INTESA
SULLA IPOTESI DI C.C.N.I. CONCERNENTE LE PROCEDURE SELETTIVE PER I PASSAGGI DEL
PERSONALE A.T.A. DALL’AREA INFERIORE ALL’AREA IMMEDIATAMENTE SUPERIORE, AI
SENSI DELL’ARTICOLO 48 DEL C.C.N.L. 24.7.2003.
Il giorno 10
maggio 2006, alle ore 20,00, presso la Direzione generale del personale della
scuola, ha avuto luogo l’incontro tra il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca e le Organizzazioni sindacali firmatarie dei
contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto Scuola nelle persone di:
per il MIUR:
dr. Pasquale Capo (Capo
dipartimento per l’istruzione) e dr. Giuseppe Cosentino (Direttore generale per
il personale della scuola)
per le
Organizzazioni sindacali:
FLC CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS -CONFSAL
GILDA -UNAMS
Al termine della
riunione, le parti,
considerato
che in sede di definizione
dell’ipotesi di C.C.N.I. sull’art. 48 sono emerse esigenze di approfondimento
sulla disciplina della fase transitoria per l’accesso all’Area D e sulla
tabella di valutazione dei titoli in ragione delle diverse condizioni
professionali degli aspiranti,
sottoscrivono
la seguente
intesa sull’ipotesi di Contratto collettivo nazionale integrativo nel testo fin
qui
elaborato, che di
seguito si riporta;
concordano
la data del 30.6.2006
per siglare l’ipotesi di CCNI nella sua interezza.
Articolo 1
Il
sistema della mobilità professionale del personale ATA
1. La mobilità
professionale tra aree diverse avviene, previo superamento di un esame finale,
da sostenere a seguito della frequenza di uno specifico corso di formazione a
cui accede il personale utilmente collocato in un apposito elenco provinciale
formulato sulla base dei titoli di studio, di servizio e dei crediti
professionali posseduti dal candidato, con le modalità definite dal presente
Contratto.
2. La mobilità
viene attivata, a partire dall’anno scolastico 2007 – 2008, dopo il superamento
dell’esame finale di cui al comma precedente, per una quota che in prima
applicazione è fissata al 20 % dei posti individuati come disponibili in
ciascuna provincia e in ciascuna area professionale.
La percentuale
potrà essere successivamente rideterminata, in sede di contrattazione
integrativa nazionale, prima dell’avvio di ciascuna procedura triennale, nel
rispetto dei vincoli previsti dall’art. 48 del CCNL
24 luglio 2003, in relazione:
§
al numero dei contratti individuali di
lavoro a tempo determinato, riferiti alle aree interessate alle operazioni di
mobilità, di cui al presente accordo;
§
ai posti disponibili e vacanti;
§
alla serie storica dei pensionamenti.
3. Le procedure
selettive di cui al comma precedente sono attivate con periodicità triennale,
per un numero di posti superiore del 10% rispetto a quelli individuati come
disponibili per le assunzioni in ciascuna provincia e per ciascuna area
professionale.
Articolo 2
La
gestione delle procedure di formazione e selezione
1. Le procedure
selettive di cui all’art. 1 sono organizzate dagli Uffici scolastici regionali
e dai CSA secondo quanto stabilito dal presente Contratto.
2. Le attività di
formazione di cui all’art. 6 sono organizzate secondo il modello generale di
cui all’Intesa stipulata
il 20 luglio 2004, integrata e modificata con la
configurazione delle attività in presenza.
3. Le attività in
presenza dei percorsi formativi sono gestite, su base territoriale, dagli
Uffici scolastici regionali mentre l’ambiente di apprendimento telematico per
la componente formativa a distanza è organizzato dall’Amministrazione centrale
con la collaborazione dell’INDIRE e del sistema informativo del MIUR.
Articolo 3
Campo
di applicazione. Destinatari e natura delle prove
1. Alle procedure
selettive può partecipare:
§
il personale in possesso dei titoli di
studio previsti per il profilo professionale di destinazione;
§
il personale in possesso del titolo di
studio individuato dalla tabella B) del
C.C.N.L. del 24 luglio 2003 per l’accesso al
medesimo profilo di appartenenza o comunque in possesso del titolo che ha dato
accesso al medesimo profilo e dell’anzianità di almeno cinque anni di effettivo
servizio nel profilo di appartenenza.
2. L’accesso ai percorsi
formativi avviene a seguito di valutazione dei titoli di studio, di servizio e
dei crediti professionali posseduti dagli aspiranti, i quali sono inseriti in
un elenco provinciale. in base ai criteri indicati nelle tabelle allegate..
3. L’esame finale
del percorso formativo consiste nel superamento di una prova che verte sugli
argomenti trattati durante il percorso stesso. Per alcuni profili
professionali, che prevedono specifiche competenze, la prova è strutturata
anche secondo modalità tecnico -pratiche.
Il punteggio
ottenuto nella prova finale, da attribuire in trentesimi, integrato con quello
derivante dalla valutazione dei titoli di studio, di servizio e dei crediti
professionali già valutati per l’ammissione al corso di formazione, costituisce
il punteggio complessivo con cui il candidato viene inserito nella graduatoria
valida per la mobilità professionale.
Articolo 4
Presentazione
delle domande
1. L’accesso alla
procedura di selezione avviene a domanda dell’interessato da presentare nella
scuola di servizio . La domanda può essere prodotta per una sola provincia a
scelta dell’interessato, anche per più profili professionali. Nel caso di
scelta di provincia diversa da quella di servizio, la domanda deve essere
inoltrata direttamente a cura dell’interessato, al CSA della provincia
prescelta, il quale, dal canto suo, provvederà ad inserire l’aspirante
nell’elenco di cui al successivo art. 5.
2. Anche il
personale che ha perduto la titolarità deve presentare la domanda direttamente
presso il CSA della provincia prescelta.
3. In caso di
domande presentate per più profili professionali, l’interessato, dopo
l’inserimento negli elenchi per l’accesso alla formazione, deve esercitare
l’opzione per la partecipazione alle attività di formazione il relative al
profilo professionale prescelto.
4. Il termine di
presentazione delle domande è fissato in 30 giorni dalla data di pubblicazione
del provvedimento d’indizione della relativa procedura nel sito internet ed
intranet del MIUR. La pubblicazione avviene a cura dell’Amministrazione, entro
il termine di 10 giorni dalla sottoscrizione definitiva del presente Contratto.
5. I titoli
valutabili e i punteggi ad essi attribuiti sono indicati nella tabella
allegata.
6. La valutazione dei titoli
validi ai fini dell’inserimento nell’elenco provinciale per la partecipazione
alle attività di formazione di cui al successivo art. 6 è effettuata dal CSA
competente sulla base delle dichiarazioni sostitutive rese dal candidato in
apposita scheda/domanda, ai sensi dell’articolo 46 del
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e successive integrazioni e
modificazioni. Il Dirigente dell’Istituzione scolastica competente dispone per
l’acquisizione della domanda al sistema informativo del MIUR.
7.
L’Amministrazione scolastica periferica effettua idonei controlli, anche a
campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese, secondo quanto previsto
dagli artt. 71 e 72
del citato D.P.R. 445/2000, e successive
integrazioni e modificazioni.
Articolo 5
Elenchi
provinciali per la partecipazione alle attività di formazione
1. L’elenco
provinciale del personale per la partecipazione ai percorsi formativi è
formulato per ciascun profilo professionale secondo l’ordine decrescente
ottenuto sommando il punteggio della valutazione dei titoli dichiarati nella
domanda.
2. Entro trenta
giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, i CSA, sulla
base dei dati acquisiti con procedura informatizzata dalle singole istituzioni
scolastiche, pubblicano gli elenchi provinciali provvisori di cui al comma 1 nel
proprio albo. Detti elenchi sono pubblicati anche all’albo degli Uffici
scolastici regionali. Entro cinque giorni gli interessati possono inoltrare, ai
CSA competenti, reclamo avverso la posizione negli elenchi esclusivamente per
errori materiali. Con successivo decreto del Direttore generale dell’Ufficio
scolastico regionale, o del dirigente del CSA a tal fine delegato, sono
approvati gli elenchi definitivi.
3. È ammesso a
frequentare il corso di formazione, di cui al successivo articolo 6, il
personale utilmente collocato nell’elenco definitivo di cui al comma precedente
nella misura prevista all’art. 1, comma 3, del presente Contratto.
Articolo 6
Corsi
di formazione
1. I percorsi
formativi per i passaggi dall’area di appartenenza a quella superiore hanno la
durata di 60 ore, di cui almeno 30 in presenza e le restanti a distanza con
l’ausilio di procedure telematiche.
2. I percorsi
formativi per i passaggi all’area D hanno la durata di 120 ore, di cui almeno
60 in presenza e le restanti a distanza, con l’ausilio di procedure
telematiche.
I contenuti dei corsi e le
relative modalità di svolgimento sono fissati in sede di commissione paritetica
di cui all’art. 7 dell’Intesa
20 luglio 2004.
Articolo 7
Graduatorie
provinciali del personale idoneo alla mobilità
1. A conclusione del corso di
formazione di cui all’articolo precedente, il personale che ha superato l’esame
finale è inserito nella graduatoria provinciale per la mobilità professionale
in ordine decrescente, in base alla somma dei punteggi conseguiti,
rispettivamente, nella valutazione dei titoli e nella prova finale. In caso di
parità di punteggio precede il candidato più anziano di età.
2. La graduatoria
provinciale per la mobilità professionale così formulata è approvata con
Decreto del competente Direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale o
dal dirigente del CSA all’uopo delegato.
3. Il personale
utilmente collocato nella predetta graduatoria consegue la mobilità
professionale in ragione dei posti individuati annualmente come disponibili in
ciascuna provincia e per ciascun profilo professionale.
4. Avverso il
suddetto provvedimento conclusivo della procedura, ovvero avverso il decreto di
cui all’art. 5, comma 2, è ammesso ricorso al Giudice del Lavoro, previo
esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione.
5. Le graduatorie
relative ai passaggi in questione vengono periodicamente aggiornate ed
integrate con la cadenza indicata all’art. 1, comma 3.
Articolo 8
Copertura
dei posti disponibili per la mobilità professionale
1. Alla copertura
dei posti disponibili nelle singole dotazioni si provvede utilizzando le
graduatorie di cui all’art. 7, dopo avere prioritariamente scorso, ove vigenti,
le graduatorie di cui all’art. 6, comma 9,
punto 1 e comma 10 della legge n. 124/99.
A queste ultime graduatorie sono riservate le aliquote del 40% per il passaggio
dall’area A all’area B e del 30% per il passaggio alle altre aree.
Articolo 9
Passaggi
all’area D
1. I percorsi
formativi finalizzati al passaggio all’area D) hanno la durata di 120 ore, di
cui almeno 60 in presenza e le restanti a distanza, con l’ausilio di procedure
telematiche.
2. Durante la
frequenza, a ciascun partecipante è assegnata una tesi da svolgere e discutere
in sede di esame finale.
3. L’esame finale
consiste in una prova orale relativa agli argomenti trattati durante il corso e
nella discussione della tesi assegnata al candidato. Il voto finale è
attribuito sulla base del punteggio complessivamente conseguito in sede di
prova orale, in trentesimi, sommato al punteggio riportato nella valutazione
dei titoli di studio, di servizio e professionali, già assegnata nell’elenco di
cui al precedente art. 5, comma 2.
Roma 10 Maggio
2006,
LA PARTE PUBBLICA
LE ORGANIZZAZIONI
SINDACALI
FLC CGIL
CISL SCUOLA
UIL SCUOLA
SNALS – CONFSAL
GILDA-UNAMS