Decreto del Presidente della Repubblica n.
347 del 6 novembre 2000
Regolamento
recante norme di organizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione
(Rif.
GU n.277 del 27/11/2000)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, commi 2 e 4/bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in
particolare l'articolo 75;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare gli articoli 1,
comma 3, lettera q), 19 e 21;
Visto l'articolo 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
112;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni;
Visto il decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 luglio 1996, pubblicato nel
Supplemento ordinario n. 18 alla Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 1997 -
Serie generale, concernente le dotazioni organiche del Ministero della Pubblica
Istruzione;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 17 marzo 2000;
Sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti
normativi, nell'Adunanza del 3 aprile 2000;
Acquisiti i
pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio
2000;
Viste le
osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della Pubblica
Istruzione, formulate dalla Corte dei Conti con note in data 6 settembre 2000 e
in data 12 ottobre 2000;
Ritenuto di dover
aderire ai rilievi della Corte dei Conti e conseguentemente di dover modificare
il testo del predetto decreto;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27
ottobre 2000;
Sulla proposta del Ministro della Pubblica Istruzione, di
concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e del Tesoro, del Bilancio e
della Programmazione Economica;
EMANA
il
seguente Regolamento
Art. 1 - Articolazione del
Ministero
1. Il Ministero
della Pubblica Istruzione di seguito denominato "Ministero" è articolato,
a livello centrale, in due Dipartimenti e tre Servizi di livello dirigenziale
generale a norma dell'art. 75 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
2. I Dipartimenti
assumono rispettivamente la denominazione di Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione e di Dipartimento per i servizi nel territorio. Nell'ambito dei
predetti Dipartimenti sono individuati gli Uffici di livello dirigenziale
generale di cui agli articoli 3 e 4.
3. I Servizi
assumono la denominazione di Servizio per gli affari economico-finanziari,
Servizio per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica e Servizio
per la comunicazione.
4. Il Ministero è
articolato, a livello periferico, in Uffici scolastici regionali di livello
dirigenziale generale, uno per ciascuna regione. Tali Uffici, a norma
dell'articolo 6, comma 2, si organizzano per funzioni e, sul territorio
provinciale, per Servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche.
5. Con decreti
ministeriali di natura non regolamentare, adottati a norma dell'articolo 17, comma 4/bis,
lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400
e successive modificazioni, sono individuati gli Uffici di livello dirigenziale
non generale e i loro compiti.
6. Ciascun Dipartimento, Servizio e Ufficio
scolastico regionale provvede alla gestione del personale del Ministero
assegnato e in particolare alla gestione della mobilità interna e della
formazione specialistica per l'esercizio delle funzioni di competenza, nel
rispetto delle norme dei Contratti collettivi in vigore.
7. Sui
provvedimenti di attuazione del presente Regolamento aventi riflessi
sull'organizzazione e sul rapporto di lavoro sono sentite, a norma dell'articolo 19 della legge 15
marzo 1997, n. 59, le organizzazioni sindacali aventi
titolo a partecipare alla contrattazione.
8. Al
conferimento degli incarichi di direzione degli Uffici dirigenziali si provvede
con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni.
Art. 2 - Attribuzioni dei capi
dei Dipartimenti
1. I capi dei
Dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli
Uffici compresi nel Dipartimento al fine di assicurare la continuità delle
funzioni dell'Amministrazione e sono responsabili, ai sensi dell'articolo 21 del decreto
legislativo n. 29 del 1993, dei risultati
complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro.
2. Dal capo del
Dipartimento dipendono funzionalmente gli Uffici di livello dirigenziale
generale compresi nel Dipartimento stesso. Il capo del Dipartimento può
promuovere progetti che coinvolgono le competenze di più Uffici dirigenziali
compresi nel Dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti
preposti a tali Uffici.
3. Il capo del
Dipartimento svolge le funzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto legislativo n. 300 del 1999 a mezzo di
Uffici posti alle sue dirette dipendenze.
Art. 3 - Dipartimento per lo
sviluppo dell'istruzione
1. Il
Dipartimento per lo Sviluppo dell'istruzione comprende i seguenti Uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici;
b) Direzione
Generale per la formazione, l'aggiornamento del personale della scuola;
c) Direzione
Generale per le relazioni internazionali.
2. La Direzione
Generale per gli ordinamenti scolastici svolge, in particolare, i compiti
relativi:
– agli
ordinamenti, ai curricoli e ai programmi scolastici;
– alla
definizione delle classi di concorso e dei programmi delle prove concorsuali
del personale della scuola;
– alla ricerca e
all'innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tal
fine della collaborazione dell'Istituto nazionale di documentazione per
l'innovazione e la ricerca educativa;
– alla materia
degli esami, delle certificazioni e del riconoscimento di titoli di studio
stranieri;
–
all'individuazione delle priorità in materia di valutazione e alla promozione
di appositi progetti;
– alla vigilanza
sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema d'istruzione e
sull'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca
educativa.
La Direzione
Generale per la formazione e aggiornamento del personale della scuola provvede,
in particolare, alla definizione degli indirizzi generali nelle materie di
competenza. La Direzione Generale per le relazioni internazionali cura,
coordinandosi con i competenti Uffici del Dipartimento per i Servizi nel
territorio, le relazioni internazionali, inclusa la collaborazione con l'Unione
Europea e con gli Organismi internazionali.
3. Il
Dipartimento fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria
competenza, agli Uffici scolastici regionali e ne verifica la coerenza di
attuazione.
4. Nell'ambito
del Dipartimento è istituito il Servizio di segreteria del Consiglio Superiore
della Pubblica Istruzione.
Art. 4 - Dipartimento per i
servizi nel territorio
1. Il
Dipartimento per i Servizi nel territorio comprende i seguenti Uffici di
livello dirigenziale generale:
a) Direzione
Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio;
b) Direzione
Generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi
integrati;
c) Direzione
Generale del personale della scuola e dell'Amministrazione;
d) Direzione
Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per le
attività motorie.
2. La Direzione
Generale per l'organizzazione dei servizi nel territorio svolge, in
particolare, i compiti relativi:
– alla
definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio e
per la valutazione della loro efficienza, al fine di garantire il coordinamento
dell'organizzazione e l'uniformità dei relativi livelli in tutto il territorio
nazionale;
– ai servizi per
l'integrazione degli studenti in situazione di handicap e per l'accoglienza e
integrazione degli studenti immigrati;
– agli indirizzi
in materia di vigilanza sulle scuole e corsi d'istruzione non statale e sulle
scuole straniere in Italia;
– alla vigilanza
sull'Agenzia per la formazione e l'istruzione professionale di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e sulla "Fondazione Museo Nazionale
della Scienza e della Tecnologia "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo del 20 luglio 1999, n. 258;
– alla vigilanza
e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del Testo Unico approvato con
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nei confronti degli altri enti ivi previsti;
– ai problemi
generali del territorio, nel rispetto delle competenze delle regioni,
segnatamente quelli relativi al diritto allo studio, al dimensionamento delle
istituzioni scolastiche, alla distribuzione territoriale delle scuole e degli
indirizzi di studio, all'edilizia scolastica.
La Direzione
Generale per l'istruzione post-secondaria e degli adulti e per i percorsi
integrati, fatte comunque salve le competenze delle regioni, svolge le funzioni
dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione in materia di:
– percorsi
integrati d'istruzione e formazione;
– educazione ed
istruzione permanente degli adulti;
– istruzione
superiore non universitaria, ivi compresa l'istruzione e formazione tecnica
superiore.
La Direzione
Generale per lo status dello studente, per le politiche giovanili e per
le attività motorie, svolge, in particolare, i compiti relativi:
– alla materia
dello status dello studente;
– agli indirizzi
e alle strategie nazionali in materia di rapporti della scuola con lo sport;
– alle strategie
sulle attività e sull'associazionismo degli studenti e sulle politiche sociali
in favore dei giovani;
– al supporto
dell'attività della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte
provinciali degli studenti;
– ai rapporti con
le associazioni dei genitori e al supporto della loro attività.
La Direzione
Generale del personale della scuola e dell'Amministrazione svolge, in
particolare, i compiti relativi:
– alla
definizione degli indirizzi generali e alla disciplina giuridica ed economica
del rapporto di lavoro e di nuovi modelli di prestazione del servizio del
personale scolastico e, d'intesa con il Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione, alla relativa contrattazione;
– all'attuazione
delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale
amministrativo e tecnico del Ministero, nonché al reclutamento, alla formazione
generale, alle relazioni sindacali, alla contrattazione e alla mobilità.
3. Il
Dipartimento, per la parte afferente ai rapporti internazionali, nelle materie
di propria competenza collabora con il Dipartimento per lo sviluppo
dell'istruzione. Al Dipartimento è affidata l'organizzazione del Servizio del
contenzioso, per l'assolvimento delle funzioni strumentali comuni ai
Dipartimenti e ai Servizi dell'Amministrazione centrale e per la formulazione
degli indirizzi in materia all'Amministrazione periferica. Il Dipartimento
fornisce le linee di indirizzo generale, nelle materie di propria competenza,
agli Uffici regionali scolastici e ne verifica la coerenza di attuazione.
Art. 5 – Servizi
1. I Servizi sono
Uffici di livello dirigenziale generale non equiparati ad Uffici dirigenziali
dipartimentali, per l'esercizio di funzioni strumentali di interesse comune ai
Dipartimenti e agli Uffici scolastici regionali. Essi si articolano in Uffici
di livello dirigenziale non generale. I Servizi forniscono il supporto
necessario nei tempi utili per l'efficace esercizio dell'azione amministrativa,
secondo le direttive generali del Ministro e quelle dei capi dei Dipartimenti.
2. Il Servizio
per gli affari economico-finanziari svolge attività di consulenza ed assistenza
tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi Uffici centrali
e periferici; anche sulla base dei dati forniti dagli Uffici competenti,
predispone le relazioni tecniche sui provvedimenti normativi; avvalendosi dei
dati forniti dai Dipartimenti, dagli altri Servizi e dagli Uffici scolastici
regionali, rileva il fabbisogno finanziario del Ministero della Pubblica
Istruzione. Sulla base delle direttive del Ministro, cura la redazione del
bilancio, le operazioni di variazione ed assestamento, la redazione delle
proposte per la legge finanziaria, l'attività di rendicontazione al Parlamento
ed agli organi di controllo; predispone i programmi di ripartizione delle
risorse finanziarie rinvenienti da leggi, fondi e provvedimenti che le
destinano ad obiettivi comuni dei Dipartimenti, dei Servizi e degli Uffici;
predispone gli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai
vari Centri di responsabilità ed ai Centri di costo; attende ai Servizi
generali dell'Amministrazione centrale; coordina i programmi di acquisizione
delle risorse finanziarie, in relazione alle diverse fonti di finanziamento;
monitora e analizza i flussi finanziari; cura la gestione amministrativa e
contabile delle attività strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere
generale e comune agli Uffici dell'Amministrazione centrale; dà consulenza
legale all'Amministrazione periferica in materia contrattuale, previa intesa
con i competenti Uffici e fatte salve le competenze in materia spettanti al
Servizio di cui al comma 3; fornisce le indicazioni necessarie per la gestione
amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche.
3. Il Servizio
per l'automazione informatica e l'innovazione tecnologica cura i rapporti con
gli aggiudicatari delle gare per la fornitura dei servizi concernenti il
Sistema informativo vigilando sull'applicazione dei contratti; cura i rapporti
con i Dipartimenti, gli altri Servizi e gli Uffici scolastici regionali per
l'utilizzazione del Sistema informativo e lo sviluppo di nuove procedure;
pianifica le attività del Sistema Informativo con riferimento alle applicazioni
e agli sviluppi del sistema stesso; fornisce le necessarie elaborazioni
statistiche; formula piani per le politiche di innovazione tecnologica;
provvede alla definizione di standard tecnologici e alla consulenza alle scuole
in materia di strutture tecnologiche; conduce studi e sperimentazioni di nuove
soluzioni tecnologiche; provvede alla creazione di infrastrutture di supporto
ai Servizi in rete, anche in collaborazione con enti e soggetti esterni. Presso
il Servizio è allocato l'Ufficio di statistica istituito presso il Ministero a
norma dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322; tale
Ufficio, avvalendosi anche degli apporti del Sistema Informativo, costituisce
una struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative del
Ministero.
4. Il Servizio
per la comunicazione coordina la comunicazione istituzionale anche con riguardo
agli strumenti multimediali e alla rete intranet; coordina il sito web
dell'Amministrazione; promuove attività e convenzioni editoriali, pubblicitarie
e campagne di comunicazione; analizza le domande di servizi e prestazioni
attinenti l'informazione e la sua divulgazione; promuove monitoraggi e indagini
demoscopiche; è responsabile dell'Ufficio relazioni col pubblico a livello
centrale e coordina e indirizza l'attività degli Uffici relazioni col pubblico
a livello periferico; cura i rapporti con il Dipartimento informazione ed
editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 6 - Uffici scolastici
regionali
1. In ciascun
capoluogo di regione è istituito l'Ufficio scolastico regionale, di livello
dirigenziale generale, che costituisce un autonomo Centro di responsabilità
amministrativa, al quale sono assegnate tutte le funzioni già spettanti agli
Uffici periferici dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione a norma della
vigente legislazione. Esso assorbe gli Uffici scolastici regionali di cui all'articolo 613 del Testo Unico
approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994,
che sono soppressi alla data di entrata in vigore del presente Regolamento ed
esercita le funzioni non trasferite alle istituzioni scolastiche o non riservate
all'Amministrazione centrale dal presente Regolamento, o non conferite alle
regioni e agli enti locali.
2. L'Ufficio
scolastico regionale, sentita la regione, si articola per funzioni e sul
territorio; a tale fine sono istituiti, a livello provinciale, con possibilità
di articolazione a livello subprovinciale, Servizi di consulenza e supporto
alle istituzioni scolastiche, anche per funzioni specifiche.
3. L'Ufficio
scolastico regionale svolge le sue funzioni in raccordo con i Dipartimenti e
con i Servizi centrali. Esso vigila sull'attuazione degli ordinamenti
scolastici, sui livelli di efficacia dell'attività formativa e sull'osservanza
degli standard programmati; promuove la ricognizione delle esigenze formative e
lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la
regione e gli enti locali; cura l'attuazione delle politiche nazionali per gli
studenti; formula al Servizio per gli affari economico-finanziari e ai
Dipartimenti le proprie proposte per l'assegnazione delle risorse finanziarie e
di personale; provvede alla costituzione della segreteria del Consiglio
regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233;
cura i rapporti con l'Amministrazione regionale e con gli enti locali, per
quanto di competenza statale e nel rispetto comunque dell'autonomia delle
istituzioni scolastiche, relativamente all'offerta formativa integrata,
all'educazione degli adulti; esercita la vigilanza sulle scuole e corsi di
istruzione non statali e sulle scuole straniere in Italia; fornisce assistenza
e supporto alle istituzioni scolastiche e vigila sul loro funzionamento nel
rispetto dell'autonomia ad esse riconosciuta; assegna alle istituzioni
scolastiche le risorse finanziarie; assegna alle istituzioni scolastiche le
risorse di personale ed esercita tutte le competenze in materia, ivi comprese
quelle attinenti alle relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche
o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura, con i modi e gli
strumenti più opportuni, la diffusione delle informazioni. Il dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale, in particolare, stipula i contratti
individuali con i dirigenti scolastici ed emette i relativi atti di incarico.
Nell'esercizio dei propri compiti il dirigente dell'Ufficio regionale si avvale
dei servizi funzionali e territoriali, nonché dell'Istituto regionale di
ricerca educativa.
4. Presso ciascun
Ufficio scolastico regionale è costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Esso è così composto: il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale,
che lo presiede; tre rappresentanti dello Stato, di cui due scelti dal predetto
dirigente tra il personale della scuola; due rappresentanti della regione; due
rappresentanti degli enti locali territoriali, designati, rispettivamente,
dalle corrispondenti articolazioni regionali dell'Unione delle Province
d'Italia (Upi) e dell'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia (Anci). Il
predetto organo collegiale si dota di un regolamento interno di organizzazione,
sulla base degli indirizzi concordati in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel
rispetto delle competenze definite dalle leggi statali e regionali.
5. La proposta di
cui all'articolo 5, comma 5, lettera g), del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300,
nei confronti dei dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali è
formulata dal capo del Dipartimento del territorio, sentito il capo del
Dipartimento per lo sviluppo dell'istruzione.
6. Nella regione
Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano seguitano ad
applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'Amministrazione
scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di
attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione Siciliana seguita ad
applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985,
n. 246.
7. Il dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale, con proprio atto da adottarsi entro
novanta giorni dall'adozione del decreto di cui all'articolo 1, comma 5,
determina l'articolazione dell'Ufficio scolastico regionale ai sensi del comma
2 del presente articolo, nonché la decorrenza del passaggio delle competenze ai
nuovi Uffici. Da tale data sono soppressi i Provveditorati agli Studi e il
relativo personale è assegnato alle nuove funzioni.
Art. 7 - Conferenza permanente
dei Dirigenti generali
1. I capi dei
Dipartimenti, i Dirigenti generali del Ministero preposti agli Uffici di
livello dirigenziale generale compresi nei Dipartimenti, ai Servizi e agli
Uffici scolastici periferici si riuniscono in conferenza per trattare le
questioni attinenti al coordinamento dell'attività dei rispettivi Uffici. La
conferenza è presieduta, a turno, dai capi dei Dipartimenti, che provvedono a
convocarla periodicamente, almeno ogni tre mesi.
2. Il Ministro e
il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora
lo ritengano opportuno.
3. Il Servizio di
segreteria necessario per i lavori della conferenza è assicurato dall'Ufficio
di Gabinetto.
Art. 8 - Ruolo del personale e
dotazione organica
1. La dotazione
organica del personale dell'Amministrazione della Pubblica Istruzione è
rideterminata, nei limiti della spesa per le dotazioni organiche di personale
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30
luglio 1996, a norma dell'articolo 75, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, come segue:
a) relativamente
al personale dirigenziale da preporre ai Dipartimenti, la dotazione organica è
determinata nel numero di 2 unità;
b) relativamente al personale dirigenziale da preporre
agli Uffici di livello dirigenziale generale, la dotazione organica è
rideterminata nel numero di 28 unità;
c) relativamente al restante personale con qualifica
dirigenziale, la dotazione organica è ridotta, complessivamente, a 767 unità;
d) relativamente
alle unità di personale non dirigenziale, la dotazione organica è rideterminata
secondo le allegate tabelle A
e B.
2. Alla
realizzazione dei procedimenti di cui all'articolo 75, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, si provvede
anche con le risorse derivanti dalla rideterminazione delle dotazioni organiche
di cui al presente articolo.
3. La dotazione
organica di cui al presente articolo è ridotta in relazione ai trasferimenti di
personale da effettuarsi in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
e con le procedure ivi previste.
4. L'attuazione
del presente Regolamento non può comunque comportare aggravi di spesa.
Art. 9 – Abrogazioni
1. Sono abrogati,
a norma dell'articolo 17, commi 2 e 4/bis
della legge 23 agosto 1988, n. 400, gli articoli 611, 613, commi 1 e 2, 614, commi 1, 2 e 3, 615, comma 1, 616, 621 e 622 del Testo Unico approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Gli obblighi di cui agli articoli
613, comma 3, e 614, comma 4, del medesimo Testo Unico si intendono riferiti
alle sedi dei nuovi Uffici periferici dell'Amministrazione.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
TABELLA A
(art.
8, comma 3)
Tabella della dotazione organica complessiva del personale
non dirigenziale
|
TOTALE
|

|
Area A
|
650
|
B1
|
818
|
B2
|
2.000
|
B3
|
2.167
|
Totale Area B
|
4.985
|
C1
|
1.865
|
C2
|
1.500
|
C3
|
1.000
|
Totale Area C
|
4.365
|
Totale Aree
|
10.000
|
TABELLA B
(art.
8, comma 3)
Tabella della dotazione organica del personale non
dirigenziale articolata per Amministrazione centrale e periferica
|
Amministrazione
Centrale
|
Amministrazione
Periferica
|
TOTALE
|

|
Area A
|
110
|
540
|
650
|
B1
|
124
|
694
|
818
|
B2
|
316
|
1.684
|
2.000
|
B3
|
343
|
1.824
|
2.167
|
Totale area B
|
783
|
4.202
|
4.985
|
C1
|
373
|
1.492
|
1.865
|
C2
|
300
|
1.200
|
1.500
|
C3
|
194
|
806
|
1.000
|
Totale Area C
|
867
|
3.498
|
4.365
|
Totale Aree
|
1.760
|
8.240
|
10.000
|
Ù