Roma, 25 luglio 2005
INPDAP
DIREZIONE
CENTRALE
PRESTAZIONI
DI FINE SERVIZIO
E
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ufficio
II - Previdenza complementare
ALLEGATO
Destinatari
NOTA
OPERATIVA N. 16
OGGETTO: La tenuta ed il conferimento della posizione
figurativa di previdenza complementare costituita presso l'Inpdap.
Adempimenti operativi
Sommario: La contabilizzazione, la rivalutazione ed il
conferimento della posizione figurativa di previdenza complementare presso
l'Inpdap. Effetti e modalità di comunicazione degli eventi del rapporto di
lavoro e del rapporto associativo: cessazioni dal servizio; trasferimenti;
anticipazioni; riscatti; prestazioni; riattivazioni contributive. Le modalità
di comunicazione di questi eventi. Adempimenti operativi.
Con
la presente nota si forniscono prime indicazioni circa gli effetti di alcuni
eventi del rapporto di lavoro o del rapporto associativo con il fondo
pensione sulla posizione figurativa che il lavoratore iscritto al fondo
matura presso l'Inpdap nonché sulle conseguenti attività degli operatori
delle sedi provinciali dell'Istituto e sui riflessi che tali attività possono
avere per i fondi pensione.
Per una migliore comprensione degli adempimenti in
questione, si richiamano brevemente le disposizioni in tema di finanziamento
della previdenza complementare con riferimento alle particolarità per i
dipendenti pubblici.
La normativa vigente alla data di emanazione della presente
nota sarà interessata dalle novità introdotte dalla legge del 23 agosto 2004, n. 243, dopo che saranno stati emanati i decreti legislativi di
attuazione delle deleghe in materia. Il quadro di regole di seguito
delineato, pertanto, è destinato a subire modifiche anche rilevanti.
È noto, infatti, che il 1° luglio 2005, il Consiglio dei
ministri ha adottato uno schema di decreto legislativo di attuazione di una
buona parte delle deleghe in materia di previdenza complementare contenute
nella legge 243/2004. Il decreto, una volta compiuto l'iter che prevede il
parere del Parlamento e l'emanazione del testo definitivo, entrerà in vigore.
È bene precisare, tuttavia, che questo schema di decreto non riguarda, al
momento, le deleghe specifiche per il pubblico impiego. Nel testo dello
schema è precisato, infatti, che per i pubblici dipendenti rimarrà in vigore
la previgente normativa fino a quando non sarà emanato uno specifico decreto
di attuazione, previsto dall'art. 1, comma 2, lettera p), della legge delega n. 243/2004.
1. LE VOCI DI FINANZIAMENTO DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
DEI DIPENDENTI PUBBLICI
Il finanziamento della previdenza complementare dei
dipendenti pubblici avviene secondo la disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n.124 (d'ora in poi, per brevità, indicato come decreto) per la
generalità dei lavoratori, salvo le particolarità legate ai tempi di
versamento delle quote figurative di trattamento di fine rapporto (d'ora in
poi, per brevità, tfr). La misura della contribuzione è, pertanto, stabilita
nel contratto collettivo nazionale di lavoro e nell'accordo istitutivo del
fondo che indicano le quote di trattamento di fine rapporto da destinare a
previdenza complementare.
1.1 La contribuzione a carico del datore di lavoro e del
lavoratore
Sono stabilite, entrambe, da contratti collettivi ed
accordi istitutivi.
Le quote del lavoratore sono trattenute dalla busta paga da
parte del datore di lavoro che provvede a versarle con quelle di propria
pertinenza al fondo pensione.
Gli
accordi istitutivi e gli statuti dei fondi possono prevedere quote di
contribuzione ulteriore e facoltativa a carico del lavoratore.
Per la determinazione del contributo, sia del lavoratore
sia del datore di lavoro, si fa riferimento alla retribuzione utile ai fini
del calcolo del tfr ovvero ad una base più ristretta qualora la
contrattazione collettiva dovesse stabilire in tal senso (si veda punto 2.1
della nota operativa Inpdap n. 11 del 25/05/2005 in cui sono descritte le voci che la compongono).
Si
tenga presente che, per i dipendenti delle amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, è l'Inpdap ad acquisire dal bilancio dello Stato e a
versare le somme a copertura delle quote contributive a carico del datore di
lavoro.
L'art. 74 della legge 29 dicembre 2000, n. 388 e il Dpcm 20/12/1999 e successive
modifiche (di seguito Dpcm) prevedono infatti che, nel rispetto delle
disposizioni degli accordi istitutivi e dei limiti delle dotazioni
finanziarie, l'Inpdap provvede a trasferire ai singoli fondi pensione dei
dipendenti delle amministrazioni statali le somme stanziate in bilancio dello
Stato a copertura degli oneri di finanziamento e funzionamento dei fondi
stessi, gravanti sulle amministrazioni quali datrici di lavoro.
In base a quanto previsto dall'art. 2, comma 3-sexies, del Dpcm, per incentivare l'avvio dei fondi pensione, in favore dei
dipendenti delle amministrazioni dello Stato che si iscrivono entro il primo
anno di operatività del fondo gli accordi istitutivi possono prevedere una contribuzione
aggiuntiva, a carico del datore di lavoro, erogabile per dodici mesi ed il
cui importo non può superare la misura del contributo ordinario del datore di
lavoro.
Per quei dipendenti delle amministrazioni statali che si
iscrivono durante il secondo anno di operatività del fondo, le stesse fonti
istitutive possono prevedere una contribuzione aggiuntiva che non può
superare il cinquanta per cento del contributo ordinario a carico del datore
di lavoro, sempre erogabile per dodici mesi.
L'utilizzo di queste risorse per incentivare le adesioni in
fase di avvio deve avvenire nel rispetto della dotazione finanziaria
complessiva stabilita con la legge finanziaria nonché dei limiti di riparto
definiti secondo le modalità indicate dal Dpcm 2 marzo 2001, di modifica ed
integrazione del Dpcm del 20 dicembre 1999. L'art. 2, comma 3, del Dpcm ha fissato
criteri proporzionali che prendono a riferimento il trattamento retributivo
medio dei dipendenti delle amministrazioni dello Stato (convenzionalmente
calcolato in base all'intero stipendio tabellare, all'indennità integrativa
speciale, alla retribuzione individuale di anzianità e alla tredicesima
mensilità) e la consistenza del personale in servizio, alla data del 31
dicembre 2000.
Per quanto riguarda il fondo pensione complementare Espero,
si segnala che con nota del MIUR del 18 aprile 2005 è stato reso noto che la COVIP ha individuato, quale
decorrenza iniziale dell’operatività del Fondo, la data del 1° gennaio 2005.
Pertanto, ai fini della decorrenza della contribuzione (e
degli accantonamenti figurativi di cui si tratterà oltre), sulla base delle
indicazioni contenute nel “Manuale di interpretazione delle norme statutarie
e adempimenti amministrativi” predisposto dal Fondo stesso, non sono
valutabili periodi anteriori al 1° gennaio 2005. Inoltre, ai fini
dell'incentivo all'adesione, l’aderente che si iscrive al Fondo Espero entro
il 31 dicembre 2005 avrà diritto all’aliquota aggiuntiva dell’1% per 12 mesi
a carico delle amministrazioni datrici di lavoro. Il lavoratore che si
iscriverà al Fondo Espero dal 1° gennaio 2006 e sino al 31 dicembre 2006,
acquisirà il diritto all'incentivo nella misura dello 0,50% del contributo
datoriale, sempre per 12 mesi.
1.2 Il tfr e le altre quote figurative destinate a previdenza
complementare
Come indicato nel punto 2.3 della nota operativa n. 11 del 25 maggio scorso, le quote di tfr destinate a previdenza
complementare sono accantonate con la stessa decorrenza valevole per le altre
componenti della contribuzione al fondo pensione (contributi a carico del
datore di lavoro e del lavoratore) secondo le regole del fondo.
In base al Dpcm ed all'art. 74 della legge n. 388/2000, la misura del tfr e delle altre quote figurative da
destinare alla previdenza complementare sono determinate secondo i criteri di
seguito indicati.
1.2.1 Lavoratori assunti dopo il 31 dicembre 2000
Per i dipendenti assunti dopo il 31 dicembre 2000, con
contratti sia a tempo determinato sia indeterminato, è prevista l'integrale
destinazione degli accantonamenti di tfr maturati successivamente
all'adesione al fondo, pari al 6,91% della base retributiva utile.
1.2.2
Lavoratori assunti a tempo determinato con contratto in corso o successivo al
30 maggio 2000 ed anteriore al 1° gennaio 2001
Per i dipendenti assunti a tempo determinato con contratto
in corso o successivo al 30 maggio 2000 (data di entrata in vigore del Dpcm) ma anteriore al 1° gennaio 2001,
il Dpcm non indica misure o condizioni per gli accantonamenti di tfr da
destinare a previdenza complementare. Tali misure sono quindi indicate dai
singoli contratti o accordi istitutivi. Si sottolinea che rientrano in questa
categoria i dipendenti il cui contratto di lavoro deve risultare non solo
costituito entro il 31 dicembre 2000 ma anche in corso al momento
dell'iscrizione al fondo. In altri termini, se quel contratto di lavoro è
cessato per raggiungimento del termine e il lavoratore si iscrive o riprende
a contribuire in forza di un nuovo contratto di lavoro costituito
successivamente al 31 dicembre 2000 rientra pienamente nelle regole di
contribuzione che prevedono l'integrale destinazione del tfr alla previdenza
complementare. Per quei dipendenti pubblici ai quali si applica il Dpcm e che si sono iscritti ai fondi
pensione negoziali prima del 30 maggio 2000 (potrebbe essere il caso, per
esempio, del Fondo pensione Laborfonds), le quote di tfr che possono essere
destinate a previdenza complementare sono solo quelle maturate a partire dal
30 maggio 2000, data di entrata in vigore del Dpcm istitutivo del tfr per i
dipendenti pubblici.
1.2.3 Lavoratori assunti con contratto a tempo
indeterminato prima del 1° gennaio 2001 (optanti)
I
lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 1° gennaio
2001 sono in regime di trattamento di fine servizio (d'ora in poi, per
brevità, tfs) e, pertanto, la loro adesione al fondo pensione comporta
l'opzione per il tfr e la parziale destinazione a previdenza complementare
delle quote del trattamento maturate successivamente alla data di adesione.
In particolare, in fase di prima attuazione queste quote di tfr non possono
superare il 2% della retribuzione base di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto. Successivamente la quota del tfr è definita
dalle parti istitutive con apposito accordo. Accanto al tfr, viene destinata
a previdenza complementare una quota pari all'1,5% della base contributiva
utile ai fini dei vigenti trattamenti di fine servizio comunque denominati.
Anche questa quota ha natura di elemento figurativo ed è considerata neutra
rispetto alle altre quote di pertinenza dei lavoratori e delle
amministrazioni.
Anche per il personale in esame e che si sia iscritto ai
fondi pensione negoziali prima del 30 maggio 2000, le quote di tfr e dell'1,5%
aggiuntivo che possono essere destinate a previdenza complementare sono solo
quelle maturate a partire dal 30 maggio 2000, data di entrata in vigore del Dpcm istitutivo del tfr per i
dipendenti pubblici.
La quota aggiuntiva dell'1,5% su base utile ai fini tfs non
è prevista per i dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e degli enti il cui personale non è iscritto
all'Inpdap ai fini delle prestazioni di fine servizio.
2.CONTABILIZZAZIONE,
RIVALUTAZIONE E CONFERIMENTO DEGLI ACCANTONAMENTI FIGURATIVI DESTINATI A
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
2.1 Contabilizzazione e rivalutazione
Per il personale pubblico iscritto all'Inpdap e che
aderisce ai fondi di previdenza complementare, l'Istituto provvede, in base
al Dpcm, ad accantonare figurativamente
ed a rivalutare le quote di tfr e dell'eventuale 1,5% aggiuntivo su base tfs
per gli optanti. La rivalutazione avviene applicando agli accantonamenti un
tasso di rendimento che, in via transitoria e fino a quando non si sarà
consolidata la struttura finanziaria dei fondi pensione, corrisponderà alla
media dei rendimenti netti di un paniere di fondi pensione da individuarsi
tra quelli con maggiore consistenza di aderenti. L'individuazione del paniere
e i criteri per la determinazione della media sono fissati con decreto che il
Ministro dell'economia e delle finanze emana, sentite le organizzazioni
sindacali firmatarie dell'Accordo quadro Aran sindacati del 29 luglio 1999 in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza
complementare per i dipendenti pubblici. Al momento, l'iter di emanazione del
decreto stesso risulta avviato.
In una fase successiva, previa verifica con le parti
sociali sul consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione dei
dipendenti pubblici, agli accantonamenti figurativi contabilizzati presso
l'Inpdap sarà applicato il rendimento netto conseguito dai medesimi fondi.
Per il personale iscritto ai fondi e dipendente dagli enti pubblici non
economici, dagli enti di ricerca e sperimentazione e dagli altri enti per i
quali non è prevista l'iscrizione all'Inpdap ai fini delle prestazioni di
fine servizio, la contabilizzazione e la rivalutazione degli accantonamenti
figurativi di tfr destinati a previdenza complementare sono a carico degli
enti datori di lavoro.
Come già illustrato nell’informativa Inpdap della Direzione Centrale Prestazioni di Fine
Servizio e Previdenza Complementare del 19 marzo 2002 n. 7, a seguito di espressa richiesta da parte dell’Istituto,
l’Agenzia delle Entrate ha precisato le modalità con cui si deve procedere
alla tassazione dei rendimenti delle quote accantonate per il tfr ovvero
destinate a previdenza complementare, a partire dal 1° gennaio 2001. La
questione era stata sollevata perché sarebbe stato problematico versare
l’imposta sostitutiva (di cui all’art. 17 del Tuir nonché
all’art. 14 del decreto con riferimento ai rendimenti, rispettivamente, del
tfr e della previdenza complementare) stante la natura figurativa sia degli
accantonamenti sia degli stessi rendimenti. Con la risoluzione 80/E dell’8 marzo 2002, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in base alla
ratio della norma e ad una interpretazione sistematica della stessa,
l’imposta sostitutiva sui rendimenti deve essere calcolata, applicata ma non
versata in considerazione della natura figurativa sia degli accantonamenti
sia dei rendimenti agli stessi attribuiti.
Anche l’imposta presenta, pertanto, natura figurativa o
virtuale e gli adempimenti a carico dell’Inpdap indicati dall’Agenzia delle
entrate sono i seguenti:
• gestire i conti virtuali degli accantonamenti figurativi,
compresi quelli da destinare ai fondi pensione;
• determinare le rivalutazioni sui predetti accantonamenti
e applicare sugli stessi, annualmente, in modo virtuale l’imposta
sostitutiva;
• scomputare l’imposta sostituiva dai montanti figurativi
maturati sia per il tfr sia per la previdenza complementare.
2.2 Il conferimento al fondo pensione: il Il criterio guida
della cessazione del rapporto di lavoro
Le quote di tfr (e l'eventuale 1,5% aggiuntivo su base tfs)
non confluiscono tempo per tempo al fondo pensione, insieme con le altre voci
di finanziamento, ma sono trasferiti alla cessazione dal servizio. In
particolare, alla cessazione del rapporto di lavoro, l'Inpdap provvede a
conferire al fondo pensione di riferimento il montante maturato costituito
dagli accantonamenti figurativi delle quote di trattamento di fine rapporto
nonché da quelli relativi alla quota aggiuntiva dell'1,5% e dal rendimento di
entrambi, determinato applicando le regole sopra richiamate. Il montante sarà
conferito al netto dell’imposta sostituiva sui rendimenti, come precisato
dalla risoluzione 80/E del 2002 dell’Agenzia delle Entrate. In coerenza con quanto previsto dalla circolare Indpap del 1° agosto 2002, n. 30 a proposito della liquidazione del tfr, l'Istituto può
procedere al conferimento al fondo del montante maturato alla cessazione del
rapporto di lavoro purché il dipendente non abbia sottoscritto un contratto
di lavoro decorrente dal giorno immediatamente successivo alla scadenza del precedente
rapporto con un ente obbligato ad iscrivere i propri dipendenti all'Inpdap ai
fini tfs/tfr. In altri termini, perché possa avvenire il conferimento è
necessario che tra il rapporto di lavoro risolto ed un eventuale successivo
rapporto con pubblica amministrazione iscritta presso l'Istituto ai fini
tfs/tfr ci sia almeno un giorno di intervallo non coperto da contratto e,
quindi, da iscrizione presso l'Indpap.
A questo proposito, le amministrazioni avranno cura di
trasmettere una dichiarazione di responsabilità del lavoratore interessato
nella quale quest'ultimo attesti che il rapporto di lavoro si è risolto e che
eventuali altri successivi rapporti con pubbliche amministrazioni iscritte
all'Inpdap siano stati instaurati con soluzione di continuità rispetto a
quello cessato (si veda punto 3.2 ed allegato 1).
Per il personale iscritto ai fondi e dipendente dagli enti
pubblici non economici, dagli enti di ricerca e sperimentazione e da altri
enti per i quali non è prevista l'iscrizione all'Inpdap ai fini dei
trattamenti di fine servizio, i conferimenti sono a carico degli enti datori
di lavoro.
2.3 Anticipazioni, trasferimenti, riscatti, prestazioni ed
effetti sulla posizione figurativa contabilizzata presso l'Inpdap
Tutte le operazioni di movimentazione della posizione di
previdenza complementare previste dal decreto e dagli statuti dei fondi hanno
riflesso sulla posizione degli accantonamenti figurativi maturati presso
l'Inpdap non in modo diretto ed automatico ma, in linea di massima, solo se
precedute o accompagnate dalla cessazione del rapporto di lavoro non seguito
(ovvero seguito ma solo con soluzione di continuità) da altro rapporto di
lavoro con pubblica amministrazione iscritta all'Inpdap.
Si analizzano di seguito le conseguenze per la posizione
maturata presso l’Inpdap in caso di anticipazioni, trasferimenti, riscatti e
liquidazioni di prestazione.
2.3.1 Anticipazione
In base all'art. 7,comma 4, del decreto gli statuti dei
fondi prevedono che gli iscritti da almeno otto anni possono chiedere
un'anticipazione dei contributi accumulati per una delle seguenti cause:
• spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari
riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
• acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i
figli, documentato con atto notarile;
• realizzazione di interventi di ristrutturazione della
prima casa di abitazione, indicati nelle lettere a), b), c) e d) del primo
comma dell'art. 31 della legge 457/1978 e
opportunamente documentati secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, della legge n. 449/1997.
Gli statuti possono prevedere che gli iscritti, come sopra
individuati, possano conseguire anticipazioni in occasione di:
• congedi per formazione e per formazione continua (art. 7, comma 2, della legge 53/2000);
• congedi parentali (art. 5, comma 1, del Decreto legislativo. 151/2001).
Nuove e diverse forme e modalità di anticipazioni potranno
essere introdotte dai decreti delegati di attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 243.
Si precisa che l’anticipazione può essere chiesta solo con
riferimento alla posizione costituita e gestita presso il fondo pensione e
non per la posizione figurativa costituita presso l’Inpdap.
2.3.2 Trasferimento ad altra forma pensionistica
complementare
Occorre distinguere tra più ipotesi :
Trasferimento ad una forma pensionistica individuale
Il trasferimento del montante figurativo contabilizzato
presso l’Inpdap può avvenire (in modo indiretto, vale a dire transitando
sempre dal fondo di provenienza) solo se si è verificata una cessazione del
rapporto di lavoro non seguito (ovvero seguito con soluzione di continuità)
da un nuovo rapporto di lavoro con amministrazione pubblica iscritta
all'Istituto. Se questa circostanza si è verificata, il montante conferito al
fondo di provenienza del lavoratore, unendosi alla posizione individuale
costituita presso il fondo transita con quest'ultima nella forma
pensionistica individuale prescelta dal lavoratore. In caso contrario, vale a
dire se non c'è stata cessazione del rapporto di lavoro, il montante continua
ad essere contabilizzato e rivalutato (senza ulteriori accantonamenti)
dall’Inpdap che, alla cessazione del rapporto di lavoro, provvederà a
trasferirlo alla forma di previdenza individuale di destinazione. A questo
proposito è necessario che l'amministrazione datrice di lavoro verifichi che,
nella dichiarazione di responsabilità sulla cessazione del rapporto di
lavoro, il lavoratore abbia indicato la forma pensionistica a cui risulta
iscritto (cfr. punto 3.2 ed allegato 1).
Nell'ipotesi in cui non risulti in atto alcuna posizione
presso una qualsiasi forma di previdenza individuale (per esempio a seguito
di riscatto successivo alla perdita dei requisiti di partecipazione),
l'Inpdap trasferisce il montante figurativo al fondo negoziale con riferimento
al quale è maturato.
Trasferimento ad altro fondo pensione a carattere negoziale
L'art. 10 del decreto prevede che, nel caso in cui vengano
meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, lo
statuto del fondo deve consentire, tra le altre opzioni, il trasferimento
presso altro fondo pensione negoziale, cui il lavoratore acceda in relazione
alla nuova attività, ovvero presso altra forma pensionistica individuale. Se
la perdita dei requisiti di partecipazione èaccompagnata dalla cessazione del
rapporto di lavoro non seguito (ovvero seguito con soluzione di continuità)
da un nuovo rapporto di lavoro con amministrazione pubblica iscritta
all'Istituto, il montante figurativo maturato presso l’ Inpdap è conferito al
fondo originario del dipendente che provvede a trasferirlo, insieme con il
resto della posizione, al fondo di destinazione. Può succedere, d'altronde,
che la perdita del requisito di partecipazione al fondo non sia accompagnata
dalla cessazione del rapporto di lavoro ovvero sia collegata alla cessazione
del rapporto seguito senza soluzione di continuità da un nuovo rapporto di
lavoro con amministrazione iscritta all'Inpdap. Si tratta, per esempio, di
casi come il passaggio diretto o la mobilità verso altre amministrazioni o
enti (di cui agli artt. 31 e 33 del Decreto Legislativo 165/2001).
Quando il trasferimento ad altro fondo è avvenuto senza
conferimento al fondo di origine, il montante figurativo accantonato presso
l’ Inpdap sarà collegato al nuovo fondo negoziale di destinazione al quale il
lavoratore si è iscritto. Al primo montante figurativo maturato si uniranno i
nuovi accantonamenti figurativi, destinati a previdenza complementare, dovuti
in relazione alla partecipazione al nuovo fondo. Il montante figurativo
finale, comprensivo delle rivalutazioni, sarà trasferito al fondo di
destinazione, alla prima cessazione del rapporto di lavoro che presenti le
condizioni necessarie per il conferimento.
2.3.3 Riscatti
L'art. 10, comma 1, del decreto dispone che, in caso di
perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione, gli statuti devono
prevedere anche la facoltà di riscatto della posizione individuale, vale a
dire la possibilità di chiedere ed ottenere la liquidazione in capitale di
quanto maturato presso il fondo.
Anche in questo caso, il riscatto potrà comprendere il
montante maturato presso l'Inpdap se questo stesso montante è stato conferito
per effetto della cessazione del rapporto di lavoro. In caso contrario il
montante continuerà ad essere contabilizzato e rivalutato fino a quando non
si verifichi una cessazione del rapporto di lavoro con le caratteristiche
prima indicate.
L'individuazione della forma pensionistica presso cui
trasferire il montante figurativo maturato avverrà secondo le procedure
descritte nel punto 2.3.2 relativo al trasferimento presso altra forma
pensionistica complementare.
2.4 Modalità di conferimento per quei casi di soggetti non
più titolari di una posizione pensionistica complementare
Ricapitolando quanto già precisato nei punti 2.3.2 e 2.3.3
relativi ai trasferimenti e ai riscatti della posizione, si ribadisce
l'importanza che l'ente datore di lavoro verifichi che, nella dichiarazione
di responsabilità da compilare all'atto della cessazione del rapporto di
lavoro (vedi punto 3.2 ed allegato 1), il lavoratore abbia indicato la forma
pensionistica a cui risulta iscritto. In tutti quei casi in cui la perdita
dei requisiti di partecipazione al fondo pensione negoziale sia avvenuta in
assenza di cessazione del rapporto di lavoro, con le caratteristiche sopra
richiamate, e non siano state costituite posizioni pensionistiche presso
altre forme di previdenza complementare, l'Inpdap continuerà a contabilizzare
e rivalutare il montante figurativo accantonato e, alla cessazione del
rapporto di lavoro, lo conferirà al fondo originario di appartenenza, con
riferimento al quale erano stati operati gli accantonamenti.
3. L'INOLTRO DEI DATI INFORMATIVI PER LE ATTIVITÀ DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE ALL'INPDAP - LA COMUNICAZIONE DELLA CESSAZIONE DEL
RAPPORTO DEL RAPPORTO DI LAVORO PER IL CONFERIMENTO
3.1 Le modalità di comunicazione all'Inpdap dei dati in
generale
L'acquisizione dei dati anagrafici, retributivi e
contributivi relativi ai lavoratori pubblici aderenti ai fondi pensione, per
la tenuta della posizione figurativa di previdenza complementare e lo
svolgimento delle altre attività di competenza dell'Istituto, avverrà, oltre
che con il modulo di adesione e la modulistica cartacea di comunicazione di
altri eventi, anche e soprattutto attraverso la denuncia mensile analitica
(DMA) che gli enti sostituti d'imposta, a partire dal 2005, trasmettono mensilmente
e per via telematica all'Inpdap, ai sensi dell'art. 44, comma 9, della legge
326/2004 (si veda in proposito la circolare Inpdap del 27 ottobre 2004, n. 59 e successive integrazioni).
Nel tener conto di queste procedure, i fondi pensione
possono valutare se sfruttare il veicolo della denuncia mensile per via
telematica per l'acquisizione di quei dati che non sono di stretta competenza
dell’Inpdap. Mediante appositi accordi e convenzioni, potranno essere
definite le modalità di fornitura dei dati pervenuti all'Inpdap.
Sempre
mediante accordo, potranno essere definite anche le modalità procedurali di
scambio dei dati per tenere allineati gli archivi dell'Inpdap e del fondo
stesso con riferimento particolare a quegli eventi che hanno riflesso sulla
posizione di previdenza complementare (cessazioni del rapporto di lavoro,
perdita dei requisiti di partecipazione, liquidazione di prestazioni e
riscatti, trasferimenti ad altra forma di previdenza complementare etc).
Al fine di una corretta tenuta della posizione figurativa
di previdenza complementare, si sottolinea l'esigenza che nel modulo di
adesione siano previsti campi specifici per l'acquisizione dei seguenti dati
conoscitivi relativi allo status di aderente e di stretta competenza
dell'Inpdap:
- data di prima assunzione nella pubblica amministrazione;
- data di assunzione del rapporto di lavoro in corso al
momento dell'adesione;
- indicazione di eventuale fondo pensione di provenienza.
Nell'ambito dello scambio e del trattamento dei dati
emergono le esigenze relative alla tutela della privacy ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno del 2003.
L'informativa
relativa al trattamento dei dati, con riferimento ai soggetti coinvolti nelle
attività del fondo, potrà trovare posto, come allegato, al modulo di adesione
insieme con la sezione relativa al rilascio del consenso per il trattamento
dei dati stessi da parte del lavoratore. Appare opportuno un riferimento
esplicito e diretto all’Inpdap, tra i soggetti coinvolti nel trattamento dei
dati. Con la citata informativa ed il consenso informato dell'aderente, lo
scambio dei dati tra Istituto e fondo potrà avvenire, nei limiti imposti
dalla legge, senza ulteriori adempimenti.
3.2 La comunicazione della cessazione del rapporto di
lavoro
Per consentire all'Istituto di procedere ai conferimenti in
modo corretto, le amministrazioni e gli enti iscritti, in occasione della
cessazione del rapporto di lavoro del dipendente iscritto ad un fondo
pensione complementare, oltre ad indicare la circostanza nella DMA, dovranno
trasmettere all'Istituto una dichiarazione di responsabilità nella quale il dipendente
attesti che l’eventuale nuovo rapporto di lavoro (seguito a quello cessato)
presso altra pubblica amministrazione iscritta all'Inpdap sia stato
costituito con o senza soluzione di continuità rispetto al primo. La
dichiarazione andrà acquisita e trasmessa utilizzando il fac simile allegato
(vedi allegato 1). Qualora il dipendente abbia anche diritto alla
liquidazione del tfr con riferimento allo stesso rapporto di lavoro, per lo
stesso tipo di dichiarazione potrà essere utilizzata la sezione in calce al
modello TFR/1 a contenuto analogo, indicando anche che il lavoratore risulta
iscritto a fondo pensione o altra forma pensionistica complementare e
precisando di quale si tratti. Per esigenze tecnico organizzative, il
conferimento al fondo pensione avverrà entro il terzo mese successivo a
quello in cui è pervenuta la comunicazione della cessazione.
4. LA RIATTIVAZIONE DELLA POSIZIONE FIGURATIVA DI
PREVIDENZA COMPLEMENTARE (E DELLA CONTRIBUZIONE)
In caso di nuova assunzione di un lavoratore già iscritto
al fondo pensione di riferimento dell’amministrazione riprende la
contribuzione al fondo pensione e, conseguentemente, l'accantonamento delle
quote figurative destinate a previdenza complementare.
Questa circostanza diventa nota per l'Inpdap (e per il
fondo), ancorché indirettamente, attraverso la DMA elaborata ed inviata dal
nuovo datore di lavoro che indica i dati di riferimento (basi imponibili e
contribuzioni) della previdenza complementare.
Appare opportuno che l’amministrazione datrice di lavoro si
faccia rilasciare dal lavoratore una dichiarazione di responsabilità nella
quale il lavoratore stesso:
• comunichi di essere già iscritto al fondo pensione del
comparto contrattuale di riferimento dell’amministrazione;
• chieda la riattivazione della contribuzione al fondo
stesso;
• rilasci delega al datore di
lavoro/sostituto d'imposta alla trattenuta dalla busta paga del contributo a
proprio carico.
Questa dichiarazione, in assenza di altra analoga
modulistica prevista da parte del fondo pensione, può essere resa utilizzando
il fac simile riportato nell'allegato 2 e che può essere utilmente riprodotto
come sezione aggiuntiva del testo che costituisce il contratto individuale di
lavoro da far sottoscrivere al dipendente.
Questa stessa dichiarazione potrà essere utilmente fatta
pervenire in copia:
• alla Dpsv o agli Uffici responsabili dell’Amministrazione
che operano sul Service personale Tesoro (nel caso delle amministrazioni
statali gestite dal Mef);
• al fondo;
• all’Inpdap.
5. ADEMPIMENTI OPERATIVI
5.1 Conferimento del montante al fondo pensione
5.1.1 Registrazione della cessazione dell’attività
lavorativa
Sulla base della comunicazione del datore di lavoro, è
registrata nel sistema, la data di cessazione del rapporto di lavoro
dell’aderente. Evento dal quale prende avvio la procedura.
La comunicazione della cessazione perviene attraverso due
modalità tra loro complementari:
- la DMA;
- la dichiarazione di responsabilità circa l’assenza o
presenza di rapporti di lavoro successivi con pubbliche amministrazioni,
costituiti senza soluzione di continuità rispetto a quello cessato (allegato
1); tale comunicazione può essere acquisita anche mediante il modello TFR1
che contiene un’apposita sezione destinata a questo fine quando è verificato
che una parte dell'accantonamento di trattamento di fine rapporto è
destinabile a previdenza complementare e l'altra parte è liquidabile
direttamente dall'Inpdap come prestazione di tfr (circostanza che si verifica
per i lavoratori 'optanti').
Il pacchetto applicativo Sipc (sistema informativo
previdenza complementare) rende evidenti tutte le cessazioni comunicate con
la denuncia mensile periodica da parte delle amministrazioni datrici di
lavoro: selezionando la funzionalità n. 9, "Cessazioni e
conferimenti", e, quindi, la lista "in attesa".
Solo la presenza della dichiarazione di responsabilità che
attesti la soluzione di continuità iscrittiva fa sì che la cessazione si
concluda con il conferimento. Senza la dichiarazione, non è possibile
procedere al conferimento.
Quando la dichiarazione di responsabilità è presente nei
modelli TFR1 (perché il lavoratore risulta anche titolare di una posizione di
tfr del quale ha chiesto la liquidazione), si provvede a registrare anche in
Sipc la notizia.
5.1.2 Comunicazione all'area ragioneria e finanza delle
stime per le rimesse fondi relativi ai conferimenti da eseguire
Entro le date previste per l'inoltro della seconda
richiesta di somministrazione fondi diretta all'Ufficio III della Direzione
Centrale di Ragioneria e Finanze, secondo le procedure correlate per il
pagamento dell'indennità di buonuscita e dell'indennità premio di servizio,
attualmente stabilite entro e non oltre il 15 (per le liquidazioni che fanno
capo alla gestione ex Enpas) e il 16 (per le liquidazioni che fanno capo alla
gestione ex-Inadel) del mese - cfr. comunicazione di P.E. n. 1171 del
17/03/2004 – il funzionario amministrativo addetto comunica al funzionario
responsabile dell'area ragioneria una stima del fabbisogno in relazione ai
probabili conferimenti del mese stesso, tenendo conto della lista dei
"cessati da conferire nel mese". Il fabbisogno è determinato
mediante sommatoria del valore degli accantonamenti figurativi maturati.
La stima terrà conto in modo distinto dell'ammontare
riferibile ai conferimenti che fanno capo alla gestione ex Enpas e di quelli
che fanno capo alla gestione ex Inadel.
Conseguentemente, il funzionario dell'area ragioneria e
finanze, tenuto conto delle stime comunicate, predispone la specifica
richiesta di fondi da inviarsi, come già detto, rispettivamente non oltre i
giorni sopra indicati.
5.1.3 Verifica della soluzione di continuità del rapporto
di lavoro
Il funzionario incaricato accerta se esiste soluzione di
continuità tra il rapporto di lavoro cessato ed eventuali successivi rapporti
di lavoro dell’aderente presso altra pubblica amministrazione iscritta
all’Inpdap, al fine di poter conferire al Fondo, entro i termini previsti, il
montante dell’accantonamento virtuale.
Nel caso di mancata ricezione della dichiarazione di
responsabilità da parte dell'aderente, si procede a richiederla attraverso
l'amministrazione datrice di lavoro.
La soluzione di continuità con eventuali successivi
rapporti di lavoro è rilevabile dall’apposito modello predisposto
dall’Istituto ovvero tramite modello TFR1, nell'ambito del quale il
lavoratore ha provveduto a rendere apposita dichiarazione di responsabilità
sulla materia.
La verifica della cessazione, previa acquisizione della
dichiarazione di responsabilità, deve avvenire prima possibile e comunque
entro il secondo mese dalla comunicazione di cessazione del rapporto di
lavoro pervenuta da DMA.
L'indicazione della soluzione di continuità va inserita nel
Sipc, nella funzionalità "Conferimenti".
In questo modo si potrà procedere al conferimento del
montante al fondo pensione entro i termini di seguito richiamati.
5.1.4 Definizione e liquidazione del montante maturato
Nel mese successivo a quello di pervenuta comunicazione (sia
acquisita mediante DMA ovvero mediante dichiarazione di responsabilità), il
Sipc mette in evidenza tutte le posizioni di soggetti cessati per i quali
procedere al conferimento.
Il conferimento avviene entro il terzo mese successivo
dalla data di ricezione della comunicazione di cessazione del rapporto con
soluzione di continuità.
La notizia è considerata pervenuta:
- entro la scadenza di consegna del flusso telematico
tramite DMA (ultimo giorno del mese);
- il mese di ricezione della dichiarazione di responsabilità.
Il Sipc considera come termine iniziale l’evento che si
verifica per primo in ordine di tempo.
Pertanto, è possibile che il conferimento debba avvenire
entro e non oltre il terzo mese rispetto alla consegna del flusso telematico
della DMA, sempre che nel frattempo sia pervenuta la dichiarazione di
responsabilità circa la soluzione di continuità iscrittiva.
Come segnalato nella nota operativa n. 15 del 3 dicembre
2004, è opportuno che in sede di liquidazione di un tfr o di un montante
figurativo di previdenza complementare (attivata in entrambi i casi dallo
stesso evento cessazione del rapporto di lavoro) i funzionari addetti
provvedano ad una verifica delle due posizioni al fine di evitare che per uno
stesso soggetto si liquidino indebitamente importi determinati utilizzando
due volte lo stesso accantonamento (per il tfr e la previdenza complementare
contemporaneamente).
Dopo il consolidamento (che di norma avviene al 14° giorno
lavorativo del mese e che in linea di massima può verificarsi tra il 18 ed il
21 del mese) il funzionario amministrativo responsabile provvede alla stampa
del prospetto di calcolo selezionando la voce "Conferimenti da
eseguire nel mese" nella "Lista dei conferimenti".
Il funzionario amministrativo, quindi, dà corso alla liquidazione della
somma. Il montante al Fondo, costituito dagli accantonamenti virtuali e dai
relativi rendimenti, al netto dell’imposta sostitutiva, è oggetto di
determinazione stampata con prima nota ed elenco riassuntivo mediante
apposita funzionalità del Sipc collegata a programmi di elaborazione e stampa
di Access in locale. Il progetto di liquidazione non è, infatti, la
risultante dell'istruttoria e di calcoli compiuti sul momento dall'operatore
ma il consolidamento di una situazione gestita, verificata nel tempo mediante
acquisizione di dati retributivi e contributivi su base telematica (DMA) e
controlli effettuati dal Sipc.
La determinazione e la documentazione allegata sopra
ricordata (comprensiva dei prospetti di calcolo delle singole posizioni
interessate ai conferimenti da eseguire nel mese) sono trasmesse all'area di
ragioneria, ai fini dell'espletamento della verifica di regolarità
amministrativo contabile. Le modalità e le procedure di liquidazione nonché
la struttura della documentazione da esaminare sono tali da rendere
praticabile un unico e contestuale controllo contabile sulla determinazione
adottata (art. 31, comma 1, Reg. Amm.ne e Cont.) sui documenti occorrenti per
consentire l’emissione del mandato di pagamento (art:31, comma 5, Reg. Amm.ne
e Cont.).
Dopo le verifiche sopra indicate, l'area ragioneria e
finanza provvede all'emissione del mandato di pagamento ed alle altre
operazioni di competenza connesse al versamento al fondo.
Si precisa che il provvedimento di impegno (determinazione
del dirigente), la prima nota e il pagamento si riferiscono, cumulativamente,
a tutti i conferimenti degli aderenti della provincia per singolo fondo
nonché per gestione di riferimento ( ex Enpas o ex Inadel). In altri termini,
saranno adottate tante determinazioni ed impegni quanti sono i fondi
destinatari dei conferimenti del mese e quante sono le gestioni Inpdap
interessate per singolo fondo. Ad ogni determina sono allegati i prospetti di
calcolo di ogni singolo conferimento relativo ai lavoratori aderenti cessati.
I conferimenti andranno programmati ed effettuati, con
relativo provvedimento di impegno, immediatamente dopo il consolidamento del
Sipc (di regola il 14° giorno lavorativo del mese, in linea di massima tra il
18 ed il 21 del mese).
L'Ufficio III della Direzione Centrale Ragioneria e Finanze
comunica tramite posta elettronica alla ragioneria della sede provinciale
l'avvenuta somministrazione fondi e la relativa data di valuta per consentire
la reversale d'incasso. Di norma la valuta è quella del 25 del mese, per i
conferimenti che fanno capo alla gestione ex Enpas, e del 26 per i
conferimenti che fanno capo alla gestione ex Inadel.
I mandati di pagamento, distintamente per fondo pensione e
per gestione ex Enpas ed ex Inadel, dovranno essere emessi e inviati alla
Banca cassiera lo stesso giorno di emissione della reversale di incasso della
somministrazione fondi.
Occorrerà accertarsi, poi, che i mandati vengano evasi
dalla banca cassiera entro 48 ore dalla consegna.
A pagamento avvenuto come in tutte le somministrazioni
fondi, l'eccedenza risultante dovrà essere riversata.
Copia del prospetto di conferimento del montante maturato
andrà posta sia nel fascicolo d'area previdenza complementare sia in quello
tfs-tfr. Gli accantonamenti figurativi del tfr, come sopra richiamato,
possono essere destinati (in tutto o in parte a seconda delle situazioni) a
previdenza complementare e questo produce effetti anche sull'importo finale
del tfr liquidato dall'Inpdap.
5.1.5 Versamento del montante e trasmissione del prospetto
al fondo
Il pagamento è effettuato nei confronti della banca
depositaria del fondo. Le sedi dovranno avere cura di programmare ed
assicurare il versamento e la valuta entro il mese di conferimento, salvo imprevisti
dipendenti dalla mancata somministrazione fondi da parte della Direzione
Centrale di Ragioneria e Finanze.
In caso di cessazione intervenuta dopo un trasferimento ad
altra forma pensionistica complementare, il montante è conferito:
- alla nuova forma pensionistica complementare, se il
sistema è in possesso della notizia (quando mancante, occorrerà reperire
presso questa forma il dato occorrente chiedendolo al fondo di provenienza
ovvero al lavoratore);
- al fondo pensione in relazione al quale si era provveduto
ad accantonare le quote figurative destinate a previdenza complementare, in
caso di assenza di riferimenti del nuovo fondo.
Si ribadisce che il provvedimento di impegno
(determinazione del dirigente), la prima nota e il pagamento si riferiscono,
cumulativamente, a tutti i conferimentidegli aderenti della provincia per
singolo fondo nonché per gestione di riferimento (ex Enpas o ex Inadel) .
Per singolo fondo, a seconda se nei conferimenti c'è il
coinvolgimento di una o entrambe le gestioni ex Enpas ed ex Inadel, sono
previsti:
- una o due determinazioni riferite ai conferimenti a
carico della singola gestione Inpdap;
- uno o due mandati di pagamento;
- uno o due versamenti
Con unica spedizione, il provvedimento e gli allegati
prospetti di calcolo dei conferimenti emessi nel mese sono inviati ad ogni
singolo fondo. Come prima indicato, si ribadisce che il versamento alla banca
depositaria è cumulativo con riferimento ai conferimenti che riguardano uno
stesso fondo pensione e la gestione Inpdap di competenza (ex Enpas o ex
Inadel).
5.1.6 Registrazione del numero di mandato pagamento
Il funzionario provvede a registrare nel Sipc, con
riferimento ad ogni singolo conferimento, il numero del mandato di pagamento
cumulativo emesso in collegamento ad ogni determina.
5.2 La riattivazione della posizione di previdenza
complementare
La comunicazione della riattivazione della posizione di
previdenza complementare perviene all'Inpdap (ed al fondo) attraverso la DMA.
Come sopra precisato, tuttavia, si stima opportuno che sia
trasmessa all'Inpdap una copia della dichiarazione resa al datore di lavoro
dal lavoratore già iscritto ad un fondo pensione con riferimento al quale
sussiste l'obbligo di contribuzione e di accantonamento figurativo delle
quote di tfr da destinare a previdenza complementare.
Questa comunicazione potrà giungere mediante una
dichiarazione resa con il modulo contenuto in allegato 2 ovvero attraverso
altra modulistica concordata anche dal fondo pensione e dai datori di lavoro
coinvolti.
È in fase di elaborazione una funzionalità nel Sipc che
consentirà di inserire nel sistema la notizia dell'avvenuta trasmissione
della comunicazione scritta della riattivazione della posizione e della
contribuzione nonché di alcuni dati contenuti nella comunicazione stessa.
Sarà cura della scrivente Direzione informare le Sedi
Provinciali sull'attivazione di questa funzionalità.
Al momento gli operatori di sede, dopo aver protocollato il
documento in arrivo provvederanno a verificare che la comunicazione sia
giunta tramite DMA, con la prima trasmissione utile (visibile a partire dal
2° mese successivo a quello di rioccupazione del lavoratore). In caso di
assenza del dato in Sipc, tenendo conto dell'intervallo minimo di tempo sopra
indicato, dovrà essere cura degli operatori dell'area rapporto enti
contattare l'amministrazione datrice di lavoro al fine di segnalare il
mancato inserimento del dato nella DMA.
Il Direttore Generale
Dr. Luigi Marchione
f.to Marchione
Destinatari
AI DIRIGENTI GENERALI DELLE DIREZIONI
CENTRALI E COMPARTIMENTALI
AI DIRIGENTI DEGLI UFFICI PROVINCIALI,
COMPARTIMENTALI, CENTRALI, AUTONOMI
AI COORDINATORI DELLE CONSULENZE
PROFESSIONALI
ALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI
NAZIONALI
AGLI ENTI DI PATRONATO
AGLI ENTI ED ALLE AMMINISTRAZIONI
ISCRITTI ALL’INPDAP
Per il tramite degli
Uffici Provinciali
e p.c.
AI FONDI PENSIONE COMPLEMENTARI CHE
ASSOCIANO DIPENDENTI PUBBLICI
LORO SEDI
_____________
Principali
circolari, informative e note già emanate contenenti riferimenti
all'estensione del tfr e alla previdenza
complementare per
i dipendenti pubblici:
- Circolare dell'8 giugno 2000, n. 29 (per le parti non
modificate dalla circolare n. 30 del 1° agosto del 2002)
- Circolare del 26 ottobre 2000, n. 45 (per le parti non
modificate dalla circolare n. 30 del 1° agosto del 2002)
- Informativa dell'11 gennaio 2001, n. 1
- Circolare del 12 marzo 2001, n. 11
- Informativa del 31 maggio 2001, n. 414
- Informativa del
12 ottobre 2001, n. 562 (*)
- Informativa del 19 marzo 2002, n. 7
- Circolare del 1° agosto 2002, n. 30
- Informativa del 18 marzo 2003, n. 5
- Informativa del 10 aprile 2003, n. 7
- Informativa del
10 aprile 2003, n. 16 (*)
- Informativa del 7 luglio 2003, n. 9
- Informativa del 5 agosto 2003, n. 12
- Circolare congiunta Miur - Inpdap del 21 luglio 2004, n. 58
- Circolare del 27 ottobre 2004, n. 59
- Nota del
direttore generale del 3 novembre 2004, prot .n. 277 (*)
- Nota operativa
del 3 dicembre 2004, n. 15 (*)
- Nota operativa
del 25 marzo 2005, n. 5 (*)
- Nota operativa
del 29 aprile 2005, n. 9 (*)
- Nota operativa del 25 maggio 2005, n. 11
(*) Note interne a
carattere organizzativo, non disponibili nel sito internet dell'Istituto
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