Decreto Presidente Repubblica 3 maggio 1957, n. 686
Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati
civili dello Stato, approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
(in
SO n. 2 alla GU 12 agosto 1957, n. 200)
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 1.- Bando di concorso.
Il decreto
Ministeriale che indice il concorso per l'assunzione all'impiego dello Stato
deve indicare:
a) il numero dei
posti messi a concorso;
b) i documenti
prescritti;
c) i termini di
presentazione della domanda di ammissione e dei documenti previsti dai
successivi artt. 11 e 12;
d) il programma
degli esami scritti e di quelli orali;
e) ogni altra
prescrizione o notizia ritenuta opportuna.
La sede in cui
devono aver luogo le prove scritte può essere stabilita col medesimo decreto o
con successivo atto da comunicare ai partecipanti al concorso.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 2.- Domanda di ammissione ai concorsi.
Per l'ammissione
ai concorsi alle qualifiche iniziali delle carriere degli impiegati civili
dello Stato gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:
a) la data ed il
luogo di nascita;
b) il possesso
della cittadinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
c) il Comune dove
sono iscritti nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o
della cancellazione dalle liste medesime;
d) le eventuali
condanne penali riportate;
e) il titolo di
studio;
f) la loro
posizione nei riguardi degli obblighi militari;
g) i servizi
prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
h) i titoli che
danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al
concorso.
La firma in calce
alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del
luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo
dell'ufficio presso il quale prestano servizio.
L'Amministrazione
provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonché le
cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 3.- Commissioni esaminatrici e
comitati di vigilanza.
Le commissioni
esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere direttive sono
composte da un presidente scelto tra i magistrati amministrativi o ordinari con
qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e da altri
quattro membri, due dei quali docenti universitari delle materie su cui vertono
le prove di esame e due impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione
con qualifica non inferiore a direttore di divisione. Le funzioni di segretario
sono disimpegnate da un impiegato delle carriere direttive dell'Amministrazione
con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
Le commissioni
esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere di concetto sono
composte da un presidente scelto tra gli impiegati dell'Amministrazione con
qualifica non inferiore ad ispettore generale, e da altri quattro membri, due
dei quali professori d'istituto d'istruzione secondaria di II grado delle
materie sulle quali vertono le prove di esame e due impiegati delle carriere
direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di
sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle
carriere direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
Le commissioni
esaminatrici dei concorsi per l'ammissione alle carriere esecutive sono
composte da un presidente scelto tra gli impiegati delle carriere direttive
dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di divisione, e da
altri quattro membri scelti tra gli impiegati delle carriere direttive
dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Le
funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle carriere
direttive con qualifica non inferiore a consigliere di seconda classe.
Le commissioni
dei concorsi per l'ammissione alle carriere del personale ausiliario sono
composte da un presidente e da altri quattro membri, tutti scelti tra gli
impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non
inferiore a direttore di sezione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate
da un impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica non
inferiore, rispettivamente, a consigliere di seconda classe e a segretario.
Alle commissioni
possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere o per
materie speciali.
Quando le prove
scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce per ciascuna sede, esclusa
quella della commissione esaminatrice, un comitato di vigilanza, presieduto da
un membro della commissione stessa, ovvero da un impiegato dell'Amministrazione
con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e costituita da due
impiegati delle carriere direttive e da un segretario scelto tra gli impiegati
delle carriere direttive o di concetto con qualifica non inferiore,
rispettivamente a consigliere di seconda classe e a segretario.
Gli impiegati
nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti fra quelli
in servizio nella sede d'esame, a meno che, per giustificate esigenze di
servizio, sia necessario destinare à tale funzione impiegati residenti in altra
sede.
Sono abrogate le
norme relative alla composizione delle commissioni esaminatrici per le quali
gli ordinamenti delle singole Amministrazioni emanati anteriormente al primo
aprile 1957 prevedano una diversa composizione.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 4.- Cessazione dall'incarico di
componente di commissione esaminatrice.
Il presidente e i
commissari che vengono destinati ad altro servizio, o il cui rapporto d'impiego
si risolva durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano
dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.
Non possono essere confermati i
componenti della commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi
disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'art. 129 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 5.- Adempimenti della Commissione.
La commissione
esaminatrice prepara tre temi per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno
luogo in unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in più sedi.
I temi, appena
formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esteriormente sui lembi
di chiusura dai membri della commissione e dal segretario. Tali pieghi sono
conservati dal presidente della Commissione e dai capi degli uffici periferici
se le prove si svolgono in più sedi.
All'ora stabilita
per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente
della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa procedere
all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della loro identità
personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra loro. Indi fa
constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego contenenti i
temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 6.- Adempimenti dei concorrenti
durante lo svolgimento delle prove scritte.
Durante le prove
scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli
incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice.
I lavori debbono
essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il timbro
d'ufficio e la firma d'un membro della commissione esaminatrice o del comitato
di vigilanza.
I candidati non
possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge posti a loro
disposizione dalla commissione, o preventivamente autorizzati nelle forme
previste dal regolamento dell'Amministrazione o dal bando di concorso, i
dizionari, e quelle altre pubblicazioni che siano espressamente consentite dal
regolamento, dal bando di concorso o da deliberazione motivata della
commissione esaminatrice.
Il concorrente che contravviene
alle disposizioni dei commi precedenti o che comunque abbia copiato in tutto o
in parte lo svolgimento di un tema, è escluso dal concorso.
La commissione
esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle disposizioni
stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A tale scopo,
due almeno dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 7.- Adempimenti dei concorrenti e
della commissione al termine delle prove scritte.
Al candidato sono
consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale colore: una
grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.
Il candidato,
dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno,
mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome,
la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola.
Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al
presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le
veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza o chi ne fa
le veci, appone trasversalmente sulle buste, in modo che vi resti compreso il
lembo della chiusura o la restante parte della busta stessa, la propria firma e
l'indicazione della data della consegna.
Al termine di
ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di
ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in
modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste
appartenenti allo stesso candidato.
Entro le
ventiquattro ore successive alla conclusione dell'ultima prova di esame si
procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in unica busta, dopo
aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata
dalla commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza con l'intervento di
almeno due componenti della commissione stessa nel luogo, nel giorno e nell'ora
di cui è data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima
prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiori
alle dieci unità, potranno assistere alle anzidette operazioni.
I pieghi sono
aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve procedere
all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova d'esame.
Il riconoscimento
deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli
elaborati dei concorrenti.
I pieghi
contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quella della
commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente
del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato,
per il tramite del capo dell'ufficio periferico dell'amministrazione
interessata, al termine delle prove scritte.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 8.- Processo verbale delle operazioni
di esame.
Di tutte le
operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione esaminatrice,
anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo
verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
I comitati di
vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da
essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario, e trasmetterlo
alla commissione esaminatrice col piego previsto dall'ultimo comma dell'art. 7.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 9.- Esito delle prove di esame.
Sono ammessi alle
prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi
nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.
La prova orale e le prove
pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la
votazione di sei decimi in ciascuna di esse.
La votazione
complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove
scritte, della media dei voti riportati nelle prove pratiche e del voto
ottenuto in quella orale.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 10.- Concorsi per esami e per titoli.
Nei casi in cui
gli ordinamenti delle singole Amministrazioni stabiliscono che l'ammissione a
determinate carriere avviene in base a concorso per esami e per titoli, i
regolamenti delle Amministrazioni stesse possono determinare le categorie dei
titoli valutabili e stabilire le norme relative alla documentazione dei titoli
stessi.
Per i titoli non
può essere attribuito un punteggio superiore a cinque decimi. La valutazione
dei titoli precede le prove di esame.
La votazione
complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei
titoli, la media dei voti riportati nelle prove scritte, quella dei voti
riportati nelle prove pratiche ed il voto ottenuto in quella orale.
TITOLO I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art.
11.- Presentazione dei documenti.
I concorrenti che
abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Amministrazione nel
termine stabilito dal bando di concorso i documenti prescritti per dimostrare i
titoli di precedenza e di preferenza nella nomina.
La graduatoria
prevista dall'art. 7 del
D.P.R. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
è approvato con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria sono inviati dalla Amministrazione a presentare nel
termine e con le modalità stabilite nel bando di concorso, a pena di decadenza:
a) l'originale
diploma del titolo di studio o una copia autentica, ovvero il documento
rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
b) il certificato
generale del casellario giudiziale;
c) il certificato
medico attestante l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il concorso;
d) gli altri
documenti necessari per dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.
Il personale statale di ruolo
deve presentare, nel termine di cui al precedente comma, una copia integrale
dello stato matricolare il titolo di studio ed il certificato medico, ed è
esonerato dalla presentazione degli altri documenti occorrenti per dimostrare
il possesso degli altri requisiti indicati dal primo comma dell'art. 2.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 12.- Concorso di titoli di precedenza.
Qualora tra i
concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano taluni
che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve di
posti, si tien conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 13.- Disposizioni per l'ammissione ai
concorsi di accesso a carriere superiori.
Nel caso in cui
ai concorsi di ammissione alla qualifica iniziale delle carriere direttive e di
concetto partecipino, ai sensi degli artt. 161,
comma quarto, e 173 comma quarto
del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
impiegati delle carriere di concetto ed esecutive, le Amministrazioni alle
quali appartengono gli impiegati comunicano di ufficio all'Amministrazione che
ha bandito il concorso i giudizi complessivi riportati dagli impiegati stessi
nel triennio antecedente al concorso.
TITOLO
I - AMMISSIONE AGLI IMPIEGHI
Capo
I - Concorsi d'ammissione.
Art. 14.- Applicazione a servizi diversi
dell'impiegato in prova.
L'impiegato,
durante il periodo di prova deve essere applicato almeno a due diversi servizi,
per un periodo, in ciascuno, non minore di due mesi.
Il capo di ciascun servizio al
quale l'impiegato viene applicato, al termine del periodo di applicazione, redige
una relazione sul comportamento sull'attitudine e sul grado di operosità e di
cultura dimostrati dall'impiegato e la trasmette al capo dell'ufficio del
personale.
Entro trenta
giorni dal termine del periodo di prova, il capo dell'ufficio del personale sottopone
le predette relazioni con le proprie osservazioni e proposte al Consiglio di
amministrazione ai fini del giudizio prescritto dall'art. 10 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
TITOLO
II - DIRITTI E DOVERI
Capo
I - Rapporto gerarchico.
Art. 15.- Gerarchia ed anzianità.
La gerarchia fra
gli impiegati appartenenti a diverse carriere è determinata come segue:
carriera
direttiva, carriera di concetto, carriera esecutiva, carriera del personale
ausiliario.
Nell'ambito della
stessa carriera la gerarchia è determinata dalla qualifica e, nella stessa
qualifica, dall'anzianità.
L'anzianità è determinata dalla
data del decreto di nomina o di promozione; a parità di tale data, da quella
del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente, ed a parità di
tutte le date dall'età, salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle
classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito
comparativo e nelle graduatorie di merito.
TITOLO
II - DIRITTI E DOVERI
Capo
I - Rapporto gerarchico.
Art. 16.- Conferimento di funzioni relative
a diversa qualifica.
L'impiegato cui
siano conferite ai sensi del comma terzo, dell'art. 31 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, funzioni di
qualifiche diverse da quella rivestita è considerato, agli effetti gerarchici
durante lo esercizio delle dette funzioni, come appartenente alla qualifica
corrispondente alle funzioni esercitate.
TITOLO
II - DIRITTI E DOVERI
Capo
I - Rapporto gerarchico.
Art. 17.- Attribuzioni di aumenti periodici
di stipendio per merito.
Per la
concessione dell'aumento periodico di stipendio con l'anticipazione di un anno,
ai sensi del quinto comma dell'art. 33 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, gli impiegati
più meritevoli sono scelti dal Consiglio di amministrazione tenendo conto
specialmente del maggiore rendimento e dell'attitudine a rendere ulteriori
lodevoli servizi nella qualifica.
Ai fini dell'applicazione del
precedente comma il Consiglio di amministrazione effettua la scelta fra tutti
gli impiegati che abbiano compiuto almeno un anno di servizio nella qualifica e
che non abbiano già conseguito in essa l'anticipazione della decorrenza
dell'aumento periodico. In ogni caso, l'anticipazione dell'aumento periodico di
stipendio ha effetto dal compimento di un anno di effettivo servizio prestato
dalla data di attribuzione dello stipendio in godimento.
TITOLO
II - DIRITTI E DOVERI
Capo
I - Rapporto gerarchico.
Art. 18.- Rinvio od interruzione del
congedo ordinario.
Nei casi di
rinvio od interruzione del congedo ordinario previsti dall'ultimo comma dell'art. 36 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 l'impiegato può
rispettivamente fruire di tutto il congedo o della parte residua entro il primo
semestre dell'anno successivo a quello in cui tale diritto ha maturato.
TITOLO
II - DIRITTI E DOVERI
Capo
I - Rapporto gerarchico.
Art. 19.- Modalità per la richiesta del
congedo straordinario.
Ai fini
dell'osservanza del limite massimo di durata dei congedi straordinari di cui al
terzo comma dell'art. 37 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, la concessione
del primo congedo straordinario non può superare di regola, nell'anno, il
periodo di un mese.
Nella domanda di
richiesta di ulteriore congedo straordinario avanzata nello stesso anno
l'impiegato deve indicare se trovasi nelle condizioni previste dal secondo
comma del citato art. 37.
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI -
FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 20.- Rapporto informativo.
Il rapporto informativo ed il
giudizio complessivo, previsti dall'art. 42 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, debbono essere contenuti in
unico prospetto, conforme al modello da stabilirsi da ciascun Ministero. Il
prospetto è diviso in tre parti, delle quali la prima indica il nome e cognome
dell'impiegato, la carriera, la qualifica, la sede di servizio e l'ufficio cui
è addetto; la seconda è destinata alla compilazione del rapporto informativo e
la terza a giudizio complessivo motivato. Le eventuali osservazioni del
direttore generale, previste dalla lett. b), dell'art. 47 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, debbono essere stese in calce
alla seconda parte.
Il prospetto
originale viene allegato al fascicolo personale dell'impiegato dopo la
comunicazione prevista dall'art. 54 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI -
FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 21.- Comunicazione del giudizio
complessivo.
La comunicazione
all'impiegato del giudizio complessivo si effettua mediante un modulo, conforme
al modello da stabilirsi da ciascun Ministero, sul quale deve essere trascritta
la parte terza del prospetto di cui all'articolo precedente.
La richiesta
dell'impiegato di prendere visione del rapporto informativo deve essere rivolta
per iscritto, dopo la comunicazione del giudizio complessivo, al superiore
competente ad esprimere il giudizio stesso, ovvero all'ufficio del personale
del Ministero quando tale competenza spetti al Consiglio di amministrazione.
L'impiegato, dopo
avere preso visione del rapporto informativo, vi deve apporre a margine la
propria firma e la data; se si rifiuta, l'ufficio che ha dato visione del
rapporto, appone a margine la relativa attestazione.
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI -
FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE
Capo
I - Rapporto informativo - Organi competenti.
Art. 22.- Impossibilità della compilazione
del rapporto informativo.
Il superiore
competente ad esprimere il giudizio complessivo qualora non sia stata possibile
la compilazione del rapporto informativo d'un impiegato, deve riferirne
all'ufficio del personale.
Il capo del
personale riferisce al Consiglio di amministrazione per gli effetti previsti
dall'art. 53 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
La deliberazione
del Consiglio d'amministrazione deve indicare gli elementi tenuti presenti
nella formazione del giudizio.
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI -
FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE
Capo
II - Gravami.
Art. 23.- Gravami.
Il ricorso contro
il giudizio complessivo, previsto dall'art. 54 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, deve pervenire,
entro il termine previsto dal citato articolo, all'ufficio presso il quale
l'impiegato presta servizio, che deve trasmetterlo senza indugio all'ufficio
del personale.
Se la
trasmissione è effettuata dallo stesso superiore che ha espresso il giudizio
complessivo ed il ricorso non è stato inoltrato in piego chiuso, il superiore
stesso allega al ricorso le proprie osservazioni.
In ogni altra ipotesi, l'ufficio
del personale richiede le osservazioni scritte del superiore che ha espresso il
giudizio complessivo; allega le proprie osservazioni e trasmette gli atti al
Consiglio d'amministrazione per la decisione.
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI -
FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE
Capo III - Fascicolo personale e
stato matricolare.
Art. 24.- Fascicolo personale e stato
matricolare.
Il fascicolo
personale dell'impiegato, previsto dall'art. 55 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, corredato di un
indice, deve contenere:
1) i
provvedimenti relativi alla nomina, allo stato, alla carriera ed al trattamento
economico, nonché le decisioni giurisdizionali sugli atti medesimi;
2) i rapporti
informativi ed i giudizi complessivi;
3) i documenti
relativi a titoli di studio conseguiti dopo la nomina all'impiego, a corsi di
abilitazione, istruzione e perfezionamento, ad attività scientifica, di
insegnamento ed in genere ogni altro documento relativo alla preparazione
tecnica e professionale dell'impiegato;
4) i documenti
relativi ad encomi per servizi resi nell'interesse dell'Amministrazione, a
benemerenze di guerra ed a onorificenze;
5) i documenti
relativi ad invalidità per causa di guerra o di lavoro o ad invalidità od infermità
contratte per causa di servizio;
6) i
provvedimenti coi quali sono inflitte punizioni disciplinari con le relative
deliberazioni della Commissione di disciplina ove prescritte, i provvedimenti
di sospensione cautelare, di sospensione per effetto di condanna penale e
quelli d'esclusione dagli esami e dagli scrutini previsti dall'art. 93 del T.U.
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
le decisioni giurisdizionali ed i decreti che decidono ricorsi gerarchici o
straordinari relativi a tali provvedimenti, i decreti di riabilitazione
disciplinare previsti dall'art. 87 del T.U.
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
7) gli atti
relativi ai giudizi di responsabilità verso l'Amministrazione e verso i terzi,
previsti dal Capo II del
Titolo II del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
8) ogni altro
atto che possa interessare la carriera dell'impiegato;
9) gli atti ed i
decreti di riscatto dei servizi non di ruolo e le relative decisioni
giurisdizionali, gli atti ed i decreti relativi alla liquidazione del
trattamento di quiescenza.
Le singole
Amministrazioni stabiliscono le modalità per la tenuta dei fascicoli personali.
Nel Bollettino
ufficiale di ciascuna Amministrazione, da pubblicarsi mensilmente, va data
notizia almeno degli atti di cui ai punti 1, 4, 5, 6, 7 e 9 con l'indicazione
degli estremi delle disposizioni in base alle quali gli atti stessi sono stati
adottati.
Le disposizioni
del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1958.
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI -
FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE
Capo
III - Fascicolo personale e stato matricolare.
Art. 25.- Eliminazione di atti dal
fascicolo.
Debbono essere
eliminati dal fascicolo personale:
a) i
provvedimenti disciplinari annullati, revocati o riformati d'ufficio o su
ricorso dell'impiegato; quelli revocati o riformati a seguito di riapertura del
procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 22 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e quelli
revocati a seguito di assoluzione in giudizio penale di revisione ai sensi
dell'art. 88 del decreto citato;
b) i
provvedimenti di sospensione cautelare revocati ai sensi dell'art. 92,
comma secondo e dell'art. 97, comma
primo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
e quelli divenuti inefficaci ai sensi del quarto comma dell'articolo 97
e del terzo comma dell'art. 120
del T.U. citato;
c) i
provvedimenti d'esclusione dell'impiegato da esami o scrutini quando, venuta
meno la causa che li ha determinati, siano intervenuti i provvedimenti
definitivi previsti dagli artt. 94 e 95
del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3;
d) i rapporti
informativi ed i giudizi complessivi annullati o riformati di ufficio o su
ricorso degli interessati.
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI -
FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE.
Capo
III - Fascicolo personale e stato matricolare.
Art. 26.- Adempimenti del capo del
personale concernenti il fascicolo personale.
Il capo del
personale è responsabile della regolare tenuta dei fascicoli personali.
Quando un
impiegato debba essere sottoposto a valutazione o giudizio da parte di uno
degli organi collegiali previsti dal titolo X, parte
prima, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
il capo del personale deve:
- verificare
preventivamente gli atti contenuti nel fascicolo personale;
- ordinare
l'inserzione degli atti eventualmente mancanti e l'eliminazione di quelli
indicati nell'art. 25;
- apporre la
propria firma e la data di seguito all'ultimo atto registrato ai sensi dell'art. 55 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI -
FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE
Capo
III - Fascicolo personale e stato matricolare.
Art. 27.- Adempimenti del capo del
personale concernenti lo stato matricolare.
Il capo del
personale, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 26 deve altresì
verificare lo stato matricolare, per accertare che esso sia conforme a quanto
dispone il terzo comma dell'art. 55 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ordinare le
eventuali rettifiche, aggiunte o cancellazioni ed apporvi la propria firma e la
data.
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI -
FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE
Capo
III - Fascicolo personale e stato matricolare.
Art. 28.- Modalità della eliminazione di
atti.
L'eliminazione di
atti o documenti dal fascicolo personale dell'impiegato si esegue mediante
stralcio dell'atto o documento ed inserzione, in sua vece, della determinazione
del capo del personale, che deve limitarsi a precisare la disposizione in base
alla quale viene disposta l'eliminazione. Nella detta determinazione l'atto o
documento stralciato deve essere indicato soltanto mediante gli estremi con cui
è iscritto nell'indice del fascicolo personale, escluso ogni ulteriore
riferimento al suo contenuto. Gli estremi della determinazione sono annotati a
margine dell'indice del fascicolo personale nonché a margine dello stato
matricolare, se l'atto o documento è in questo menzionato.
Gli atti o
documenti stralciati vengono trasmessi all'archivio dal quale non potranno
essere estratti se non per ordine scritto del Ministro o del capo del
personale, che indicherà a quale autorità o ufficio gli atti stessi possano
essere comunicati o dati in visione.
TITOLO
III - RAPPORTI INFORMATIVI - ORGANI COMPETENTI A COMPILARLI - GRAVAMI -
FASCICOLO PERSONALE E STATO MATRICOLARE
Capo
III - Fascicolo personale e stato matricolare.
Art. 29.- Rilascio di copie dello stato
matricolare.
L'impiegato può
chiedere all'ufficio del personale di prendere visione degli indici del
fascicolo personale e può ottenere altresì che gli siano rilasciati a sue spese
estratti dello stato matricolare o copie degli atti cui abbia diritto.
I criteri per la determinazione
delle spese di cui al comma precedente sono stabiliti annualmente dal Consiglio
di amministrazione in base al costo del servizio. L'importo è corrisposto
dall'impiegato mediante applicazioni sulla domanda di marche da bollo da
annullarsi a cura dello stesso ufficio del personale.
Sulla domanda
dell'impiegato intesa ad ottenere la eliminazione di atti o documenti dal
fascicolo personale, ovvero l'inserzione nello stesso di atti o documenti,
nonché su quella con cui l'impiegato chiede che nello stato matricolare sia
inscritta o cancellata la menzione di atti o provvedimenti che lo concernono,
provvede il capo del personale.
Il provvedimento
che respinge la domanda deve essere motivato.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
I - Aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
Art. 30.- Denuncia dell'infermità.
La domanda di
collocamento in aspettativa per infermità deve essere presentata in via
gerarchica all'autorità competente, ai sensi dell'art. 66 del T.U.
approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
ad emettere il provvedimento e deve essere corredata da un certificato medico,
nel quale devono essere specificate l'infermità e la presumibile durata di
questa.
L'impiegato deve indicare nella
domanda la dimora che avrà durante il periodo di aspettativa ed ha l'obbligo di
comunicare successivamente le eventuali variazioni.
Ove, nel denunciare una malattia
di breve durata, l'impiegato non specifichi se intenda essere collocato in
aspettativa o in congedo straordinario, l'Amministrazione può collocarlo in
congedo straordinario ai sensi degli artt. 37
e 66, comma
secondo, del T.U. approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo I - Aspettativa per
infermità non dipendente da causa di servizio.
Art. 31.- Collocamento in aspettativa
disposto d'ufficio.
L'aspettativa per
infermità può essere disposta di ufficio, su richiesta del capo ufficio o di
altro superiore gerarchico dell'impiegato con qualifica non inferiore a
direttore di sezione.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
I - Aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
Art.
32.- Visita di controllo.
L'autorità
competente ad emettere il provvedimento di collocamento in aspettativa dispone
che l'impiegato sia sottoposto a visita di controllo a cura di un medico scelto
dall'Amministrazione.
Il medico
incaricato della visita di controllo accerta se l'infermità dichiarata nel
certificato allegato alla domanda o presunta dall'ufficio sussista e se sia
tale da impedire temporaneamente la regolare prestazione del servizio
indicandone, in tal caso, la presumibile durata.
L'impiegato, ove
lo creda, può farsi assistere da un medico di fiducia; a tal fine nel
denunciare la malattia fa domanda all'Amministrazione di essere tempestivamente
preavvisato del giorno e dell'ora della visita di controllo. Il medico
dell'Amministrazione qualora non condivida le osservazioni del medico di
fiducia dell'impiegato deve motivare nel verbale di visita l'eventuale
dissenso.
Qualora la visita
di controllo abbia esito sfavorevole per l'impiegato le spese della visita
stessa possono essere poste a carico dell'impiegato.
Il provvedimento
che dispone il collocamento in aspettativa ne determina altresì la durata.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
I - Aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
Art. 33.- Annotazione dei provvedimenti
concernenti l'aspettativa.
I provvedimenti
con i quali è disposto il collocamento in aspettativa e quelli con i quali si
respinge la domanda dell'impiegato sono annotati nello stato matricolare.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
I - Aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio.
Art. 34.- Visite di controllo durante
l'aspettativa.
L'Amministrazione
può in ogni momento, durante il periodo di aspettativa, sottoporre l'impiegato
ad ulteriori visite di controllo con le modalità previste dall'art. 32.
Qualora sia accertato che lo
stato di salute consenta all'impiegato di riprendere il servizio, la competente
autorità dispone la cessazione della posizione di aspettativa assegnando
all'impiegato un termine per la riassunzione del servizio.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
II - Aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Art. 35-38.-
Abrogati dall'art. 11 del
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
II - Aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Art. 39.- Nuovi accertamenti sanitari allo
spirare del periodo di aspettativa per infermità dipendente da causa di
servizio.
Qualora l'impiegato già collocato
in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio non possa, allo
spirare del termine massimo previsto dal III comma dell'art. 68 del
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
riprendere servizio, viene sottoposto a nuovo accertamento sanitario da parte
del collegio medico previsto dall'art. 45 del R.D.L. 5 settembre 1895, n. 603 e
per i personali dipendenti dal Ministero della Difesa da parte delle
Commissioni medico ospedaliere di cui al regolamento 15 aprile 1928, n. 1024.
Avverso il
giudizio di tali organi sono esperibili i gravami previsti nei predetti
decreti.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
II - Aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Art. 40.- Ulteriore istruttoria per la
eventuale concessione della pensione privilegiata.
Qualora a seguito degli
accertamenti di cui all'articolo precedente l'impiegato venga riconosciuto non
idoneo al servizio sarà proseguita, nei modi di legge, la prescritta
istruttoria per la eventuale concessione della pensione privilegiata.
TITOLO
IV - Casi e modalità del collocamento in aspettativa per infermità
Capo
II - Aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio.
Art. 41.- Assistenza agli accertamenti
sanitari di un medico di fiducia dell'impiegato.
Abrogato dall'art. 11 del
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
III - Spese di cura.
Art. 42.- Modalità per ottenere il rimborso
delle spese di cura.
L'impiegato o i
suoi eredi nella stessa istanza diretta ad ottenere il riconoscimento della
dipendenza dell'infermità da causa di servizio o con domande successive da
proporsi entro il termine previsto dal primo comma dell'art. 36 possono
chiedere che siano poste a carico dell'Amministrazione le spese di cura,
comprese quelle per il ricovero in istituti sanitari o per protesi.
Sulla domanda
provvede l'autorità competente a disporre l'aspettativa.
Il Ministro, su
proposta del capo ufficio da cui l'impiegato dipende, può disporre che le spese
del ricovero in istituto sanitario siano poste a carico dell'Amministrazione
anche se l'impiegato non abbia proposto domanda, nel caso in cui questi,
durante l'espletamento di mansioni di servizio o per causa manifestamente
dipendente dallo stesso, abbia subito un infortunio che ne abbia imposto il
ricovero urgente in luogo di cura.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
III - Spese di cura.
Art. 43.- Comunicazione del provvedimento
che accoglie l'istanza.
Il provvedimento
che pone a carico dell'Amministrazione dello Stato le spese di cura della
infermità dipendente da causa di servizio è adottato con riserva di successiva
liquidazione e viene comunicato dall'organo da cui promana all'Amministrazione
dell'istituto presso il quale l'impiegato è sottoposto a cura o ricoverato ed
all'impiegato stesso.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
III - Spese di cura.
Art. 44.- Spese di cure rimborsabili.
Il diritto dell'impiegato che sia
stato infermo per causa di servizio, al rimborso delle spese di cura, comprese
quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, si esercita nei
confronti dell'Amministrazione con l'osservanza delle formalità previste
dall'art. 45 e solo per la parte eccedente le spese che siano a carico di enti
istituti assistenziali, previdenziali o assicurativi, o casse mutue ai quali
l'impiegato abbia diritto di rivolgersi in base a norme di legge o di
regolamento.
Nel caso che
l'impiegato per fatto a lui imputabile sia decaduto dal diritto alle
prestazioni dovute da detti enti o istituti, l'Amministrazione richiede ai
medesimi la determinazione dell'ammontare delle spese che sarebbero state a
loro carico e, sulla base di tale accertamento, provvede alla liquidazione
delle spese a carico dello Stato ai sensi del precedente comma.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
III - Spese di cura.
Art. 45.- Documenti giustificativi.
Il rimborso delle
spese di cura o di protesi eccedenti quelle che siano a carico di istituti o
enti previdenziali, assistenziali o assicurativi o casse mutue, ai sensi
dell'art. 44, viene effettuato previa presentazione dei documenti
giustificativi e purché, nel caso di ricoveri o di protesi, essi siano
effettuati presso istituti pubblici di cura o presso istituti di cura
convenzionati con l'E.N.P.A.S. A tal fine l'Amministrazione ha facoltà di richiedere
agli enti o istituti previsti dall'art. 44, in copia o in originale, i
documenti giustificativi ad essi prodotti dall'impiegato.
Qualora la
infermità non dia luogo a ricovero e la cura sia fatta solo con l'assistenza di
un privato professionista, le notule mediche devono essere firmate dal medico,
le prescrizioni dei farmaci e degli altri mezzi terapeutici, firmati dal
medico, devono recare l'indicazione del prezzo, la data dell'acquisto ed il
timbro della farmacia che li ha forniti. Nel caso in cui, per disposizioni di
legge, la ricetta debba essere trattenuta dal farmacista, dovrà essere esibita
una copia rilasciata dal medico e timbrata dal farmacista che ha fornito il
medicinale.
Deve, inoltre,
essere presentata una dichiarazione dell'ente o istituto da cui l'impiegato è
assistito dalla quale risulti l'importo delle spese assunte a carico dell'ente
e una dichiarazione dell'impiegato o dei suoi familiari dalla quale risulti che
non abbia ottenuto alcun rimborso da parte di terzi.
La documentazione per ottenere il
rimborso delle spese deve essere presentata entro il trentesimo giorno dalla
data del certificato di guarigione o dalla data di fornitura di protesi o dalla
data della morte, salvo comprovato impedimento.
TITOLO
IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
III - Spese di cura.
Art. 46.- Concessione di anticipi.
Qualora sia stato
già adottato il provvedimento di riconoscimento della causa di servizio o le
circostanze che hanno dato causa all'infermità siano tali da far fondatamente
ritenere allo stato degli atti come probabile il riconoscimento della causa di
servizio, possono essere concessi, con riserva di eventuale recupero sulle
competenze dovute all'impiegato e, ove occorra, sul trattamento di quiescenza,
congrui anticipi al fine di permettere particolari cure mediche o protesi alle
quali non sono tenuti gli enti od istituti assistenziali, previdenziali od
assicurativi, o casse mutue, ai quali l'impiegato sia iscritto in base a norme
di legge o di regolamento.
Il provvedimento di concessione
dell'anticipo è adottato dal capo del personale su conforme parere del
Consiglio di amministrazione, previa presentazione dei documenti giustificativi
ai sensi del precedente articolo.
TITOLO IV - CASI E MODALITÀ DEL COLLOCAMENTO IN
ASPETTATIVA PER INFERMITÀ
Capo
III - Spese di cura.
Art. 47.- Computo del quinquennio per la
determinazione della durata massima dell'aspettativa.
Ai fini della
determinazione della durata massima dell'aspettativa prevista dal secondo comma
dell'art. 70 del
testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3,
si considera il quinquennio che verrà a scadere nell'ultimo giorno del nuovo
periodo di aspettativa richiesto dall'impiegato.
TITOLO
V - EQUO INDENNIZZO
Capo
I - Concessione dell'equo indennizzo.
Art. 48.- Concessione.
L'equo indennizzo
previsto dall'art. 68 del D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3, è concesso
all'impiegato che, per infermità contratta per causa di servizio, ha subito una
menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui
alle tabelle A e B annesse alla legge 10 agosto 1950, n. 648.
L'infermità non
prevista in dette tabelle è indennizzabile solo nel caso in cui sia da
ritenersi equivalente ad alcuna di quelle contemplate nelle tabelle stesse.
TITOLO
V - EQUO INDENNIZZO
Capo
I - Concessione dell'equo indennizzo.
Art. 49.- Criteri per la liquidazione.
Per il personale
di ciascuna carriera, l'equo indennizzo è liquidato secondo equità con decreto
Ministeriale in base alle categorie di menomazione dell'integrità fisica ed in
conformità dell'annessa tabella.
L'indennizzo è
ridotto del 25% se l'impiegato ha superato i cinquanta anni di età e del 50% se
ha superato il sessantesimo anno.
Agli effetti del comma precedente
l'età alla quale devesi aver riguardo è quella che l'impiegato aveva al momento
dell'evento dannoso.
TITOLO
V - EQUO INDENNIZZO
Capo
I - Concessione dell'equo indennizzo.
Art. 50.- Cumulo dell'equo indennizzo e
della pensione privilegiata.
L'equo indennizzo, determinato a
norma del precedente articolo, è ridotto della metà se l'impiegato consegua
anche la pensione privilegiata.
Va inoltre
dedotto dall'equo indennizzo quanto eventualmente percepito dall'impiegato in
virtù di assicurazione a carico dello Stato o di altra pubblica
Amministrazione.
TITOLO
V - EQUO INDENNIZZO
Capo
II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo.
Art. 51-55.-
Abrogati dall'art. 11 del
D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349.
TITOLO V - EQUO INDENNIZZO
Capo
II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo.
Art. 56.- Aggravamento sopravvenuto della
menomazione.
Entro cinque anni
dalla data della comunicazione del decreto previsto dall'art. 49
l'Amministrazione, nel caso di aggravamento della menomazione della integrità
fisica per la quale sia stato concesso un equo indennizzo, può provvedere, su
richiesta dell'impiegato, e per una sola volta alla revisione dell'indennizzo
già concesso.
In tale ipotesi l'impiegato sarà
sottoposto agli accertamenti sanitari previsti per la prima concessione dell'equo
indennizzo.
TITOLO
V - EQUO INDENNIZZO
Capo
II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo.
Art. 57.- Cumulo di menomazioni
dell'integrità fisica.
Nel caso in cui
l'impiegato riporti per causa di servizio altra menomazione dell'integrità
fisica si procede alla liquidazione di nuovo indennizzo se la menomazione
complessiva dell'integrità fisica che ne deriva rientri in una delle categorie
superiori a quella in base alla quale fu liquidato il primo indennizzo.
Dal nuovo indennizzo andrà detratto
quanto in precedenza liquidato.
TITOLO
V - EQUO INDENNIZZO
Capo
II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo.
Art. 58.- Dolo o colpa grave
dell'impiegato.
Nulla può essere
liquidato all'impiegato se la menomazione della integrità fisica sia stata
contratta per dolo o colpa grave di lui.
TITOLO
V - EQUO INDENNIZZO
Capo
II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo.
Art. 59.- Annullamento del decreto di
concessione.
Il provvedimento
di concessione dell'equo indennizzo è annullato e si provvede al recupero della
somma liquidata nel caso in cui venga accertato che la concessione si basò su
falsi presupposti.
L'annullamento
della concessione ed il recupero delle somme liquidate sono disposti con
decreto del Ministro.
TITOLO
V - EQUO INDENNIZZO
Capo
II - Procedura per la liquidazione dell'equo indennizzo.
Art. 60.- Cumulo tra equo indennizzo e
pensione privilegiata.
Nel caso in cui l'impiegato al
quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente per la
stessa causa il collocamento a riposo con pensione privilegiata, la metà
dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sarà recuperata mediante trattenute
mensili sulla pensione, di importo pari ad un decimo dell'ammontare di questa.
TITOLO
VI - SANZIONI PECUNIARIE PER IL PERSONALE AUSILIARIO
Art. 61.- Organi competenti ad infliggere
le sanzioni.
Le sanzioni
pecuniarie a carico del personale ausiliario previste dall'art. 134 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 , sono inflitte,
previa contestazione verbale dello addebito, con determinazione scritta e
motivata dal capo dell'ufficio da cui l'impiegato dipende.
I provvedimenti coi quali vengono
inflitte sanzioni pecuniarie, se adottati da superiore diverso da quello
competente, ai sensi dell'art. 52 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ad esprimere il giudizio
complessivo sull'impiegato, debbono essere comunicati al superiore che deve
esprimere il giudizio, ai fini delle valutazioni previste dall'art. 46 del
testo unico citato. Nella motivazione del rapporto informativo e del giudizio
complessivo le dette sanzioni non debbono formare oggetto di espressa menzione.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
I - Scrutinio per merito comparativo.
Art. 62.- Determinazione dei criteri.
Negli scrutini per merito
comparativo, la determinazione dei criteri di massima viene fatta dal Consiglio
d'amministrazione prima d'ogni altra operazione.
Il Consiglio di
amministrazione determina le diverse categorie di titoli da esaminare in
applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 169 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed i relativi
coefficienti di valutazione e può stabilire altresì il periodo di tempo, non
inferiore di regola a cinque anni, al quale devono riferirsi alcune categorie
di titoli.
Il coefficiente
complessivo minimo per l'idoneità alla promozione non può essere fissato in
misura inferiore alla metà del coefficiente complessivo massimo. Non possono
essere considerati idonei quegli impiegati i quali, con qualunque coefficiente
complessivo, non abbiano ottenuto almeno la metà del coefficiente massimo nella
categoria concernente le qualità del servizio prestato ed in quella concernente
l'attitudine ad assolvere le funzioni della qualifica superiore.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
I - Scrutinio per merito comparativo.
Art. 63.- Adempimenti del Consiglio di
amministrazione.
Dopo l'operazione
prevista dai primi due commi del precedente articolo il Consiglio
d'amministrazione stabilisce, in base ai fascicoli personali, quali impiegati
siano in possesso dei requisiti per essere ammessi allo scrutinio e ne forma
l'elenco nominativo.
Il Consiglio di
amministrazione forma altresì l'elenco degli impiegati che, pur avendo
l'anzianità minima prescritta, non possono essere ammessi allo scrutinio per
difetto di altro requisito previsto dalla legge o perché esclusi ai sensi dell'art. 93 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, indicandone le
ragioni.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
I - Scrutinio per merito comparativo.
Art. 64.- Formazione delle schede.
L'ufficio del
personale trasmette al Consiglio di amministrazione, unitamente ai fascicoli,
un elenco dei titoli posseduti da ciascun candidato.
Il Consiglio di
amministrazione prende in esame i fascicoli personali degli impiegati da
scrutinare e distribuisce i diversi titoli da ciascuno posseduti nelle
categorie specificate ai sensi dell'art. 62 elencandoli in schede distinte per
ciascun impiegato.
Nelle schede
personali devono essere annotati gli elementi di giudizio risultanti dai
rapporti informativi relativi all'ultimo quinquennio o al maggior periodo
stabilito ai sensi dell'art. 62, comma secondo.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
I - Scrutinio per merito comparativo.
Art. 65.- Determinazione dei coefficienti
di scrutinio.
Ai fini della
valutazione dei singoli impiegati, i nomi di questi debbono essere trascritti
su un apposito quaderno dal quale risultino le varie categorie di titoli ed i
coefficienti assegnati per ciascuna categoria. Il coefficiente è assegnato ad
ogni impiegato per ciascuna categoria di titoli a maggioranza degli
intervenuti; il coefficiente complessivo è dato dalla somma dei coefficienti.
La comparazione fra i vari scrutinati è fatta sulla base dei coefficienti
complessivi riportati da ciascun impiegato.
Il verbale della
seduta del Consiglio d'amministrazione deve indicare tra l'altro, i motivi in
base ai quali determinati titoli risultanti dal fascicolo personale e dalla
scheda personale siano stati esclusi dalla valutazione.
Le schede personali ed i quaderni
debbono essere allegati al verbale.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
I - Scrutinio per merito comparativo.
Art. 66.- Cessazione dall'incarico di
componente del Consiglio d'amministrazione.
Le operazioni di cui ai
precedenti articoli se già compiute, non debbono essere rinnovate ove taluno
dei membri del Consiglio di amministrazione cessi di farne parte.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
I - Scrutinio per merito comparativo.
Art. 67.- Nozione di lavori originali,
incarichi valutabili e pubblicazioni scientifiche.
Agli effetti dell'art. 169 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ed ai fini della valutazione
prevista dall'art. 65 del presente decreto, fra i titoli attinenti alle qualità
del servizio si tiene conto anche del rendimento in servizio e delle mansioni
esercitate; i lavori originali elaborati per il servizio sono quelli che
l'impiegato abbia svolti nell'esercizio delle proprie attribuzioni o per
speciale incarico conferitogli dall'Amministrazione di appartenenza o da quella
presso cui l'impiegato presta servizio e che vertono su problemi giuridici,
amministrativi, economici e tecnici o su questioni di particolare rilievo
attinenti ai servizi dell'Amministrazione; gli incarichi valutabili sono quelli
conferiti con provvedimento dell'Amministrazione di appartenenza o di quella
presso cui l'impiegato presta servizio, che non rientrino nelle normali
mansioni di ufficio ovvero determinino un rilevante aggravio di lavoro o
presuppongono una particolare competenza giuridica, amministrativa, economica o
tecnica, o l'assunzione di particolari responsabilità; le pubblicazioni scientifiche
valutabili sono soltanto quelle relative alle discipline giuridiche
amministrative, economiche e tecniche attinenti alla attività ed ai servizi
propri dell'Amministrazione e che rechino un contributo apprezzabile alla
dottrina ovvero alla pratica professionale; l'attitudine ad assolvere le
funzioni della qualifica superiore è valutata dopo l'attribuzione dei
coefficienti relativi alle altre categorie di titoli, in base ad un giudizio
complessivo sulla personalità di ciascun impiegato quale risulta dai precedenti
di carriera, da tutti gli elementi del fascicolo personale e, per gli scrutini
per la promozione a direttore di divisione, anche in base all'esito del
colloquio integrativo.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
I - Scrutinio per merito comparativo.
Art. 68.- Obbligo di motivazione per il
Consiglio di amministrazione.
Qualora il Consiglio di
amministrazione non ritenga di assegnare all'impiegato, per l'attitudine ad
assolvere le funzioni della qualifica superiore, il coefficiente minimo di
idoneità previsto dall'ultimo comma dell'art. 62 nonostante che l'impiegato
stesso abbia superato il coefficiente minimo d'idoneità per le qualità del
servizio prestato, il giudizio deve essere motivato.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
I - Scrutinio per merito comparativo.
Art. 69.- Formazione della graduatoria.
Esaurite le operazioni di
comparazione, il Consiglio d'amministrazione forma la graduatoria dei
promovibili, nell'ordine risultante dal coefficiente numerico complessivo attribuito
a ciascun impiegato. A parità di merito ha la precedenza l'impiegato con
maggiore anzianità nella qualifica rivestita ed a parità di questa l'impiegato
con maggiore anzianità di carriera.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo II - Avanzamento alle
qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e primo archivista e vice
direttore delle carriere speciali.
Art. 70.- Commissioni esaminatrici dei
concorsi per merito distinto, per gli esami di idoneità, per gli esami a primo
archivista.
Le Commissioni
esaminatrici dei concorsi per merito distinto e degli esami di idoneità per le
carriere direttive sono presiedute da un magistrato amministrativo o ordinario
con qualifica non inferiore a consigliere di Stato o corrispondente, e composto
da altri quattro membri, uno dei quali docente universitario delle materie
sulle quali vertono le prove d'esame e gli altri scelti tra gli impiegati
dell'Amministrazione interessata con qualifica non inferiore a direttore di
divisione. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato delle
carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore
di sezione.
Le Commissioni
esaminatrici dei concorsi per merito distinto e degli esami d'idoneità per le
carriere di concetto sono presiedute da un impiegato dell'Amministrazione con
qualifica non inferiore ad ispettore generale e composte da altri quattro
membri, uno dei quali professore degli istituti di istruzione secondaria di II
grado, materie sulle quali vertono le prove d'esame, tre impiegati delle
carriere direttive dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a direttore
di sezione. Funge da segretario un impiegato delle carriere direttive
dell'Amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di seconda
classe.
Le Commissioni
per gli esami a primo archivista e qualifiche corrispondenti sono presiedute da
un impiegato delle carriere direttive con qualifica non inferiore a direttore
di divisione, e composte da altri quattro membri, uno dei quali professore di
ruolo degli istituti medi d'istruzione, delle materie sulle quali vertono le
prove d'esame, e tre impiegati delle carriere direttive dell'Amministrazione
con qualifica non inferiore a direttore di sezione. Funge da segretario un
impiegato delle carriere direttive o di concetto con qualifica,
rispettivamente, non inferiore a consigliere di II classe e a segretario.
Alla Commissione
possono venire aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue estere e per
altre materie speciali.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
II - Avanzamento alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e
primo archivista e vice direttore delle carriere speciali.
Art. 71.- Applicazione a diversi servizi
dei consiglieri di I, II e III classe.
Il periodo di
permanenza in ciascun settore di attività, valutabile, ai sensi dell'art. 159 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, per la promozione a direttore di
sezione non deve essere inferiore ad un anno per ciascun settore di attività.
Il consigliere di I, II e III
classe dopo due anni di permanenza in un medesimo settore di attività può
chiedere d'essere avvicendato; qualora, al momento del compimento
dell'anzianità prescritta dall'art. 164 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per l'ammissione e al concorso
per merito distinto o agli esami e di idoneità non sussista il requisito della
permanenza in tre diversi settori d'attività perché non v'è stata possibilità
di avvicendamento, il capo del personale inserisce nel fascicolo personale
dell'impiegato la dichiarazione che questi può essere ammesso al concorso per merito
distinto o agli esami di idoneità anche in difetto del detto requisito,
indicando il motivo della predetta impossibilità.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
II - Avanzamento alle qualifiche di direttore di sezione, primo segretario e primo
archivista e vice direttore delle carriere speciali.
Art. 72.- Norme applicabili per la nomina a
vice direttore delle carriere speciali.
Agli esami di
concorso previsti dall'art. 196 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si applicano le
disposizioni del presente decreto concernenti gli esami di idoneità.
Il giudizio d'ammissione al
concorso viene espresso dal Consiglio d'amministrazione sulla base degli
elementi risultanti dal fascicolo personale. Il giudizio negativo deve essere
motivato.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
III - Avanzamento a direttore di divisione.
Art. 73.- Commissione giudicatrice del
concorso speciale per direttore di divisione.
La commissione
giudicatrice del concorso speciale per esami per la promozione a direttore di
divisione, previsto dall'art. 166 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, è presieduta da
un magistrato amministrativo o ordinario con qualifica di presidente di sezione
del Consiglio di Stato o corrispondente, ed è composta di altri quattro membri,
dei quali uno professore ordinario di università in una delle materie sulle
quali vertono le prove di esami, un magistrato amministrativo o ordinario con
qualifica di consigliere di Stato o corrispondente, e due scelti tra gli
impiegati dell'Amministrazione interessata con qualifica non inferiore ad
ispettore generale.
Le funzioni di
segretario sono disimpegnate da un impiegato con qualifica non inferiore a
direttore di divisione.
Le prove scritte
previste dal primo comma dell'art. 167 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3, sono costituite da una prova
pratica e da una prova teorica.
La prova pratica
consiste nella soluzione di questioni connesse con l'attività
dell'Amministrazione cui appartiene l'impiegato.
La prova teorica
consiste nello svolgimento di un tema teorico che verte su materie o discipline
attinenti all'attività ed ai servizi ai quali attende l'Amministrazione cui
l'impiegato appartiene.
Il colloquio previsto dal primo
comma dell'art. 167, al quale sono ammessi i candidati i quali abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle prove scritte, costituisce
la prova orale del concorso speciale e verte sulle materie che hanno formato
oggetto delle prove scritte.
La prova orale
non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di otto
decimi.
Il punteggio complessivo è
determinato dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte,
del voto riportato nella prova orale e del coefficiente numerico di valutazione
della personalità e della preparazione professionale dell'impiegato ai sensi
del sesto comma dell'art. 167 del
testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3.
Tale coefficiente
non può superare i cinque decimi.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
III - Avanzamento a direttore di divisione.
Art. 74.- Colloquio integrativo dello
scrutinio per merito comparativo per la promozione a direttore di divisione.
Nello scrutinio
di promozione per merito comparativo a direttore di divisione, il colloquio
integrativo, previsto dall'art. 167 del
D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, si svolge in
presenza del Consiglio d'amministrazione o davanti ad una sottocommissione da
questo costituita quando si avvalga della facoltà prevista dall'art. 167 del
testo unico predetto.
Il colloquio
verte su questioni teorico-pratiche concernenti l'attività dell'Amministrazione
cui l'impiegato appartiene o presta servizio ed è inteso ad accertare la
conoscenza dei problemi fondamentali dell'Amministrazione stessa, l'attitudine
alla soluzione di quesiti, le doti organizzative e direttive, la capacità
d'impostare, analizzare ed esporre i diversi profili d'una questione in
relazione alle finalità pratiche da conseguire e con particolare riferimento ai
servizi prestati.
Il colloquio deve
precedere le operazioni del Consiglio d'amministrazione previste dall'art. 65.
Il Consiglio d'amministrazione, o la sottocommissione, esprime il proprio
giudizio sull'esito del colloquio, assegnando un coefficiente numerico
graduabile fino alla misura massima del coefficiente stabilito per l'attitudine
ad assolvere le funzioni della qualifica da conferire.
Il punto
conseguito nel colloquio costituisce titolo autonomo ed è assunto integralmente
quale elemento costitutivo del coefficiente complessivo assegnato all'impiegato
dal Consiglio di amministrazione in sede di valutazione comparativa.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo III - Avanzamento a
direttore di divisione.
Art. 75.- Rinvio.
A tutti i concorsi per esame per
l'avanzamento in carriera si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma
ottavo, 5, 6, 7, 8.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
IV - Avanzamento del personale della carriera ausiliaria.
Art. 76.- Promozioni per merito assoluto.
Le promozioni per
merito assoluto, previste nella carriera del personale ausiliario, si
conferiscono, nell'ordine di ruolo, agli impiegati che nell'ultimo triennio non
abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a buono e che, a giudizio
del Consiglio di amministrazione, siano meritevoli della promozione.
TITOLO
VII - SVOLGIMENTO DELLE CARRIERE
Capo
IV - Avanzamento del personale della carriera ausiliaria.
Art. 77.- Adempimenti dell'ufficio del
personale.
L'ufficio del
personale, prima dello scrutinio, allega a ciascun fascicolo uno specchio
riassuntivo, firmato dall'impiegato responsabile di tale servizio, contenente
la indicazione dei giudizi complessivi per ciascun anno relativi all'ultimo
triennio, delle benemerenze di servizio e delle punizioni disciplinari
risultanti dal fascicolo stesso. Tali specchi debbono essere allegati al
verbale del Consiglio d'amministrazione.
TITOLO
VIII - NORME INCOMPATIBILI
Art. 78.- Norme incompatibili.
Tutte le disposizioni
regolamentari incompatibili con le norme del presente decreto sono abrogate.
Tabella
1
Omissis