D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
(Pubblicato
in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. 30/L)
(LEGENDA:
L: legge R: regolamento)
INDICE
CAPO I-
Definizioni e ambito di applicazione
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Soggetti
Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione
Art. 5 Rappresentanza legale
CAPO II - Documentazione amministrativa
SEZIONE I Documenti amministrativi e
atti pubblici
Art. 6 Riproduzione di documenti
Art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici
SEZIONE II Documento informatico
Art. 8 Documento informatico
Art. 9 Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
Art. 10 Forma ed efficacia del documento
informatico
Art. 11 Contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica
Art. 12 Pagamenti informatici
Art. 13 Libri e scritture
SEZIONE III Trasmissione di documenti
Art. 14 Trasmissione del documento informatico
Art. 15 Trasmissione dall’estero di atti agli
uffici di stato civile
Art. 16 Riservatezza dei dati personali contenuti
nei documenti trasmessi
Art. 17 Segretezza della corrispondenza trasmessa
per via telematica
SEZIONE IV Copie autentiche, autenticazione di
sottoscrizioni
Art. 18 Copie autentiche
Art. 19 Modalità alternative all’autenticazione di
copie
Art. 20 Copie di atti e documenti informatici
Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni
SEZIONE V Firma digitale
Art. 22 Definizioni
Art. 23 Firma digitale
Art. 24 Firma digitale autenticata
Art. 25 Firma di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni
Art. 26 Deposito della chiave privata
Art. 27 Certificazione delle chiavi
Art. 28 Obblighi dell’utente e del certificatore
Art. 29 Chiavi di cifratura della pubblica
amministrazione
SEZIONE VI Legalizzazione di firme e di fotografie
Art. 30 Modalità per la legalizzazione di firme
Art. 31 Atti non soggetti a legalizzazione
Art. 32Legalizzazione di firme di capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute
Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per
l’estero
Art. 34 Legalizzazione di fotografie
SEZIONE VII Documenti di riconoscimento e di
identità
Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento
Art. 36 Carta di identità e documenti elettronici
SEZIONE VIII Regime fiscale
Art. 37 Esenzioni fiscali
CAPO III - Semplificazione della documentazione
amministrativa
SEZIONE I Istanze e dichiarazioni
da presentare alla pubblica amministrazione
Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle
istanze
Art. 39 Domande per la partecipazione a concorsi
pubblici
SEZIONE II Certificati
Art. 40 Certificazioni contestuali
Art. 41 Validità dei certificati
Art. 42 Certificati di abilitazione
SEZIONE III Acquisizione diretta di
documenti
Art. 43 Accertamenti d’ufficio
Art. 44 Acquisizione di estratti degli atti dello
stato civile
SEZIONE IV Esibizione di documento
Art. 45 Documentazione mediante esibizione
SEZIONE V Norme in materia di
dichiarazioni sostitutive
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà
Art. 48 Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive
Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
CAPO IV - Sistema di gestione informatica dei
documenti
SEZIONE I Disposizioni sulla
gestione informatica dei documenti
Art. 50 Attuazione dei sistemi
Art. 51 Sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni
Art. 52 Il sistema di gestione informatica dei
documenti
Art. 53 Registrazione di protocollo
Art. 54 Informazioni annullate o modificate
Art. 55 Segnatura di protocollo
Art. 56 Operazioni ed informazioni minime del
sistema di gestione informatica dei documenti
Art. 57 Numero di protocollo
SEZIONE II Accesso ai documenti e
alle informazioni del sistema
Art. 58 Funzioni di accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema
Art. 59 Accesso esterno
Art. 60 Accesso effettuato dalle pubbliche
amministrazioni
SEZIONE III Tenuta e conservazione
del sistema di gestione dei documenti
Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei
documenti, dei flussi documentali e degli archivi
Art.
62 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
Art. 63 Registro di emergenza
SEZIONE IV Sistema di gestione dei
flussi documentali
Art. 64 Sistema di gestione dei flussi documentali
Art. 65 Requisiti del sistema per la gestione dei
flussi documentali
Art. 66 Specificazione delle informazioni previste
dal sistema di gestione dei flussi documentali
SEZIONE V Disposizioni sugli archivi
Art. 67 Trasferimento dei documenti all’archivio di
deposito
Art. 68 Disposizioni per la conservazione degli
archivi
Art. 69 Archivi storici
SEZIONE VI Attuazione ed
aggiornamento dei sistemi
Art. 70 Aggiornamenti del sistema
CAPO V - Controlli
Art. 71 Modalità dei controlli
Art. 72 Responsabilità dei controlli
CAPO VI -
Sanzioni
Art. 73 Assenza di responsabilità della pubblica
amministrazione
Art. 74 Violazione dei doveri d’ufficio
Art. 75 Decadenza dai benefici
Art. 76 Norme penali
CAPO VII Disposizioni finali
Art. 77 Norme abrogate
Art. 78 Norme che rimangono in vigore
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87,
comma quinto, della Costituzione;
VISTO l’articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n.50 come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera e) della legge 24
novembre 2000, n.340;
VISTO il
punto 4) dell’allegato 3,
della legge 8 marzo 1999, n.50;
VISTO il
decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTE le
deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni
del 25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;
VISTO il
parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso nella
riunione del 14 settembre 2000;
UDITO il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO
il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15
dicembre 2000;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
EMANA
il
seguente decreto:
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI
E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo
1 (R)
Definizioni
1. Ai
fini del presente testo unico si intende per:
a)
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative
modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III
del presente testo unico.
b)
DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c)
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare
e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’ identificazione
personale del titolare.
d)
DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
e)
DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d’identità
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di
età.
f)
CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente
funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati,
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla
lettera f).
h)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento, sottoscritto
dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo
unico.
i)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
l)
LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale qualità
di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed
estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.
m)
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione
competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona
dell’interessato.
n) FIRMA
DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici.
o)
AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i
gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui
alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi
dell’art. 43.
p)
AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti
nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q)
GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla
registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r)
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di
calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s)
SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l'associazione, all'originale del
documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le
norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la
tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti
da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con
l’utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti
informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano
anche nei rapporti tra privati come previsto dall’articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo
3 (R)
Soggetti
1. Le
disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati
aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)
2. I
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di
fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi
in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di
fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i
fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento
alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La
dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico
ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale
attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza
di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2. La
dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla
dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di
questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al
pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. (R)
3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo
5 (L)
Rappresentanza
legale
1. Se
l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela,
le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono
sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o
dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo
6 (L-R)
Riproduzione
e conservazione di documenti
1. Le
pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti
gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta
la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su
supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali. (L)
2. Gli
obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se
realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi
alle regole tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione. (L)
3. I
limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell’autenticazione dei
documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo
tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono
fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni
del Capo II del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo
7 (L)
Redazione
e stesura di atti pubblici
1. Le
leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici,
e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo
idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2.
Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune,
aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.
Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo
che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo
8 (R)
Documento
informatico
1. Il
documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del
presente testo unico.
2. Le
regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono
adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche
e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di
cui all’articolo 22, lettera e).
4.
Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali.
Articolo 9 (R)
Documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli
atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed
originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle
operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione,
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con
sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i
medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia
i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
3. Le
pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per
via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di
legge.
4. Le
regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione
degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni
della difesa, dell’interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo
10 (R)
Forma ed
efficacia del documento informatico
1. Il
documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità
alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche
amministrazioni, anche di quelle di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il
requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi
dell’articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione
su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con
decreto del Ministro delle finanze.
3. Il
documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo
23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile.
4. Il
documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui
all’articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare.
Articolo
11 (R)
Contratti
stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I
contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante
l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai
contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia
di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo
12 (R)
Pagamenti
informatici
1. Il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le
regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo
13 (R)
Libri e
scritture
1. I
libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia
obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e
secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma
2.
SEZIONE
III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione
del documento informatico
1. Il
documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato.
2. La
data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico
e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono
opponibili ai terzi.
3. La
trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che
assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della
posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione
dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In
materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e
sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza
dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al
fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22
e 24 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o
da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
per le quali vengono acquisite.
2. Ai
fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è
sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita.
3.
Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di
assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone
interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale,
secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di
statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione
dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza
della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli
addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a
terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. Agli
effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi
per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE
IV
COPIE
AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie
autentiche
1. Le
copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione
fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal
quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa
consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine
di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20. (L)
3. Nei
casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori
di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della
copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro
dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità
alternative all’autenticazione di copie
1. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi
all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità
all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di
atti e documenti informatici
1. I
duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se
riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di
legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. I
documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la
firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni
del presente testo unico.
3. Le
copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di
legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le
regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.
4. La
spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera
dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli
obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate nell’articolo 8, comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della
pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita
con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a
questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici
economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è
redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che
autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il
timbro dell’ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA
DIGITALE
Articolo
22 (R)
Definizioni
1. Ai
fini del presente Testo unico si intende:
a) per
sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di
generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per
chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una
pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di
validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per
chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad
essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone
la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento
informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per
chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad
essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul
documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per
chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito
di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identità
personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente;
f) per
certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla
chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si
garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto
titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il
periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per
validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi;
h) per
indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in
grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per
certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione,
rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a
quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e
revocati;
l)
per revoca del certificato, l’operazione con cui il certificatore annulla la
validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per
sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende
la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per
validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della
chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per
regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione
che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A
ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché
al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata
evidenza informatica, una firma digitale.
2.
L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma
scritta su supporto cartaceo.
3. La
firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la
generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui
corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non
risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha
certificata.
5. L'uso
della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o
sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che
il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a
conoscenza di tutte le parti interessate.
6.
L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto
dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7.
Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le
tecniche definiti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli elementi
identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha
per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma
digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
2.
L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte
del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della
validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto
risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l’ordinamento
giuridico ai sensi dell’articolo 28,
primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3.
L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al
documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai
fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della
pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente
addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o
depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La
presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto
informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti
di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a
norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In
tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma
autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale,
in conformità alle norme del presente testo unico.
2. L'uso
della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito
della chiave privata
1. Il
titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in
forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico
depositario autorizzato.
2. La
chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su
qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere
consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni
non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od
alterazioni.
3. Le
modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del
codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione
delle chiavi
1.
Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura
con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea
coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di
certificazione.
2. Le
chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a
dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro
valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo
quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono
effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione
anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile
in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti
requisiti, specificati con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2:
a) forma
di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai
fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;
b)
possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c)
affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in
grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di
cui all’articolo 8, comma 2;
d)
qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di
standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La
procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un
certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da
altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,
sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi
dell'utente e del certificatore
1.
Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma
digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri.
2.
Il certificatore è tenuto a:
a)
identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b)
rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche
fissate con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2;
c)
specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d)
attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2;
e)
informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f)
attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali,emanate ai sensi dell’articolo 15,
comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non
rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere
tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di
richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di
quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare
immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di
chiavi asimmetriche;
l) dare
immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della
cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione
da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di
cifratura della pubblica amministrazione
1. Le
pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al
proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla
certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il
decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di
pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi
pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le
chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità
alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le
chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e
dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del
Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE
VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle
legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui
firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data
e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non
soggetti a legalizzazione
1. Salvo
quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le
firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti,
certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o
pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione
di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le
firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori
della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore
agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione
di firme di atti da e per l'estero
1. Le
firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero
davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura
dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di
altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le
firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai
funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva
l'articolo 31.
3. Agli
atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme
al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le
firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato,
rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente
nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono
fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo
34 (L)
Legalizzazione
di fotografie
1. Le
amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute
a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente
dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere,
altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La
legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti
personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
SEZIONE
VII
DOCUMENTI
DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono
equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei
documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o
l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
(L)
Articolo 36 (L)
Carta
d’identità e documenti elettronici
1. Le
caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità
elettronica e del documento d’identità elettronico sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La
carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno,
devono contenere:
i dati
identificativi della persona;
il codice
fiscale;
3. La
carta d’identità e il documento elettronico possono contenere:
l’indicazione
del gruppo sanguigno;
le
opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
i dati
biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni
caso, del DNA;
tutti gli
altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali,
nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
le
procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi
compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La
carta d’identità elettronica può altresì essere utilizzata per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni.
5. Con
decreto del Ministro dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati
per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento
di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza
almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel
rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La
carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata
a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME
FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni
fiscali
1. Le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti
dall’imposta di bollo.
2.
L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente
da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da
legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE
E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo
38 (L-R)
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