Legge
2 dicembre 1967, n. 1213
(GU
n. 320 del 23/12/1967)
Impiego
di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività
parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.
La
Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il
Presidente della Repubblica
Promulga
La
seguente legge:
Art. 1.
Gli insegnanti
elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno
quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività
parascolastiche compatibili con la dignità della funzione di istituto, nei
limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.
Art. 2.
Ad ogni
ispettorato scolastico e ad ogni direzione didattica, per i compiti di
segreteria e con responsabilità e competenze specifiche, è assegnato un
insegnante elementare ordinario di ruolo normale appartenente all'organico
della provincia.
Per le
assegnazioni di cui al primo comma, è compilata una apposita graduatoria degli
insegnanti che ne facciano domanda. L'assegnazione degli insegnanti agli
ispettorati e alle direzioni è disposta dal provveditore agli studi secondo
l'ordine della graduatoria.
Le disposizioni di cui al secondo
comma non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di
segreteria presso gli ispettorati e le direzioni al momento della entrata in
vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale
assegnazione, previo accertamento della funzionalità dimostrata e dei titoli
posseduti, predisposto dalla commissione unica provinciale, fermo restando
quanto disposto dal successivo art. 6.
Art. 3.
Insegnanti
elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1435 unità,
comprese quelle di cui all'art. 11 della
legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere
assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di
appartenenza, per servizio da svolgere presso i patronati scolastici comunali e
i consorzi provinciali dei patronati scolastici, per i compiti di istituto dei
medesimi.
La ripartizione
del contingente, di cui al primo comma, è disposta fra le varie provincie, in
proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del ministro per la
pubblica istruzione sentita la terza sezione del consiglio superiore della
pubblica istruzione.
Gli insegnanti,
secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma,
verranno impiegati dal provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite
in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche
più di un patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un
insegnante per il consorzio provinciale dei patronati e non più di due
insegnanti per il patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000
abitanti.
l'assegnazione,
di cui al primo comma, è disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine
della graduatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione
organizzati dal ministero della pubblica istruzione e dai consorzi provinciali
dei patronati scolastici. Il provveditore assegna i singoli insegnanti alla
direzione didattica del comune sede del patronato o del consorzio presso il
quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con più
direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facoltà di indicare al provveditore
agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.
I direttori
didattici, alla cui direzione verranno assegnati insegnanti per il titolo
previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo
servizio presso il patronato o il consorzio. Qualora risulti che l'attività per
il patronato o il consorzio non assorba il normale orario di servizio degli
insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi,
limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.
Art. 4.
Agli istituti magistrali statali
sono assegnati per le esercitazioni didattiche insegnanti elementari ordinari
di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci
anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di “ottimo”.
Ai fini indicati
nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo
di tre corsi completi.
L'assegnazione è
disposta dal provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, nella
quale sarà assicurata la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in
pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica.
Art. 5.
Insegnanti
elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda
essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia
delle università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica,
attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di
servizio sociale scolastico, attività presso il centro dei sussidi audiovisivi,
attività scolastiche integrative, alle dipendenze del ministero della pubblica
istruzione nonché ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle
dipendenze del ministero di grazia e giustizia.
Il numero
complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal
primo comma, non può essere superiore a 700 unità. Detto contingente sarà
ripartito fra le provincie, con decreto ministeriale, sentita la terza sezione
del consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate
esigenze.
Gli insegnanti e
i direttori didattici, a seconda delle domande specificamente presentate, sono
iscritti rispettivamente in distinte graduatorie, provinciali e nazionali che,
per ciascuna delle attività previste dal primo comma, saranno compilate in base
ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.
L'assegnazione
degli insegnanti e dei direttori didattici a ciascuna delle attività predette è
disposta dal provveditore agli studi e, rispettivamente, dal ministro per la
pubblica istruzione, secondo l'ordine delle relative graduatorie e in
dipendenza del numero dei posti conferibili.
Art. 6.
L'assegnazione prevista nei
precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli
interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il
consenso dell'interessato.
Il posto e la
sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono
considerati vacanti ad ogni effetto.
Il servizio
prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti,
come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari.
L'insegnante che
cessa dalla assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di
domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene
l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento
magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o
nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni
della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.
L'insegnante che si trova nelle
condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel
quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto
del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli
dell'assegnazione indicata nel primo comma.
Le norme di cui
ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessi prima del
termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non
imputabili.
Nei casi diversi,
l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il
movimento magistrale.
Per i direttori
didattici per i quali è stata disposta l'assegnazione prevista dall'art. 5,
valgono in quanto applicabili, le norme del presente articolo.
Art. 7.
Le graduatorie
provinciali per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli
articoli 2, 3, 4, e 5 sono compilate da apposita commissione unica provinciale,
costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41, secondo i criteri
stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del ministro per
la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del consiglio superiore della
pubblica istruzione.
Le graduatorie
compilate dalla commissione sono approvate dal provveditore agli studi che ne
dispone la pubblicazione nell'albo del provveditorato. Il provveditore dispone
le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti
conferibili. L'elenco degli insegnanti nominati è annualmente pubblicato
nell'albo del provveditorato nonché nel bollettino ufficiale del ministero
della pubblica istruzione.
Gli insegnanti
sono assegnati alla direzione didattica nella cui giurisdizione presteranno
servizio con indicazione dei rispettivi compiti a norma degli articoli 2, 3, 4
e 5. Il direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli
insegnanti medesimi.
Le graduatorie nazionali per le
assegnazioni dei direttori didattici previste dall'art. 5 sono compilate da
apposita commissione nominata dal ministro per la pubblica istruzione. I
criteri per la compilazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del
ministro, sentita la terza sezione del consiglio superiore della pubblica
istruzione. Le graduatorie e l'elenco dei direttori nominati sono pubblicati
sul bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione.
Art. 8.
Gli insegnanti
elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano
servizio presso gli uffici dei provveditorati agli studi e del ministero della
pubblica istruzione o presso altre amministrazioni statali possono, a domanda,
essere collocati permanentemente fuori ruolo. I posti e le sedi corrispondenti
al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili.
Il servizio nella
posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come
servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari.
Il collocamento
fuori ruolo è disposto per una sola volta per non più di 2.200 unità
subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'ufficio presso
il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore prestano servizio. Qualora il
numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto dal
collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici
da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito
collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio,
anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito
del servizio indicato nel primo comma che ne facciano domanda entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L'insegnante il
direttore e l'ispettore che chiedono e non ottengono il collocamento fuori
ruolo di cui al primo comma vengono restituiti alle loro funzioni, salva
restando la possibilità di essere assegnati ai compiti di cui ai precedenti
articoli 2, 3, 4 e 5.
Art. 9.
Salvo quanto disposto dagli
articoli precedenti e dalle leggi 1 giugno
1942, n. 901; 30 novembre 1942, numero 1545; 3 gennaio 1951,
n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4
giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964 n. 620; dal decreto legislativo
luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del capo
provvisorio dello stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo
unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni,
dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, dall'articolo 13
della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e dall'articolo 7 della
legge 16 gennaio 1967, n. 3, gli insegnanti elementari, i
direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati
per compiti diversi da quelli d'istituto.
I comandi
attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati, che non
rientrando nelle categorie previste dalla presente legge vengono a cessare a
decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena siano conclusi gli
adempimenti previsti dalla legge stessa.
L'inosservanza
delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle
norme contenute negli articoli 52 e 53
del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214
e negli articoli 43 e
seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.
Sono abrogate
tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente
legge.
La presente legge, munita del
sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei
decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge dello stato.
Data a Roma, addì
2 dicembre 1967
Saragat
Moro - Gui –
Colombo
Visto, il
guardasigilli: Reale