D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445
Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa.
(Pubblicato
in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001, S.O. 30/L)
(LEGENDA:
L: legge R: regolamento)
INDICE
CAPO I-
Definizioni e ambito di applicazione
Art. 1 Definizioni
Art. 2 Oggetto
Art. 3 Soggetti
Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla
dichiarazione
Art. 5 Rappresentanza legale
CAPO II - Documentazione amministrativa
SEZIONE I Documenti amministrativi e
atti pubblici
Art. 6 Riproduzione di documenti
Art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici
SEZIONE II Documento informatico
Art. 8 Documento informatico
Art. 9 Documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
Art. 10 Forma ed efficacia del documento
informatico
Art. 11 Contratti stipulati con strumenti
informatici o per via telematica
Art. 12 Pagamenti informatici
Art. 13 Libri e scritture
SEZIONE III Trasmissione di documenti
Art. 14 Trasmissione del documento informatico
Art. 15 Trasmissione dall’estero di atti agli
uffici di stato civile
Art. 16 Riservatezza dei dati personali contenuti
nei documenti trasmessi
Art. 17 Segretezza della corrispondenza trasmessa
per via telematica
SEZIONE IV Copie autentiche, autenticazione di
sottoscrizioni
Art. 18 Copie autentiche
Art. 19 Modalità alternative all’autenticazione di
copie
Art. 20 Copie di atti e documenti informatici
Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni
SEZIONE V Firma digitale
Art. 22 Definizioni
Art. 23 Firma digitale
Art. 24 Firma digitale autenticata
Art. 25 Firma di documenti informatici delle
pubbliche amministrazioni
Art. 26 Deposito della chiave privata
Art. 27 Certificazione delle chiavi
Art. 28 Obblighi dell’utente e del certificatore
Art. 29 Chiavi di cifratura della pubblica
amministrazione
SEZIONE VI Legalizzazione di firme e di fotografie
Art. 30 Modalità per la legalizzazione di firme
Art. 31 Atti non soggetti a legalizzazione
Art. 32Legalizzazione di firme di capi di scuole
parificate o legalmente riconosciute
Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per
l’estero
Art. 34 Legalizzazione di fotografie
SEZIONE VII Documenti di riconoscimento e di
identità
Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento
Art. 36 Carta di identità e documenti elettronici
SEZIONE VIII Regime fiscale
Art. 37 Esenzioni fiscali
CAPO III - Semplificazione della documentazione
amministrativa
SEZIONE I Istanze e dichiarazioni
da presentare alla pubblica amministrazione
Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle
istanze
Art. 39 Domande per la partecipazione a concorsi
pubblici
SEZIONE II Certificati
Art. 40 Certificazioni contestuali
Art. 41 Validità dei certificati
Art. 42 Certificati di abilitazione
SEZIONE III Acquisizione diretta di
documenti
Art. 43 Accertamenti d’ufficio
Art. 44 Acquisizione di estratti degli atti dello
stato civile
SEZIONE IV Esibizione di documento
Art. 45 Documentazione mediante esibizione
SEZIONE V Norme in materia di
dichiarazioni sostitutive
Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell’atto di
notorietà
Art. 48 Disposizioni generali in materia di
dichiarazioni sostitutive
Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
CAPO IV - Sistema di gestione informatica dei
documenti
SEZIONE I Disposizioni sulla
gestione informatica dei documenti
Art. 50 Attuazione dei sistemi
Art. 51 Sviluppo dei sistemi informativi delle
pubbliche amministrazioni
Art. 52 Il sistema di gestione informatica dei
documenti
Art. 53 Registrazione di protocollo
Art. 54 Informazioni annullate o modificate
Art. 55 Segnatura di protocollo
Art. 56 Operazioni ed informazioni minime del
sistema di gestione informatica dei documenti
Art. 57 Numero di protocollo
SEZIONE II Accesso ai documenti e
alle informazioni del sistema
Art. 58 Funzioni di accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema
Art. 59 Accesso esterno
Art. 60 Accesso effettuato dalle pubbliche
amministrazioni
SEZIONE III Tenuta e conservazione
del sistema di gestione dei documenti
Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei
documenti, dei flussi documentali e degli archivi
Art.
62 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
Art. 63 Registro di emergenza
SEZIONE IV Sistema di gestione dei
flussi documentali
Art. 64 Sistema di gestione dei flussi documentali
Art. 65 Requisiti del sistema per la gestione dei
flussi documentali
Art. 66 Specificazione delle informazioni previste
dal sistema di gestione dei flussi documentali
SEZIONE V Disposizioni sugli archivi
Art. 67 Trasferimento dei documenti all’archivio di
deposito
Art. 68 Disposizioni per la conservazione degli
archivi
Art. 69 Archivi storici
SEZIONE VI Attuazione ed
aggiornamento dei sistemi
Art. 70 Aggiornamenti del sistema
CAPO V - Controlli
Art. 71 Modalità dei controlli
Art. 72 Responsabilità dei controlli
CAPO VI -
Sanzioni
Art. 73 Assenza di responsabilità della pubblica
amministrazione
Art. 74 Violazione dei doveri d’ufficio
Art. 75 Decadenza dai benefici
Art. 76 Norme penali
CAPO VII Disposizioni finali
Art. 77 Norme abrogate
Art. 78 Norme che rimangono in vigore
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87,
comma quinto, della Costituzione;
VISTO l’articolo 7
della legge 8 marzo 1999, n.50 come modificato
dall'articolo 1, comma 6, lettera e) della legge 24
novembre 2000, n.340;
VISTO il
punto 4) dell’allegato 3,
della legge 8 marzo 1999, n.50;
VISTO il
decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in
materia di documentazione amministrativa;
VISTO il
decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle
disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
VISTE le
deliberazioni preliminari del Consiglio dei Ministri adottate nelle riunioni
del 25 agosto 2000 e del 06 ottobre 2000;
VISTO il
parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997 n.281, espresso nella
riunione del 14 settembre 2000;
UDITO il
parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi nell’adunanza del 18 settembre 2000;
ACQUISITO
il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 15
dicembre 2000;
SULLA
PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la
funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell’interno e della giustizia;
EMANA
il
seguente decreto:
DECRETO
DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI
E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo
1 (R)
Definizioni
1. Ai
fini del presente testo unico si intende per:
a)
DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione, comunque formata, del
contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o,
comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa. Le relative
modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III
del presente testo unico.
b)
DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati
giuridicamente rilevanti.
c)
DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare
e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l’ identificazione
personale del titolare.
d)
DOCUMENTO D’IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro documento munito di
fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico,
dall’amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare.
e)
DOCUMENTO D’IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo alla carta d’identità
elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di
età.
f)
CERTIFICATO il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente
funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati,
qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o
comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.
g)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il documento, sottoscritto
dall’interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla
lettera f).
h)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ il documento, sottoscritto
dall’interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a
diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo
unico.
i)
AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l’attestazione, da parte di un pubblico
ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell’identità della persona che sottoscrive.
l)
LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l’attestazione ufficiale della legale qualità
di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed
estratti, nonché dell’autenticità della firma stessa.
m)
LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l’attestazione, da parte di una pubblica amministrazione
competente, che un’immagine fotografica corrisponde alla persona
dell’interessato.
n) FIRMA
DIGITALE il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un
sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che
consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di
verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un
insieme di documenti informatici.
o)
AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei rapporti con l’utenza, i
gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui
alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d’ufficio ai sensi
dell’art. 43.
p)
AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i gestori di pubblici
servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti
nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.
q)
GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività finalizzate alla
registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione,
assegnazione e reperimento dei documenti amministrativi formati o acquisiti
dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.
r)
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme delle risorse di
calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure
informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s)
SEGNATURA DI PROTOCOLLO l’apposizione o l'associazione, all'originale del
documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni
riguardanti il documento stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le
norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la
tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti
da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la
produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione
nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con
l’utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti
informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano
anche nei rapporti tra privati come previsto dall’articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo
3 (R)
Soggetti
1. Le
disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e
dell’Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle
pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati
aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea. (R)
2. I
cittadini di Stati non appartenenti all’Unione regolarmente soggiornanti in
Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli
46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte
salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti
concernenti la disciplina dell’immigrazione e la condizione dello straniero. (R)
3. Al di
fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti
all’Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi
in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni
internazionali fra l’Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di
fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i
fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla
competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua
italiana autenticata dall’autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all’originale, dopo aver ammonito l’interessato sulle conseguenze
penali della produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento
alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La
dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico
ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale
attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall’interessato in presenza
di un impedimento a sottoscrivere. (R)
2. La
dichiarazione nell’interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento
temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla
dichiarazione, contenente espressa indicazione dell’esistenza di un
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di
questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al
pubblico ufficiale, previo accertamento dell’identità del dichiarante. (R)
3. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di
dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo
5 (L)
Rappresentanza
legale
1. Se
l’interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela,
le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono
sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o
dall’interessato stesso con l’assistenza del curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo
6 (L-R)
Riproduzione
e conservazione di documenti
1. Le
pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti
gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta
la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su
supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei
documenti agli originali. (L)
2. Gli
obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si
intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se
realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi
alle regole tecniche dettate dall’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione. (L)
3. I
limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell’autenticazione dei
documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo
tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono
fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività
culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi
privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni
del Capo II del
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
Articolo
7 (L)
Redazione
e stesura di atti pubblici
1. Le
leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici,
e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo
idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.
2.
Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune,
aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse
abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune.
Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo
che la precedente stesura resti leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo
8 (R)
Documento
informatico
1. Il
documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto
informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del
presente testo unico.
2. Le
regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la
duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei
documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sentiti l’Autorità per l’informatica nella pubblica
amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono
adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche
e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il
medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le
misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di
cui all’articolo 22, lettera e).
4.
Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei
dati personali.
Articolo 9 (R)
Documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli
atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici
delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed
originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle
operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione,
riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con
sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i
medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia
i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
3. Le
pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per
via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di
legge.
4. Le
regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con l'amministrazione
degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni
della difesa, dell’interno e delle finanze, rispettivamente competenti.
Articolo
10 (R)
Forma ed
efficacia del documento informatico
1. Il
documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità
alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2 e per le pubbliche
amministrazioni, anche di quelle di cui all’articolo 9, comma 4, soddisfa il
requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi
dell’articolo 2712 del Codice civile.
2. Gli
obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione
su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con
decreto del Ministro delle finanze.
3. Il
documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo
23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile.
4. Il
documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui
all’articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e
seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o
regolamentare.
Articolo
11 (R)
Contratti
stipulati con strumenti informatici o per via telematica
1. I
contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante
l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai
contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia
di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.
Articolo
12 (R)
Pagamenti
informatici
1. Il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche
amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le
regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo
13 (R)
Libri e
scritture
1. I
libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge
sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili di cui sia
obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e
secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma
2.
SEZIONE
III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione
del documento informatico
1. Il
documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e
pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi
dichiarato.
2. La
data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento
informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico
e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono
opponibili ai terzi.
3. La
trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che
assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della
posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione
dall'estero di atti agli uffici di stato civile
1. In
materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati
concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e
consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e
sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza
dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi
1. Al
fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22
e 24 della legge
31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o
da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità
per le quali vengono acquisite.
2. Ai
fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è
sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati
richiesti nei registri di nascita.
3.
Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di
assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone
interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale,
secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di
statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione
dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la
rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per
l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati
morti nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza
della corrispondenza trasmessa per via telematica
1. Gli
addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e
documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione
della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a
terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto
sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro
natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese
pubbliche.
2. Agli
effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi
per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di
trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE
IV
COPIE
AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie
autentiche
1. Le
copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere
ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione
fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2.
L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal
quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale
deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa
consiste nell'attestazione di conformità con l'originale scritta alla fine
della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il
proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria
firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine
di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si
applicano le disposizioni contenute nell’articolo 20. (L)
3. Nei
casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori
di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della
copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro
dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione
dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso
l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità
alternative all’autenticazione di copie
1. La
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui all’articolo 47 può
riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento
conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi
all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità
all’originale della copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di
atti e documenti informatici
1. I
duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se
riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di
legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. I
documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici,
scritture private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti
amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici
autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli
articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la
firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni
del presente testo unico.
3. Le
copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto
cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di
legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è
autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con
dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le
regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2.
4. La
spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera
dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli
obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla
legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a
mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle
regole tecniche dettate nell’articolo 8, comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della
pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita
con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a
questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici
economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario
comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro
dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è
redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che
autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza,
previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le modalità di
identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il
timbro dell’ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA
DIGITALE
Articolo
22 (R)
Definizioni
1. Ai
fini del presente Testo unico si intende:
a) per
sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di
generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;
b) per
chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una
pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di
validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per
chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad
essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone
la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento
informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;
d) per
chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad
essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul
documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti
informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;
e) per
chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell’ambito
di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell’identità
personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell’utente;
f) per
certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla
chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si
garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto
titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il
periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del
relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per
validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si
attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario
opponibili ai terzi;
h) per
indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in
grado di ricevere e registrare documenti informatici;
i) per
certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione,
rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a
quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e
revocati;
l)
per revoca del certificato, l’operazione con cui il certificatore annulla la
validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per
sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende
la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;
n) per
validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della
chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;
o) per
regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione
che ad esse si applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A
ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché
al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata
evidenza informatica, una firma digitale.
2.
L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico
equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma
scritta su supporto cartaceo.
3. La
firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al
documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
4. Per la
generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui
corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non
risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha
certificata.
5. L'uso
della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o
sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione,
comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che
il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a
conoscenza di tutte le parti interessate.
6.
L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto
dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi di qualsiasi genere.
7.
Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le
tecniche definiti con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2, gli elementi
identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha
per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma
digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico
ufficiale autorizzato.
2.
L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte
del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza
dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della
validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto
risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l’ordinamento
giuridico ai sensi dell’articolo 28,
primo comma, n.1 della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3.
L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e
sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al
documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento
formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può
allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai
fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della
pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente
addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o
depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La
presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto
informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti
di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a
norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. In
tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma
autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale,
in conformità alle norme del presente testo unico.
2. L'uso
della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque
previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito
della chiave privata
1. Il
titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in
forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico
depositario autorizzato.
2. La
chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su
qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere
consegnata racchiusa in un involucro sigillato in modo che le informazioni
non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od
alterazioni.
3. Le
modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del
codice civile, in quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione
delle chiavi
1.
Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura
con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea
coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di
certificazione.
2. Le
chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a
dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro
valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo
quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono
effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione
anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile
in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti
requisiti, specificati con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2:
a) forma
di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai
fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;
b)
possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti
all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che
svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c)
affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del
certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in
grado di rispettare le norme del presente regolamento e le regole tecniche di
cui all’articolo 8, comma 2;
d)
qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di
standard riconosciuti a livello internazionale.
4. La
procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un
certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da
altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,
sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi
dell'utente e del certificatore
1.
Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma
digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche
idonee ad evitare danno ad altri.
2.
Il certificatore è tenuto a:
a)
identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
b)
rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche
fissate con il decreto di cui all’articolo 8, comma 2;
c)
specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo
interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli
relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
d)
attenersi alle regole tecniche di cui all’articolo 8, comma 2;
e)
informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di
certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
f)
attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati
personali,emanate ai sensi dell’articolo 15,
comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
g) non
rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere
tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di
richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di
quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento
dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della
capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare
immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di
chiavi asimmetriche;
l) dare
immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della
cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione
da parte di altro certificatore o del suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di
cifratura della pubblica amministrazione
1. Le
pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al
proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla
certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il
decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di
pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi
pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le
chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica
amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità
alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.
4. Le
chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e
dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del
Ministro di grazia e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE
VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle
legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui
firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data
e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro
dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non
soggetti a legalizzazione
1. Salvo
quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le
firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti,
certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o
pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio
nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione
di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute
1. Le
firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi
originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori
della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore
agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione
di firme di atti da e per l'estero
1. Le
firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero
davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura
dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di
altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le
firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da
valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai
funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva
l'articolo 31.
3. Agli
atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera,
deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme
al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare,
ovvero da un traduttore ufficiale.
4. Le
firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato,
rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente
nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono
fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione
stabilite da leggi o da accordi internazionali.
Articolo
34 (L)
Legalizzazione
di fotografie
1. Le
amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute
a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente
dall’interessato. Su richiesta di quest’ultimo le fotografie possono essere,
altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La
legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti
personali non è soggetta all’obbligo del pagamento dell’imposta di bollo.
SEZIONE
VII
DOCUMENTI
DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA’
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal
documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)
2. Sono
equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di
guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di
abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere
di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra
segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei
documenti d’identità e di riconoscimento non è necessaria l’indicazione o
l’attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.
(L)
Articolo 36 (L)
Carta
d’identità e documenti elettronici
1. Le
caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d’identità
elettronica e del documento d’identità elettronico sono definite con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito
il Garante per la protezione dei dati personali.
2. La
carta d’identità elettronica e l’analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno,
devono contenere:
i dati
identificativi della persona;
il codice
fiscale;
3. La
carta d’identità e il documento elettronico possono contenere:
l’indicazione
del gruppo sanguigno;
le
opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
i dati
biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni
caso, del DNA;
tutti gli
altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l’azione
amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali,
nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
le
procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere
conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi
compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.
4. La
carta d’identità elettronica può altresì essere utilizzata per il
trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni.
5. Con
decreto del Ministro dell’interno, sentiti l’Autorità per l’informatica nella
pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e
la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole
tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati
per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento
di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza
almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall’evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel
rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente
articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati
personali, le pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di
cui al presente articolo per l’erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La
carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata
a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME
FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni
fiscali
1. Le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti
dall’imposta di bollo.
2.
L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente
da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da
legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE
DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE
E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Articolo
38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte
le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o
ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per
fax e via telematica. (L)
2. Le
istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte
mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal
sistema informatico con l’uso della carta di identità elettronica. (R)
3. Le
istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli
organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici
servizi sono sottoscritte dall’interessato in presenza del dipendente addetto
ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non
autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia
fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via
telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta
facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 15,
comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59. (L)
Articolo
39 (L)
Domande
per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La
sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per
l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni,
nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli
culturali non è soggetta ad autenticazione.
SEZIONE
II
CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni
contestuali
1. Le
certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati,
qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell’ambito del
medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.
Articolo 41 (L)
Validità
dei certificati
1. I
certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati,
qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data
di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una
validità superiore.
2. I
certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e
le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche
amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche
oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiari, in fondo
al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno
subìto variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli
atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta
acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di
verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In
caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo
76.
Articolo
42 (R)
Certificati
di abilitazione
1. Tutti
i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di
procedimenti autorizzatori all’esercizio di determinate attività, ancorché
definiti "certificato", sono denominati rispettivamente
"diploma" o "patentino".
SEZIONE
III
ACQUISIZIONE
DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo
43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le
amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono
richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti
che risultino elencati all’art. 46, che siano attestati in documenti già in
loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo
di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti
ad acquisire d’ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte
dell’interessato, dell’amministrazione competente e degli elementi indispensabili
per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad
accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato. (R)
2.
Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è
necessario acquisire la certezza o verificare l’esattezza, si considera
operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto
previsto dal decreto
legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta,
da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico
servizio, degli archivi dell’amministrazione certificante, finalizzata
all’accertamento d’ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo
sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l’accesso
diretto ai propri archivi l’amministrazione certificante rilascia
all’amministrazione procedente apposita autorizzazione in cui vengono
indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la
riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando
l’amministrazione procedente opera l’acquisizione d’ufficio ai sensi del
precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4. Al
fine di agevolare l’acquisizione d’ufficio di informazioni e dati relativi
a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o
pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire
alle amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione per via
telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei
dati personali. (R)
5. In
tutti i casi in cui l’amministrazione procedente acquisisce direttamente
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso
l’amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e
l’acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni
sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la
certezza della loro fonte di provenienza. (R)
6. I
documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax,
o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro
trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)
Articolo
44 (R)
Acquisizione
di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli
estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i
procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o
tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari
italiane all’estero, vengono acquisiti d'ufficio.
2. Al di
fuori delle ipotesi di cui al comma l le amministrazioni possono provvedere
all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.
SEZIONE
IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione
mediante esibizione
1. I dati
relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza,
lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di
riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante
esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni
pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui
all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un
documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati
attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta
salva per le amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di
pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la
veridicità e l’autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di
riconoscimento. (L)
2. Nei
casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce informazioni relative a
stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte
dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di
validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della
copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)
3.
Qualora l’interessato sia in possesso di un documento di identità o di
riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità
personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante
esibizione dello stesso, purché l’interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito
variazioni dalla data del rilascio. (R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo
46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono
comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte
dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i
seguenti stati, qualità personali e fatti:
a) data e
il luogo di nascita;
b)
residenza;
c)
cittadinanza;
d)
godimento dei diritti civili e politici;
e) stato
di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato
di famiglia;
g)
esistenza in vita;
h)
nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
i)
iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
l)
appartenenza a ordini professionali;
m) titolo
di studio, esami sostenuti;
n)
qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di
abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o)
situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei
benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
p)
assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare
corrisposto;
q)
possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato
presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
r) stato
di disoccupazione;
s)
qualità di pensionato e categoria di pensione;
t)
qualità di studente;
u) qualità
di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di
curatore e simili;
v)
iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
z) tutte
le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese
quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di
non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di
provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di
decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di
non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
cc)
qualità di vivenza a carico;
dd) tutti
i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello
stato civile;
ee) di
non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver
presentato domanda di concordato. (R)
Articolo
47 (R)
Dichiarazioni
sostitutive dell’atto di notorietà
1. L'atto
di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta
conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta
dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all’articolo 38. (R)
2. La
dichiarazione resa nell’interesse proprio del dichiarante può riguardare
anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli
abbia diretta conoscenza. (R)
3. Fatte
salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la
pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli
stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo
il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all’Autorità di
Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualità personali dell’interessato, lo smarrimento
dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo
48 (R)
Disposizioni
generali in materia di dichiarazioni sostitutive
1. Le
dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che
sostituiscono.
2. Le
singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione
delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive
le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste
dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10
della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
3. In
tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole
amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di
utilizzo delle misure di semplificazione
1. I
certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di
marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo
diverse disposizioni della normativa di settore.
2. Tutti
i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai
fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri
alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non
agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità
per l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo
50 (R)
Attuazione
dei sistemi
1. Le
pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei
sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di
protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo
unico.
2. Le
pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la
sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici
conformi alle disposizioni del presente testo unico.
3. Le
pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o
revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle
disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla
tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi
regolamenti di attuazione.
4.
Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli
uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti
per grandi aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di
classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le
aree stesse.
5. Le
amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei
documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla
data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni
generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti,
gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo
dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni
1. Le
pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi
informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo
unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica
della pubblica amministrazione.
2. Le
pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi
informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione,
gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti,
procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico
ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati
personali.
3. Le
pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e
benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti
cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono
alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi
cartacei con archivi informatici.
Articolo
52 (R)
Il
sistema di gestione informatica dei documenti
1. Il
sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata
"sistema" deve:
a)
garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
b)
garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in
entrata e in uscita;
c)
fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento
ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati
nell'adozione dei provvedimenti finali;
d)
consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti
registrati;
e)
consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del
sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
dei dati personali;
f)
garantire la corretta organizzazione dei documenti nell’ambito del sistema di
classificazione d’archivio adottato.
Articolo
53 (R)
Registrazione
di protocollo
1. La
registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle
pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle
seguenti informazioni:
a)
numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e
registrato in forma non modificabile;
b)
data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e
registrata in forma non modificabile;
c)
mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i
destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;
d)
oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;
e)
data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;
f)
l’impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica,
costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne
univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.
2. Il
sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo,
costituito dall’elenco delle informazioni inserite con l'operazione di
registrazione di protocollo nell’arco di uno stesso giorno.
3.
L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di
protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di
interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell’operatore, garantendo la
completezza dell’intera operazione di modifica o registrazione dei dati.
4. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i
criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di
registrazione di protocollo.
5. Sono
oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti
dall’amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le
gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica
amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i
materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i
libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i
documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.
Articolo
54 (R)
Informazioni
annullate o modificate
1. Le
informazioni non modificabili di cui all’articolo 53 lett. a), b), c), d), e)
e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le
informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per
essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.
2. La
procedura per indicare l’annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o
un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la
lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data,
all’identificativo dell’operatore ed agli estremi del provvedimento
d'autorizzazione.
Articolo
55 (R)
Segnatura
di protocollo
1. La
segnatura di protocollo è l’apposizione o l’associazione all’originale del
documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni
riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun
documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:
a) il
progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all’articolo 57;
b) la
data di protocollo;
c)
l'identificazione in forma sintetica dell’amministrazione o dell’area
organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.
2.
L’operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente
all'operazione di registrazione di protocollo.
3.
L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice
identificativo dell’ufficio cui il documento e’ assegnato o il codice
dell’ufficio che ha prodotto il documento, l’indice di classificazione del
documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali
informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.
4. Quando
il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso
con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le
informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il
documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le
operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.
5. Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle
informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.
Articolo
56 (R)
Operazioni
ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti
1. Le
operazioni di registrazione indicate all’articolo 53 e le operazioni di
segnatura di protocollo di cui all’articolo 55 nonché le operazioni di
classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la
tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle
pubbliche amministrazioni.
Articolo
57 (R)
Numero di
protocollo
1. Il
numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre
numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.
SEZIONE
SECONDA
ACCESSO
AI DOCUMENTI E ALLE INFORMAZIONI DEL SISTEMA
Articolo
58 (R)
Funzioni
di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema
1.
L’accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione,
nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le
informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai
criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio
di cui all’articolo 61.
2. La
ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di
selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di
selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni
di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le
informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione
delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute
nel testo.
3. Il
sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle
informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.
Articolo
59 (R)
Accesso
esterno
1. Per
l’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono
essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica
dei documenti anche mediante l’impiego di procedure applicative operanti al
di fuori del sistema e strumenti che consentono l’acquisizione diretta delle
informazioni da parte dell’interessato.
2. A tal
fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle
disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e
nell’ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di
accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per
l’impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei
documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle
informazioni e dei documenti.
3. Nel
caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l’acquisizione
diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell’interessato, le
misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano,
altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l’impiego
di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico,
come disciplinati dal presente testo unico.
4. Nel
caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica
amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di
visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione –
anche per via telematica – attraverso gli uffici relazioni col pubblico.
Articolo
60 (R)
Accesso
effettuato dalle pubbliche amministrazioni
1. Le
pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche,
accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree
organizzative omogenee di cui al comma 4 dell’articolo 50, adottano le
modalità di interconnessione stabilite nell’ambito delle norme e dei criteri
tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche
amministrazioni.
2. Le
pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei
documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni
utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti
informazioni:
a) numero
e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso
l’indicazione alternativa o congiunta dell’oggetto, della data di spedizione,
del mittente, del destinatario;
b) numero
e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti
attraverso l’indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti
dall’amministrazione al documento spedito.
3. Ai
fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono
autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall’Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri
tecnici ed organizzativi per l’accesso ai documenti e alle informazioni del
sistema di gestione informatica dei documenti.
SEZIONE TERZA
TENUTA E
CONSERVAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DEI DOCUMENTI
Articolo
61 (R)
Servizio
per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli
archivi
1.
Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo
informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in
ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi
dell’articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa
area organizzativa omogenea.
2. Al
servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso
di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica
acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure
prescritte dalla disciplina vigente.
3.
Il servizio svolge i seguenti compiti:
a)
attribuisce il livello di autorizzazione per l’accesso alle funzioni della
procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni
all'inserimento e alla modifica delle informazioni;
b)
garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si
svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;
c)
garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero
di protocollo di cui all'articolo 53;
d)
cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano
ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque,
nel più breve tempo possibile;
e)
conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;
f)
garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle
attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei
flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli
59e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e
69;
g)
autorizza le operazioni di annullamento di cui all’articolo 54;
h) vigila
sull’osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del
personale autorizzato e degli incaricati.
Articolo
62 (R)
Procedure
di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema
1. Il
responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti
dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati
su supporto informatico rimovibile.
2. E’
consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle
informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a
procedimenti conclusi.
3. Le
informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile
per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in
relazione all’evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con
cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del
protocollo informatico su nuovi supporti informatici.
4. Le
informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono
parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei
documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.
Articolo
63 (R)
Registro
di emergenza
1. Il
responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della
gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento
anche manuale delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più
registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile
utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono
riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché
la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)
2.
Qualora l’impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi
oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per
la tenuta del protocollo può autorizzare l’uso del registro di emergenza per
periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza
vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)
3. Per
ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di
emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)
4. La
sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di
successive interruzioni, deve comunque garantire l’identificazione univoca
dei documenti registrati nell’ambito del sistema documentario dell’area
organizzativa omogenea. (R)
5.
Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite
nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei
dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la
fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene
attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che
provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in
emergenza. (R)
SEZIONE
QUARTA
SISTEMA
DI GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI
Articolo
64(R)
Sistema
di gestione dei flussi documentali
1. Le
pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti
amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i
relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base
delle indicazioni fornite dall’Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione.
2. I
sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti
amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e
al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i
criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e
di pubblicità stabiliti dalla legge.
3.
Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di
gestione informatica dei documenti.
4. Le
amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree
organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai
fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati
piani di classificazione d’archivio per tutti i documenti, compresi quelli
non soggetti a registrazione di protocollo.
Articolo 65 (R)
Requisiti
del sistema per la gestione dei flussi documentali
1. Oltre
a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione
dei flussi documentali deve:
a)
fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato,
il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;
b) consentire
il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il
procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi
del procedimento;
c) fornire
informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;
d)
consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi
documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter
dei procedimenti complessi.
Articolo
66 (R)
Specificazione
delle informazioni previstedal sistema di gestione dei flussi documentali
1. Le
regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle
operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi
informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell’Autorità
per l’informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro
della funzione pubblica.
SEZIONE
QUINTA
DISPOSIZIONI
SUGLI ARCHIVI
Articolo
67 (R)
Trasferimento
dei documenti all’archivio di deposito
1. Almeno
una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi
documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie
relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito
costituito presso ciascuna amministrazione. (R)
2. Il
trasferimento deve essere attuato rispettando l’organizzazione che i
fascicoli e le serie avevano nell’archivio corrente. (R)
3. Il
responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli
archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie
trasferite nell’archivio di deposito. (R)
Articolo
68 (R)
Disposizioni
per la conservazione degli archivi
1. Il
servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed
aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema
di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione
dell’archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei
documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di
tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Dei
documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento
effettuato e della richiesta di prelevamento.
3. Si
applicano in ogni caso, per l’archiviazione e la custodia dei documenti
contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
Articolo 69 (R)
Archivi
storici
1. I
documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti
contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l’accesso, negli Archivi
di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio
secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei
beni culturali.
SEZIONE
SESTA
ATTUAZIONE
ED AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI
Articolo
70 (R)
Aggiornamenti
del sistema
1. Le
pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del
sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni
acquisite con le versioni precedenti.
CAPO V
CONTROLLI
Articolo
71 (R)
Modalità dei controlli
1. Le
amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)
2. I
controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono
effettuati dall’amministrazione procedente con le modalità di cui
all’articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell’amministrazione
certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti
informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto
dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)
3.
Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle
irregolarità o delle omissioni rilevabili d’ufficio, non costituenti falsità,
il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia
all’interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o
al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha
seguito. (R)
4.
Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati
che vi consentono di cui all’articolo 2, l’amministrazione competente per il
rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi
accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal
consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l’uso di
strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato
con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)
Articolo
72(R)
Responsabilità
dei controlli
1. Ai
fini dei controlli di cui all’articolo 71 le amministrazione certificanti
individuano e rendono note le misure organizzative adottate per
l’efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le
modalità per la loro esecuzione. (R)
2. La
mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce
violazione dei doveri d’ufficio. (R)
CAPO VI
SANZIONI
Articolo
73 (L)
Assenza
di responsabilità della pubblica amministrazione
1. Le
pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa
grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando
l’emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o
contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall’interessato o da
terzi.
Articolo
74 (L-R)
Violazione dei doveri d’ufficio
1.
Costituisce violazione dei doveri d’ufficio la mancata accettazione delle
dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a
norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)
2.
Costituiscono altresì violazioni dei doveri d’ufficio:
a) la
richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi
dell’articolo 43, ci sia l’obbligo del dipendente di accettare la
dichiarazione sostitutiva; (R)
b) il
rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l’attestazione di stati,
qualità personali e fatti mediante l’esibizione di un documento di
riconoscimento; (R)
c) la
richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato
civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai
fini della formazione dell’atto di nascita. (R)
Articolo
75 (R)
Decadenza dai benefici
1. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui
all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Articolo
76 (L)
Norme penali
1.
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei
casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e
delle leggi speciali in materia.
2.
L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale
ad uso di atto falso.
3. Le
dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le
dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2,
sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.
4. Se i
reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un
pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte,
il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai
pubblici uffici o dalla professione e arte.
CAPO VII
DISPOSIZIONI
FINALI
Articolo
77 (L-R)
Norme abrogate
1. Dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4
gennaio 1968 n.15; l’articolo 2, comma 15, primo periodo
della legge 24
dicembre 1993 n.537; l’articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e
l’articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall’articolo 2,
comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15
maggio 1997 n. 127; l’articolo 2,
comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191;
gli articoli
2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n.340; l’articolo 55, comma
3 della legge 21 novembre 2000, n.342. (L)
2. Sono
altresì abrogati: il D.P.R. 10
novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20
ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20
ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell’articolo 37
del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)
Articolo
78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore
1. Dalla
data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore
:
a) tutte
le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
trasmissione delle dichiarazioni fiscali e le disposizioni di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la
dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell’indicatore della
situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni
sociali agevolate;
b)
l’articolo 16
della tabella, allegato B, annessa al D.P.R.26 ottobre 1972 n. 642
in materia di imposta di bollo;
c)
gli articoli 18
e 30 della legge
7 agosto 1990 n. 241;
d ) l’articolo 2,
comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n.537;
e) le
disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31
dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in
attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;
f) fino
alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti
ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla
data di entrata in vigore del presente testo unico;
g) tutte
le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici
di cui al capo II del
d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.
2.
Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43,
comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento
concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell’ordine,
ai sensi dell’articolo 4
legge 31 dicembre 1996, n. 675.
TAVOLA DI CORRISPONDENZA
DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
Articolato del testo unico
|
riferimento previgente
|
Articolo 1 (Definizioni)
comma 1 lettera a)
|
articolo 22, comma 2
L.241/90 e
art.
7, comma 6 D.P.R. 403/98
|
comma 1
lettera b)
|
articolo
1, comma 1, lett. a) D.P.R. 513/97
|
comma 1
lettere c), d)
|
----
|
comma 1
lettera e)
|
articolo1,
comma1, lett.b) D.P.C.M. n. 437/99
|
comma 1
lettere f), g), h)
|
----
|
comma 1
lettera i)
|
articolo
20, secondo comma L.15/68
|
comma 1 lettera l)
|
articolo
15, primo comma L.15/68
|
comma 1 lettera m)
|
----
|
comma 1 lettera n)
|
articolo
1, comma 1 lett. b) D.P.R. 513/97
|
comma 1 lettere o), p)
|
----
|
comma 1 lettera q), primo periodo
|
articolo
1 D.P.R. 428/98
|
comma 1 lettera q), secondo periodo
|
articolo
2, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 1 lettera r)
|
articolo
1 D.P.R. 428/98
|
comma 1 lettera s)
|
articolo
1 D.P.R. 428/98
|
Articolo 2 (Oggetto)
comma 1
|
articolo
1 L.15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo L.340/2000
|
Articolo 3 (Soggetti)
comma 1
|
articolo
5, comma 1 D.P.R. 403/98
|
comma 2
|
articolo
5, comma 2 D.P.R. 403/98
|
comma 3
|
----
|
comma 4
|
articolo
2 comma 2 D.P.R. 394/99
|
Articolo
4 (Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione)
comma 1
|
articolo 4 D.P.R. 403/98
|
comma 2
|
----
|
comma 3
|
----
|
Articolo
5 (Rappresentanza legale)
comma 1
|
articolo
8 L.15/68
|
Articolo
6 (Riproduzione e conservazione di documenti)
comma 1
|
articolo
25 L.15/68 e art.15 D.P.R. 513/1997
|
comma 2
|
articolo
2, comma 15, primo periodo L.537/1993
|
comma 3
|
----
|
comma 4
|
----
|
Articolo
7 (Redazione e stesura di atti pubblici)
comma 1
|
articolo
12, primo comma L.15/68
|
comma 2
|
articolo
13 primo e secondo comma L.15/68
|
Articolo
8 (Documento informatico)
comma 1
|
articolo
2 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
3, comma 3 D.P.R. 513/97
|
comma 4
|
articolo
3, comma 4 D.P.R. 513/97
|
Articolato del testo unico
|
riferimento
previgente
|
Articolo 9 (Documenti
informatici delle pubbliche amministrazioni)
comma 1
|
articolo
18, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
18, comma 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
22, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 4
|
articolo
18 comma 3 D.P.R. 513/97
|
Articolo
10 (Forma ed efficacia del documento informatico)
comma 1
|
articolo
4, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
4, comma 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
5, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 4
|
articolo
5, comma 2 D.P.R. 513/97
|
Articolo
11 (Contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica)
comma 1
|
articolo
11, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
11, comma 2 D.P.R. 513/97
|
Articolo
12 (Pagamenti informatici)
comma 1
|
articolo
14 D.P.R. 513/97
|
Articolo
13 (Libri e scritture)
comma 1
|
articolo
15 D.P.R. 513/97
|
Articolo 14 (Trasmissione
del documento informatico)
comma 1
|
articolo
12, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
12, comma 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
12, comma 3 D.P.R. 513/97
|
Articolo 15 (Trasmissione
dall'estero di atti agli uffici di stato civile)
comma 1
|
articolo
19 L.15/68
|
Articolo 16 (Riservatezza
dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi)
comma 1
|
articolo
8, comma 1 D.P.R. 403/98
|
comma 2
|
articolo
8, comma 2 D.P.R. 403/98
|
comma 3
|
articolo
8, comma 2 D.P.R. 403/98
|
Articolo 17 (Segretezza
della corrispondenza trasmessa per via telematica)
comma 1
|
articolo
13, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
13, comma 2 D.P.R. 513/97
|
Articolo 18 (Copie
autentiche)
comma 1
|
articolo
14, primo comma e articolo 7, primo comma L.15/68
|
comma 2
|
articolo
14, secondo comma L.15/68
|
comma 3
|
articolo
3, comma 4 D.P.R. 403 /98
|
Articolato del testo unico
|
riferimento
previgente
|
Articolo 19 (Modalità
alternative all’autenticazione di copie)
comma 1
|
articolo
2, comma 2 D.P.R. 403/98
|
Articolo 20 (Copie di atti e documenti informatici)
comma 1
|
articolo
6, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
6, comma 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
6, comma 3 D.P.R. 513/97
|
comma 4
|
articolo
6, comma 4 D.P.R. 513/97
|
comma 5
|
articolo
6, comma 5 D.P.R. 513/97
|
Articolo 21 (Autenticazione
delle sottoscrizioni)
comma 1
|
----
|
comma 2
|
----
|
Articolo
22 (Definizioni)
comma 1, lettera a)
|
articolo
1, comma 1 lett. c) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera b)
|
articolo
1, comma 1 lett. d) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera c)
|
articolo
1, comma 1 lett. e) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera d)
|
articolo
1, comma 1 lett. f) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera e)
|
articolo
1, comma 1 lett. g) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera f)
|
articolo
1, comma 1 lett. h) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera g)
|
articolo
1, comma 1 lett. i) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera h)
|
articolo
1, comma 1 lett. l) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera i)
|
articolo
1, comma 1 lett. m) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera l)
|
articolo
1, comma 1 lett. n) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera m)
|
articolo
1, comma 1 lett. o) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera n)
|
articolo
1, comma 1 lett. p) D.P.R. 513/97
|
comma 1, lettera o)
|
articolo
1, comma 1 lett. q) D.P.R. 513/97
|
Articolo 23 (Firma
digitale)
comma 1
|
articolo
10, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
10, comma 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
10, comma 3 D.P.R. 513/97
|
comma 4
|
articolo
10, comma 4 D.P.R. 513/97
|
comma 5
|
articolo
10, comma 5 D.P.R. 513/97
|
comma 6
|
articolo
10, comma 6 D.P.R. 513/97
|
comma 7
|
articolo
10, comma 7 D.P.R. 513/97
|
Articolo 24 (Firma
digitale autenticata)
comma 1
|
articolo
16, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
16, comma 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
16, comma 3 D.P.R. 513/97
|
comma 4
|
articolo
16, comma 4 D.P.R. 513/97
|
comma 5
|
articolo
16, comma 5 D.P.R. 513/97
|
comma 6
|
articolo
16, comma 6 D.P.R. 513/97
|
Articolo 25 (Firma
di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni)
comma 1
|
articolo
19, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
19, comma 2 D.P.R. 513/97
|
Articolato
del testo unico
|
riferimento
previgente
|
Articolo 26 (Deposito
della chiave privata)
comma 1
|
articolo
7, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
7, comma 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
7, comma 3 D.P.R. 513/97
|
Articolo 27 (Certificazione
delle chiavi)
comma 1
|
articolo
8, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
8, comma 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
8, comma 3 D.P.R. 513/97
|
comma 4
|
articolo
8, comma 4 D.P.R. 513/97
|
Articolo 28 (Obblighi
dell'utente e del certificatore)
comma 1
|
articolo
9, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
9, comma 2 D.P.R. 513/97
|
Articolo 29 (Chiavi
di cifratura della pubblica amministrazione)
comma 1
|
articolo
17, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
17, comma 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
17, comma 3 D.P.R. 513/97
|
comma 4
|
articolo
17, comma 4 D.P.R. 513/97
|
Articolo 30 (Modalità
per la legalizzazione di firme)
comma 1
|
articolo
15 secondo comma L.15/68
|
Articolo 31 (Atti
non soggetti a legalizzazione)
comma 1
|
articolo
18, primo e secondo comma L.15/68
|
Articolo 32 (Legalizzazione
di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute)
comma 1
|
articolo
16 L.15/68
|
Articolo 33 (Legalizzazione
di firme di atti da e per l'estero)
comma 1
|
articolo
17, primo comma L.15/68
|
comma 2
|
articolo
17, secondo comma L.15/68
|
comma 3
|
articolo
17, terzo comma L.15/68
|
comma 4
|
articolo
17, quarto comma L.15/68
|
comma 5
|
articolo
17, quinto comma L.15/68
|
Articolo
34 (Legalizzazione di fotografie)
comma 1
|
articolo
2, comma 7 L.127/97come modificato dall’articolo 55 comma 3 della
L.342/2000
|
Articolo
35 (Documenti di identità e di riconoscimento)
comma 1
|
----
|
comma 2
|
articolo
292 R.D. n. 635/40
|
comma 3
|
articolo
2, comma 9 L.127/97
|
Articolo 36 (Carta
d’identità e documenti elettronici)
comma 1
|
articolo 2, comma 10 L.127/97 come modificato dall’articolo
2, comma 4 L.191/98
|
comma 2
|
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall’articolo 2, comma 4 L.191/98
|
Articolato
del testo unico
|
riferimento
previgente
|
comma 3
|
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall’articolo 2, comma 4 L.191/98
|
comma 4
|
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall’articolo 2, comma 4 L.191/98
|
comma 5
|
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall’articolo 2, comma 4 L.191/98
|
comma 6
|
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall’articolo 2, comma 4 L.191/98
|
comma 7
|
articolo
2, comma 10 L.127/97 come modificato dall’articolo 2, comma 4 L.191/98
|
Articolo 37 (Esenzioni
fiscali)
comma 1
|
articolo
21, primo comma L.15/68
|
comma 2
|
articolo
23, primo comma L.15/68
|
Articolo
38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)
comma 1
|
art.3
comma 11 della L.127/97 come modificato dall’art. 2 comma 10 della L.191/98
|
comma 2
|
----
|
comma 3
|
articolo
3, comma 11 L.127/97, come modificato dall’art.2 comma 10 della L.191/98
|
Articolo
39 (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici)
comma 1
|
articolo
3, comma 5 L.127/97
|
Articolo 40 (Certificazioni
contestuali)
comma 1
|
articolo
11 L.15/68
|
Articolo 41 (Validità dei
certificati)
comma 1
|
articolo
2, comma 3 L.127/97, come modificato dall’art.2 comma 2 della L.191/98
|
comma 2
|
articolo
2, comma 4 L.127/97
|
Articolo
42 (Certificati di abilitazione)
comma 1
|
articolo
12 D.P.R. 403/98
|
Articolo
43 (Accertamenti d'ufficio)
comma 1
|
----
|
comma 2
|
articolo
3, comma 1 L.340/2000
|
comma 3
|
----
|
comma 4
|
----
|
comma 5
|
articolo
7, comma 2 D.P.R. 403/98
|
comma 6
|
articolo
7, comma 3 D.P.R. 403/98
|
Articolo
44 (Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile)
comma 1
|
articolo
9, comma 1 D.P.R. 403/98
|
comma 2
|
articolo
9, comma 2 D.P.R. 403/98
|
Articolo 45 (Documentazione
mediante esibizione)
comma 1
|
articolo
3, comma 1 L.127/97
|
comma 2
|
articolo
7, comma 4 D.P.R. 403/98
|
Articolato
del testo unico
|
riferimento
previgente
|
comma 3
|
----
|
Articolo
46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni)
comma 1
|
articolo
2, primo comma L.15/68 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/1998
|
Articolo
47 (Dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà)
comma 1
|
articolo
4, primo comma L.15/68
|
comma 2
|
articolo
2, comma 2 D.P.R. 403/98
|
comma 3
|
articolo
2, comma 1 D.P.R. 403/98
|
comma 4
|
----
|
Articolo
48 (Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive)
comma 1
|
articolo
6, comma 1 D.P.R. 403/98
|
comma 2
|
articolo
6, comma 2 D.P.R. 403/98
|
comma 3
|
articolo
6, comma 3 D.P.R. 403/98
|
Articolo
49 (Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione)
comma 1
|
articolo
10, comma 1 D.P.R. 403/98
|
comma 2
|
articolo
10, comma 2 D.P.R. 403/98
|
Articolo
50 (Attuazione dei sistemi)
comma 1
|
articolo
21, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
21, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
articolo
21, comma 3 D.P.R.428/98
|
comma 4
|
articolo
2, comma 2 D.P.R.428/98
|
comma 5
|
articolo
2, comma 3 D.P.R. 428/98
|
Articolo
51 (Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni)
comma 1
|
articolo
20, comma 1 D.P.R. 513/97
|
comma 2
|
articolo
20, comma 2 D.P.R. 513/97
|
comma 3
|
articolo
20, comma 3 D.P.R. 513/97
|
Articolo
52 (Sistema di gestione informatica dei documenti)
comma 1
|
articolo
3 D.P.R. 428/98
|
Articolo
53 (Registrazione di protocollo)
comma 1
|
articolo
4, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
4, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma
3
|
articolo
4, comma 3 D.P.R. 428/98
|
comma 4
|
articolo
4, comma 4 D.P.R. 428/98
|
comma 5
|
articolo
4, comma 5 D.P.R. 428/98
|
Articolo
54 (Informazioni annullate o modificate)
comma 1
|
articolo
5 comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
5 comma 1 D.P.R. 428/98
|
Articolo
55 (Segnatura di protocollo)
comma 1
|
articolo
6, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
6, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
articolo
6, comma 3 D.P.R. 428/98
|
Articolato
del testo unico
|
riferimento
previgente
|
comma 4
|
articolo
6, comma 4 D.P.R. 428/98
|
comma 5
|
articolo
6, comma 5 D.P.R. 428/98
|
Articolo
56 (Informazioni minime del sistema di gestione informatica
dei documenti)
comma 1
|
articolo
7 D.P.R. 428/98
|
Articolo
57 (Numero di protocollo)
comma 2
|
articolo
8 D.P.R. 428/98
|
Articolo
58 (Funzioni di accesso ai documenti e alle
informazioni del sistema)
comma 1
|
articolo
9, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
9, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
articolo
9, comma 3 D.P.R. 428/98
|
Articolo
59 (Accesso esterno)
comma 1
|
articolo
10, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
10, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
articolo
10, comma 3 D.P.R. 428/98
|
comma 4
|
articolo
10, comma 4 D.P.R. 428/98
|
Articolo
60 (Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni)
comma 1
|
articolo
11, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
11, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
articolo
11, comma 4 D.P.R. 428/98
|
Articolo
61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei
flussi documentali e degli archivi)
comma 1
|
articolo
12, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
12, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
articolo
12, comma 3 D.P.R. 428/98
|
Articolo
62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni
del sistema)
comma 1
|
articolo
13, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
13, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
articolo
13, comma 3 D.P.R. 428/98
|
comma 4
|
articolo
13, comma 4 D.P.R. 428/98
|
Articolo
63 (Registro di emergenza)
comma 1
|
articolo
14, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
14, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
articolo
14, comma 3 D.P.R. 428/98
|
comma 4
|
articolo
14, comma 4 D.P.R. 428/98
|
comma 5
|
articolo
14, comma 5 D.P.R. 428/98
|
Articolo
64 (Sistema di gestione dei flussi documentali)
comma 1
|
articolo
15, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
15, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
articolo
15, comma 3 D.P.R. 428/98
|
comma 4
|
articolo
15, comma 4 D.P.R. 428/98
|
Articolato
del testo unico
|
riferimento
previgente
|
Articolo
65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi
documentali)
comma 1
|
articolo
16 D.P.R. 428/98
|
Articolo
66 (Specificazione delle informazioni previste dal sistema
di gestione dei flussi documentali)
comma 1
|
articolo
17 D.P.R. 428/98
|
Articolo
67 (Trasferimento dei documenti all’archivio di deposito)
comma 1
|
articolo
18, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
18, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
----
|
Articolo
68 (Disposizioni per la conservazione degli archivi)
comma 1
|
articolo
19, comma 1 D.P.R. 428/98
|
comma 2
|
articolo
19, comma 2 D.P.R. 428/98
|
comma 3
|
articolo
19, comma 3 D.P.R. 428/98
|
Articolo
69 (Archivi storici)
comma 1
|
articolo
20 D.P.R. 428/98
|
Articolo
70 (Aggiornamenti del sistema)
comma 1
|
articolo
22 D.P.R. 428/98
|
Articolo
71 (Modalità dei controlli)
comma 1
|
articolo
11, comma 1 D.P.R. 403/98
|
comma 2
|
articolo
11, comma 2 D.P.R. 403/98
|
comma 3
|
----
|
comma 4
|
articolo
2 comma 1, secondo periodo L.340/2000
|
Articolo
72 (Responsabilità dei controlli)
comma 1
|
----
|
comma 2
|
----
|
Articolo
73 (Assenza di responsabilità della pubblica
amministrazione)
comma 1
|
articolo
24 L.15/68
|
Articolo
74 (Violazione dei doveri d’ufficio)
comma 1
|
articolo
3, comma 4 L.127/97
|
comma
2, lettera a)
|
articolo
3, comma 3 D.P.R.403/98
|
comma
2, lettera b)
|
articolo
7, comma 5 D.P.R.403/98
|
comma
2, lettera c)
|
----
|
Articolo
75 (Decadenza dai benefici)
comma 1
|
articolo
11, comma 3 D.P.R.403/98
|
Articolo
76 ( Norme penali)
comma 1
|
articolo
26, primo comma L.15/68
|
comma 2
|
articolo
26, secondo comma L.15/68
|
comma 3
|
articolo
26, secondo comma L.15/68
|
comma 4
|
articolo
26, terzo comma L.15/68
|
Articolo
77 (Norme abrogate)
comma 1
|
----
|
Articolato
del testo unico
|
riferimento
previgente
|
comma 2
|
----
|
Articolo
78 (Norme che rimangono in vigore)
comma 1
|
----
|
|