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31-12-1971 n° 1388 - Decreti Presidente Repubblica

D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388
Istituzione del casellario centrale dei pensionati
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D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1388,

pubblicato nella Gazz. Uff. 27 marzo 1972, n. 82.

 

Istituzione del casellario centrale dei pensionati (1).

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione;

Visto l'art. 35, lettera f), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo ad emanare norme per istituire un casellario centrale per la raccolta e la conservazione delle schede relative ai pensionati;

Udito il parere della commissione parlamentare di cui all'art. 35 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;

 

Decreta:

 

Art. 1

sociale è istituito il casellario centrale per la raccolta e la conservazione dei dati e delle notizie relative ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:

dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti;

di regimi obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano comunque comportato la esclusione o l'esonero;

di regimi obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;

di qualunque altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio.

Gli organi gestori delle forme di tutela assicurativa prima indicati sono tenuti ad inviare all'istituto suddetto gli elementi necessari per l'impianto del casellario centrale.

Gli stessi organi sono tenuti inoltre, a trasmettere al casellario centrale medesimo, entro sessanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, le notizie relative ai singoli pensionati.

Il casellario centrale dei pensionati è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede in proprio possesso, agli organi gestori dei regimi pensionistici, ed a rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a documentare lo stato di pensionato.

Le spese per la costituzione e per il funzionamento del casellario centrale, saranno ripartite tra le gestioni interessate, nella misura stabilita annualmente, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il contributo da parte degli enti diversi dallo Stato dovrà essere versato entro due mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma precedente.

Per la parte a carico dello Stato si, provvederà, a decorrere dall'esercizio 1973, con iscrizione della relativa spesa di bilancio di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

(2).

 

 

(1) Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del presente decreto.

(2) Comma così abrogato dal comma 4, art. 7, del DL 23 febbraio 1995, n. 41.

 

Scadenze di: dicembre 2023
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