Legge 25 marzo 1985, n. 121
Ratifica ed esecuzione dell’accordo con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che
apporta modifiche al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la
Repubblica italiana e la Santa Sede
1. Il Presidente della Repubblica
é autorizzato a ratificare l’accordo, con
protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato
lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana
e la Santa Sede.
2. Piena ed
intera esecuzione é data all'accordo con protocollo addizionale di cui all'art.
precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'art. 13, n. 1,
dell'accordo stesso.
ACCORDO
La
Santa Sede e la Repubblica italiana
tenuto conto del
processo di trasformazione politica e sociale verificatosi in Italia negli
ultimi decenni e degli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II;
avendo presenti,
da parte della Repubblica italiana, i principi sanciti dalla sua Costituzione,
e, da parte della Santa Sede, le dichiarazioni del Concilio Ecumenico Vaticano
II circa la libertà religiosa e i rapporti fra la Chiesa e la comunità
politica, nonché la nuova codificazione del diritto canonico;
considerato
inoltre che, in forza del secondo comma dell'art. 7 Cost.
della Repubblica italiana, i rapporti tra
lo Stato e la Chiesa cattolica sono regolati dai Patti lateranensi, i quali per
altro possono essere modificati di comune accordo dalle due Parti senza che ciò
richieda procedimenti di revisione costituzionale.
Hanno
riconosciuto l’opportunità di addivenire alle seguenti modificazioni
consensuali del Concordato lateranense:
1.
- La Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa
cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani,
impegnandosi al pieno rispetto di tale principio nei loro rapporti ed alla
reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese.
2.
- 1. La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di
svolgere la sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione
e di santificazione. In particolare é assicurata alla Chiesa la libertà di organizzazione,
di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e del ministero
spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.
2. È ugualmente
assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la
Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, le conferenze Episcopali
regionali, i Vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di
pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della
Chiesa.
3. È garantita ai
cattolici e alle loro associazioni e organizzazioni la piena libertà di
riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni
altro mezzo di diffusione.
4. La Repubblica
italiana riconosce il particolare significato che Roma sede vescovile del Sommo
Pontefice, ha per la cattolicità.
3.
- 1. La circoscrizione delle diocesi e delle parrocchie é liberamente
determinata dall'autorità ecclesiastica. La Santa Sede si impegna a non
includere alcuna parte del territorio italiano in una diocesi la cui sede vescovile
si trovi nel territorio di altro Stato.
2. La nomina dei
titolari di uffici ecclesiastici é liberamente effettuata dall'autorità
ecclesiastica. Quest'ultima da comunicazione alle competenti autorità civili
della nomina degli Arcivescovi e Vescovi diocesani, dei coadiutori, degli Abati
e Prelati con giurisdizione territoriale, così come dei parroci e dei titolari
degli altri uffici ecclesiastici rilevanti per l'ordinamento dello Stato.
3. Salvo che per
la diocesi di Roma e per quelle suburbicarie, non saranno nominati agli uffici
di cui al presente articolo ecclesiastici che non siano cittadini italiani.
4.
- 1. I sacerdoti, i diaconi ed i religiosi che hanno emesso i voti hanno
facoltà di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio
militare oppure assegnati al servizio civile sostitutivo.
2. In caso di
mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime sono
chiamati ad esercitare il ministero religioso fra le truppe, oppure,
subordinatamente, assegnati ai servizi sanitari.
3. Gli studenti
di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia ed i
novizi degli istituti di vita consacrata e delle società di vita apostolica
possono usufruire degli stessi rinvii dal servizio militare accordati agli
studenti delle università italiane.
4. Gli
ecclesiastici non sono tenuti a dare a magistrati o ad altra autorità
informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione
del loro ministero.
5.
- 1. Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati,
espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la
competente autorità ecclesiastica.
2. Salvo i casi
di urgente necessità, la forza pubblica non potrà entrare, per l’esercizio
delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo
avviso all'autorità ecclesiastica.
3. L'autorità
civile terrà conto delle esigenze religiose delle popolazioni, fatte presenti
dalla competente autorità ecclesiastica, per quanto concerne la costruzione di
nuovi edifici di culto cattolico e delle pertinenti opere parrocchiali.
6.
- La Repubblica italiana riconosce come giorni festivi tutte le domeniche e le
altre festività religiose determinate d'intesa tra le parti.
7.
- 1. La Repubblica italiana, richiamandosi al principio enunciato dall'art. 20 Cost.,
riafferma che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di
una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni
legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità
giuridica e ogni forma di attività.
2. Ferma restando
la personalità giuridica degli enti ecclesiastici che ne sono attualmente
provvisti, la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con
il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti
ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del
diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto.
Analogamente si procederà per il riconoscimento agli effetti civili di ogni
mutamento sostanziale degli enti medesimi.
3. Agli effetti tributari gli
enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività
dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di
istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli
enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della
finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al
regime tributario previsto per le medesime.
4. Gli edifici
aperti al culto, le pubblicazioni di atti, le affissioni all’interno o
all'ingresso degli edifici di culto o ecclesiastici, e le collette effettuate
nei predetti edifici, continueranno ad essere soggetti al regime vigente.
5.
L'amministrazione dei beni appartenenti agli enti ecclesiastici é soggetta ai
controlli previsti dal diritto canonico. Gli acquisti di questi enti sono pero
soggetti anche ai controlli previsti dalle leggi italiane per gli acquisti
delle persone giuridiche.
6. All'atto della
firma del presente Accordo, le Parti istituiscono una Commissione paritetica
per la formulazione delle norme da sottoporre alla loro approvazione per la
disciplina di tutta la materia degli enti e beni ecclesiastici e per la
revisione degli impegni finanziari dello Stato italiano e degli interventi del
medesimo nella gestione patrimoniale degli enti ecclesiastici. In via
transitoria e fino all'entrata in vigore della nuova disciplina restano
applicabili gli art. 17, comma terzo, 18, 27, 29 e 30 del precedente testo
concordatario.
8.
- 1. Sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le
norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei
registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale. Subito
dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiegherà ai contraenti gli
effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del codice civile
riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà quindi, in doppio
originale, l’atto di matrimonio, nel quale potranno essere inserite le
dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile.
La Santa Sede
prende atto che la trascrizione non potrà avere luogo:
a) quando gli
sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per
la celebrazione;
b) quando
sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera
inderogabile.
La trascrizione é
tuttavia ammessa quando, secondo la legge civile, l’azione di nullità o di
annullamento non potrebbe essere più proposta.
La richiesta di
trascrizione é fatta, per iscritto, dal parroco del luogo dove il matrimonio é
stato celebrato, non oltre i cinque giorni dalla celebrazione. L'ufficiale
dello stato civile, ove sussistano le condizioni per la trascrizione,
l’effettua entro ventiquattro ore dal ricevimento dell’atto e ne dà notizia al
parroco. Il matrimonio ha effetti civili dal momento della celebrazione, anche
se l’ufficiale dello Stato civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la
trascrizione oltre il termine prescritto. La trascrizione può essere effettuata
anche posteriormente su richiesta dei due contraenti, o anche di uno di essi,
con la conoscenza e senza l’opposizione dell'altro, sempre che entrambi abbiano
conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a
quello della richiesta di trascrizione, e senza pregiudizio dei diritti
legittimamente acquisiti dai terzi.
2. Le sentenze di
nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, che siano munite
del decreto di esecutività del superiore organo ecclesiastico di controllo,
sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella
Repubblica italiana con sentenza della Corte d'appello competente, quando
questa accerti:
a) che il giudice
ecclesiastico era il giudice competente a conoscere della causa in quanto
matrimonio celebrato in conformità del presente articolo;
b) che nel
procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici é stato assicurato alle parti
il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai
principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
c) che ricorrono
le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione
di efficacia delle sentenze straniere. La Corte d'appello potrà, nella sentenza
intesa a rendere esecutiva una sentenza canonica, statuire provvedimenti
economici provvisori a favore di uno dei coniugi il cui matrimonio sia stato
dichiarato nullo, rimandando le parti al giudice competente per la decisione
sulla materia.
3. Nell'accedere
al presente regolamento della materia matrimoniale la Santa Sede sente
l’esigenza di riaffermare il valore immutato della dottrina cattolica sul
matrimonio e la sollecitudine della Chiesa per la dignità ed i valori della
famiglia, fondamento della società.
9.
- 1. La Repubblica italiana, in conformità al principio della libertà della
scuola e dell'insegnamento e nei termini previsti dalla propria Costituzione,
garantisce alla Chiesa cattolica il diritto di istituire liberamente scuole di
ogni ordine e grado ed istituti di educazione. A tali scuole che ottengono la
parità é assicurata piena libertà, ed ai loro alunni un trattamento scolastico
equipollente a quello degli alunni delle scuole dello Stato e negli altri enti
territoriali, anche per quanto concerne l’esame di Stato.
2. La Repubblica
italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i
principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo
italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola,
l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non
universitarie di ogni ordine e grado. Nel rispetto della libertà di coscienza e
della responsabilita educativa dei genitori, é garantito a ciascuno il diritto
di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento. All’atto
dell'iscrizione gli studenti o i loro genitori eserciteranno tale diritto su
richiesta dell'autorità scolastica, senza che la loro scelta possa dar luogo ad
alcuna forma di discriminazione.
10.
- 1. Gli istituti universitari, i seminari, le accademie, i collegi e gli altri
istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline
ecclesiastiche, istituiti secondo il diritto canonico, continueranno a
dipendere unicamente dall'autorità ecclesiastica.
2. I titoli
accademici in teologia e nelle altre discipline ecclesiastiche, determinate
d'accordo tra le Parti, conferiti dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede,
sono riconosciuti dallo Stato. Sono parimenti riconosciuti i diplomi conseguiti
nelle Scuole vaticane di paleografia, diplomatica e archivistica e
biblioteconomia.
3. Le nomine dei
docenti dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e dei dipendenti istituti
sono subordinate al gradimento, sotto il profilo religioso, della competente
autorità ecclesiastica.
11.
- 1. La Repubblica italiana assicura che l’appartenenza alle Forze armate, alla
polizia, o ad altri servizi assimilati, la degenza in ospedali, case di cura o
di assistenza pubbliche, la permanenza negli istituti di prevenzione e pena non
possono dar luogo ad alcun impedimento nell'esercizio della libertà religiosa o
nell'adempimento delle pratiche di culto dei cattolici.
2. L'assistenza
spirituale ai medesimi é assicurata da ecclesiastici nominati dalle autorità
italiane competenti su designazione dell'autorità ecclesiastica e secondo lo
stato giuridico, l’organico e le modalità stabiliti d'intesa fra tali autorità.
12.
- 1. La Santa Sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano
per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare
l’applicazione della legge italiana con le esigenze di carattere religioso, gli
organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la
salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse
religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e
la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei
medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese
tra i competenti organi delle due Parti.
2. La Santa Sede
conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma
e nelle altre parti del territorio italiano con l’onere conseguente della
custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla
disponibilità delle altre catacombe. Con l’osservanza delle leggi dello Stato e
fatti salvi gli eventuali di- ritti di terzi, la Santa Sede può procedere agli
scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie.
13.
- 1. Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato
lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello
scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall'art. 7, n. 6,
le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono
abrogate.
2. Ulteriori
materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa
cattolica e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due
Parti sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e la Conferenza
Episcopale Italiana.
14.
- Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione
delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica italiana
affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica
da loro nominata.
Roma, diciotto
febbraio millenovecentottantaquattro
PROTOCOLLO
ADDIZIONALE
Al momento della
firma dell'Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense la Santa
Sede e la Repubblica italiana, desiderose di assicurare con opportune
precisazioni la migliore applicazione dei Patti lateranensi e delle convenute
modificazioni, e di evitare ogni difficoltà di interpretazione, dichiarano di
comune intesa:
1. In
relazione all'art. 1.
Si considera non
più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi,
della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano.
2. In
relazione all'art. 4.
a) Con
riferimento al n. 2, si considerano in cura d'anime gli ordinari, i parroci, i
vicari parrocchiali, i rettori di chiese aperte al culto ed i sacerdoti
stabilmente addetti ai servizi di assistenza spirituale di cui all'art. 11.
b) La Repubblica
italiana assicura che l’autorità giudiziaria dara comunicazione all'autorità
ecclesiastica competente per territorio dei procedimenti penali promossi a
carico di ecclesiastici.
c) La Santa Sede
prende occasione dalla modificazione del Concordato lateranense per dichiararsi
d'accordo, senza pregiudizio dell'ordinamento canonico, con L’interpretazione
che lo Stato dà dell'art. 23, comma
secondo, del Trattato Lateranense, secondo la
quale gli effetti civili delle sentenze e dei provvedimenti emanati da autorità
ecclesiastiche, previsti da tale disposizione, vanno intesi in armonia con i
diritti costituzionalmente garantiti ai cittadini italiani.
3. In
relazione all'art. 7.
a) La Repubblica
italiana assicura che resterà escluso l’obbligo per gli enti ecclesiastici di
procedere alla conversione di beni immobili, salvo accordi presi di volta in
volta tra le competenti autorità governative ed ecclesiastiche, qualora
ricorrano particolari ragioni.
b) La Commissione
paritetica, di cui al n. 6, dovrà terminare i suoi lavori entro e non oltre sei
mesi dalla firma del presente Accordo.
4. In
relazione all'art. 8.
a) Ai fini
dell'applicazione del n. 1, lett. b) si intendono come impedimenti inderogabili
della legge civile:
1) l’essere uno
dei contraenti interdetto per infermità di mente;
2) la sussistenza
tra gli sposi di altro matrimonio valido agli effetti civili;
3) gli
impedimenti derivanti da delitto o da affinità in linea retta.
b) Con
riferimento al n. 2, ai fini dell'applicazione degli artt. 796 e 797 del codice
italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità
dell'ordinamento canonico dal quale é regolato il vincolo matrimoniale, che in
esso ha avuto origine. In particolare:
1) si dovrà tener
conto che i richiami fatti dalla legge italiana alla legge del luogo in cui si
é svolto il giudizio si intendono fatti al diritto canonico;
2) si considera
sentenza passata in giudicato la sentenza che sia divenuta esecutiva secondo il
diritto canonico;
3) si intende che
in ogni caso non si procederà al riesame del merito.
c) Le
disposizioni del n. 2 si applicano anche ai matrimoni celebrati prima
dell'entrata in vigore del presente Accordo, in conformità alle norme dell'art. 34 del
Concordato lateranense e della l. 27 maggio 1929, n. 847,
per i quali non sia stato iniziato il procedimento dinanzi all'autorità
giudiziaria civile, previsto dalle norme stesse.
5. In
relazione all'art. 9.
a) L'insegnamento
della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 é impartito – in
conformità alla dottrina della Chiesa e nel rispetto della libertà di coscienza
degli alunni – da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità
ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica. Nelle
scuole materne ed elementari detto insegnamento può essere impartito
dall'insegnante di classe, riconosciuto idoneo dall'autorità ecclesiastica, che
sia disposto a svolgerlo.
b) Con successiva
intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza Episcopale
Italiana verranno determinati:
1) i programmi
dell'insegnamento della religione cattolica per i diversi ordini e gradi delle
scuole pubbliche;
2) le modalità di
organizzazione di tale insegnamento, anche in relazione alla collocazione nel
quadro degli orari delle lezioni;
3) i criteri per
la scelta dei libri di testo;
4) i profili
della qualificazione professionale degli insegnanti.
c) Le
disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle Regioni
di confine nelle quali la materia e disciplinata da norme particolari.
6. In
relazione all'art. 10.
La Repubblica
italiana, nell'interpretazione del n. 3 – che non innova l’art. 38 del
Concordato dell'11 febbraio 1929 – si atterrà
alla sentenza
195/1972 della Corte costituzionale relativa al medesimo articolo.
7. In
relazione all'art. 13, n. 1.
Le Parti
procederanno ad opportune consultazioni per l’attuazione, nel rispettivo
ordine, delle disposizioni del presente Accordo. Il presente Protocollo
addizionale fa parte integrante dell'Accordo che apporta modificazioni al
Concordato lateranense contestualmente firmato tra la Santa Sede e la
Repubblica italiana.
Roma, diciotto
febbraio millenovecentottantaquattro.