Ipotesi
di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale Quadro
in
materia di procedure di conciliazione ed arbitrato ai sensi degli articoli 59 bis
e 69 bis del D.lgs n.29/1993 (ora artt.56 e 66 del
D.lgs n.165/2001) nonché
dell’art.412-ter c.p.c., stipulato il
23/01/2001
Il giorno 19 marzo
2003, alle ore 11 presso la sede
dell’Aran ha avuto luogo l’incontro tra:
- l’Agenzia per la
Rappresentanza Negoziale delle Amministrazioni nella persona del prof.
Mario Ricciardi; firmato
- ed i
rappresentanti delle seguenti Confederazioni sindacali:
CGIL firmato
CISL firmato
UIL firmato
CONFSAL firmato
CIDA firmato
CISAL firmato
CONFEDIR firmato
COSMED
RDB/CUB non firmato
UGL firmato
USAE fimato
Al termine della
riunione le parti hanno sottoscritto la seguente ipotesi di contratto
collettivo nazionale quadro in materia
di procedure di conciliazione ed arbitrato:
Art. 1
1: Il Contratto
Collettivo Nazionale Quadro in materia di procedure di conciliazione ed
arbitrato stipulato il 23 gennaio 2001 è prorogato
integralmente.
2: Il presente accordo
ha efficacia a partire dal 1 febbraio 2003 fino alla stipula di un nuovo
accordo quadro in materia.
Art. 2
Le richieste di
ricorso all’arbitro unico presentate alle camere arbitrali successivamente al
31 gennaio 2003 si ritengono validamente effettuate, così come le comunicazioni
inviate da o alle amministrazioni di volersi avvalere dell’arbitro unico per la
risoluzione della controversia insorta.
Art. 3
1: Tutte le procedure di cui all’art.2 sono rimesse nei
termini dal momento della comunicazione
alle parti della remissione stessa, da
farsi a cura della camera arbitrale
entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo.
2: Sono ugualmente
valide le richieste rivolte ai sensi dell’art.6 del CCNQ
del 23 gennaio 2001 ai Collegi Arbitrali di Disciplina
ancora funzionanti alla data di stipula del contratto stesso.
Art. 4
Le procedure
instaurate prima del 31/01/03 e
terminate successivamente a questa data, conservano a pieno la loro validità ed
efficacia.
Art. 5
L’art.6 del CCNQ
del 23/1/2001 non modifica il termine di impugnazione
delle sanzioni disciplinari in caso di ricorso alle procedura arbitrali, sia di
fronte all’arbitro unico che di fronte ai collegi arbitrali di cui ai commi 8 e
9 art.55 d.lgs
n.165/2001. Tale termine rimane pertanto di 20
giorni dall’applicazione della sanzione così come previsto dall’art.55
comma 7 del d.lgs n.165/2001 e dall’art.7 comma 6
della legge 300/1970.