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02-12-1967 n° 1213 - Leggi

Legge 2 dicembre 1967, n. 1213
Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria
Legge 2 dicembre 1967, n

Legge 2 dicembre 1967, n. 1213

(GU n. 320 del 23/12/1967)

Impiego di personale direttivo e docente della scuola elementare in attività parascolastiche inerenti all'istruzione primaria.

 

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

 

Il Presidente della Repubblica

Promulga

 

La seguente legge:

 

 

Art. 1.

 

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici, dopo almeno quattro anni di servizio in ruolo, possono essere assegnati ad attività parascolastiche compatibili con la dignità della funzione di istituto, nei limiti numerici e con l'osservanza delle norme di cui alla presente legge.

 

 

Art. 2.

 

Ad ogni ispettorato scolastico e ad ogni direzione didattica, per i compiti di segreteria e con responsabilità e competenze specifiche, è assegnato un insegnante elementare ordinario di ruolo normale appartenente all'organico della provincia.

Per le assegnazioni di cui al primo comma, è compilata una apposita graduatoria degli insegnanti che ne facciano domanda. L'assegnazione degli insegnanti agli ispettorati e alle direzioni è disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria.

Le disposizioni di cui al secondo comma non si applicano agli insegnanti che prestano servizio per i compiti di segreteria presso gli ispettorati e le direzioni al momento della entrata in vigore della legge e che facciano domanda di essere confermati in tale assegnazione, previo accertamento della funzionalità dimostrata e dei titoli posseduti, predisposto dalla commissione unica provinciale, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 6.

 

 

Art. 3.

 

Insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, fino ad un contingente di 1435 unità, comprese quelle di cui all'art. 11 della legge 4 marzo 1958, n. 261, possono essere assegnati, a domanda, alle direzioni didattiche della provincia di appartenenza, per servizio da svolgere presso i patronati scolastici comunali e i consorzi provinciali dei patronati scolastici, per i compiti di istituto dei medesimi.

La ripartizione del contingente, di cui al primo comma, è disposta fra le varie provincie, in proporzione alla popolazione scolastica, con decreto del ministro per la pubblica istruzione sentita la terza sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Gli insegnanti, secondo l'aliquota fissata per ciascuna provincia a termini del secondo comma, verranno impiegati dal provveditore agli studi in zone dal medesimo stabilite in relazione alla popolazione scolastica assistibile, che comprenderanno anche più di un patronato, nel numero disponibile dopo che sia stato assegnato un insegnante per il consorzio provinciale dei patronati e non più di due insegnanti per il patronato dei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti.

l'assegnazione, di cui al primo comma, è disposta dal provveditore agli studi secondo l'ordine della graduatoria che terrà conto degli appositi corsi di qualificazione organizzati dal ministero della pubblica istruzione e dai consorzi provinciali dei patronati scolastici. Il provveditore assegna i singoli insegnanti alla direzione didattica del comune sede del patronato o del consorzio presso il quale gli insegnanti stessi presteranno servizio. Nel caso di comune con più direzioni didattiche, gli insegnanti hanno facoltà di indicare al provveditore agli studi la direzione didattica alla quale desiderano essere assegnati.

I direttori didattici, alla cui direzione verranno assegnati insegnanti per il titolo previsto dal primo comma, accerteranno che i medesimi prestino effettivo servizio presso il patronato o il consorzio. Qualora risulti che l'attività per il patronato o il consorzio non assorba il normale orario di servizio degli insegnanti, i direttori potranno utilizzare gli insegnanti medesimi, limitatamente al tempo disponibile, per i servizi della direzione didattica.

 

 

Art. 4.

 

Agli istituti magistrali statali sono assegnati per le esercitazioni didattiche insegnanti elementari ordinari di ruolo normale, appartenenti all'organico della provincia, con almeno dieci anni di effettivo servizio di insegnamento di ruolo con qualifica di “ottimo”.

Ai fini indicati nel comma precedente, viene assegnato di regola un insegnante per ogni gruppo di tre corsi completi.

L'assegnazione è disposta dal provveditore agli studi in base ad apposita graduatoria, nella quale sarà assicurata la precedenza a coloro che siano forniti di laurea in pedagogia o di diploma alla vigilanza scolastica.

 

 

Art. 5.

 

Insegnanti elementari ordinari del ruolo normale e direttori didattici possono su domanda essere assegnati ad esercitazioni presso cattedre di pedagogia e psicologia delle università statali degli studi, attività di sperimentazione didattica, attività parascolastiche di assistenza e vigilanza sanitaria, attività di servizio sociale scolastico, attività presso il centro dei sussidi audiovisivi, attività scolastiche integrative, alle dipendenze del ministero della pubblica istruzione nonché ad attività connesse alla rieducazione dei minorenni alle dipendenze del ministero di grazia e giustizia.

Il numero complessivo di insegnanti e direttori, da assegnare alle attività previste dal primo comma, non può essere superiore a 700 unità. Detto contingente sarà ripartito fra le provincie, con decreto ministeriale, sentita la terza sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle accertate esigenze.

Gli insegnanti e i direttori didattici, a seconda delle domande specificamente presentate, sono iscritti rispettivamente in distinte graduatorie, provinciali e nazionali che, per ciascuna delle attività previste dal primo comma, saranno compilate in base ai titoli specifici e di servizio degli aspiranti.

L'assegnazione degli insegnanti e dei direttori didattici a ciascuna delle attività predette è disposta dal provveditore agli studi e, rispettivamente, dal ministro per la pubblica istruzione, secondo l'ordine delle relative graduatorie e in dipendenza del numero dei posti conferibili.

 

 

Art. 6.

 

L'assegnazione prevista nei precedenti articoli ha la durata di un quinquennio, salvo rinuncia degli interessati, e può essere rinnovata. Essa non può essere disposta senza il consenso dell'interessato.

Il posto e la sede dell'insegnante assegnato alle funzioni indicate nei precedenti articoli sono considerati vacanti ad ogni effetto.

Il servizio prestato a norma degli articoli anzidetti è riconosciuto, a tutti gli effetti, come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari.

L'insegnante che cessa dalla assegnazione dopo almeno un quinquennio, previa presentazione di domanda entro il termine previsto per i trasferimenti magistrali, ottiene l'assegnazione della sede prima che venga disposto qualsiasi movimento magistrale; egli ha diritto di ottenere una delle sedi vacanti e disponibili, o nel plesso scolastico, o nel comune nel quale era titolare, o in altri comuni della provincia diversi dal capoluogo, a sua richiesta.

L'insegnante che si trova nelle condizioni anzidette ha diritto di fruire della precedenza per il comune nel quale era titolare, qualora non vi siano sedi vacanti e disponibili all'atto del rientro, per un periodo di tanti anni quanti sono stati quelli dell'assegnazione indicata nel primo comma.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche all'insegnante che cessi prima del termine di un quinquennio dall'anzidetta assegnazione, per cause a lui non imputabili.

Nei casi diversi, l'insegnante è destinato ad una delle sedi vacanti e disponibili dopo il movimento magistrale.

Per i direttori didattici per i quali è stata disposta l'assegnazione prevista dall'art. 5, valgono in quanto applicabili, le norme del presente articolo.

 

 

Art. 7.

 

Le graduatorie provinciali per le assegnazioni di insegnanti elementari previste negli articoli 2, 3, 4, e 5 sono compilate da apposita commissione unica provinciale, costituita a norma della legge 31 gennaio 1953, n. 41, secondo i criteri stabiliti per ciascuna delle assegnazioni medesime con decreto del ministro per la pubblica istruzione, sentita la terza sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le graduatorie compilate dalla commissione sono approvate dal provveditore agli studi che ne dispone la pubblicazione nell'albo del provveditorato. Il provveditore dispone le assegnazioni secondo l'ordine delle graduatorie e nei limiti dei posti conferibili. L'elenco degli insegnanti nominati è annualmente pubblicato nell'albo del provveditorato nonché nel bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione.

Gli insegnanti sono assegnati alla direzione didattica nella cui giurisdizione presteranno servizio con indicazione dei rispettivi compiti a norma degli articoli 2, 3, 4 e 5. Il direttore eserciterà le attribuzioni di competenza nei confronti degli insegnanti medesimi.

Le graduatorie nazionali per le assegnazioni dei direttori didattici previste dall'art. 5 sono compilate da apposita commissione nominata dal ministro per la pubblica istruzione. I criteri per la compilazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto del ministro, sentita la terza sezione del consiglio superiore della pubblica istruzione. Le graduatorie e l'elenco dei direttori nominati sono pubblicati sul bollettino ufficiale del ministero della pubblica istruzione.

 

 

Art. 8.

 

Gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici che prestano servizio presso gli uffici dei provveditorati agli studi e del ministero della pubblica istruzione o presso altre amministrazioni statali possono, a domanda, essere collocati permanentemente fuori ruolo. I posti e le sedi corrispondenti al personale collocato fuori ruolo saranno considerati vacanti e disponibili.

Il servizio nella posizione prevista dal comma precedente è riconosciuto a tutti gli effetti come servizio effettivo di istituto nelle scuole elementari.

Il collocamento fuori ruolo è disposto per una sola volta per non più di 2.200 unità subordinatamente al giudizio di idoneità espresso dal capo dell'ufficio presso il quale l'insegnante, il direttore e l'ispettore prestano servizio. Qualora il numero dei richiedenti risulti superiore al contingente predetto dal collocamento stesso sono esclusi coloro che prestano servizio presso gli uffici da minor tempo; qualora invece tale numero risulti inferiore, è consentito collocare fuori ruolo, tenendo conto di eventuali titoli specifici e di servizio, anche insegnanti elementari ordinari del ruolo normale sprovvisti del requisito del servizio indicato nel primo comma che ne facciano domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'insegnante il direttore e l'ispettore che chiedono e non ottengono il collocamento fuori ruolo di cui al primo comma vengono restituiti alle loro funzioni, salva restando la possibilità di essere assegnati ai compiti di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 5.

 

 

Art. 9.

 

Salvo quanto disposto dagli articoli precedenti e dalle leggi 1 giugno 1942, n. 901; 30 novembre 1942, numero 1545; 3 gennaio 1951, n. 41; 2 aprile 1951, n. 291 e 2 agosto 1952, n. 1085; 2 agosto 1957, n. 699; 4 giugno 1962, n. 585 e 6 luglio 1964 n. 620; dal decreto legislativo luogotenenziale 17 novembre 1944, n. 335 e dal decreto legislativo del capo provvisorio dello stato 14 settembre 1946, n. 112; dall'articolo 3 del testo unico 12 febbraio 1940, n. 740, e successive modificazioni, dall'articolo 41 della legge 24 maggio 1952, n. 610, dall'articolo 13 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, e dall'articolo 7 della legge 16 gennaio 1967, n. 3, gli insegnanti elementari, i direttori didattici e gli ispettori scolastici non possono essere utilizzati per compiti diversi da quelli d'istituto.

I comandi attualmente esistenti, fatta eccezione per quelli presso i sindacati, che non rientrando nelle categorie previste dalla presente legge vengono a cessare a decorrere dall'anno scolastico 1967-68, non appena siano conclusi gli adempimenti previsti dalla legge stessa.

L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle norme contenute negli articoli 52 e 53 del testo unico 12 luglio 1934, n. 1214 e negli articoli 43 e seguenti del regolamento di procedura del 13 agosto 1933, n. 1038.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto o incompatibili con quelle contenute nella presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello stato, sarà inserita nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello stato.

 

 

 

Data a Roma, addì 2 dicembre 1967

Saragat

Moro - Gui – Colombo

Visto, il guardasigilli: Reale

 

Scadenze di: ottobre 2024
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