IPOTESI DI SEQUENZA CONTRATTUALE PER
IL
PERSONALE ATA PREVISTA DALL’ART. 62 DEL CCNL 29/11/2007 DEL COMPARTO SCUOLA
ART. 1 -
COMPITI DEL PERSONALE ATA, MOBILITÀ PROFESSIONALE, VALORIZZAZIONE DELLA
PROFESSIONALITÀ
1. L’art. 47 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. I compiti del personale A.T.A.
sono costituiti:
a) dalle attività e mansioni
espressamente previste dall’area di appartenenza;
b) da incarichi specifici che, nei limiti delle
disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione
di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare
responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano
dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.
2. Le risorse utilizzate per le
predette attività ammontano complessivamente ad € 95.514.526 al lordo degli
oneri riflessi e sono destinate a livello di ciascuna istituzione scolastica
fino all’a.s. 2007/08 sulla base dell’applicazione dell’art. 50 del CCNI
31/8/99 nonché della nota
ministeriale prot. n. 624 del 25 settembre 2002. A decorrere
dall’anno scolastico 2008/09 tali risorse saranno pari a € 53.237.118 al lordo
degli oneri riflessi, per effetto della destinazione di € 42.277.408 al lordo
degli oneri riflessi finalizzata alla rivalutazione ed istituzione delle
posizioni economiche di cui all’art. 2 della presente sequenza contrattuale.
3. L’attribuzione degli incarichi
di cui al precedente comma 1, lett. b) è effettuata dal dirigente scolastico,
secondo le modalità, i criteri ed i compensi definiti dalla contrattazione di
istituto nell’ambito del piano delle attività.
Esse saranno particolarmente finalizzate per l’area A per
l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona, all’assistenza
di base agli alunni diversamente abili e al primo soccorso.”
2 – L’art. 48 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. I passaggi interni al sistema
di classificazione di cui all’art.46 possono avvenire:
A) TRA LE AREE con le seguenti
procedure:
a) I passaggi del personale A.T.A.
da un’area inferiore all’area immediatamente superiore avvengono mediante
procedure selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato
dall’amministrazione, le cui modalità saranno definite con la contrattazione
integrativa nazionale, comunque nel rispetto di quanto sancito dalla Corte
Costituzionale con sentenze n. 1/99 e n.194/2002, a
completamento dell’ipotesi a
riguardo sottoscritta il 10/5/2006.
b) Alle predette procedure
selettive, collegate alla formazione, è consentita la partecipazione anche del
personale privo dei titoli di studio previsti per il profilo
professionale di destinazione - fatti salvi i titoli
abilitativi previsti da norme di legge - purché in possesso del titolo di
studio stabilito dall’allegata tabella B per l’accesso al profilo di
appartenenza e un’anzianità di almeno cinque anni di servizio effettivo nel
profilo di appartenenza.
B) ALL’INTERNO DELL’AREA con le seguenti procedure:
Il passaggio dei dipendenti da un
profilo all’altro all’interno della stessa area avviene mediante percorsi di
qualificazione ed aggiornamento professionale, ovvero con il possesso dei
requisiti culturali e/o professionali richiesti per l’accesso al profilo
professionale cui si chiede il passaggio.
2. I passaggi di cui alle lettere
A e B sono possibili nei limiti della dotazione organica e della aliquota di
posti prevista a tal fine.”
3 – L’art. 49 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Per dare attuazione alle
disposizioni di cui al precedente articolo, il MPI attiverà procedure
selettive, previa frequenza di apposito corso organizzato dall’Amministrazione
e rivolto a tutti gli assistenti amministrativi e tecnici in servizio, per
ricoprire posti di coordinatore amministrativo e tecnico, e rivolto a tutti i
collaboratori scolastici in servizio per ricoprire i posti di collaboratore
scolastico dei servizi.”
ART. 2 -
RIVALUTAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DELLE POSIZIONI ECONOMICHE e ASSEGNAZIONI DI
NUOVE POSIZIONI ECONOMICHE NELL’AREA B
1. L’art. 50 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Fatta salva comunque la
definizione delle procedure descritte ai precedenti articoli 48 e 49, il
personale a tempo indeterminato appartenente alle aree A e B della Tabella C
allegata al presente CCNL può usufruire di una delle posizioni economiche
finalizzate alla valorizzazione professionale.
2. La prima posizione economica è
determinata in € 600 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale
dell'Area A, e in € 1.200 annui da corrispondere in tredici mensilità al personale
dell'Area B.
L'attribuzione di questa posizione economica avviene
progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di
formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di
richiedenti, formata con le procedure fissate in sede di contrattazione
integrativa nazionale con l’Accordo Nazionale OO.SS./ MIUR 10 maggio 2006. Il
titolare della predetta posizione economica dell’Area B può sostituire il DSGA.
3. La seconda posizione economica
è determinata in € 1.800 annui da corrispondere in tredici mensilità al
personale dell'Area B. L'attribuzione di questa posizione economica avviene
progressivamente dopo l'esito favorevole della frequenza di apposito corso di
formazione diretto al personale utilmente collocato in una graduatoria di
richiedenti che sarà formata attraverso le procedure selettive di cui all’art.
48 fissate in sede di contrattazione integrativa nazionale.
4. La posizione economica prevista
dal comma 3, non potrà essere cumulata con quella prevista dal comma 2. Il
titolare della posizione è tenuto alla sostituzione del DSGA per l’area
amministrativa ed alla collaborazione con l’ufficio tecnico per l’area tecnica.
5. Al finanziamento della rivalutazione
delle esistenti posizioni economiche ed al riconoscimento delle nuove, sono
destinate le risorse indicate all’art. 62 del CCNL
29/11/2007, che ammontano complessivamente per la lett. a) e b)
a 62,45 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal
31/12/2007 ed a valere sull’anno 2008 e per la lett. c) a 42,27 milioni di euro
al lordo degli oneri riflessi a decorrere dal 1/9/2008 (a.s. 2008/09). Tali
risorse sono così ripartite: 13,40 milioni di euro al lordo degli oneri
riflessi destinati per la rivalutazione delle posizioni economiche esistenti
nell’area A e B; 39,86 milioni di euro al lordo degli oneri riflessi destinati
per l’istituzione di nuove posizioni economiche nell’area A; 21,58 milioni di
euro al lordo degli oneri riflessi destinati per l’istituzione di nuove
posizioni economiche nell’area B; 29,89 milioni di euro al lordo degli oneri
riflessi destinati per l’istituzione della seconda posizione economica
nell’area B.
6. L'ammissione alla frequenza dei corsi di cui sopra è
determinata, ogni volta che sia attivata la relativa procedura, nella misura
del 105% delle posizioni economiche disponibili.
7. La ripartizione tra i profili
delle nuove posizioni economiche dell’Area B sarà oggetto di concertazione e la
destinazione di eventuali economie sarà oggetto di contrattazione integrativa
nazionale.
8. E’ confermata la vigenza dell’art.83, comma 4,
del CCNL 27.07.2003.
ART. 3 -
RIESAME DELLE MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL’ART. 55
1. L’art. 55 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Il personale ATA ha diritto
alla riduzione settimanale a 35 ore in presenza delle seguenti contestuali
condizioni :
a) presti servizio in una delle
seguenti istituzioni:
·
Convitti ed Educandati;
·
Istituti con annesse aziende agrarie;
·
Istituzioni scolastiche strutturate con orario di apertura
della scuola superiore alle 10 ore per almeno 3 giorni a settimana
·
Istituzioni scolastiche articolate su più di tre
plessi/sezioni associate;
b) sia adibito a regimi di orario
articolati su più turni o con rientri comportanti significative oscillazioni
degli orari individuali rispetto all’orario ordinario.
2. Fatte salve eventuali esigenze
di servizio che richiedano la prestazione di attività oltre l’orario
giornaliero di lavoro, tale personale non può essere coinvolto in una
organizzazione del servizio che richieda un orario di lavoro settimanale pari a
36 ore.
3. La contrattazione di istituto,
sulla base delle esigenze di servizio, definisce i criteri necessari ad
individuare il personale che potrà usufruire, in base ai commi 1 e 2, del
predetto beneficio/istituto contrattuale, il numero e la tipologia dei soggetti
da coinvolgere, nonché la durata/il periodo di fruizione della riduzione
dell’orario.
4. Il Dirigente scolastico, in
coerenza con il piano delle attività di cui all’art. 50, comma 1 e previa
contrattazione di istituto, attribuisce, con specifico provvedimento, la
riduzione dell’orario a 35 ore al personale interessato.”
ART. 4 - ACCESSO AL FONDO DI ISTITUTO DEL D.S.G.A.
1. L’art. 89 del CCNL
sottoscritto il 29/11/2007 è sostituito dal seguente:
“1. Al personale DSGA possono
essere corrisposti, fatto salvo quanto disposto dall’art. 88, comma 2, lett.
j), esclusivamente compensi per attività e prestazioni aggiuntive connesse a
progetti finanziati dalla UE, da Enti o istituzioni pubblici e privati da non
porre a carico delle risorse contrattuali destinate al fondo di istituto.
2. La TABELLA 9 - MISURE
ECONOMICHE DEI PARAMETRI PER IL CALCOLO DELL’INDENNITA’ DI DIREZIONE – è
rideterminata come segue:
|
Tipologia
di parametro
|
Misura
tabellare annua lorda
|
Criterio
di utilizzo
|
|
Parametro base in misura fissa a
decorrere dall’ 1/1/2006
|
€
1.750,00
|
|
Particolari
tipologie di istituzioni scolastiche
(parte
variabile a carico del fondo di istituto)
Valori annui lordi rideterminati a
decorrere dal 1/9/2008:
|
a) azienda agraria,
|
€
1.220,00
|
da moltiplicare per il numero
delle aziende funzionanti presso l’istituto
|
|
b) convitti ed educandati
annessi
|
€ 820,00
|
da moltiplicare per il numero
dei convitti e degli educandati
funzionanti presso l’istituto
|
|
c) istituti verticalizzati ed
istituti con almeno due punti di erogazione del servizio scolastico, istituti
di secondo grado aggregati ed istituti tecnici, professionali e d’arte con
laboratori e/o reparti di lavorazione
|
€ 750,00
|
spettante in misura unica,
indipendentemente dall’esistenza di più situazioni di cui alla lettera c)
|
|
d) scuole medie, scuole
elementari e licei non rientranti nelle tipologie di cui alla lettera c)
|
€ 650,00
|
|
|
e) Complessità organizzativa
|
€ 30,00
|
valore unitario da moltiplicare
per il numero del personale docente e ATA in organico di diritto
|
L’indennità di cui alla presente
tabella assorbe il compenso per le prestazioni eccedenti di cui all’art.51, comma 4,
del CCNL 29.11.2007.
ART. 5 -
MODIFICA DELLA TABELLA B
ALLEGATA AL CCNL 29.11.2007
1. La Tabella B (REQUISITI
CULTURALI PER L’ACCESSO AI PROFILI PROFESSIONALI DEL PERSONALE ATA) annessa al
CCNL 29/11/2007 è modificata come segue:
Direttore dei servizi generali ed
amministrativi:
- laurea specialistica in
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e
commercio o titoli equipollenti.
Coordinatore amministrativo:
- laurea triennale in
giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e
commercio o titoli equipollenti.
Coordinatore tecnico:
- laurea triennale specifica.
Assistente amministrativo:
- diploma di maturità.
Assistente tecnico:
- diploma di maturità
corrispondente alla specifica area professionale.
Cuoco:
- diploma di qualifica
professionale di Operatore dei servizi di ristorazione, settore cucina.
Infermiere:
- laurea in scienze
infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per
l’esercizio della professione di infermiere.
Guardarobiere:
- diploma di qualifica
professionale di Operatore della moda.
Addetto alle aziende agrarie:
- diploma di qualifica
professionale di:
1 – Operatore agrituristico;
2 – Operatore agro industriale;
3 - Operatore agro ambientale.
Collaboratore scolastico dei
servizi:
- diploma di qualifica
professionale per operatore dei servizi sociali.
Collaboratore scolastico:
- diploma di qualifica triennale
rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d’arte, diploma di
scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità.
È fatta salva la validità dei
titoli di studio in possesso per coloro che, al momento dell’entrata in vigore
della presente sequenza contrattuale, siano già inseriti in graduatoria o che
abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativo, nel
profilo richiesto e/o area richiesta nella scuola statale.
Per i diplomi di qualifica dei
corsi dell’istruzione professionale si fa riferimento al DM n. 250 del 14
aprile 1997.
DICHIARAZIONE
CONGIUNTA
Le Parti si impegnano ad aprire le
trattative per le ulteriori sequenze contrattuali previste dal vigente CCNL
(art. 22, art. 90, co.6, art.91, art. 126) in tempi
tali da consentirne l’operatività per il prossimo anno scolastico.