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Circolare n. 88 del 18 maggio 2007
Destinatari
Allegati 3
OGGETTO: assegno per il nucleo
familiare. Tabelle 14 e 15
SOMMARIO: a decorrere dal 1° gennaio 2007 l’assegno
per il nucleo familiare per i nuclei con due genitori o un solo genitore e
almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere
inferiore, a parità di reddito e composizione numerica, a quello corrisposto
agli equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili
L’art. 1, comma
11, lettera a) della legge 27 dicembre 2006, n.296 ha
previsto, a decorrere dal 1.01.2007, la rideterminazione dei livelli di reddito
e degli importi dell’assegno per i nuclei familiari con entrambi i genitori un
solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti
componenti inabili (tabelle 11 e 12).
Lo stesso art. 1, comma 11, alla
lettera b) ha previsto altresì per le altre tipologie di nuclei con figli
(tabelle 13–19) un aumento dell’importo dell’assegno del 15 per cento.
Si è rilevato peraltro che
l’applicazione di detta norma ha comportato in alcuni livelli di reddito una
disparità di trattamento, tale da determinare, a parità di reddito del nucleo
familiare, un importo inferiore dell’
assegno in nuclei con almeno un figlio minore e almeno un componente inabile
(tabelle 14-15).
Ciò in quanto le tabelle 14 e 15
rientrano tra quelle tabelle per le quali il comma 11
dell’art.1 alla lettera c) ha stabilito che la rimodulazione
dei livelli di reddito e gli importi dell’assegno potrà avvenire a seguito di
emanazione di un decreto interministeriale.
In considerazione del fatto che la
legge 296/2006 ha lo
scopo di fornire una maggior tutela ai nuclei familiari più bisognosi ivi
compresi i nuclei in cui sono presenti componenti inabili, per ovviare
nell’immediato a sanare la situazione di disuguaglianza venutasi a creare,
nelle more di una successiva rimodulazione delle tabelle, si è ritenuto che, a
parità di reddito familiare, l’importo dell’assegno per i nuclei con componenti
inabili debba essere quantomeno pari a quello dei nuclei equivalenti senza
componenti inabili.
Il Decreto del
Ministro delle politiche per la famiglia e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro della solidarietà sociale ed il
Ministro dell’economia e delle finanze,
del 7 marzo 2007 pubblicato sulla G.U. n.105 del 8.5.2007, ha
stabilito che “ A decorrere dal 1°gennaio 2007, l’assegno per il nucleo
familiare per i nuclei con entrambi i genitori o con un solo genitore e con
almeno un figlio minore, che includono soggetti inabili, non può essere inferiore,
a parità di reddito e di composizione numerica, a quello corrisposto agli
equivalenti nuclei che non includono soggetti inabili.”
Pertanto le tabelle 14 e 15 sono
state raccordate con le tabelle 11 e 12 se più favorevoli e le nuove tabelle 14
e 15 così rielaborate vanno a sostituire le tabelle 14 e 15 in precedenza
allegate alla circolare
n.13/2007 (tabelle ANF importi mensili) e circolare
n.26/2007 (tabelle ANF importi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali).
ADEMPIMENTI DEI DATORI DI LAVORO
I datori di lavoro, sulla base
della documentazione in loro possesso e dei dati contenuti nelle domande già
presentate e in quelle che saranno presentate con decorrenza 1° gennaio 2007 in
poi dai lavoratori aventi diritto ai nuovi importi, determineranno la misura
dell’assegno spettante a far tempo dal 1° gennaio 2007, corrispondente al
numero dei componenti il nucleo e al reddito familiare, sulla base delle
tabelle allegate. Tale importo sarà erogato per intero in caso di nuove
domande, e limitatamente alla differenza con quanto già corrisposto per i
beneficiari in essere.
Ai fini del conguaglio delle eventuali
differenze erogate agli aventi diritto, i datori di lavoro utilizzeranno il già
previsto codice del quadro “D” del modello DM10/2 “L036”.
La suddetta operazione potrà
essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione
della presente circolare.
PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE
DELL’ISTITUTO
Le procedure automatizzate verranno aggiornate tempestivamente.
Il
Direttore Generale
Crecco
Allegati
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Destinatari
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali
e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del
Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del
Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti
delegato
all’esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione
centrale
per l’accertamento e la
riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati
provinciali