IPOTESI
DI ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DELLE
AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA
PER
IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
Il giorno 19 maggio 2004 alle ore 13 ha
avuto luogo l'incontro tra l'ARAN e le Confederazioni sindacali nelle persone
di:
per l'ARAN:
avvocato Guido Fantoni (Presidente) Firmato
per le Confederazioni sindacali:
CGIL Firmato
CISL Firmato
UIL Firmato
CIDA //
CONFEDIR Firmato
CONFSAL Firmato
COSMED Firmato
Al termine della riunione le parti, con la
sola eccezione della Cida, sottoscrivono la seguente ipotesi di Accordo:
IPOTESI
DI ACCORDO QUADRO PER LA DEFINIZIONE
DELLE
AUTONOME AREE DI CONTRATTAZIONE DELLA DIRIGENZA
PER
IL QUADRIENNIO 2002 - 2005
ART.
1
Campo
di applicazione
1. Il presente contratto si applica ai dirigenti
delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. I rapporti di lavoro dei dirigenti delle
amministrazioni pubbliche sono disciplinati dai contratti collettivi previsti
dagli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. I comparti richiamati nei successivi
articoli sono quelli la cui composizione è individuata dal CCNQ del 18 dicembre 2002.
ART.
2
Determinazione
delle autonome aree di contrattazione collettiva
1. I dirigenti delle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 1, ivi compresi quelli di livello
dirigenziale generale, ove previsti dai relativi ordinamenti, sono raggruppati
nelle seguenti autonome aree di contrattazione collettiva:
- Area I: dirigenti del comparto dei
Ministeri e delle Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo.
- Area II: dirigenti del comparto Regioni e
Autonomie locali.
- Area III: dirigenti dei ruoli sanitario,
professionale, tecnico, amministrativo del comparto del Servizio sanitario
nazionale.
- Area IV: dirigenza medico - veterinaria,
comprendente medici, veterinari ed odontoiatri del comparto del Servizio
sanitario nazionale.
- Area V: dirigenti dei comparti Scuola e Istituzioni
di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
- Area VI: dirigenti dei comparti Agenzie
fiscali e Enti pubblici non economici.
- Area VII: dirigenti dei comparti
Università e Istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione.
- Area VIII: dirigenti del comparto della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
ART.
3
Disposizioni
particolari
1. Ai sensi dell'art. 7, comma 4, della legge 145 del 2002,
i professionisti del comparto Enti pubblici non economici, i ricercatori e
tecnologi del comparto Istituzioni ed Enti di ricerca e sperimentazione sono
collocati in apposita separata sezione, rispettivamente, nelle aree dirigenziali
VI e VII.
2. Nei contratti collettivi nazionali delle
aree costituite da più comparti, ferma rimanendo l'unicità del contratto, le
parti potranno valutare l'opportunità di una articolazione della normativa
contrattuale per specifici settori o sezioni.
ART.
4
Norme finali
Le
parti, anche in relazione ai processi di riforma in atto nelle pubbliche
amministrazioni, potranno procedere successivamente alla modifica della
composizione delle autonome aree di contrattazione di cui al presente accordo secondo
le procedure contrattuali previste dall'art. 40, comma 2 e dall'art . 41, comma 6, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
2. Per il personale dei settori misti, ove
operano amministrazioni pubbliche e soggetti privati, in particolare dei
comparti delle Regioni-Autonomie locali e Sanità o altri settori caratterizzati
da contiguità, le parti – fermi restando i rispettivi ambiti di rappresentanza –
ravvisano l'opportunità di realizzare omogeneità e coerenza di comportamenti
nelle scelte politiche contrattuali (ed ove possibile la contestualità) nel
rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, anche assumendo iniziative di
sensibilizzazione nei confronti dei soggetti competenti delle rispettive
trattative.
ART. 5
Norma
programmatica
1. I dirigenti delle professionalità sanitarie del
Ministero della Salute di cui all'art. 18, comma 8 del decreto legislativo 502 del 1992
(indicati nella parte II dell' ipotesi di CCNL integrativo del CCNL del 5 aprile 2001 dell'area I, siglata il 6 maggio
2004) tutti appartenenti all'area dirigenziale I, a seguito dell'istituzione
presso il predetto Ministero del ruolo dei propri dirigenti ai sensi dell'art. 23 comma 1 del decreto legislativo 165 del 2001,
come modificato dalla legge 145 del
2002 nonché dell'art. 1, comma 3 del D.P.R. del 23 aprile 2004, n. 108,
saranno inseriti in apposite sezioni tali da garantire la specificità tecnica
dei citati dirigenti.
ART. 6
Disapplicazioni
1. Il presente contratto sostituisce
integralmente i Contratti collettivi nazionali quadro di definizione delle aree dirigenziali di contrattazione stipulati in data 25 novembre 1998
e 9 agosto 2000.
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1
Con riferimento all'art. 2, comma 1, le parti evidenziano
che nel ruolo sanitario dell'area III è compresa la dirigenza delle professioni
sanitarie istituita con legge 251 del 2000 e regolata dal CCNL integrativo del
10 febbraio 2004.
Firmato
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2
Con riferimento all'art. 2 area
dirigenziale VII, al fine di uniformare i trattamenti contrattuali di personale
avente caratteristiche omogenee, le parti sollecitano, un intervento normativo
per l'inserimento in separata sezione della predetta area dirigenziale anche
del personale medico e delle professionalità sanitarie (già inquadrato nella
categoria EP del comparto Università) addetto all'assistenza nei policlinici
universitari convenzionati con il SSN. Ciò in analogia a quanto già
verificatosi per i professionisti degli enti pubblici ed i ricercatori e
tecnologi degli enti di ricerca, ai sensi dell'art. 40, comma 2 del d.lgs 165 del 2001,
come integrato dall'art. 7 comma 4 della legge 145 del 2002.
Firmato
DICHIARAZIONE CISL - UIL - CGIL
Con riferimento all'art. 2 area dirigenziale VII, la CISL,
la UIL e la CGIL rivendicano che la previsione contenuta nella dichiarazione
congiunta n. 2 circa l'inserimento in separata sezione della predetta area
dirigenziale sia estesa anche al personale medico, professionista e
amministrativo equiparato alla dirigenza del SSN ai sensi dell'art. 31 del D.P.R. 761/79, nonché a tutto il personale
inquadrato nella categoria EP.
Firmato CISL UIL CGIL
DICHIARAZIONE CISL
Con riferimento all'art. 2, comma 1, area dirigenziale
VII, e all'art. 3, comma 1, la CISL conferma le eccezioni sollevate al tavolo
negoziale in merito alla collocazione in due diverse sezioni dei professionisti
degli Enti pubblici e dei ricercatori degli Enti di ricerca.
La decisione di separare i suddetti professionisti è in
contrasto con la disposizione di cui all'art. 40, comma 2, del dlgs 165/2001, come modificato
dall'art. 7, comma 4, della legge 145/2002, che sancisce in
modo inequivocabile che i professionisti degli Enti pubblici non economici, i
ricercatori e tecnologi degli Enti di ricerca, compresi quelli dell'Enea,
costituiscono, in unica separata sezione, unitamente alla dirigenza, un'area
contrattuale autonoma.
E' quindi arbitrario quanto deciso nell'ipotesi di accordo
sulla collocazione dei professionisti, dei ricercatori e tecnologi in autonome
sezioni, cioè in diverse e plurime sezioni di contratti della dirigenza.
Firmato CISL
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
Dirigenti degli Uffici Stampa
Nonostante la posizione contraria dell'Aran
e delle altre Confederazioni, la Confedir è fermamente convinta che le modalità
di applicazione dell'art. 9 della legge 150/2000 debbano essere
urgentemente definite nell'ambito di accordi quadro confederali: l'opposizione
ad inserire tale clausola nel presente accordo è un chiaro indice della volontà
di non voler riconoscere - neanche per il personale dirigente operante negli
Uffici stampa – una specificità contrattuale.
La Confedir opererà per proporre specifiche
normative nell'ambito dei diversi Contratti collettivi nazionali di lavoro
dirigenziali.
Firmato CONFEDIR
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR
Composizione delle aree
La Confedir conferma la propria contrarietà sulla
composizione dell'area VI, che unisce i dirigenti delle Agenzie Fiscali con
quelli degli Enti pubblici non economici; a riguardo, sulla base del decreto legislativo 300/1999, si ritiene che i
dirigenti delle Agenzie Fiscali debbano essere ricompresi in un'area autonoma
in analogia a quanto operato nei confronti dei dirigenti della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
Inoltre, anche in relazione agli imminenti
sviluppi legislativi riguardanti il rapporto di lavoro del personale del Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, si conferma la propria contrarietà a mantenere
i dirigenti di tale Amministrazione in un'area contrattuale comune con i
dirigenti ministeriali, ritenendo che essi debbano essere collocati in un'area
autonoma in coerenza con la tendenza legislativa.
Firmato CONFEDIR
DICHIARAZIONE A VERBALE CONFEDIR e COSMED
Dirigenti Sanitari in servizio presso il
Ministero della Salute
La Confedir e la Cosmed ritengono che la
definitiva collocazione a tutti gli effetti giuridici ed economici, dei
dirigenti sanitari individuati dal comma 8 dell'art. 18 del dlgs 502/1992, nell'ambito
dell'Area contrattuale I, consenta di affrontare i prossimi contratti
collettivi nazionali di lavoro dei dirigenti ministeriali con maggior chiarezza
ed uniformità, senza ricorrere a successive sequenze contrattuali o sezioni
differenziate.
Firmato CONFEDIR e COSMED