Ipotesi di contratto collettivo nazionale per il riconoscimento al personale ATA dell'emolumento una tantum avente carattere stipendiale
ARAN
AGENZIA PER LA
RAPPRESENTANZA
NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI
Ipotesi di CCNL relativo al personale del comparto scuola per il riconoscimento al personale ATA dell'emolumento una-tantum avente carattere stipendiale di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41.
Il giorno 11 giugno 2014, alle ore 12,30, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
L’ARAN nella persona del Presidente
Dott. Sergio Gasparrini
ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL
CISL
UIL
CONFSAL
CGU-CISAL
per le 00. SS. di categoria
FLC CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
CONFSAL SNALS
GILDA UNAMS
Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegata ipotesi di contratto collettivo nazionale per il riconoscimento al personale ATA dell'emolumento una tantum avente carattere stipendiale di cui all'articolo 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n.3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41.
Ipotesi di CCNL relativo al riconoscimento al personale ATA della Scuola dell'emolumento una tantum avente carattere stipendiale di cui all'art. l-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41
Art. 1
Campo di applicazione, decorrenza e finalità
1. Il presente contratto collettivo nazionale, sottoscritto ai sensi dell'art. 1-bis del decreto legge 23 gennaio 2014, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 19 marzo 2014, n. 41, si applica al personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto l' 11 giugno 2007.
2. Gli effetti giuridici decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
3. Il presente CCNL è finalizzato al riconoscimento al personale ATA dell'emolumento una-tantum avente carattere stipendiale previsto dall'art. l-bis del decreto legge di cui al comma 1.
Art. 2
Emolumento una-tantum avente carattere stipendiale
1. In relazione alla specificità delle funzioni svolte nell'ambito della scuola, al personale A T A già destinatario, ai soli effetti giuridici, negli anni scolastici 2011-2012, 2012-2013 e 2013-2014, delle posizioni economiche di cui alla sequenza contrattuale del 25 luglio 2008 è riconosciuto – con finanziamento a carico delle risorse di cui all'art. l-bis D.L. 23 gennaio 2014 n. 3 convertito nella legge 19 marzo 2014, n. 41 - un emolumento una-tantum avente carattere stipendiale, temporalmente limitato al periodo l o settembre 2011-31 agosto 2014.
2. L'emolumento una tantum di cui al presente articolo è corrisposto per il periodo in cui la posizione economica è riconosciuta ai soli fini giuridici - in ragione delle mensilità stipendiali percepite o da percepire dall'attribuzione giuridica della posizione economica fino al 31 agosto 2014 e comunque non oltre la cessazione dal servizio - nei medesimi importi, tempi e cadenze ordinariamente previsti per l'erogazione delle posizioni economiche di cui al comma 1. I valori dell'emolumento, tenuto conto delle anzidette modalità di erogazione, sono indicati nell'allegata
tabella 1.
3. Per gli importi soggetti a recupero, in relazione all'erogazione delle posizioni economiche di cui al comma l in vigenza dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010, l'emolumento di cui al presente articolo è riconosciuto con finalità di compensazione.