Intesa tra
il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province,
i Comuni e le Comunità montane in materia di servizi socio-educativi per la
prima infanzia, di cui all’art.1 comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
(Intesa ai sensi dell’articolo 8,
comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131)
Allegato
La
Conferenza Unificata
Nella seduta odierna del 26
settembre 2007:
VISTO l’articolo 9,
comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che
affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra
Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, i Comuni e
le Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e svolgere attività di interesse comune;
VISTO l’articolo 8,
comma 6 delle legge 5 giugno 2003, n.131 il quale
prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la
stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o
il conseguimento di posizioni comuni;
VISTO l’art. 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per
l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.3”;
VISTO il decreto legge 18 maggio
2006, n°181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n°233 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;
VISTA la legge 6 dicembre
1971, n. 1044 concernente un “Piano quinquennale per l’istituzione
di asili nido comunali con il concorso dello Stato”, che istituisce, quale
servizio sociale di interesse pubblico, l’assistenza negli asili-nido ai
bambini di età fino a tre anni;
VISTA la legge 23
dicembre 1975, n. 698 che ha disposto lo scioglimento e il trasferimento
delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e
dell'infanzia alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
VISTA la legge 1997, n.
285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di
opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”, ed in particolare gli artt. 3, lettera
b) e 5 riferiti
al finanziamento di progetti finalizzati alla “innovazione e sperimentazione di
servizi socio-educativi per la prima infanzia”;
VISTA la legge 8 novembre
2000, n°328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema
integrato di interventi e servizi sociali”;
VISTO l’art. 1, commi 630 e 1259 della legge
27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) recante
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”
i quali rispettivamente prevedono l’accordo in sede di Conferenza Unificata di
cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per
l’attivazione di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta
formativa rivolta ai bambini dai ventiquattro a i trentasei mesi di età, anche
mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di
qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della
specifica fascia di età”, nonché ai sensi dell’art. 8, comma 6
della legge 5 giugno 2003, n.131, l’intesa in sede di Conferenza
Unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad
oggetto il riparto di una somma di cento milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei principi
fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle
prestazioni ed i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni e le province
Autonome attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del
sistema territoriale dei servizi socio-educativi al quale concorrono gli asili
nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di
accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di
lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati al fine di favorire il
conseguimento entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale
del 33% fissato dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23 – 24 marzo 2000 e di
attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese “;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n.296, (finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1, comma 863,
concernente l’incremento delle risorse Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS)
per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al
periodo di programmazione 2007-2013;
VISTA la legge 27
dicembre 2006, n.296, (finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1, comma 864, e
successivi concernenti la definizione del Quadro strategico nazionale (QSN) per
la politica di coesione 2007-2013 quale sede della programmazione unitaria
delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e quale quadro di
riferimento, per le priorità individuate, della programmazione delle risorse
ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;
VISTO il Quadro Strategico
Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dal CIPE
con delibera n.174 del 22 dicembre 2006;
VISTO l’accordo tra il Ministro
della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il
Ministro della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento
e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di
un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre
anni sancito in Conferenza
Unificata nella seduta del 14 giugno 2007;
VISTA l’intesa tra il Ministro delle
politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per i diritti
e le pari opportunità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
le Province, i Comuni e le Comunità montane, attuativa dell’articolo 1,
comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la
assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei
servizi educativi al finanziamento dell’accordo stipulato in pari data per la
realizzazione di un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini
dai due ai tre anni a norma dell’articolo 1,
comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancita
in Conferenza
Unificata nella seduta del 14 giugno 2007;
VISTA l’intesa 27 giugno
2007 in sede di Conferenza Unificata concernente i criteri di
riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia ed il decreto del Ministro
delle politiche per la famiglia in data 2 luglio 2007- pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2007, serie generale, n.197- con il quale è
stato ripartito il predetto Fondo;
CONSIDERATA la natura dinamica del
processo che dovrà tendere al raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona e attesa
la necessità di avviare la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni
per i servizi socio-educativi per la prima infanzia;
RITENUTO
- di ricomprendere nel sistema
integrato dei servizi socio-educativi di cui all’articolo 1 le diverse
opportunità per la prima infanzia definite nell’ambito della programmazione
delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- di destinare almeno il 50% delle
risorse del Piano straordinario all’incremento diposti da adibire ad asili
nido;
- di concordare modalità di
riparto idonee a ridurre gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese,
nelle more dell’applicazione dell’art. 119 della Costituzione;
VISTA la proposta di intesa, nel
testo pervenuto dal Ministro per le politiche per la famiglia il 24 luglio 2007
e diramata, in pari data, alle Regioni ed alle Autonomie locali;
CONSIDERATO che l’Amministrazione
centrale proponente, con nota pervenuta il 26 luglio, ha provveduto ad inviare
una nuova formulazione della proposta d’intesa,diramata in pari data alle
Autonomie territoriali;
CONSIDERATO che nella riunione, a
livello tecnico, del 30 luglio 2007, a cui non hanno partecipato i
rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, su richiesta delle Regioni,
del Ministero dell’Economia, del Ministero dell’Istruzione e del Dipartimento
per i diritti e le pari opportunità sono stati concordati alcuni emendamenti;
CONSIDERATO che il provvedimento
in esame, posto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 1°
agosto 2007, non è stato discusso, in ragione dell’assenza dell’ANCI e
dell’UPI;
CONSIDERATO che la Segreteria di
questa Conferenza in data 3 agosto 2007 ha chiesto alle Amministrazioni
territoriali di far pervenire eventuali osservazioni sul provvedimento, così
come riformulato dagli Uffici del Ministro delle politiche per la famiglia;
VISTA la nota del 7 settembre
2007, con la quale il coordinamento della Commissione degli Assessori regionali
alle politiche sociali, ha comunicato l’assenso favorevole all’intesa;
VISTO che il punto è stato
iscritto all’ordine del giorno della seduta del 20 settembre 2007 di questa
Conferenza e che in quella sede l’ANCI ha avanzato una serie di osservazioni e
le Regioni, nell’esprimere parere favorevole all’intesa, hanno presentato il
seguente emendamento all’articolo 2, comma 5 del testo in esame:
All’articolo 2, aggiungere alla
fine del comma 5, il seguente periodo: “Sono salvi per l’erogazione della quota
del primo anno i programmi di spesa che le Regioni hanno avviato nel corso
dell’anno 2007 prima della presente intesa;
RAVVISATA l’esigenza, in
considerazione delle osservazioni avanzate in sede di Conferenza, di rinviare
l’espressione dell’intesa alla prima seduta utile di questa Conferenza;
CONSIDERATO che, nella riunione
tecnica del 24 settembre 2007 i rappresentanti dell’ANCI hanno formulato le
seguenti osservazioni e proposte emendative:
1) aggiungere al primo periodo,
dopo le parole “stabilire i criteri sulla cui base le Regioni e le Province
autonome”, le seguenti: “di concerto con gli enti locali”;
2) aggiungere nel quinto
periodo,dopo le parole “Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano ed
enti locali si impegnano a concorrere”, le seguenti: “in parti uguali”;
3) all’articolo 2, comma 1, viene
richiesta la destinazione delle risorse prioritariamente alla realizzazione di
strutture pubbliche e l’ampliamento della percentuale riferita alla
programmazione territoriale delle risorse;
4) all’articolo 3,comma 1, viene
considerato riduttivo limitare il livello minimo dei servizi socio-educativi
per la prima infanzia alla percentuale del 6%;
5) all’articolo 3, comma 5, viene
richiesta la presenza nel gruppo paritetico di rappresentanti delle Regioni e
Province autonome e dell’ANCI in pari numero: quattro per le Regioni, quattro
per l’ANCI ed uno per l’UPI.
CONSIDERATO altresì che, nella
medesima riunione tecnica, pur facendo riserva di ulteriori verifiche, si è
concordato di recepire nel testo del provvedimento, l’emendamento presentato
dalle Regioni con una parziale riformulazione, nonché le richieste 1), 2) e 5),
avanzate dall’ANCI; in accoglimento della richiesta al punto 3), è stato
concordato di inserire, alla fine del comma 1, dell’articolo 2, le seguenti
parole: “fatta salva la definizione della diversa natura pubblica o privata,
del servizio in sede di concertazione a livello regionale” ;
VISTA la riformulazione dello
schema d’intesa, ad esito della riunione tecnica del 24 settembre, pervenuta
dagli Uffici del Ministro per le politiche per la famiglia, il 25 settembre
2007 e diramata in pari data;
RILEVATO che, nell’odierna seduta
di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa
con la seguente richiesta di riformulazione dell’articolo 2, comma 1: “fatta
salva una quota per gli asili comunali da definirsi in sede di concertazione
con gli enti locali a livello regionale”;
RILEVATO l’avviso favorevole
dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM su tale ultima richiesta delle Regioni;
ACQUISITO l'assenso del Governo,
delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;
SANCISCE LA
SEGUENTE INTESA
tra il Governo, le Regioni, le
Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:
Al fine di avviare il processo di
definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le
competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle
prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata, e di stabilire i criteri
sulla cui base le Regioni e le Province autonome, di concerto con gli enti
locali, attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema
territoriale dei servizi socio-educativi (d’ora in avanti piano) in vista del
raggiungimento entro il 2010 dell’obiettivo comune della copertura territoriale
del 33 per cento fissato dal Consiglio
europeo di Lisbona del 23 – 24 marzo 2000 e
dell’attenuazione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese di
cui all’articolo 1 comma
1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
A questo scopo il governo si
impegna a proporre le modifiche normative necessarie al fine di:
1. incrementare le risorse
finanziarie per lo sviluppo del piano per il triennio 2007 – 2009;
2. concorrere al finanziamento
delle maggiori spese correnti che si determineranno a decorrere dal triennio
2007 – 2009.
Detti impegni sono assunti nei
limiti delle risorse disponibili ed in ogni caso subordinatamente alla loro
compatibilità e coerenza con l’attuale quadro programmatico di finanza
pubblica. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli
enti locali condividono il carattere dinamico e progressivo del processo di
diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia
assumendo, con la sottoscrizione della presente intesa, l’impegno di perseguire
gli obiettivi perequativi nella distribuzione delle risorse, nonché di
assicurare e garantire il livello concordato all’art. 3, comma 1.
Le Regioni, le Province autonome
di Trento e Bolzano e gli Enti locali si impegnano a concorrere, in parti
uguali, al finanziamento del piano in misura non inferiore al 30% delle risorse
ripartite sulla base della presente intesa, come da Tabella allegata (All. 1).
In particolare lo Stato, le
Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali
stabiliscono quanto segue:
Art. 1
(Piano
straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi
socio-educativi.)
1. Il piano è finalizzato a
favorire la creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e
differenziata in tutto il territorio nazionale di servizi socio educativi per
la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini,
il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di
lavoro e di cura.
2. Le Regioni, le Province
Autonome e gli enti locali attuano il piano per l’ampliamento e la gestione dei
servizi educativi per bambini da zero a trentasei mesi attraverso l’incremento
del numero dei posti disponibili a copertura della domanda presso il sistema
pubblico e privato dei servizi socio-educativi diversificati per tipologia, per
modalità di accesso, frequenza e funzionamento, in modo da consentire anche
forme di assunzione della gestione e di partecipazione ai medesimi da parte
delle famiglie. I predetti servizi dovranno attenersi ai requisiti di qualità
definiti mediante procedure di autorizzazione e/o accreditamento disciplinate
ai sensi delle normative regionali e locali.
3. Nell’ambito della pianificazione
relativa alla realizzazione delle nuove strutture, le Regioni destinatarie dei
fondi stanziati dal Quadro Strategico Nazionale si impegnano a rispettare i
target e gli indicatori in esso stabiliti.
Art. 2
(Riparto delle somme di cui
all’art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
1. Le risorse stanziate ai sensi
dell’art. 1, comma
1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (d’ora in
avanti denominate: “Risorse”), così come integrate dal D.M. del 27 giugno 2007
di riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia nonché dalla quota di
cofinanziamento derivante dall’utilizzo delle disponibilità previste nei fondi
di cui ai programmi operativi regionali 2007-2013 sono suddivise, come da
tabella di cui all’allegato A, fra le Regioni e le Province Autonome le quali,
per una quota pari ad almeno il 50% del complessivo finanziamento, le destinano
all’incremento di posti in strutture da adibire ad asili nido, fatta salva una
quota per gli asili comunali da definirsi in sede di concertazione con gli enti
locali a livello regionale.
2. Per una quota pari ad Euro 250
milioni nel triennio, le Risorse sono ripartite fra le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano valendosi di massima dei criteri utilizzati nel Decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2002: tasso
demografico 0 – 36 mesi nella misura del 50%, tasso di occupazione femminile
(età fertile 15 – 49 anni) nella misura del 20%, tasso di disoccupazione
femminile (età fertile 15 – 49 anni) nella misura del 15% e tasso di utilizzo
del servizio secondo le rilevazioni ISTAT nella misura del 15%.
3. Per una quota pari ad Euro 90
milioni nel triennio, le Risorse sono ripartite a scopo perequativo fra le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione alla
differenza fra la copertura media nazionale attuale e la copertura calcolata per
ogni singola Regione in misura proporzionale al criterio demografico relativo
alla popolazione 0-36 mesi.
4. Il cofinanziamento delle
Regioni del Mezzogiorno, così come quantificato nella tabella di cui
all’allegato A, è individuato in funzione degli obiettivi fissati dal Quadro
Strategico Nazionale (d’ora in avanti QSN).
5. All’erogazione di quanto
spettante per il primo anno si procederà all’atto dell’adozione del piano da
parte di ciascuna regione e provincia autonoma, che potrà tenere conto dei programmi
di spesa avviati dalle Regioni nel corso dell’anno 2007 prima della presente
intesa. Per gli anni successivi si provvederà alle relative erogazioni sulla
base degli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 2.
6. Le eventuali ulteriori risorse
che si rendessero disponibili sul Fondo per le politiche della famiglia, che a
norma dell’art.1, comma
1260 della citata legge 296/2006, possono essere destinate ad
incremento di quelle già individuate al comma 1259 della
medesima legge, saranno ripartite con le stesse modalità e criteri di cui ai
precedenti commi 2 e 3.
Art. 3
(Livelli dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia)
1.Ferma restando la necessità di
conseguire l’obbiettivo stabilito dal Consiglio europeo Lisbona, al fine di
avviare - nel rispetto delle competenze del tavolo interistituzionale sui
livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata -
la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia, tenendo conto della necessità di
assicurare l’uniforme copertura della domanda su tutto il territorio nazionale,
delle risorse disponibili e della necessaria gradualità del processo, il
livello di copertura della domanda di servizi socio-educativi integrati per la
prima infanzia, calcolato in termini di bambini utenti dei servizi, è stabilito
nella misura media nazionale del 13% e, all’interno del sistema integrato di
ciascuna Regione, in misura non inferiore al 6%.
2. Il raggiungimento del livello
di copertura di cui al comma 1 viene garantito nel rispetto dei criteri per
l’attuazione del piano così come definiti all’art. 1, comma 2, della presente
intesa.
3. Gli incrementi del livello di
copertura di cui al comma 1 verranno determinati con apposita intesa a seguito
dell’incremento delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi
esercizi finanziari e comunque al termine del triennio 2007 – 2009, anche in
considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 4.
4. All’obiettivo indicato al comma
1 concorrono le risorse derivanti dalle seguenti norme:
-
art 1, comma
1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e D.M. del
27 giugno di riparto del Fondo per le Politiche della famiglia previsto dall’art. 1, comma
1250, della stessa legge;
-
Fondo per le Aree Sottoutilizzate che le stesse Regioni si impegnano ad
utilizzare ai fini del potenziamento del sistema integrato dei servizi
socio-educativi per la prima infanzia per raggiungere il target previsto QSN
per il 2009.
5. Ferme restando le competenze
del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni
istituito presso la Conferenza Unificata, è istituito un gruppo di lavoro paritetico,
composto da due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della
famiglia, due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale, due
rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, due rappresentanti del
Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, un rappresentante del
Ministero dell’economia e delle finanze, quattro rappresentanti delle Regioni,
quattro rappresentanti dell’ANCI e da un rappresentante dell’UPI, con il
compito di elaborare proposte per l’integrazione dei livelli essenziali delle
prestazioni dei servizi socio educativi per la prima infanzia anche in vista
dell’adozione della successiva intesa che, ai sensi del comma 3, definisce i
criteri di riparto e di utilizzo delle maggiori risorse destinate allo sviluppo
del sistema integrato dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.
Art. 4
(Monitoraggio)
1.Ai fini della valutazione del
livello di attuazione del piano e della effettiva realizzazione di nuovi
accessi ai servizi socio-educativi della rete integrata per la prima infanzia
mediante l’utilizzo delle Risorse all’uopo erogate e secondo i criteri previsti
dalla presente intesa, il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il
Ministero della solidarietà sociale, anche avvalendosi del Centro nazionale di
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (d’ora in avanti Centro
nazionale) ed in collaborazione con l’ISTAT svolgono attività di monitoraggio.
2. L’attività di monitoraggio è
effettuata, sulla base del principio di leale collaborazione e tenuto conto dei
modelli di intervento definiti in sede di cabina di regia per le attività di
assistenza tecnica per la gestione del QSN, con il fattivo concorso e la
partecipazione delle Regioni e del sistema delle Autonomie Locali attraverso
l’utilizzo di strumenti di rendicontazione delle somme destinate al piano ed un
sistema unico di rilevazione definito d’intesa tra le Regioni e Province
autonome, e il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Ministero
della solidarietà sociale.
3. Le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano si impegnano a garantire flussi informativi
regionali esaustivi e tempestivi dal livello locale al livello centrale secondo
criteri e modalità da definire nell’ambito del sistema di rilevazione di cui al
comma 2.
Art. 5
(Mancata attuazione del Piano)
1. Qualora, in esito alle attività
di monitoraggio di cui all’articolo 4, risulti la mancata adozione degli atti
necessari al raggiungimento dei livelli di cui all’articolo 3, comma 1, il
Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro della solidarietà
sociale, sentita la Regione o la Provincia Autonoma interessata, fissano un
termine non superiore ai tre mesi per provvedere. Decorso inutilmente tale
termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche
per la famiglia e del Ministro della solidarietà sociale, previa intesa con la
Conferenza unificata, adotta gli atti idonei ad assicurare l’attuazione del
piano nella regione o nella provincia autonoma.