D.P.R.
31 dicembre 1971, n. 1388,
pubblicato
nella Gazz. Uff. 27 marzo 1972, n. 82.
Istituzione del
casellario centrale dei pensionati (1).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto della Costituzione;
Visto l'art. 35, lettera
f), della legge 30 aprile 1969, n. 153, che delega il Governo
ad emanare norme per istituire un casellario centrale per la raccolta e la
conservazione delle schede relative ai pensionati;
Udito il parere della commissione
parlamentare di cui all'art. 35 della
legge 30 aprile 1969, n. 153;
Sentito il Consiglio dei
Ministri;
Sulla proposta del Ministro per
il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e
giustizia, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni;
Decreta:
sociale è istituito il casellario
centrale per la raccolta e la conservazione dei dati e delle notizie relative
ai titolari di trattamenti pensionistici a carico:
dell'assicurazione
generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei
lavoratori dipendenti;
di regimi
obbligatori di previdenza sostitutivi di detta assicurazione o che ne abbiano
comunque comportato la esclusione o l'esonero;
di regimi
obbligatori per l'erogazione di pensioni a favore dei liberi professionisti;
di qualunque
altro regime previdenziale pensionistico a carattere obbligatorio.
Gli organi
gestori delle forme di tutela assicurativa prima indicati sono tenuti ad
inviare all'istituto suddetto gli elementi necessari per l'impianto del casellario
centrale.
Gli stessi organi
sono tenuti inoltre, a trasmettere al casellario centrale medesimo, entro
sessanta giorni dalla liquidazione delle prestazioni, le notizie relative ai
singoli pensionati.
Il casellario
centrale dei pensionati è tenuto a fornire le notizie risultanti dalle schede
in proprio possesso, agli organi gestori dei regimi pensionistici, ed a
rilasciare le attestazioni concernenti l'iscrizione a chiunque sia tenuto a
documentare lo stato di pensionato.
Le spese per la
costituzione e per il funzionamento del casellario centrale, saranno ripartite
tra le gestioni interessate, nella misura stabilita annualmente, con decreto
del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la
previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro e gli altri
Ministri interessati, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale.
Il contributo da
parte degli enti diversi dallo Stato dovrà essere versato entro due mesi dalla
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del
decreto di cui al comma precedente.
Per la parte a
carico dello Stato si, provvederà, a decorrere dall'esercizio 1973, con
iscrizione della relativa spesa di bilancio di previsione del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale.
(2).
(1)
Si ritiene opportuno riportare anche la premessa del
presente decreto.
(2)
Comma così abrogato dal comma 4, art. 7, del DL 23
febbraio 1995, n. 41.