Legge
15 maggio 1997, n. 127
"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività
amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 113 del 17 maggio 1997 - Supplemento
ordinario
Art. 1.
(Semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa)
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
Governo adotta misure per la semplificazione delle norme sulla documentazione
amministrativa. Le Commissioni si esprimono entro trenta giorni dalla data di
trasmissione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del
parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
2. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di
cui al comma 1 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con
esse incompatibili.
3. Il regolamento si conforma, oltre che ai princìpi contenuti
nell'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai seguenti criteri e princìpi direttivi:
a) eliminazione o riduzione dei
certificati o delle certificazioni richieste ai soggetti interessati
all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi,
benefìci economici o altre utilità erogati da soggetti pubblici o gestori o
esercenti di pubblici servizi;
b) ampliamento delle categorie di stati,
fatti, qualità personali comprovabili dagli interessati con dichiarazioni
sostitutive di certificazioni;
c) modificazione delle disposizioni
normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi in attuazione dei
criteri di cui alle lettere a) e b), al fine di evitare che le
misure di semplificazione comportino oneri o ritardi nell'adozione dell'atto
amministrativo;
d) indicazione esplicita delle norme
abrogate.
Art. 2.
(Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione
anagrafica)
1. L'articolo 70 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 70. - 1. La dichiarazione di nascita è resa
indistintamente da uno dei genitori, da un procuratore speciale, ovvero dal
medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto,
rispettando l'eventuale volontà della madre di non essere nominata.
2. La dichiarazione può essere resa, entro
dieci giorni, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o,
entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di
cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso è trasmessa dal
direttore sanitario all'ufficiale di stato civile competente nei dieci giorni
successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione
telematici.
3. I genitori, o uno di essi, hanno
facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio
comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso
comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa
nel comune di residenza della madre. In tali casi il comune nel quale è resa
la dichiarazione deve procurarsi l'attestazione dell'avvenuta nascita presso
il centro di nascita che risulta dalla dichiarazione. Ove la nascita sia
avvenuta al di fuori di un centro di nascita, è necessario produrre una
dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e del relativo regolamento di attuazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130.
4. Alla dichiarazione di nascita non si
applica l'articolo 41".
2. L'articolo 195 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è sostituito dal seguente:
"Art. 195. - 1. I certificati e gli estratti di
stato civile sono validi in tutto il territorio della Repubblica".
3. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni
attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni hanno
validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi
dalla data di rilascio.
4. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono
ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonchè dai gestori o esercenti di
pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui
l'interessato dichiari, in fondo al documento, che le informazioni contenute
nel certificato stesso non hanno subìto variazioni dalla data di rilascio. È
comunque fatta salva la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità
delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la
trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato
civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonchè i gestori o esercenti di
pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La
trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e
telematici.
6. Dopo il comma 1 dell'articolo 15-quinquies del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 38, è inserito il seguente:
"1-bis. La certificazione redatta con le modalità di
cui al comma 1 può essere trasmessa e rilasciata in forma telematica anche al
di fuori del territorio del comune competente".
7. Le fotografie prescritte per il rilascio di documenti
personali sono legalizzate dall'ufficio ricevente, a richiesta dell'interessato,
se presentate personalmente.
8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e
richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche
disgiuntamente, purchè nei termini.
9. Nei documenti di riconoscimento non è necessaria
l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza
del richiedente.
10.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro dell'interno, sono individuate, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, le modalità per il rilascio della carta di
identità su supporto magnetico. La carta di identità deve contenere i dati
personali ed il codice fiscale nonchè, qualora l'interessato non si opponga,
l'indicazione del gruppo sanguigno. La stessa può essere rinnovata a
decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
11. È abrogata la lettera f) dell'articolo 3 della legge
21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio del passaporto.
12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il
Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento
dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:
a) riduzione e semplificazione dei
registri dello stato civile;
b) eliminazione o riduzione delle fasi
procedimentali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della
medesima amministrazione;
c) eliminazione, riduzione e
semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato
civile;
d) revisione delle competenze e dei
procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato
civile;
e) riduzione dei termini per la
conclusione dei procedimenti;
f) regolazione uniforme dei procedimenti
dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso
diversi uffici della medesima amministrazione;
g) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla
medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò
non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di
rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando
l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.
13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le
Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di
ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del
parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.
14.
Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12
sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse
incompatibili.
15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione
dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi
previsti dall'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, nonchè del diritto fisso previsto dal
comma 12-ter del citato articolo 10. Possono inoltre prevedere la
soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il
rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i
relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale,
o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente
locale.
Art. 3.
(Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi)
1.
I dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza,
stato civile e residenza, attestati in documenti di riconoscimento in corso
di validità, hanno lo stesso valore probatorio dei corrispondenti
certificati. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o
esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione
dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di riconoscimento, di
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento di
riconoscimento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni
pubbliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di
verificare, nel corso del procedimento, la veridicità dei dati contenuti nel
documento di identità. Nel caso in cui i dati attestati in documenti di
riconoscimento abbiano subìto variazioni dalla data di rilascio e
ciononostante sia stato esibito il documento ai fini del presente comma, si
applicano le sanzioni previste dall'articolo 489 del codice penale.
2. L'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è sostituito dal seguente:
"I regolamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, stabiliscono per quali fatti, stati e qualità personali, oltre
quelli indicati nell'articolo 2, è ammessa, in luogo della prescritta
documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato.
In tali casi la documentazione sarà successivamente esibita dall'interessato,
a richiesta dell'amministrazione, prima che sia emesso il provvedimento a lui
favorevole.
Qualora
l'interessato non produca la documentazione nel termine di quindici giorni, o
nel più ampio termine concesso dall'amministrazione, il provvedimento non è
emesso".
3. L'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 25
gennaio 1994, n. 130, è sostituito dal
seguente:
"1. Le dichiarazioni sostitutive di cui al comma 1
dell'articolo 2 possono essere presentate anche contestualmente all'istanza e
sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto".
4.
Nei casi in cui le norme di legge o di regolamenti prevedono che in luogo
della produzione di certificati possa essere presentata una dichiarazione
sostitutiva, la mancata accettazione della stessa costituisce violazione dei
doveri di ufficio.
5. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, di richiedere l'autenticazione della sottoscrizione delle
domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione nelle pubbliche
amministrazioni a qualsiasi titolo.
6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche
amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da
regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o
ad oggettive necessità dell'amministrazione.
7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e
restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai
regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici.
8. Alla lettera e) del primo comma dell'articolo 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I bandi di
concorso possono prevedere la partecipazione di personale dotato anche di
laurea diversa adeguando le prove d'esame e riservano in ogni caso una
percentuale non inferiore al 20 per cento dei posti messi a concorso a
personale dotato di laurea in scienze economiche o statistiche e
attuariali".
9. All'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Quando la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
è resa ad imprese di gestione di servizi pubblici, la sottoscrizione è
autenticata, con l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 20, dal
funzionario incaricato dal rappresentante legale dell'impresa stessa".
10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e il secondo comma dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonchè ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di
cui al comma 5.
11. La sottoscrizione, in presenza del dipendente addetto, di
istanze da produrre agli organi della amministrazione pubblica ed ai gestori
o esercenti di pubblici servizi, non è soggetta ad autenticazione.
Art. 4.
(Giuramento del sindaco e del presidente della provincia.
Distintivo del sindaco)
1. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"6. Il sindaco e il presidente della provincia
prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di
osservare lealmente la Costituzione italiana".
2. Il comma 7 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"7. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con
lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla
della spalla destra".
Art. 5.
(Disposizioni in materia di funzionamento e di competenza dei
consigli comunali, provinciali e regionali)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 31 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Le dimissioni dalla carica di consigliere,
indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al
protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono
irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei
consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di
presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo
alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 39, comma 1, lettera b),
numero 2), della presente legge".
2. Al comma 1 dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il numero 2) della lettera b) è sostituito dal seguente:
"2) cessazione dalla carica per dimissioni
contestuali, ovvero rese anche con atti separati purchè contemporaneamente
presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati,
non computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;".
3. Al comma 1, lettera b), dell'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
"2-bis) riduzione dell'organo assembleare per
impossibilità di surroga alla metà dei componenti del consiglio".
4. All'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. È, altresì, di competenza della giunta
l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel
rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio".
5. Al comma 2, lettera b), dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo le parole: "i piani territoriali ed
urbanistici," sono aggiunte le seguenti: "i piani particolareggiati
ed i piani di recupero,".
6. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è abrogata.
7. Al numero 7) del tredicesimo comma dell'articolo 15 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, introdotto dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, le parole: "qualora tale seconda verifica dia esito
negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che,
tenuti fermi i seggi attribuiti ai sensi dei numeri 4) e 5) e quelli
attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del
totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con
arrotondamento all'unità inferiore" devono interpretarsi nel senso che
tale arrotondamento è da riferirsi ai decimali da rapportarsi alla
percentuale complessiva e non al numero dei seggi, che devono pertanto
comunque raggiungere o superare il 55 per cento del totale dei seggi del
consiglio nella composizione così integrata.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di personale)
1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"1. I comuni e le province disciplinano con appositi
regolamenti, in conformità con lo statuto, l'ordinamento generale degli
uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed
economicità di gestione, e secondo princìpi di professionalità e
responsabilità. Nelle materie soggette a riserva di legge ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 23 ottobre 1992, n.
421, la potestà regolamentare degli enti si
esercita tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque
in modo da non determinarne disapplicazioni durante il periodo di vigenza.
Nelle materie non riservate alla legge il comma 2-bis dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, si applica anche ai
regolamenti di cui al presente comma".
2. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente: "Sono ad essi attribuiti tutti
i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti
di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare,
secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:
a) la presidenza delle commissioni di
gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure
d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli atti di gestione finanziaria, ivi
compresa l'assunzione di impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione
del personale;
f) i provvedimenti di autorizzazione,
concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e
valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri
predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo,
ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) le attestazioni, certificazioni,
comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro
atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
h) gli atti ad essi attribuiti dallo
statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco".
3. Dopo il comma 3 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"3-bis. Nei comuni privi di personale di qualifica
dirigenziale le funzioni di cui al comma 3 sono svolte dai responsabili degli
uffici o dei servizi".
4. Dopo il comma 5 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"5-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi, negli enti in cui è prevista la dirigenza, stabilisce i
limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori
della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le
alte specializzazioni, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica
da ricoprire. Tali contratti sono stipulati in misura complessivamente non
superiore al 5 per cento del totale della dotazione organica della dirigenza
e dell'area direttiva e comunque per almeno una unità. Negli altri enti
locali, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce
i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di
fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe
presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti,
alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i
requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. Tali contratti sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento della
dotazione organica dell'ente, o ad una unità negli enti con una dotazione
organica inferiore alle 20 unità. I contratti di cui al presente comma non
possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco o del
presidente della provincia in carica. Il trattamento economico, equivalente a
quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per
il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento
motivato della giunta, da una indennità ad personam, commisurata alla
specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione
della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle
specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale
indennità ad personam sono definiti in stretta correlazione con il
bilancio dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del
personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in
cui l'ente locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.".
5. Il rapporto di impiego del dipendente di una pubblica
amministrazione è risolto di diritto con effetto dalla data di decorrenza del
contratto stipulato ai sensi del comma 4. L'amministrazione di provenienza
dispone, subordinatamente alla vacanza del posto in organico o dalla data in
cui la vacanza si verifica, la riassunzione del dipendente qualora lo stesso
ne faccia richiesta entro i trenta giorni successivi alla cessazione del
rapporto di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilità del posto
in organico.
6.
Sono ammessi a presentare domanda di riammissione in servizio, anche in
deroga ai limiti temporali eventualmente previsti dai relativi ordinamenti, i
dipendenti pubblici dimessisi per accedere a cariche elettive a causa di
situazioni di ineleggibilità dichiarate incostituzionali con sentenza della
Corte costituzionale n. 388 del 9-17 ottobre 1991. La domanda deve essere
presentata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
7. Il comma 6 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è sostituito dal seguente:
"6. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a
tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal
regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di
competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma
amministrativo del sindaco o del presidente della provincia e sono revocati
in caso di inosservanza delle direttive del sindaco o del presidente della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato
raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro
assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità
particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dall'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli
incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di
direzione a seguito di concorsi".
8. Al comma 7 dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può inoltre prevedere la
costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del
presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio
delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge,
costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, purchè l'ente non abbia
dichiarato il dissesto e non versi nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato".
9. All'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"3-bis. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici
e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le
modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità
concorsuali, nel rispetto dei princìpi fissati nei commi 1 e 2 dell'articolo
36.
3-ter. Nei comuni interessati da mutamenti
demografici stagionali in relazione a flussi turistici o a particolari
manifestazioni anche a carattere periodico, al fine di assicurare il
mantenimento di adeguati livelli quantitativi e qualitativi dei servizi
pubblici, il regolamento può prevedere particolari modalità di selezione per
l'assunzione del personale a tempo determinato per esigenze temporanee o
stagionali, secondo criteri di rapidità e trasparenza ed escludendo ogni
forma di discriminazione. I rapporti a tempo determinato non possono, a pena
di nullità, essere in nessun caso trasformati in rapporti a tempo
indeterminato".
10. Dopo l'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"Art. 51-bis. - (Direttore
generale). - 1. Il sindaco nei comuni con popolazione
superiore ai 15.000 abitanti e il presidente della provincia, previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, possono nominare un
direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a
tempo determinato, e secondo criteri stabiliti dal regolamento di
organizzazione degli uffici e dei servizi, che provvede ad attuare gli
indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente,
secondo le direttive impartite dal sindaco o dal presidente della provincia,
e che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di
efficacia ed efficienza. Compete in particolare al direttore generale la
predisposizione del piano dettagliato di obiettivi previsto dalla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 40 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, nonchè la proposta di piano esecutivo di gestione previsto
dall'articolo 11 del predetto decreto legislativo n. 77 del 1995. A tali fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio
delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'ente, ad eccezione del
segretario del comune e della provincia.
2. Il direttore generale è revocato dal
sindaco o dal presidente della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia.
3. Nei comuni con popolazione inferiore ai
15.000 abitanti è consentito procedere alla nomina del direttore generale
previa stipula di convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate
raggiungano i 15.000 abitanti. In tal caso il direttore generale dovrà
provvedere anche alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni
interessati.
4. Quando non risultino stipulate le
convenzioni previste dal comma 3 e in ogni altro caso in cui il direttore
generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere
conferite dal sindaco o dal presidente della provincia al segretario".
11. All'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il comma 5 è sostituito dal seguente:
"5. I provvedimenti dei responsabili dei servizi che
comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio
finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria".
12. Gli enti locali, che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere concorsi
interamente riservati al personale dipendente, in relazione a particolari
profili o figure professionali caratterizzati da una professionalità
acquisita esclusivamente all'interno dell'ente.
13. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dai seguenti:
"1. L'1 per cento del costo preventivato di un'opera
o di un lavoro ovvero il 50 per cento della tariffa professionale relativa a
un atto di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva sono
destinati alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale
degli uffici tecnici dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto
di pianificazione, qualora essi abbiano redatto direttamente i progetti o i
piani, il coordinatore unico di cui all'articolo 7, il responsabile del
procedimento e i loro collaboratori.
1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito
per ogni singola opera o atto di pianificazione, sulla base di un regolamento
dell'amministrazione aggiudicatrice o titolare dell'atto di
pianificazione".
14. Il comma 11 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"11. In deroga alle disposizioni dei commi 5 e 8 gli
enti locali con popolazione non superiore ai 15.000 abitanti, che non versino
nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, non sono tenuti alla rilevazione
dei carichi di lavoro. Per gli enti locali con popolazione superiore ai
15.000 abitanti, che si trovino nelle stesse condizioni, la rilevazione dei
carichi di lavoro costituisce presupposto indispensabile per la
rideterminazione delle dotazioni organiche. La metodologia adottata è
approvata con deliberazione della giunta che ne attesta, nel medesimo atto,
la congruità. Non sono, altresì, tenute alla rilevazione dei carichi di
lavoro le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza".
15. L'articolo 16-bis del decreto-legge 18 gennaio 1993,
n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, è sostituito dal seguente:
"Art. 16-bis. - (Disposizioni in materia di assunzioni e
mobilità negli enti locali). - 1. Le procedure di mobilità del personale degli
enti locali dissestati, eccedente rispetto ai parametri fissati in sede di
rideterminazione della pianta organica, vengono espletate prioritariamente
nell'ambito della provincia e della regione di appartenenza dell'ente
interessato.
2. Esclusivamente al fine di consentire
l'assegnazione del personale di cui al comma 1, gli enti locali della regione
nella quale si trovino enti locali che hanno deliberato il dissesto danno
comunicazione dei posti vacanti, di cui intendono assicurare la copertura,
alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento della predetta
comunicazione, il Dipartimento della funzione pubblica trasmette all'ente
locale l'elenco nominativo del personale da trasferire mediante la procedura
di mobilità d'ufficio. In mancanza di tale trasmissione, nel predetto
termine, l'ente locale può avviare le procedure di assunzione".
16. Le disposizioni dell'articolo 3, commi da 47 a 52, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano agli enti locali che non versino nelle
situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
17. Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge gli enti locali sono tenuti ad annullare i provvedimenti
di inquadramento del personale adottati in modo difforme dalle disposizioni
del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, e successive modificazioni ed integrazioni, e a bandire
contestualmente i concorsi per la copertura dei posti resisi vacanti per
effetto dell'annullamento. Fino alla data di copertura dei posti resisi
disponibili per effetto del presente comma, il personale destinatario dei
provvedimenti di inquadramento ivi indicati continua a svolgere le mansioni
corrispondenti alla qualifica attribuita con detti provvedimenti, mantenendo
il relativo trattamento economico. Alla copertura dei posti resisi vacanti
per effetto dell'annullamento si provvede mediante concorsi interni per
titoli integrati da colloquio ai quali sono ammessi a partecipare i
dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore che abbiano
svolto almeno cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica,
nonchè i dipendenti di cui al presente comma anche se provvisti del titolo di
studio immediatamente inferiore a quello prescritto per l'accesso alla
qualifica corrispondente.
18. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 14, le parole: "alla
data del 30 novembre 1995" sono sostituite dalle seguenti: "alla
data del 30 novembre 1996"; le parole: "indette entro il 31
dicembre 1993" sono sostituite dalle seguenti: "indette entro il 31
dicembre 1994"; le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "entro
il 31 dicembre 1997";
b) al comma 15, le parole:
"trentasei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "ventiquattro
mesi";
c) al comma 18, le parole: "31
dicembre 1996" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre
1997".
19. In caso di sospensione cautelare nei confronti di un
impiegato di un ente locale sottoposto a procedimento penale, la temporanea
vacanza può essere coperta con una assunzione a tempo determinato, anche in
deroga alle disposizioni della presente legge. Tale disposizione non si
applica per gli enti locali che versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, che abbiano personale in mobilità.
20. Al comma 3-bis, primo periodo, dell'articolo 1 del
decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 dicembre 1995, n. 539, sono aggiunte, in fine, le parole:
"vigente prima della data del 31 agosto 1993".
21. Per gli enti locali, in deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le graduatorie concorsuali rimangono efficaci per un termine di
tre anni dalla data di pubblicazione per l'eventuale copertura dei posti che
si venissero a rendere successivamente vacanti e disponibili, fatta eccezione
per i posti istituiti o trasformati successivamente all'indizione del
concorso medesimo. La disposizione di cui al presente comma ha efficacia a
decorrere dal 4 dicembre 1996.
Art. 7.
(Modifiche alla legge 15 marzo 1997, n. 59)
1. Alla legge 15 marzo
1997, n. 59, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 1, comma 1, le parole: "entro nove
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 1998";
b) all'articolo 4, comma 4, lettera a), sono
soppresse le parole: "e amministrazione";
c) all'articolo 5, comma 3, sono soppresse le parole:
"La Commissione ha sede presso la Camera dei deputati";
d) all'articolo 11, comma 1, le parole: "entro
dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono
sostituite dalle seguenti: "entro il 31 luglio 1998";
e) all'articolo 11, comma 4, le parole: "e di
coordinarle con" sono sostituite dalle seguenti: "recanti princìpi
e criteri direttivi per"; la parola: "emanati" è sostituita
dalle seguenti: "da emanarsi";
f) all'articolo 11, comma 4, le parole: "31 dicembre
1997" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 1998";
g) all'articolo 11, comma 7, è aggiunto il seguente
periodo: "Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia
stato già pubblicato il bando di concorso";
h) all'articolo 12, comma 1, lettera c), sono
soppresse le parole: "dell'articolo 38";
i) all'articolo 12, comma 1, lettera g), dopo le
parole: "ad ordinamento autonomo" sono aggiunte le seguenti:
"o di agenzie e aziende, anche";
l) all'articolo 12, comma 1, la lettera t) è
sostituita dalla seguente:
"t) prevedere che i processi di riordinamento e
razionalizzazione sopra indicati siano accompagnati da adeguati processi
formativi che ne agevolino l'attuazione, all'uopo anche rivedendo le
attribuzioni e l'organizzazione della Scuola superiore della pubblica
amministrazione e delle altre scuole delle amministrazioni centrali";
m) la lettera h) del comma 5 dell'articolo 20 è ricollocata come lettera f), al
termine del comma 1 dell'articolo 17;
n) all'articolo 22, comma 1, sono soppresse le parole:
"Di conseguenza";
o) all'articolo 22, comma 1, le parole: "e alle
province autonome" sono sostituite dalle seguenti: ", alle province
autonome e ai comuni";
p) all'articolo 22, comma 2, dopo le parole: "o la
provincia autonoma" sono aggiunte le seguenti: "o i comuni";
q) all'articolo 22, comma 3, le parole: "trasferiti
ad uno o più comuni. Possono altresì" sono sostituite dalle seguenti:
"ad esse trasferiti ai comuni interessati, i quali possono
altresì";
r) all'articolo 22, comma 4, le parole: "territorialmente
interessate" sono sostituite dalle seguenti: "o i comuni
territorialmente interessati";
s) alle leggi richiamate al n. 86
dell'allegato 1 sono aggiunte le seguenti: "legge 17 gennaio 1994, n. 47; decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490.".
Art. 8.
(Disposizioni in materia di contrattazione collettiva)
1.
All'articolo 50 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, sono
apportate le seguenti modificazioni: al primo periodo del comma 4 le parole:
"previo parere delle province e dei comuni" sono sostituite dalle
seguenti: "previa intesa con le province e con i comuni e previo parere
degli organismi rappresentativi degli altri enti del comparto"; al
medesimo comma 4 il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal seguente:
"L'intesa dei comuni e delle province è espressa rispettivamente
dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province
d'Italia".
2. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente: "Per quanto attiene ai
contratti collettivi riguardanti il personale delle regioni, degli enti
regionali e degli enti locali, il Governo provvede previa intesa con le
amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa dalla Conferenza
dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale
dei comuni italiani".
3. Il comma 2 dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470, è sostituito dal seguente:
"2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, per
gli aspetti di interesse regionale, provinciale e comunale, previa intesa con
le amministrazioni regionali, provinciali e comunali, espressa
rispettivamente dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, dall'Unione delle province d'Italia
e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, impartisce all'agenzia le
direttive per i rinnovi dei contratti collettivi, indicando in particolare le
risorse complessivamente disponibili per i comparti, i criteri generali della
distribuzione delle risorse al personale ed ogni altro elemento utile in
ordine al rispetto degli indirizzi impartiti".
4. In attesa della riforma della procedura della contrattazione
collettiva di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN), l'autorizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, del
decreto-legge 27 marzo 1995, n. 89, convertito dalla legge 17 maggio 1995, n.
186, può essere concessa sino al 31 marzo 1998.
Art. 9.
(Disposizioni in materia di equilibrio finanziario e contabilità
degli enti locali)
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo è delegato ad emanare norme legislative dirette ad
integrare le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, relative alle conseguenze della
dichiarazione di dissesto finanziario di cui all'articolo 79 del medesimo decreto e dirette a
rafforzare gli strumenti di verifica per garantire il rispetto
dell'equilibrio finanziario degli enti locali e la corretta gestione delle
risorse finanziarie, strumentali e umane, prevedendo:
a) sistemi di verifica dell'attendibilità
delle previsioni di bilancio da parte dei collegi dei revisori;
b) le sanzioni per gli amministratori,
esclusa ogni limitazione ai diritti di elettorato attivo e passivo, quando il
dissesto finanziario sia diretta conseguenza di azioni od omissioni dolose o
colpose accertate secondo giusto procedimento;
c) procedure semplificate e celeri per la
rilevazione e il pagamento dei debiti conseguenti al dissesto finanziario;
d) disposizioni per garantire il rispetto
dell'obbligo di idonea copertura finanziaria nelle deliberazioni dei provvedimenti
degli enti locali e per contenere il fenomeno dei debiti fuori bilancio.
2. Sullo schema di decreto legislativo è acquisito, entro trenta
giorni dalla data di trasmissione, il parere delle competenti Commissioni
parlamentari, nonchè della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. In mancanza dei pareri nel termine
prescritto, il Governo procede comunque all'emanazione del decreto
legislativo.
3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e c),
si applicano anche ai casi di dissesto in atto alla data di entrata in vigore
del decreto legislativo emanato ai sensi del medesimo comma 1.
4. L'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, è sostituito dal seguente:
"Art. 108. - (Adeguamento dei regolamenti). - 1. I
regolamenti di contabilità di comuni e province sono approvati nel rispetto
delle sottoelencate norme del presente decreto, da considerarsi come princìpi
generali con valore di limite inderogabile:
a) articoli da 1 a 18;
b) articoli 21, 24, comma 4, 25, comma 2,
27 e 29, comma 1;
c) articoli da 31 a 34;
d) articoli 35, commi da 1 a 4, e da 36 a
39;
e) articoli 43, 44, comma 1, 46 e 48;
f) articoli da 50 a 54, 58, commi 1 e 2,
62 e 64;
g) articoli da 67 a 99;
h) articoli 102, 105, 106, 111 e 116.
2. Le rimanenti norme del presente
decreto non si applicano qualora il regolamento di contabilità dell'ente
rechi una differente disciplina".
5. Fermo restando l'obbligo del sistema di codifica dei titoli
di entrata e di spesa, la predisposizione del modello di cui all'articolo 114, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, da parte di comuni e province è facoltativa.
6. Sono abrogati l'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, il comma 5 dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43, nella parte in cui consente
l'affidamento senza gara del servizio di tesoreria al concessionario del
servizio di riscossione, e, all'articolo 27, comma 9, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, sono soppresse le parole:
"all'articolo 53, comma 1, ed". All'articolo 31, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, e successive
modificazioni, le parole: "in sede di assestamento" sono sostituite
dalle parole: "una tantum".
7. In prima applicazione il termine per l'adeguamento dei
regolamenti di contabilità di comuni e province ai princìpi del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, è fissato al 31 ottobre 1997.
Art. 10.
(Disposizioni in materia di giudizio di conto)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è inserito il seguente:
"2-bis. Gli agenti contabili degli enti locali,
salvo che la Corte dei conti lo richieda, non sono tenuti alla trasmissione
della documentazione occorrente per il giudizio di conto di cui all'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli articoli 44 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 12
luglio 1934, n. 1214".
2. Al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi 3 e 4 dell'articolo 67 sono abrogati;
b) al comma 1 dell'articolo 75 sono soppresse le parole da: "il
quale lo deposita" fino alla fine del comma.
Art. 11.
(Soppressione della commissione di cui all'articolo 19, secondo
comma, del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1965, n. 431. Competenze del Consiglio
superiore dei lavori pubblici)
1.
Il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sostituisce il parere
della commissione di cui all'articolo 19, secondo comma, del decreto-legge 15
marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio
1965, n. 431, e successive modificazioni. La commissione predetta è
soppressa.
2. All'articolo 6 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificata dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 giugno 1995, n. 216, dopo il
comma 5-bis, è aggiunto il seguente:
"5-ter. Il Consiglio superiore dei lavori pubblici
esprime il parere entro quarantacinque giorni dalla trasmissione del
progetto. Decorso tale termine, il parere si intende espresso in senso
favorevole".
Art. 12.
(Disposizioni in materia di alienazione degli immobili di
proprietà pubblica)
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è
inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni della presente legge non si
applicano alle unità immobiliari degli enti pubblici territoriali che non
abbiano finalità di edilizia residenziale pubblica. Agli immobili urbani
pubblici e a quelli sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, adibiti a uso diverso da quello di edilizia residenziale si
applicano le disposizioni degli articoli 38 e 40 della legge 27 luglio 1978,
n. 392, e successive modificazioni".
2.
I comuni e le province possono procedere alle alienazioni del proprio
patrimonio immobiliare anche in deroga alle norme di cui alla legge 24
dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento
approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, e successive
modificazioni, nonchè alle norme sulla contabilità generale degli enti
locali, fermi restando i princìpi generali dell'ordinamento
giuridico-contabile. A tal fine sono assicurati criteri di trasparenza e adeguate
forme di pubblicità per acquisire e valutare concorrenti proposte di
acquisto, da definire con regolamento dell'ente interessato.
3. Alle alienazioni di beni immobili di interesse storico e
artistico dello Stato, dei comuni e delle province si applicano le
disposizioni di cui agli articoli 24 e seguenti della legge 1° giugno 1939, n. 1089. I beni immobili notificati ai sensi della legge 20 giugno 1909,
n. 364, o della legge 11 giugno 1922, n. 778, per i quali non siano state in
tutto o in parte rinnovate e trascritte le notifiche ai sensi dell'articolo 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, sono, su domanda degli aventi diritto, da presentarsi entro un
anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ricompresi a tutti
gli effetti tra gli immobili notificati e vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Alle
alienazioni, totali o parziali, dei beni immobili di cui al periodo
precedente, avvenute prima della data di entrata in vigore della presente
legge, non si applicano le disposizioni di cui al capo III, sezione II, della legge 1° giugno 1939, n. 1089.
4. Le disposizioni del comma 3 e quelle da esse richiamate non
si applicano alle alienazioni deliberate prima del 31 dicembre 1996, da parte
di enti ed istituti pubblici, aventi ad oggetto beni immobili ricompresi
nella tutela disposta con gli articoli 1 e 2 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, per i quali non siano intervenute, prima della deliberazione
di alienazione, la notifica e la trascrizione ai sensi dell'articolo 2 della
predetta legge. In assenza di regolamento, i comuni e le province non possono
procedere alle alienazioni secondo le disposizioni di cui al comma 2.
5. Le approvazioni e le autorizzazioni ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, relative ad
interventi in materia di edilizia pubblica e privata sui beni di interesse
storico e artistico, sono rilasciate entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della richiesta alla competente soprintendenza. Il termine è
sospeso, fino a trenta giorni, per una sola volta, se la competente
soprintendenza richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio ovvero
procede ad accertamenti di natura tecnica, dandone comunicazione al richiedente.
6. Decorso il termine di cui al comma 5, previa diffida a
provvedere nel successivo termine di trenta giorni, le richieste di
approvazione e di autorizzazione si intendono accolte. In tali casi, nei
confronti dei responsabili del ritardo è promosso il procedimento
disciplinare mediante contestazione di addebiti, in applicazione delle
disposizioni vigenti.
Art. 13.
(Abrogazione delle disposizioni che prevedono autorizzazioni ad
accettare lasciti e donazioni e ad acquistare beni stabili)
1. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n.
218, sono abrogati; sono altresì abrogate le altre disposizioni che
prescrivono autorizzazioni per l'acquisto di immobili o per accettazione di
donazioni, eredità e legati da parte di persone giuridiche, associazioni e
fondazioni.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle
acquisizioni deliberate o verificatesi in data anteriore a quella di entrata
in vigore della presente legge.
Art. 14.
(Disposizioni in materia di pagamento dell'imposta mediante
cessione di beni culturali)
1. All'articolo 28-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) il terzo comma è sostituito dal
seguente:
"L'Amministrazione per i beni culturali e ambientali
attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche previste
dalla vigente legislazione di tutela e dichiara, per i beni e le opere di cui
al primo comma, l'interesse dello Stato ad acquisirli";
b) il quinto comma è abrogato.
2. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni
concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'Amministrazione per i beni culturali e
ambientali attesta per ogni singolo bene l'esistenza delle caratteristiche
previste dalle norme indicate nell'articolo 13, comma 1, e dichiara, per i
beni e le opere di cui al comma 1, l'interesse dello Stato ad
acquisirli";
b) il comma 5 è abrogato.
Art. 15.
(Disposizioni in materia di pagamento all'estero delle tasse di
concessione governativa e dell'imposta di bollo)
1. Alla Sezione III della Tabella dei diritti da riscuotersi
dagli uffici diplomatici e consolari, annessa alla legge 2 maggio 1983, n.
185, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la denominazione della Sezione III è
sostituita dalla seguente: "Passaporti, altre tasse di concessione
governativa e imposta di bollo";
b) l'articolo 25 è sostituito dal seguente:
"Art. 25 - Passaporto. La tassa da applicarsi è uguale a
quella stabilita nel territorio nazionale.
Altre tasse di concessione governativa. Le tasse da applicarsi
sono uguali a quelle stabilite nel territorio nazionale";
c) dopo l'articolo 25 è inserito il
seguente:
"Art. 25-bis. - Imposta di bollo. L'imposta da
applicarsi è uguale a quella stabilita nel territorio nazionale".
2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo adotta misure per la semplificazione delle modalità
dei versamenti a favore della pubblica amministrazione, delle regioni, delle
amministrazioni locali e degli enti pubblici economici da parte dei cittadini
italiani all'estero o stranieri presso gli uffici diplomatici e consolari per
altre imposte, tasse, ammende e servizi resi.
Art. 16.
(Difensori civici delle regioni e delle province autonome)
1. A tutela dei cittadini residenti nei comuni delle rispettive
regioni e province autonome e degli altri soggetti aventi titolo secondo
quanto stabilito dagli ordinamenti di ciascuna regione e provincia autonoma,
i difensori civici delle regioni e delle province autonome esercitano, sino
all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle
amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle competenti
in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia, le medesime
funzioni di richiesta, di proposta, di sollecitazione e di informazione che i
rispettivi ordinamenti attribuiscono agli stessi nei confronti delle
strutture regionali e provinciali.
2. I difensori civici inviano ai Presidenti del Senato della
Repubblica e della Camera dei deputati entro il 31 marzo una relazione
sull'attività svolta nell'anno precedente ai sensi del comma 1.
Art. 17.
(Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione
dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e
di controllo)
1. Il comma 2-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è sostituito dal seguente:
"2-bis. Nella prima riunione della conferenza di
servizi le amministrazioni che vi partecipano stabiliscono il termine entro
cui è possibile pervenire ad una decisione. In caso di inutile decorso del
termine l'amministrazione indicente procede ai sensi dei commi 3-bis e
4".
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"3-bis. Nel caso in cui una amministrazione abbia
espresso, anche nel corso della conferenza, il proprio motivato dissenso, l'amministrazione
procedente può assumere la determinazione di conclusione positiva del
procedimento dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,
ove l'amministrazione procedente o quella dissenziente sia una
amministrazione statale; negli altri casi la comunicazione è data al
presidente della regione ed ai sindaci. Il Presidente del Consiglio dei
ministri, previa delibera del Consiglio medesimo, o il presidente della
regione o i sindaci, previa delibera del consiglio regionale o dei consigli
comunali, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, possono
disporre la sospensione della determinazione inviata; trascorso tale termine,
in assenza di sospensione, la determinazione è esecutiva".
3. Il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
"4. Qualora il motivato dissenso alla conclusione
del procedimento sia espresso da una amministrazione preposta alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o
alla tutela della salute dei cittadini, l'amministrazione procedente può
richiedere, purchè non vi sia stata una precedente valutazione di impatto
ambientale negativa in base alle norme tecniche di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 4 del 5 gennaio 1989, una determinazione di conclusione del
procedimento al Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione
del Consiglio dei ministri".
4. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:
"4-bis. La conferenza di servizi può essere
convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più
procedimenti amministrativi reciprocamente connessi, riguardanti medesimi
attività o risultato. In tal caso, la conferenza è indetta dalla
amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che
curano l'interesse pubblico prevalente ovvero dall'amministrazione competente
a concludere il procedimento che cronologicamente deve precedere gli altri
connessi. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi
altra amministrazione coinvolta".
5. Dopo l'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis. 1. Il ricorso alla conferenza di
servizi è obbligatorio nei casi in cui l'attività di programmazione,
progettazione, localizzazione, decisione o realizzazione di opere pubbliche o
programmi operativi di importo iniziale complessivo superiore a lire 30
miliardi richieda l'intervento di più amministrazioni o enti, anche
attraverso intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati, ovvero
qualora si tratti di opere di interesse statale o che interessino più
regioni. La conferenza può essere indetta anche dalla amministrazione
preposta al coordinamento in base alla disciplina vigente e può essere
richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta in tale attività.
2. Nelle conferenze di servizi di cui al
comma 1, la decisione si considera adottata se, acquisita anche in sede
diversa ed anteriore alla conferenza di servizi una intesa tra lo Stato e la
regione o le regioni territorialmente interessate, si esprimano a favore
della determinazione i rappresentanti di comuni o comunità montane i cui
abitanti, secondo i dati dell'ultimo censimento ufficiale, costituiscono la
maggioranza di quelli delle collettività locali complessivamente interessate
dalla decisione stessa e comunque i rappresentanti della maggioranza dei comuni
o delle comunità montane interessate. Analoga regola vale per i
rappresentanti delle province".
6. Dopo l'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 5 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 14-ter. 1. La conferenza di servizi di cui
all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, può essere convocata prima o nel corso
dell'accertamento di conformità di cui all'articolo 2 del predetto decreto.
Quando l'accertamento abbia dato esito positivo, la conferenza approva i
progetti entro trenta giorni dalla convocazione.
2. La conferenza di cui al comma 1 è
indetta, per le opere di interesse statale, dal Provveditore alle opere
pubbliche competente per territorio. Allo stesso organo compete
l'accertamento di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 383, salvo il caso di opere che interessano il
territorio di più regioni per il quale l'intesa viene accertata dai
competenti organi del Ministero dei lavori pubblici".
7. Dopo l'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dal comma 6 del presente articolo, è inserito il
seguente:
"Art. 14-quater. 1. Nei procedimenti relativi ad
opere per le quali sia intervenuta la valutazione di impatto ambientale di
cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 4, 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole
amministrazioni preposte alla tutela della salute dei cittadini, fermo
restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 383. Su proposta del
Ministro competente, del Ministro dell'ambiente o del Ministro per i beni
culturali e ambientali, la valutazione di impatto ambientale può essere
estesa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
delibera del Consiglio dei ministri, anche ad opere non appartenenti alle
categorie individuate ai sensi dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349.
2. Per l'opera sottoposta a valutazione
di impatto ambientale, il provvedimento finale, adottato a conclusione del
relativo procedimento, è pubblicato, a cura del proponente, unitamente
all'estratto della predetta valutazione di impatto ambientale, nella Gazzetta
Ufficiale e su un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per
eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti
interessati".
8. All'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
"5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere
pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano
immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei
precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime
opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno
avuto inizio entro tre anni".
9. Al comma 4 dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le parole: "consenso unanime delle" sono sostituite
dalle seguenti: "consenso unanime del presidente della regione, del
presidente della provincia, dei sindaci e delle altre".
10. Le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 8 del presente articolo, si applicano, in
quanto compatibili, agli accordi di programma ed ai patti territoriali di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive
modificazioni, agli accordi di programma relativi agli interventi previsti
nei programmi e nei piani approvati dalla Commissione di cui all'articolo 2
della legge 15 dicembre 1990, n. 396, nonchè alle sovvenzioni globali di cui
alla normativa comunitaria.
11. Le disposizioni di cui ai commi 2-bis, 3-bis e
4 dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotte dal presente articolo, si applicano anche alle altre
conferenze di servizi previste dalle vigenti disposizioni di legge.
12. Il comma 5 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è sostituito dal seguente:
"5. La Commissione provvede all'autonoma gestione
delle spese relative al proprio funzionamento, nei limiti degli stanziamenti
previsti da un apposito fondo istituito a tale scopo nel bilancio dello
Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della
Corte dei conti. Le norme dirette a disciplinare la gestione delle spese,
anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato,
sono approvate con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro, sentita la predetta Commissione".
13. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: "Alle
dipendenze della Commissione è posto, altresì, un contingente, non superiore
nel primo biennio a diciotto unità, di dipendenti dello Stato e di altre
amministrazioni pubbliche, in posizione di comando, determinato, su proposta
della Commissione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
concerto con il Ministro del tesoro. I dipendenti comandati conservano lo
stato giuridico e il trattamento economico delle amministrazioni di
provenienza, a carico di queste ultime".
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari
dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un
contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le
amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta.
15. All'articolo 56, terzo comma, del testo unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente:
"sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
16. All'articolo 58, terzo comma, del citato testo unico approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, la parola: "sentiti" è sostituita dalla seguente:
"sentito"; le parole: "ed il consiglio di
amministrazione" sono soppresse.
17. All'articolo 56 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è aggiunto il seguente comma:
"In attesa dell'adozione del provvedimento di comando, può
essere concessa, dall'amministrazione di appartenenza, l'immediata
utilizzazione dell'impiegato presso l'amministrazione che ha richiesto il
comando".
18. Fino alla trasformazione in società per azioni dell'Ente
poste italiane, il personale dipendente dell'Ente stesso può essere comandato
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purchè
autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività
lavorativa presso altri enti.
19. Presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione è istituito un Centro tecnico, operante con autonomia
amministrativa e funzionale, sotto la direzione e il controllo dell'Autorità,
per l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione. Con regolamento da emanarsi entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i compiti, l'organizzazione ed il
funzionamento del Centro medesimo. Il Centro si avvale di personale assunto
con contratto di diritto privato, anche a tempo determinato, in numero non
superiore a cinquanta unità. In sede di prima applicazione i compiti del
Centro sono svolti dall'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
presente comma, il Centro subentra nei compiti dell'Autorità inerenti
l'assistenza ai soggetti che utilizzano la Rete unitaria della pubblica
amministrazione, ivi inclusi i procedimenti di gara ancora in corso. Gli
oneri di funzionamento del Centro gravano sulle disponibilità già destinate al
finanziamento del progetto intersettoriale "Rete unitaria della pubblica
amministrazione" di cui all'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 1996,
n. 307, convertito dalla legge 30
luglio 1996, n. 400, da assegnare con le
modalità ivi indicate nella misura ritenuta congrua dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione in relazione alla progressiva
assunzione dei compiti ad esso attribuiti.
20. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 81, quarto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dagli articoli 29, 33, 35 e 194 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, nonchè dagli articoli 19 e seguenti del regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718, in
materia di redazione e aggiornamento degli inventari, il valore dei beni e
delle apparecchiature di natura informatica, anche destinati al funzionamento
di sistemi informativi complessi, s'intende ammortizzato nel termine massimo
di cinque anni dall'acquisto. Trascorso tale termine, il valore d'inventario
s'intende azzerato, anche se i beni stessi risultino ancora suscettibili di
utilizzazione.
21. I beni e le apparecchiature di cui al comma 20, qualora
siano divenuti inadeguati per la funzione a cui erano destinati, sono
alienati, ove possibile, a cura del Provveditorato generale dello Stato,
secondo il procedimento previsto dall'articolo 35 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. In caso di esito negativo del procedimento di alienazione, i
beni e le apparecchiature stessi sono assegnati in proprietà, a titolo
gratuito, a istituzioni scolastiche o ad associazioni o altri soggetti non
aventi fini di lucro che ne abbiano fatto richiesta, ovvero sono distrutti,
nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale.
22. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 5 luglio
1982, n. 441, si applicano anche al personale di livello dirigenziale od
equiparato di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nonchè al personale dirigenziale
delle amministrazioni pubbliche. Per il personale delle magistrature
ordinaria, amministrativa, contabile e militare le competenze attribuite
dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
e al Presidente del Consiglio dei ministri sono esercitate dai rispettivi
organi di governo.
23. All'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, relativo alle attribuzioni dei consigli di indirizzo e
vigilanza degli enti pubblici di assistenza e previdenza, il primo periodo è
sostituito dai seguenti: "Il consiglio di indirizzo e vigilanza
definisce i programmi e individua le linee di indirizzo dell'ente; elegge tra
i rappresentanti dei lavoratori dipendenti il proprio presidente; nell'ambito
della programmazione generale, determina gli obiettivi strategici
pluriennali; definisce, in sede di autoregolamentazione, la propria
organizzazione interna, nonchè le modalità e le strutture con cui esercitare
le proprie funzioni, compresa quella di vigilanza, per la quale può avvalersi
anche dell'organo di controllo interno, istituito ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, per acquisire i dati e gli
elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed
economica gestione delle risorse; emana le direttive di carattere generale
relative all'attività dell'ente; approva in via definitiva il bilancio
preventivo e il conto consuntivo, nonchè i piani pluriennali e i criteri
generali dei piani di investimento e disinvestimento, entro sessanta giorni
dalla deliberazione del consiglio di amministrazione; in caso di non
concordanza tra i due organi, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale provvede all'approvazione definitiva. I componenti dell'organo di
controllo interno sono nominati dal presidente dell'ente, d'intesa con il
consiglio di indirizzo e vigilanza".
24. I commi da 1 a 4 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono sostituiti dai seguenti:
"1. Gli organi consultivi delle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente
richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora
siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata
comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il
parere sarà reso.
2. In caso di decorrenza del termine senza
che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione
richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2
non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da
amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale
e della salute dei cittadini.
4. Nel caso in cui l'organo adito abbia
rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere
interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente
entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte
delle amministrazioni interessate".
25. Il parere del Consiglio di Stato è richiesto in via
obbligatoria:
a) per l'emanazione degli atti normativi
del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonchè per l'emanazione di testi unici;
b) per la decisione dei ricorsi
straordinari al Presidente della Repubblica;
c) sugli schemi generali di
contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri.
26. È abrogata ogni diversa disposizione di legge che preveda il
parere del Consiglio di Stato in via obbligatoria. Resta fermo il combinato
disposto dell'articolo 2, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 33 del testo unico delle leggi
sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054.
27.
Fatti salvi i termini più brevi previsti per legge, il parere del Consiglio
di Stato è reso nel termine di quarantacinque giorni dal ricevimento della
richiesta; decorso il termine, l'amministrazione può procedere
indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora, per esigenze
istruttorie, non possa essere rispettato il termine di cui al presente comma,
tale termine può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere
reso definitivamente entro venti giorni dal ricevimento degli elementi
istruttori da parte delle amministrazioni interessate.
28. È istituita una sezione consultiva del Consiglio di Stato
per l'esame degli schemi di atti normativi per i quali il parere del
Consiglio di Stato è prescritto per legge o è comunque richiesto
dall'amministrazione. La sezione esamina altresì, se richiesto dal Presidente
del Consiglio dei ministri, gli schemi di atti normativi dell'Unione europea.
Il parere del Consiglio di Stato è sempre reso in adunanza generale per gli
schemi di atti legislativi e di regolamenti devoluti dalla sezione o dal
presidente del Consiglio di Stato a causa della loro particolare importanza.
29. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla
promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della
Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"3-bis. Al fine di agevolare la lettura di una
legge, decreto o altro atto normativo, i cui articoli risultino di particolare
complessità in ragione dell'elevato numero di commi, la Presidenza del
Consiglio dei ministri ne predispone, per la pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale, un testo corredato da sintetiche note a margine, stampate in
modo caratteristico, che indichino in modo sommario il contenuto di singoli
commi o di gruppi di essi. Tale testo viene pubblicato in una data indicata
contestualmente alla pubblicazione della legge o dell'atto normativo e,
comunque, non oltre quindici giorni dalla pubblicazione stessa".
30. I disegni di legge di conversione dei decreti-legge
presentati al Parlamento recano in allegato i testi integrali delle norme
espressamente modificate o abrogate.
31. Sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3, comma 5, del decreto legislativo 13 febbraio 1993,
n. 40, come modificati dal decreto legislativo 10
novembre 1993, n. 479, nonchè gli articoli 45, 46 e 48 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
32. Il controllo di legittimità sugli atti amministrativi della
regione, esclusa ogni valutazione di merito, si esercita esclusivamente sui
regolamenti, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa, funzionale
e contabile dei consigli regionali, nonchè sugli atti costituenti adempimento
degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.
33. Il controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti
locali si esercita esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di
competenza del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia
organizzativa e contabile, sui bilanci annuali e pluriennali e relative
variazioni, sul rendiconto della gestione, secondo le disposizioni dei commi
da 34 a 45.
34.
Sono altresì soggette al controllo preventivo di legittimità le deliberazioni
che le giunte intendono di propria iniziativa sottoporre al comitato
regionale di controllo.
35. Possono essere attivati nell'ambito dei comitati regionali
di controllo servizi di consulenza ai quali gli enti locali possono
rivolgersi al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine
all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessità o che
attengano ad aspetti nuovi dell'attività deliberativa. La regione disciplina
con propria normativa le modalità organizzative e di espletamento dei servizi
di consulenza.
36. Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni
adottate dalla giunta sono trasmesse in elenco ai capigruppo consiliari; i
relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme
stabilite dallo statuto o dal regolamento.
37. La commissione statale di controllo ed il comitato regionale
di controllo non possono riesaminare il provvedimento sottoposto a controllo
nel caso di annullamento in sede giurisdizionale di una decisione negativa di
controllo.
38. Le deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte
al controllo nei limiti delle illegittimità denunziate, quando un quarto dei
consiglieri provinciali o un quarto dei consiglieri nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto dei consiglieri nei
comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne facciano richiesta scritta e
motivata con l'indicazione delle norme violate, entro dieci giorni
dall'affissione all'albo pretorio, quando le deliberazioni stesse riguardino:
a) appalti e affidamento di servizi o
forniture di importo superiore alla soglia di rilievo comunitario;
b) assunzioni del personale, piante
organiche e relative variazioni.
39. Nei casi previsti dal comma 38, il controllo è esercitato,
dalla data di rispettiva istituzione, dai difensori civici comunali e
provinciali; il difensore civico, se ritiene che la deliberazione sia
illegittima, ne dà comunicazione all'ente, entro quindici giorni dalla
richiesta, e lo invita ad eliminare i vizi riscontrati. In tal caso, se
l'ente non ritiene di modificare la delibera, essa acquista efficacia se
viene confermata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti il consiglio. Fino all'istituzione del difensore civico, il
controllo è esercitato, con gli effetti predetti, dal comitato regionale di
controllo.
40. La deliberazione soggetta al controllo preventivo di
legittimità diventa esecutiva se nel termine di trenta giorni dalla
trasmissione della stessa, che deve comunque avvenire a pena di decadenza
entro il quinto giorno successivo all'adozione, il comitato regionale di
controllo non abbia adottato un provvedimento motivato di annullamento,
trasmesso nello stesso termine di trenta giorni all'ente interessato. Le
deliberazioni diventano esecutive prima del decorso del termine se il
comitato regionale di controllo dà comunicazione di non aver riscontrato vizi
di legittimità.
41. Il controllo di legittimità comporta la verifica della
conformità dell'atto alle norme vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto
riguarda la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa ogni
diversa valutazione dell'interesse pubblico perseguito. Nell'esame del
bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il controllo di
legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei
dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonchè con i documenti
giustificativi allegati alle stesse.
42. Il comitato regionale di controllo, entro dieci giorni dalla
ricezione degli atti di cui al comma 33, può disporre l'audizione dei
rappresentanti dell'ente deliberante o richiedere chiarimenti o elementi
integrativi di giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per
l'esercizio del controllo viene sospeso e riprende a decorrere dalla data
della trasmissione dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione
dei rappresentanti.
43. Il comitato può indicare all'ente interessato le
modificazioni da apportare alle risultanze del rendiconto della gestione con
l'invito ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.
44. Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il
termine di cui al comma 43, o di annullamento della deliberazione di adozione
del rendiconto della gestione da parte del comitato di controllo, questo
provvede alla nomina di uno o più commissari per la redazione del conto
stesso.
45. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a
provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti
obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario ad acta nominato
dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale
di controllo. Il commissario ad acta provvede entro sessanta giorni
dal conferimento dell'incarico.
46. Le associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale, individuate dal decreto del Ministro dell'ambiente 20 febbraio
1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 1987,
come modificato dal decreto del Ministro dell'ambiente 17 febbraio 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 1995, possono,
nei casi previsti dall'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, impugnare davanti al giudice amministrativo gli atti di
competenza delle regioni, delle province e dei comuni.
47. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, dopo le parole: "di
personale del comparto sanità" sono inserite le seguenti: "di
personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non
versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni";
b) il secondo periodo del comma 10 è
sostituito dal seguente: "Il divieto non si applica alle regioni, alle
province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni".
48. All'articolo 3, comma 69, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Le stesse
disposizioni si applicano altresì ai conferimenti di aziende, di complessi
aziendali o di rami di essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione o trasformazione dei consorzi in aziende speciali e consortili
ai sensi degli articoli 25 e 60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, per la costituzione di società per
azioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale,
da parte di enti locali, di società per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni ai sensi del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni".
49. Agli enti locali che abbiano ottenuto, entro il 31 dicembre
1996, l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, le
disposizioni di cui all'articolo 6 e al comma 47 del presente articolo si
applicano nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 7, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
50.
I comuni possono rideterminare attraverso accorpamenti il numero e la
localizzazione delle sezioni elettorali, e possono prevederne l'ubicazione in
edifici pubblici anche non scolastici.
51. I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per
atto unilaterale, trasformare le aziende speciali costituite ai sensi dell'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n.
142, in società per azioni, di cui possono
restare azionisti unici per un periodo comunque non superiore a due anni
dalla trasformazione. Il capitale iniziale di tali società è determinato
dalla deliberazione di trasformazione in misura non inferiore al fondo di
dotazione delle aziende speciali risultante dall'ultimo bilancio di esercizio
approvato e comunque in misura non inferiore all'importo minimo richiesto per
la costituzione delle società medesime. L'eventuale residuo del patrimonio
netto conferito è imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni e le destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie. Le società conservano tutti i diritti e gli obblighi anteriori
alla trasformazione e subentrano pertanto in tutti i rapporti attivi e
passivi delle aziende originarie.
52. La deliberazione di trasformazione tiene luogo di tutti gli
adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa
vigente, ferma l'applicazione delle disposizioni degli articoli 2330, commi
terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
53.
Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali conferiti,
entro tre mesi dalla costituzione delle società, gli amministratori devono
richiedere a un esperto designato dal presidente del tribunale una relazione
giurata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2343, primo comma, del
codice civile. Entro sei mesi dal ricevimento di tale relazione gli
amministratori e i sindaci determinano i valori definitivi di conferimento
dopo avere controllato le valutazioni contenute nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima. Fino a
quando i valori di conferimento non sono stati determinati in via definitiva
le azioni delle società sono inalienabili.
54. Le società di cui al comma 51 possono essere costituite
anche ai fini dell'applicazione delle norme di cui al decreto- legge 31
maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.
55. Le partecipazioni nelle società di cui al comma 51 possono
essere alienate anche ai fini e con le modalità di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.
56. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali
e delle aziende speciali alle società di cui al comma 51 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
57. La deliberazione di cui al comma 51 potrà anche prevedere la
scissione dell'azienda speciale e la destinazione a società di nuova
costituzione di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in tal caso, per
quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 51 a 56 e da 60 a 61
del presente articolo nonchè agli articoli 2504-septies e 2504-decies
del codice civile.
58. All'articolo 22, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
"e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità
limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate
dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione
alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più
soggetti pubblici o privati".
59. Le città metropolitane e i comuni, anche con la
partecipazione della provincia e della regione, possono costituire società
per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana,
in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le
deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle
società per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica. Le
società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione
delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del
comune. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono
individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree
di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree
non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali
interessate dall'intervento possono essere attribuite alla società a titolo
di concessione. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per
azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullità, gli obblighi e i diritti delle parti.
60. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, è abrogato.
61. L'articolo 1 della legge 10 ottobre 1951, n. 1084, è abrogato.
62. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, è aggiunto il seguente:
"4-bis. Le occupazioni non autorizzate di spazi ed
aree pubbliche con manufatti od opere di qualsiasi natura possono essere
rimosse e demolite d'ufficio dal comune. Le spese per la rimozione sono poste
a carico del trasgressore".
63. Il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino
alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi
ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori
non ricognitori.
64. Fino all'entrata in vigore delle nuove disposizioni previste
dall'articolo 3, comma 143, lettera e), numero 1), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, i comuni che non
abbiano dichiarato il dissesto e che non versino nelle situazioni
strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono, con proprio regolamento,
non applicare le tasse sulle concessioni comunali di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 10 novembre 1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 gennaio 1979, n. 3, o modificarne le aliquote.
65. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e la Conferenza Stato-Città
e autonomie locali, sono disciplinati i casi e le modalità con le quali, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
delle finanze, del tesoro e della difesa, sono ceduti a titolo gratuito ai
comuni, alle province e alle regioni che ne facciano richiesta, beni immobili
dello Stato, iscritti in catasto nel demanio civile e militare che da almeno
dieci anni risultino inutilizzati, quando non si tratti di beni inseriti nel
programma di dismissione di beni immobili di cui all'articolo 3, comma 112, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nè di beni che siano stati conferiti nei fondi immobiliari
istituiti ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 25 gennaio 1994, n. 86, come sostituito dall'articolo 3, comma 111, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
66. I beni ceduti ai sensi del comma 65 non possono essere
alienati nei venti anni successivi alla cessione.
67. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare
dirigente o funzionario pubblico dipendente da apposita Agenzia avente
personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'albo di cui al comma
75.
68. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di
collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione
amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. Il sindaco o il
presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma
1 dell'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge,
contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano,
secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale. Il segretario
sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina
l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 del citato articolo 51-bis della legge n. 142 del 1990 il sindaco o il presidente della provincia abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive,
referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne
cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali
l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali
nell'interesse dell'ente;
c) esercita ogni altra funzione
attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o
dal presidente della provincia.
69. Il regolamento di cui all'articolo 35, comma 2-bis, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dal comma 4 dell'articolo 5 della presente legge,
può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo
nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
70.
Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario, che
dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione, scegliendolo tra gli
iscritti all'albo di cui al comma 75. Salvo quanto disposto dal comma 71, la
nomina avrà durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del
presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario continua ad
esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla
riconferma o alla nomina del nuovo segretario. La nomina è disposta non prima
di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento
del sindaco o del presidente della provincia, decorsi i quali il segretario è
confermato.
71. Il segretario può essere revocato con provvedimento motivato
del sindaco o del presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
72. Il segretario comunale o provinciale non confermato,
revocato o comunque privo di incarico è collocato in posizione di
disponibilità per la durata massima di quattro anni. Durante il periodo di
disponibilità rimane iscritto all'albo ed è posto a disposizione dell'Agenzia
autonoma per la gestione dell'albo per le attività dell'Agenzia stessa o per
l'attività di consulenza, nonchè per incarichi di cui al comma 78 presso
altre amministrazioni che lo richiedano con oneri a carico dell'ente presso
cui presta servizio. Per il periodo di disponibilità al segretario compete il
trattamento economico in godimento in relazione agli incarichi conferiti. Nel
caso di collocamento in disponibilità per mancato raggiungimento di risultati
imputabile al segretario oppure motivato da gravi e ricorrenti violazioni dei
doveri d'ufficio, allo stesso, salvo diversa sanzione, compete il trattamento
economico tabellare spettante per la sua qualifica detratti i compensi
percepiti a titolo di indennità per l'espletamento dei predetti incarichi.
Decorsi quattro anni senza aver preso servizio in qualità di titolare in
altra sede il segretario viene collocato d'ufficio in mobilità presso altre
pubbliche amministrazioni nella piena salvaguardia della posizione giuridica
ed economica.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina un fondo
finanziario di mobilità a carico degli enti locali e percentualmente
determinato sul trattamento economico del segretario dell'ente, graduato in
rapporto alla dimensione dell'ente, e definito in sede di accordo
contrattuale e da attribuire all'Agenzia.
74. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è
disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
75. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al
quale si accede per concorso, è articolato in sezioni regionali.
76. È istituita l'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei
segretari comunali e provinciali avente personalità giuridica di diritto
pubblico e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'interno fino
all'attuazione dei decreti legislativi in materia di riordino, accorpamento e
soppressione dei Ministeri in attuazione della legge 15 marzo
1997, n. 59. L'Agenzia è gestita da un consiglio di
amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri e composto da due sindaci nominati dall'ANCI, da un presidente di
provincia designato dall'UPI, da tre segretari comunali e provinciali eletti
tra gli iscritti all'albo e da due esperti designati dalla Conferenza
Stato-Città e autonomie locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un
presidente e un vicepresidente. Con la stessa composizione e con le stesse
modalità sono costituiti i consigli di amministrazione delle sezioni
regionali.
77.
Il numero complessivo degli iscritti all'albo non può essere superiore al
numero dei comuni e delle province ridotto del numero delle sedi unificate,
maggiorato di una percentuale determinata ogni due anni dal consiglio di
amministrazione dell'Agenzia e funzionale all'esigenza di garantire una
adeguata opportunità di scelta da parte dei sindaci e dei presidenti di
provincia. Resta ferma la facoltà dei comuni di stipulare convenzioni per
l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione
all'Agenzia regionale. L'iscrizione all'albo è subordinata al possesso
dell'abilitazione concessa dalla Scuola superiore per la formazione e la
specializzazione dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero
dalla sezione autonoma della Scuola superiore dell'amministrazione
dell'interno di cui al comma 79. Al relativo corso si accede mediante
concorso nazionale a cui possono partecipare i laureati in giurisprudenza,
scienze politiche, economia e commercio.
78. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente sentite le organizzazioni
sindacali e le rappresentanze degli enti locali e salvo quanto previsto dalla
presente legge, sono disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e
l'ordinamento contabile dell'Agenzia, l'amministrazione dell'albo e la sua
articolazione in sezioni e in fasce professionali, l'iscrizione all'albo
degli iscritti all'albo provvisorio, le modalità di svolgimento dei concorsi
per l'iscrizione all'albo, il passaggio tra le fasce professionali, il
procedimento disciplinare e le modalità di utilizzazione dei segretari non
chiamati a ricoprire sedi di segreteria. Le abrogazioni e le modificazioni previste
dal regolamento hanno effetto decorsi centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del regolamento stesso. Il regolamento dovrà conformarsi ai
seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuazione delle dotazioni
organiche dell'Agenzia nel limite massimo costituito dal personale del
Servizio segretari comunali e provinciali dell'amministrazione civile
dell'interno;
b) reclutamento del personale da destinare
all'Agenzia mediante utilizzo delle procedure in materia di mobilità,
ricorrendo prioritariamente, anche in deroga alle disposizioni
dell'ordinamento speciale, al personale dell'amministrazione civile
dell'interno, utilizzando anche l'istituto del comando o del fuori ruolo;
c) previsione di un esame di idoneità per
l'iscrizione all'albo riservato ai frequentatori dei corsi promossi dalla
Scuola superiore per la formazione e la specializzazione dei dirigenti della
pubblica amministrazione locale ovvero dalla sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno di cui al comma 79;
d) disciplina dell'ordinamento contabile
dell'Agenzia anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale
dello Stato, fermo restando l'obbligo di sottoporre il rendiconto della
gestione finanziaria al controllo della Corte dei conti;
e) utilizzazione in via prioritaria dei
segretari non chiamati a ricoprire sedi di segreteria per le esigenze
dell'Agenzia e per incarichi di supplenza e di reggenza, ovvero per
l'espletamento di funzioni corrispondenti alla qualifica rivestita presso
altre amministrazioni pubbliche con oneri retributivi a loro carico.
79. L'Agenzia istituisce scuole regionali ed interregionali per
la formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali e
dei dirigenti della pubblica amministrazione locale ovvero può avvalersi,
previa convenzione, della sezione autonoma della Scuola superiore
dell'amministrazione dell'interno. Con regolamento da emanarsi entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali, sono
disciplinati l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile
delle scuole determinando i criteri per l'eventuale stipula di convenzioni
per l'attività formativa anche in sede decentrata con istituti, enti, società
di formazione e ricerca.
80. Per il proprio funzionamento e per quello della Scuola
superiore, l'Agenzia si avvale del fondo di mobilità di cui al comma 73 a cui
sono attribuiti i proventi dei diritti di segreteria di cui all'articolo 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604, e successive modificazioni.
81. In sede di prima attuazione e comunque non oltre sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, a
cura del Ministro dell'interno, un albo provvisorio al quale sono iscritti,
in via transitoria, i segretari comunali e provinciali. Con effetto dalla
data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 51-bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'articolo 6, comma 10, della presente legge, e
di cui al comma 68 del presente articolo. A decorrere dal sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 78
il sindaco e il presidente della provincia possono nominare il segretario
scegliendolo tra gli iscritti all'albo. In sede di prima attuazione della
presente legge e fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma
78 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, decimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
23 giugno 1972, n. 749, concernenti il
divieto di trasferimento per almeno un anno dalla sede di prima assegnazione
dei segretari comunali di qualifica iniziale.
82. Il regolamento di cui al comma 78 deve altresì stabilire una
disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione
del nuovo ordinamento dei segretari comunali e provinciali, nel rispetto
delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio
alla data di entrata in vigore della presente legge. Le norme transitorie
dovranno, altresì, prevedere disposizioni che garantiscano il trasferimento
presso altre pubbliche amministrazioni dei segretari che ne facciano
richiesta. Entro trenta giorni dall'emanazione del regolamento di cui al
comma 78, è consentito ai segretari in servizio di ruolo di chiedere
l'iscrizione ad apposita sezione speciale dell'albo. I segretari che
richiedano l'iscrizione alla sezione speciale sono mantenuti nel ruolo
statale e trasferiti presso altre pubbliche amministrazioni, con preferenza
per quelle statali, mantenendo ad esaurimento qualifica e trattamento
economico pensionabile in godimento. Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17
gennaio 1990, n. 44, ed all'articolo 15 del decreto-legge
24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, sono
abrogate.
83. Sino all'espletamento dei corsi di formazione e reclutamento
l'ammissione all'albo nel grado iniziale è disposta in favore dei vincitori e
degli idonei dei concorsi in via di espletamento ovvero dei vicesegretari che
ne facciano richiesta e che abbiano svolto per almeno quattro anni le
relative funzioni.
84. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano disciplinano la materia di cui ai commi da 67 a 86 del
presente articolo con propria legislazione. Nel territorio della regione
Trentino-Alto Adige, fino all'emanazione di apposita legge, rimane ferma
l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
85. All'articolo 53, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono soppresse le parole: "nonchè del segretario comunale
o provinciale sotto il profilo di legittimità".
86. L'articolo 52 e il comma 4 dell'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.
142, sono abrogati.
87. Con decreto del Presidente della Repubblica da emanarsi, ai
sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere della Conferenza dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè delle associazioni
nazionali delle autonomie locali, è disciplinata la procedura per consentire
alle regioni e agli enti locali e ai loro consorzi di ricorrere a modalità di
riscossione dei tributi nonchè di sanzioni o prestazioni di natura pecuniaria
in forma diretta, anche mediante strumenti elettronici o informatici, ovvero
tramite il sistema bancario e postale.
88. Con proprio regolamento le regioni e gli enti locali
potranno altresì stabilire limiti di esenzione per versamenti e rimborsi di
importi valutati di modica entità e dovuti all'ente interessato.
89. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al
comma 87 sono abrogate tutte le disposizioni che escludono o limitano
l'utilizzazione di sistemi di pagamento a favore delle regioni e degli enti
locali diversi dalla carta moneta.
90. All'articolo 9 della legge 24 marzo 1989, n. 122, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, è
inserito il seguente: "Tali parcheggi possono essere realizzati, ad uso
esclusivo dei residenti, anche nel sottosuolo di aree pertinenziali esterne
al fabbricato, purchè non in contrasto con i piani urbani del traffico,
tenuto conto dell'uso della superficie sovrastante e compatibilmente con la
tutela dei corpi idrici";
b) al comma 3, dopo le parole: "sono
approvate", sono inserite le seguenti: "salvo che si tratti di
proprietà non condominiale".
91. I regolamenti comunali e provinciali in materia di termine,
di responsabile del procedimento e di diritto di accesso ai documenti, ove
non già vigenti, sono adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge. Decorso tale termine il comitato regionale di controllo
nomina un commissario per la loro adozione. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dagli articoli 22 e 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
92. Fino all'approvazione del regolamento previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applica la legge 7 agosto
1990, n. 241.
93. Alla revisione e semplificazione delle disposizioni previste
dalla legge 19 marzo 1980, n. 80, in materia di disciplina delle vendite
straordinarie e di liquidazione, e successive modificazioni ed integrazioni,
nonchè dal testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia
del 20 luglio 1890, n. 6991, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n.
7088, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con regio decreto 31
gennaio 1909, n. 242, si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, secondo i criteri e le modalità previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
94. Nell'ambito dell'ulteriore semplificazione, prevista dall'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dei procedimenti amministrativi di cui alle leggi 31 maggio 1965, n. 575, 19 marzo 1990, n. 55, 17 gennaio
1994, n. 47, e al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, i regolamenti individuano le disposizioni che pongono a carico
di persone fisiche, associazioni, imprese, società e consorzi obblighi in
materia di comunicazioni e certificazioni, che si intendono abrogate ove gli
obblighi da esse previsti non siano più rilevanti ai fini della lotta alla
criminalità organizzata.
95. L'ordinamento degli studi dei corsi di diploma
universitario, di laurea e di specializzazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è disciplinato dagli atenei, con le modalità di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, della predetta legge, in
conformità a criteri generali definiti, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio universitario nazionale
e le Commissioni parlamentari competenti, con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con
altri Ministri interessati, limitatamente ai criteri relativi agli
ordinamenti per i quali il medesimo concerto è previsto alla data di entrata
in vigore della presente legge, ovvero da disposizioni dei commi da 96 a 119
del presente articolo. I decreti di cui al presente comma determinano
altresì:
a) la durata, il numero minimo di
annualità e i contenuti minimi qualificanti per ciascun corso di cui al
presente comma, con riferimento ai settori scientifico-disciplinari;
b) modalità e strumenti per
l'orientamento e per favorire la mobilità degli studenti, nonchè la più ampia
informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici e telematici;
c) modalità di attivazione da parte di
università italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonchè di dottorati di ricerca, anche
in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382.
96. Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, emanati sulla base di criteri di semplificazione
delle procedure e di armonizzazione con la revisione degli ordinamenti di cui
al comma 95, è altresì rideterminata la disciplina concernente:
a) il riconoscimento delle scuole di cui
alla legge 11
ottobre 1986, n. 697, l'attivazione dei
corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli;
b) il riconoscimento degli istituti di
cui all'articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
c) il differimento dei termini per la
convalida dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 5
luglio 1989, n. 280, e la valutazione
dei diplomi rilasciati entro il 31 dicembre 1996 dalle scuole di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio
1987, n. 14, anche ai fini dell'iscrizione al
relativo albo professionale;
d) il riordino delle università per
stranieri, prevedendo anche casi specifici in base ai quali è consentito
l'accesso a studenti italiani;
e) i professori a contratto di cui agli articoli 25 e 100 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, prevedendo apposite disposizioni in materia di requisiti
scientifici e professionali dei predetti professori, di modalità di impiego,
nonchè di durata e di rinnovabilità dei contratti.
97. Le materie di cui all'articolo 3, comma 6, e all'articolo 4, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, sono disciplinate con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con altri Ministri
interessati.
98. I decreti di cui al comma 95 contengono altresì norme per la
formazione degli insegnanti delle scuole della regione Valle d'Aosta, delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonchè delle scuole in lingua slovena
ai fini di adeguarla alle particolari situazioni linguistiche. Ai predetti
fini le regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia, nonchè le province
autonome di Trento e di Bolzano, possono, sentiti i Ministeri dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione,
stipulare apposite convenzioni con università italiane e con quelle dei Paesi
dell'area linguistica francese, tedesca e slovena. Tali convenzioni
disciplinano il rilascio di titoli di studio universitari da parte delle
università nonchè le modalità di finanziamento. La stessa disciplina si
applica ai diplomi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 19 novembre 1990, n. 341.
99.
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede, con uno o
più decreti del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, su proposta del Consiglio universitario nazionale, secondo
criteri di affinità scientifica e didattica, all'accorpamento e al successivo
aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari, nell'ambito dei quali
sono raggruppati gli insegnamenti, anche al fine di stabilire la pertinenza
della titolarità ai medesimi settori, nonchè i raggruppamenti concorsuali.
100. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica presenta ogni tre anni al Parlamento una relazione sullo stato
degli ordinamenti didattici universitari e sul loro rapporto con lo sviluppo
economico e produttivo, nonchè con l'evoluzione degli indirizzi culturali e
professionali.
101. In ogni università o istituto di istruzione universitaria,
nelle more dell'attuazione della disciplina di cui al comma 95, si applicano
gli ordinamenti didattici vigenti alla data di entrata in vigore della
presente legge. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità e
i criteri per il passaggio al nuovo ordinamento, ferma restando la facoltà
degli studenti iscritti di completare i corsi di studio, ovvero di transitare
ai nuovi corsi previo riconoscimento, da parte delle strutture didattiche
competenti, degli esami sostenuti con esito positivo.
102. Il Consiglio universitario nazionale (CUN) è organo
elettivo di rappresentanza delle istituzioni autonome universitarie. Esso
formula pareri e proposte:
a) sulla programmazione universitaria;
b) sui criteri per la utilizzazione della
quota di riequilibrio del fondo per il finanziamento ordinario delle
università;
c) sui decreti di cui ai commi 95 e 96,
nonchè sull'approvazione dei regolamenti didattici d'ateneo;
d) sui settori scientifico-disciplinari;
e) sul reclutamento dei professori e dei
ricercatori dell'università.
103. Oltre ai pareri obbligatori di cui al comma 102, il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica può
sentire il CUN su altre materie di interesse generale per l'università.
104.
Il CUN è composto da:
a) tre membri eletti in rappresentanza di
ciascuna delle grandi aree omogenee di settori scientifico-disciplinari
individuate, in numero non superiore a quindici, con decreto del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;
b) otto studenti eletti dal Consiglio
nazionale degli studenti, di cui all'articolo 20, comma 8, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n.
59, fra i componenti del medesimo;
c) quattro membri eletti in
rappresentanza del personale tecnico e amministrativo delle università;
d) tre membri eletti dalla Conferenza
permanente dei rettori delle università italiane (CRUI).
105. La mancata elezione di una delle rappresentanze di cui al
comma 104 non inficia la valida costituzione dell'organo.
106. Le modalità di elezione e di funzionamento del CUN sono
determinate con decreti del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei membri di cui al comma 104,
lettera a), è comunque attribuito ai professori ordinari e associati e
ai ricercatori afferenti a ciascuna area.
107.
I componenti del CUN sono nominati con decreto del Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica, durano in carica quattro anni e non
sono immediatamente rieleggibili. Detta disposizione si applica anche in sede
di prima elezione del CUN in attuazione della presente legge.
108. In sede di prima applicazione della presente legge, gli
schemi dei decreti di cui al comma 106 sono presentati al Parlamento entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa. Le elezioni
per il rinnovo del CUN hanno luogo entro sessanta giorni dall'emanazione del
decreto concernente le modalità di elezione.
109. Nel rispetto dell'equilibrio finanziario del bilancio e dei
princìpi di una corretta ed efficiente gestione delle risorse economiche e
strumentali, le materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numeri 2), 3), 4) e 5), della
legge 23 ottobre 1992, n. 421, sono regolate
dalle università, per quanto riguarda il personale tecnico e amministrativo,
secondo i propri ordinamenti. I relativi atti regolamentari devono rispettare
quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e sono soggetti al
procedimento di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
110. Il contratto di lavoro del direttore amministrativo, scelto
tra dirigenti delle università, di altre amministrazioni pubbliche, ovvero
anche fra estranei alle amministrazioni pubbliche, è a tempo determinato di
durata non superiore a cinque anni, rinnovabile. Si applicano l'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in quanto compatibile, e l'articolo 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 6 del decreto legislativo 18 novembre 1993, n. 470; la relazione di cui al comma 1 di detto articolo è presentata
al rettore e da questi trasmessa al consiglio di amministrazione e al senato
accademico. In prima applicazione il contratto di lavoro è stipulato con il
direttore amministrativo in carica alla data di entrata in vigore della
presente legge per la durata determinata dagli organi competenti dell'ateneo.
111. Le norme che disciplinano l'accesso al pubblico impiego
sono integrate, in sede degli accordi di comparto previsti dall'articolo 51 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con le modalità di cui all'articolo 50 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, al fine di tenere in considerazione
le professionalità prodotte dai diplomi universitari, dai dottorati di
ricerca e dai diplomi delle scuole di specializzazione.
112. Fino al riordino della disciplina relativa allo stato
giuridico dei professori universitari e del relativo reclutamento, il
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, con
proprio decreto, definisce i criteri per la chiamata diretta, da parte delle
facoltà, di eminenti studiosi, non solo italiani, che occupino analoga
posizione in università straniere o che siano insigniti di alti
riconoscimenti scientifici in ambito internazionale. L'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, è abrogato dalla data di emanazione del
predetto decreto.
113.
Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, per modificare la disciplina del
concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria, sulla base dei seguenti
princìpi e criteri direttivi: semplificazione delle modalità di svolgimento
del concorso e introduzione graduale, come condizione per l'ammissione al
concorso, dell'obbligo di conseguire un diploma biennale esclusivamente
presso scuole di specializzazione istituite nelle università, sedi delle
facoltà di giurisprudenza.
114. Anche in deroga alle vigenti disposizioni relative
all'accesso alle professioni di avvocato e notaio, il diploma di
specializzazione di cui al comma 113 costituisce, nei termini che saranno
definiti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, adottato di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
titolo valutabile ai fini del compimento del relativo periodo di pratica. Con
decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentiti i
competenti ordini professionali, sono definiti i criteri per la istituzione
ed organizzazione delle scuole di specializzazione di cui al comma 113, anche
prevedendo l'affidamento annuale degli insegnamenti a contenuto professionale
a magistrati, notai ed avvocati.
115. Il Governo, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, è delegato ad emanare, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi,
finalizzati alla trasformazione degli attuali Istituti superiori di
educazione fisica (ISEF), sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) possibilità di istituire facoltà o
corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, con il concorso di altre
facoltà o dipartimenti, indicando i settori scientifico-disciplinari
caratterizzanti;
b) determinazione delle procedure per
l'individuazione sul territorio, in modo programmato e tenuto conto della
localizzazione degli attuali ISEF, delle sedi delle facoltà di scienze
motorie, anche in deroga alle disposizioni vigenti in materia di
programmazione universitaria;
c) possibilità di attivare le facoltà
anche mediante specifiche convenzioni con gli ISEF pareggiati per l'utilizzo
delle strutture e del personale, nonchè per il mantenimento dei contributi
finanziari dei soggetti promotori degli ISEF predetti;
d) trasformazione dell'ISEF statale di
Roma in istituto universitario autonomo o in facoltà di uno degli atenei
romani, con il conseguente subentro in tutti i rapporti giuridici attivi e
passivi facenti capo al medesimo ISEF e con l'inquadramento del personale non
docente nei ruoli e nelle qualifiche universitarie;
e) mantenimento, ad esaurimento e a
domanda, delle funzioni didattiche e del trattamento economico complessivo in
godimento per i docenti non universitari in servizio alla data di entrata in
vigore della presente legge presso l'ISEF di Roma e gli ISEF pareggiati, i
quali abbiano svolto attività di insegnamento in posizione di comando,
distacco o incarico per almeno un triennio, con esclusione dall'equiparazione
ai professori universitari di ruolo anche ai fini della valutazione del
servizio pregresso e senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
f) mantenimento, ad esaurimento e a
domanda, anche in altra sede nei casi diversi dalle convenzioni di cui alla
lettera c), delle funzioni e del trattamento economico complessivo in
godimento per il personale tecnico-amministrativo in servizio alla data di
entrata in vigore della presente legge presso gli ISEF pareggiati, senza
oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato;
g) valutazione dei titoli conseguiti ai
sensi dell'ordinamento vigente alla data di entrata in vigore della presente
legge, nonchè previsione delle modalità di passaggio dal medesimo ordinamento
a quello previsto dai decreti legislativi di cui al presente comma;
h) previsione della possibilità, per le
facoltà universitarie di cui al presente comma, di sottoscrivere convenzioni
con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) per l'attuazione di
programmi di ricerca scientifica per corsi di aggiornamento e di
specializzazione, nonchè per l'uso di strutture e attrezzature.
116. All'articolo 9, comma 4, della legge 19 novembre 1990, n. 341, le parole: "per i quali sia prevista" sono
sostituite dalle seguenti: "universitari, anche a quelli per i quali
l'atto emanato dal Ministro preveda".
117. Fino al riordino delle Accademie di belle arti, dei
Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati, degli Istituti
superiori di educazione fisica, i diplomi conseguiti presso le predette
istituzioni costituiscono titolo valido per l'ammissione alla scuola di
specializzazione di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, per gli indirizzi comprendenti le classi di abilitazione
all'insegnamento cui gli stessi danno accesso in base alla normativa vigente.
Nell'organizzazione delle corrispondenti attività didattiche, le università
potranno stipulare apposite convenzioni con le predette istituzioni e, per
quanto riguarda in particolare l'educazione musicale, con le scuole di
didattica della musica.
118. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 febbraio 1992, n.
188, è sostituito dal seguente:
"2. I cittadini italiani che hanno conseguito un
titolo accademico austriaco sono ammessi con riserva a tutti i concorsi
banditi da amministrazioni pubbliche nonchè agli esami di Stato e ai tirocini
pratici post lauream e sono iscritti con riserva negli albi
professionali, in attesa della dichiarazione di cui al comma 1".
119. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con i commi da
95 a 118 del presente articolo ed in particolare i commi 3, 4, 5 e 7
dell'articolo 3, il comma 3 dell'articolo 4, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo
9, l'articolo 10, ad eccezione del comma 9, e l'articolo 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonchè gli articoli 65 e 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. I regolamenti di cui all'articolo 20, comma 8, lettere a) e c), della legge 15
marzo 1997, n. 59, entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
120. In deroga alle procedure di programmazione di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive
modificazioni e integrazioni, è consentita l'istituzione di una università
non statale nel territorio rispettivamente della provincia autonoma di
Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta, promosse o gestite da
enti e da privati. L'autorizzazione, per le predette istituzioni, al rilascio
di titoli di studio universitari aventi valore legale, è concessa con decreto
del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica,
previa intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la
regione autonoma della Valle d'Aosta. Tali decreti sono emanati sentito
altresì l'Osservatorio per la valutazione del sistema universitario in ordine
alle dotazioni didattiche, scientifiche, strumentali, finanziarie, edilizie,
nonchè concernenti l'organico del personale docente, ricercatore e non docente.
Possono essere attivati, con modifica statutaria, nuovi corsi di studi al cui
termine sia previsto dagli ordinamenti vigenti il rilascio di titoli aventi
valore legale, quando i corsi vengano istituiti nel territorio della
provincia di Bolzano e della regione autonoma della Valle d'Aosta. I
contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche
sono determinati annualmente con decreto del Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica, previa intesa rispettivamente con la
provincia autonoma di Bolzano e con la regione autonoma della Valle d'Aosta,
nell'ambito dell'apposito stanziamento di bilancio previsto per le università
non statali, nello stato di previsione della spesa del Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le funzioni
amministrative, relative agli atenei di cui al presente comma, in particolare
quelle concernenti gli statuti e i regolamenti didattici, sono esercitate dal
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, previa
intesa rispettivamente con la provincia autonoma di Bolzano e con la regione
autonoma della Valle d'Aosta.
121. Ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è attribuita alla provincia autonoma di Bolzano la potestà di
emanare norme legislative in materia di finanziamento all'ateneo di cui al
comma 120 e di edilizia universitaria, ivi comprese la scelta delle aree e
l'acquisizione, anche mediante esproprio, degli immobili necessari. A seguito
dell'emanazione delle predette norme la provincia eserciterà le relative
funzioni amministrative. Con riferimento all'attribuzione alla regione
autonoma della Valle d'Aosta della potestà legislativa nella materia di cui
al presente comma si procederà, successivamente al decreto di autorizzazione
di cui al comma 120, secondo periodo, ai sensi dell'articolo 48-bis dello
Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni.
122. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al
comma 120 promuovono e sviluppano la collaborazione scientifica con le
università e con i centri di ricerca degli altri Stati ed in particolare
degli Stati membri dell'Unione europea per le esigenze sia della ricerca
scientifica che dell'insegnamento. I relativi accordi di collaborazione
possono prevedere l'esecuzione di corsi integrati di studio sia presso
entrambe le università, sia presso una di esse, nonchè programmi di ricerca
congiunti. Le medesime università riconoscono la validità dei corsi seguiti
ovvero delle parti dei piani di studio svolti dagli studenti presso le
università e istituzioni universitarie estere, nonchè i titoli accademici
conseguiti al termine dei corsi integrati.
123. Gli accordi di collaborazione di cui al comma 122, qualora
abbiano ad oggetto l'istituzione di corsi di laurea, di diploma e di
dottorato di ricerca, sono comunicati al Ministro dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica entro trenta giorni dalla loro
stipulazione. Ove il Ministro non si opponga entro trenta giorni dal
ricevimento degli accordi predetti per motivi di contrasto con la legge, con
obblighi internazionali dello Stato italiano o con i criteri contenuti nei
decreti di cui al comma 95, gli accordi medesimi divengono esecutivi.
124. Si applicano all'ateneo di cui al comma 120 istituito sul
territorio della provincia autonoma di Bolzano le disposizioni di cui agli
articoli 170 e 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni, con esclusivo
riferimento ai gradi e ai titoli accademici rilasciati nei Paesi aderenti
all'Unione europea la cui equipollenza è direttamente riconosciuta, senza
esami integrativi, nel testo degli scambi di note in vigore tra la Repubblica
italiana e ciascuno Stato membro dell'Unione europea, anche qualora nel
predetto ateneo non siano attivate le corrispondenti facoltà. Nel caso in cui
i medesimi scambi di note prevedano, per l'equipollenza di alcuni titoli e
gradi, esami integrativi, l'applicazione delle disposizioni di cui al citato
testo unico approvato con regio decreto n. 1592 del 1933 è subordinata
all'attivazione, presso l'ateneo di cui al presente comma, dei corsi
universitari che fanno riferimento ai medesimi titoli e gradi.
125. I competenti organi dell'università degli studi di Trento
possono disporre la nomina a professore di prima fascia, di associato ovvero
di ricercatore, per chiamata diretta, di studiosi che rivestano presso
università straniere qualifiche analoghe a quelle anzidette e previste
dall'ordinamento universitario italiano, nella misura massima, per
l'università di Trento, del trenta per cento delle rispettive dotazioni
organiche previste per ciascun tipo di qualifica. La facoltà di nomina di cui
al presente comma si applica anche, nella misura massima rispettivamente del
cinquanta e del settanta per cento, all'università istituita nel territorio
della regione autonoma della Valle d'Aosta e all'ateneo istituito nella
provincia autonoma di Bolzano; tali misure possono essere ulteriormente
derogate previa intesa con il Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica.
126. L'università degli studi di Trento e gli atenei di cui al comma
120 possono istituire la facoltà di scienza della formazione primaria.
L'attivazione del corso di laurea è subordinata all'avvenuta soppressione dei
corsi di studio ordinari triennali e quadriennali rispettivamente della
scuola magistrale e degli istituti magistrali.
127. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 95, lettera c), al fine di favorire la realizzazione degli
accordi di collaborazione internazionale dell'università di Trento, volti al
conferimento del titolo di dottore di ricerca, nell'ambito di programmi
dell'Unione europea, il medesimo titolo è rilasciato dalla università di cui
al presente comma, limitatamente ai dottorati di cui è sede amministrativa.
In tali casi la commissione di valutazione delle tesi di dottorato, di cui
all'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980,
n. 382, è sostituita da una commissione nominata dal
rettore, composta da cinque esperti del settore, di cui almeno due professori
ordinari e un professore associato. Almeno due componenti della commissione
non devono appartenere alla predetta università.
128. La provincia autonoma di Trento può disporre con leggi
provinciali, ai sensi dell'articolo 17 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo
Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la concessione di contributi a favore dell'università degli
studi di Trento per lo sviluppo della ricerca scientifica e per l'attuazione
di specifici programmi e progetti formativi.
129. Al secondo comma dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1982, n. 590, la parola: "contestualmente" è sostituita dalle
seguenti: "in correlazione".
130. L'ultimo periodo del comma 14 dell'articolo 8 della legge 2 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dai seguenti: "Il collegio dei revisori è
composto da cinque revisori ufficiali dei conti nominati d'intesa tra i
Presidenti delle due Camere, all'inizio di ciascuna legislatura, e
individuati tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Il mandato
dei membri del collegio non è rinnovabile".
131. Nell'esercizio della delega prevista dal capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, e nel rispetto dei criteri da essa stabiliti il Governo può
prevedere il trasferimento della gestione di musei statali alle regioni, alle
province o ai comuni.
132.
I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di
prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti
comunali o delle società di gestione dei parcheggi, limitatamente alle aree
oggetto di concessione. La procedura sanzionatoria amministrativa e
l'organizzazione del relativo servizio sono di competenza degli uffici o dei
comandi a ciò preposti. I gestori possono comunque esercitare tutte le azioni
necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi
compresi il rimborso delle spese e le penali.
133. Le funzioni di cui al comma 132 sono conferite anche al
personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone
nelle forme previste dagli articoli 22 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni. A tale personale sono inoltre
conferite, con le stesse modalità di cui al primo periodo del comma 132, le
funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta
sulle corsie riservate al trasporto pubblico ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
134. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65, la parola: "portano" è sostituita dalle seguenti:
"possono, previa deliberazione in tal senso del consiglio comunale,
portare".
135. Per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1972, n. 772, con i comuni per il Ministero della difesa provvede il
rappresentante del Governo competente per territorio.
136. In attesa della nuova disciplina in materia di ordinamento
degli enti locali e degli istituti di partecipazione popolare, è consentito
il contemporaneo svolgimento delle consultazioni referendarie comunali con i referendum
abrogativi nazionali che dovranno svolgersi nella primavera del 1997. Al
fine di dare attuazione a tale disposizione, si applicano le norme relative
alle consultazioni referendarie nazionali e quelle attuative che verranno
stabilite, anche in deroga al disposto dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso decreto
sono determinati i criteri di ripartizione delle spese tra gli enti
interessati, in ragione del numero dei referendum di competenza di
ciascun ente.
137. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano
nei limiti e nel rispetto degli statuti e delle norme di attuazione.
138. La presente legge entra in vigore vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
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