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22-04-2009 n° 18 - Inpdap

Nota operativa Inpdap n. 18/2009: CCNL personale del Comparto Ministeri. Quadriennio normativo 2006/2009 - II biennio economico 2008/2009
INPDAP

INPDAP

Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell’Amministrazione Pubblica

Direzione Centrale Previdenza

Ufficio I

 

 

Roma, 22/04/2009

 

 

 

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli Uffici autonomi di Trento e Bolzano

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

 

 

Nota operativa n. 18

 

 

 

Oggetto:  CCNL personale del Comparto Ministeri. Quadriennio normativo 2006/2009 – II biennio economico 2008/2009.

 

 

 

Nel Supplemento Ordinario n. 28 del 4 febbraio 2009 della G.U. è stato pubblicato il contratto in oggetto, sottoscritto il 23 gennaio 2009, relativo al biennio economico 2008/2009.

Il contratto in esame si applica a tutto il personale – esclusi i dirigenti – con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, dipendente:

-        dai Ministeri (ivi incluso il personale di cui all’art. 69, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);

-        personale dipendente dalle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, escluse quelle ricomprese nell’art. 3 del CCNQ dell’11 giugno 2007 ed escluse l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica e l’APAT ricomprese nell’art. 6 del medesimo CCNQ;

-        dal Centro interforze studi applicazioni militari (CISAM);

-        dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE), attualmente enti strumentali del Ministero della Pubblica Istruzione, cui subentrerà l’Agenzia nazionale per lo sviluppo dell’autonomia scolastica ricompresa nell’art. 6, dalla data della loro soppressione ai sensi dell’art. 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Il contratto si applica anche al personale di cui agli artt. 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 in servizio nella provincia di Bolzano.

 

 

Stipendio tabellare

 

Gli stipendi tabellari sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nell’allegata Tabella A ed alle scadenze ivi precisate.

Tali incrementi sono comprensivi dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dall’art. 2, comma 6, del CCNL del 14 settembre 2007.

Gli importi annui degli stipendi tabellari sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite nell’allegata Tabella B.

In applicazione del D.L. n. 159 del 2007 convertito nella legge n. 222 del 2007, il contratto ha confermato la retrodatazione al 1° febbraio 2007 degli incrementi di stipendio tabellare che, in base all’art. 29 e alla Tabella C del CCNL 14 settembre 2007, era stata prevista dal 31 dicembre 2007 (cfr. Tabella C – all. 2- nota operativa n. 16/2007 e nota operativa n. 7/2008).

 

 

Effetti dei nuovi stipendi

 

Le misure degli stipendi risultanti dall’applicazione del contratto hanno effetto sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull’indennità di buonuscita e sul trattamento di fine rapporto.

Al personale comunque cessato dal servizio, a qualsiasi titolo e con diritto a pensione, nel biennio economico 2008/2009, gli incrementi dello stipendio tabellare di cui all’art. 4 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti dal contratto.

Agli effetti del trattamento di fine rapporto, dell’indennità di buonuscita, nonché di quella prevista dall’art. 2122 del c.c. sono utili solo gli scaglionamenti retributivi maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Resta confermato quanto previsto dal comma 3 dell’art. 30 del CCNL 14/06/07, ovvero che: “il conglobamento sullo stipendio tabellare dell’I.I.S. non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all’art. 2, comma 10, della Legge 8 agosto 1995, n.335”.

 

Si rammenta che sono utili ai fini dell’indennità di buonuscita i seguenti elementi retributivi:

-        stipendio tabellare (per 13 mensilità);

-        I.I.S - ricompresa nello stipendio tabellare dal 1/1/2003 (per 13 mensilità);

-        R.I.A. ove acquisita (per 13 mensilità);

-        indennità di amministrazione (per 12 mensilità; solo per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia per 13 mensilità);

-        assegno ad personam spettante come importo differenziale tra il trattamento economico in godimento e quello iniziale di nuovo inquadramento (per 13 mensilità).

 

Sono invece utili ai fini TFR:

-        trattamento economico tabellare (per 13 mensilità);

-        indennità integrativa speciale (per 13 mensilità);

-        retribuzione individuale di anzianità comprensiva della maggiorazione per esperienza professionale ex art. 9 D.P.R. 44/90 ed ex art. 47 D.P.R. 266/87 (per 13 mensilità);

-        indennità di amministrazione (per 12 mensilità; solo per il personale dell’Amministrazione Penitenziaria e della Giustizia Minorile del Ministero di Grazia e Giustizia per 13 mensilità);

-        indennità di posizione organizzativa (per 13 mensilità);

-        assegni ad personam – ove spettanti – sia non riassorbibili che riassorbibili limitatamente alla misura ancora in godimento all’atto della cessazione dal servizio (per 13 mensilità).

 

 

Il Dirigente Generale

Dr. Costanzo Gala

 

 

Allegati

Tabella A - Incrementi mensili della retribuzione tabellare (file Acrobat, compresso)

Tabella B - Nuova retribuzione tabellare annua (file Acrobat, compresso)

 

 

Scadenze di: novembre 2024
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