Decreto
Presidente Repubblica 9 maggio 1994, n. 487
Regolamento
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e
modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi
Capo I
Modalità di
accesso - Requisiti generali - Bando di concorso - Svolgimento delle prove
concorsuali - Composizione della commissione esaminatrice - Adempimenti della
commissione esaminatrice
Art. 1.- Modalità di accesso
1.
L'assunzione agli impieghi nelle amministrazioni pubbliche avviene:
a) per
concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami,
per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte
all'accertamento della professionalità richiesta dal profilo professionale di
qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati;
b) mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici
circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio
richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta
di lavoro;
c) mediante
chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli
appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della
Legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed
integrazioni.
2. Il
concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la
imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove
necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare
forme di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni
territoriali.
3. Con le
medesime procedure e modalità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è reclutato
il personale a tempo parziale, di cui alla Legge 29
dicembre 1988, n. 554.
Art. 2.- Requisiti generali
1. Possono
accedere agli impieghi civili delle pubbliche amministrazioni i soggetti che
posseggono i seguenti requisiti generali:
1)
cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti
appartenenti alla Unione europea, fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7
febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15
febbraio 1994, serie generale n. 61;
2) età non
inferiore agli anni 18 e non superiore ai 40. Per i candidati appartenenti a
categorie per le quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non
può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 45 anni di età. Il limite
di età di 40 anni è elevato:
a) di un
anno per gli aspiranti coniugati;
b) di un
anno per ogni figlio vivente dei predetti aspiranti;
c) di 5
anni per coloro che sono compresi fra le categorie elencate nella Legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, e per
coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Per le assunzioni obbligatorie di
personale appartenente a tali categorie, il limite massimo non può superare i
55 anni. Per le assunzioni obbligatorie dei centralinisti ciechi il limite
massimo di età è di 50 anni;
d) di un
periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a 3 anni,
a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva
e di leva prolungata, ai sensi della Legge 24
dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di età per i
candidati, già dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per
i sottufficiali dell'Esercito, Marina o Aeronautica cessati d'autorità o a
domanda; per gli ufficiali e sottufficiali e vice brigadieri, graduati e militari
di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di
finanza e dei Corpi di polizia;
e) il
suddetto limite di età dei 45 anni non trova applicazione per i dipendenti
collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma
51, della Legge 24 dicembre 1993, n. 537;
3) idoneità
fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente.
2. Per
l'ammissione a particolari profili professionali di qualifica o categoria gli
ordinamenti delle singole amministrazioni possono prescrivere ulteriori
requisiti.
3. Non
possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo
e coloro che siano stati destituiti dall'impiego presso una pubblica
amministrazione.
4. Salvo
che i singoli ordinamenti non dispongano diversamente sono equiparati ai
cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica.
5. Il
requisito della condotta e delle qualità morali stabilito per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura viene richiesto per le assunzioni comprese quelle
obbligatorie delle categorie protette, presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in
materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, in
conformità all'art. 41 del
D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29.
6. Per
l'accesso a profili professionali di ottava qualifica funzionale è richiesto il
solo diploma di laurea.
7. I
requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione.
Art. 3.- Bando di concorso
1. I
concorsi sono indetti con D.P.C.M. per i concorsi unici o con provvedimento
dell'organo di vertice dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa
la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della Funzione pubblica.
2. Il bando
di concorso deve contenere il termine e le modalità di presentazione delle
domande nonchè l'avviso per la determinazione del diario e la sede delle prove
scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le materie oggetto
delle prove scritte ed orali ed eventualmente pratiche. Deve indicare le
materie oggetto delle prove scritte ed orali, il contenuto di quelle pratiche,
la votazione minima richiesta per l'ammissione alle prove orali, i requisiti
soggettivi generali e particolari richiesti per l'ammissione all'impiego, i
titoli che danno luogo a precedenza o a preferenza a parità di punteggio, i
termini e le modalità della loro presentazione, le percentuali dei posti
riservati al personale interno, in conformità alle normative vigenti nei
singoli comparti e le percentuali dei posti riservati da leggi a favore di
determinate categorie. Il bando di concorso deve, altresì, contenere la
citazione della Legge 10 aprile
1991, n. 125, che garantisce pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro come anche previsto dall'art. 61 del
D.Lvo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificato dall'art. 29 del
D.Lvo 23 dicembre 1993, n. 546.
3. La
Presidenza del Consiglio dei ministri o l'amministrazione interessata
dispongono in ogni momento, con decreto motivato, la esclusione dal concorso
per difetto dei requisiti prescritti.
4. Nel caso
di concorso unico, i candidati, nella domanda di ammissione, indicano, in
ordine di preferenza, le amministrazioni e le sedi in cui, se vincitori, intendono
essere assegnati. Essi possono dichiarare di concorrere solo per posti di
alcune amministrazioni.
5. I
candidati che non abbiano indicato preferenze, o le abbiano indicate in numero
insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria, sono assegnati ad
un ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di
graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.
Art. 4.- Presentazione delle domande di ammissione
1. Le
domande di ammissione al concorso, redatte in carta semplice, devono essere
indirizzate e presentate direttamente o a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della
Funzione pubblica- per i concorsi unici e all'amministrazione competente negli
altri casi, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, entro il termine
perentorio di giorni 30 dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
2. La data
di spedizione delle domande è stabilita e comprovata dal timbro a data dell'ufficio
postale accettante.
3. La
domanda deve essere redatta secondo lo schema che viene allegato al bando di
concorso, riportando tutte le indicazioni che, secondo le norme vigenti, i
candidati sono tenuti a fornire.
4.
L'amministrazione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente oppure
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato
nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
5. La firma
da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di esclusione,
da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della
Legge 4 gennaio 1968, n. 15.
6. Per i
candidati dipendenti da pubbliche amministrazioni è sufficiente il visto del
capo dell'ufficio presso cui prestano servizio; per i militari, quello del
comandante del reparto presso il quale prestano servizio.
Art. 5.- Categorie riservatarie e preferenze
1. Nei
pubblici concorsi, le riserve di posti, di cui al successivo comma 3 del
presente articolo, già previste da leggi speciali in favore di particolari
categorie di cittadini, non possono complessivamente superare la metà dei posti
messi a concorso.
2. Se, in
relazione a tale limite, sia necessaria una riduzione dei posti da riservare
secondo Legge, essa si attua in misura proporzionale per ciascuna categoria di
aventi diritto a riserva.
3. Qualora
tra i concorrenti dichiarati idonei nella graduatoria di merito ve ne siano
alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve
di posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore
riserva nel seguente ordine:
1) riserva
di posti a favore di coloro che appartengono alle categorie di cui alla Legge 2 aprile
1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni, o
equiparate, calcolata sulle dotazioni organiche dei singoli profili
professionali o categorie nella percentuale del 15%, senza computare gli
appartenenti alle categorie stesse vincitori del concorso;
2) riserva
di posti ai sensi della Legge 24
dicembre 1986, n. 958, a favore dei militari in ferma di leva
prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 5%,
qualora si tratti di concorsi per impiegati o del 10% nei concorsi per operai,
delle vacanze annuali dei posti messi a concorso;
3) riserva
del 2% dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi della Legge 20
settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento,
della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma
biennale.
4. Le
categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parità di
merito e a parità di titoli sono appresso elencate. A parità di merito i titoli
di preferenza sono:
1) gli
insigniti di medaglia al valore militare;
2) i
mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
3) i
mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
4) i
mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
5) gli
orfani di guerra;
6) gli
orfani dei caduti per fatto di guerra;
7) gli
orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
8) i feriti
in combattimento;
9) gli
insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di
guerra, nonchè i capi di famiglia numerosa;
10) i figli
dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
11) i figli
dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
12) i figli
dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
13) i
genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti in guerra;
14) i
genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per fatto di guerra;
15) i
genitori vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati
dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;
16) coloro
che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
17) coloro
che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un
anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso;
18) i
coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
19) gli
invalidi ed i mutilati civili;
20) militari
volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o
rafferma.
5. A parità
di merito e di titoli la preferenza è determinata:
a) dal
numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia
coniugato o meno;
b)
dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche;
c) dalla
maggiore età.
Art. 6.- Svolgimento delle prove
1. Il
diario delle prove scritte deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica -IV Serie speciale- Concorsi ed esami, non meno di 15 giorni
prima dell'inizio delle prove medesime.
2. Le prove
del concorso sia scritte che orali non possono aver luogo nei giorni festivi
nè, ai sensi della Legge 8 marzo
1989, n. 101, nei giorni di festività religiose ebraiche rese
note con decreto del ministro dell'Interno mediante pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nonchè nei giorni di festività religiose
valdesi.
3. Ai
candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data
comunicazione con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove
scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale deve essere dato ai
singoli candidati almeno 20 giorni prima di quello in cui essi debbono
sostenerla.
4. Le prove
orali devono svolgersi in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad
assicurare la massima partecipazione.
5. Al
termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice
forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno
riportati che sarà affisso nella sede degli esami.
Art. 7.- Concorso per esame
1. I
concorsi per esami consistono:
a) per i
profili professionali della settima qualifica o categoria superiore: in almeno
due prove scritte, una delle quali può essere a contenuto teorico-pratico ed in
una prova orale, comprendente l'accertamento della conoscenza di una lingua
straniera, tra quelle indicate nel bando. I voti sono espressi, di norma, in
trentesimi. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano
riportato in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o
equivalente. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e
sulle altre indicate nel bando di concorso e si intende superato con una
votazione di almeno 21/30 o equivalente;
b) per i
profili professionali della quinta e sesta qualifica o categoria: in due prove
scritte, di cui una pratica o a contenuto teorico-pratico, e in una prova
orale. Conseguono l'ammissione al colloquio i candidati che abbiano riportato
in ciascuna prova scritta una votazione di almeno 21/30 o equivalente. Il
colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle altre
indicate nel bando e si intende superato con una votazione di almeno 21/30 o
equivalente.
2. I bandi
di concorso possono stabilire che una delle prove scritte per l'accesso ai
profili professionali della settima qualifica o categoria superiore consista in
una serie di quesiti a risposta sintetica. Per i profili professionali delle
qualifiche o categorie di livelli inferiori al settimo, il bando di concorso
relativo può stabilire che le prove consistano in appositi test bilanciati da
risolvere in un tempo predeterminato, ovvero in prove pratiche attitudinali
tendenti ad accertare la maturità e la professionalità dei candidati con
riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere.
3. Il
punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove
scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel
colloquio.
Art. 8.- Concorso per titoli ed esami
1. Nei casi
in cui l'ammissione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli
e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri,
precede le prove d'esame.
2. Per i
titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a 10/30 o
equivalente; il bando indica i titoli valutabili ed il punteggio massimo agli
stessi attribuibile singolarmente e per categorie di titoli.
3. Le prove
di esame si svolgono secondo le modalità previste dall'art. 6 e art. 7 del
presente regolamento.
4. La
votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella
valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame.
Art. 9.- Commissioni esaminatrici
1. Le
commissioni esaminatrici dei concorsi previsti dagli articoli precedenti sono
nominate con D.P.C.M. nei casi di concorsi unici, o con decreto dell'autorità
competente, negli altri casi. Questa ne dà comunicazione alla Presidenza del
Consiglio dei ministri -Dipartimento della Funzione pubblica.
2. Le
commissioni esaminatrici di concorso sono composte da tecnici esperti nelle
materie oggetto del concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni,
docenti ed estranei alle medesime e non possono farne parte, ai sensi dell'art. 6 del D.Lvo
23 dicembre 1993, n. 546, i componenti dell'organo di
direzione politica dell'amministrazione interessata, coloro che ricoprano
cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle
confederazioni ed organizzazioni sindacali. Almeno un terzo dei posti di
componente delle commissioni di concorso, salva motivata impossibilità, è
riservato alle donne, in conformità all'art. 29
del sopra citato decreto legislativo. Nel rispetto di tali principi, esse, in
particolare, sono così composte:
a) per i
concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori:
da un consigliere di Stato o magistrato o avvocato dello Stato con qualifica
equiparata o da un dirigente generale, con funzioni di presidente, e da due
esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono
svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica o categoria;
b) per i
concorsi per la quinta e la sesta qualifica o categoria: da un dirigente o
equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto
del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato
appartenente alla settima qualifica o categoria;
c) per le
prove selettive previste dal capo terzo del presente regolamento, relative a
quei profili per il cui accesso si fa ricorso all'art. 16 della
Legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed
integrazioni: da un dirigente con funzioni di presidente e da due esperti nelle
materie oggetto della selezione; le funzioni di segretario sono svolte da un
impiegato appartenente alla sesta qualifica o categoria.
3. Le
commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono
essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto
le prove scritte superino le 3.000 unità, con l'integrazione di un numero di
componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni
originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non
può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 500.
4. Il
presidente ed i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti
anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio
attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione
del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia
stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza
dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del
collocamento a riposo risalga ad oltre un triennio dalla data di pubblicazione
del bando di concorso.
5. Possono
essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto
per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute
della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli
effettivi.
6. Alle
commissioni di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo, possono essere
aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per materie
speciali.
7. Quando
le prove scritte abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un
comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un
impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore
all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non
inferiore alla settima e da un segretario scelto tra gli impiegati di settima o
sesta qualifica o categoria.
8. Gli
impiegati nominati presidente e membri dei comitati di vigilanza sono scelti
fra quelli in servizio nella sede di esame, a meno che, per giustificate
esigenze di servizio, sia necessario destinare a tale funzione impiegati
residenti in altra sede.
Art. 10.- Cessazione dall'incarico di componente di
commissione esaminatrice
1. I
componenti delle commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva per
qualsiasi causa durante l'espletamento dei lavori della commissione, cessano
dall'incarico, salvo conferma dell'amministrazione.
Art. 11.- Adempimenti della commissione
1. Prima
dell'inizio delle prove concorsuali la commissione, considerato il numero dei
concorrenti, stabilisce il termine del procedimento concorsuale e lo rende
pubblico. I componenti, presa visione dell'elenco dei partecipanti,
sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità
tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura
civile.
2. La
commissione prepara tre tracce per ciascuna prova scritta, se gli esami hanno
luogo in una sede, ed una sola traccia quando gli esami hanno luogo in più
sedi. Le tracce sono segrete e ne è vietata la divulgazione.
3. Le
tracce, appena formulate, sono chiuse in pieghi suggellati e firmati
esteriormente sui lembi di chiusura dai componenti della commissione e dal segretario.
4. All'ora
stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il
presidente della commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza fa
procedere all'appello nominale dei concorrenti e, previo accertamento della
loro identità personale, li fa collocare in modo che non possano comunicare fra
loro. Indi fa constatare l'integrità della chiusura dei tre pieghi o del piego
contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema
da svolgere.
5. Le
procedure concorsuali devono concludersi entro sei mesi dalla data di
effettuazione delle prove scritte o, se trattasi di concorsi per titoli, dalla
data della prima convocazione. L'inosservanza di tale termine dovrà essere
giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata
relazione da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento
della Funzione pubblica, o all'amministrazione o ente che ha proceduto
all'emanazione del bando di concorso e per conoscenza al Dipartimento della
Funzione pubblica.
Art. 12.- Trasparenza amministrativa nei procedimenti
concorsuali
1. Le
commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le
modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi
attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente
prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre
ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi,
rivolti ai candidati stessi secondo criteri predeterminati, che garantiscono
l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma
sono formalizzati in appositi atti.
2. Nei
concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli, che
deve in ogni caso precedere le prove scritte, deve essere reso noto agli
interessati prima dell'effettuazione delle prove di esami.
3. I
candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del
procedimento concorsuale ai sensi degli artt. 1 e 2 del
D.P.R. 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste.
Art. 13.- Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento
delle prove scritte
1. Durante
le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro
verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo
che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione
esaminatrice.
2. I lavori
debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su carta portante il
timbro d'ufficio e la firma di un membro della commissione esaminatrice.
3. I
candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o
pubblicazioni di qualunque specie. Possono consultare soltanto i testi di legge
non commentati ed autorizzati dalla commissione, se previsti dal bando di
concorso, ed i dizionari.
4. Il
concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque
abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema, è escluso dal
concorso. Nel caso in cui risulti che uno o più candidati abbiano copiato, in
tutto o in parte, l'esclusione è disposta nei confronti di tutti i candidati
coinvolti.
5. La
commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle
disposizioni stesse ed hanno facoltà di adottare i provvedimenti necessari. A
tale scopo, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli
esami. La mancata esclusione all'atto della prova non preclude che l'esclusione
sia disposta in sede di valutazione delle prove medesime.
Art. 14.- Adempimenti dei concorrenti e della commissione al
termine delle prove scritte
1. Al
candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste di eguale
colore: una grande munita di linguetta staccabile ed una piccola contenente un
cartoncino bianco.
2. Il
candidato, dopo aver svolto il tema, senza apporvi sottoscrizione, nè altro
contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio
nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella
busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e
consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi
ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o
chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti
compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la
propria firma e l'indicazione della data della consegna.
3. Al termine
di ogni giorno di esame è assegnato alla busta contenente l'elaborato di
ciascun concorrente lo stesso numero da apporsi sulla linguetta staccabile, in
modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste
appartenenti allo stesso candidato.
4.
Successivamente alla conclusione dell'ultima prova di esame e comunque non
oltre le 24 ore si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in
un'unica busta, dopo aver staccato la relativa linguetta numerata. Tale
operazione è effettuata dalla commissione esaminatrice o dal comitato di
vigilanza con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa
nel luogo, nel giorno e nell'ora di cui è data comunicazione orale ai candidati
presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di
essi, in numero non superiore alle dieci unità, potranno assistere alle
anzidette operazioni.
5. I pieghi
sono aperti alla presenza della commissione esaminatrice quando essa deve
procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.
6. Il
riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di
tutti gli elaborati dei concorrenti.
7. I pieghi
contenenti i lavori svolti dai candidati nelle sedi diverse da quelle della
commissione esaminatrice ed i relativi verbali sono custoditi dal presidente
del singolo comitato di vigilanza e da questi trasmessi in plico raccomandato
per il tramite del capo dell'ufficio periferico al presidente della commissione
dell'amministrazione interessata, al termine delle prove scritte.
Art. 15.- Processo verbale delle operazioni d'esame e
formazione delle graduatorie
1. Di tutte
le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla commissione
esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno
un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.
2. La
graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della
votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a
parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5.
3. Sono
dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i
candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, formate sulla base
del punteggio riportato nelle prove d'esame, tenuto conto di quanto disposto
dalla Legge 2 aprile
1968, n. 482, o da altre disposizioni di legge in vigore che
prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.
4. La
graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è
approvata con decreto del ministro per la Funzione pubblica o dall'autorità
competente nel caso in cui il concorso sia bandito da altre pubbliche
amministrazioni ed è immediatamente efficace.
5. Le
graduatorie dei vincitori sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della
Presidenza del Consiglio dei ministri o dell'amministrazione interessata.
6. Di tale
pubblicazione è data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali
impugnative.
7. Le
graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di 18 mesi dalla
data della sopracitata pubblicazione per eventuali coperture di posti per i
quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data
dovessero rendersi disponibili. Non si dà luogo a dichiarazioni di idoneità al
concorso con esclusione delle procedure di concorso relative al personale del
comparto scuola.
Art. 16.- Presentazione dei titoli preferenziali e di
riserva nella nomina
1. I
concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire alla
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della Funzione pubblica,
per i concorsi unici, o all'amministrazione interessata, nel caso di concorso
espletato dalla medesima, entro il termine perentorio di 15 giorni decorrenti
dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti
in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva, preferenza e
precedenza, a parità di valutazione, il diritto ad usufruire dell'elevazione
del limite massimo di età, già indicati nella domanda, dai quali risulti,
altresì, il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Tale documentazione
non è richiesta nei casi in cui le pubbliche amministrazioni ne siano in
possesso o ne possano disporre facendo richiesta ad altre pubbliche
amministrazioni.
2. I
candidati appartenenti a categorie previste dalla Legge 2 aprile
1968, n. 482, che abbiano conseguito l'idoneità, verranno
inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della
predetta Legge n. 482, risultino iscritti negli appositi
elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima
occupazione e risultino disoccupati sia al momento della scadenza del termine
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto
dell'immissione in servizio.
Art. 17.- Assunzioni in servizio
1. I
candidati dichiarati vincitori sono invitati, a mezzo assicurata convenzionale,
ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e sono assunti in prova nel
profilo professionale di qualifica o categoria per il quale risultano
vincitori. La durata del periodo di prova è differenziata in ragione della
complessità delle prestazioni professionali richieste e sarà definita in sede
di contrattazione collettiva. I provvedimenti di nomina in prova sono
immediatamente esecutivi.
2. Le
pubbliche amministrazioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri
-Dipartimento della Funzione pubblica, il numero dei candidati vincitori
assunti ed eventuali modifiche nell'arco dei 18 mesi di validità della
graduatoria di cui all'art. 15, comma 7.
3. I
vincitori dei concorsi, salva la possibilità di trasferimenti d'ufficio nei
casi previsti dalla legge, devono permanere nella sede di prima destinazione
per un periodo non inferiore a sette anni e, in tale periodo, non possono
essere nemmeno comandati o distaccati presso sedi con dotazioni organiche
complete. In ogni caso non può essere attivato alcun comando o distacco nel
caso in cui la sede di prima destinazione abbia posti vacanti nella dotazione
organica della qualifica posseduta, salvo che il dirigente della sede di appartenenza
non lo consenta espressamente.
4. Il
vincitore, che non assuma servizio senza giustificato motivo entro il termine
stabilito, decade dalla nomina. Qualora il vincitore assuma servizio, per
giustificato motivo, con ritardo sul termine prefissatogli, gli effetti
economici decorrono dal giorno di presa di servizio.
Art. 18.- Compensi
1. Con
D.P.C.M., adottato di concerto con il ministro del Tesoro, sono determinati,
per tutti i tipi di concorso, i compensi da corrispondere al presidente, ai
membri ed al segretario delle commissioni esaminatrici, nonchè al personale
addetto alla vigilanza.
2. La
misura dei compensi indicati nel comma 1 può essere aggiornata, ogni triennio,
con D.P.C.M., di concerto con il ministro del Tesoro, in relazione alle variazioni
del costo della vita, rilevate secondo gli indici ISTAT.
Capo II
Concorsi
unici
Art. 19.- Concorsi unici
1. Le
amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle regioni, delle amministrazioni,
aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, e degli enti locali e loro
consorzi, delle istituzioni universitarie e delle istituzioni ed enti di
ricerca e sperimentazione, reclutano il personale di cui necessitano, mediante
ricorso alle graduatorie di vincitori di concorso predisposte presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della Funzione pubblica.
2. Con
D.P.C.M. su proposta del ministro per la Funzione pubblica, le amministrazioni
pubbliche possono essere autorizzate a svolgere direttamente i concorsi.
Art. 20.- Concorsi circoscrizionali e sedi di esami
1. Per gli
uffici aventi sede in determinate regioni, compartimenti o province, sono
banditi, per i posti ivi disponibili, concorsi circoscrizionali per l'accesso
ai profili professionali di qualifica o categoria, fatta salva la facoltà di
parteciparvi per tutti i cittadini.
2. Le prove
di esami dei concorsi si possono svolgere in sedi decentrate, qualora il numero
dei concorrenti lo renda necessario.
Art. 21.- Adempimenti per il concorso unico
1. La
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della Funzione pubblica-
procede a selezionare un numero di vincitori pari alle esigenze programmate,
per un biennio.
2. A tal
fine, la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della Funzione
pubblica, entro il mese di febbraio di ogni anno, sulla base di comunicazioni
delle amministrazioni relative alle necessità di personale per il biennio
successivo- fissa il contingente di posti da coprire mediante i vincitori del
concorso.
3. Entro il
successivo mese di maggio la Presidenza del Consiglio dei ministri
-Dipartimento della Funzione pubblica- indice il concorso da svolgere durante
l'anno.
4. Le
amministrazioni di cui all'art. 19, comma 1, possono utilizzare il contingente
di un concorso solo dopo l'esaurimento della graduatoria del concorso
precedente.
5. Ove il
numero dei candidati al concorso sia superiore al triplo del numero costituente
il contingente, si procede alla preselezione dei concorrenti mediante il
ricorso a prove psico-attitudinali o anche congiunte a valutazione del titolo
di studio in modo da ridurre il numero dei partecipanti al triplo dei posti
messi a concorso.
6. Il
reclutamento del personale per determinati profili professionali, individuati
con successivo D.P.C.M. può avvenire, con l'ausilio di strumenti automatizzati,
mediante selezione volta ad accertare la professionalità richiesta, con
riguardo alle mansioni del profilo professionale per il quale è espletato il
concorso.
Art. 22.- Richiesta delle amministrazioni e relative
assegnazioni
1. Le
amministrazioni avanzano richiesta alla Presidenza del Consiglio dei ministri
-Dipartimento della Funzione pubblica, per le unità di personale relative ai
posti da coprire distinti per sede di destinazione e profilo professionale.
2. Entro 20
giorni dalla richiesta, la Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento
della Funzione pubblica- con decreto del presidente del Consiglio, assegna il
personale richiesto.
3. Tale
decreto costituisce autorizzazione ad assumere qualora le disposizioni
legislative in materia la richiedano.
Capo III
Assunzioni
mediante gli uffici circoscrizionali per l'impiego ai sensi dell'art. 16 della
Legge 28 febbraio 1987, n. 56
Art. 23.- Campo di applicazione
1. Le
amministrazioni pubbliche effettuano le assunzioni per le categorie, le qualifiche
ed i profili professionali per i quali è richiesto il solo requisito della
scuola dell'obbligo, sulla base di selezioni tra gli iscritti, nelle liste di
collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della
Legge 28 febbraio 1987, n. 56, che abbiano la professionalità
eventualmente richiesta ed i requisiti previsti per l'accesso al pubblico
impiego. I lavoratori sono avviati numericamente alla selezione secondo
l'ordine di graduatoria risultante dalle liste delle sezioni circoscrizionali
per l'impiego territorialmente competenti.
2. Possiede
il requisito della scuola dell'obbligo anche chi abbia conseguito la licenza
elementare anteriormente al 1962.
3. I
lavoratori possono iscriversi in una sola lista di collocamento, anche di sede
diversa da quella di residenza.
4. La
presente disciplina non si applica per le assunzioni del personale militare e
militarizzato delle Forze armate, dei Corpi di polizia, del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco.
5. Gli
avviamenti sono effettuati sulla base delle graduatorie circoscrizionali,
oppure, nel caso di enti la cui attività si esplichi nel territorio di più
circoscrizioni, con riferimento alle graduatorie delle circoscrizioni
interessate, e per gli enti la cui attività si esplichi nell'intero territorio
regionale, con riferimento alle graduatorie di tutte le circoscrizioni della
regione.
Art. 24.- Iscrizione nelle liste
1. Le
sezioni circoscrizionali per l'impiego formano una graduatoria relativa a
categorie, qualifiche e profili generici e diverse graduatorie per categorie,
qualifiche e profili che richiedono specifiche professionalità, nelle quali
l'inserimento, a differenza della prima, è operato sulla base del possesso di
qualifica riconosciuta con attestati o sulla base di precedenti lavorativi,
anche nell'impiego privato. Le graduatorie sono formate sulla base di elementi
di cui alla tabella allegata al presente decreto, valutati uniformemente in
tutto il territorio nazionale secondo i coefficienti ivi indicati.
2. Hanno
titolo a partecipare alle selezioni per l'assunzione:
a) presso
le amministrazioni e gli enti a carattere infraregionale o uffici periferici
anche di amministrazioni e di enti a carattere nazionale e pluriregionale, il cui
ambito territoriale di competenza è compreso o coincide con quello di una
sezione circoscrizionale per l'impiego, i lavoratori inseriti nella graduatoria
della selezione stessa;
b) presso
le amministrazioni e gli enti, o uffici periferici, il cui ambito territoriale
è compreso o coincide con quello di più sezioni della stessa provincia o della
stessa regione, i lavoratori inseriti nelle graduatorie di tutte le sezioni
circoscrizionali per l'impiego rispettivamente interessate;
c) presso
le sedi ministeriali delle amministrazioni centrali dello Stato, le sedi delle
direzioni generali e centrali delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e
degli enti a carattere nazionale o ultraregionale e le strutture alle sedi
stesse direttamente riferibili, i lavoratori iscritti nella graduatoria di
qualsiasi sezione circoscrizionale per l'impiego operante nel territorio
nazionale.
3. Il
lavoratore aspirante all'avviamento al lavoro deve dichiarare alla sezione di
iscrizione, ai sensi della Legge 4 gennaio
1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione
agli impieghi e la non sussistenza delle ipotesi di esclusione. E' comunque
riservato all'amministrazione o ente che procede all'assunzione di provvedere
all'accertamento di titoli e requisiti nei modi di legge.
4. I
lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 30 della
Legge 31 maggio 1975, n. 191, come sostituito dall'art. 19 della
Legge 24 dicembre 1986, n. 958, debbono produrre alle sezioni
circoscrizionali per l'impiego apposita certificazione rilasciata dagli organismi
militari competenti. La sezione circoscrizionale per l'impiego annota il titolo
a fianco dei nomi dei lavoratori interessati nella graduatoria degli iscritti
nelle liste di collocamento.
5. I
dipendenti aventi titolo alla riserva di posti partecipano alle prove selettive
previste dal presente decreto, di norma unitamente ai lavoratori iscritti nelle
liste di collocamento appositamente avviati e convocati. Per la copertura di
posti riservati a dipendenti in servizio ed ai destinatari dell'art. 19 della
Legge 24 dicembre 1986, n. 958, eventualmente dagli stessi
non ricoperti, si provvede con lavoratori da assumere con le procedure previste
dal presente decreto.
6. Ai fini
delle assunzioni con rapporti a tempo parziale e a tempo determinato, i
lavoratori interessati debbono espressamente dichiarare la propria
disponibilità. La dichiarazione si intende revocata qualora il lavoratore non
risponda alla convocazione o rifiuti l'avviamento a selezione, limitatamente al
relativo tipo di rapporto. Le sezioni circoscrizionali per l'impiego formano,
con le medesime modalità per le assunzioni a tempo indeterminato, separate
graduatorie dei lavoratori che abbiano dichiarato la disponibilità ai predetti
rapporti.
7. I
lavoratori assunti con rapporto a tempo determinato permangono nelle
graduatorie per le assunzioni a tempo indeterminato.
Art. 25.- Procedure per l'avviamento a selezione a livello
locale o periferico
1. Le
amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica,
compresa in quella di competenza di una sola sezione circoscrizionale per
l'impiego, inoltrano direttamente alla sezione medesima la richiesta di
avviamento a selezione di un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da
ricoprire, con l'indicazione del titolo di studio, della qualifica di
iscrizione nelle liste di collocamento e del livello retributivo. La sezione
circoscrizionale per l'impiego, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta,
salvo eccezionale e motivato impedimento, procede ad avviare a selezione i
lavoratori nel numero richiesto secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti
aventi i requisiti indicati nella richiesta stessa.
2. Le
amministrazioni e gli enti con circoscrizione amministrativa, anche periferica,
compresa in quelle di competenza di più sezioni circoscrizionali per l'impiego,
inoltrano a ciascuna di dette sezioni richiesta di un numero di lavoratori pari
al doppio dei posti da ricoprire. La richiesta deve essere trasmessa anche
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui
siano interessate più circoscrizioni della stessa provincia, ovvero all'ufficio
regionale del lavoro e della massima occupazione, nel caso in cui siano interessate
circoscrizioni di province diverse, perchè formulino, sulla base dei punteggi
comunicati alle sezioni circoscrizionali interessate, apposita graduatoria
unica integrata dai lavoratori individuati dalle sezioni medesime secondo
l'ordine delle rispettive graduatorie approvate. La graduatoria unica è resa
pubblica mediante affissione all'albo degli uffici e delle sezioni interessate.
L'ufficio provinciale o l'ufficio regionale del lavoro, entro dieci giorni
dalla ricezione della richiesta, salvo eccezionale e motivato impedimento, sono
tenuti ad avviare a selezionare i lavoratori secondo l'ordine della graduatoria
unica in numero corrispondente al doppio dei posti da ricoprire.
3. Le
amministrazioni e gli enti obbligati ad assumere militari in ferma di leva
prolungata e volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma contratta, debbono indicare nella
richiesta di avviamento il numero dei posti riservati ai lavoratori aventi
diritto ai sensi dell'art. 30, comma
1, della Legge 31 maggio 1975, n. 191, come modificato dall'art. 19 della
Legge 24 dicembre 1986, n. 958.
Art. 26.- Assunzioni nelle sedi centrali
1. Le
selezioni di personale per le sedi centrali delle amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non economici a carattere
nazionale sono effettuate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
-Dipartimento della Funzione pubblica, mediante selezioni uniche per le stesse
categorie, qualifiche e profili interessanti più amministrazioni ed enti.
2. Le
amministrazioni di cui al comma 1, entro l'1 febbraio di ogni anno, segnalano
il contingente di posti da coprire distinti per categoria, qualifica e profilo
professionale.
3. I
lavoratori iscritti nelle liste delle sezioni circoscrizionali per l'impiego,
interessati a tali assunzioni, presentano domanda secondo le modalità e nei
termini previsti dai bandi di offerta di lavoro emanati dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri -Dipartimento della Funzione pubblica, pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
4. I bandi
debbono indicare il numero dei posti offerti, distinti per profilo
professionale e per amministrazione, nonchè l'aliquota di posti riservati.
5. Le
domande degli aspiranti, compilate su modelli predisposti, devono, in ogni
caso, essere corredate, a pena di nullità, da apposita certificazione della
sezione circoscrizionale per l'impiego, attestante l'iscrizione nelle liste di
collocamento della medesima e la relativa qualifica, nonchè la posizione in
graduatoria ed il punteggio attribuito. L'attestazione può essere apposta anche
in calce alla domanda.
6. Con
riferimento ai profili professionali di cui al bando di offerta di lavoro, si
formula apposita graduatoria integrata, ordinata secondo il punteggio attestato
dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Nella graduatoria sono evidenziati
i nomi degli aventi titolo alla riserva.
7. La
graduatoria è resa pubblica con le stesse modalità previste per il bando di
offerta di lavoro. Entro dieci giorni dalla pubblicazione, i lavoratori possono
proporre opposizione avverso la posizione in graduatoria se derivante da errata
trascrizione del punteggio. La rettifica è effettuata nei cinque giorni
successivi. La collocazione nella graduatoria integrata costituisce ordine di
precedenza per la convocazione dei lavoratori per le prove selettive. I
lavoratori sono convocati in numero pari al doppio dei posti da ricoprire.
8. In casi
di particolare urgenza, qualora non sia possibile provvedere tempestivamente
con le procedure di cui sopra, la Presidenza del Consiglio dei ministri, su
proposta del Dipartimento della Funzione pubblica può autorizzare
amministrazioni ed enti ad attivare direttamente graduatorie integrate con le
medesime modalità indicate nel presente articolo.
Art. 27.- Selezione
1. Le
amministrazioni e gli enti, entro dieci giorni dalla ricezione delle
comunicazioni di avviamento, ovvero la Presidenza del Consiglio dei ministri
-Dipartimento della Funzione pubblica, entro dieci giorni dalla pubblicazione
delle graduatorie integrali, debbono convocare i candidati per sottoporli alle
prove di idoneità, rispettivamente secondo l'ordine di avviamento e di
graduatoria integrata, indicando giorno e luogo di svolgimento delle stesse.
2. La
selezione consiste nello svolgimento di prove pratiche attitudinali ovvero in
sperimentazioni lavorative i cui contenuti sono determinati con riferimento a
quelli previsti nelle declaratorie e nei mansionari di qualifica, categoria e
profilo professionale dei comparti di appartenenza od eventualmente anche delle
singole amministrazioni e comunque con riferimento ai contenuti ed alle
modalità stabilite per le prove di idoneità relative al conseguimento degli
attestati di professionalità della regione nel cui ambito ricade
l'amministrazione che deve procedere alla selezione, alla stregua degli artt. 14
e 18 della Legge
21 dicembre 1978, n. 845.
3. La
selezione deve tendere ad accertare esclusivamente l'idoneità del lavoratore a
svolgere le relative mansioni e non comporta valutazione comparativa.
4. Alla
sostituzione dei lavoratori che non abbiano risposto alla convocazione o non
abbiano superato le prove o non abbiano accettato la nomina ovvero non siano
più in possesso dei requisiti richiesti, si provvede fino alla copertura dei
posti con ulteriori avviamenti effettuati, secondo l'ordine della stessa
graduatoria vigente al momento della richiesta, in seguito alla comunicazione
da parte dell'ente dell'esito del precedente avviamento.
5. Le
operazioni di selezione sono, a pena di nullità, pubbliche e sono precedute
dall'affissione di apposito avviso all'albo dell'amministrazione o dell'ente. A
tutte le operazioni provvede la stessa commissione, fino alla completa
copertura dei posti complessivamente indicati nella richiesta di avviamento o
nel bando di offerta di lavoro.
Art. 28.- Assunzioni in servizio
1. Le
amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad
immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o
per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria
integrata.
2. La
Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento della Funzione pubblica,
nel rispetto dell'ordine della graduatoria integrata, assegna i lavoratori
utilmente selezionati alle amministrazioni ed enti di cui al bando di offerta,
per la rispettiva nomina in prova ed immissione in servizio.
Capo IV
Assunzioni
di soggetti appartenenti alle categorie protette mediante gli uffici
circoscrizionali per l'impiego ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 482, e
successive modifiche ed integrazioni - Campo di applicazione - Requisiti e
modalità di iscrizione e di assunzione
Art. 29.- Campo di applicazione.
1. Le
assunzioni obbligatorie presso le amministrazioni ed enti pubblici, dei
soggetti di cui all'art. 1 della
Legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della
Legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono secondo le modalità
di cui all'art. 30 del presente regolamento.
Art. 30.- Modalità di iscrizione e requisiti
1. I
soggetti appartenenti alle categorie protette presentano domanda di iscrizione
all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione. La domanda deve
essere munita della necessaria documentazione, concernente la sussistenza dei
requisiti che danno titolo al collocamento obbligatorio ed attestante le
attitudini lavorative e professionali del richiedente anche in relazione
all'occupazione cui aspira e deve essere, altresì, corredata, per coloro che
hanno menomazioni fisiche, da dichiarazione di un ufficiale sanitario
comprovante che l'invalido, per la natura ed il grado di mutilazione o di
invalidità, non è di pregiudizio alla salute o incolumità dei compagni di
lavoro o alla sicurezza degli impianti.
2. I
soggetti appartenenti alle categorie protette al momento dell'iscrizione negli
appositi elenchi formati dall'ufficio provinciale del lavoro devono dichiarare,
ai sensi della Legge 4 gennaio
1968, n. 15, il possesso dei requisiti generali di ammissione
nelle amministrazioni pubbliche previsti dalla normativa vigente.
3. E'
comunque riservata all'amministrazione od ente che procede all'assunzione la
facoltà di provvedere all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di
legge.
4. Il
titolo di studio richiesto è quello delle declaratorie dei profili
professionali o qualifica o categoria nelle quali è prevista l'assunzione.
5. Gli
uffici provinciali del lavoro inseriscono i lavoratori negli elenchi previo
accertamento del grado di invalidità.
Art. 31.- Graduatorie
1. Le graduatorie
dei soggetti di cui all'art. 30 hanno validità annuale e sono formate dagli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il 31 dicembre
di ciascun anno.
2. I
criteri da adottare ed i punteggi da attribuire per la formazione della
graduatoria sono riportati nell'allegata tabella.
3. Le
richieste di avviamento da parte di amministrazioni ed enti pubblici anche a
carattere nazionale e regionale devono essere rivolte all'ufficio provinciale
del lavoro competente nella sede presso la quale il lavoratore dovrà prestare
servizio. Tali richieste devono essere rese pubbliche mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie speciale - concorsi ed esami.
Art. 32.- Modalità di assunzione
1. Gli
uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, in analogia a quanto
previsto per le assunzioni di cui all'art. 16 della
Legge 28 febbraio 1987, n. 56, avviano i soggetti protetti
alla prova tendente ad accertare l'idoneità a svolgere le mansioni, in misura
doppia rispetto ai posti da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria
risultante dagli elenchi degli iscritti per ogni singola categoria.
2. Le prove
non comportano valutazioni comparative e sono preordinate ad accertare
l'idoneità a svolgere le mansioni del profilo nel quale avviene l'assunzione.
3. In
mancanza di iscritti appartenenti ad alcune categorie, l'ufficio di
collocamento invia proporzionalmente i riservatari di altre categorie.
TABELLA
CRITERI PER
LA FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE
A) Elementi
che concorrono alla formazione delle graduatorie:
a) carico
familiare, si intende quello rilevato dallo stato di famiglia e determinato
secondo le modalità previste per la corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare.
Le persone
a carico da considerare sono:
1. coniuge
convivente e disoccupato iscritto in prima classe;
2. figlio
minorenne convivente a carico;
3. figlio
maggiorenne fino al compimento del 26esimo anno di età se studente e
disoccupato iscritto in prima classe, oltre che convivente e a carico ovvero
senza limiti di età se invalido permanentemente al lavoro;
4. fratello
o sorella minorenne convivente a carico.
b)
situazione economica e patrimoniale del lavoratore. Deve intendersi la
condizione reddituale derivante anche dal patrimonio immobiliare e mobiliare
dell'iscritto, con l'esclusione del suo nucleo familiare;
c)
anzianità di iscrizione. Deve intendersi quella maturata in costanza di
iscrizione nella prima classe delle liste di collocamento -compresi i periodi
relativi a rapporti di lavoro a termine con durata complessiva non superiore a
4 mesi nell'anno solare, nonchè quella maturata in costanza di rapporti di
lavoro a tempo parziale con orario non superiore a 20 ore settimanali- o quella
di decorrenza del trattamento straordinario di integrazione salariale senza
rotazione.
B)
Variazione degli elementi
A tutti gli
iscritti è attribuito un punteggio base uguale a + 1.000 riferito alla data
convenzionale del mese di aprile di ogni anno; su tale punteggio base sono da
operare le seguenti variazioni, con l'avvertenza che il punteggio da attribuire
per l'anzianità di iscrizione o reiscrizione è quello relativo al mese a cui si
fa riferimento, senza considerare le frazioni:
I) per ogni
mese di anzianità pregressa alla suddetta data - 1;
II) per le
iscrizioni e le reiscrizioni effettuate successivamente alla data convenzionale
del mese di aprile di ogni anno, si dovranno aggiungere al punteggio base per
ogni mese punti - 1;
III) per
ogni persona a carico, punti - 12;
IV) per
redditi annui a qualsiasi titolo imputabili personalmente al lavoratore:
fino a £.
1.000.000 punti 0
da £.
1.000.000 fino a £. 2.000.000 punti + 1
da £.
2.000.000 fino a £. 3.000.000 punti + 2
da £.
3.000.000 fino a £. 4.000.000 punti + 3
da £.
4.000.000 fino a £. 5.000.000 punti + 6
da £.
5.000.000 fino a £. 6.000.000 punti + 12
da £.
6.000.000 fino a £. 7.000.000 punti + 18
da £.
7.000.000 fino a £. 8.000.000 punti + 24
da £.
8.000.000 fino a £. 9.000.000 punti + 36
da £.
9.000.000 fino a £.10.000.000 punti + 48
per ogni
ulteriore fascia di £. 1.000.000, ulteriori + 12.
Il
punteggio conseguito dal lavoratore iscritto nella prima classe delle liste di
collocamento della sezione circoscrizionale di residenza è diminuito di un
coefficiente del 10% qualora il tasso ufficiale di disoccupazione del
territorio circoscrizionale sia superiore di un terzo a quello medio nazionale.
Il
punteggio complessivo di graduatoria deve essere riferito alla data del 31
dicembre di ciascun anno.
Il
punteggio per i figli a carico è attribuito ad entrambi i genitori disoccupati:
in caso di assunzione di uno dei due coniugi la posizione in graduatoria
dell'altro rimasto disoccupato è immediatamente rideterminata non computando il
punteggio prima attribuito per il coniuge ed i figli.
Il
lavoratore con punteggio minore precede in graduatoria il lavoratore con
punteggio maggiore, in caso di parità i lavoratori sono collocati in
graduatoria secondo la maggiore anzianità di iscrizione e, in caso di ulteriore
parità, in ordine decrescente di data di nascita.