INPS Servizi
Direzione Generale
Roma,
14/03/2012
Circolare n. 37
Destinatari
OGGETTO: Decreto Legge n. 201 del
6 dicembre 2011 convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n.
214, come ulteriormente modificato dalla Legge 24 febbraio 2012 n. 14, di
conversione con modificazioni del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216.–
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine
servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.
SOMMARIO:
1. Premessa
2. Equo indennizzo e pensioni
privilegiate (art. 6)
3. Interpretazione dell’articolo
47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 6)
4. Ampliamento della platea dei
destinatari del sistema contributivo pro-rata (articolo 24, comma 2)
5. Certezza dei diritti per i
requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo
24, comma 3)
6. Disapplicazione della c.d.
“finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)
7. Requisiti prescritti per il
diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7, 9 e 20)
8. Requisiti prescritti per il
diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10)
9. Ulteriore possibilità di
accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma
11)
10. Adeguamenti agli incrementi
della speranza di vita (articolo 24, comma 13)
11. Coefficiente di trasformazione
(articolo 24, comma 16)
12. Armonizzazioni (articolo 24,
comma 18)
13. Totalizzazione ai fini della
pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24, comma 19)
14. Opzione per liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
(articolo 24, comma 7)
15. Inabilità a qualsiasi attività
lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995
16. Termine di pagamento dei TFS e
dei TFR in relazione a cessazioni dal servizio connesse a pensionamenti con 40
anni di anzianità contributiva e precisazioni sulle deroghe ai nuovi termini
previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n. 138/2011 convertito con
modificazioni dalla legge n. 148/2011.
1. Premessa
Nel Supplemento ordinario n. 276
della Gazzetta ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2011 è stata pubblicata la legge n. 214 del
22 dicembre 2011 di conversione, con modificazioni, del decreto legge
6 dicembre 2011, n. 201, avente per oggetto “Disposizioni urgenti per la
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici; la normativa è stata
ulteriormente modificata dalla Legge 24
febbraio 2012 n. 14, di conversione del decreto legge 29 dicembre 2011
n. 216.
Con la presente, acquisito il
parere del Ministero del lavoro e delle politiche sociali reso con nota n. 2680
del 22 febbraio 2012, si forniscono le indicazioni per quanto concerne le
disposizioni in materia di trattamenti pensionistici e di trattamenti di fine
servizio e fine rapporto per gli iscritti alle casse gestite dall’ex INPDAP.
2. Equo indennizzo e pensioni
privilegiate (articolo 6)
L’articolo in oggetto abroga gli
istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di
servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo
indennizzo e della pensione privilegiata, demandando, ove previsto, la
competenza in materia di tutela delle infermità dipendenti da causa di servizio
all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali
(gestita dall’INAIL).
Per esplicita disposizione
legislativa, ai fini che qui interessano, il riconoscimento dell’equo
indennizzo e della pensione di privilegio continuano ad essere disciplinati
dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n.
201/2011 (6 dicembre 2011) nei confronti del personale appartenente alle Forze
Armate (Esercito, Marina e Aeronautica), all’Arma dei Carabinieri, alle Forze
di Polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato
e Polizia Penitenziaria) e militare (Guardia di finanza), al comparto vigili
del fuoco e soccorso pubblico.
La normativa previgente continua,
altresì, ad esplicare i suoi effetti:
1) per i procedimenti di
riconoscimento dell’equo indennizzo e della pensione privilegiata già avviati
alla data del 6 dicembre 2011;
2) nei casi in cui alla
predetta data non siano scaduti i termini per la domanda di prestazione;
al riguardo si evidenzia che per le pensioni di privilegio tali termini
sono:
a) per gli iscritti alla CPDEL,
CPS, CPI e CPUG, cinque anni dalla cessazione dal servizio;
b) per gli iscritti alla CTPS,
cinque anni dalla cessazione, elevati a dieci anni qualora l’infermità sia
derivata da parkinsonismo; nell’ipotesi in cui vi sia stato il riconoscimento,
per la medesima infermità, della causa di servizio in costanza di attività
lavorativa non sussiste alcun termine (articolo 169 del
DPR 29 dicembre 1973, n. 1092); sempre nei confronti degli
iscritti alla Cassa Stato resta, in ogni caso, fermo quanto precisato nella
nota operativa INPDAP n. 35 del 15 ottobre 2008;
3) nelle ipotesi di
procedimenti avviabili d’ufficio relativi ad eventi intervenuti anteriormente
al 6 dicembre 2011.
3. Interpretazione dell’articolo
47, comma 2 della legge 24 aprile 1980 n. 146 (articolo 23, comma 6)
L’art. 47, comma
2, della legge 24 aprile 1980 n. 146 prevede che: “I dipendenti
dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, nonché i dipendenti degli
enti e degli altri istituti di diritto pubblico, sottoposti alla vigilanza
dello Stato, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati all'ufficio
di Ministro e di Sottosegretario, sono collocati in aspettativa per il periodo
durante il quale esercitano le loro funzioni, conservando per intero il
trattamento economico loro spettante, in misura comunque non superiore a quella
dell'indennità percepita dai membri del Parlamento”.
L’art. 23, comma 6, del decreto
legge n. 201/2011 dispone che ai fini del trattamento di quiescenza e
previdenza (sia trattamento di fine servizio che di fine rapporto) dei
dipendenti pubblici, che non siano membri del Parlamento e siano chiamati
all’Ufficio di Ministro e Sottosegretario, si debba prendere a riferimento, per
la determinazione delle relative prestazioni, l’ultimo trattamento economico in
godimento prima del conferimento dell’incarico governativo, inclusa, per i
dirigenti, la parte fissa e variabile della retribuzione di posizione, ed esclusa
la retribuzione di risultato; il periodo di aspettativa è, comunque,
considerato utile ai fini dell’anzianità di servizio.
Conseguentemente l’obbligo
contributivo sia a fini pensionistici che previdenziali dovrà essere assolto,
secondo l’ordinaria ripartizione in quota datoriale e quota personale, con
riferimento all’ultimo trattamento economico in godimento prima del
conferimento dell’incarico governativo, dal Ministero presso il quale sono
esercitate le funzioni di Ministro o Sottosegretario.
4. Ampliamento della platea dei
destinatari del sistema contributivo pro-rata (articolo 24, comma 2)
A decorrere dal 1° gennaio 2012,
con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere da tale data,
la quota di pensione corrispondente a tali anzianità è calcolata secondo il
sistema contributivo.
Con tale disposizione, nei
confronti dei soggetti in possesso di almeno 18 anni di contribuzione al 31
dicembre 1995, ferma restando la valutazione con il sistema retributivo delle
anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 2011, la quota di pensione
relativa alle anzianità contributive maturate a partire dal 1° gennaio 2012 è
determinata con il sistema di calcolo contributivo.
La disposizione in esame trova
applicazione nei confronti di tutti gli iscritti alle casse gestite dall’ex
Inpdap, ivi compresi quelli di cui al comma 18 dell’articolo 24 della legge in
esame (si veda infra il paragrafo 12), per i quali è prevista l’emanazione,
entro il 30 giugno 2012, di un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma
2, della legge n. 400/88, ai fini dell’armonizzazione dei
requisiti di accesso al pensionamento.
L'introduzione del sistema
contributivo pro-rata dal 1° gennaio 2012 comporta per il personale militare,
delle forze di polizia civili e militari e del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco il venir meno della disposizione di cui all'articolo 6,
comma 2 del D.lgs. 30 aprile 1997, n. 165 (accesso
al pensionamento con 53 anni di età e massima anzianità contributiva), salva
l'ipotesi in cui detto personale abbia già raggiunto al 31 dicembre 2011
l’aliquota massima dell’ottanta per cento.
Nulla è innovato nei confronti dei
soggetti di cui all’articolo 1,
comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, già
destinatari del c.d. sistema di calcolo misto di pensione.
5. Certezza dei diritti per i
requisiti di accesso e definizione delle prestazioni pensionistiche (articolo
24, comma 3)
I lavoratori che maturano entro il
31 dicembre 2011 i requisiti di età e anzianità contributiva, previsti dalla
normativa vigente a tale data, conservano il diritto alla prestazione
pensionistica secondo tale normativa sia ai fini del diritto che ai fini della
relativa decorrenza.
Di conseguenza, i requisiti
previsti dalla normativa vigente al 31 dicembre 2011 sia ai fini dei
trattamenti pensionistici di anzianità (sistema delle quote ovvero massima
anzianità contributiva) che ai fini delle pensioni di vecchiaia, sono
salvaguardati, per i soggetti di cui sopra, anche nel caso di accesso al
pensionamento in data successiva al 31 dicembre 2011, ferma restando
l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2 (finestra
mobile rispettivamente per pensioni di vecchiaia e pensione di anzianità) del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
Gli iscritti in possesso dei
requisiti prescritti per il diritto al trattamento pensionistico entro il 31
dicembre 2011, possono chiedere all’ente previdenziale la certificazione di
tale diritto, avente valore meramente dichiarativo, posto che il diritto
risulta già acquisito in virtù dei requisiti anagrafici e contributivi
posseduti anteriormente al 1° gennaio 2012. Nel ribadire che la predetta
certificazione deve essere rilasciata solamente a condizione che gli iscritti,
al 31 dicembre 2011, siano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente per il diritto alla pensione, per le modalità di rilascio della
certificazione in esame si rimanda a quanto illustrato nella circolare INPDAP
n. 44 del 13 settembre 2005.
Nei confronti dei soggetti che
maturano a decorrere dal 1° gennaio 2012 i requisiti per il diritto a pensione
prescritti dalla disposizione legislativa in esame, le pensioni di vecchiaia,
di vecchiaia anticipata e di anzianità sono sostituite dalle seguenti
prestazioni: a) «pensione di vecchiaia », conseguita esclusivamente sulla base
dei requisiti esplicitati al paragrafo 7 della presente circolare; b) «pensione
anticipata», conseguita esclusivamente sulla base dei requisiti illustrati ai
paragrafi 8 e 9 della presente circolare.
6. Disapplicazione della c.d.
“finestra mobile” e deroghe (articolo 24, commi 5 e 14)
Nei confronti dei soggetti che
acquisiscono il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata
dal 1° gennaio 2012 in base ai requisiti prescritti dalla legge in esame, non
trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 12, commi 1 e 2
(finestra mobile rispettivamente per le pensioni di vecchiaia e di anzianità)
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modifiche nella legge 30 luglio
2010, n. 122 e quelle di cui all’articolo 1, comma 21, primo
periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 (finestra di uscita per il
personale del comparto Scuola e AFAM), fatta eccezione per le fattispecie
specificate nella presente circolare.
In merito all’articolo 1, comma
21, primo periodo del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni
dalla legge 14
settembre 2011, n. 148 si rappresenta che la previsione
legislativa ivi contenuta (accesso al trattamento pensionistico del personale
del comparto scuola e AFAM a decorrere, rispettivamente, dal primo settembre o
primo novembre dell’anno successivo alla maturazione dei requisiti) avrebbe
dovuto trovare applicazione nei confronti di detto personale che avesse
maturato i requisiti per il diritto a pensione a decorrere dal 1° gennaio 2012,
come specificato nella circolare INPDAP
n. 16 del 9 novembre 2011.
In conseguenza della
disapplicazione effettuata dall’articolo 24, comma 5 della legge in esame (che
ha effetto sempre per requisiti maturati a partire dal 1° gennaio 2012) le
istruzioni contenute nel paragrafo 1 della citata circolare si intendono
superate e l’accesso al pensionamento del personale del comparto scuola e AFAM
continua ad essere disciplinato dalle disposizioni di cui all’articolo 59,
comma 9 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 con
riferimento all’anno di maturazione dei requisiti e non già all’anno
successivo, come previsto dal citato articolo 1,
comma 21, della legge n. 148/2011, fatta eccezione per le
fattispecie specificate nella presente circolare.
La finestra mobile continua a
trovare applicazione nei seguenti casi:
1) Soggetti
che maturano i requisiti prescritti per il diritto a pensione entro il 31
dicembre 2011;
2) lavoratrici che accedono al pensionamento in virtù di quanto
disposto dall’articolo 1,
comma 9 della legge n. 243/2004, ossia che conseguono il
diritto all’accesso al trattamento pensionistico di anzianità, in presenza di
un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e di un'età pari
o superiore a 57 anni (requisito anagrafico da adeguarsi, a partire dal 1°
gennaio 2013, agli incrementi della speranza di vita) optando per la
liquidazione del trattamento medesimo secondo le regole di calcolo del sistema
contributivo (disposizione prevista, in via sperimentale, solo per pensioni
decorrenti entro il 31 dicembre 2015). Nei confronti delle lavoratrici del
comparto scuola ed AFAM il regime delle decorrenze è quello di cui all’articolo
1, comma 21 del decreto legge n. 138/2011 che non è stato abrogato ma
disapplicato con riferimento esclusivamente ai soggetti che a decorrere dal 1°
gennaio 2012 maturano i requisiti per il pensionamento indicati ai commi da 6 a
11 dell’articolo 24 della legge in esame. Conseguentemente, per coloro che
maturano il diritto ad esempio dal 1° gennaio al 31 dicembre 2012 la decorrenza
del relativo trattamento pensionistico è fissata al 1° settembre o novembre
2013 in relazione al comparto di appartenenza (Scuola o AFAM).
3) addetti alle lavorazioni
particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile
2011, n. 67 ancorché maturino i requisiti per il pensionamento dal 1° gennaio
2012 (cfr. nota operativa
INPDAP n. 43 del 28 dicembre 2011);
4) lavoratori che accedono al
trattamento pensionistico in regime di totalizzazione ai sensi del decreto
legislativo 2 febbraio 2006, n. 42 e s.m.i., ai quali continua
ad applicarsi il comma 3, del più volte citato articolo 12
della legge n. 122/2010. Per il personale del comparto
scuola ed AFAM, come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali con la nota n. 04/UL0000945/P del 23 febbraio 2011, continuano a trovare
applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59,
comma 9 della legge n. 449/1997, così come successivamente
modificate dall’articolo 1, comma 21, del decreto legge n. 138/2011. In altri
termini, chi consegue i requisiti minimi per il diritto a pensione in regime di
totalizzazione dal 1° gennaio 2012, accede al trattamento pensionistico
dall’inizio dell’anno scolastico o accademico (in relazione al comparto di
appartenenza Scuola o AFAM) successivo a quello di maturazione dei relativi
requisiti. Si precisa che tale particolare regime opera solo qualora l’ultimo
periodo di iscrizione previdenziale sia riconducibile ad attività disciplinata
dalla normativa del comparto scuola o AFAM; diversamente la decorrenza del
trattamento pensionistico in regime di totalizzazione è fissata decorsi 18 mesi
dalla data di maturazione dei prescritti requisiti;
nonché, nel limite massimo
numerico stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nei
confronti di:
5) lavoratori collocati in
mobilità e mobilità lunga ai sensi della legge 23 luglio
1991, n. 223 sulla base di accordi sindacali stipulati
anteriormente al 4 dicembre 2011; nel caso di mobilità ai sensi degli articoli 4 e 24 della citata
legge n. 223/1991 i requisiti per il pensionamento devono essere
maturati entro il periodo di fruizione dell’indennità di mobilità;
6) lavoratori che alla data del
4 dicembre 2011 sono titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi
di solidarietà di settore di cui all’articolo 2,
comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché ai
lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro
la medesima data il diritto di accesso ai predetti fondi di solidarietà; in
tale secondo caso gli interessati restano tuttavia in carico dei fondi medesimi
fino al compimento di almeno 60anni di età, ancorché maturino prima del
compimento della predetta età i requisiti per l’accesso al pensionamento
previsti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201/2011;
7) lavoratori che,
antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla
prosecuzione volontaria della contribuzione; si precisa che per data di
autorizzazione si deve intendere la data di presentazione della relativa
domanda risultata accoglibile;
8) lavoratori che alla data del
4 dicembre 2011 hanno in corso l’istituto dell’esonero dal servizio di cui
all’articolo 72, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito
con modificazioni con legge 6 agosto
2008, n. 133; l’istituto dell’esonero si considera, comunque, in
corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato prima del 4
dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore della presente legge è abrogato
l’istituto dell’esonero, tranne che per i casi sopra specificati;
9) lavoratori il cui rapporto
di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del
codice di procedura civile, o in applicazione di accordi collettivi di
incentivo all’esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più
rappresentative a livello nazionale, a condizione che ricorrano i seguenti
elementi:
- la data di cessazione del
rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi, quali le comunicazioni
obbligatorie agli ispettorati del lavoro o ad altri soggetti equipollenti,
indicati nel medesimo decreto ministeriale;
- il lavoratore risulti in
possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente
disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento
medesimo entro un periodo non superiore a ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011.
10) lavoratori che alla data del
31 ottobre 2011 risultano essere in congedo per assistere figli con disabilità
grave ai sensi dell'articolo 42,
comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali
maturino, entro ventiquattro mesi dalla data di inizio del predetto congedo, il
requisito contributivo per l'accesso al pensionamento indipendentemente
dall'età anagrafica di cui all'articolo 1,
comma 6, lettera a), della legge 23 agosto 2004, n. 243, e
successive modificazioni e integrazioni (40 anni di anzianità contributiva).
7. Requisiti prescritti per il
diritto alla pensione di vecchiaia (articolo 24, commi 6, 7 ,9 e 20)
Per gli iscritti alle forme
esclusive dell’assicurazione generale obbligatoria, che maturano a decorrere
dal 1° gennaio 2012 i requisiti prescritti per il diritto a pensione, il
requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia è determinato in
66 anni in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni.
Per i lavoratori con riferimento
ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996, fermi
restando il limite anagrafico minimo pari a 66 anni e quello contributivo pari
a 20, l'accesso al pensionamento è altresì condizionato all'importo della
pensione che deve risultare non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno
sociale (c.d. importo soglia); tale importo è annualmente rivalutato sulla base
della variazione media quinquennale del PIL nominale, appositamente calcolata
dall'ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. Il
predetto importo soglia non può in ogni caso essere inferiore, per un dato
anno, a 1,5 l’importo mensile dell’assegno sociale stabilito per il medesimo
anno.
Si prescinde dal predetto
requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta
anni, ferma restando un'anzianità contributiva effettiva di cinque anni. Si
specifica che per “contribuzione effettiva” deve intendersi solo la
contribuzione, sia obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente
versata e accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.
Considerato che i requisiti di
accesso al sistema pensionistico devono essere adeguati agli incrementi della
speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio
2010 n. 122 e s.m.i., a decorrere dal 1° gennaio 2013 il
requisito anagrafico di 66 anni e quello di 70 anni sono incrementati di 3
mesi.
Per un'immediata visualizzazione
dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla
pensione di vecchiaia, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo
pro-rata) che contributivo *, si riporta uno schema riepilogativo.
ANNO
|
ETA'
|
ANZIANITA' CONTRIBUTIVA
|
2012
|
66 anni
|
20 anni
|
2013
|
66 anni e 3 mesi
|
20 anni
|
* Nel
sistema di calcolo contributivo, oltre ai sopra riportati requisiti, l'importo
della pensione deve essere non inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno
sociale, tranne i casi di accesso al pensionamento con 70 anni età (in questo
caso la contribuzione effettiva minima richiesta è pari a 5 anni).
Per esplicita previsione
normativa, i requisiti anagrafici illustrati al presente paragrafo devono
essere tali da garantire un'età minima di accesso al pensionamento non
inferiore a 67 anni per i soggetti che maturano il diritto alla prima
decorrenza utile al pensionamento dall'anno 2021; qualora, per effetto dei
predetti adeguamenti agli incrementi della speranza di vita, non sia assicurata
l'età minima di 67 anni, con un decreto direttoriale sono ulteriormente
incrementati i predetti requisiti anagrafici.
Al fine di agevolare il processo
di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni, sono
fatti salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per raggiunti limiti di
età già adottati prima del 6 dicembre 2011, anche se aventi effetto
successivamente al 1° gennaio 2012.
8. Requisiti prescritti per il
diritto alla pensione anticipata (articolo 24, comma 10)
Nei confronti dei soggetti che
maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a partire dal 1° gennaio
2012, la pensione anticipata si consegue esclusivamente a condizione che
risulti maturata un'anzianità contributiva di 42 anni e 1 mese per gli uomini e
41 anni e 1 mese per le donne. Tali requisiti sono aumentati di un ulteriore
mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dal 2014, fermi
restando gli incrementi della speranza di vita a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Per un'immediata visualizzazione
dei requisiti prescritti a partire dal 1° gennaio 2012 per il diritto alla
pensione anticipata, sia in un sistema di calcolo misto (contributivo pro-rata)
che contributivo, si riporta uno schema riepilogativo già aggiornato agli
attuali valori inerenti l’incremento della speranza di vita.
Anno
|
Anzianità contributiva
|
|
Uomini
|
Donne
|
2012
|
42 anni e 1 mese
|
41 anni e 1 mese
|
2013
|
42 anni e 5 mesi
|
41 anni e 5 mesi
|
2014
|
42 anni e 6 mesi
|
41 anni e 6 mesi
|
Sulla quota retributiva del
trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate
antecedentemente al 1° gennaio 2012 è applicata una riduzione pari a 1 punto
percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto
all'età di 62 anni; tale riduzione è elevata a 2 punti percentuali per ogni
anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni (ovvero rispetto ai 60 anni di
età).
Nel caso in cui l'età al pensionamento
non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero dei mesi.
Le riduzioni percentuali di cui
sopra non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il
previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017, qualora
la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da
prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione
obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per
infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.
9. Ulteriore possibilità di
accesso alla pensione anticipata nel sistema contributivo (articolo 24, comma
11)
Nei confronti dei lavoratori con
riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio
1996, il diritto alla pensione anticipata, oltre ai casi illustrati al
precedente paragrafo 8, si consegue, altresì, al compimento del requisito
anagrafico di sessantatre anni, a condizione che risultino in possesso di
un'anzianità contributiva effettiva di almeno venti anni e che l'ammontare
della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia
mensile, quantificato per l'anno 2012, in misura pari a 2,8 volte l'importo
dell'assegno sociale.
L'importo della soglia mensile è
annualmente rivalutato sulla base della variazione media quinquennale del PIL,
appositamente calcolata dall'ISTAT con riferimento al quinquennio precedente
l'anno da rivalutare; l'importo della soglia mensile non può in ogni caso
essere inferiore a 2,8 volte l'importo mensile dell'assegno sociale.
Anche per questa tipologia di
pensione anticipata, vigente nel solo sistema contributivo, i requisiti
anagrafici previsti sono adeguati agli incrementi della speranza di vita.
Si specifica che per
“contribuzione effettiva” deve intendersi solo la contribuzione, sia
obbligatoria che volontaria che da riscatto, effettivamente versata e
accreditata con esclusione quindi di quella figurativa.
10. Adeguamenti agli incrementi
della speranza di vita (articolo 24, comma 13)
Gli adeguamenti agli incrementi
della speranza di vita successivi a quello effettuato con decorrenza 1° gennaio
2019 sono aggiornati con cadenza biennale secondo le modalità previste dall'articolo 12
della legge n. 122/2010. A partire dalla medesima data i
riferimenti al triennio, di cui al comma 12-ter del citato articolo, devono
riferirsi al biennio.
11. Coefficiente di
trasformazione (articolo 24, comma 16)
Con effetto dal 1° gennaio 2013 il
coefficiente di trasformazione di cui all'articolo 1,
comma 6, della legge n. 335/1995 è esteso anche per le età
corrispondenti a valori fino a 70, soggetto ad adeguamenti in relazione agli
incrementi della speranza vita.
Ogniqualvolta il predetto
adeguamento comporti, con riferimento al valore originariamente indicato in 70
anni per l'anno 2012, l'incremento dello stesso tale da superare di una o più
unità il predetto valore di 70, il coefficiente di trasformazione è esteso
anche per le età corrispondenti a tali valori superiori a 70 anni, nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 1,
comma 11, della citata legge n. 335/1995.
Gli aggiornamenti dei coefficienti
di trasformazione successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019 sono
effettuati con periodicità biennale.
12. Armonizzazioni (articolo 24
comma 18)
Nei confronti dei soggetti che
accedono al pensionamento con requisiti diversi da quelli previsti per la
generalità dei lavoratori a decorrere dal 1° gennaio 2012, la disposizione in
esame demanda ad un regolamento, ai sensi dell’art. 17, comma
2, della L. n. 400/88, da emanare entro il 30 giugno
2012, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'adozione di misure di
armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, tenendo conto
delle obiettive peculiarità ed esigenze dei settori di attività nonché dei
rispettivi ordinamenti.
Per quanto attiene agli iscritti
alle casse pensioni gestite dall'ex Inpdap, la norma in esame trova
applicazione nei confronti del personale delle Forze Armate (Esercito, Marina,
Aeronautica), dell'Arma dei Carabinieri, delle forze di polizia ad ordinamento
civile (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria) e
militare (Guardia di finanza) e Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché nei
confronti dei lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo
svolgimento della specifica attività lavorativa per raggiungimento del limite
di età quali, ad esempio, gli appartenenti ai profili professionali di cui
all’articolo 5 della legge n. 248/1990 (controllore del traffico aereo, pilota,
operatore radiomisure, esperto di assistenza al volo e meteo).
Nei confronti di detto personale,
continuano pertanto a trovare applicazione sia i requisiti prescritti per il
diritto a pensione che il regime delle decorrenze vigenti al 31 dicembre 2011
(si veda la circolare Inpdap
n. 18 diramata in data 8 ottobre 2010), in quanto tale regime è
disapplicato solo per coloro i quali accedono al pensionamento secondo le
disposizioni previste dalla legge in esame.
Come già precisato al paragrafo 4,
l'armonizzazione riguarda esclusivamente i requisiti minimi di accesso al
pensionamento; di conseguenza, anche nei confronti del personale in esame è
introdotto il sistema contributivo pro-rata per le anzianità contributive
maturate a partire dal 1° gennaio 2012.
13. Totalizzazione ai fini della
pensione di vecchiaia e di anzianità (articolo 24, comma 19)
Con il comma in esame, a seguito
della soppressione delle parole “di durata non inferiore a tre anni” contenute
all'articolo 1,
comma 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, la
facoltà di cumulo di periodi assicurativi non coincidenti può essere esercitata
indipendentemente dalla anzianità contributiva posseduta in ciascuna gestione
assicurativa.
In quanto normativa di carattere
speciale non specificamente modificata dall’art. 24 della legge in esame,
restano ferme le ulteriori disposizioni vigenti in materia di pensione in
regime di totalizzazione, ivi compresi i requisiti anagrafici prescritti (65
anni) ovvero, in caso di accesso indipendentemente dall'età, i quaranta anni di
anzianità contributiva nonché il regime delle decorrenze di cui all'articolo 12,
comma 3 (finestra mobile di 18 mesi), della legge n. 122/2010.
In materia di decorrenze dei
trattamenti pensionistici in regime di totalizzazione del personale del
comparto scuola e AFAM si rinvia a quanto specificato al paragrafo 6 punto 4)
della presente circolare.
Alle prestazioni pensionistiche in
regime di totalizzazione trova, in ogni caso, applicazione l’adeguamento alla
speranza di vita di cui dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
14. Opzione per liquidazione del
trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo
(articolo 24, comma 7)
In riferimento alla facoltà di
opzione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo, con il comma 7 dell’art. 24 sono state soppresse le parole “ivi
comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla prestazione di cui al
comma 19” contenute nell’articolo 1,
comma 23, della legge n. 335/1995 e s.m.i.; la soppressione della
citata locuzione fa venire meno il rinvio ai requisiti di accesso per la
pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Di conseguenza, anche se resta
salva la facoltà dei lavoratori iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed
esclusive della stessa, che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere
un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, di optare per la liquidazione
del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema
contributivo a condizione che, al momento dell’opzione, abbiano anche maturato
un’anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni di cui almeno 5 nel
sistema medesimo, ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento
pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo
si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione
anticipata, introdotti dall’art. 24 del decreto in esame, previsti per i
lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.
15. Inabilità a qualsiasi attività
lavorativa ai sensi della legge n. 335/1995
Come precisato al paragrafo 4
della presente circolare, la quota di pensione riferita alle anzianità
contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2012 è calcolata con il
sistema contributivo. Di conseguenza, per le pensioni di inabilità in oggetto
con decorrenza successiva al 1° gennaio 2012, la relativa maggiorazione si
calcola secondo le regole del sistema contributivo ossia nei limiti di
un’anzianità contributiva complessiva non superiore a 40 anni e riferita al
periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età (articolo 1,
comma 15, della legge n. 335/1995).
16. Termine di pagamento dei
trattamenti di fine servizio e di fine rapporto in relazione a cessazioni dal
servizio connesse a pensionamenti con 40 anni di anzianità contributiva e precisazioni
sulle deroghe ai nuovi termini previsti dall’art. 1, comma 23, del D.L. n.
138/2011 convertito con modificazioni dalla legge n. 148/2011.
Le modifiche introdotte dall’art.
24 alle regole di accesso e calcolo per le prestazioni pensionistiche rendono
necessarie alcune precisazioni sull’ambito di applicazione dei termini di
pagamento delle prestazioni di fine servizio dei dipendenti pubblici, di cui
all’art. 3 del D.L. 28 marzo 1997, n. 79 convertito dalla legge 28 maggio
1997, n. 140, come recentemente modificato dall’art. 1, commi 22
e 23, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre
2011, n. 148.
Dal 1° gennaio 2012, venendo
meno sia la possibilità di conseguire il diritto a pensione con 40 anni di
anzianità contributiva a prescindere dall’età per chi non ha già maturato tale
requisito al 31.12.2011, sia la nozione di anzianità contributiva massima (40
anni di contribuzione ovvero un minor numero di anni con riferimento ad alcuni
regimi speciali), tipica del sistema di calcolo retributivo, alle cessazioni
con 40 anni di anzianità contributiva non potrà più essere applicato il termine
di 6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011 – si
veda infra) per il pagamento delle prestazioni di fine servizio.
Pertanto, per il personale
interessato dalle nuove regole di accesso e calcolo della pensione e che cessa dal
servizio senza aver raggiunto i limiti di età previsti dal proprio ordinamento
di appartenenza, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto non possono
essere messi in pagamento prima di 24 mesi dall’interruzione del rapporto di
lavoro.
Resta tuttavia fermo il termine di
6 mesi (o quello di 105 giorni previsto dalle deroghe del D.L. 138/2011) per il
personale che ha maturato l’anzianità contributiva massima ai fini
pensionistici (40 anni ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento
ai dipendenti appartenenti a regimi pensionistici speciali, per esempio il
personale militare) entro il 31 dicembre 2011 anche se cessa successivamente
alla predetta data.
Per il personale interessato dalle
deroghe di cui all’art. 1, comma 23, del D.L. 138/2011, convertito con
modificazioni dalla legge n.
148/2011, e che, pertanto, ha maturato il diritto a pensione entro
il 12 agosto 2011 (31 dicembre 2011, se personale della scuola e del comparto
AFAM), valgono i vecchi termini di pagamento dei TFS e dei TFR anteriori a
quelli introdotti dall’art. 1, comma 22, del D.L. 138/2011, con la precisazione
riportata di seguito sulla scorta delle osservazioni fornite dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012.
Conseguentemente, le indicazioni
contenute nella circolare Inpdap
n. 16 del 9 novembre 2011 e nella nota operativa
Inpdap n. 41 del 30 novembre 2011, relative ai termini di pagamento
dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto per gli iscritti alla gestioni
previdenziali ex Inpdap, sono modificate come di seguito indicato e
riepilogato.
Termine
breve: entro 105 giorni dalla cessazione
In caso di cessazione dal
servizio per inabilità o per decesso, trova applicazione il termine breve che
prevede che la prestazione deve essere liquidata entro 105 giorni dalla
cessazione. In particolare, si ricorda che l’ente datore di lavoro è tenuto a
trasmettere all’Inps gestione ex Inpdap la documentazione necessaria entro 15
giorni dalla cessazione del dipendente; questo Istituto, a sua volta, provvede
a corrispondere la prestazione, o la prima rata di questa, entro i tre mesi
successivi alla ricezione della documentazione stessa. Decorsi questi due
periodi (complessivamente pari a 105 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine
di sei mesi
La prestazione non può essere
liquidata e messa in pagamento prima di sei mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro quando questa è avvenuta per:
- raggiungimento
dei limiti di età;
- cessazioni dal servizio
conseguenti all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per
raggiungimento del termine finale fissato nel contratto stesso (cfr. circolare Inpdap
n. 30 del 1/8/2002 che ha chiarito che questa casistica è equiparata
all’ipotesi di cessazione per limiti di servizio);
- cessazione dal servizio
connesso ad un pensionamento conseguito con l’anzianità contributiva massima ai
fini pensionistici (per esempio 40 anni per la generalità dei lavoratori
dipendenti ovvero anzianità contributive inferiori con riferimento al personale
appartenente a regimi pensionistici speciali) se maturata entro il 31 dicembre
2011.
Nei casi rientranti nel termine in
esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della
prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi sei
mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. Decorso tale termine, l’istituto
deve mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due
periodi (complessivamente pari a 270 giorni) sono dovuti gli interessi.
Termine
di 24 mesi
La prestazione non può essere
liquidata e messa in pagamento prima di 24 mesi dalla cessazione del rapporto
di lavoro, quando questa è avvenuta per cause diverse da quelle sopra
richiamate, anche nell’ipotesi in cui non sia stato maturato il diritto a
pensione. Tra queste cause si ricordano in particolare:
- le dimissioni volontarie, con o
senza diritto a pensione;
- il recesso da parte del datore
di lavoro (licenziamento o destituzione dall’impiego).
Nei casi rientranti nel termine in
esame l’Istituto non può procedere alla liquidazione e al pagamento della
prestazione, ovvero della prima rata di questa, prima che siano decorsi 24 mesi
dalla cessazione del rapporto di lavoro. Scaduto il termine, l’istituto deve
mettere in pagamento la prestazione entro 3 mesi. Decorsi questi due periodi
(complessivamente pari a 27 mesi) sono dovuti gli interessi.
Deroghe
Non sono interessate dai termini
sopra indicati le seguenti tipologie di dipendenti per i quali continua a trovare
applicazione la disciplina previgente all’art. 1, comma 22, del decreto legge
13 agosto 2011, convertito con modificazioni dalla legge 14
settembre 2011, n. 148:
- lavoratori che hanno maturato i requisiti contributivi ed
anagrafici per il pensionamento, sia di anzianità che di vecchiaia (raggiunti
limiti di età o di servizio) prima del 13 agosto 2011;
- personale del comparto
scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e specializzazione
musicale (AFAM) interessato all’applicazione delle regole sulla decorrenza
della pensione (rispettivamente dal primo settembre e dal primo novembre) di
cui all’art. 59, comma
9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che
matura i requisiti per il pensionamento entro il 31 dicembre 2011; rientra
nella disciplina derogatoria anche il personale docente dipendente da
istituzioni scolastiche comunali a condizione che le stesse abbiano recepito
nei propri regolamenti le disposizioni relative all’ordinamento dei docenti
della scuola statale.
Per il personale interessato dalle
deroghe sopra indicate, pertanto, i termini rimangono i seguenti:
1) termine di 105 giorni per le
cessazioni dal servizio per inabilità, decesso, limiti di età o di servizio
previsti dagli ordinamenti di appartenenza (comprese le cessazioni per limiti
di età o raggiungimento della massima anzianità contributiva a fini
pensionistici, a condizione che i relativi requisiti siano stati maturati entro
il 12 agosto 2011, con eccezione del personale della scuola e AFAM i cui
requisiti devono essere stati maturati entro il 31 dicembre 2011) e per le cessazioni dal servizio conseguenti
all’estinzione del rapporto di lavoro a tempo determinato per raggiungimento
del termine finale fissato nel contratto stesso;
2) non prima che siano decorsi
6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro per tutte le altre casistiche.
In relazione al punto 1), secondo
quanto precisato nella citata nota prot. n. 2680 del 22 febbraio 2012 del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la deroga di cui all’art. 1,
comma 23, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, illustrata nel punto “3.5
Deroghe” della circolare n. 16
del 9 novembre 2011, va intesa nel senso che per i lavoratori che alla
data del 12 agosto 2011 abbiano maturato i requisiti congiunti di età ed
anzianità contributiva (cosiddetta “quota”) ma non abbiano ancora raggiunto il
limite di età previsto dall’ordinamento di appartenenza ovvero l’anzianità
contributiva massima, il Tfs/Tfr è erogato dopo sei mesi, anche qualora il
lavoratore abbia successivamente raggiunto, al momento della cessazione, i
predetti requisiti di accesso per limiti di età ovvero di anzianità
contributiva massima (es. 40 anni).
Il
Direttore Generale
Nori
Destinatari
Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali
e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico
legale e
Dirigenti Medici
e, per conoscenza,
Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del
Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del
Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei
Conti delegato all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati
amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione
centrale
per l'accertamento e la
riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati
regionali
Ai Presidenti dei Comitati
provinciali