Decreto del Presidente
della Repubblica n. 751 del 16 dicembre 1985
Esecuzione
dell'intesa tra l'Autorità scolastica italiana e la Conferenza Episcopale italiana
per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 marzo
1985, n. 121, recante ratifica ed esecuzione
dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984,
che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929,
tra la Repubblica italiana e la Santa Sede;
Visto il regio decreto 14 novembre 1901, n. 466;
Acquisita l'autorizzazione da parte del Consiglio dei
Ministri nella riunione del 14 dicembre 1985;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
DECRETA
Piena ed intera esecuzione è data dall'intesa fra il
Ministro della pubblica istruzione e il Presidente della Conferenza
episcopale italiana, firmata il 14 dicembre 1985 in attuazione del punto 5,
lettera b), del protocollo addizionale dell'accordo firmato a Roma il
18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11
febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, accordo ratificato
con la legge 25 marzo
1985, n. 121.
INTESA TRA AUTORITA' SCOLASTICA E CONFERENZA EPISCOPALE
ITALIANA
PER L'INSEGNAMENTO DELLA RELIGIONE CATTOLICA NELLE SCUOLE
PUBBLICHE
Il Ministro della Pubblica Istruzione:
quale Autorità statale che sovraintende all'istruzione
pubblica impartita in ogni ordine e grado di scuola, debitamente autorizzato
dal Consiglio dei Ministri con delibera del 14 dicembre 1985 a norma
dell'art. 1, n. 13, del regio decreto 14 novembre 1901, n. 466, e
Il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana:
che, debitamente autorizzato, agisce a nome della
Conferenza stessa ai sensi dell'art. 5 del suo statuto e a norma del can. 804,
paragrafo 1, del codice di diritto canonico,
in attuazione dell'art. 9, n. 2, dell'accordo tra la Santa
Sede e la Repubblica italiana del 18 febbraio 1984 che apporta modificazioni
al Concordato lateranense e che continua ad assicurare, nel quadro delle
finalità della scuola, l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole
pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado, determinano, con la
presente intesa, gli specifici contenuti per le materie previste dal punto 5,
lettera b), del protocollo addizionale relativo al medesimo accordo,
fermo restando l'intento dello Stato di dare una nuova disciplina dello stato
giuridico degli insegnanti di religione.
1. Programmi dell'insegnamento della religione cattolica
1.1. Premesso che l'insegnamento della religione cattolica
è impartito, nel rispetto della libertà di coscienza degli alunni, secondo
programmi che devono essere conformi alla dottrina della Chiesa e collocarsi
nel quadro delle finalità della scuola, le modalità di adozione dei programmi
stessi sono determinate come segue.
1.2. I programmi dell'insegnamento della religione
cattolica sono adottati per ciascun ordine e grado di scuola con decreto del
Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione
previa intesa con la Conferenza episcopale italiana, ferma restando la
competenza esclusiva di quest'ultima a definirne la conformità con la
dottrina della Chiesa.
Con le medesime modalità potranno essere determinate, su
richiesta di ciascuna delle Parti, eventuali modifiche dei programmi.
1.3. Le Parti s'impegnano, nell'ambito delle rispettive
competenze, a ridefinire entro due anni dalla firma della presente intesa i
programmi di insegnamento della religione cattolica, tenendo conto anche
della revisione dei programmi di ciascun ordine e grado di scuola, e a
definire entro sei mesi dallo stesso termine gli "orientamenti"
della specifica attività educativa in ordine all'insegnamento della religione
cattolica nella scuola materna.
Fino a quando non venga disposta l'adozione di nuovi
programmi rimangono in vigore quelli attualmente previsti.
2. Modalità di organizzazione dell'insegnamento della
religione cattolica
2.1. Premesso che :
a) il diritto di scegliere se
avvalersi o non avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica
assicurato dallo Stato non deve determinare alcuna forma di discriminazione,
neppure in relazione ai criteri per la formazione delle classi, alla durata
dell'orario scolastico giornaliero e alla collocazione di detto insegnamento
nel quadro orario delle lezioni;
b) la scelta operata su richiesta
dell'autorità scolastica all'atto dell'iscrizione ha effetto per l'intero
anno scolastico cui si riferisce e per i successivi anni di corso nei casi in
cui è prevista l'iscrizione d'ufficio, fermo restando, anche nelle modalità
di applicazione, il diritto di scegliere ogni anno se avvalersi o non
avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica;
c) è assicurata, ai fini
dell'esercizio del diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi, una
tempestiva informazione agli interessati da parte del Ministero della
pubblica istruzione sulla nuova disciplina dell'insegnamento della religione
cattolica e in ordine alla prima attuazione dell'esercizio di tale diritto;
d) l'insegnamento della religione
cattolica è impartito ai sensi del punto 5, lettera a), del protocollo
addizionale da insegnanti riconosciuti idonei dalla competente autorità
ecclesiastica, le modalità di organizzazione dell'insegnamento della
religione cattolica nelle scuole pubbliche sono determinate come segue.
2.2. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado,
compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, l'insegnamento della
religione cattolica è organizzato attribuendo ad esso, nel quadro dell'orario
settimanale, le ore di lezione previste dagli ordinamenti didattici
attualmente in vigore, salvo successive intese.
La collocazione oraria di tali lezioni è effettuata dal
capo di istituto sulla base delle proposte del collegio dei docenti, secondi
il normale criterio di equilibrata distribuzione delle diverse discipline
nella giornata e nella settimana, nell'ambito della scuola e per ciascuna
classe.
2.3. Nelle scuole elementari, in aderenza a quanto
stabilito in ordine ai valori religiosi nel decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985, n. 104, sono organizzate specifiche e autonome attività di
insegnamento della religione cattolica secondo i programmi di cui al punto 1.
A tale insegnamento sono assegnate complessivamente due ore
nell'arco della settimana.
2.4. Nelle scuole materne, in aderenza a quanto stabilito
nel decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 647, sono organizzate specifiche e autonome attività educative
in ordine all'insegnamento della religione cattolica nelle forme definite
secondo le modalità di cui al punto 1.
A tali attività sono assegnate complessivamente due ore
nell'arco della settimana.
2.5. L'insegnamento della religione cattolica è impartito
da insegnanti in possesso di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano e
da esso non revocata, nominati, d'intesa con l'ordinario diocesano, dalle
competenti autorità scolastiche ai sensi della normativa statale.
Ai fini del raggiungimento dell'intesa per la nomina dei
singoli docenti l'ordinario diocesano, ricevuta comunicazione dall'autorità
scolastica delle esigenze anche orarie relative all'insegnamento in ciascun
circolo o istituto, propone i nominativi delle persone ritenute idonee e in
possesso dei titoli di qualificazione professionale di cui al successivo
punto 4.
2.6. Nelle scuole materne ed elementari, in conformità a
quanto disposto dal n. 5, lettera a), secondo comma, del protocollo
addizionale, l'insegnamento della religione cattolica, nell'ambito di ogni
circolo didattico, può essere affidato dall'autorità scolastica, sentito
l'ordinario diocesano, agli insegnanti riconosciuti idonei e disposti a svolgerlo.
2.7. Gli insegnanti incaricati di religione cattolica fanno
parte della componente docente negli organi scolastici con gli stessi diritti
e doveri degli altri insegnanti ma partecipano alle valutazioni periodiche e
finali solo per gli alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della
religione cattolica, fermo quanto previsto dalla normativa statale in ordine
al profitto e alla valutazione per tale insegnamento.
3. Criteri per la scelta dei libri di testo
3.1. Premesso che i libri per l'insegnamento della
religione cattolica, anche per quanto concerne la scuola elementare, sono
testi scolastici e come tali soggetti, a tutti gli effetti, alla stessa
disciplina prevista per gli altri libri di testo, i criteri per la loro adozione
sono determinati come segue.
3.2. I libri di testo per l'insegnamento della religione
cattolica, per essere adottati nelle scuole, devono essere provvisti del
nulla osta della Conferenza episcopale italiana e dell'approvazione
dell'ordinario competente, che devono essere menzionati nel testo stesso.
3.3. L'adozione dei libri di testo per l'insegnamento della
religione cattolica è deliberata dall'organo scolastico competente, su
proposta dell'insegnante di religione, con le stesse modalità previste per la
scelta dei libri di testo delle altre discipline.
4. Profili della qualificazione professionale degli
insegnanti di religione
4.1. Premesso che:
a) l'insegnamento della religione
cattolica, impartito nel quadro delle finalità della scuola, deve avere dignità
formativa e culturale pari a quella delle altre discipline;
b) detto insegnamento deve essere
impartito in conformità alla dottrina della Chiesa da insegnanti riconosciuti
idonei dall'autorità ecclesiastica e in possesso di qualificazione professionale
adeguata,
i profili della qualificazione professionale sono
determinati come segue.
4.2. Per l'insegnamento della religione cattolica si
richiede il possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale di
seguito indicati.
4.3. Nelle scuole secondarie di primo e secondo grado
l'insegnamento della religione cattolica può essere affidato a chi abbia
almeno uno dei seguenti titoli:
a) titolo accademico (baccalaureato,
licenza o dottorato) in teologia o nelle altre discipline ecclesiastiche,
conferito da una facoltà approvata dalla Santa Sede;
b) attestato di compimento del
regolare corso di studi teologici in un Seminario maggiore;
c) diploma accademico di magistero in
scienze religiose, rilasciato da un Istituto di scienze religiose approvato
dalla Santa Sede;
d) diploma di laurea valido
nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto
di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.4. Nella scuola materna ed elementare l'insegnamento
della religione cattolica può essere impartito, ai sensi del punto 2.6, dagli
insegnanti del circolo didattico che abbiano frequentato nel corso degli
studi secondari superiori l'insegnamento della religione cattolica, o
comunque siano riconosciuti idonei dall'ordinario diocesano.
Nel caso in cui l'insegnamento della religione cattolica
non venga impartito da un insegnante del circolo didattico, esso può essere
affidato:
a) a sacerdoti e diaconi, oppure a
religiosi in possesso di qualificazione riconosciuta dalla Conferenza
episcopale italiana in attuazione del can. 804, paragrafo 1, del codice
di diritto canonico e attestata dall'ordinario
diocesano;
b) a chi, fornito di titolo di
studio valido per l'insegnamento nelle scuole materne ed elementari, sia in
possesso dei requisiti di cui al primo comma del presente punto 4.4; oppure a
chi, fornito di altro diploma di scuola secondaria superiore, abbia
conseguito almeno un diploma rilasciato da un Istituto si scienze religiose
riconosciuto dalla Conferenza episcopale italiana.
4.5. La Conferenza episcopale italiana comunica al
Ministero della pubblica istruzione l'elenco delle facoltà e degli istituti
che rilasciano i titoli di cui ai punti 4.3 e 4.4 nonché delle discipline ecclesiastiche
di cui al punto 4.3, lettera a).
4.6. I titoli di qualificazione professionale indicati ai
punti 4.3 e 4.4 sono richiesti a partire dall'anno scolastico 1990/1991.
4.6.1. Sino a tale data l'insegnamento delle religione
cattolica può essere affidato a chi non è ancora in possesso dei titoli
richiesti, purché abbia conseguito un diploma di scuola secondaria superiore
e sia iscritto alle facoltà o agli istituti di cui al punto 4.5.
4.6.2. Sono in ogni caso da ritenere dotati della
qualificazione necessaria per l'insegnamento della religione cattolica:
a) gli insegnanti della scuola
materna e della scuola elementare in servizio nell'anno scolastico 1985/1986;
b) gli insegnanti di religione
cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire
nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle
scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985/1986 abbiano cinque anni di
servizio.
4.7. Per l'aggiornamento professionale degli insegnanti di
religione in servizio, la Conferenza episcopale italiana e il Ministero della
pubblica istruzione attuano le necessarie forme di collaborazione nell'ambito
delle rispettive competenze e disponibilità, fatta salva la competenza delle
regioni e degli enti locali a realizzare per gli insegnanti da essi
dipendenti analoghe forme di collaborazione rispettivamente con le conferenze
episcopali regionali o con gli ordinari diocesani.
Nell'addivenire alla presente intesa le Parti convengono
che, se si manifestasse l'esigenza di integrazioni o modificazioni,
procederanno alla stipulazione di una nuova intesa.
Parimenti le Parti si impegnano alla reciproca
collaborazione per l'attuazione, nei rispettivi ambiti, della presente
intesa, nonché a ricercare un'amichevole soluzione qualora sorgessero
difficoltà di interpretazione.
Le Parti si daranno reciproca comunicazione,
rispettivamente, dell'avvenuta emanazione e dell'avvenuta promulgazione
dell'intesa nei propri ordinamenti
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