DPR
29 dicembre 1973, n. 1032
Approvazione
del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei
dipendenti civili e militari dello Stato.
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma
quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 6 della
legge 28 ottobre 1970, numero 775;
Udito il parere
della commissione parlamentare di cui all'art. 1 della suddetta legge;
Sentito il
Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per
l'organizzazione della pubblica amministrazione, per il lavoro e la previdenza
sociale, per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica;
Decreta:
è approvato il
testo unico, allegato al presente decreto, delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato.
TESTO
UNICO DELLE NORME SULLE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI
CIVILI E MILITARI DELLO STATO
PARTE PRIMA
Indennità
di buonuscita e assegno vitalizio
TITOLO I
Soggetti
del diritto
Art. 1.
Dipendenti
statali.
I dipendenti
statali, all'atto della cessazione dal servizio, conseguono il diritto
all'indennità di buonuscita o all'assegno vitalizio secondo le norme del
presente testo unico.
Sono dipendenti
statali, ai fini delle suddette prestazioni, gli impiegati civili e gli operai
dello Stato nonché i magistrati ordinari, amministrativi e della giustizia
militare, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli insegnanti delle
scuole e degli istituti di istruzione statali.
Sono soggetti del
diritto alle stesse prestazioni i militari delle forze armate e dei corpi di
polizia in servizio permanente o continuativo, anche durante il periodo in cui
siano trattenuti o richiamati in servizio, nonché i militari appartenenti alle
seguenti categorie:
ufficiali di complemento e della
riserva di complemento delle forze armate, trattenuti alle armi ai sensi della
legge 28 marzo 1968, n. 371, e successive modificazioni;
ufficiali di
complemento e della riserva di complemento e sottufficiali di complemento
trattenuti o richiamati in servizio ai sensi della legge 26 giugno 1965, n.
808;
ufficiali di
complemento e della riserva di complemento trattenuti in servizio ai sensi
dell'art. 10, ultimo
comma, della legge 5 giugno 1951, n. 376;
vice brigadieri,
graduati e militari di truppa, esclusi gli ausiliari, dell'Arma dei
carabinieri, dei Corpi delle guardie di pubblica sicurezza, della guardia di
finanza e degli agenti di custodia.
Le disposizioni
concernenti i dipendenti civili si applicano anche al personale non di ruolo.
Art. 2.
Categorie
non aventi diritto.
L'indennità di
buonuscita, l'assegno vitalizio e le altre prestazioni previste dal presente
testo unico non spettano:
al personale
civile non di ruolo assunto temporaneamente per periodi inferiori a un anno e
al personale supplente delle scuole di istruzione primaria e secondaria e degli
istit ti professionali e di istruzione artistica;
ai dipendenti
iscritti all'Opera di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato;
al personale dei
ruoli statali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
degli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato di
cui alle tabelle numeri VI e VII annesse al decreto del Ministro per
l'industria, il commercio e l'artigianato in data 9 gennaio 1971;
ai dipendenti
iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al
personale del lotto;
salvo quanto
disposto dal successivo art. 39, secondo comma, ai dipendenti del Ministero
delle poste e delle telecomunicazioni iscritti al Fondo di quiescenza e
previdenza di cui agli articoli 140 e 153 del testo unico approvato con il
D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, per i quali tuttavia le norme del particolare
ordinamento debbono intendersi adeguate ed integrate da quelle del presente
testo unico, in quanto applicabili. Per il personale anzidetto il contributo
previdenziale obbligatorio previsto dal primo comma dell'art. 37 è versato
nella identica misura all'apposito Fondo sopra indicato dall'amministrazione
competente.
TITOLO II
Conseguimento
del diritto e misura del trattamento
Capo I –
Indennità
di buonuscita
Art. 3.
Indennità
spettante al dipendente.
L'iscritto al
Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, gestito dall'Ente
nazionale previdenza e assistenza per i dipendenti statali, che cessi dal
servizio per qualunque causa, consegue il diritto alla indennità di buonuscita
dopo almeno un anno di iscrizione al Fondo.
L'indennità è
pari a tanti dodicesimi della base contributiva di cui all'art. 38 quanti sono
gli anni di servizio computabili ai sensi delle disposizioni contenute nel
successivo capo III.
Per la
determinazione della base contributiva, ai fini dell'applicazione del comma
precedente, si considera l'ultimo stipendio o l'ultima paga o retribuzione
integralmente percepiti; la stessa norma vale per gli assegni che concorrono a
costituire la base contributiva.
All'iscritto al
Fondo di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, di cui al
comma 1, che effettui passaggi di qualifica, di carriera o di amministrazione
senza soluzione di continuità, e che comunque, dopo tali passaggi, continui ad
essere iscritto al Fondo stesso, viene liquidata all'atto della cessazione
definitiva dal servizio un'unica indennità di buonuscita commisurata al periodo
complessivo di servizio prestato.
Art. 4.
Riliquidazione
e supplemento dell'indennità.
Al dipendente
statale, che abbia conseguito il diritto all'indennità di buonuscita e venga
riassunto, spetta la riliquidazione dell'indennità per il complessivo servizio
prestato, purché il nuovo servizio sia durato almeno due anni continuativi. La
riliquidazione viene effettuata sull'ultima base contributiva. Dal nuovo
importo viene detratto quello dell'indennità già conferita e dei relativi
interessi composti al saggio annuo del 4,25 per cento per il periodo, computato
in anni interi per difetto, intercorrente tra la prima attribuzione e quella
definitiva.
Qualora il nuovo
servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi continuativi,
spetta al dipendente un supplemento di indennità di buonuscita da liquidarsi
sull'ultima base contributiva, per il servizio prestato dopo la riassunzione;
il supplemento spetta anche nei casi di applicabilità del primo comma, qualora
risulti per l'interessato più favorevole della riliquidazione ivi prevista.
Il nuovo
servizio, se inferiore a dodici mesi, non è computabile ai fini previdenziali,
salvo il caso di ulteriore riassunzione.
Il dipendente
che, dopo aver conseguito il supplemento di indennità di buonuscita, venga
nuovamente riassunto, può ottenere la riliquidazione dell'indennità, purché
l'ultimo servizio sia durato almeno due anni continuativi; l'importo della
originaria liquidazione e quello del supplemento, con i relativi interessi,
sono detratti secondo le disposizioni contenute nel primo comma. Qualora
l'ultimo servizio sia durato meno di due anni, ma non meno di dodici mesi
continuativi, si applica il secondo comma.
Ai soli fini
della misura della riliquidazione e del supplemento dell'indennità, si computa
anche il servizio di cui al terzo comma.
Art. 5.
Indennità
spettante ai superstiti.
In caso di morte
del dipendente statale in attività di servizio, l'indennità di buonuscita,
nella misura che sarebbe spettata al dipendente, compete, nell'ordine, al
coniuge superstite e agli orfani, ai genitori, ai fratelli e sorelle.
Al coniuge
superstite con orfani minorenni spetta l'indennità intera, salvo quanto
previsto dal comma seguente.
Se con il coniuge
superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali,
comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero
orfani maggiorenni, l'indennità è ripartita come segue:
se concorre un
solo orfano, nella misura del 60 per cento al coniuge superstite e del 40 per
cento all'orfano;
se concorrono più
orfani, nella misura del 40 per cento al coniuge superstite e del 60 per cento,
in parti uguali, agli orfani.
Per la
determinazione delle quote previste dal comma precedente, si considerano concorrenti
anche gli orfani minorenni non indicati nel comma stesso; le loro quote sono
attribuite al coniuge superstite.
Nel caso di
concorso tra orfani soli o tra fratelli e sorelle, l'indennità è suddivisa in
parti uguali; se i superstiti aventi diritto sono i genitori, l'indennità è
attribuita al padre; si fa luogo, tuttavia, alla suddivisione in parti uguali
nel caso in cui la madre, all'atto del decesso del dipendente, vivesse
effettivamente separata dal marito senza riceverne gli alimenti.
Art. 6.
Membri
del governo e parlamentari.
L'assunzione di
responsabilità di Governo da parte di dipendenti dello Stato non comporta
modifiche della liquidazione del trattamento previdenziale spettante nella
qualifica di appartenenza.
Restano salvi i
diritti spettanti ai dipendenti dello Stato inerenti alla funzione
parlamentare.
Capo II –
Assegno
vitalizio
Art. 7.
Assegno
spettante al dipendente.
Il dipendente
statale che cessa dal servizio per raggiungimento del limite di età o per
infermità, senza diritto a pensione, consegue l'assegno vitalizio.
L'assegno è pari
a tanti quarantesimi della base contributiva prevista dall'art. 38, quanti sono
gli anni di servizio computabile ai sensi delle disposizioni contenute nel
successivo capo III. Si applica il terzo comma dell'art. 3. In ogni caso
l'assegno non può essere inferiore a quello che spetterebbe al coniuge
superstite, a norma dell'articolo seguente.
Al dipendente,
titolare dell'assegno vitalizio, spetta anche, come parte integrante
dell'assegno, una rendita vitalizia costante di annue L. 30.000.
Ai fini
dell'applicazione del primo comma, i militari appartenenti alle categorie
elencate nell'art. 1, comma terzo, si considerano cessati dal servizio per età
nei casi in cui essi vengono collocati in congedo per aver raggiunto il limite
sino al quale possono essere mantenuti in servizio ai sensi delle disposizioni
in vigore.
Art. 8.
Assegno
di riversibilità.
In caso di morte
del dipendente che non abbia maturato l'anzianità necessaria per far conseguire
la pensione ai superstiti o che sia cessato dal servizio con diritto
all'assegno di cui all'articolo precedente, conseguono l'assegno vitalizio di
riversibilità, nell'ordine, il coniuge superstite e gli orfani, i genitori, i
fratelli e sorelle, secondo le condizioni soggettive di cui alle norme sul
trattamento di quiescenza statale.
Il diritto alla
riversibilità sorge nel momento in cui, anche posteriormente alla morte del
dante causa, si verificano tutte le condizioni prescritte.
In caso di morte
di un congiunto avente diritto all'assegno vitalizio e nel caso di perdita di
tale diritto, l'assegno si consolida in favore dei congiunti dello stesso
ordine; ove questi manchino o nel caso di loro decesso o di perdita del
diritto, subentrano i congiunti dell'ordine successivo.
Chi venga a
trovarsi nelle condizioni previste per il conseguimento del diritto all'assegno
di riversibilità dopo che lo abbia conseguito altro avente causa, anche di
ordine successivo, non può far valere il proprio diritto sino a quando permanga
quello del primo titolare.
La misura
dell'assegno di riversibilità è determinata in base alla tabella annessa al
presente testo unico; l'assegno è integrato da una rendita vitalizia costante
di annue L. 27.000.
Se con il coniuge
superstite concorrono orfani minorenni di precedente matrimonio o dei quali,
comunque, il coniuge superstite non abbia la rappresentanza legale ovvero
orfani maggiorenni, l'assegno di riversibilità è ripartito secondo le
disposizioni dell'art. 5, commi terzo e quarto.
Nel caso di concorso tra orfani
soli o tra genitori o tra fratelli e sorelle, si applicano le disposizioni
dell'art. 5, ultimo comma.
In tutti i casi
di concorso tra congiunti dello stesso ordine, l'assegno è aumentato di annue
L. 18.000 per ciascun compartecipe oltre il primo; tale aumento è compreso
nella ripartizione.
Art. 9.
Decorrenza
del godimento e prescrizione delle rate.
Nei casi in cui
per il riconoscimento del diritto all'assegno vitalizio è prevista la domanda
dell'interessato, il godimento dell'assegno non può avere decorrenza anteriore
di oltre due anni dalla data di presentazione della domanda.
Le rate di
assegno non riscosse si prescrivono nel termine di due anni; il termine non
decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione sia stato portato
a conoscenza dell'interessato.
Art. 10.
Tredicesima
mensilità.
Al titolare di
assegno vitalizio spetta una tredicesima mensilità, in ragione di un dodicesimo
dell'importo annuo dell'assegno medesimo.
La mensilità di
cui al precedente comma è corrisposta al titolare unitamente a quella di
dicembre.
Art. 11.
Cumulo
con altri trattamenti.
L'assegno
vitalizio è cumulabile con la pensione di guerra, anche se maggiorata
dell'assegno integratore di cui alla legge 18 marzo
1968, n. 313, nonché con la pensione privilegiata
ordinaria in funzione di quella di guerra, prevista dalla legge predetta.
L'assegno
vitalizio è, altresì, cumulabile con la pensione sociale e con altri
trattamenti previdenziali conseguenti a forme di assicurazione volontaria,
salvo quanto disposto dall'art. 13, comma primo.
Art. 12.
Opzione.
Il titolare di
assegno vitalizio può optare per la costituzione della posizione assicurativa
presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Il diritto di
opzione può essere esercitato, a pena di decadenza, entro un anno dalla data
della comunicazione di conferimento dell'assegno; le rate eventualmente
riscosse devono essere restituite al Fondo di previdenza.
Il superstite del
dipendente, avente diritto alla pensione di riversibilità, ha facoltà di optare
per la liquidazione dell'assegno vitalizio, ove questo risulti più favorevole.
Art. 13.
Perdita
del diritto.
Il dipendente
statale che, per il servizio già reso, abbia conseguito il diritto all'assegno
vitalizio, perde tale diritto in caso di riassunzione che comporti reiscrizione
al Fondo di cui al successivo art. 32; all'atto della definitiva cessazione dal
servizio spetta al trattamento previdenziale sulla base del complessivo
servizio prestato.
Il titolare di
assegno vitalizio di riversibilità perde il diritto nei casi che comportano la
perdita della pensione statale di riversibilità.
Capo III –
Servizi
computabili
Art. 14.
Disposizioni
generali.
Ai fini della
liquidazione dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, si computa
il servizio effettivo prestato in qualità di dipendente statale a far tempo
dalla data indicata dal primo comma dell'art. 41; per il computo si osservano
le norme concernenti il trattamento di quiescenza dei dipendenti dello Stato.
Art. 15.
Servizi
e periodi riscattabili.
I servizi statali
non compresi nell'art. 14 nonché i servizi non statali e i periodi di tempo di
cui è prevista la imputabilità come servizio effettivo ai fini del trattamento
di quiescenza dei dipendenti dello Stato sono ammessi a riscatto.
Sono, inoltre,
riscattabili gli aumenti per campagne di guerra e per altri servizi speciali
che siano utili ai fini del trattamento di quiescenza statale.
Il diritto di
riscatto può essere esercitato in tutto o in parte.
Il riscatto è subordinato al
pagamento di un contributo a totale carico dell'interessato, in misura
determinata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza
ed assistenza per i dipendenti statali, in base a coefficienti attuariali
previsti da apposita tabella approvata con decreto del Ministro per il lavoro e
la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Il consiglio di
amministrazione suddetto, con deliberazione approvata con decreto dei ministri
di cui al comma precedente, può apportare modifiche alle norme di attuazione
già emanate dal consiglio di amministrazione stesso, ai sensi dell'art. 1, comma
secondo, della legge 6 dicembre 1965, n. 1368.
Art. 16.
Servizio
ferroviario.
Il servizio di
ruolo prestato presso l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è
computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e
dell'assegno vitalizio previsti dal presente testo unico; si osservano le
disposizioni della legge 12 ottobre 1949, n. 771.
Art. 17.
Servizi
ricongiungibili.
I servizi
prestati con iscrizione al Fondo gestito dall'istituto per il trattamento di
quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza
dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono
ricongiungibili con il servizio che dà luogo all'indennità di buonuscita
prevista dal presente testo unico.
Nei casi in cui
ricorre l'applicazione del comma precedente si ricongiungono anche i servizi
che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi
predetti.
Si applicano le disposizioni
della legge 22 giugno
1954, n. 523, e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Le disposizioni
di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale
dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa
di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 22 gennaio 1947, n. 134.
Art. 18.
Arrotondamento.
Se nel totale del
servizio computabile ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita e
dall'assegno vitalizio risulta una frazione di anno, la frazione superiore a
sei mesi si computa come anno intero; la frazione uguale o inferiore a sei mesi
si trascura.
Nel caso di
riliquidazione dell'indennità di buonuscita, ai sensi del precedente art. 4,
resta fermo l'arrotondamento per eccesso già effettuato; il periodo di servizio
trascurato nella prima liquidazione si aggiunge al servizio complessivo
maturato.
Art. 19.
Divieto
di valutazione.
La valutazione di
servizi senza il pagamento del contributo previdenziale non è ammessa se non
per disposizione di legge.
Capo IV –
Disposizioni
comuni
Art. 20.
Cause
di perdita del diritto.
Il diritto
all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio non viene meno con la
perdita della cittadinanza italiana; il diritto all'assegno vitalizio non si
perde per prescrizione.
Il diritto del dipendente e dei
suoi aventi causa all'indennità di buonuscita si prescrive nel termine di
cinque anni, decorrente dalla data in cui è sorto il diritto; la domanda di
pensione eventualmente presentata dagli aventi diritto all'indennità di
buonuscita interrompe il corso della prescrizione.
Art. 21.
Sequestro,
pignoramento, cessione.
L'indennità di
buonuscita e l'assegno vitalizio non sono soggetti a sequestro, pignoramento o
cessione, salvo che per i debiti verso il Fondo di previdenza e credito di cui
all'art. 32 ovvero per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno
eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.
Quando i crediti
predetti siano accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del
danno può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.
L'assegno
vitalizio non può, comunque, essere sottoposto a sequestro, a pignoramento o a
trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di
legge.
Art. 22.
Assenza
e irreperibilità.
Nei casi di
scomparsa o di irreperibilità del dipendente statale si applicano, per i
diritti dei familiari all'indennità di buonuscita e all'assegno vitalizio, le
norme sulla riversibilità del trattamento di quiescenza dei dipendenti dello
Stato.
TITOLO III
Procedimento
Art. 23.
Scheda
personale.
È istituita la
scheda personale per ciascun dipendente statale avente diritto alle prestazioni
previste dal presente testo unico.
La scheda deve indicare le
complete generalità del dipendente, il suo stato di famiglia, la data di
assunzione e la qualifica rivestita.
La scheda è
compilata in duplice esemplare all'atto dell'assunzione a cura
dell'amministrazione alla quale il dipendente appartiene ed è trasmessa da tale
amministrazione a quella del Fondo di previdenza di cui all'art. 32 e al
Consiglio superiore della pubblica amministrazione. La scheda personale, in
duplice esemplare, deve essere compilata anche per il personale che si trova
già in servizio e trasmessa all'Amministrazione del Fondo di previdenza e al
Consiglio superiore della pubblica amministrazione entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente testo unico.
Art. 24.
Riscatto
di servizi.
Il dipendente
statale che abbia da far valere servizi computabili mediante riscatto deve
presentare la domanda all'amministrazione del Fondo di previdenza, per il
tramite dell'amministrazione alla quale appartiene; questa ne cura
l'istruttoria.
La domanda deve essere
presentata, a pena di decadenza, prima della cessazione dal servizio.
Per i militari in
servizio permanente o continuativo, la domanda è ammessa anche se presentata
durante l'eventuale periodo di trattenimento o di richiamo, e sino al
novantesimo giorno dopo la cessazione da tali posizioni.
Per le altre
categorie di militari indicate dall'art. 1, comma terzo, la domanda può essere
presentata sino al novantesimo giorno dopo la data terminale del servizio.
Nei confronti del
personale trattenuto o richiamato, di cui al terzo comma, nonché delle altre categorie
di militari di cui al quarto comma, il contributo di riscatto è determinato
considerando, come limite di età per la cessazione dal servizio, quello sino al
quale possono essere mantenuti in servizio in base alle norme in vigore.
La domanda di
riscatto deve pervenire all'amministrazione del Fondo di previdenza,
debitamente istruita, entro sei mesi dalla data di presentazione
all'amministrazione statale competente; l'amministrazione del Fondo provvede
entro novanta giorni dalla ricezione.
Art. 25.
Competenza
a liquidare il trattamento previdenziale.
L'indennità di
buonuscita e l'assegno vitalizio sono liquidati dall'amministrazione del Fondo
di previdenza.
Art. 26.
Liquidazione
dell'indennità di buonuscita.
L'indennità di
buonuscita, spettante al dipendente statale e ai superstiti, è liquidata
d'ufficio.
A tal fine
l'amministrazione alla quale il dipendente appartiene o apparteneva trasmette
all'amministrazione del Fondo di previdenza un progetto di liquidazione, a
favore del dipendente stesso o dei suo i superstiti, corredato della copia
autentica dello stato di servizio.
In caso di
cessazione dal servizio per limite di età, gli atti di cui al comma precedente
devono essere predisposti dall'amministrazione competente tre mesi prima ed
essere inviati almeno un mese prima del raggiungimento del limite predetto
all'amministrazione del Fondo, la quale è tenuta ad emettere il mandato di
pagamento in modo da rendere possibile l'effettiva corresponsione
dell'indennità immediatamente dopo la data di cessazione dal servizio e
comunque non oltre quindici giorni dalla data medesima. Non occorre, in ogni
caso, alcuna comunicazione da parte dell'amministrazione statale, alla quale
compete soltanto la tempestiva segnalazione dell'eventuale esistenza di motivi
ostativi.
Nei casi di cui
al comma precedente, ai fini della liquidazione e della corresponsione
dell'indennità di buonuscita, non occorre che sia preventivamente perfezionato
il provvedimento di cessazione dal servizio.
Nei casi di
cessazione dal servizio per qualsiasi altra causa, l'amministrazione statale
competente è tenuta a trasmettere all'amministrazione del Fondo di previdenza
gli atti di cui al secondo comma nel termine massimo di quindici giorni dalla
data di cessazione dal servizio, in modo che l'amministrazione del Fondo
predetto possa eseguire, nei confronti del dipendente statale, l'effettiva
corresponsione dell'indennità nel più breve tempo possibile e comunque non
oltre trenta giorni dalla data di ricezione della documentazione; questo ultimo
termine vale anche per la corresponsione dell'indennità di buonuscita ai
superstiti del dipendente.
Eventuali
modifiche relative a provvedimenti dell'amministrazione statale, che comportino
variazioni concernenti l'indennità di buonuscita già erogata, saranno
comunicate all'amministrazione del Fondo di previdenza, ai fini del pagamento
di supplementi dell'indennità predetta ovvero del recupero, mediante trattenute
sul trattamento di quiescenza, delle somme non dovute.
Non si fa luogo
alla corresponsione di acconti.
Alla
riliquidazione dell'indennità di buonuscita e alla liquidazione del supplemento
di indennità, previste dall'art. 4, si provvede su domanda degli interessati.
Art. 27.
Liquidazione
dell'assegno vitalizio.
L'assegno
vitalizio spettante al dipendente statale è liquidato di ufficio.
A tal fine
l'amministrazione statale competente comunica al Fondo di previdenza l'avvenuta
cessazione dal servizio per età o per infermità, senza diritto a pensione e
trasmette copia autentica dello stato di servizio del dipendente.
È, altresì, liquidato d'ufficio
l'assegno vitalizio spettante al coniuge superstite e agli orfani minorenni del
dipendente deceduto in attività di servizio; l'amministrazione statale comunica
al Fondo di previdenza l'avvenuto decesso e trasmette copia dello stato di
servizio nonché lo stato di famiglia del dipendente.
Si osservano, per
la parte applicabile alla liquidazione dell'assegno vitalizio, le disposizioni
dell'art. 26, commi terzo e seguenti.
Nei casi diversi
da quello previsto dal terzo comma del presente articolo, l'assegno vitalizio è
liquidato su domanda degli aventi diritto. La domanda, se il dipendente è
deceduto in attività di servizio, è presentata all'amministrazione statale, che
la trasmette al Fondo di previdenza dopo averla debitamente istruita e
documentata; in ogni altro caso, la domanda è presentata direttamente
all'amministrazione del Fondo di previdenza.
Art. 28.
Pagamenti.
L'indennità di
buonuscita è pagata dalla sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma,
su mandato emesso dall'amministrazione del Fondo di previdenza. La sezione di
tesoreria estingue il mandato mediante emissione di assegno bancario non
trasferibile a favore degli interessati.
Il pagamento dei ratei di assegno
vitalizio è eseguito a cura della direzione provinciale del tesoro nella cui
circoscrizione l'interessato ha la residenza, con l'osservanza delle norme
vigenti in materia di pagamento delle pensioni statali. I ratei arretrati sono
corrisposti su mandato dell'amministrazione del Fondo di previdenza.
In caso di ratei
lasciati insoluti si applicano le disposizioni dell'art. 14, commi
dal primo al quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1079.
Art. 29.
Ricorso.
Avverso i
provvedimenti adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle
materie previste dal presente testo unico è ammesso ricorso al consiglio di
amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i
dipendenti statali, per motivi di legittimità, da parte di chi vi abbia
interesse.
Il ricorso deve
essere presentato, nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla
comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando
l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, direttamente o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, all'organo cui è diretto o all'ufficio
che ha emanato l'atto impugnato.
Nel caso di
presentazione diretta, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando il ricorso è
inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
La comunicazione
dei provvedimenti soggetti a ricorso ai sensi del presente articolo deve recare
l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.
Il provvedimento
di decisione del consiglio di amministrazione ha carattere definitivo.
Si applica la
disposizione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica
24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 30.
Revoca,
modifica o rettifica d'ufficio dei provvedimenti.
I provvedimenti
adottati dall'amministrazione del Fondo di previdenza nelle materie previste
dal presente testo unico possono essere revocati, modificati o rettificati
d'ufficio quando:
a) vi sia stato
errore di fatto o si sia omesso di tener conto di elementi risultanti dagli
atti;
b) vi sia stato
errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo di riscatto o nel
calcolo dell'indennità di buonuscita o dell'assegno vitalizio;
c) siano stati
rinvenuti documenti nuovi dopo l'emissione del provvedimento;
d) il
provvedimento sia stato emesso in base a documenti riconosciuti o dichiarati
falsi.
Nei casi previsti
dalle precedenti lettere a) e b) il provvedimento è revocato, modificato o
rettificato non oltre il termine di un anno dalla data di emanazione; nei casi
previsti dalle lettere c) e d) il termine è di sessanta giorni dal rinvenimento
di documenti nuovi o dalla notizia della riconosciuta o dichiarata falsità dei
documenti.
Nel caso previsto
dall'art. 26, comma sesto, il provvedimento è revocato, modificato o
rettificato nel termine di sessanta giorni dalla ricevuta comunicazione
dell'amministrazione statale.
Art. 31.
Competenza
della Corte dei conti nelle controversie sull'assegno vitalizio.
Nulla è innovato
per quanto attiene alla competenza della Corte dei conti a conoscere dei
ricorsi in sede giurisdizionale avverso i provvedimenti definitivi in materia
di assegno vitalizio.
PARTE SECONDA
Fondo
di previdenza e credito
Art. 32.
Denominazione.
L'opera di
previdenza istituita con il regio decreto 26 febbraio 1920, n. 219, incorporata
nell'ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali,
assume la denominazione di Fondo di previdenza e credito per i dipendenti
civili e militari dello Stato e per i loro superstiti.
Il Fondo ha
gestione autonoma.
Art. 33.
Finalità.
Il Fondo di previdenza e credito
provvede:
a) alla
corresponsione dell'indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi;
b) all'erogazione
di prestiti verso cessione di quote di retribuzione;
c) alla
costituzione di garanzia a favore degli istituti autorizzati ad erogare
prestiti agli iscritti;
d) alla
ammissione degli orfani degli iscritti in convitti, per l'istruzione,
l'educazione ed il mantenimento;
e) al conferimento
di borse di studio;
f) alla
ammissione in case di riposo degli iscritti cessati dal servizio e dei coniugi;
g) alle cure
climatiche in favore dei figli degli iscritti;
h) ad altre forme
di previdenza, a favore degli iscritti e dei loro aventi diritto, deliberate
dal consiglio di amministrazione dell'E.N.P.A.S., previa autorizzazione dei
Ministeri vigilanti.
Le prestazioni di
cui alla lettera a) sono obbligatorie; le altre prestazioni non possono essere
erogate se non nei limiti delle disponibilità determinate in bilancio,
eccedenti la copertura degli oneri finanziari relativi alle suddette
prestazioni obbligatorie; la spesa annuale per l'assistenza climatica non può,
comunque, superare un sedicesimo delle entrate relative all'anno stesso.
Art. 34.
Patrimonio.
Il patrimonio del
Fondo è costituito da:
1) beni immobili;
2) titoli di
Stato o garantiti dallo Stato;
3) disponibilità
liquide;
4) anticipazioni,
mutui attivi e passivi e altri crediti e debiti;
5) fondi di
ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione
dei beni;
6) fondi di
riserva.
Art. 35.
Entrate.
Le entrate del
Fondo sono costituite:
1) dal contributo
previdenziale obbligatorio;
2) dal contributo
obbligatorio per l'erogazione del credito;
3) dal contributo
di riscatto;
4) dalle rendite
e dagli interessi dei beni del patrimonio;
5) dalle somme
trattenute sugli stipendi dei dipendenti statali in conseguenza di
provvedimenti disciplinari, devolute al Fondo;
6) da lasciti,
donazioni e qualsiasi altro provento destinato al Fondo.
Art. 36.
Riserve
tecniche.
Per la copertura
degli oneri finanziari a carico del Fondo sono costituite riserve tecniche.
Ogni tre anni si
provvede alla compilazione del bilancio tecnico, che è sottoposto
all'approvazione dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il
tesoro.
Le spese di
amministrazione sono a carico del Fondo.
Art. 37.
Contributo
previdenziale obbligatorio.
L'Amministrazione
cui l'iscritto appartiene versa al Fondo di previdenza e credito un contributo
previdenziale obbligatorio in misura pari al 7,10 per cento della base
contributiva indicata nell'art. 38; il contributo è elevato al 7,60 per cento
dal 1° gennaio 1976 e all'8,10 per cento dal 1° gennaio 1978; ciascuna
amministrazione si rivale a carico del dipendente iscritto in misura pari al
2,50 per cento della base contributiva predetta.
Il contributo obbligatorio per il
credito, a carico degli iscritti aventi diritto alle prestazioni creditizie, è
pari allo 0,50 per cento dello stipendio, paga o retribuzione mensili
considerati al lordo in ragione dell'80 per cento.
I contributi
indicati nei commi precedenti non sono rimborsabili ancorché non siano state
erogate prestazioni.
Art. 38.
Base
contributiva.
La base
contributiva è costituita dall'80 per cento dello stipendio, paga o
retribuzione annui, considerati al lordo, di cui alle leggi concernenti il
trattamento economico del personale iscritto al Fondo, nonché dei seguenti
assegni:
indennità di
funzione per i dirigenti superiori e per i primi dirigenti prevista dall'art. 47, D.P.R.
30 giugno 1972, n. 748;
assegno
perequativo previsto dalla legge 15
novembre 1973, n. 734, per gli impiegati civili, di ruolo
e non di ruolo, e per gli operai dello Stato;
indennità
prevista dall'art. 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di
ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste
e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
assegno annuo
previsto dall'art. 12 del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30
novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle
università e degli istituti di istruzione universitaria di ruolo, fuori ruolo
ed incaricato;
assegno annuo
previsto dall'art. 12, L. 30
luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo,
direttivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica;
assegno
perequativo previsto dall'art. 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, per gli
ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché per i
sottufficiali e per i militari di truppa;
assegno personale
attribuito, nel caso di passaggio di carriera presso la stessa o diversa
amministrazione, ai dipendenti con stipendio, od altro assegno che concorra a
costituire la base contributiva, superiore a quello spettante nella nuova
qualifica.
Concorrono
altresì a costituire la base contributiva gli assegni e le indennità previsti
dalla legge come utili ai fini del trattamento previdenziale.
Per particolari
categorie di personale, per le quali non è agevole l'accertamento
dell'ammontare della retribuzione o che svolgano attività che comportano, in
linea normale, orari di lavoro ridotti, la base per la commisurazione del
contributo è stabilita, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale di concerto con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri
interessati, in una somma fissa mensile ragguagliata alla retribuzione
complessiva di similari categorie di dipendenti statali.
Art. 39.
Categorie
iscritte.
Sono
obbligatoriamente iscritti al Fondo i dipendenti statali di cui all'art. 1, con
le eccezioni stabilite dall'art. 2 e con la limitazione di cui al comma
seguente.
Sono iscritti al
Fondo, per le sole prestazioni creditizie:
i dipendenti
civili non di ruolo dello Stato che abbiano optato per l'iscrizione
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i
superstiti o a fondi sostitutivi di essa;
i dipendenti
iscritti al Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici
locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 77
del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;
i dipendenti
iscritti alla Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico
statale, di cui al D.Lgs.C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 134, e successive
modificazioni.
Art. 40.
Iscrizione
di categorie particolari.
L'obbligo
dell'iscrizione al Fondo è esteso:
1) per tutte le prestazioni:
ai giudici della
Corte costituzionale;
ai dipendenti
della Camera dei deputati, del Senato e del Segretariato generale della
Presidenza della Repubblica;
ai dipendenti del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro;
ai cappellani
militari appartenenti al ruolo unico del servizio permanente;
2) per tutte le
prestazioni, escluse quelle creditizie:
ai dipendenti del
Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;
agli ufficiali
giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari;
3) per le sole
prestazioni creditizie:
ai dipendenti di
ruolo e non di ruolo dell'Accademia nazionale dei Lincei;
ai dipendenti di
ruolo dell'Istituto centrale di statistica;
al personale
speciale del Consiglio nazionale delle ricerche.
Art. 41.
Decorrenza
e cessazione dell'iscrizione.
L'iscrizione ha
effetto dalla data di decorrenza del trattamento economico di attività e cessa
dalla data di cessazione dal servizio per qualunque causa.
Nel caso in cui
il dipendente sia trattenuto o richiamato in servizio senza soluzione di
continuità e con percezione degli assegni di attività, l'iscrizione prosegue
per tutto il periodo di trattenimento o di richiamo.
Resta salva la
facoltà dell'interessato di far valere i propri diritti alla data di cessazione
dal servizio, anteriore al trattenimento o richiamo.
Art. 42.
Reiscrizione.
Per i dipendenti
cessati dalla iscrizione e nuovamente iscritti, il periodo della precedente
iscrizione è utile sia per l'acquisto del diritto alle prestazioni che per la
loro misura.
Art. 43.
Divieto
di iscrizione.
Le iscrizioni di
categorie diverse da quelle indicate dagli articoli 39 e 40 non possono essere
effettuate che per disposizione di legge.
Art. 44.
Assistenza
creditizia.
Per l'erogazione
di prestiti e per la costituzione di garanzia di cui all'art. 33, lettere b) e
c), si osservano le disposizioni del testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio
1950, n. 180, e successive modificazioni ed
integrazioni, e del relativo regolamento approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895,
purché compatibili con le norme del presente testo unico.
Art. 45.
Diritti
e facilitazioni fiscali.
I diritti e le
facilitazioni anche fiscali tuttora spettanti, in base alle norme vigenti, al
soppresso Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato sono attribuiti al
Fondo di previdenza e credito.
Art. 46.
Interessi
sui prestiti.
La misura degli interessi e delle
ritenute per spese di amministrazione e per rischi di insolvenza, da applicare
sui prestiti è stabilita dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale
di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali con propria delibera, da
sottoporsi all'approvazione dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale
e del tesoro e non può superare quella indicata dalle disposizioni legislative
vigenti in materia.
Ai fini del
computo delle quote di retribuzione cedibili si considera la base contributiva
di cui all'art. 37, secondo comma.
Art. 47.
Garanzia
per i prestiti.
Le cessioni delle
quote di retribuzione non possono avere altra garanzia che quella dell'Ente
nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.
Ogni diversa
garanzia, sotto qualsiasi forma anche assicurativa, è nulla, sia nei rapporti
con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono, che nei rapporti delle
stesse parti contraenti.
Art. 48.
Comitato
speciale per il credito.
All'attività
creditizia è preposto un comitato speciale per il credito, istituito presso
l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, con il
compito:
a) di deliberare
sulla concessione dei prestiti di cui all'art. 33, lettera b), e di stabilire
le direttive per la loro erogazione;
b) di proporre al
consiglio di amministrazione dell'Ente lo stanziamento dei fondi necessari;
c) di proporre al
consiglio di amministrazione dell'Ente la misura del tasso di interesse e delle
ritenute per le spese di gestione e per rischi di insolvenza da applicare sui
prestiti;
d) di proporre
l'imputazione al Fondo rischi di insolvenza dei residui debiti inesigibili su
prestiti;
e) di fare
proposte sulle questioni generali che abbiano riferimento all'esercizio del
credito e all'andamento dei servizi relativi;
f) di esercitare
le altre attribuzioni che gli venissero delegate dal Consiglio di
amministrazione dell'Ente.
Le deliberazioni
adottate dal consiglio di amministrazione in merito alla materia di cui ai
punti b) e c) sono sottoposte all'approvazione del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
Per i lavori
relativi ai punti a) e d) del presente articolo, il comitato si suddivide in
due sottocomitati, composti di quattro membri ciascuno, e mantenendo la
proporzione rappresentativa, di cui ai precedenti punti 1) e 2).
I due
sottocomitati operano alternativamente, sempre presieduti dal presidente
dell'E.N.P.A.S. e con la presenza di due sindaci e del direttore generale.
Il comitato
delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
È deferito al
comitato l'esame dei casi in cui i due sottocomitati non abbiano raggiunto
l'unanimità nelle decisioni.
Art. 49.
Composizione
del comitato.
Il comitato
speciale per il credito è nominato dal presidente dell'Ente nazionale di
previdenza ed assistenza per i dipendenti statali che lo presiede ed è
composto:
1) da quattro
consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali, di cui alla lettere a), b), c) e d) dell'articolo
unico della legge 24 dicembre 1951, n. 1669;
2) da quattro
consiglieri di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza
per i dipendenti statali scelti tra i rappresentanti dei personali assistiti,
residenti in Roma.
Alle sedute del
comitato partecipano, a turno, due sindaci designati di volta in volta dal
collegio dei revisori dell'E.N.P.A.S. e il direttore generale, con voto
consultivo.
Il comitato
delibera, in seduta plenaria, sugli argomenti di cui ai punti b), e), ed f) del
precedente art. 48.
Art. 50.
Altre
prestazioni.
Per l'erogazione
delle prestazioni indicate nell'art. 33, lettere d), e), f) e g), si osservano
le norme vigenti in materia.
PARTE TERZA
Disposizioni
finali e transitorie
Art. 51.
Entrata
in vigore del testo unico.
Il presente testo
unico entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 52.
Eventi
verificatisi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente testo
unico.
Ai fini
dell'indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, i casi di cessazione dal
servizio e i casi di morte verificatisi anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente testo unico restano regolati dalle norme anteriori.
Art. 53.
Decorrenza
dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito.
Per il personale
in servizio all'atto dell'entrata in vigore del presente testo unico resta
ferma la decorrenza dell'iscrizione al Fondo di previdenza e credito dalla data
appresso indicata per ciascuna categoria di appartenenza ovvero, per il
personale immesso in servizio successivamente alla data predetta, da quella di
decorrenza degli effetti economici, salvo che non sia diversamente disposto dal
presente articolo:
Impiegati civili
e operai:
1) impiegati
civili di ruolo dello Stato, magistrati ordinari, amministrativi e della
giustizia militare, avvocati e procuratori dello Stato, dal 1° febbraio 1918;
2) impiegati
civili dei ruoli speciali transitori, successivamente trasferiti nei ruoli
aggiunti, poi soppressi, dal 1° maggio 1948;
3) impiegati
civili non di ruolo dello Stato, esclusi quelli assunti per periodi inferiori
ad un anno e con contratto d'impiego privato e quelli a contratto locale
assunti per le esigenze degli uffici italiani all'estero, dal 1° gennaio 1967;
4) operai di
ruolo dello Stato, dal 1° aprile 1961;
Personale
militare:
5) ufficiali in
servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, dal 1° febbraio
1918;
6) marescialli e
gradi corrispondenti delle Forze armate e dei Corpi di polizia, esclusi quelli
dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° febbraio 1918;
7) marescialli
dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, dal 1° luglio 1923;
8) sergenti
maggiori e gradi corrispondenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica
e brigadieri dell'Arma dei carabinieri, della guardia di finanza, del Corpo
delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, in
servizio permanente, dal 1° luglio 1956;
9)
vicebrigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti,
in servizio continuativo, rispettivamente: dal 1° gennaio 1962, dal 1° ottobre
1961, dal 1° settembre 1961, dal 1° aprile 1963;
10) brigadieri e
vicebrigadieri raffermati dell'Arma e dei Corpi predetti e graduati e militari
di truppa dell'Arma e Corpi stessi che abbiano compiuto la 3ª rafferma
triennale, dal 1° settembre 1948;
11) vice
brigadieri, graduati e militari di truppa dell'Arma e dei Corpi predetti in
ferma volontaria, dal 1° luglio 1970;
12) comandanti e
capi guardia delle carceri (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31
dicembre 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923;
13) nocchieri
delle capitanerie di porto (vecchio ordinamento), dal 1° febbraio 1918 al 31
agosto 1920 e nuovamente dal 1° dicembre 1923;
14) ufficiali e
marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale forestale,
dal 16 settembre 1926;
15) ufficiali e
marescialli in servizio permanente della soppressa milizia nazionale della
strada, dal 28 dicembre 1932;
16) ufficiali
mutilati e invalidi di guerra in congedo, riassunti in servizio sedentario ai
sensi del regio decreto-legge 8 luglio 1937, n. 1479, dal 1° gennaio 1937;
17) ufficiali e
marescialli della soppressa milizia portuaria, dal 1° luglio 1939;
18) ufficiali del
corpo nazionale dei vigili del fuoco, dal 1° gennaio 1940, data di
inquadramento in ruolo ai sensi del regio decreto-legge 27 febbraio 1939, n.
333, modificato dalla legge 27 dicembre 1941, n. 1570;
19)
sottufficiali, vigili scelti e vigili permanenti del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, dal 1° luglio 1961;
20) ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica
sicurezza mantenuti in servizio a norma dell'articolo 6 della legge 11 luglio
1956, n. 699, e dell'articolo 12, lettera b), della legge 2 aprile 1968, n.
408, dal 1° gennaio 1959; sottufficiali e militari di truppa del Corpo predetto
mantenuti in servizio ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 luglio 1962, n.
888, dal 9 agosto 1962. La decorrenza dell'iscrizione dalle predette date è
subordinata al compimento, alle date stesse, di tre anni di servizio nel Corpo
per i vicebrigadieri e di nove anni per gli appuntati e le guardie; in mancanza
di tale requisito, l'iscrizione decorre dalla data in cui il requisito stesso è
stato conseguito;
21) militari
delle categorie sopra elencate richiamati in servizio con assegni;
Insegnanti e
altro personale dipendente da istituti scolastici:
22) professori
universitari titolari, già a carico dei bilanci delle università di cui alla
tabella B) allegata al regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dalla data di
statizzazione delle singole università;
23) professori
incaricati esterni di insegnamento universitario, dal 1° novembre 1961;
24) insegnanti di
educazione fisica, dal 1° febbraio 1918 al 30 settembre 1923 e nuovamente dal
1° ottobre 1946, data di reinquadramento nei ruoli dello Stato;
25) insegnanti
incaricati forniti di abilitazione all'insegnamento, insegnanti tecnico-pratici
non di ruolo con nomina a tempo indeterminato e insegnanti di strumento
musicale negli istituti magistrali, dal 1° ottobre 1961;
26) assistenti
non di ruolo delle accademie di belle arti e dei licei artistici,
accompagnatori di pianoforte dei conservatori di musica e pianisti
accompagnatori delle accademie nazionali di danza, dal 1° ottobre 1961;
27) insegnanti
della scuola secondaria assunti con incarico a tempo indeterminato, dal 1°
ottobre 1969;
28) insegnanti di
ruolo delle scuole pubbliche elementari, dal 1° settembre 1942;
29) insegnanti
delle scuole elementari statali, ivi compresi gli insegnanti preposti alle
attività integrative e agli insegnamenti speciali, assunti con incarico a tempo
indeterminato, dal 1° ottobre 1971;
30) insegnanti
con incarico a tempo indeterminato della scuola materna statale, dal 1° settembre
1971;
31) personale
titolare, stabile e in prova, direttivo, insegnante, di amministrazione e di
laboratorio delle scuole professionali, industriali e commerciali, delle scuole
e istituti d'arte, degli istituti superiori di commercio, degli istituti superiori
per le industrie artistiche, delle scuole superiori di architettura e delle
stazioni sperimentali, dal 1° luglio 1927; l'iscrizione decorre, invece, dal 1°
gennaio 1922, se detto personale, in servizio al 1° luglio 1927, trovavasi
iscritto al 31 dicembre 1925 alla soppressa Cassa pensioni istituita con
decreto legislativo luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1750;
32) personale di
amministrazione delle università dei soppressi gradi VI, VII e VIII, già a
carico dei bilanci universitari, di cui alla tabella B) allegata al regio
decreto 30 settembre 1923, n. 2102, dal 7 luglio 1933;
33) personale di
amministrazione delle università dei soppressi gradi IX e inferiori, già a
carico dei bilanci universitari, dal 1° settembre 1940;
34) assistenti,
tecnici, subalterni, infermieri e portantini degli istituti superiori
universitari, già a carico dei bilanci universitari, dal 1° luglio 1948;
35) personale
ispettivo, direttivo, insegnante e assistente delle scuole materne statali,
dalla data di inquadramento nei ruoli istituiti con legge 18 marzo 1968, n.
444;
Categorie
particolari:
36) giudici della
Corte costituzionale, dalla data del provvedimento di nomina;
37) impiegati di
ruolo del Senato, dal 1° febbraio 1918;
38) impiegati di
ruolo della Camera dei deputati, dal 1° febbraio 1918 al 30 giugno 1919 e
nuovamente dal 1° luglio 1927;
39) ufficiali
giudiziari di ruolo, dal 1° gennaio 1930;
40) aiutanti
ufficiali giudiziari, dal 1° dicembre 1951;
41) funzionari
del Fondo per il culto, degli economati generali dei benefici vacanti e del
soppresso Ministero della real casa, dal 1° febbraio 1918;
42) personale
daziario delle cessate amministrazioni statali di Roma, Napoli, Palermo e
Venezia iscritto in qualità di impiegato civile di ruolo dello Stato
anteriormente al trasferimento alle amministrazioni comunali disposto dall'8
marzo 1924 con regio decreto 13 gennaio 1924, n. 187, dal 1° febbraio 1918;
43) funzionari di
cui agli articoli 1 e 4 del regio decreto 19 aprile 1923, n. 936, e personale
direttivo, insegnante, di amministrazione e di laboratorio delle scuole
indicate al n. 31 del presente articolo, situate nei territori annessi
all'Italia dopo la guerra 1914-18, dal 1° luglio 1923;
44) personale del
catasto e dei servizi tecnici di finanza, dal 1° gennaio 1924; e fatta
eccezione per coloro che optarono, a norma dell'articolo 14 del regio decreto
12 dicembre 1926, n. 2206, per il trattamento di quiescenza stabilito
dall'articolo 15 della legge 14 luglio 1907, n. 543, salvo che gli stessi non
abbiano rinunciato al trattamento medesimo ai sensi del regio decreto 9 gennaio
1936, n. 268;
45) personale di
ruolo del soppresso commissariato generale per l'emigrazione, dal 1° luglio
1927;
46) personale del
Gran magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, dal 1° gennaio 1937;
47) personale di
ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1° maggio 1940;
48) personale di
ruolo degli Archivi notarili regionali e distrettuali, dal 1° maggio 1940;
49) personale
ausiliario dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con
contratto a termine di cui all'allegato 2 del regio decreto 17 settembre 1931,
n. 1345, dal 1° luglio 1945, data di inquadramento nei ruoli statali;
50) capi
cantonieri dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 20 agosto 1946, data di
attribuzione della qualifica di impiegati;
51) agenti
stradali dell'Azienda nazionale autonoma strade, dal 29 maggio 1948, data di
attribuzione della qualifica di impiegati;
52) personale di
ruolo dell'Azienda autonoma per i telefoni di Stato, dal 1° giugno 1948;
53) agenti
forestali, dal 1° luglio 1948, data di attribuzione della qualifica di
impiegati;
54) personale
degli uffici del lavoro e della massima occupazione di cui alla tabella C)
annessa al decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 381, dalla data del
provvedimento di inquadramento nei ruoli statali;
55) personale
degli istituti di incremento ippico, già depositi cavalli stalloni, dal 18
agosto 1954, data di attribuzione della qualifica di impiegati;
56) impiegati
assunti dalla soppressa Amministrazione dell'Africa Italiana con contratto tipo
approvato con decreto interministeriale 30 aprile 1929, n. 129, i quali abbiano
optato per la conservazione di detto rapporto d'impiego, se in servizio al 1°
gennaio 1964, dal 1° settembre 1954;
57) sorveglianti
idraulici, dal 29 giugno 1956, data di attribuzione della qualifica di
impiegati;
58) collocatori
di ruolo delle sezioni comunali e frazionali degli uffici regionali del lavoro
e della massima occupazione, dal 1° gennaio 1962;
59) dipendenti
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, dal 1° gennaio 1967, data
di inquadramento nei ruoli istituiti con decreto del Presidente della
Repubblica 5 agosto 1966, n. 826;
60) personale già
dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito
della Comunità atlantica, assunto in categorie salariali non di ruolo ai sensi
della legge 9 marzo 1971, n. 98, dalla data di assunzione;
61) cappellani
militari dalla data in cui furono inquadrati nel ruolo unico previsto dalla
legge 11 marzo 1926, n. 417, e successivamente nel ruolo unico del servizio
permanente di cui alle leggi 16 gennaio 1936, n. 77, e 1° giugno 1961, n. 512.
Art. 54.
Categorie
cessate dall'iscrizione.
Per i dipendenti
in servizio alla data di entrata in vigore del presente testo unico, già
appartenenti a categorie cessate dall'iscrizione al Fondo di previdenza e
credito e successivamente reiscritti a qualsiasi titolo, si valutano i servizi
prestati durante il periodo di iscrizione delle predette categorie a fianco di
ciascuna indicato:
1) il personale
di custodia delle carceri dal 1° febbraio 1918 al 31 dicembre 1920, data di
militarizzazione della categoria;
2) gli ufficiali,
i graduati e le guardie del Corpo della guardia di città dal 1° febbraio 1918
al 7 ottobre 1919, data di soppressione del Corpo, disposta con regio
decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1790;
3) gli ufficiali
del Corpo della regia guardia per la pubblica sicurezza dal 7 ottobre 1919 al
1° gennaio 1923, data di scioglimento del Corpo, disposto dall'art. 5 del regio
decreto 31 dicembre 1922, n. 1680;
4) il personale
degli agenti investigativi dal 23 agosto 1919 al 1° gennaio 1923, data di
soppressione del ruolo disposta dall'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1922,
n. 1680;
5) il personale
della bassa forza delle capitanerie di porto dal 1° febbraio 1918 al 31 agosto
1920, data di militarizzazione della categoria;
6) gli ufficiali
delle Forze armate e dei Corpi organizzati militarmente in congedo provvisorio,
in posizione ausiliaria ordinaria o speciale, di complemento, di milizia
territoriale o della riserva, dal 1° febbraio 1918 al 6 dicembre 1927;
7) medici,
farmacisti e veterinari incaricati presso gli istituti di prevenzione e pena,
dall'8 novembre 1970 al 31 dicembre 1971.
Art. 55.
Iscrizione
al Fondo e compatibilità dei servizi.
Per le categorie
di personale iscritte al Fondo di previdenza e credito dopo il 1° gennaio 1940,
si computa, ai fini della indennità di buonuscita e dell'assegno vitalizio, il
servizio prestato con iscrizione; è ammesso a riscatto il servizio prestato
senza iscrizione. Per il personale iscritto precedentemente, si computa il
servizio prestato nelle categorie ammesse all'iscrizione.
I servizi
effettivamente prestati anteriormente al 1° settembre 1942 in qualità di insegnante
di ruolo delle scuole elementari pubbliche sono computabili:
per intero, nei
casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° settembre 1952;
per il 70 per
cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° settembre 1948 al 31 agosto
1952.
Per gli impiegati
e gli uscieri di ruolo dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili,
cessati dal servizio a partire dal 1° maggio 1946 o in data successiva, sono
computabili i servizi resi nelle qualità predette anteriormente al 1° maggio
1940;
per intero, nei
casi di cessazione dal servizio a partire dal 1° gennaio 1953;
per il 70 per
cento, nei casi di cessazione dal servizio dal 1° maggio 1946 al 31 dicembre
1952.
Art. 56.
Abrogazione.
Sono abrogate le norme
incompatibili con quelle contenute nel presente testo unico.
Art. 57.
Regolamento.
Rimangono in
vigore le norme regolamentari compatibili con le disposizioni del presente
testo unico sino a quando non sarà emanato, con decreto del Presidente della
Repubblica, il nuovo regolamento.
Tabella degli
assegni vitalizi di riversibilità a favore dei superstiti aventi diritto
Importo annuo per
12 mensilità dell'assegno vitalizio a favore:
|
del coniuge
superstite
|
degli orfani,
genitori, fratelli, sorelle
|
Fino a L. 800.000
|
114.000
|
93.000
|
da L. 800.001 a
L. 1.000.000
|
135.000
|
112.500
|
" 1.000.001 " 1.200.000
|
165.000
|
137.500
|
" 1.201.001 " 1.400.000
|
195.000
|
162.500
|
" 1.400.001 " 1.600.000
|
225.000
|
187.500
|
" 1.600.001 " 1.800.000
|
255.000
|
212.500
|
" 1.800.001 " 2.000.000
|
285.000
|
237.500
|
" 2.000.001 "
2.200.000
|
315.000
|
262.500
|
" 2.200.001 " 2.400.000
|
345.000
|
287.500
|
" 2.400.001 " 2.600.000
|
375.000
|
312.500
|
" 2.600.001 " 2.800.000
|
405.000
|
337.500
|
" 2.800.001 " 3.000.000
|
435.000
|
362.500
|
Oltre " 3.000.000
|
465.000
|
387.500
|