Inserisci parola chiave:                      Ricerca Avanzata

Home > 26-09-2007 n° - Intese - Protocolli

26-09-2007 n° - Intese - Protocolli

Intesa del 26 settembre 2007
tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia,
Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le

Intesa tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia, di cui all’art.1 comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

(Intesa ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131)

 

 

Allegato

 

La Conferenza Unificata

 

Nella seduta odierna del 26 settembre 2007:

 

VISTO l’articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, che affida a questa Conferenza il compito di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni, Province Autonome di Trento e Bolzano, Province, i Comuni e le Comunità montane, al fine di coordinare l’esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

 

VISTO l’articolo 8, comma 6 delle legge 5 giugno 2003, n.131 il quale prevede che, in sede di Conferenza Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di posizioni comuni;

 

VISTO l’art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3”;

 

VISTO il decreto legge 18 maggio 2006, n°181 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n°233 “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”;

 

VISTA la legge 6 dicembre 1971, n. 1044 concernente un “Piano quinquennale per l’istituzione di asili nido comunali con il concorso dello Stato”, che istituisce, quale servizio sociale di interesse pubblico, l’assistenza negli asili-nido ai bambini di età fino a tre anni;

 

VISTA la legge 23 dicembre 1975, n. 698 che ha disposto lo scioglimento e il trasferimento delle funzioni dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;

 

VISTA la legge 1997, n. 285 recante “Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza”, ed in particolare gli artt. 3, lettera b) e 5 riferiti al finanziamento di progetti finalizzati alla “innovazione e sperimentazione di servizi socio-educativi per la prima infanzia”;

 

VISTA la legge 8 novembre 2000, n°328, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

 

VISTO l’art. 1, commi 630 e 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” i quali rispettivamente prevedono l’accordo in sede di Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 per l’attivazione di “progetti tesi all’ampliamento qualificato dell’offerta formativa rivolta ai bambini dai ventiquattro a i trentasei mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età”, nonché ai sensi dell’art. 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n.131, l’intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di cento milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Nell’intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni ed i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni e le province Autonome attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati al fine di favorire il conseguimento entro il 2010, dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33% fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 – 24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese “;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296, (finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1, comma 863, concernente l’incremento delle risorse Fondo per le Aree Sottoutilizzate (FAS) per la realizzazione degli interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di programmazione 2007-2013;

 

VISTA la legge 27 dicembre 2006, n.296, (finanziaria 2007) ed in particolare l’art.1, comma 864, e successivi concernenti la definizione del Quadro strategico nazionale (QSN) per la politica di coesione 2007-2013 quale sede della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e comunitarie, e quale quadro di riferimento, per le priorità individuate, della programmazione delle risorse ordinarie in conto capitale, fatte salve le competenze regionali in materia;

 

VISTO il Quadro Strategico Nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013, approvato dal CIPE con delibera n.174 del 22 dicembre 2006;

 

VISTO l’accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro delle politiche per la famiglia, il Ministro della solidarietà sociale, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni sancito in Conferenza Unificata nella seduta del 14 giugno 2007;

 

VISTA l’intesa tra il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro per i diritti e le pari opportunità, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, attuativa dell’articolo 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per la assegnazione di una parte delle somme destinate alla realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi educativi al finanziamento dell’accordo stipulato in pari data per la realizzazione di un’offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni a norma dell’articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sancita in Conferenza Unificata nella seduta del 14 giugno 2007;

 

VISTA l’intesa 27 giugno 2007 in sede di Conferenza Unificata concernente i criteri di riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia ed il decreto del Ministro delle politiche per la famiglia in data 2 luglio 2007- pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 25 agosto 2007, serie generale, n.197- con il quale è stato ripartito il predetto Fondo;

 

CONSIDERATA la natura dinamica del processo che dovrà tendere al raggiungimento dell’obiettivo di Lisbona e attesa la necessità di avviare la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi socio-educativi per la prima infanzia;

 

RITENUTO

- di ricomprendere nel sistema integrato dei servizi socio-educativi di cui all’articolo 1 le diverse opportunità per la prima infanzia definite nell’ambito della programmazione delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;

- di destinare almeno il 50% delle risorse del Piano straordinario all’incremento diposti da adibire ad asili nido;

- di concordare modalità di riparto idonee a ridurre gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, nelle more dell’applicazione dell’art. 119 della Costituzione;

 

VISTA la proposta di intesa, nel testo pervenuto dal Ministro per le politiche per la famiglia il 24 luglio 2007 e diramata, in pari data, alle Regioni ed alle Autonomie locali;

 

CONSIDERATO che l’Amministrazione centrale proponente, con nota pervenuta il 26 luglio, ha provveduto ad inviare una nuova formulazione della proposta d’intesa,diramata in pari data alle Autonomie territoriali;

 

CONSIDERATO che nella riunione, a livello tecnico, del 30 luglio 2007, a cui non hanno partecipato i rappresentanti dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM, su richiesta delle Regioni, del Ministero dell’Economia, del Ministero dell’Istruzione e del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità sono stati concordati alcuni emendamenti;

 

CONSIDERATO che il provvedimento in esame, posto all’ordine del giorno della seduta di questa Conferenza del 1° agosto 2007, non è stato discusso, in ragione dell’assenza dell’ANCI e dell’UPI;

 

CONSIDERATO che la Segreteria di questa Conferenza in data 3 agosto 2007 ha chiesto alle Amministrazioni territoriali di far pervenire eventuali osservazioni sul provvedimento, così come riformulato dagli Uffici del Ministro delle politiche per la famiglia;

 

VISTA la nota del 7 settembre 2007, con la quale il coordinamento della Commissione degli Assessori regionali alle politiche sociali, ha comunicato l’assenso favorevole all’intesa;

 

VISTO che il punto è stato iscritto all’ordine del giorno della seduta del 20 settembre 2007 di questa Conferenza e che in quella sede l’ANCI ha avanzato una serie di osservazioni e le Regioni, nell’esprimere parere favorevole all’intesa, hanno presentato il seguente emendamento all’articolo 2, comma 5 del testo in esame:

 

All’articolo 2, aggiungere alla fine del comma 5, il seguente periodo: “Sono salvi per l’erogazione della quota del primo anno i programmi di spesa che le Regioni hanno avviato nel corso dell’anno 2007 prima della presente intesa;

 

RAVVISATA l’esigenza, in considerazione delle osservazioni avanzate in sede di Conferenza, di rinviare l’espressione dell’intesa alla prima seduta utile di questa Conferenza;

 

CONSIDERATO che, nella riunione tecnica del 24 settembre 2007 i rappresentanti dell’ANCI hanno formulato le seguenti osservazioni e proposte emendative:

 

1) aggiungere al primo periodo, dopo le parole “stabilire i criteri sulla cui base le Regioni e le Province autonome”, le seguenti: “di concerto con gli enti locali”;

 

2) aggiungere nel quinto periodo,dopo le parole “Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali si impegnano a concorrere”, le seguenti: “in parti uguali”;

 

3) all’articolo 2, comma 1, viene richiesta la destinazione delle risorse prioritariamente alla realizzazione di strutture pubbliche e l’ampliamento della percentuale riferita alla programmazione territoriale delle risorse;

 

4) all’articolo 3,comma 1, viene considerato riduttivo limitare il livello minimo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia alla percentuale del 6%;

 

5) all’articolo 3, comma 5, viene richiesta la presenza nel gruppo paritetico di rappresentanti delle Regioni e Province autonome e dell’ANCI in pari numero: quattro per le Regioni, quattro per l’ANCI ed uno per l’UPI.

 

CONSIDERATO altresì che, nella medesima riunione tecnica, pur facendo riserva di ulteriori verifiche, si è concordato di recepire nel testo del provvedimento, l’emendamento presentato dalle Regioni con una parziale riformulazione, nonché le richieste 1), 2) e 5), avanzate dall’ANCI; in accoglimento della richiesta al punto 3), è stato concordato di inserire, alla fine del comma 1, dell’articolo 2, le seguenti parole: “fatta salva la definizione della diversa natura pubblica o privata, del servizio in sede di concertazione a livello regionale” ;

 

VISTA la riformulazione dello schema d’intesa, ad esito della riunione tecnica del 24 settembre, pervenuta dagli Uffici del Ministro per le politiche per la famiglia, il 25 settembre 2007 e diramata in pari data;

 

RILEVATO che, nell’odierna seduta di questa Conferenza, le Regioni hanno espresso avviso favorevole all’intesa con la seguente richiesta di riformulazione dell’articolo 2, comma 1: “fatta salva una quota per gli asili comunali da definirsi in sede di concertazione con gli enti locali a livello regionale”;

 

RILEVATO l’avviso favorevole dell’ANCI, dell’UPI e dell’UNCEM su tale ultima richiesta delle Regioni;

 

ACQUISITO l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome e degli Enti locali;

 

 

SANCISCE LA SEGUENTE INTESA

 

tra il Governo, le Regioni, le Province autonome e gli Enti locali, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003 n. 131:

 

Al fine di avviare il processo di definizione dei livelli essenziali delle prestazioni, ferme restando le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata, e di stabilire i criteri sulla cui base le Regioni e le Province autonome, di concerto con gli enti locali, attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi (d’ora in avanti piano) in vista del raggiungimento entro il 2010 dell’obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23 – 24 marzo 2000 e dell’attenuazione degli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese di cui all’articolo 1 comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

 

A questo scopo il governo si impegna a proporre le modifiche normative necessarie al fine di:

 

1. incrementare le risorse finanziarie per lo sviluppo del piano per il triennio 2007 – 2009;

2. concorrere al finanziamento delle maggiori spese correnti che si determineranno a decorrere dal triennio 2007 – 2009.

 

Detti impegni sono assunti nei limiti delle risorse disponibili ed in ogni caso subordinatamente alla loro compatibilità e coerenza con l’attuale quadro programmatico di finanza pubblica. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali condividono il carattere dinamico e progressivo del processo di diffusione e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la prima infanzia assumendo, con la sottoscrizione della presente intesa, l’impegno di perseguire gli obiettivi perequativi nella distribuzione delle risorse, nonché di assicurare e garantire il livello concordato all’art. 3, comma 1.

 

Le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali si impegnano a concorrere, in parti uguali, al finanziamento del piano in misura non inferiore al 30% delle risorse ripartite sulla base della presente intesa, come da Tabella allegata (All. 1).

 

In particolare lo Stato, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali stabiliscono quanto segue:

 

Art. 1

(Piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema integrato dei servizi socio-educativi.)

 

1. Il piano è finalizzato a favorire la creazione di una rete integrata, estesa, qualificata e differenziata in tutto il territorio nazionale di servizi socio educativi per la prima infanzia, volti a promuovere il benessere e lo sviluppo dei bambini, il sostegno del ruolo educativo dei genitori e la conciliazione dei tempi di lavoro e di cura.

2. Le Regioni, le Province Autonome e gli enti locali attuano il piano per l’ampliamento e la gestione dei servizi educativi per bambini da zero a trentasei mesi attraverso l’incremento del numero dei posti disponibili a copertura della domanda presso il sistema pubblico e privato dei servizi socio-educativi diversificati per tipologia, per modalità di accesso, frequenza e funzionamento, in modo da consentire anche forme di assunzione della gestione e di partecipazione ai medesimi da parte delle famiglie. I predetti servizi dovranno attenersi ai requisiti di qualità definiti mediante procedure di autorizzazione e/o accreditamento disciplinate ai sensi delle normative regionali e locali.

 

3. Nell’ambito della pianificazione relativa alla realizzazione delle nuove strutture, le Regioni destinatarie dei fondi stanziati dal Quadro Strategico Nazionale si impegnano a rispettare i target e gli indicatori in esso stabiliti.

 

Art. 2

(Riparto delle somme di cui all’art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 

1. Le risorse stanziate ai sensi dell’art. 1, comma 1259 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (d’ora in avanti denominate: “Risorse”), così come integrate dal D.M. del 27 giugno 2007 di riparto del Fondo per le Politiche della Famiglia nonché dalla quota di cofinanziamento derivante dall’utilizzo delle disponibilità previste nei fondi di cui ai programmi operativi regionali 2007-2013 sono suddivise, come da tabella di cui all’allegato A, fra le Regioni e le Province Autonome le quali, per una quota pari ad almeno il 50% del complessivo finanziamento, le destinano all’incremento di posti in strutture da adibire ad asili nido, fatta salva una quota per gli asili comunali da definirsi in sede di concertazione con gli enti locali a livello regionale.

 

2. Per una quota pari ad Euro 250 milioni nel triennio, le Risorse sono ripartite fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano valendosi di massima dei criteri utilizzati nel Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 ottobre 2002: tasso demografico 0 – 36 mesi nella misura del 50%, tasso di occupazione femminile (età fertile 15 – 49 anni) nella misura del 20%, tasso di disoccupazione femminile (età fertile 15 – 49 anni) nella misura del 15% e tasso di utilizzo del servizio secondo le rilevazioni ISTAT nella misura del 15%.

 

3. Per una quota pari ad Euro 90 milioni nel triennio, le Risorse sono ripartite a scopo perequativo fra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in proporzione alla differenza fra la copertura media nazionale attuale e la copertura calcolata per ogni singola Regione in misura proporzionale al criterio demografico relativo alla popolazione 0-36 mesi.

 

4. Il cofinanziamento delle Regioni del Mezzogiorno, così come quantificato nella tabella di cui all’allegato A, è individuato in funzione degli obiettivi fissati dal Quadro Strategico Nazionale (d’ora in avanti QSN).

 

5. All’erogazione di quanto spettante per il primo anno si procederà all’atto dell’adozione del piano da parte di ciascuna regione e provincia autonoma, che potrà tenere conto dei programmi di spesa avviati dalle Regioni nel corso dell’anno 2007 prima della presente intesa. Per gli anni successivi si provvederà alle relative erogazioni sulla base degli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 4, comma 2.

 

6. Le eventuali ulteriori risorse che si rendessero disponibili sul Fondo per le politiche della famiglia, che a norma dell’art.1, comma 1260 della citata legge 296/2006, possono essere destinate ad incremento di quelle già individuate al comma 1259 della medesima legge, saranno ripartite con le stesse modalità e criteri di cui ai precedenti commi 2 e 3.

 

Art. 3

(Livelli dei servizi socio-educativi per la prima infanzia)

 

1.Ferma restando la necessità di conseguire l’obbiettivo stabilito dal Consiglio europeo Lisbona, al fine di avviare - nel rispetto delle competenze del tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata - la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, tenendo conto della necessità di assicurare l’uniforme copertura della domanda su tutto il territorio nazionale, delle risorse disponibili e della necessaria gradualità del processo, il livello di copertura della domanda di servizi socio-educativi integrati per la prima infanzia, calcolato in termini di bambini utenti dei servizi, è stabilito nella misura media nazionale del 13% e, all’interno del sistema integrato di ciascuna Regione, in misura non inferiore al 6%.

 

2. Il raggiungimento del livello di copertura di cui al comma 1 viene garantito nel rispetto dei criteri per l’attuazione del piano così come definiti all’art. 1, comma 2, della presente intesa.

 

3. Gli incrementi del livello di copertura di cui al comma 1 verranno determinati con apposita intesa a seguito dell’incremento delle risorse che si renderanno disponibili nei successivi esercizi finanziari e comunque al termine del triennio 2007 – 2009, anche in considerazione degli esiti del monitoraggio di cui all’articolo 4.

 

4. All’obiettivo indicato al comma 1 concorrono le risorse derivanti dalle seguenti norme:

                - art 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e D.M. del 27 giugno di riparto del Fondo per le Politiche della famiglia previsto dall’art. 1, comma 1250, della stessa legge;

                - Fondo per le Aree Sottoutilizzate che le stesse Regioni si impegnano ad utilizzare ai fini del potenziamento del sistema integrato dei servizi socio-educativi per la prima infanzia per raggiungere il target previsto QSN per il 2009.

 

5. Ferme restando le competenze del Tavolo interistituzionale sui livelli essenziali delle prestazioni istituito presso la Conferenza Unificata, è istituito un gruppo di lavoro paritetico, composto da due rappresentanti del Dipartimento per le politiche della famiglia, due rappresentanti del Ministero della solidarietà sociale, due rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, due rappresentanti del Dipartimento per i diritti e le pari opportunità, un rappresentante del Ministero dell’economia e delle finanze, quattro rappresentanti delle Regioni, quattro rappresentanti dell’ANCI e da un rappresentante dell’UPI, con il compito di elaborare proposte per l’integrazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi socio educativi per la prima infanzia anche in vista dell’adozione della successiva intesa che, ai sensi del comma 3, definisce i criteri di riparto e di utilizzo delle maggiori risorse destinate allo sviluppo del sistema integrato dei servizi socioeducativi per la prima infanzia.

 

Art. 4

(Monitoraggio)

 

1.Ai fini della valutazione del livello di attuazione del piano e della effettiva realizzazione di nuovi accessi ai servizi socio-educativi della rete integrata per la prima infanzia mediante l’utilizzo delle Risorse all’uopo erogate e secondo i criteri previsti dalla presente intesa, il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Ministero della solidarietà sociale, anche avvalendosi del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza (d’ora in avanti Centro nazionale) ed in collaborazione con l’ISTAT svolgono attività di monitoraggio.

 

2. L’attività di monitoraggio è effettuata, sulla base del principio di leale collaborazione e tenuto conto dei modelli di intervento definiti in sede di cabina di regia per le attività di assistenza tecnica per la gestione del QSN, con il fattivo concorso e la partecipazione delle Regioni e del sistema delle Autonomie Locali attraverso l’utilizzo di strumenti di rendicontazione delle somme destinate al piano ed un sistema unico di rilevazione definito d’intesa tra le Regioni e Province autonome, e il Dipartimento per le politiche della famiglia ed il Ministero della solidarietà sociale.

 

3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano si impegnano a garantire flussi informativi regionali esaustivi e tempestivi dal livello locale al livello centrale secondo criteri e modalità da definire nell’ambito del sistema di rilevazione di cui al comma 2.

 

Art. 5

(Mancata attuazione del Piano)

 

1. Qualora, in esito alle attività di monitoraggio di cui all’articolo 4, risulti la mancata adozione degli atti necessari al raggiungimento dei livelli di cui all’articolo 3, comma 1, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro della solidarietà sociale, sentita la Regione o la Provincia Autonoma interessata, fissano un termine non superiore ai tre mesi per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro della solidarietà sociale, previa intesa con la Conferenza unificata, adotta gli atti idonei ad assicurare l’attuazione del piano nella regione o nella provincia autonoma.

 

 

 

 

Allegato tab.1

 

Scadenze di: ottobre 2024
<>