Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n.
328
(Pubblicato nel S.O. n. 212/L alla G.U. n. 190 del 17
agosto 2001)
Modifiche ed integrazioni della
disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative
prove per l'esercizio di talune professioni, nonchè della disciplina dei
relativi ordinamenti
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, modificato dall'articolo 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370;
VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
SENTITI gli ordini e collegi
professionali interessati;
VISTO il parere del Consiglio
universitario nazionale, espresso nell'adunanza del 22 marzo 2001;
VISTO il parere del Consiglio nazionale
studenti universitari, espresso nell'adunanza del 6 marzo 2001;
VISTA la preliminare deliberazione del
Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
UDITO il parere del Consiglio di Stato,
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del
21 maggio 2001;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei
ministri, adottata nella riunione del 24 maggio 2001;
SULLA PROPOSTA del Presidente del
Consiglio dei ministri ad interim Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia;
EMANA
il seguente regolamento
TITOLO PRIMO
NORME GENERALI
Art. 1
(Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento modifica e
integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi,
nonché dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative
prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico,
architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo,
geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente
regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in
ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a
ciascuna professione.
Art. 2
(Istituzione di sezioni negli albi professionali)
1. Le sezioni negli albi professionali
individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di
capacità e competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui
al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza
al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame
di Stato, con il titolo di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame
di Stato, con il titolo di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso
del necessario titolo di studio può essere iscritto nella sezione A del
medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
Art. 3
(Istituzione di settori negli albi professionali)
1. I settori istituiti nelle sezioni
degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attività
professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui
al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti
distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore
non può esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti
ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la
possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo
superamento del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in
possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un
diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa
abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato
alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.
5. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad
essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del
corrispondente settore della sezione B.
Art. 4
(Norme organizzative generali)
1. Salve le disposizioni speciali
previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi
collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi
alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le
due sezioni di cui all'articolo 2, è ripartito in proporzione al numero degli
iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando
comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non
inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla Sezione
A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti
alla Sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento
disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista
assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi
dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n.4, e successive modificazioni, verranno definite le
procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare,
nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.
Art. 5
(Esami di Stato)
1. Coloro che hanno titolo per accedere
all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato
per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami
consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e
una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali
provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro
che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla
base di specifiche convenzioni tra le Università e gli ordini o collegi
professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami
di Stato non modifica l'ambito delle attività professionali definite dagli
ordinamenti di ciascuna professione.
4. Nulla è innovato circa le norme
vigenti relative alla composizione delle commissioni esaminatrici e alle
modalità di espletamento delle prove d'esame.
Art. 6
(Tirocinio)
1. Il periodo di tirocinio, ove
prescritto, può essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli
studi secondo modalità stabilite in convenzioni stipulate fra gli Ordini o
Collegi e le Università, ed eventualmente, con riferimento alle professioni
di cui al capo XI, con gli Istituti di istruzione secondaria o con gli Enti
che svolgono attività di formazione professionale o tecnica superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo
di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per
l'accesso alla sezione A, sulla base di criteri fissati con decreto del
Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.
Art. 7
(Valore delle classi di laurea)
1. I titoli universitari conseguiti al
termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa
classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di
Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono
modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche,
in conformità alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli
previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami
di Stato.
Art. 8
(Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformità al precedente ordinamento)
1. Fatto salvo quanto previsto dalle
norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno
conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n.127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la
sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al
titolo II, ferma restando la necessità del tirocinio ove previsto dalla
normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della
normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi
all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato,
conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma
universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo
la tabella A allegata al presente regolamento.
TITOLO SECONDO
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI
CAPO I
ATTIVITA' PROFESSIONALI
Art. 9
Attività professionali
1. L'elencazione delle attività
professionali compiuta nel Titolo II, per ciascuna professione, non
pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi
della normativa vigente.
CAPO II
PROFESSIONE DI DOTTORE AGRONOMO E DOTTORE FORESTALE
Art. 10
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine
dei dottori agronomi e dottori forestali sono istituite la sezione A e la
sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta
il titolo di dottore agronomo e dottore forestale.
3. La sezione B è ripartita nei seguenti
settori:
a) agronomo e forestale;
b) zoonomo;
c) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano
i seguenti titoli professionali:
a) agronomo e forestale iunior;
b) zoonomo;
c) biotecnologo agrario.
5. L'iscrizione all'albo professionale
dell'ordine dei dottori agronomi e dottori forestali è accompagnata,
rispettivamente, dalle dizioni "Sezione A - dottori agronomi e dottori
forestali" e "Sezione B - agronomi e forestali iuniores",
"Sezione B - zoonomi", "Sezione B - biotecnologi agrari".
Art. 11
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nei commi 2,
3 e 4, le altre attività previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152.
2. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti alla sezione B, settore agronomo e forestale, ai
sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le
riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attività:
a) la progettazione di elementi dei
sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
b)la consulenza nei settori delle
produzioni vegetali, animali e silvicolturali, delle trasformazioni
alimentari, della commercializzazione dei relativi prodotti, della
ristorazione collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa
dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio rurale,
del verde pubblico e privato, del paesaggio;
c) la collaborazione alla progettazione
dei sistemi complessi, agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed
ambientali;
d)le attività estimative relative alle
materie di competenza;
e) le attività catastali, topografiche e
cartografiche;
f) le attività di assistenza tecnica,
contabile e fiscale alla produzione di beni e mezzi tecnici agricoli,
agroalimentari, forestali e della difesa ambientale;
g) il patrocinio nelle commissioni
tributarie per le materie di competenza;
h) la certificazione di qualità e le
analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che
trasformate, nonché quella ambientale;
i) le attività di difesa e di recupero
dell'ambiente, degli ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla
desertificazione, nonché la conservazione e valorizzazione della biodiversità
vegetale, animale e dei microrganismi.
3. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti alla sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per
gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni
già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) la pianificazione aziendale e
industriale nel settore delle produzioni animali;
b) la consulenza nei settori delle
produzioni animali, delle trasformazioni e della commercializzazione dei
prodotti di origine animale;
c) la direzione di aziende zootecniche,
faunistiche e venatorie e dell'acquacoltura;
d) le attività di assistenza tecnica,
contabile e fiscale, alla produzione di beni e mezzi tecnici del settore
delle produzioni animali;
e) la certificazione del benessere
animale;
f)la riproduzione animale, comprendente
le attività di inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le
specie zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
g) l'esecuzione delle terapie negli animali
zootecnici, sotto il controllo e la guida del medico veterinario;
h) le attività di difesa dell'ambiente e
di conservazione della biodiversità animale e dei microrganismi.
4. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti alla sezione B, settore biotecnologico agrario,
ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate
le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attività:
a) la consulenza nei settori delle
produzioni vegetali ed animali, con particolare riferimento all'impiego
corretto di biotecnologie;
b) la consulenza per la certificazione
della qualità genetica dei prodotti alimentari sia per gli animali che per
l'uomo, in particolare per la tracciabilità di organismi geneticamente
modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
c) la consulenza nei settori delle
tecnologie e trasformazioni alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari
con particolare riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
d) la certificazione con l'impiego di
biotecnologie innovative della qualità e del controllo nella sanità e
provenienza dei prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana
e animale;
e) le consulenze relative all'uso di
biotecnologie per la certificazione varietale degli organismi vegetali;
f) la consulenza per l'uso di
biotecnologie innovative per la diagnostica di patologie virali, batteriche e
fungine nei vegetali;
g) la consulenza per il monitoraggio
ambientale in campo agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche
innovative;
h) le attività di assistenza tecnica,
contabile e fiscale alla produzione di mezzi tecnici dei settori delle
biotecnologie innovative negli ambiti agroalimentari;
i) il patrocinio nelle commissioni
tributarie per le materie di competenza.
Art. 12
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa
prova)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso di laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 3/S - Architettura del
paesaggio;
b) Classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile;
c) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
d) Classe 38/S - Ingegneria per
l'ambiente e il territorio;
e) Classe 54/S - Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale;
f) Classe 74/S - Scienze e gestione delle
risorse rurali e forestali;
g) Classe 77/S - Scienze e tecnologie
agrarie;
h) Classe 78/S - Scienze e tecnologie
agroalimentari;
i) Classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
l) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio;
m) Classe 88/S - Scienze per la
cooperazione allo sviluppo.
3. L'esame di Stato è articolato in due
prove scritte, una prova pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per
l'accesso alla sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per
l'accesso alla sezione B, prevedendo una maggiore complessità correlata alla
più elevata competenza professionale.
Art. 13
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa
prova)
1. L'iscrizione nella sezione B è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione al settore agronomo e
forestale:
1)Classe 7 - Urbanistica e scienze della
pianificazione territoriale e ambientale;
2)Classe 20 - Scienze e tecnologie
agrarie, agroalimentari e forestali;
b) per l'iscrizione al settore zoonomo:
1) Classe 40 - Scienze e tecnologie
zootecniche e delle produzioni animali;
c) per l'iscrizione al settore
biotecnologico agrario:
1) Classe 1 - Biotecnologie.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta concernente le
tecnologie nei settori delle produzioni vegetali, produzioni animali,
gestione silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie
agrarie;
b) una seconda prova scritta nelle
materie caratterizzanti il corso di laurea e il relativo percorso formativo;
c) una prova pratica articolata:
1) per il settore agronomo e forestale -
indirizzo agronomico, in un elaborato di pianificazione territoriale
ambientale ovvero in un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale
corredati da analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer
Aided Design" (CAD); analisi e certificazione di qualità dei prodotti
agroalimentari;
2) per il settore agronomo e forestale -
indirizzo forestale, in un progetto di massima dell'impianto o recupero di
bosco con le opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati economico
estimativi; analisi e certificazione di qualità dei prodotti agroalimentari;
3) per il settore zoonomo, in un piano di
assistenza tecnica per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e
da piani di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;
4) per il settore biotecnologico agrario
in un'analisi di acidi nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali
o di prodotti derivati e nella interpretazione dei risultati anche con
l'impiego dello strumento informatico;
d) una prova orale concernente in
generale la conoscenza della legge e della deontologia professionale.
Inoltre:
1) per il settore agronomo e forestale -
indirizzo agronomico, essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale,
delle coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti
infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle produzioni
animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del catasto, delle
principali tecnologie delle trasformazioni alimentari, delle scienze del
territorio, dell'idraulica agraria, della meccanizzazione agraria,
dell'edilizia rurale, del diritto agrario e della principale legislazione
nazionale ed europea relativa al settore agro-alimentare;
2) per il settore agronomo e forestale -
indirizzo forestale, essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla
difesa degli ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e
vegetali, sulle tecniche dell'agricoltura montana,
sull'agrosilvopastoralismo, sulla zootecnia degli animali selvatici,
sull'acquacoltura montana, sull'economia e sull'estimo forestale e
dendrometria, sulla tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle
sistemazioni idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio
forestale, sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui
cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi che
regolano il settore in Italia e nella Unione Europea;
3) per il settore zoonomo essa verte sulla
conoscenza dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del
miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e
nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le specie
zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli alimenti di
origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle principali patologie
animali, della riproduzione animale, delle tecnologie di trasformazione dei
prodotti di origine animale, della certificazione e tracciabilità delle
filiere dei prodotti di origine animale, della meccanizzazione zootecnica,
dell'economia zootecnica e della principale legislazione zootecnica in Italia
e nella Unione Europea;
4) per il settore biotecnologico agrario
essa verte sulla conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle
piante coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole
informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee e
arboree, della zootecnica generale , della difesa delle piante da patogeni
vegetali e animali, delle principali trasformazioni agroalimentari,
dell'economia aziendale e della legislazione nazionale ed europea relativa al
settore biotecnologico agrario.
Art. 14
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine
dei dottori agronomi e dottori forestali sono iscritti nella sezione A
dell'albo dei dottori agronomi e dottori forestali.
2. Coloro i quali sono in possesso
dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A.
3. Coloro i quali conseguono
l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A.
CAPO III
PROFESSIONE DI ARCHITETTO, PIANIFICATORE, PAESAGGISTA E
CONSERVATORE
Art. 15
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine
degli architetti, che assume la denominazione: "Ordine degli architetti,
pianificatori, paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A
e la sezione B.
2. La sezione A è ripartita nei seguenti
settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici
ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano
i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore
"architettura" spetta il titolo di architetto;
b) agli iscritti nel settore
"pianificazione territoriale" spetta il titolo di pianificatore
territoriale;
c) agli iscritti nel settore
"paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
d) agli iscritti nel settore
"conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il
titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B è ripartita nei seguenti
settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano
i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti nel settore
"architettura" spetta il titolo di architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore
"pianificazione" spetta il titolo di pianificatore iunior.
6. L'iscrizione all'albo professionale è
accompagnata dalle dizioni: "Sezione A - settore architettura",
"Sezione A - settore pianificazione territoriale", "Sezione A
- settore paesaggistica", "Sezione A - settore conservazione dei
beni architettonici ed ambientali", "Sezione B - settore
architettura", "Sezione B - settore pianificazione".
Art. 16
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla
vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti
nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare
quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o
sperimentali.
2. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A - settore "pianificazione
territoriale":
a) la pianificazione del territorio, del
paesaggio, dell'ambiente e della città;
b) lo svolgimento e il coordinamento di
analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali,
paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di
valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e
territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di
trasformazione urbana e territoriale.
3. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A - settore
"paesaggistica":
a) la progettazione e la direzione
relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini
storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle
loro componenti edilizie.
4. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A - settore "conservazione
dei beni architettonici ed ambientali":
a) la diagnosi dei processi di degrado e
dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli
interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa:
a) per il settore
"architettura":
1) le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di
progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie,
comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori,
la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a
costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali
sull'edilizia attuale e storica.
b) per il settore
"pianificazione":
1)le attività basate sull'applicazione
delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di
pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi
informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la
valutazione territoriale ed ambientale;
4)procedure di gestione e di valutazione
di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Art . 17
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti
classi:
a) per l'iscrizione nel settore
"architettura":
1)Classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l'iscrizione nel settore
"pianificazione territoriale":
1)Classe 54/S - Pianificazione
territoriale urbanistica e ambientale;
2)Classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile;
c)per l'iscrizione nel settore
"paesaggistica":
1)Classe 3/S - Architettura del
paesaggio;
2) lasse 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio;
d) per l'iscrizione nel settore
"conservazione dei beni architettonici ed ambientali":
1) Classe 10/S - Conservazione dei beni
architettonici e ambientali;
2) Classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) per l'iscrizione nel settore
"architettura":
1) una prova pratica avente ad oggetto la
progettazione di un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala
urbana;
2) una prova scritta relativa alla
giustificazione del dimensionamento strutturale o insediativo della prova
pratica;
3)una seconda prova scritta vertente
sulle problematiche culturali e conoscitive dell'architettura;
4)una prova orale consistente nel
commento dell'elaborato progettuale e nell'approfondimento delle materie
oggetto delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e
deontologia professionale;
b) per l'iscrizione nel settore
"pianificazione territoriale":
1) una prova pratica avente ad oggetto
l'analisi tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione
di piani e programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2)una prova scritta in materia di
legislazione urbanistica;
3)una discussione sulle materie oggetto
della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e
deontologia professionale;
c) per l'iscrizione nel settore
"paesaggistica":
1)una prova pratica avente ad oggetto le
tematiche paesaggistiche ed ambientali;
2)una prova scritta su temi di cultura
ambientale e paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto
della prova scritta e pratica, nonché sugli aspetti di legislazione e
deontologia professionale;
d) per l'iscrizione nel settore
"conservazione dei beni architettonici e ambientali":
1) due prove scritte su temi di cultura e
tecnica della conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto
delle prove scritte, nonché sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati
dalla prova scritta che abbia ad oggetto materie per le quali già sia stata
verificata l'idoneità del candidato nell'accesso al settore di provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite
convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di tirocinio
professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un
anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera dalla prova
pratica.
Art. 18
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore
"architettura":
1) Classe n. 4 - Scienze
dell'architettura e dell'ingegneria edile;
2) Classe n. 8 - Ingegneria civile e
ambientale;
b) per il settore
"pianificazione":
1) Classe n. 7 - Urbanistica e scienze
della pianificazione territoriale e ambientale;
2) Classe n. 27 - Scienze e tecnologie
per l'ambiente e la natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) per il settore
"architettura":
1) una prova pratica consistente nello
sviluppo grafico di un progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella
stesura grafica di un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la
valutazione economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente
in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso
formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte, e in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore
"pianificazione":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi
tecnica dei fenomeni della città e del territorio o la valutazione di piani e
programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente
sull'analisi e valutazione della compatibilità urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente
in un tema o prova grafica nelle materie caratterizzanti il percorso
formativo;
4)una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte e in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con
apposite convenzioni fra Ordini ed Università, attività strutturate di
tirocinio professionale, adeguatamente regolamentate ed aventi una durata
massima di un anno, la partecipazione documentata a tali attività esonera
dalla prova pratica.
Art. 19
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine
degli architetti sono iscritti nella sezione A, settore
"architettura".
2. Coloro i quali sono in possesso
dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore
"architettura".
3. Coloro i quali conseguono
l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi alla sezione
A, settore "architettura".
4. I possessori dei diplomi di laurea
regolati dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere l'esame di Stato per
l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo 14, comma 2, secondo le
seguenti corrispondenze:
a) per l'iscrizione nel settore
"pianificazione territoriale", la laurea in Scienze ambientali e la
laurea in Pianificazione territoriale ed urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore
conservazione dei beni architettonici e ambientali, la laurea in Storia e
conservazione dei beni architettonici e ambientali.
CAPO IV
PROFESSIONE DI ASSISTENTE SOCIALE
Art. 20
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine
degli assistenti sociali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta
il titolo professionale di assistente sociale specialista.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta
il titolo professionale di assistente sociale.
4. L'iscrizione all'albo professionale
degli assistenti sociali è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni:
"Sezione degli assistenti sociali specialisti" e "Sezione
degli assistenti sociali".
Art. 21
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2,
le seguenti attività professionali:
a) elaborazione e direzione di programmi
nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
b) pianificazione, organizzazione e
gestione manageriale nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) direzione di servizi che gestiscono
interventi complessi nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
d) analisi e valutazione della qualità
degli interventi nei servizi e nelle politiche del servizio sociale;
e) supervisione dell'attività di
tirocinio degli studenti dei corsi di laurea specialistica della classe 57/S
- Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali;
f) ricerca sociale e di servizio sociale;
g) attività didattico-formativa connessa
alla programmazione e gestione delle politiche del servizio sociale.
2. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività:
a) attività, con autonomia
tecnico-professionale e di giudizio, in tutte le fasi dell'intervento sociale
per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e
comunità in situazioni di bisogno e di disagio, anche promuovendo e gestendo
la collaborazione con organizzazioni di volontariato e del terzo settore;
b) compiti di gestione, di collaborazione
all'organizzazione e alla programmazione; coordinamento e direzione di
interventi specifici nel campo delle politiche e dei servizi sociali;
c) attività di informazione e
comunicazione nei servizi sociali e sui diritti degli utenti;
d) attività didattico formativa connessa
al servizio sociale e supervisione del tirocinio di studenti dei corsi di
laurea della classe 6 - Scienze del servizio sociale;
e) attività di raccolta ed elaborazione
di dati sociali e psicosociali ai fini di ricerca.
Art. 22
(Esame di stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea specialistica nella
classe 57/S - Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi
sociali.
2. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta, sui seguenti
argomenti: teoria e metodi di pianificazione, organizzazione e gestione dei
servizi sociali; metodologie di ricerca nei servizi e nelle politiche
sociali; metodologie di analisi valutativa e di supervisione di servizi e di
politiche dell'assistenza sociale;
b) una seconda prova scritta applicativa,
sui seguenti argomenti: analisi valutativa di un caso di programmazione e
gestione di servizi sociali; discussione e formulazione di piani o programmi
per il raggiungimento di obiettivi strategici definiti dalla commissione
esaminatrice;
c) una prova orale sui seguenti
argomenti: discussione dell'elaborato scritto; argomenti teorico-pratici
relativi all'attività svolta durante il tirocinio; legislazione e deontologia
professionale.
3. Agli esami di Stato di cui al comma 1
sono ammessi anche gli assistenti sociali non in possesso di laurea specialistica,
iscritti all'albo, ai sensi della normativa previgente, da almeno 5 anni alla
data di entrata in vigore del presente regolamento e che hanno svolto per
almeno 5 anni le funzioni di cui all'articolo 20, comma 2.
Art. 23
(Esami di stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato. Per l'ammissione
all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea nella Classe 6-
Scienze del servizio sociale.
2. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta nelle seguenti
materie o argomenti: aspetti teorici e applicativi delle discipline dell'area
di servizio sociale; principi, fondamenti, metodi, tecniche professionali del
servizio sociale, del rilevamento e trattamento di situazioni di disagio
sociale;
b) una seconda prova scritta nelle
seguenti materie o argomenti: principi di politica sociale; principi e metodi
di organizzazione e offerta di servizi sociali;
c) una prova orale, sulle seguenti
materie o argomenti: legislazione e deontologia professionale; discussione
dell'elaborato scritto; esame critico dell'attività svolta durante il
tirocinio professionale;
d) una prova pratica nelle seguenti
materie o argomenti: analisi, discussione e formulazione di proposte di
soluzione di un caso prospettato dalla commissione nelle materie di cui alla
lettera a).
Art. 24
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine
degli assistenti sociali sono iscritti nella sezione B dell'albo degli
assistenti sociali.
2. Coloro i quali sono in possesso
dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione B.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione
professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della data di entrata
in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella sezione B.
4. Coloro i quali sono in possesso della
laurea sperimentale in servizi sociali conseguita ai sensi della normativa
previgente l'entrata in vigore del presente regolamento e coloro i quali alla
data di entrata in vigore del presente regolamento hanno svolto per almeno
cinque anni funzioni dirigenziali ricomprese tra quelle di cui all'articolo
20, comma 1, possono iscriversi nella sezione A.
CAPO V
PROFESSIONE DI ATTUARIO
Art. 25
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo degli attuari sono istituite
la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta
il titolo professionale di attuario.
3. Agli iscritti nella sezione B
spetta il titolo professionale di attuario iunior.
4. L'iscrizione all'albo degli attuari è
accompagnata rispettivamente dalle dizioni "Sezione degli attuari"
"Sezione degli attuari iuniores".
Art. 26
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2,
le seguenti attività professionali individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
a) la formulazione e l'elaborazione di
piani tecnici per la costituzione, la trasformazione, il riassetto, la
liquidazione di imprese ed enti di assicurazione sulla vita e danni, di
capitalizzazione e di previdenza;
b) i metodi di organizzazione di uffici
statistico-attuariali degli enti e delle imprese di cui alla lettera a);
c) il calcolo ed il processo valutativo
delle basi tecniche, delle riserve tecniche, delle strutture tariffarie e
contributive per l'operatività tecnico-gestionale di imprese ed enti di cui
alla lettera a);
d) l'analisi dei rischi puri di impresa e
dei rischi finanziari connessi con l'esercizio di attività assicurative e
previdenziali, con configurazione dei relativi piani strategici di controllo
e di copertura;
e) l'analisi e la revisione attuariale di
bilanci e portafogli assicurativi, di bilanci tecnici di fondi pensioni,
relativi reporting e certificazioni;
f) la progettazione tecnico-attuariale di
tariffe assicurative vita e danni e di fondi pensione; la progettazione di
prodotti finanziari, lo sviluppo di software applicativo;
g) le altre prestazioni che implicano
calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole
matematico-attuariale, inerenti la previdenza, le assicurazioni, ovvero
operazioni di carattere finanziario.
2. Sono inoltre di competenza degli
iscritti alla sezione A le attività professionali previste dalle disposizioni
di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70, ed ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175, e 26 maggio 1997, n. 173, nei limiti
stabiliti dalle norme stesse.
3. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attività professionali,
individuate dall'articolo 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194:
a) la gestione delle procedure di controllo
e di validazione dei dati di portafogli di rischi, propri dei sistemi
assicurativi privati e sociali, delle strutture e dei mercati finanziari;
b) la gestione operativa dell'offerta di
servizi finanziari, assicurativi e previdenziali da parte di imprese
assicuratrici, istituti di credito, società di intermediazione mobiliare,
società di gestione del risparmio ed altre istituzioni operanti nel campo
della finanza e della previdenza;
c) le quantificazioni standard
preordinate alla selezione delle varie forme assicurative, di fondi di
pensione, di prodotti finanziari, e al calcolo delle riserve matematiche e
dei piani di tariffe e di contribuzioni concernenti le assicurazioni sulla
vita e la previdenza sociale;
d) l'elaborazione dei piani di ammortamento
per prestiti a lunga scadenza e simili in quanto comportino rilevazioni e
accertamenti di specifica indole matematico-finanziaria-attuariale;
e)i calcoli e i progetti occorrenti per
la valutazione di nude proprietà e di usufrutti.
Art. 27
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti
classi:
a) Classe 19/S - Finanza;
b) Classe 90/S - Statistica demografica e
sociale;
c) Classe 91/S - Statistica economica,
finanziaria e attuariale;
d)Classe 92/S - Statistica per la ricerca
sperimentale.
3. L'esame di Stato è articolato nelle seguenti
prove:
a)una prima prova scritta, di carattere
generale, concernente gli strumenti probabilistici, statistici e della
finanza matematica, di impiego in ambito assicurativo, finanziario e
previdenziale;
b)una seconda prova scritta su temi
tecnico-attuariali e matematico-finanziari delle assicurazioni vita, danni e
della previdenza;
c) una prova pratica, consistente nella
elaborazione di un progetto tecnico-attuariale, o di analisi valutativa di un
caso aziendale, nell'ambito delle tematiche tecnico-attuariali delle imprese
d'assicurazioni e degli Enti di previdenza;
d) una prova orale su argomenti della
tecnica attuariale e della finanza matematica nel campo delle assicurazioni e
della previdenza, rivolta in particolare a verificare la cultura professionale
del candidato, la sua capacità operativa di sintesi e di comunicazione,
nonché la conoscenza delle regole applicative, delle linee guida e dei codici
deontologici di settore, della legislazione professionale.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'iscrizione nella Sezione A sono esentati
dalla prima prova scritta.
Art. 28
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea nella classe n. 37 - Scienze statistiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta, di carattere
generale, concernente le metodologie quantitative di base impiegate
nell'ambito delle tematiche assicurativo-previdenziali e finanziarie;
b) una seconda prova scritta concernente
l'analisi e la selezione di prodotti di natura assicurativa, previdenziale e
finanziaria;
c) una prova pratica, sull'approccio
tecnico-statistico o di trattamento informatico di basi di dati,
relativamente a problemi assicurativi, finanziari e previdenziali;
d) una prova orale basata sulla
discussione di argomenti attinenti l'offerta e la gestione tecnica dei
servizi finanziari, assicurativi e previdenziali, rivolta in particolare a
verificare le conoscenze teorico-pratiche e la capacità di comunicazione del
candidato, nonché la conoscenza della legislazione e deontologia
professionale.
Art. 29
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine
degli attuari vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli attuari.
2. Coloro i quali sono in possesso
dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli attuari.
3. Coloro i quali conseguono
l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo degli attuari.
CAPO V
PROFESSIONE DI BIOLOGO
Art. 30
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine
dei biologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il
titolo professionale di biologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta
il titolo professionale di biologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale
dei biologi è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei
biologi", "Sezione dei biologi iuniores".
Art. 31
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2,
in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie avanzate,
innovative o sperimentali, quali:
a) controllo e studi di attività,
sterilità, innocuità di insetticidi, anticrittogamici, antibiotici, vitamine,
ormoni, enzimi, sieri, vaccini, medicamenti in genere, radioisotopi;
b)analisi biologiche (urine, essudati,
escrementi, sangue), sierologiche, immunologiche, istologiche, di gravidanza,
metaboliche e genetiche;
c) analisi e controlli dal punto di vista
biologico delle acque potabili e minerali e valutazione dei parametri
ambientali (acqua, aria, suolo) in funzione della valutazione dell'integrità
degli ecosistemi naturali;
d) identificazione di agenti patogeni
(infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante;
identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari, alla carta,
al legno, al patrimonio artistico; indicazione dei relativi mezzi di lotta;
e) identificazioni e controlli di merci
di origine biologica;
f) progettazione, direzione lavori e
collaudo di impianti relativamente agli aspetti biologici;
g) classificazione e biologia degli
animali e delle piante;
h) problemi di genetica dell'uomo, degli
animali e delle piante e valutazione dei loro bisogni nutritivi ed
energetici;
i)valutazione di impatto ambientale,
relativamente agli aspetti biologici.
2. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di
metodologie standardizzate, quali l'esecuzione con autonomia tecnico
professionale di:
a) procedure analitico-strumentali
connesse alle indagini biologiche;
b) procedure tecnico-analitiche in ambito
biotecnologico, biomolecolare, biomedico anche finalizzate ad attività di
ricerca;
c) procedure tecnico-analitiche e di
controllo in ambito ambientale e di igiene delle acque, dell'aria, del suolo
e degli alimenti;
d) procedure tecnico-analitiche in ambito
chimico-fisico, biochimico, microbiologico, tossicologico,
farmacologico e di genetica;
e)procedure di controllo di qualità.
3. Sono fatti salvi gli ulteriori
requisiti previsti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività
professionali di cui ai commi 1 e 2 da parte dei biologi dipendenti dalle
aziende del Servizio sanitario nazionale.
Art. 32
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti
classi:
a) Classe
6/S - Biologia;
b) Classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
c) Classe 8/S - Biotecnologie
industriali;
d) Classe 9/S - Biotecnologie mediche,
veterinarie, e farmaceutiche;
e) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per
l'ambiente e il territorio;
f) Classe 69/S - Scienze della nutrizione
umana.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito
biofisico, biochimico, biomolecolare, biotecnologico, biomatematico e
biostatistico, biomorfologico, clinico biologico, ambientale, microbiologico;
b) una seconda prova scritta nelle
materie relative a igiene, management e legislazione professionale,
certificazione e gestione della qualità;
c) una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in
valutazioni epidemiologiche e statistiche, utilizzo di strumenti per la
gestione e valutazione della qualità, valutazione dei risultati sperimentali
ed esempi di finalizzazione di esiti.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati
dalla seconda prova scritta e dalla prova pratica.
Art. 33
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2,. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 12 - Scienze biologiche;
b) Classe 1 - Biotecnologie;
c) Classe 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente
e la natura.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta in ambito
biofisico, biochimico, biomolecolare, biomatematico e statistico;
b) una seconda prova scritta in ambito
biomorfologico, ambientale, microbiologico, merceologico;
c) una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente nella
soluzione di problemi o casi coerenti con i diversi ambiti disciplinari e
nella esecuzione diretta o con mezzi informatici di esperimenti relativi agli
ambiti disciplinari di competenza.
Art. 34
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine
dei biologi sono iscritti nella sezione A dell'albo dei biologi.
2. Coloro i quali sono in possesso
dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei biologi.
3. Coloro i quali conseguono
l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo dei biologi.
CAPO VII
PROFESSIONE DI CHIMICO
Art. 35
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine
dei chimici sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta
il titolo professionale di chimico.3. Agli iscritti nella sezione B spetta il
titolo professionale di chimico iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale
dei chimici è accompagnata, rispettivamente, dalle dizioni: "Sezione dei
chimici", "Sezione dei chimici iuniores".
Art. 36
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2,
in particolare le attività che implicano l'uso di metodologie
innovative o sperimentali, quali:
a) analisi chimiche con qualunque metodo
e a qualunque scopo destinate, su sostanze o materiali di qualsiasi
provenienza anche con metodi innovativi e loro validazione. Relative
certificazioni, pareri, giudizi o classificazioni;
b) direzione di laboratori chimici la cui
attività consista anche nelle analisi chimiche di cui alla lett. a);
c)studio e messa a punto di processi
chimici;
d) progettazione e realizzazione di
laboratori chimici e di impianti chimici industriali, compresi gli impianti
pilota, per la lavorazione di prodotti alimentari, di depurazione, di
smaltimento rifiuti, antinquinamento; compilazione dei progetti, preventivi,
direzione dei lavori, avviamento, consegne, collaudo;
e) verifiche di pericolosità o non
pericolosità di sostanze chimiche infiammabili, nocive, corrosive, irritanti,
tossiche contenute o presenti in recipienti, reattori, contenitori adibiti a
trasporto, magazzini di deposito, reparti di produzione e in qualsiasi
ambiente di vita e di lavoro.
2. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le attività che implicano l'uso di
metodologie standardizzate, quali:
a) analisi chimiche di ogni specie (ossia
le analisi rivolte alla determinazione della composizione qualitativa o
quantitativa della materia, quale che sia il metodo di indagine usato),
eseguite secondo procedure standardizzate da indicare nel certificato (metodi
ufficiali o standard riconosciuti e pubblicati);
b)direzione di laboratori chimici la cui
attività consiste nelle analisi chimiche di cui alla lettera a);
c) consulenze e pareri in materia di
chimica pura ed applicata; interventi sulla produzione di attività
industriali chimiche e merceologiche;
d) inventari e consegne di impianti
industriali per gli aspetti chimici, impianti pilota, laboratori chimici,
prodotti lavorati, prodotti semilavorati e merci in genere;
e) consulenze per l'implementazione o il
miglioramento di sistemi di qualità aziendali per gli aspetti chimici nonchè
il conseguimento di certificazioni o dichiarazioni di conformità; giudizi
sulla qualità di merci o prodotti e interventi allo scopo di migliorare la
qualità o eliminarne i difetti;
f) assunzione della responsabilità
tecnica di impianti di produzione, di depurazione, di smaltimento rifiuti,
utilizzo di gas tossici, ecc; trattamenti di demetallizzazione dei vini con
ferrocianuro di potassio secondo quanto previsto dal decreto del Ministro per
l'agricoltura e foreste di concerto con il Ministro della sanità del 5
settembre 1967, n. 354 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 1967;
g) consulenze e pareri in materia di
prevenzione incendi; conseguimento delle certificazioni ed autorizzazioni di
cui alla legge 7
dicembre 1984, n. 818 e decreto
ministeriale 25 marzo 1985 pubblicato nel s.o. alla Gazzetta Ufficiale n. 95
del 22 aprile 1985;
h) verifica di impianti ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46;
i) consulenze in materia di sicurezza e
igiene sul lavoro, relativamente agli aspetti chimici; assunzione di responsabilità
quale responsabile della sicurezza di sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;
l) misure ed analisi di rumore ed
inquinamento elettromagnetico;
m) accertamenti e verifiche su navi
relativamente agli aspetti chimici; rilascio del certificato di non
pericolosità per le navi;
n) indagini e analisi chimiche relative
alla conservazione dei beni culturali e ambientali.
Art. 37
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per
l'ammissione all'esame di Stato è richiesto il possesso della laurea
specialistica in una delle seguenti classi:
a) Classe 62/S - Scienze Chimiche;
b) Classe 81/S - Scienze e Tecnologie
della Chimica industriale;
c) Classe 14/S - Farmacia e Farmacia
Industriale.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prova scritta vertente su argomenti
di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su
argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica consistente in
analisi chimiche.
Art. 38
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) Classe 21 - Scienze e Tecnologie
chimiche;
b) Classe 24 - Scienze e Tecnologie
farmaceutiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a)una prova scritta vertente su argomenti
di chimica applicata;
b) una seconda prova scritta vertente su
argomenti di chimica industriale o farmaceutica a scelta del candidato;
c) una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica consistente in
analisi chimiche.
Art. 39
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine
dei chimici sono iscritti nella sezione A dell'albo dei chimici.
2. Coloro i quali sono in possesso
dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei chimici.
3. Coloro i quali conseguono
l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo dei chimici.
CAPO VIII
PROFESSIONE DI GEOLOGO
Art. 40
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine
dei geologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta
il titolo professionale di geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta
il titolo professionale di geologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo dei geologi è
accompagnata dalle dizioni: "Sezione dei geologi", "Sezione
dei geologi iuniores".
Art. 41
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2,
in particolare le attività implicanti assunzioni di responsabilità di
programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di
coordinamento tecnico-gestionale, nonché le competenze in materia di analisi,
gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle seguenti attività,
anche mediante l'uso di metodologie innovative o sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di
cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il
telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e
ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information
System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione
delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e
mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli
strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli
interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale
relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e
l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici; le indagini e
consulenze geologiche ai fini della relazione geologica per le opere di
ingegneria civile mediante la costruzione del modello geologico-tecnico; la
programmazione e progettazione degli interventi geologici e la direzione dei
lavori relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e
gestione delle georisorse, comprese quelle idriche, e dei geomateriali
d'interesse industriale e commerciale compresa la relativa programmazione,
progettazione e direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero
dei siti estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f)la valutazione e prevenzione del
degrado dei beni culturali ed ambientali per gli aspetti geologici, e le
attività geologiche relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla
pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali
compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e
valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi
geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la
pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le
relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il
recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di
pianificazione. programmazione e progettazione degli interventi geologici e
il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la
Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale
Strategica (VAS) limitatamente agli aspetti geologici;
i) i rilievi geodetici, topografici,
oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri
meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento
e i Sistemi Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione
fisicomeccanica e la certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le
relative elaborazioni finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche,
geochimiche delle componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilità
a fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la
definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile
in tutte le attività estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche
paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche,
geopedologiche, geotecniche e geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di
laboratori geotecnici;
s) le attività di ricerca.
2. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le attività di acquisizione e
rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi diretti e
indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di
cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo
"Geographic Information System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che
concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai
fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento
di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e
l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla
redazione della relazione tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle
georisorse comprese quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del
degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti
geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici
finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la
Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici,
oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri
meteoclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini
geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile
nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche
paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche,
geopedologiche, geotecniche.
Art. 42
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti
classi:
a) Classe 82/S - Scienze e tecnologie per
l'ambiente e territorio;
b) Classe 85/S - Scienze geofisiche;
c) Classe 86/S - Scienze geologiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli
aspetti teorici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia,
geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni mineralogiche-petrografiche
per l'ambiente e i beni culturali, geofisica applicata, geotecnica, tecnica e
pianificazione urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico
forestali, ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente
gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c)una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le
materie di cui alla lettera a), nonché la geologia stratigrafica e
sedimentologia, e la geologia strutturale, con particolare riguardo alla
lettura, interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.
Art. 43
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea nella classe 16 - scienze della terra.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a)una prova scritta concernente gli
aspetti tecnici delle seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia,
geologia applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali, geofisica
applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia e cartografia,
chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b)una seconda prova scritta concernente
gli aspetti applicativi delle materie di cui alla lettera a);
c)una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le
materie di cui alla lettera a).
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati
dalla prova pratica, nonché dalla seconda prova scritta.
Art. 44
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine
dei geologi sono iscritti nella sezione A dell'albo geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso
dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.
3. Coloro i quali conseguono
l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo dei geologi.
CAPO IX
PROFESSIONE DI INGEGNERE
Art.
45
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli
ingegneri sono istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione è
ripartita nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c)dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano
i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e
ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale,
spetta il titolo di ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore
dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano
i seguenti titoli professionali:
a) agli iscritti al settore civile e
ambientale, spetta il titolo di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale,
spetta il titolo di ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore
dell'informazione, spetta il titolo di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale
degli ingegneri è accompagnata dalle dizioni: "Sezione degli ingegneri -
settore civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri - settore
industriale"; "Sezione degli ingegneri - settore
dell'informazione"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore
civile e ambientale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore
industriale"; "Sezione degli ingegneri iuniores - settore
dell'informazione".
Art. 46
(Attività professionali)
1. Le attività professionali che formano
oggetto della professione di ingegnere sono così ripartite tra i settori di
cui all'articolo 45, comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile
e ambientale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la
direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di
impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e
di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la
depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per
l'ambiente e il territorio;
b) per il settore "ingegneria
industriale": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la
direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di
impatto ambientale di macchine, impianti industriali, di impianti per la
produzione, trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e
processi industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la
diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria
dell'informazione": la pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la
direzione lavori, la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi
elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione
delle informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività
indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività
professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come
previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative
o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di
strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le
attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, formano oggetto
dell'attività professionale degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 1, comma 2:
a) per il settore "ingegneria civile
e ambientale":
1) le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di
progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie
comprese le opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei
lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni
civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3)i rilievi diretti e strumentali
sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
b) per il settore "ingegneria
industriale":
1) le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di
progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti,
comprese le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di
parametri tecnici afferenti macchine e impianti;
3) le attività che implicano l'uso di
metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e
collaudo di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e
di sistemi, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva;
c) per il settore "ingegneria
dell'informazione":
1) le attività basate sull'applicazione
delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di
progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi
elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed elaborazione
delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di
parametri tecnici afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attività che implicano l'uso di
metodologie standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e
collaudo di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici,
di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni, nonché di sistemi e processi di tipologia semplice o ripetitiva.
Art. 47
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica in una delle seguenti
classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4/S - Architettura e ingegneria
edile - corso di laurea corrispondente alla Direttiva 85/384/CEE ;
2) Classe 28/S - Ingegneria civile;
3) Classe 38/S - Ingegneria per
l'ambiente e per il territorio;
b) per il settore industriale:
1) Classe 25/S - Ingegneria aerospaziale
e astronautica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 27/S - Ingegneria chimica;
4) Classe 29/S - Ingegneria
dell'automazione;
5) Classe 31/S - Ingegneria elettrica;
6) Classe 33/S - Ingegneria energetica e
nucleare;
7) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
8) Classe 36/S - Ingegneria meccanica;
9) Classe 37/S - Ingegneria navale;
10) Classe 61/S - Scienza e ingegneria
dei materiali;
c) per il settore dell'informazione:
1) Classe 23/S - Informatica;
2) Classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) Classe 29/S - Ingegneria
dell'automazione;
4) Classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) Classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6) Classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7) Classe 35/S - Ingegneria informatica.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle
materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle
materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica di progettazione
nelle materie caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
4. Gli iscritti nella Sezione B ammessi a
sostenere l'esame di Stato per l'ammissione alla Sezione A sono esentati
dalla seconda prova scritta, purchè il settore di provenienza coincida con
quello per il quale è richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che
richiedono l'iscrizione ad altro settore della stessa sezione l'esame di Stato
è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta nelle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione
nelle materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Art. 48
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative
prove)
1. L'iscrizione nella sezione B è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) Classe 4 - Scienze dell'architettura e
dell'ingegneria edile;
2) Classe 8 - Ingegneria civile e
ambientale;
b)per il settore industriale:
1)Classe 10 - Ingegneria industriale;
c) per il settore dell'informazione:
1) Classe 9 - Ingegneria
dell'informazione;
2) Classe 26- Scienze e tecnologie
informatiche.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle
materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato,
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso formativo
specifico;
c)una prova orale nelle materie oggetto
delle prove scritte ed in legislazione e deontologia professionale;
d)una prova pratica di progettazione
nelle materie relative ad uno degli ambiti disciplinari, a scelta del
candidato, caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che
richiedono l'iscrizione ad un altro settore della stessa sezione l'esame di
Stato è articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie
caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in
materie caratterizzanti il settore per il quale è richiesta l'iscrizione.
Art. 49
(Norme finali e transitorie)
1. Gli attuali appartenenti all'ordine
degli ingegneri vengono iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri,
nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
2. Coloro i quali sono in possesso
dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri,
nonché nel settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
3. Coloro i quali conseguono
l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo degli ingegneri, nonché nel settore, o nei settori, per
il quale ciascuno di essi dichiara di optare.
CAPO X
PROFESSIONE DI PSICOLOGO
Art. 50
(Sezioni e titoli professionali)
1. Nell'albo professionale dell'ordine
degli psicologi sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta
il titolo professionale di psicologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta
il titolo professionale di psicologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale
degli psicologi è accompagnata rispettivamente dalle dizioni: "Sezione
degli psicologi", "Sezione degli psicologi iuniores". Nella
sezione degli psicologi iuniores viene annotata la specifica attività
professionale dell'iscritto in coerenza con il percorso formativo, con
riferimento alle specifiche figure professionali, individuate con decreto del
Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, come
previsto all'articolo 52, comma 1.
5. Qualora gli iscritti nella sezione A
abbiano conseguito la specializzazione in psicoterapia, l'esercizio
dell'attività di psicoterapeuta è annotata nell'Albo, come previsto dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56.
Art. 51
(Attività professionali)
1. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, oltre alle attività indicate nel comma 2,
le attività che implicano l'uso di metodologie innovative o sperimentali,
quali:
a) l'uso di strumenti conoscitivi e di
intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione,
riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al
gruppo, agli organismi sociali e alle comunità;
b) le attività di sperimentazione,
ricerca e didattica in tale ambito;
c) il coordinamento e la supervisione
dell'attività degli psicologi iuniores.
2. Formano oggetto dell'attività
professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di
cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già
stabilite dalla vigente normativa, le attività di natura tecnico-operativa in
campo psicologico nei riguardi di persone, gruppi, organismi sociali e
comunità, da svolgere alle dipendenze di soggetti pubblici e privati e di
organizzazioni del terzo settore o come libero professionista. In particolare
lo psicologo iunior:
a) partecipa alla programmazione e alla
verifica di interventi psicologici e psico-sociali;
b) realizza interventi psico-educativi
volti a promuovere il pieno sviluppo di potenzialità di crescita personale,
di inserimento e di partecipazione sociale;
c) utilizza il colloquio, le interviste,
l'osservazione, i test psicologici e altri strumenti di analisi, ai fini
della valutazione del comportamento, della personalità, dei processi
cognitivi e di interazione sociale, delle opinioni e degli atteggiamenti,
dell'idoneità psicologica a specifici compiti e condizioni;
d) utilizza con persone disabili
strumenti psicologici per sviluppare o recuperare competenze funzionali di
tipo cognitivo, pratico, emotivo e relazionale, per arrestare la regressione
funzionale in caso di malattie croniche, per reperire formule facilitanti
alternative;
e) utilizza strumenti psicologici per
l'orientamento scolastico-professionale, la gestione e lo sviluppo delle
risorse umane;
f) utilizza strumenti psicologici ed
ergonomici per rendere piu' efficace e sicuro l'operare con strumenti, il
comportamento lavorativo e nel traffico, per realizzare interventi preventivi
e ormativi sulle tematiche della sicurezza con individui, gruppi e comunità,
per modificare e migliorare il comportamento in situazione di persone o
gruppi a rischio;
g) cura la raccolta, il caricamento e
l'elaborazione statistica di dati psicologici ai fini di ricerca.
Art. 52
(Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A)
1. L'iscrizione nella sezione A è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea specialistica nella classe 58/S - Psicologia,
oltre a un tirocinio della durata di un anno.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a) una prima prova scritta sui seguenti
argomenti: aspetti teorici e applicativi avanzati della psicologia;
progettazione di interventi complessi su casi individuali, in ambito sociale
o di grandi organizzazioni, con riferimento alle problematiche della
valutazione e dello sviluppo delle potenzialità personali;
b) una seconda prova scritta sui seguenti
argomenti: progettazione di interventi complessi con riferimento alle
problematiche della valutazione dello sviluppo delle potenzialità dei gruppi,
della prevenzione del disagio psicologico, dell'assistenza e del sostegno
psicologico, della riabilitazione e della promozione della salute
psicologica;
c)una prova scritta applicativa,
concernente la discussione di un caso relativo ad un progetto di intervento
su individui ovvero in strutture complesse;
d) una prova orale sugli argomenti della
prova scritta e su questioni teorico-pratiche relative all'attività svolta
durante il tirocinio professionale, nonché su aspetti di legislazione e
deontologia professionale.
Art. 53
(Esami di Stato per l'iscrizione alla sezione B)
1. L'iscrizione alla sezione B è
subordinata al superamento di apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato è
richiesto il possesso della laurea nella classe 34 - Scienze e tecniche
psicologiche, ltre a un tirocinio della durata di sei mesi.
3. L'esame di Stato è articolato nelle
seguenti prove:
a)una prova scritta vertente sulla
conoscenza di base delle discipline psicologiche e dei metodi di indagine e
di intervento;
b) una seconda prova scritta vertente su
discipline e metodi caratterizzanti il settore;
c) una prova pratica in tema di
definizione e articolazione dello specifico intervento professionale
all'interno di un progetto proposto dalla commissione;
d) una prova orale consistente nella
discussione delle prove scritte e della prova pratica, e nella esposizione
dell'attività svolta durante il praticantato, nonché su aspetti di
legislazione e deontologia professionale.
4. L'iscrizione nella sezione B avviene
con l'annotazione della specifica attività professionale, in coerenza con il
percorso formativo, con riferimento alle specifiche figure professionali
individuate con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, su proposta dell'ordine, sentita la conferenza dei
presidi delle facoltà di psicologia, ferma restando comunque la facoltà di
esercitare una qualsiasi delle attività di cui all'articolo 51, comma 2.
Art. 54
(Norme finali e transitorie)
1. Al fine di assicurare l'elezione di
rappresentanti iscritti a entrambe le sezioni dell'Albo, fino alle elezioni
dei rappresentanti delle due sezioni, e comunque non oltre il mese di febbraio
2003, sono prorogati i consigli provinciali, regionali e nazionale nella
composizione vigente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Gli attuali appartenenti all'ordine
degli psicologi sono iscritti nella sezione A dell'albo degli psicologi.
3. Coloro i quali sono in possesso
dell'abilitazione professionale alla data di entrata in vigore del presente
regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo degli psicologi.
4. Coloro i quali conseguono
l'abilitazione professionale all'esito di esami di Stato indetti prima della
data di entrata in vigore del presente regolamento possono iscriversi nella
sezione A dell'albo degli psicologi.
CAPO XI
Art. 55
(Professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario,
perito industriale)
1. Agli esami di stato per le professioni
di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con
i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della
legge 10 febbraio 2000, n. 30, si
accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme
le attività professionali riservate o consentite e le prove attualmente
previste per l'esame di Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo
all'accesso sono le seguenti:
a) per la professione di agrotecnico:
classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
b) per la professione di geometra: classi
4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario :
classi 1, 7, 8, 17, 20, 27, 40;
d) per la professione di perito
industriale, relativamente all'accesso alle sezioni attualmente presenti
nell'albo: le classi 4, 7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione
elettronica e telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed
automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria cartaria;
industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria ottica; materie
plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con specializzazione produzione
dei tessili; tessile con specializzazione confezione industriale;
termotecnica); la classe 16 (sezione: industrie minerarie); la classe 20
(sezione tecnologie alimentari); la classe 21 (sezioni: chimica conciaria;
chimico; chimica nucleare; industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti
fotografiche; arti grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42 (sezione
disegno di tessuti).
3. Possono, altresì, partecipare agli
esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello
specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi
albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini
non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali
previste dall'albo cui si chiede di accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea
di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di
agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito
industriale laureato.
TABELLA A (prevista dall'art. 8, comma 3)
ALBO PROFESSIONALE
|
DIPLOMI UNIVERSITARI
|
Dottore agronomo e dottore forestale
Sezione B
|
Biotecnologie agro-industriali
Economia e amministrazione delle
imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e
dell'ambiente
Gestione tecnica e amministrativa in
agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del
legno
Viticoltura ed enologia
|
Agrotecnico
|
Biotecnologie agro-industriali
Economia e amministrazione delle
imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e
dell'ambiente
Gestione tecnica e amministrativa in
agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del
legno
Viticoltura ed enologia
|
Architetto
Sezione B
Settore architetto tecnico
Settore pianificatore tecnico
|
Edilizia
Materiali per la manutenzione del
costruito antico e moderno
Operatore tecnico ambientale
Sistemi informativi territoriali
Tecnico di misure ambientali
Valutazione e controllo ambientale
|
Assistente sociale
|
Servizio sociale
|
Attuarlo
Sezione B
|
Moneta e finanza
Scienze assicurative
Tecniche finanziarie e assicurative
|
Biologo
Sezione B
|
Analisi chimico-biologiche
Biologia
Biotecnologie industriali
Tecnici in biotecnologie
Tecnico dello sviluppo ecocompatibile
Tecnico sanitario di laboratorio
biomedico
|
Chimico
Sezione B
|
Analisi chimico-biologiche
Chimica
Tecnologie farmaceutiche
Controllo di qualità nel settore
industriale farmaceutico
|
Geologo
Sezione B
|
Geologia
Geologia per la protezione
dell'ambiente
Prospettore geologico
|
Geometra
|
Edilizia
Ingegneria delle infrastrutture
Sistemi informativi territoriali
|
Ingegnere
Sezione B
Settore civile e ambientale
Settore industriale
Settore dell'informazione
|
Economia e ingegneria della qualità
Edilizia
Ingegneria civile
Ingegneria dell'ambiente e delle
risorse
Ingegneria delle infrastrutture
Ingegneria
Ingegneria per l'ambiente e il
territorio edile
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria biomedica
Ingegneria chimica
Ingegneria dei materiali
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettrica con teledidattica
Ingegneria energetica
Ingegneria industriale
Ingegneria logistica e della produzione
Ingegneria logistica e della produzione
- orientamento tessile
Ingegneria meccanica
Produzione industriale
Scienza e ingegneria dei materiali
Tecnologie industriali e dei materiali
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria elettronica
Ingegneria informatica
Ingegneria logistica e della produzione
Economia e ingegneria della qualità
Ingegneria biomedica
|
Perito agrario
|
Biotecnologie agro-industriali
Economia e amministrazione delle
imprese agricole
Economia del sistema agroalimentare e
dell'ambiente
Gestione tecnica e amministrativa in
agricoltura
Produzioni animali
Produzioni vegetali
Tecniche forestali e tecnologie del
legno
Viticoltura ed enologia
|
Perito industriale
|
Edilizia
Ingegneria logistica e della produzione
Ingegneria meccanica
Ingegneria delle telecomunicazioni
Ingegneria energetica
Metodologie fisiche
Analisi chimico-biologiche
Chimica
Informatica
Ingegneria aerospaziale
Ingegneria chimica
Ingegneria dell'automazione
Ingegneria delle materie plastiche
Ingegneria elettrica
Ingegneria elettronica
Ingegneria informatica
Scienze e tecniche cartarie
Tecnologie alimentari
|
NOTE
Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione prevede che il Presidente della Repubblica "Promulga
le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge".
- L'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri) modificato dall'art. 6, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di universita' e di ricerca
scientifica e tecnologica) prevede:
"18. Con uno o piu' regolamenti
adottati, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro della giustizia,
sentiti gli organi direttivi degli ordini professionali, con esclusivo
riferimento alle attivita' professionali per il cui esercizio la normativa
vigente gia' prevede l'obbligo di superamento di un esame di Stato, e'
modificata e integrata la disciplina del relativo ordinamento, dei connessi
albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di
Stato e delle relative prove, in conformita' ai seguenti criteri direttivi:
a) determinazione dell'ambito consentito
di attivita' professionale ai titolari di diploma universitario e ai
possessori dei titoli istituiti in applicazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
b) eventuale istituzione di apposite
sezioni degli albi, ordini o collegi in relazione agli ambiti di cui alla
lettera a), indicando i necessari raccordi con la piu' generale
organizzazione dei predetti albi, ordini o collegi;
c) coerenza dei requisiti di ammissione e
delle prove degli esami di Stato con quanto disposto ai sensi della lettera
a).
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei Ministri):
"2. Con decreto del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle
materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla
Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,
con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari".
Nota all'art. 4:
- Per il testo dell'art. 1, comma 18, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, si veda la nota alle premesse.
Nota all'art. 8:
- Il comma 95 dell'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni (Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) prevede:
"95. L'ordinamento degli studi dei
corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, e' disciplinato
dagli atenei, con le modalita' di cui all'art. 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, in conformita' a criteri generali definiti, nel rispetto
della normativa comunitaria vigente in materia, sentiti il Consiglio
universitario nazionale e le commissioni parlamentari competenti, con uno o
piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, di concerto con altri Ministri interessati, limitatamente ai
criteri relativi agli ordinamenti per i quali il medesimo concerto e'
previsto alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero da
disposizioni dei commi da 96 a 119 del presente articolo. I decreti di cui al
presente comma determinano altresi':
a) con riferimento ai corsi di cui al
presente comma, accorpati per aree omogenee, la durata, anche eventualmente
comprensiva dei percorso formativo gia' svolto, l'eventuale serialita' dei
predetti corsi e dei relativi titoli, gli obiettivi formativi qualificanti,
tenendo conto degli sbocchi occupazionali e della spendibilita' a livello
internazionale, nonche' la previsione di nuove tipologie di corsi e di titoli
universitari, in aggiunta o in sostituzione a quelli determinati dagli articoli 1, 2, 3, comma 1 e 4, comma 1, della legge 19 novembre 1990,
n. 341, anche modificando gli ordinamenti e la
durata di quelli di cui al decreto legislativo 8 maggio 1998, n. 178, in corrispondenza di attivita' didattiche di base,
specialistiche, di perfezionamento scientifico, di alta formazione permanente
e ricorrente;
b) modalita' e strumenti per
l'orientamento e per favorire la mobilita' degli studenti, nonche' la piu'
ampia informazione sugli ordinamenti degli studi, anche attraverso l'utilizzo
di strumenti informatici e telematici;
c) modalita' di attivazione da parte di
universita' italiane, in collaborazione con atenei stranieri, dei corsi
universitari di cui al presente comma, nonche' di dottorati di ricerca, anche
in deroga alle disposizioni di cui al capo II del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.".
Nota all'art. 11:
- Il testo dell'art. 2 della legge 10 febbraio 1992, n. 152 (Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove
norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di
dottore forestale), e' il seguente:
"Art. 2. - 1. Sono di competenza dei
dottori agronomi e dei dottori forestali le attivita' volte a valorizzare e
gestire i processi produttivi agricoli, zootecnici e forestali, a tutelare
l'ambiente e, in generale, le attivita' riguardanti il mondo rurale. In
particolare, sono di competenza dei dottori agronomi e dei dottori forestali:
a) la direzione, l'amministrazione, la
gestione, la contabilita', la curatela e la consulenza, singola o di gruppo,
di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per
l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi
prodotti;
b) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilita' e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento
fondiario, nonche' delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione
idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa
e conservazione del suolo agrario, sempreche' queste ultime, per la loro
natura prevalentemente extraagricola o per le diverse implicazioni
professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti
di altra estrazione;
c) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilita' e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle
utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla
conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'assestamento forestale;
d) la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilita' ed il
collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori
relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie
e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art.
1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
giugno 1990, n. 165, nonche' dei lavori relativi alle
opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed
all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano
nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;
e) tutte le operazioni dell'estimo in
generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari,
capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di
produzione, acque, danni, espropriazioni, servitu' nelle imprese agrarie,
zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la
trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
f) i bilanci, la contabilita', gli
inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese
agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione
dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori,
nonche' le consegne e riconsegne di fondi rustici;
g) l'accertamento di qualita' e quantita'
delle produzioni agricole, zootecniche e forestali e delle relative
industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e
regionale;
h) la meccanizzazione agrario-forestale e
la relativa attivita' di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;
i) i lavori e gli incarichi riguardanti
la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e
l'allevamento degli animali, nonche' la conservazione, il commercio,
l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;
l) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la
contabilita' ed il collaudo dei lavori relativi alla tutela del suolo, delle
acque e dell'atmosfera, ivi compresi i piani per lo sfruttamento ed il
recupero di torbiere e di cave a cielo aperto, le opere attinenti
all'utilizzazione ed allo smaltimento sul suolo agricolo di sottoprodotti
agro-industriali e di rifiuti urbani, nonche' la realizzazione di barriere
vegetali antirumore;
m) i lavori catastali, topogratici e
cartografici sia per il catasto rustico che per il catasto urbano;
n) la valutazione per la liquidazione
degli usi civici e l'assistenza della parte nella stipulazione di contratti individuali
e collettivi nelle materie di competenza;
o) le analisi
fisico-chimico-microbiologiche del suolo, i mezzi di produzione e dei
prodotti agricoli, zootecnici e forestali e le analisi, anche organolettiche,
dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;
p) la statistica, le ricerche di mercato,
il marketing, le attivita' relative alla cooperazione agricolo-forestale,
alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e
forestali ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni
di produttori, in cooperative e in consorzi;
q) gli studi di assetto territoriale ed i
piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto
attiene alle componenti agricolo-forestali ed ai rapporti citta-campagna; i
piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici
studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e forestale;
r) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il
collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani
ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale
ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla flora e
la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti
naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del
patrimonio agricolo e forestale;
s) lo studio, la progettazione, la
direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilita' ed il
collaudo di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai
piani per la loro utilizzazione sia a scopo irriguo che per le necessita' di
approvvigionamento nel territorio rurale;
t) lo studio, la progettazione, la
direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di
acquacoltura;
u) la progettazione e la direzione dei
lavori di costruzioni rurali in zone sismiche di cui agli articoli 17 e l8
della legge 2 febbraio 1974, n. 64;
v) la progettazione, la direzione, la
sorveglianza, la liquidazione, la misura, la contabilita' ed il collaudo di
lavori relativi al verde pubblico, anche sportivo, e privato, ai parchi
naturali urbani e extraurbani, nonche' ai giardini e alle opere a verde in
generale;
z) il recupero paesaggistico e
naturalistico; la conservazione di territori rurali, agricoli e forestali; il
recupero di cave e discariche nonche' di ambienti naturali;
aa) le funzioni peritali e di arbitrato
in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;
bb) l'assistenza e la rappresentanza in
materia tributaria e le operazioni riguardanti il credito e il contenzioso
tributario attinenti alle materie indicate nelle lettere precedenti;
cc) le attivita', le operazioni e le
attribuzioni comuni con altre categorie professionali ed in particolare
quelle richiamate nell'art. 19 del regio decreto 11 febbraio 1929, n. 274, ivi comprese quelle elencate sotto le lettere a), d), f),
m), n) dell'art. 16 del medesimo regio decreto n. 274 del 1929 e quelle di cui all'art. 1 del regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, ed agli articoli 1 e 2 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, nei limiti delle competenze dei geometri.
2. I dottori agronomi e i dottori
forestali hanno la facolta' di svolgere le attivita' di cui al comma 1 anche
in settori diversi da quelli ivi indicati quando siano connesse o dipendenti
da studi o lavori di loro specifica competenza.
3. Per gli incarichi di notevole
complessita' sono ammessi i lavori di gruppo, formato da piu' professionisti,
se necessario ed opportuno anche di categorie professionali diverse,
responsabili con firma congiunta. Sono di norma da espletare in
collaborazione di gruppo interdisciplinare gli incarichi relativi alle
bonifiche con impianti idraulici di notevole portata, quelli relativi alla
difesa del suolo ed alla regimazione delle acque se attuate con strutture
complesse e su aree di notevole estensione, nonche' gli incarichi relativi
alla pianificazione che non sia limitata all'aspetto agricolo e rurale, con
particolare riguardo ai piani regolatori generali ed ai programmi di
fabbricazione.
4. L'elencazione di cui al comma 1 non
pregiudica l'esercizio di ogni altra attivita' professionale dei dottori
agronomi e dei dottori forestali, ne' di quanto puo' formare oggetto
dell'attivita' professionale di altre categorie a norma di leggi e
regolamenti.".
Nota all'art. 16:
- La legge 20 giugno 1909, n. 364, reca:
"Norme per l'inalienabilita' delle antichita' e delle belle arti".
Nota all'art. 17:
- La direttiva 85/384/CEE reca:
"Riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel
settore dell'architettura".
Nota all'art. 19:
- Per il testo dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si veda in nota all'art. 8.
Nota all'art. 26:
- Il testo vigente dell'art. 3 della legge 9 febbraio 1942, n. 194 (Disciplina giuridica della professione si attuario) e' il
seguente:
"Art. 3. - Formano oggetto
dell'attivita' professionale dell'attuario le prestazioni che implicano
calcoli, revisioni, rilevazioni ed elaborazioni tecniche d'indole
matematico-attuariale, che riguardano la previdenza sociale, le assicurazioni
ovvero operazioni di carattere finanziario. In particolare:
a) la consulenza e le rilevazioni in
materia di elaborazioni di piani tecnici per la costituzione e trasformazione
di enti di assicurazione sulla vita, di capitalizzazione e di previdenza sociale;
b) gli accertamenti tecnici per valutare
le situazioni di bilancio e i bilanci tecnici degli enti di cui alla lettera
precedente;
c) il calcolo delle riserve matematiche e
dei piani di tariffe e di contributi concernenti le basi tecniche delle assicurazioni
sulla vita e della previdenza sociale;
d) i metodi di organizzazione di uffici
statistico-attuariali degli enti e delle imprese assicurative sulla vita e
per la previdenza sociale, le rilevazioni e le elaborazioni statistiche di
liquidazione degli enti di cui alla lettera a);
e) l'elaborazione dei piani di
ammortamento per prestiti a lunga scadenza in quanto comportino rilevazioni e
accertamenti di specifica indole matematico-attuariale;
f) i calcoli e i progetti occorrenti per la
valutazione di nude proprieta' e di usufrutti;
g) le perizie, le consulenze tecniche e
gli altri incarichi relativi all'oggetto della professione di attuario. La
elencazione che precede non pregiudica quanto puo' formare oggetto
dell'attivita' professionale di altre categorie.".
- La legge 20 marzo
1975, n. 70, reca: "Disposizioni sul
riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale
dipendente".
- I decreti legislativi del 17 marzo 1995, n 174 e 175, riguardano rispettivamente
l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta
sulla vita e l'attuazione della direttiva 92/49/CEE in materia di
assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita.
- Il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, reca: "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in
materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione".
Nota all'art. 36:
- La legge 7
dicembre 1984, n. 818, reca:
"Norme sul nullaosta provvisorio per le attivita' soggette ai controlli
di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco".
- Il decreto ministeriale 25 marzo 1985,
reca: "Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui alla legge 7 dicembre 1984, n. 818".
- La legge 5 marzo
1990, n 46, contiene "Norme per la
sicurezza degli impianti". - Il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, prevede: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE,
89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE,
90/679/CEE, 93/1988/CEE, 97/42/CE e 1999/38/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro".
Nota all'art. 47:
- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la
nota all'art. 17.
Nota all'art. 50:
- Il titolo della legge 18 febbraio 1989, n. 56, e' il
seguente: "Ordinamento della professione di psicologo".
Nota all'art. 55:
- La legge 10
febbraio 2000, n. 30, reca:
"Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica
superiore (IFTS)".
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per
il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina
l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):
"Art. 69. - l. Per riqualificare e
ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e
non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore
(FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica
superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di
scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri
della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non
sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei
diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i
sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per
l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono
altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita'
della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione
dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono
l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite
d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito
comitato nazionale. Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e
agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito
ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un
modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito
nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente
articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal
Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale
scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio.
Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle
finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e
alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti
speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo
di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da
esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
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