INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI DI
COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
Verbale d’intesa
Articolato
Dichiarazione congiunta
VERBALE D’INTESA
Il giorno 30
settembre 2002 alle ore 18.00 presso il Miur si sono incontrati i
rappresentanti dell'Amministrazione e delle organizzazioni sindacali della
scuola: Cgil, Cisl, Uil e Snals e le OO.SS. di categoria Alai Cisl, Nidil
Cgil, Cpo Uil.
Dopo ampio
dibattito viene redatto il seguente verbale di intesa.
Le Parti:
PREMESSO CHE
–
l'applicazione concreta dei contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati dai dirigenti scolastici con i singoli Lsu
stabilizzati in applicazione del D.M. n. 66 del
20/4/2001, emanato in applicazione dell'art. 78 comma
31 della legge n. 388/2000, necessita di
una verifica e di una regolamentazione; ciò, in quanto l'esperienza in atto
delle collaborazioni coordinate e continuative, originata dalla predetta
normativa avente carattere eccezionale e transitorio, presenta elementi di
criticità sotto il profilo dell'organizzazione del lavoro, nonché sotto il
profilo dei diritti e delle condizioni di lavoro degli addetti, sia in
rapporto di dipendenza sia di collaborazione;
CONCORDANO
–
sull'esigenza di regolamentare ed armonizzare il lavoro dei titolari delle
collaborazioni coordinate e continuative nel quadro dei modelli organizzativi
delle istituzioni scolastiche, definendo un quadro di diritti e di tutele;
RIBADISCONO
– che gli
elementi di criticità di cui in premessa rendono necessari un monitoraggio e
verifiche congiunte da effettuare in apposite sessioni;
SI DANNO ATTO
– che i
contratti di collaborazione coordinata e continuativa in argomento rientrano
nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui agli artt. 2222 e segg. del Codice Civile, e agli stessi si applicano i vincoli, i
diritti e le responsabilità derivanti dall'art. 36, comma
2 del D.L.vo n. 165/2001.
Per
l’Amministrazione
Per le
Organizzazioni sindacali:
CGIL Scuola
CISL Scuola
UIL Scuola
SNALS
CGIL NIDIL
ALAI CISL
CPO UIL
ñ
* * *
* *
ñ
INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DEI RAPPORTI
DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA
L'anno duemiladue,
il giorno 30 del mese di settembre in Roma, il Ministero dell'Istruzione,
Università e Ricerca, e le Organizzazioni Cgil Nidil, Alai Cisl, Cpo Uil
concordano
tenendo conto del verbale d'intesa del 30 settembre 2002, sottoscritto dal Ministero e dalle organizzazioni sindacali
della scuola, Cgil, Cisl, Uil e Snals, nonché dall'Alai Cisl, Nidil Cgil e
Cpo Uil, di regolare i diritti, le condizioni di lavoro e i doveri per i
lavoratori impegnati nella scuola con contratti di collaborazione coordinata
e continuativa, anche in applicazione del D.M. n. 66 del
20/4/2001, secondo il seguente articolato:
ñ
Art. 1 - Ambito di
applicazione e professionalità coinvolte
1.
La presente Intesa regola i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa, con o senza partita IVA, nonché, in
quanto applicabile, ogni altra prestazione resa in forma di lavoro non
dipendente, instaurati all'interno dell'Amministrazione scolastica, con il
capo d'istituto nella qualità di committente.
ñ
Art. 2 - Forma e
contenuto dei contratti di collaborazione
1.
Il committente, nell'ambito dell'applicazione
della presente Intesa, è tenuto, all'atto della stipulazione o del rinnovo
del contratto individuale, a fornire al collaboratore copia del contratto
stesso in forma scritta.
2.
Il contratto di collaborazione deve contenere
le seguenti informazioni:
a) l'identità delle Parti e l'indicazione del settore di attività;
b) l'individuazione analitica delle tipologie di attività richieste al
collaboratore, nonché gli eventuali obiettivi professionali individuati di
comune accordo;
c) la durata del contratto di collaborazione, l'individuazione delle forme e
delle modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente,
definendone anche le eventuali caratteristiche temporali;
d) l'entità dei compensi base, rimborsi spese e loro modalità e i tempi
d'erogazione;
e) le modalità di aggiornamento professionale;
f) le modalità di accesso alle informazioni sulla prevenzione degli infortuni
e la sicurezza sul lavoro;
g) le modalità di sospensione della prestazione per malattia, infortunio,
recupero psicofisico, maternità e congedi parentali;
h) le modalità di cessazione o recesso del rapporto, il preavviso e
l'eventuale composizione delle controversie;
i) le modalità di rinnovo del contratto di collaborazione, la clausola di
prelazione, il riconoscimento professionale;
j) le forme di godimento dei diritti sindacali;
k) le forme assicurative previste.
ñ
Art. 3 - Natura
della prestazione
1.
La prestazione oggetto della collaborazione è
riferita a progetti specifici funzionalmente connessi con l'attività
istituzionale generale ed agli obiettivi della scuola.
La relativa attività è prestata dal collaboratore senza vincolo di
subordinazione.
Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento
della prestazione; per garantirne la funzionalizzazione all'attività della
scuola, le modalità dell'adempimento dovranno essere concordate con il
committente, in coerenza con il Piano annuale delle attività.
In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza nell'istituto non potrà
eccedere i normali orari di lavoro dell'ente.
Le direttive impartite al collaboratore, ai fini del coordinamento della
prestazione collaborativa con l'attività dell'ente, devono essere compatibili
con l'autonomia professionale dello stesso.
2.
Il collaboratore sarà libero di prestare la
propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi,
purché tale attività sia compatibile con l'osservanza degli impegni assunti
con il contratto, ed in particolare con l'obbligo della riservatezza;
inoltre, che non si ponga in alcun modo in concorrenza con l'espletamento
delle funzioni dell'istituto scolastico.
L'attività a favore di terzi potrà, pertanto, essere svolta previa
comunicazione obbligatoria al committente, recante l'autocertificazione della
sussistenza dei requisiti suddetti.
Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d'ufficio, a
proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui avrà comunicazione
o prenderà conoscenza nello svolgimento dell'incarico in oggetto. Tali
informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi. Al
collaboratore è fatto divieto di svolgere attività che creano danno
all'immagine e pregiudizio all'Amministrazione.
Le presenti clausole rivestono per il committente carattere essenziale e
irrinunciabile e la loro violazione potrà dar luogo alla risoluzione di
diritto del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.
E' consentito, nell'ambito del contratto individuale, l'inserimento di una
clausola di esclusività dell'attività svolta dal collaboratore. In questo
caso va prevista una clausola apposita con relativa indennità economica
aggiuntiva.
ñ
Art. 4 - Informazione e verifiche periodiche
1.
Le Parti concordano, alla luce del carattere
sperimentale dell'Intesa, di instaurare una forte relazione informativa e
convengono sulla necessità di effettuare momenti di verifica, con periodicità
semestrale, per esaminare e discutere le eventuali problematiche insorte sulle
situazioni e sulle attività di lavoro che coinvolgono i collaboratori, anche
al fine di introdurre eventuali modifiche innovative.
2.
In fase di prima applicazione della presente
Intesa e al fine di consentire il regolare avvio dell'anno scolastico 2002/2003,
le Parti concordano di incontrarsi entro 90 giorni dall'inizio dell'anno
scolastico.
ñ
Art. 5 - Modalità di espletamento delle
collaborazioni
1.
Il collaboratore, nel rispetto delle finalità,
delle esigenze di funzionamento e degli obiettivi dell'istituzione scolastica
definisce tempi, orari e modalità di esecuzione, operando anche con modalità
di telelavoro, concordando nell'ambito di quanto previsto al precedente art.
3, comma 1, le modalità di utilizzo della sede e degli strumenti tecnici messi
a disposizione dalle istituzioni scolastiche. Il committente ha facoltà di
richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull'attività svolta.
2.
Nei casi in cui sia indispensabile, per
coordinarne l'opera con l'attività del committente, la presenza del
collaboratore presso una sede d'attività indicata dal committente stesso, si
predisporrà un'indicazione di presenza giornaliera e/o settimanale, a cura
del collaboratore, all'interno degli orari di apertura delle sedi
scolastiche.
3.
Il collaboratore individuerà la fascia di
presenza relativa allo svolgimento della propria attività concordando questa
scelta con il committente e con gli eventuali altri collaboratori, in base
alle caratteristiche della prestazione e in funzione degli obiettivi
correlati all'incarico ricevuto. Il collaboratore potrà altresì modificare
periodicamente la propria disponibilità con l'osservanza degli stessi
criteri.
ñ
Art. 6 - Durata del contratto di
collaborazione
1.
La durata del contratto di collaborazione è di
norma stabilita in dodici mesi, fino ad un massimo di ventiquattro mesi,
eventualmente rinnovabili, e sarà correlata ai progetti definiti dalle scuole
e alle modalità di adempimento concordate tra le Parti all'atto del rinnovo.
2.
Le norme indicate nella presente Intesa sono
riferite a rapporti di durata di dodici mesi e vengono riproporzionate per
contratti di collaborazione di durata inferiore o superiore.
ñ
Art. 7 - Retribuzione e compensi
1.
La corresponsione del compenso avverrà con
acconti mensili che saranno messi in pagamento entro il giorno 5 del mese
successivo a quello in cui è stata prestata la collaborazione, mediante
prospetto paga così come definito dalla legge n. 342/2000 in materia di
assimilazione fiscale.
2.
Sulla base di tali somme il committente è
impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni, a carico del collaboratore,
previste dalla legge, ovvero: la ritenuta ai fini Irpef; le detrazioni per i
carichi familiari e da lavoro dipendente; le ritenute previdenziali e le
ritenute assicurative contro gli infortuni. E' tenuto, inoltre, ad applicare
le regole sulla tassazione dei benefit e sulle trasferte, riservate ai
lavoratori dipendenti così come previsto dall'art. 34 della legge
n. 342 del 21 novembre 2000 e successive
disposizioni.
Infine, in aggiunta a quanto sopra, il committente si impegna a versare
quanto stabilito, a suo carico, dalle normative di legge e contrattuali,
ovvero, in particolare, le ritenute previdenziali e le ritenute assicurative
contro gli infortuni, l'Irap.
3.
Ai fini della determinazione dei compensi dei
collaboratori, vista l'assenza di specifici riferimenti economici e
normativi, di seguito s'individuano, a titolo di esempio, così come
consentito dagli artt.
2222 e 2225 del Codice Civile, alcuni settori di
attività di supporto, da svolgere in riferimento a progetti specifici:
a) predisposizione di atti amministrativi e/o contabili;
b) gestione della documentazione cartacea e/o delle banche dati informatiche;
c) gestione dei magazzini;
d) gestione delle attività di biblioteca, videoteca, emeroteca;
e) preparazione di esperienze propedeutiche alle attività didattiche e di
laboratorio;
f) gestione delle attrezzature tecniche.
4.
Il compenso annuo si intende corrisposto a
fronte di una collaborazione espletata per 11 mesi. Il collaboratore, ai fini
del godimento del periodo di recupero psico-fisico, ha diritto nel mese
residuo, previo accordo con il committente, a non essere vincolato a
prestazione alcuna.
ñ
Art. 8 - Malattia o altri eventi comportanti
impossibilità temporanea della prestazione
1.
Nei casi in cui si verifichino eventi quali
malattia, infortunio e maternità, riconosciuti in termini di riconoscimento
sociale e di diritto va esteso il beneficio anche alle prestazioni di
collaborazione in relazione alle seguenti disposizioni legislative:
art. 2, comma
26, legge n. 335 dell'8 agosto 1995, che ha
previsto l'istituzione di apposita gestione separata presso l'Istituto
nazionale della previdenza sociale, in favore dei lavoratori privi di altre forme
di tutela previdenziale;
decreto
interministeriale 4 aprile 2002, emanato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero
dell'Economia e Finanza, che ha aggiornato il trattamento per la tutela della
maternità e dell'assegno per il nucleo familiare;
art. 51, comma
1, legge n. 488 del 23 dicembre 1999 che ha previsto,
l'estensione della tutela contro il rischio di malattia;
art. 5 del
decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio
2000 per la parte che ha esteso alle collaborazioni coordinate e continuative
l'obbligo assicurativo contro gli infortuni;
legge n. 342 del 21 novembre 2000, D.L.vo n. 81
del 28 febbraio 2000, per le Parti che
hanno regolato le disposizioni fiscali e contributive applicabili ai
collaboratori con assimilazione a quanto previsto per il lavoro dipendente.
2.
Ove sopravvengano eventi comportanti
impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, quali malattia,
infortunio e maternità, la prestazione stessa resterà sospesa:
nel caso di malattia, per un periodo
massimo di 60 giorni nell'anno solare;
nel caso di infortunio, fino a
guarigione clinica;
nel caso di maternità, per il periodo
compreso tra i due mesi precedenti la data presunta del parto ed i quattro
mesi successivi alla data effettiva, per un periodo complessivo di 5 mesi;
per gravi e comprovati motivi, per
congedi parentali, per matrimonio entro un limite massimo di 30 giorni
all'anno durante il quale al collaboratore non spetterà alcun compenso.
3.
Il collaboratore dovrà, in generale,
comunicare preventivamente e comunque tempestivamente al committente
l'impossibilità di eseguire la prestazione, presentando entro 48 ore la
relativa documentazione sanitaria.
4.
Al fine di sovvenire al bisogno del
collaboratore nei periodi di necessità dovuti a condizioni di carattere
sanitario non tutelate dall'attuale normativa, il Ministero si dichiara
disponibile ad attivare forme d'assistenza, avvalendosi di soggetti esterni
all'uopo abilitati (mutue, fondi, assicurazioni). Le condizioni mutualistiche
e/o assicurative saranno definite, con l'ausilio dei medesimi soggetti
esterni, in un apposito protocollo sottoscritto dalle Parti firmatarie della
presente Intesa entro la fine del corrente anno. In ogni caso le condizioni
assicurative dovranno coprire un sussidio di almeno 60 giorni. In attesa che
si definisca la copertura sociale attraverso le forme indicate il committente
accantonerà una somma per ogni collaboratore, compatibilmente con le risorse
economiche a disposizione per il personale interessato.
I periodi di sospensione suddetti sono riferiti a rapporti di durata di
dodici mesi, e vengono riproporzionati per contratti di collaborazione di
durata inferiore.
ñ
Art. 9 - Aggiornamento professionale
1.
Per garantire un adeguato standard professionale
e di competenza, nonché la piena capacità di utilizzo dei mezzi strumentali,
si stabilisce per i collaboratori la possibilità di accedere ad iniziative di
addestramento e aggiornamento professionale, qualora necessarie allo
svolgimento della prestazione.
ñ
Art. 10 - Risoluzione del contratto
1.
Il contratto individuale potrà essere risolto
nei casi di scadenza del termine concordato e per sopravvenuta impossibilità
della prestazione oggetto dell'incarico.
2.
Il contratto può essere risolto unilateralmente
prima del termine dal committente quando si verifichino:
gravi inadempienze contrattuali;
sospensione ingiustificata della prestazione superiore a 15
giorni, che rechi pregiudizio agli obiettivi da raggiungere;
commissione di reati tra quelli previsti dall'art. 15 legge
n. 55/1990 e successive modificazioni;
danneggiamento o furto di beni;
in caso di inosservanza da parte del collaboratore degli
obblighi stabiliti, con particolare riferimento a quelli previsti all'art. 3,
comma 2°.
3.
Il collaboratore può risolvere il contratto
prima del termine con comunicazione scritta spedita mediante raccomandata
A/R, con un periodo di preavviso di 30 giorni. Il periodo di preavviso non si
applica in caso di gravi inadempienze contrattuali del committente.
ñ
Art. 11 - Diritti sindacali
1.
Al fine di regolamentare la possibilità di
esercitare ed esigere i diritti sindacali, si definisce quanto segue:
a) i collaboratori nell'ambito dell'attività giornaliera concordata hanno
diritto di partecipare a 10 ore annue di assemblea, senza decurtazioni sulla
retribuzione, previa specifica comunicazione delle OO.SS. firmatarie della
presente Intesa;
b) i rappresentanti sindacali dei collaboratori saranno comunicati al
committente a cura delle OO.SS. firmatarie della presente Intesa;
c) il committente metterà a disposizione, in luogo accessibile, una bacheca
per le comunicazioni delle OO.SS. firmatarie della presente Intesa;
d) il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore
dell'organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una
quota mensile del compenso relativo alla prestazione, per il pagamento dei
contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti Organi statutari.
La delega è rilasciata per iscritto e trasmessa all'Amministrazione a cura
del collaboratore o delle organizzazioni sindacali interessate. La delega ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la
stessa decorrenza può essere revocata in qualsiasi momento, inoltrando la
relativa comunicazione all'Amministrazione e all'organizzazione sindacale
interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta ad ogni
corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO.SS.
interessate;
e) il committente si impegna all'atto del rinnovo della collaborazione a
consegnare al collaboratore copia della presente Intesa.
ñ
Art. 12 - Commissione nazionale paritetica di
conciliazione e raffreddamento
1.
Le Parti concordano di costituire una
commissione nazionale di conciliazione e raffreddamento che avrà la funzione
di esaminare le controversie di interpretazione e di applicazione degli
istituti e delle clausole della presente Intesa oltre che essere l'organo
preposto a garantire il rispetto delle Intese intercorse. La commissione è
composta da un membro per ogni parte sindacale firmataria della presente
Intesa e da membri in rappresentanza del committente di numero pari alla
componente sindacale.
Tali membri saranno nominati entro 30 giorni dalla stipula della presente
Intesa.
ñ
Art. 13 - Adempimenti del committente
Il committente è
tenuto a:
- Ottemperare alle norme vigenti in materia previdenziale e fiscale e
stipulare idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in favore del
collaboratore (assicurazione obbligatoria Inail);
- Provvedere al
rimborso delle eventuali spese di viaggio, vitto e alloggio, relative a
trasferte debitamente e preventivamente autorizzate dal committente, dietro
presentazione d'idonea documentazione.
Il Ministero,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili per tale personale, al fine
di sollevare da responsabilità civile il collaboratore, stipulerà idonea
polizza assicurativa in favore del collaboratore medesimo, a copertura dei
seguenti rischi:
. le responsabilità civili verso terzi, ivi· comprese le spese legali ed i danni arrecati eventualmente alla
società;
. tutela giudiziaria.
ñ
Art. 14 - Validità dell'Intesa
La presente Intesa,
visto il carattere sperimentale e temporaneo dell'esperienza, ha validità
biennale a valere dal 1° gennaio 2003 e resterà in vigore fino al suo
rinnovo, fermo restando che per i contratti di collaborazione
attualmente in essere vanno applicati, ove possibile, i princìpi contenuti
nel presente Accordo.
ñ
Art. 15 - Disposizioni finali
Gli eventuali
maggiori costi derivanti dall'applicazione del presente Accordo devono, in
ogni caso, trovare copertura nell'ambito degli stanziamenti di bilancio già
destinati ai contratti di collaborazione.
Qualora intervengano
modifiche alla legislazione citata dalla presente Intesa, le nuove norme si
applicheranno immediatamente; nel caso in cui le modifiche abbiano carattere
strutturale, ciascuna delle Parti firmatarie potrà chiedere all'altra di incontrarsi
al fine di armonizzare l'Intesa stessa con la nuova normativa.
ñ
Dichiarazione congiunta (nota a verbale)
L'Amministrazione,
così come previsto dal comma 2 dell'art. 6 e dal
comma 6 dell'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2000 e
dalla circolare Inps n. 62 del 14 marzo 2001, si impegna a richiedere all'Inps stesso il
beneficio contributivo (esonero dal versamento dell'intero onere contributivo
sia per la parte a carico dell'Amministrazione committente che del
collaboratore) previsto per le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono di
lavoratori, già impegnati in attività socialmente utili, tramite incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nonché, una volta acquisito tale
beneficio, ad applicarlo ai contratti in essere, anche retroattivamente, per
i periodi regolati dalla suddetta normativa.
Per l’Amministrazione
Per le OO.SS.:
CGIL Nidil
CISL Alai
CPO UIL
ñ
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