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18-05-2007 n° 88 - Inps

Circolare 18 maggio 2007, n. 88
assegno per il nucleo familiare. Tabelle 14 e 15
INPS

INPS Servizi

Circolare n.  88 del 18 maggio 2007

 

Destinatari

 

Allegati 3

 

 

OGGETTO: assegno per il nucleo familiare.  Tabelle 14 e 15

 

 

SOMMARIO:  a decorrere dal 1° gennaio 2007 l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con due genitori o un solo genitore e almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili

 

 

L’art. 1, comma 11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.296 ha previsto, a decorrere dal 1.01.2007, la rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori un solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti inabili (tabelle 11 e 12).

 

Lo stesso art. 1, comma 11, alla lettera b) ha previsto altresì per le altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13–19) un aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento.

 

Si è rilevato peraltro che l’applicazione di detta norma ha comportato in alcuni livelli di reddito una disparità di trattamento, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo familiare,  un importo inferiore dell’ assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile (tabelle 14-15).

 

Ciò in quanto le tabelle 14 e 15 rientrano tra quelle tabelle per le quali il comma 11 dell’art.1 alla lettera c) ha stabilito che la rimodulazione dei livelli di reddito e gli importi dell’assegno potrà avvenire a seguito di emanazione di un decreto interministeriale.

 

In considerazione del fatto che la legge 296/2006 ha lo scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi ivi compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, per ovviare nell’immediato a sanare la situazione di disuguaglianza venutasi a creare, nelle more di una successiva rimodulazione delle tabelle, si è ritenuto che, a parità di reddito familiare, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza componenti inabili.

 

Il Decreto del Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della solidarietà sociale ed il Ministro  dell’economia e delle finanze, del 7 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n.105 del 8.5.2007, ha stabilito che “ A decorrere dal 1°gennaio 2007, l’assegno per il nucleo familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore, a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.”

 

Pertanto le tabelle 14 e 15 sono state raccordate con le tabelle 11 e 12 se più favorevoli e le nuove tabelle 14 e 15 così rielaborate vanno a sostituire le tabelle 14 e 15 in precedenza allegate alla circolare n.13/2007 (tabelle ANF importi mensili) e circolare n.26/2007 (tabelle ANF importi  giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali).

 

 

ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO

 

I datori di lavoro, sulla base della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 2007 in poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura dell’assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 2007, corrispondente al numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle tabelle allegate. Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i beneficiari in essere.

 

Ai fini del conguaglio delle eventuali differenze erogate agli aventi diritto, i datori di lavoro utilizzeranno il già previsto codice del quadro “D” del modello DM10/2 “L036”.

 

La suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della presente circolare.

 

 

PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’ISTITUTO

 

Le procedure automatizzate  verranno aggiornate tempestivamente.

 

 

Il Direttore Generale

Crecco

 

Allegati

 

Allegato N.1

Allegato N.2

Allegato N.3

 

 

Destinatari

 

Ai Dirigenti centrali e periferici

 

Ai Direttori delle Agenzie

 

Ai Coordinatori generali, centrali e

periferici dei Rami professionali

 

Al Coordinatore generale Medico legale e

Dirigenti Medici

 

e, per conoscenza,

 

Al Presidente

 

Ai Consiglieri di Amministrazione

 

Al Presidente e ai Membri del Consiglio

di Indirizzo e Vigilanza

 

Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci

 

Al Magistrato della Corte dei Conti delegato

all’esercizio del controllo

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori

di fondi, gestioni e casse

 

Al Presidente della Commissione centrale

per l’accertamento e la riscossione

dei contributi agricoli unificati

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali

 

Scadenze di: dicembre 2024
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