo
in comune ti contraenti ovvero di strutture operative specializzate nonche'
di nuclei di valutazione;
o) promozione delle sinergie tra gli enti e, in
particolare, della mobilita' e dell'utilizzo ottimale delle strutture
impiantistiche.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1,
deliberati dal Consiglio dei ministri e corredati da una apposita relazione,
sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
competenti Commissioni parlamentari permanenti entro il sessantesimo giorno
antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della relativa
delega. In caso di mancato rispetto del termine per la trasmissione, il
Governo decade dall'esercizio della delega. Le competenti Commissioni
parlamentari esprimono il parere entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Qualora il termine per l'espressione del parere decorra
inutilmente, i decreti legilativi possono essere comunque emanati.
Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui al comma
1 possono essere emanate, con il rispetto dei medesimi principi e criteri
direttivi e con le stesse procedure, entro un anno dalla data di entrata in
vigore dei decreti legislativi medesimi.
3.
L'attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non deve comportare
oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Art. 58.
(Disposizioni in materia previdenziale).
1. Al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. A decorrere dal 1 gennaio 1999, æimporto della
contribuzione da versare al Fondo non puo' essere inferiore a lire 50.000
mensili".
2) il comma 2 e' abrogato; b) all'articolo 4, il comma 2 e'
sostituito dal seguente:
" 2. Tenuto conto della peculiarita' della orma di
assicurazione di cui al presente decreto i coefficienti di trasformazione per
il calcolo del trattamento pensionistico ;sono specificamente determinati in
apposite tabelle, approvate con decreto del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, li concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentito il Nucleo di valutazione della spesa
previdenziale di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Con le medesime modalita', i coefficienti cosi'
determinati possono essere variati su proposta del comitato amministratore
del Fondo, ogni qualvolta se ne renda necessaria la modifica".
2. Per la gestione speciale di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' costituito un Fondo gestito da un comitato
amministratore, composto ti tredici membri, di cui due designati dal Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, cinque designati dalle associazioni
datoriali e del lavoro autonomo in rappresentanza dell'industria, della
piccola impresa, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura e sei
eletti dagli iscritti al Fondo. Il comitato amministratore opera avvalendosi
delle strutture e di personale dell'INPS. I comitato amministratore opera
avvalendosi delle strutture e di personale dell'INPS. I componenti del comitato
amministratore durano in carica quattro anni.
3. Il presidente del comitato amministratore e' eletto tra
i componenti eletti dagli iscritti al Fondo.
4. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale emana
il regolamento attuativo delle disposizioni di istituzione del Fondo di cui
al comma 2 e provvede quindi alla convocazione delle elezioni, informando
tempestivamente gli iscritti della scadenza elettorale e del relativo
regolamento elettorale, nonche' istituendo i seggi presso le sedi INPS.
5. Ai componenti del comitato amministratore e' corrisposto
un gettone di presenza nei limiti finanziari complessivi annui di cui al
comma 6.
6. All'onere derivante dall'istituzione del Fondo di cui al
comma 2, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e
2001 e a regime, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente " Fondo speciale
" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
8. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) all'articolo 6, dopo il comma 1-bis e' aggiunto il
seguente: "1-ter. Gli enti gestori di forme pensionistiche obbligatorie
possono gestire il servizio di raccolta dei contributi da versare ai Fondi
pensione e di erogazione delle prestazioni e delle attivita' connesse e
strumentali anche attraverso la costituzione, sentita l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, di societa' di capitali di cui debbono
conservare in ogni caso la maggioranza del capitale sociale e la cui gestione
dovra' essere organizzata secondo le stesse modalita' e gli stessi criteri
indicati nel comma 1- bis"; b) all'articolo 7, il comma 4 e' sostituito
dal seguente: "4. L'iscritto al fondo da almeno otto anni puo'
conseguire un'anticipazione dei contributi accumulati per eventuali spese
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