Decreto del Presidente della Repubblica n. 970 del 31
ottobre 1975
Norme in materia di scuole aventi particolari finalità
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto
l'art. 87,
comma quinto, della Costituzione;
Veduta
la legge 30 luglio 1973, n. 477,
recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del
personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola materna,
elementare, secondaria ed artistica dello Stato;
Veduta
la legge 19 maggio 1975, n. 167, concernente la proroga del termine per
l'emanazione di alcuni decreti con valore di legge ordinaria di cui alla
predetta legge 30 luglio 1973, n. 477;
Udito
il parere della commissione prevista dall'art. 18
della legge 30 luglio 1973, n. 477;
Sentito
il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro
per il tesoro;
Decreta
TITOLO I
ORGANI
COLLEGIALI A LIVELLO DI CIRCOLO O ISTITUTO
Art. 1 - Norma generale
Le
norme concernenti l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali a
livello di circolo o di istituto di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, si applicano alle scuole e
istituzioni statali che, avvalendosi di interventi specializzati a carattere
continuativo, perseguono particolari finalità, con gli adattamenti indicati dai
successivi articoli in relazione alle specifiche esigenze delle scuole e
istituzioni medesime.
Art. 2 - Consiglio di intersezione, di
interclasse e di classe
Nei
circoli didattici della scuola materna ed elementare, negli istituti e scuole
di istruzione secondaria e artistica presso cui funzionano sezioni o gruppi di
sezioni speciali di scuola materna e classi o gruppi di classi speciali di
scuola elementare, secondaria e artistica gli specialisti che operano in modo
continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel
circolo o nell'istituto partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione,
di interclasse e di classe competenti per le sezioni o classi a cui è diretta
la loro attività.
Analogamente
i predetti specialisti partecipano a pieno titolo ai consigli di intersezione,
di interclasse e di classe costituiti nelle scuole funzionanti presso gli
istituti statali per non vedenti e gli istituti statali per sordomuti nonché
presso altre istituzioni statali o convenzionate con il Ministero della
pubblica istruzione per speciali compiti di educazione e rieducazione di minori
in stato di difficoltà.
Art. 3 - Collaboratori del direttore
didattico o preside
Quando
il circolo o istituto è costituito esclusivamente di sezioni o di classi
speciali, il collegio dei docenti elegge due docenti incaricati di collaborare
col direttore didattico o preside anche nei casi in cui il numero degli alunni
del circolo o istituto sia non superiore a duecento.
Art. 4 - Consiglio di circolo o istituto
Ai
consigli di circolo o di istituto partecipa il legale rappresentante dell'ente
gestore presso cui funzionano sezioni o classi speciali di scuola statale e il
legale rappresentante della istituzione a cui sono affidati gli alunni che
frequentano le predette sezioni o classi di scuola statale.
Agli
stessi partecipa un rappresentante degli specialisti che operano in modo
continuativo sul piano medico, socio-psico-pedagogico e dell'orientamento nel
circolo o istituto.
Art. 5 - Consiglio di disciplina negli
istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica
Alle
riunioni del consiglio di disciplina degli alunni negli istituti e scuole di
istruzione secondaria ed artistica di cui al precedente art. 1 devono essere
chiamati a partecipare, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in
modo continuativo nell'istituto o scuola sul piano medico,
socio-psico-pedagogico e dell'orientamento.
Art. 6 - Partecipazione dei genitori
I
genitori residenti fuori dei comuni ove hanno sede le scuole o istituzioni di
cui al precedente art. 1 possono esercitare l'elettorato attivo esprimendo il
loro voto per corrispondenza.
La
commissione elettorale avrà cura di assicurare l'espressione diretta e segreta
del voto, secondo le modalità che saranno stabilite con ordinanza del Ministro
per la pubblica istruzione.
TITOLO II
PERSONALE
DIRETTIVO, DOCENTE ED EDUCATIVO
Art. 7 - Norma generale
Al
personale direttivo, docente ed educativo delle scuole e istituzioni di cui al
precedente art. 1, si applicano le norme di stato giuridico contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, con gli
adattamenti indicati dai successivi articoli, in relazione alle specifiche
esigenze delle scuole ed istituzioni medesime.
Art. 8 - Titolo di
specializzazione
Il
personale direttivo e docente preposto alle istituzioni, sezioni o classi di
cui all'art. 1 del presente decreto deve essere fornito di apposito titolo di
specializzazione da conseguire al termine di un corso teorico-pratico di durata
biennale presso scuole o istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica
istruzione. I programmi del predetto corso sono approvati con decreto del
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione.
Al
predetto corso sono ammessi coloro che siano in possesso dei requisiti prescritti
dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per l'accesso ai posti di
ruolo cui si riferisce la specializzazione.
sono
aboliti i corsi di fisiopatologia dello sviluppo fisico e psichico di cui all'art. 404
del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297.
Sono
fatti salvi i diritti acquisiti dal personale in servizio alla data di entrata
in vigore del presente decreto per quanto attiene alla validità di titoli di
specializzazione precedentemente conseguiti. Tali titoli di specializzazione,
purché già conseguiti alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
altresì validi ai fini dell'ammissione al primo concorso indetto
successivamente alla predetta data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 9 - Reclutamento del personale
direttivo e docente
Nei
concorsi a posti di personale direttivo e docente previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indicati i
posti che si riferiscono alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente
art. 1, che si riferiscono alle istituzioni, sezioni o classi di cui al
precedente art. 1.
Tali
posti sono riservati ai candidati inclusi nelle graduatorie di merito, che
siano in possesso del titolo di specializzazione prescritto dal precedente art.
8.
Ai
posti relativi alle istituzioni, sezioni o classi di cui al precedente art. 1
può essere assegnato a domanda personale direttivo e docente di ruolo della
scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, in possesso del prescritto
titolo di specializzazione.
Il
personale docente di cui al precedente comma può essere assegnato a scuole
normali per interventi individualizzati di natura integrativa in favore della
generalità degli alunni, ed in particolare di quelli che presentino specifiche
difficoltà di apprendimento.
Art. 10 - Reclutamento del personale
direttivo e docente nelle scuole per non vedenti e per sordomuti
L'accesso
a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli
istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante
concorsi speciali.
Detti
concorsi si svolgeranno secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417,
rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il
reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle
specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.
Ai
concorsi speciali di cui al precedente primo comma sono ammessi coloro che, in
possesso dei requisiti di cui al medesimo decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, siano forniti di apposito
titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale
teorico-pratico presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione
per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di Stato per
sordomuti «A. Magarotto», nonché presso altri istituti riconosciuti dal
Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto corso sono
approvati con decreto del Ministro per la pubblica istruzione, sentito il
Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
Art. 11 - Reclutamento degli
assistenti-educatori
L'accesso
ai ruoli del personale assistente-educatore degli istituti statali per
sordomuti e per non vedenti ha luogo mediante concorsi, per titoli ed esami e
mediante concorsi, per soli titoli, ai quali possono partecipare soltanto
coloro che in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e del diploma
di maturità magistrale, abbiano conseguito apposito titolo di specializzazione
al termine di un corso biennale teorico-pratico presso scuole o istituti
riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione. I programmi del predetto
corso sono approvati con decreto del Ministro della pubblica istruzione.
Per
lo svolgimento dei concorsi si applicano le norme di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Il
servizio prestato dal personale assistente-educatore negli istituti di cui al
precedente primo comma è riconosciuto come titolo valutabile nei concorsi
magistrali.
Art. 12 - Passaggi a posti di scuole
normali
Il
passaggio del personale direttivo e insegnante dalle scuole e istituzioni di
cui al precedente art. 1 ai corrispondenti posti o cattedre delle scuole e
istituti normali può essere disposto soltanto nei confronti di coloro che
abbiano prestato almeno cinque anni di servizio effettivo di ruolo nelle
predette scuole e istituzioni con particolari finalità, sempreché siano in
possesso dei requisiti richiesti per l'accesso ai ruoli cui aspirano.
Il
passaggio predetto è disposto secondo le modalità e nei limiti di cui al
secondo comma dell'art. 75
del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
Art. 13 - Disposizioni speciali sull'orario di
servizio
Rimangono
ferme le disposizioni speciali vigenti in materia di orario di servizio e di
protrazione dell'orario medesimo.
Art. 14 - Entrata in vigore
Ai
sensi dell'art. 23
della legge 30 luglio 1973, n. 477, il
presente decreto entra in vigore dal 1° ottobre successivo alla data di
pubblicazione o, qualora fra la data della pubblicazione e il 1° ottobre
intercorra un periodo di tempo inferiore a due mesi, il sessantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione.