Decreto
Presidente Repubblica n. 567 del 10 ottobre 1996
Disciplina
delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni
scolastiche
pubblicato
in G.U. n. 259 del 5/11/1996)
Il
Presidente della Repubblica
Visto l’art. 87 della
Costituzione;
visto l’art. 3,
comma 5bis, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto
1996, n. 425;
visto il D.L.vo 16 aprile
1994, n. 297, recante T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado e in particolare l’art.
326, commi 17, 18 e 19;
ritenuta la
necessità di emanare un regolamento che disciplini la materia oggetto della direttiva del
ministro della P.I. n. 133 del 3 aprile 1996;
ritenuta
l’opportunità di emettere ad un successivo, distinto regolamento, la disciplina
della materia di cui all’art. 13 della
citata direttiva;
visto l’art. 17, comma
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso nell’adunanza del 26 settembre 1996;
vista la deliberazione
del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ....;
su proposta del
ministro della P.I;
Emana
il seguente regolamento
Articolo 1
(Finalità
generali)
Le istituzioni
scolastiche di ogni ordine e grado, nell’ambito della propria autonomia,
definiscono, promuovono e valutano, in relazione all’età e alla maturità degli
studenti, iniziative complementari e integrative dell’iter formativo degli
studenti, la creazione di occasioni e spazi di incontro da riservare loro, le
modalità di apertura della scuola in relazione alle domande di tipo educativo e
culturali provenienti dal territorio, in coerenza con le finalità formative
istituzionali.
Le iniziative
complementari che tengono conto delle concrete esigenze rappresentate dagli
studenti e dalle famiglie si inseriscono negli obiettivi formativi delle
scuole. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal
consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente.
Le iniziative integrative sono
finalizzate ad offrire ai giovani occasioni extracurricolari per la crescita
umana e civile e opportunità per un proficuo utilizzo del tempo libero e sono
attuate tenendo conto delle esigenze rappresentate dagli studenti e dalle
famiglie, delle loro proposte, delle opportunità esistenti sul territorio,
della concreta capacità organizzativa espressa dalle associazioni studentesche,
nonché, per la scuola dell’obbligo, dalle associazioni dei genitori.
A richiesta degli studenti la
scuola può destinare, sulla base della disponibilità dei docenti, un
determinato numero di ore, oltre l’orario curricolare, per l’approfondimento di
argomenti anche di attualità che rivestono particolare interesse.
È compito del
ministro avvalersi dei suoi poteri programmatici e direttivi per individuare,
di tempo in tempo e sulla base delle esperienze maturate, le specifiche
finalità e tipologie delle iniziative da assumere nell’ambito del presente
regolamento.
Articolo 2
(Spazi
e tempi per la realizzazione delle iniziative)
Gli istituti di istruzione
secondaria di I e II grado predispongono almeno un locale attrezzato quale
luogo di ritrovo per i giovani dopo la frequenza delle lezioni.
I servizi di mensa o di
caffetteria o snack a prezzi controllati, eventualmente esistenti, possono
funzionare nel periodo di apertura del locale attrezzato, senza oneri
aggiuntivi a carico dell’istituzione scolastica.
Le iniziative di
cui al presente regolamento si svolgono in orari non coincidenti con quelli
delle lezioni e, ove possibile, nei giorni festivi e nel periodo di
interruzione estiva.
Per la
realizzazione delle iniziative previste dal presente regolamento gli edifici e
le attrezzature scolastiche sono utilizzati, anche in orari non coincidenti con
quelli delle lezioni, nel pomeriggio e nei giorni festivi, secondo le modalità
previste dal consiglio di circolo o di istituto, in conformità ai criteri
generali assunti dal consiglio scolastico provinciale, nonché a quelli
stabiliti nelle convenzioni con gli enti proprietari dei beni.
Articolo 3
(Raccordo
con la realtà sociale e con il territorio)
Le istituzioni
scolastiche favoriscono tutte le iniziative che realizzano la funzione della
scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile del territorio,
coordinandosi con le altre iniziative presenti nel territorio anche per
favorire rientri scolastici e creare occasioni di formazione permanente e
ricorrente. A tal fine collaborano con gli enti locali, con le associazioni
degli studenti e degli ex studenti, con quelle dei genitori, con le associazioni
culturali e di volontariato, anche stipulando con esse apposite convenzioni.
La collaborazione
con le associazioni culturali e di volontariato, che può comportare oneri solo
nei limiti del rimborso delle spese vive, può riguardare attività educative,
culturali, ricreative sportive, anche nei confronti di studenti di altre scuole
e di giovani in età scolare.
Le regioni, gli
enti locali, gli enti pubblici, gli enti o soggetti privati possono offrire
alle scuole progetti finalizzati per la realizzazione di iniziative rientranti
nelle finalità di cui al presente regolamento, con relativi contributi. Per la
realizzazione di tali progetti nell’ambito delle istituzioni scolastiche si
applicano le disposizioni di cui all’art. 4.
Le
amministrazioni statali nei limiti delle disponibilità di bilancio, le regioni,
gli enti locali, istituzioni pubbliche e private possono assegnare somme alle
scuole per la realizzazione di tutte le iniziative previste dal presente
regolamento.
L’accettazione di
somme provenienti da privati, deliberata dal consiglio d’istituto, è
subordinata al parere favorevole del comitato studentesco.
Articolo 4
(Organizzazione
e gestione)
Le iniziative di
cui al presente regolamento sono deliberate dal consiglio di circolo o di
istituto che ne valuta la compatibilità finanziaria e la coerenza con le
finalità formative dell’istituzione scolastica.
Le iniziative
complementari dell’iter formativo, che negli istituti o scuole d’istruzione
secondaria superiore possono essere proposte anche da gruppi di almeno 20
studenti e da associazioni studentesche, sono sottoposte al previo esame del
collegio dei docenti per il necessario coordinamento con le attività
curricolari e per l’eventuale adattamento della programmazione
didattico-educativa.
Tutte le proposte, complementari
o integrative, debbono indicare le risorse finanziarie e il personale
eventualmente necessario per la loro realizzazione. Alle iniziative possono
essere destinate risorse disponibili nel bilancio delle istituzioni scolastiche,
anche provenienti da contributi volontari e finalizzati delle famiglie. Questi
ultimi sono iscritti nel bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione.
Negli istituti e
scuole di istruzione secondaria superiore il comitato studentesco di cui all’art. 13, comma
4, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, integrato
con i rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto, formula proposte
ed esprime pareri per tutte le attività disciplinate dal presente regolamento.
Il comitato di
cui al comma 4 adotta un regolamento interno di organizzazione dei propri
lavori, anche per commissioni e gruppi, ed esprime un gruppo di gestione,
coordinato da uno studente maggiorenne, che può assumere la responsabilità
della realizzazione e del regolare svolgimento di talune iniziative.
Le iniziative di
cui al presente regolamento, da realizzare o direttamente dalla scuola o
mediante convenzioni con associazioni di studenti, devono favorire la
familiarizzazione operativa dei giovani nei procedimenti relativi alla gestione
e al controllo delle attività;
Nelle iniziative
gestite direttamente dalla scuola il comitato studentesco elabora un piano di
realizzazione e gestione delle attività, con preventivo di spesa da determinare
nei limiti delle disponibilità indicate dal consiglio di istituto e delle somme
eventualmente raccolte con destinazione e con indicazione degli interventi
necessari per l’attuazione del piano.
Per la
realizzazione delle iniziative il comitato studentesco può anche organizzare,
previa autorizzazione del consiglio di istituto, attività di autofinanziamento,
consistenti nella promozione di iniziative che non contrastino con le finalità
formative della scuola e non determinino inopportune forme di
commercializzazione. Le somme ricavate da tali attività sono iscritte nel
bilancio dell’istituto, con vincolo di destinazione.
Alla eventuale
partecipazione dei docenti e del personale A.T.A alle iniziative di cui al
presente regolamento si applicano rispettivamente le disposizioni di cui agli art. 43
e 54 del CCNL del
comparto scuola, secondo quanto previsto dal
progetto dell’iniziativa, ovvero dalla convenzione.
Le iniziative di cui al presente
regolamento possono sempre essere sospese, in caso di urgenza, dal capo
d’istituto, salva tempestiva ratifica del consiglio di circolo o di istituto.
Articolo 5
(Convenzioni)
Per le iniziative
non gestite direttamente dalla scuola, la convenzione che ne costituisce
strumento formale di attuazione prevede esplicitamente la durata massima della
concessione in uso dei locali; le principali modalità d’uso; i vincoli nell’uso
dei locali o delle attrezzature da destinare esclusivamente alle finalità
dell’iniziativa; le misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla
sicurezza, all’igiene, nonché alla salvaguardia dei beni patrimoniali e
strumentali; il regime delle spese di pulizia dei locali e di altre spese
connesse all’uso e al prolungamento dell’orario di apertura della scuola; il
regime delle responsabilità per danni correlati all’uso dei locali e allo
svolgimento delle attività; la eventuale sospensione delle iniziative da parte
del capo d’istituto ai sensi del comma 10, art. 4.
Nelle iniziative
in convenzione con associazioni studentesche la gestione delle attività è
svolta secondo le norme del diritto vigente che regolano le attività delle
associazioni di diritto privato e le disposizioni contenute nelle convenzioni.
La responsabilità dell’ordinata gestione delle attività e della relativa
vigilanza ricade sugli organi dell’associazione nominativamente individuati
nella convenzione stessa, senza pregiudizio dei poteri di vigilanza ed
intervento dell’autorità scolastica e del personale della scuola. Analogamente
sono disciplinate le iniziative in convenzione con associazioni dei genitori nella
scuola dell’obbligo.
L’amministrazione
scolastica centrale e periferica può stipulare accordi quadro per lo
svolgimento delle iniziative previste dal presente regolamento, ferma restando
la libertà delle singole istituzioni scolastiche di aderirvi o meno.
Articolo 6
(Consulta
provinciale)
Due
rappresentanti degli studenti per ciascun istituto o scuola d’istruzione
secondaria superiore, designati dal comitato studentesco eletto per l’anno in
corso si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente
attrezzata e messa a disposizione del Provveditorato agli studi. La consulta è
convocata dal provveditore agli studi entro 20 giorni dallo svolgimento delle
elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe.
La consulta
provinciale degli studenti ha il compito di assicurare il più ampio confronto
tra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore
della provincia anche al fine di ottimizzare ed integrare in rete le iniziative
di cui al presente regolamento e formulare proposte di intervento che superino
la dimensione del singolo istituto, anche sulla base di accordi quadro da
stipularsi tra il provveditore agli studi, gli enti locali, la regione, le
associazioni degli studenti e degli ex studenti, dell’utenza e del
volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
La consulta
formula proposte ed esprime pareri al Provveditorato e agli enti locali
competenti. Può collaborare, su richiesta del Provveditorato agli studi,
all’istituzione di uno sportello informativo per gli studenti, con particolare
riferimento all’attuazione del presente regolamento. La consulta provinciale
può promuovere anche iniziative di carattere transnazionale.
Articolo 7
(Giornata
nazionale della scuola)
È istituita la
giornata nazionale della scuola. Il ministro della P.I., annualmente, d’intesa
con la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, ne
individua la data.
Durante la
manifestazione le istituzioni scolastiche sono aperte al pubblico e svolgono
manifestazioni e iniziative atte a sottolineare il valore dell’attività
educativa e formativa. Sono organizzati incontri di carattere nazionale e
locale per l’approfondimento di tematiche di interesse formativo.
Il ministro della
P.I., su richiesta di associazioni o rappresentanti degli studenti della scuola
secondaria superiore, può promuovere appuntamenti nazionali a sostegno delle
attività integrative svolte nell’ambito del presente regolamento, fatto salvo
il numero di giornate di lezione previsto dalla legge.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.