INPS Servizi
Circolare
n. 13 del 12 gennaio 2007
Assegno
per il nucleo familiare. Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n.
296
Allegati 3
Destinatari
OGGETTO:
Assegno per il nucleo familiare. Art 1, comma 11, della legge 27 dicembre
2006, n. 296
SOMMARIO:
A decorrere dal 1.01.2007 sono rideterminati i livelli di reddito e gli
importi dell’assegno relativi ai nuclei familiari con entrambi i genitori o un
solo genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti
componenti inabili (tabelle 11 e 12).
A decorrere dal 1.01.2007 è previsto un aumento
dell’importo dell’assegno del 15 per cento per le altre tipologie di nuclei
con figli ( tabelle 13-19).
Ai fini
della determinazione dell’assegno per il nucleo familiare, in presenza di
nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età inferiore a 26
anni) rilevano al pari dei figli minori anche i figli o equiparati di età
superiore a 18 anni compiuti ed inferiore a 21 anni compiuti purché studenti
o apprendisti.
L’art. 1, comma 11, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(allegato 1) ha apportato rilevanti modificazioni alla disciplina vigente in
materia di assegno per il nucleo familiare che di seguito vengono illustrate.
L’articolo
citato, alle lett. a) e b), prevede la rimodulazione, a decorrere dal
1.1.2007, della maggior parte delle tabelle in vigore, allo scopo di rendere
più graduale il passaggio tra un livello di reddito e l’altro e di aumentare
l’importo della prestazione in esame. In particolare:
a) per i
nuclei con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano
presenti componenti inabili (tabella 11) sono stati rideterminati i livelli
di reddito e gli importi annuali dell’assegno;
b) per i
nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano
presenti componenti inabili (tabella 12) sono stati rideterminati i livelli
reddituali e gli importi annuali dell’assegno ed è stato inoltre previsto un
assegno aggiuntivo in presenza di tre, quattro o cinque componenti oltre il
genitore;
c) per le
altre tipologie di nuclei con figli (tabelle 13-19) gli importi dell’assegno
sono stati rivalutati del 15 per cento;
d) le
tabelle rimanenti (20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D ) sono rimaste invariate.
L’art. 1, comma 11, lett. c), stabilisce poi che
con decreto interministeriale del Ministro delle politiche per la famiglia e
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro della solidarietà sociale e con il Ministro dell’economia e delle
finanze, potranno essere ulteriormente rimodulati i livelli di reddito e gli
importi degli assegni sia delle tabelle dei nuclei con figli sia di quelle
dei nuclei senza figli.
Inoltre,
lo stesso art. 1 al comma 11, lett. d), prevede che, in
presenza di nuclei numerosi (almeno quattro figli o equiparati di età
inferiore a 26 anni), rilevano, ai fini della determinazione dell’assegno, al
pari dei figli minori anche i figli di età superiore a 18 anni compiuti ed
inferiore a 21 anni compiuti purché studenti o apprendisti.
Da
ultimo, l’art. 1, comma 11, lett. e), ha fatto salvi i
criteri di rivalutazione dei livelli reddituali indicati dalla legge n. 153/88 disponendo, però, che essi
troveranno applicazione a decorrere dall’anno 2008.
Si
forniscono di seguito le prime istruzioni per l’applicazione delle modifiche
intervenute.
1. Nuclei familiari con entrambi i genitori o un solo
genitore e con almeno un figlio minore, in cui non siano presenti componenti
inabili (tabb. 11 e 12)
L’art. 1, comma 11 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ridetermina, a decorrere dal 1 gennaio
2007, sia i livelli di reddito che
gli importi annuali dell’assegno per i nuclei familiari ai quali si applicano
le tabelle 11 e 12.
In
particolare, vengono fissati diversi livelli di reddito familiare in base al
numero dei componenti il nucleo e i relativi importi dell’assegno decrescono
all’aumentare del reddito stesso secondo quanto previsto dalla tabella allegata all’art. 1, comma 11 della legge (allegato 2).
Deve
considerarsi superato, quindi, l’ampio intervallo tra le soglie di reddito
che, in base alla normativa previgente, comportava una notevole riduzione o
la perdita della prestazione a fronte di un minimo aumento del reddito
familiare. Con tale rideterminazione, infatti, i livelli reddituali risultano
più graduati, poiché, ad ogni 100 euro di aumento del reddito familiare,
l’importo dell’assegno decresce di una cifra prefissata (da un massimo di 25
euro ad un minimo di 0,5 euro).
Inoltre,
la medesima norma ha aggiornato le decurtazioni previste in calce alle
tabelle 11 e 12 per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti e le
maggiorazioni stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare
superiore a sei o a sette.
1.1 Assegno
aggiuntivo per i nuclei con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui
non siano presenti componenti inabili
Per le ipotesi di nuclei monoparentali con 3 o 4
componenti oltre il genitore, tra cui un figlio minore, dove non siano
presenti componenti inabili, la norma ha introdotto un assegno aggiuntivo che
varia in funzione del reddito familiare e del numero dei componenti per un
importo massimo di 1000 Euro annui.
Per i
nuclei con 5 componenti oltre il genitore l’importo annuale dell’assegno
aggiuntivo risulta più elevato e l’importo massimo è pari a 1550 Euro.
1.2 Nuclei con
più di cinque componenti oltre il genitore o i genitori e almeno un figlio
minore in cui non siano presenti componenti inabili
Per i
nuclei con più di cinque componenti oltre il genitore o i genitori e almeno
un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili è prevista
un’ulteriore maggiorazione del 15% dell’importo dell’assegno (comprensivo,
nel caso di nucleo con un solo genitore, dell’assegno aggiuntivo) ed un
incremento in misura fissa di 660 Euro annui per ogni componente oltre il
quinto.
1.3 Rielaborazione tabelle 11 e 12
Alla luce
delle variazioni di cui punti 1, 1.1. e 1.2, sono state rielaborate le nuove
tabelle 11 e 12 contenenti gli importi mensili della prestazione (allegato
3), comprensivi degli assegni aggiuntivi, e l’indicazione in nota delle
maggiorazioni e decurtazioni sopra indicate. Tali importi troveranno
applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2007.
Per
effetto della rimodulazione prevista dalla norma risulta soppressa la colonna
n.7 della tabella 12.
2. Altre
tipologie di nuclei con figli (tabb. 13-19)
La norma
in esame, altresì, ha disposto, sempre a decorrere dal 1 gennaio 2007, che
gli importi degli assegni per tutte le altre tipologie di nuclei con figli
siano rivalutati del 15 per cento, fermi restando i livelli di reddito
familiare, che non subiscono alcuna rimodulazione né rivalutazione.
Si è provveduto, quindi, a rielaborare le tabelle 13-19
(allegato 3), incrementando del 15 per cento sia gli importi mensili della
prestazione sia le decurtazioni dell’assegno previste in calce alle tabelle
per la presenza nel nucleo di fratelli, sorelle e nipoti sia le maggiorazioni
stabilite per un numero di componenti il nucleo familiare superiore a sette.
3. Nuclei
senza figli (tabb. 20A, 20B, 21A, 21B, 21C e 21D)
Le rimodulazioni dei livelli reddituali e gli aumenti
degli assegni di cui ai punti 1 e 2 non si applicano ai nuclei in cui non sia
compreso almeno un figlio (minorenne o maggiorenne inabile).
Restano,
pertanto, invariati i livelli di reddito e gli importi delle tabelle 20A,
20B, 21A, 21B, 21C e 21D, trasmesse con la circolare n. 83 del 16 giugno 2006.
4.
Rivalutazione dei livelli di reddito familiare
Ai sensi
dell’art. 1, comma 11, lett. e) della legge vengono
fatti salvi i criteri di rivalutazione dei livelli di reddito familiare di
cui all’art. 2, comma 12, del decreto legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153.
L’art. 1, comma 11, lett e), però, ha precisato
che l’applicazione di tali criteri di rivalutazione decorrerà dall’anno 2008
per tutte le tabelle (11-21D).
Pertanto, per l’anno 2007 non verrà effettuata la
rivalutazione annuale dei livelli di reddito, che riprenderà ad essere
applicata per tutte le tabelle a partire dall’anno 2008, con effetto dal 1
luglio 2008.
5.
Importo minimo
Analogamente a quanto previsto dalla normativa fiscale,
ai sensi dell’art. 25, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non
verranno messi in pagamento importi mensili inferiori ad euro 1.
6. Nuclei
numerosi
Nel caso
di nuclei familiari con più di tre figli o equiparati ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 26 Aprile 1957 n. 818, di età inferiore a 26 anni compiuti, l’art. 1, comma 11, lett. d), ai fini della
determinazione dell’assegno, considera rilevanti al pari dei figli minori
anche i figli studenti o apprendisti di età superiore a 18 anni compiuti ed
inferiore a 21 anni compiuti.
6.1. Nuclei con più di tre figli di età
inferiore a 26 anni
Ai soli
fini dell’individuazione dei nuclei destinatari della norma è necessario
tener conto di tutti i figli ed equiparati
ex art. 38 del D.P.R n. 818/57 presenti nel nucleo
familiare, di età inferiore a 26 anni, indipendentemente dal carico fiscale,
dalla convivenza, dallo stato civile e dalla qualifica (studente,
apprendista, lavoratore, disoccupato). Rileva infatti a tal fine il solo
stato di figlio o equiparato ex art. 38 citato.
Pertanto,
occorrerà valutare che nel nucleo siano presenti almeno 4 figli di età
inferiore a 26 anni.
La norma
non trova più applicazione quando si verifica una variazione nella
composizione del nucleo familiare (compimento del ventiseiesimo anno di età
di uno dei figli, decesso di un figlio di età inferiore a 26 anni) che
comporta la perdita del requisito di almeno quattro figli o equiparati di età
inferiore a 26 anni compiuti.
6.2 Figli di età compresa tra 18 e 21 anni
purché studenti o apprendisti
In
presenza dei presupposti di cui al punto 6.1, rilevano al pari dei figli
minori, e quindi entrano a far parte del nucleo familiare ai fini
dell’assegno, anche i figli tra i 18 ed i 21 anni, purché studenti o
apprendisti. Rientrano in tale categoria anche gli equiparati ai figli ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. n. 818/57.
Ne
consegue che i figli tra i 18 ed i 21 anni studenti o apprendisti sono
equiparati ai figli minori anche ai fini dell’applicazione delle tabelle
relative e che gli eventuali redditi
dagli stessi percepiti devono essere computati ai fini della determinazione
del reddito complessivo del nucleo familiare.
Nell’applicazione delle tabelle andranno comunque
esclusi dal numero dei componenti e dalla determinazione del reddito
familiare, oltre ai figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni, non aventi la
qualità di studente o la qualifica di apprendista, anche i figli di età
compresa tra i 21 e i 26 anni, anche se studenti o apprendisti, i quali
rilevano solo ai fini dell’individuazione del nucleo numeroso (v. punto 6.1).
Per
l’accertamento della qualità di studente o della qualifica di apprendista
valgono le istruzioni a suo tempo fornite e tutt’ora valide in materia di assegni familiari.
Si
precisa comunque che per studente deve intendersi il figlio o equiparato che
frequenta una scuola (pubblica o legalmente riconosciuta) secondaria di primo
o secondo grado, un corso di formazione professionale o di laurea.
Con il
venir meno del requisito relativo al numero dei figli (almeno 4) di età
inferiore a 26 anni o con la perdita della qualifica di studente o di
apprendista o con il compimento del ventunesimo anno di età tale
equiparazione cessa e i figli ultradiciottenni sono esclusi dal nucleo
familiare salvo che si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o
mentale, nell’assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo
lavoro.
6.3 Autorizzazioni
Per la
corresponsione dell’assegno ai figli ed equiparati di età compresa tra i 18 e
21 anni studenti o apprendisti è necessario acquisire l’autorizzazione che
verrà rilasciata dall’Istituto secondo le modalità attualmente vigenti per le
altre fattispecie per le quali è previsto il rilascio di apposita
autorizzazione.
Ai fini
del rilascio dell’autorizzazione le Sedi avranno cura di accertare:
a) il
soddisfacimento del requisito dei quattro figli o equiparati di età inferiore
a 26 anni;
b) il
possesso della qualità di studente o della qualifica di apprendista.
Tali
autorizzazioni avranno validità annuale, fermo restando, comunque, che verrà
meno il diritto alla prestazione per il soggetto che compia il ventunesimo
anno di età o per il quale scada il contratto di apprendistato o per il quale
venga meno uno dei requisiti che danno titolo alla prestazione.
Ogni
variazione in tal senso dovrà essere tempestivamente comunicata alla Sede
competente tramite il Mod. ANF/Var, che verrà appositamente aggiornato.
Il
modello di richiesta dell’autorizzazione (ANF 42) è stato opportunamente
implementato e così modificato è
disponibile nella banca dati della modulistica on-line. Inoltre è stato
predisposto un fac-simile di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
(mod. ANF/N.N.) ex art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 da
allegare al modello ANF 42.
In tale dichiarazione sostitutiva il richiedente dovrà
indicare i dati anagrafici ed il codice fiscale dei propri figli o equiparati
di età inferiore a 26 anni di cui al punto 6.1.
Il
modello ANF/N.N. è pubblicato nella banca dati della modulistica on-line.
Il
richiedente potrà autocertificare la qualità di studente del figlio, ai sensi
dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000, mentre la qualifica di
apprendista potrà essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto
notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00. Dette dichiarazioni
sostitutive, ovvero la relativa documentazione, vale a dire certificato di
frequenza scolastica/universitaria e/o copia del contrattoapprendistato,
dovranno essere allegate al modello ANF 42.
6.4 Domanda di assegno per il nucleo familiare
Nel caso
di pagamento della prestazione da parte del datore di lavoro, ai fini della
compilazione del modello di domanda (ANF/DIP), il richiedente, in possesso
dell’autorizzazione rilasciata per le fattispecie previste al punto 6.3,
dovrà indicare tra i componenti il nucleo anche i figli di età compresa tra i
18 e i 21 anni per i quali ha ottenuto la predetta autorizzazione da parte
dell’Inps.
I datori
di lavoro potranno effettuare il conguaglio degli assegni per il nucleo
familiare relativi ai periodi di paga già scaduti o delle eventuali
differenze, utilizzando il già previsto codice del quadro D del modello DM/2
“L036”.
La
suddetta operazione potrà essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese
successivo a quello di emanazione della presente circolare.
Per i
pagamenti effettuati direttamente dall’Inps, nelle more dell’implementazione
delle istruzioni per la compilazione dei modelli di richiesta della
prestazione (ANF/PREST, ANF/GEST.SEP., ANF/PREST.AGR.21 TP. e DS21), il
richiedente dovrà comunque indicare nel quadro “Dati relativi alla
composizione del nucleo familiare del/ della richiedente” tra i componenti il
nucleo anche i figli di età compresa tra i 18 e i 21 anni studenti o
apprendisti. Dovrà altresì allegare il modello ANF/N.N. relativo ai figli o
equiparati di età inferiore a 26 anni e una dichiarazione sostitutiva ai
sensi dell’art. 46 o 47 del D.P.R. 445/00 attestante la qualità di
studente o la qualifica di apprendista dei figli o equiparati, ovvero la
relativa documentazione (certificato di frequenza scolastica/universitaria,
copia del contratto di apprendistato).
7.
Procedure
Le
procedure per il pagamento delle pensioni sono state aggiornate per tenere
conto delle modificazioni sopra indicate.
Le altre
procedure automatizzate recepiranno le predette variazioni normative e del
loro aggiornamento e della loro disponibilità per le Sedi verrà data
comunicazione con specifici messaggi.
Per
quanto non espressamente previsto dalla norma in esame si rinvia alla
disciplina generale in materia di assegno al nucleo familiare.
Con
circolare successiva verranno trasmesse le tabelle con gli importi
complessivi giornalieri, settimanali, quattordicinali e quindicinali della
prestazione riferiti alle varie tipologie familiari cui si applicano le norme
in esame.
Il
Direttore Generale
Crecco
Allegati
Allegato N.1
Allegato N.2
Allegato N.3
Destinatari
Ai
Dirigenti centrali e periferici
Ai
Direttori delle Agenzie
Ai
Coordinatori generali, centrali e
periferici
dei Rami professionali
Al
Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti
Medici
e, per
conoscenza,
Al
Presidente
Ai
Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio
di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio
dei Sindaci
Al
Magistrato della Corte dei Conti delegato
all’esercizio
del controllo
Ai
Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi,
gestioni e casse
Al
Presidente della Commissione centrale
per
l’accertamento e la riscossione
dei
contributi agricoli unificati
Ai
Presidenti dei Comitati regionali
Ai
Presidenti dei Comitati provinciali
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