Decreto del Presidente della Repubblica
n. 323 del 23 luglio 1998
Regolamento recante disciplina degli
esami di Stato conclusivi dei corsi di studio d'istruzione secondaria
superiore, a norma dell'articolo
1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, quinto comma della
Costituzione;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425 recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore ed in particolare l'art. 1;
Visto l'art.
17 comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il Testo Unico delle leggi in
materia di istruzione approvato con il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297;
Visto l'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Considerati gli ordini del giorno
presentati alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ed accolti
dal Governo, rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997 e del 25-26
giugno 1997 e del 2 dicembre 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti
commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi
nelle sedute del 23 e del 25 giugno 1998;
Udito il parere del Consiglio di Stato
espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza dell'1
giugno 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998;
Sulla proposta del Ministro della
Pubblica Istruzione;
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1
Finalità dell'esame di Stato
1. Gli esami di Stato conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore hanno come fine l'analisi e
la verifica della preparazione di ciascun candidato in relazione agli
obiettivi generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si
sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria superiore e,
per gli istituti professionali e per gli istituti d'arte, al termine dei
corsi integrativi.
2. Gli esami di Stato conclusivi del
corso di studio di istruzione secondaria superiore si sostengono in unica
sessione annuale.
3. L'analisi e la verifica della
preparazione di ciascun candidato tendono ad accertare le conoscenze generali
e specifiche, le competenze in quanto possesso di abilità, anche di carattere
applicativo, e le capacità elaborative, logiche e critiche acquisite.
Art. 2
Candidati interni
1. All'esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali che
abbiano frequentato l'ultimo anno di corso e siano stati valutati in sede di
scrutinio finale;
b) gli alunni delle scuole statali che
siano stati ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3;
c) gli alunni delle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute che abbiano frequentato l'ultima classe di un corso
di studi nel quale siano funzionanti almeno tre classi del quinquennio o
abbiano funzionato almeno tre classi del quinquennio progressivamente non
riattivate, e siano stati valutati in sede di scrutinio finale;
d) gli alunni delle scuole pareggiate o
legalmente riconosciute che, avendo frequentato la penultima classe di un
corso di studi avente le caratteristiche di cui alla lettera c), siano stati
ammessi alle abbreviazioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Possono sostenere, nella sessione
dello stesso anno, il corrispondente esame di Stato gli alunni che, nello
scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non
meno di otto decimi in ciascuna materia. Resta ferma la particolare
disciplina dei motivati esoneri dall'esecuzione di tutte o parti delle
esercitazioni pratiche dell'educazione fisica.
3. Il beneficio di sostenere, con
l'abbreviazione di un anno rispetto all'intervallo prescritto, l'esame di
Stato, è concesso anche ai giovani soggetti all'obbligo di leva nello stesso
anno solare o nel seguente, purché, se alunni di istituto o scuola statale,
pareggiata o legalmente riconosciuta, abbiano conseguito la promozione
all'ultima classe nello scrutinio finale con esclusione di promozione
conseguita secondo quanto previsto dall'art. 11, comma 3, secondo periodo.
Art. 3
Candidati esterni
1. Oltre ai candidati di cui all'articolo
2 sono ammessi all'esame di Stato, alle condizioni previste dal presente
articolo, coloro che:
a) compiano il diciannovesimo anno di età
entro l'anno solare in corso e dimostrino di avere adempiuto all'obbligo
scolastico;
b) siano in possesso del diploma di
licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della
durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età;
c) siano in possesso, nel caso di esami
di Stato negli istituti professionali e negli istituti d'arte del diploma, rispettivamente,
di qualifica e di licenza corrispondente da almeno un numero di anni pari a
quello della durata del corso integrativo prescelto, indipendentemente
dall'età;
d) compiano il ventitreesimo anno di età
entro l'anno solare in corso;
e) siano in possesso di altro titolo
conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria
superiore di durata almeno quadriennale;
f) abbiano cessato la frequenza
dell'ultimo anno di corso prima del 15 marzo.
2. I candidati agli esami negli istituti professionali
devono documentare di avere esperienze di formazione professionale o
lavorative coerenti, per durata e contenuti, con quelle previste
dall'ordinamento del tipo di istituto presso il quale svolgono l'esame.
3. I candidati di cui alla lettera d) del
comma 1 sono esentati dal presentare qualsiasi titolo di studio.
4. Non sono ammessi agli esami di
Stato i candidati che abbiano sostenuto o sostengano nella stessa sessione
qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studi.
5. L'ammissione dei candidati esterni che
non siano in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, anche
riferita ad un corso di studi di un Paese appartenente all'Unione Europea di
tipo e livello equivalente, è subordinata al superamento di un esame preliminare
inteso ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scrittografiche,
pratiche e orali secondo quanto previsto dal piano di studi, la loro
preparazione sulle materie dell'anno o degli anni per i quali non siano in
possesso della promozione o dell'idoneità alla classe successiva. Ai fini
dell'individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti
formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
6. I candidati di cui al comma 1, lett.
e) e quelli in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe di altro
corso di studi sostengono l'esame preliminare solo sulle materie e sulle
parti di programma non coincidenti con quelle del corso già seguito. Ai fini
dell'individuazione delle prove da sostenere, si tiene conto anche di crediti
formativi eventualmente acquisiti e debitamente documentati.
7. L'esame preliminare è sostenuto, nel
mese di maggio e comunque non oltre il termine delle lezioni, davanti al
consiglio della classe dell'istituto statale collegata alla commissione alla
quale il candidato è stato assegnato. Il consiglio di classe, ove necessario,
è integrato dai docenti delle materie insegnate negli anni precedenti
l'ultimo. Nel caso in cui il numero dei candidati comporti la costituzione di
apposite commissioni d'esame, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, l'esame
preliminare è sostenuto davanti al consiglio di classe terminale individuata
dal capo dell'istituto sede dell'esame conclusivo, al momento
dell'acquisizione della domanda di ammissione all'esame medesimo. Il
candidato è ammesso all'esame di Stato se consegue un punteggio minimo di sei
decimi in ciascuna delle discipline per le quali sostiene le prove.
8. I candidati provenienti da Paesi
dell'Unione Europea, che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe di un corso di studi di tipo e livello equivalente, sono ammessi a
sostenere l'esame di Stato, nelle ipotesi previste dal comma 1, lettere a),
d), ed e) previo superamento delle prove di cui ai commi 5 e 6. Il requisito
dell'adempimento dell'obbligo scolastico, di cui alla lettera a) del medesimo
comma 1 si intende soddisfatto con la frequenza di un numero di anni di
istruzione almeno pari a quello previsto dall'ordinamento italiano per
l'assolvimento dell'obbligo scolastico.
9. L'esito positivo degli esami
preliminari previsti dai commi 5 e 6, in caso di mancato superamento
dell'esame di Stato, vale come idoneità all'ultima classe del tipo di
istituto di istruzione secondaria superiore cui l'esame si riferisce. L'esito
dei medesimi esami preliminari, in caso di non ammissione all'esame di Stato,
può valere, a giudizio del consiglio di classe, come idoneità ad una delle
classi precedenti l'ultima.
10. E' fatta salva l'ammissione di
candidati in attuazione di obblighi internazionali anche derivanti da
specifici accordi.
11. I candidati presentano domanda di
ammissione all'esame, ad un solo istituto, entro il 30 novembre dell'anno
scolastico in cui intendono sostenere l'esame stesso. Eventuali domande
tardive sono prese in considerazione esclusivamente dai Provveditorati agli
Studi, limitatamente a casi di gravi e documentati motivi, sempre che
pervengano entro il 31 gennaio.
Limitatamente ai candidati che cessano la
frequenza dell'ultimo anno di corso dopo il 31 gennaio e prima del 15 marzo
il predetto termine è differito al 20 marzo.
Art. 4
Contenuto ed esito dell'esame
1. L'esame di Stato comprende tre prove
scritte aventi le caratteristiche di cui ai commi 2, 3 e 4 ed un colloquio
volti ad evidenziare le conoscenze, competenze e capacità acquisite dal
candidato. La lingua d'esame è la lingua ufficiale d'insegnamento.
2. La prima prova scritta è intesa ad
accertare la padronanza della lingua italiana o della lingua nella quale si
svolge l'insegnamento, nonché le capacità espressive, logico-linguistiche e
critiche del candidato, consentendo la libera espressione della personale
creatività; essa consiste nella produzione di uno scritto scelto dal
candidato tra più proposte di varie tipologie, ivi comprese le tipologie
tradizionali, individuate annualmente dal Ministro della Pubblica Istruzione
con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1.
3. La seconda prova scritta è intesa ad
accertare le conoscenze specifiche del candidato ed ha per oggetto una delle
materie caratterizzanti il corso di studio per le quali l'ordinamento vigente
o le disposizioni relative alle sperimentazioni prevedono verifiche scritte,
grafiche o scrittografiche. Al candidato può essere data facoltà di scegliere
tra più proposte.
4. La terza prova, a carattere
pluridisciplinare, è intesa ad accertare, oltre quanto previsto dal comma 1,
le capacità del candidato di utilizzare ed integrare conoscenze e competenze
relative alle materie dell'ultimo anno di corso, anche ai fini di una
produzione scritta, grafica o pratica. La prova consiste nella trattazione
sintetica di argomenti, nella risposta a quesiti singoli o multipli ovvero
nella soluzione di problemi o di casi pratici e professionali o nello
sviluppo di progetti. Le predette modalità di svolgimento della prova possono
essere adottate cumulativamente o alternativamente. La prova è strutturata in
modo da consentire anche l'accertamento della conoscenza delle lingue
straniere se comprese nel piano di studi dell'ultimo anno.
5. Il colloquio tende ad accertare la
padronanza della lingua, la capacità di utilizzare le conoscenze acquisite e
di collegarle nell'argomentazione e di discutere ed approfondire sotto vari
profili i diversi argomenti. Esso si svolge su argomenti di interesse
pluridisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico dell'ultimo
anno di corso.
6. A conclusione dell'esame di Stato è
assegnato a ciascun candidato un voto finale complessivo in centesimi, che è
il risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame alle
prove scritte e al colloquio e dei punti relativi al credito scolastico
acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame dispone di
quarantacinque punti per la valutazione delle prove scritte e di trentacinque
per la valutazione del colloquio. I quarantacinque punti per la valutazione
delle prove scritte sono ripartiti in parti uguali tra le tre prove. A
ciascuna delle prove scritte e al colloquio giudicati sufficienti non può
essere attribuito un punteggio inferiore, rispettivamente, a 10 e a 22.
Ciascun candidato può far valere un credito scolastico massimo di venti
punti. Per superare l'esame di Stato è sufficiente un punteggio minimo
complessivo di 60/100. L'esito delle prove scritte è pubblicato, per tutti i
candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame almeno due
giorni prima della data fissata per l'inizio dello svolgimento del colloquio.
7. Fermo restando il punteggio massimo di
cento, la commissione d'esame può motivatamente integrare il punteggio fino a
un massimo di 5 punti ove il candidato abbia ottenuto un credito scolastico
di almeno 15 punti e un risultato complessivo nella prova d'esame pari almeno
a 70 punti.
Art. 5
Modalità di invio, formazione e svolgimento delle prove
d'esame
1. I testi relativi alla prima e alla seconda
prova scritta sono scelti dal Ministro della Pubblica Istruzione ed inviati
ai Provveditorati agli Studi o alle istituzioni scolastiche con indicazione
dei tempi massimi per il loro svolgimento. Alla trasmissione dei testi può
provvedersi in via telematica, previa adozione degli accorgimenti necessari a
tutelarne la segretezza. La materia oggetto della seconda prova scritta è
individuata con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, entro la
prima decade del mese di aprile di ciascun anno.
2. Le caratteristiche formali generali
della terza prova scritta sono stabilite con decreto del Ministro della
Pubblica Istruzione. Il testo relativo alla predetta prova è predisposto
dalla commissione di esame. La relativa formulazione deve essere coerente con
l'azione educativa e didattica realizzata nell'ultimo anno di corso. A tal
fine, i consigli di classe, entro il 15 maggio elaborano per la Commissione
di esame un apposito documento che esplicita gli obiettivi, i contenuti, i
metodi, i mezzi, gli spazi ed i tempi del percorso formativo, nonché i
criteri e gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti.
Esso è immediatamente affisso all'albo dell'istituto ed è consegnato in copia
a ciascun candidato. Chiunque abbia interesse può estrarne copia.
3. La commissione entro il giorno
successivo a quello di svolgimento della seconda prova definisce
collegialmente la struttura della terza prova scritta in coerenza con quanto
attestato nel documento di cui al comma 2. La mattina del giorno stabilito
per lo svolgimento di detta prova, la commissione, in coerenza con quanto
attestato nel predetto documento, predispone collegialmente il testo della
terza prova scritta tenendo conto delle proposte avanzate da ciascun
componente. Per la formulazione delle singole proposte e per la
predisposizione collegiale della prova, la commissione può avvalersi
dell'Archivio Nazionale Permanente di cui all'art. 14.
4. Il documento di cui al comma 2, nelle
scuole che attuano l'autonomia didattica e organizzativa in via sperimentale,
è integrato con le relazioni dei docenti dei gruppi in cui eventualmente si è
scomposta la classe o dei docenti che hanno guidato corsi destinati agli
alunni provenienti da più classi.
5. Le scuole che abbiano conseguito
personalità giuridica e autonomia ai sensi dell'art.
21 della legge 15 marzo 1997, n. 59
individuano le modalità di predisposizione del documento di cui al comma 2
nel proprio regolamento.
6. Qualora i testi relativi alle prime
due prove scritte non giungano tempestivamente, il presidente della
commissione esaminatrice ne informa il Ministero della Pubblica Istruzione
che provvede all'invio dei testi richiesti. In caso di particolari difficoltà
o disguidi, ove siano trascorse due ore dall'orario previsto per l'inizio
della prova scritta, la commissione provvede a formulare i testi delle prime
due prove di esame con le modalità stabilite col decreto di cui al comma 1.
7. Il colloquio ha inizio con un
argomento o con la presentazione di esperienze di ricerca e di progetto,
anche in forma multimediale, scelti dal candidato. Esso, tenendo conto di
quanto previsto dal comma 8, prosegue su argomenti proposti al candidato a
norma dell'art. 4, comma 5. Gli argomenti possono essere introdotti mediante
la proposta di un testo, di un documento, di un progetto o di altra
indicazione di cui il candidato individua le componenti culturali,
discutendole. Nel corso del colloquio deve essere assicurata la possibilità
di discutere gli elaborati relativi alle prove scritte.
8. Le commissioni d'esame possono
provvedere alle correzioni delle prove scritte e all'espletamento del
colloquio operando per aree disciplinari definite dal Ministro della Pubblica
Istruzione con proprio decreto, ferma restando la responsabilità collegiale
delle commissioni.
9. Le operazioni di cui al comma 8 si
concludono con la formulazione di una proposta di punteggio relativa alle
prove di ciascun candidato. I punteggi sono attribuiti dall'intera
commissione a maggioranza. Se sono proposti più di due punteggi, e non sia
stata raggiunta la maggioranza assoluta, la commissione vota su proposte del
presidente a partire dal punteggio più alto, a scendere. Ove nessuna delle
proposte raggiunga la maggioranza, il presidente attribuisce al candidato il
punteggio risultante dalla media aritmetica dei punti proposti. Di tali
operazioni è dato dettagliato e motivato conto nel verbale. Non è ammessa
l'astensione dal giudizio da parte dei singoli componenti.
Art. 6
Esami dei candidati con handicap
1. Ai fini di quanto previsto
dall'articolo
16, commi 3 e 4, della legge 3 febbraio
1992, n. 104, confluito nell'art. 318 del Testo Unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita
dal consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni
effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione,
predispone prove equipollenti a quelle predisposte per gli altri candidati e
che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi ovvero
nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni
caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato
abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il
rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la
predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di
personale esperto per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario,
dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.
2. I testi della prima e seconda prova
scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio Braille,
ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.
3. I tempi più lunghi nell'effettuazione
delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal terzo comma
dell'articolo
16 della citata legge n. 104 del 1992, non possono di norma comportare un maggiore numero di
giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi
eccezionali, la commissione, tenuto conto della gravità dell'handicap, della
relazione del consiglio di classe, delle modalità di svolgimento delle prove
durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte
equipollenti in un numero maggiore di giorni.
Art. 7
Prove suppletive e particolari modalità di svolgimento
degli esami.
1. Ai candidati che, in seguito a
malattia da accertare con visita fiscale o per grave motivo di famiglia
riconosciuto tale dalla commissione, si trovino nell'assoluta impossibilità
di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove
stesse in un periodo fissato dal Ministero della Pubblica Istruzione prima
della conclusione degli esami, ovvero, in casi eccezionali, anche oltre tale
data, per l'invio e la predisposizione dei testi si seguono le modalità di
cui all'art. 5.
2. Il presidente della commissione può
disporre che, in caso di assenza dei candidati determinata dagli stessi
motivi di cui al comma 1, il colloquio si svolga in giorni diversi da quelli
nei quali i candidati stessi sono stati convocati.
3. In casi eccezionali, ove nel corso
dello svolgimento delle prove d'esame un candidato sia impedito in tutto o in
parte di proseguire o di completare le prove stesse secondo il calendario
prestabilito, il presidente, con propria deliberazione, stabilisce in qual
modo l'esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato
debba essere rinviato alle prove suppletive per la prosecuzione o per il
completamento.
Art. 8
Sedi degli esami
1. Sede d'esame per i candidati interni
sono gli istituti statali, i licei linguistici di cui all'art. 363, comma 1, lettere a),
b), c), d), e) del Testo Unico approvato con decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 e, limitatamente ai candidati di
cui all'art. 2, comma 1, lettere c) e d), gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti.
2. Sede d'esame dei candidati esterni,
salvo quanto previsto dall'art. 362, comma 3, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono soltanto gli istituti statali ed i licei linguistici
di cui al comma 1.
3. Salvi i casi dei candidati agli esami
di licenza linguistica e dei candidati agli esami finali di corsi a
diffusione limitata sul territorio nazionale, per gli altri candidati di cui
al comma 2 gli istituti statali sede d'esami sono quelli ubicati nel comune o
nella provincia di residenza.
4. Qualora il numero delle domande
presentate da candidati esterni sia eccessivo rispetto alle possibilità
ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i
capi d'istituto interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri
istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza,
non vi siano altri istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o specializzazione
prescelti, previe intese con i competenti Provveditori agli Studi.
5. Qualora, per l'esiguità del numero di
istituti con uno specifico indirizzo e per la disomogenea distribuzione degli
stessi sul territorio nazionale, non si possa far luogo all'applicazione dei
criteri di cui ai commi 3 e 4, il Provveditore agli Studi può disporre che le
prove di esame si svolgano anche in altri istituti o scuole anche di tipo
diverso, della provincia di competenza, ivi compresi eventualmente quelli non
impegnati in esami di Stato.
6. Per i candidati degenti in luogo di
cura e detenuti il Provveditore agli Studi valuta le eventuali richieste di
effettuazione delle prove d'esame fuori dalla sede scolastica, autorizzando
le commissioni esaminatrici, ove ne ravvisi l'opportunità, a spostarsi presso
le suddette sedi. In tal caso, le prove scritte sono effettuate di norma
nella sessione suppletiva.
7. Per i candidati non residenti in
Italia, la sede d'esame è individuata dal Provveditore agli Studi della
provincia ove è presentata la domanda di ammissione agli esami.
8. I componenti esterni delle commissioni
esaminatrici svolgono i loro lavori nelle sedi di esame stabilite per i candidati.
Art. 9
Commissione d'esame
1. La Commissione d'esame è nominata dal
Ministero della Pubblica Istruzione ed è composta da non più di otto membri,
dei quali il 50 per cento interni e il restante 50 per cento esterni
all'istituto, più il presidente esterno; le materie affidate ai membri
esterni sono scelte annualmente con le modalità e nei termini stabiliti con
decreto del Ministro della Pubblica Istruzione, adottato a norma dell'art. 205 del Testo Unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
2. Ogni due commissioni d'esame sono
nominati un presidente unico e commissari esterni comuni alle commissioni
stesse, in numero pari a quello dei commissari interni di ciascuna
commissione, e comunque non superiore a quattro. E' in ogni caso, assicurata
la nomina di commissari interni o esterni docenti delle discipline oggetto della
prima e della seconda prova scritta.
3. Ad ogni singola commissione d'esame
sono assegnati, di norma, non più di trentacinque candidati. I candidati
interni devono appartenere ad una sola classe. Ciascuna commissione di
istituto legalmente riconosciuto o pareggiato è abbinata ad una commissione
d'istituto statale. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse
commissioni degli istituti statali e il loro numero massimo non può superare
il 50 per cento dei candidati interni. Nel caso in cui, per il numero di
candidati esterni, non sia possibile rispettare il predetto criterio di
ripartizione, possono essere costituite commissioni apposite con un numero
maggiore di candidati esterni ovvero con soli candidati esterni.
4. Il presidente è nominato tra i capi di
istituti di istruzione secondaria superiore statali tra i capi d'istituto di
scuola media statale in possesso di abilitazione all'insegnamento nella
scuola secondaria superiore, tra i professori universitari di prima e seconda
fascia anche fuori ruolo, tra i ricercatori universitari confermati, tra i
capi di istituto e i docenti degli istituti statali di istruzione secondaria
superiore, collocati a riposo da meno di cinque anni, tra i docenti della
scuola secondaria superiore. I membri esterni sono nominati tra i docenti
della scuola secondaria superiore. I membri interni sono designati dalle
singole istituzioni scolastiche tra i docenti delle materie non affidate ai
membri esterni, appartenenti al consiglio della classe collegata alla
commissione cui sono assegnati i candidati ovvero tra i docenti che, sulla
base dei regolamenti delle istituzioni scolastiche autonome, hanno
partecipato allo scrutinio finale dei candidati interni. Nel caso di
costituzione di commissioni con soli candidati esterni ai sensi del comma 3,
ultimo periodo, i membri interni sono individuati tra i docenti anche di
classi non terminali del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo.
5. I criteri e le modalità per le nomine
dei componenti le commissioni d'esame e per la designazione dei membri
interni da parte delle istituzioni scolastiche sono determinati dal Ministro
della Pubblica Istruzione con il decreto di cui al comma 1.
6. I presidenti ed i membri esterni non
possono essere nominati nelle commissioni d'esame operanti nella propria
scuola, in altre scuole del medesimo distretto o in scuole nelle quali
abbiano prestato servizio negli ultimi due anni.
7. Il presidente vigila sui lavori delle
commissioni e li coordina in tutte le fasi assicurando la sua presenza, ove
necessario, anche in quelle in cui i commissari operano per aree
disciplinari.
8. La partecipazione dei presidenti e dei
commissari è compensata, nella misura stabilita con decreto del Ministro
della Pubblica Istruzione, adottato d'intesa con il Ministro del Tesoro, del
Bilancio e della Programmazione Economica, entro il limite di spesa di cui
all'art.
23, comma 2, della legge 23 dicembre 1994,
n. 724, come interpretato dall'articolo
1, comma 80, della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, che, a tal fine, è innalzato di lire 33
miliardi. I compensi sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento, ivi compreso il trattamento di missione, e sono differenziati in
relazione alla funzione di presidente, di membro esterno o di membro interno
e in relazione ai tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di abituale dimora
a quella d'esame. Il compenso dei membri interni tiene conto anche
dell'eventuale svolgimento della funzione in più commissioni.
Art. 10
Sostituzione dei componenti delle commissioni d'esame
1. La partecipazione ai lavori delle
commissioni d'esame di Stato del presidente e dei membri rientra tra gli
obblighi inerenti lo svolgimento delle funzioni proprie del personale
direttivo e docente della scuola.
2. Non è consentito ai componenti le
commissioni di rifiutare l'incarico o di lasciarlo, salvo nei casi di
legittimo impedimento per motivi che devono essere documentati ed accertati.
3. La competenza a provvedere alle
necessarie sostituzioni dei componenti delle commissioni d'esame è dei
Provveditori agli Studi, che dispongono le sostituzioni medesime sulla base
dei criteri di cui all'articolo 9, comma 5.
4. Il commissario assente deve essere
tempestivamente sostituito per la restante durata delle operazioni d'esame
nei casi di assenze successive all'espletamento delle prove scritte.
5. La sostituzione dei membri interni
viene disposta, su designazione del capo d'istituto, con altro docente che
appartenga alla stessa classe, allo stesso corso, o nel caso che ciò non sia
possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo
istituto, assicurando che non si tratti di docenti di discipline affidate ai
membri esterni.
Art. 11
Credito scolastico
1. Il consiglio di classe attribuisce ad
ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli
ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un apposito punteggio per
l'andamento degli studi, denominato credito scolastico. La somma dei punteggi
ottenuti nei tre anni costituisce il credito scolastico che, ai sensi
dell'art. 4, comma 6, si aggiunge ai punteggi riportati dai candidati nelle
prove d'esame scritte e orali. Per gli istituti professionali e gli istituti
d'arte si provvede all'attribuzione del credito scolastico, per il primo dei
tre anni, in sede, rispettivamente, di esame di qualifica e di licenza.
2. Il punteggio di cui al comma 1 esprime
la valutazione del grado di preparazione complessiva raggiunta da ciascun
alunno nell'anno scolastico in corso, con riguardo al profitto e tenendo in
considerazione anche l'assiduità della frequenza scolastica, ivi compresa,
per gli istituti ove è previsto, la frequenza dell'area di progetto,
l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo, alle
attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Esso è
attribuito sulla base dell'allegata tabella A) e della nota in calce della medesima.
3. Non si dà luogo ad attribuzione di
credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione
alla classe successiva. In caso di promozione con carenze in una o più
discipline, il consiglio di classe assegna il punteggio previsto nella nota
alla predetta tabella A) e può
integrare tale punteggio, in sede di scrutinio finale dell'anno scolastico
successivo e previo accertamento di superamento del debito formativo
riscontrato, secondo quanto precisato nella medesima nota.
4. Fermo restando il massimo dei 20 punti
complessivamente attribuibili, il consiglio di classe, nello scrutinio finale
dell'ultimo anno, può motivatamente integrare il punteggio complessivo
conseguito dall'alunno ai sensi del comma 2 in considerazione del particolare
impegno e merito scolastico dimostrati nel recupero di situazioni di
svantaggio presentatesi negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari
o personali dell'alunno stesso, che hanno determinato un minor rendimento.
5. Il credito scolastico nei casi di
abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma
2, è attribuito per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per
lo stesso dalla tabella A), in relazione
alla media dei voti conseguita nel penultimo anno, nei casi di abbreviazione
per leva militare, ai sensi del medesimo articolo 2, comma 3, è attribuito
nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.
6. Per i candidati esterni il credito
scolastico è attribuito dalla commissione d'esame ed è pubblicato all'albo
dell'istituto il giorno della prima prova scritta.
7. Per i candidati esterni in possesso di
promozione o idoneità all'ultima classe del corso di studi per il quale
intendono sostenere l'esame di Stato il credito scolastico relativo al
terzultimo e al penultimo anno di corso è il credito già maturato o quello
attribuito dalla commissione d'esame sulla base dei risultati conseguiti per
idoneità, secondo le indicazioni dell'allegata tabella B).
8. Per i candidati esterni che non siano
in possesso di promozione o idoneità all'ultima classe, in aggiunta
all'eventuale credito derivante dalla promozione o idoneità alla penultima
classe, la commissione d'esame tiene conto dei risultati derivanti dalle
prove preliminari secondo quanto indicato nell'allegata tabella C).
9. Per i candidati esterni di cui all'art.
3, comma 1, lettera e) o in possesso di promozione o idoneità alla penultima
o ultima classe di altro corso di studi è attribuito dalla commissione
d'esame il credito scolastico derivante dai risultati conseguiti nelle prove
preliminari secondo le indicazioni della tabella C).
10. In analogia a quanto stabilito dall'articolo 5, comma 3, dalla legge
10 dicembre 1997, n. 425, per quanto
concerne l'ultimo anno, ai candidati di cui ai commi 7, 8 e 9 il credito
scolastico è attribuito nella misura ottenuta per il penultimo anno.
11. Per tutti i candidati esterni, fermo
restando il punteggio massimo di 20, la commissione d'esame può aumentare il
punteggio in caso di possesso di credito formativo di cui all'articolo 12.
Per esigenze di omogeneità di punteggio conseguibile dai candidati interni ed
esterni, tale integrazione non può superare i due punti. Ai fini previsti dal
presente comma, si tiene conto anche del possesso di altri titoli conseguiti
al termine di corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Art. 12
Crediti formativi
. Ai fini previsti dal presente
regolamento, il credito formativo consiste in ogni qualificata esperienza,
debitamente documentata, dalla quale derivino competenze coerenti con il tipo
di corso cui si riferisce l'esame di Stato; la coerenza, che può essere
individuata nell'omogeneità con i contenuti tematici del corso, nel loro
approfondimento, nel loro ampliamento, nella loro concreta attuazione, è
accertata per i candidati interni e per i candidati esterni, rispettivamente,
dai consigli di classe e dalle commissioni d'esame. I consigli di classe e le
commissioni d'esame potranno avvalersi, a questo fine, del supporto fornito
dall'Amministrazione scolastica e dall'Osservatorio di cui all'art. 14. Il
Ministro della Pubblica Istruzione individua le tipologie di esperienze che
danno luogo al credito formativo con proprio decreto.
2. Le certificazioni comprovanti attività
lavorativa devono indicare l'ente a cui sono stati versati i contributi di
assistenza e previdenza ovvero le disposizioni normative che escludano
l'obbligo dell'adempimento contributivo.
3. Le certificazioni dei crediti
formativi acquisiti all'estero sono convalidate dall'autorità diplomatica o
consolare.
Art. 13
Certificazioni
1. La certificazione rilasciata in esito
al superamento dell'esame di Stato, anche in relazione alle esigenze connesse
con la circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione Europea,
attesta l'indirizzo e la durata del corso di studi, la votazione complessiva
ottenuta, le materie d'insegnamento ricomprese nel curricolo degli studi con
l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, le
competenze, le conoscenze e le capacità anche professionali acquisite, i
crediti formativi documentati in sede d'esame.
2. Qualora l'alunno in situazione di
handicap abbia svolto un percorso didattico differenziato e non abbia
conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame, riceve un
attestato recante gli elementi informativi di cui al comma 1.
3. I modelli per le certificazioni di cui
al comma 1 sono predisposti dal Ministero della Pubblica Istruzione.
Art. 14
Osservatorio
1. E' istituito presso il Centro Europeo
dell'Educazione, un Osservatorio Nazionale con il compito di monitorare,
verificare e valutare l'applicazione della nuova disciplina degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e di
costituire un supporto permanente per le Commissioni di esame per quanto
riguarda la predisposizione della terza prova scritta anche realizzando, in
collaborazione con i competenti uffici dell'Amministrazione della Pubblica
Istruzione, un apposito Archivio Nazionale Permanente utilizzabile, a tal
fine, dalle commissioni.
2. Al fine del monitoraggio
dell'andamento degli esami di Stato i presidenti delle commissioni d'esame
predispongono, prima della chiusura dei lavori, un'apposita relazione sulla
base di criteri predefiniti dall'Osservatorio Nazionale di cui al comma 1,
che provvede all'esame e alla valutazione degli elementi conoscitivi
contenuti nelle relazioni.
Art. 15
Disposizioni transitorie per l'applicazione graduale della
nuova disciplina e disposizioni finali
1. Gli esami di Stato secondo il nuovo
ordinamento si svolgeranno a partire dall'anno scolastico 1998/99 con la
gradualità di applicazione prevista dal presente articolo.
2. Negli esami di Stato che si svolgeranno
nei primi due anni di applicazione del nuovo ordinamento la terza prova
scritta sarà strutturata in forma semplificata e comunque con la proposizione
di un numero limitato di argomenti, quesiti, problemi, casi pratici. Le
relative istruzioni sono impartite dal Ministro della Pubblica Istruzione e
diramate alle istituzioni scolastiche, contestualmente al decreto di cui
all'art. 5, comma 2, in tempo utile allo svolgimento dei primi esami secondo
il nuovo ordinamento.
3. Agli alunni che affronteranno l'esame
al termine dell'anno scolastico 1998/99 il credito scolastico sarà attribuito
sulla base dell'allegata tabella D) e della nota in calce alla medesima,
tutto con riferimento ai risultati del medesimo anno, tenendo conto anche
dell'andamento dei due anni precedenti, agli alunni che affronteranno l'esame
al termine dell'anno scolastico 1999/2000 sarà attribuito, sulla base
dell'allegata tabella E) e della nota
in calce alla medesima, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi due
anni, con riferimento, rispettivamente, ai risultati dell'anno 1999/2000 e
dell'anno precedente, tenendo conto dell'andamento dell'anno scolastico
1997/98.
4. Ai sensi dell'art.
1, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425, in connessione a quanto previsto dall'art.
2, comma 1, lettera c) della medesima legge, e agli stessi effetti, gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti possono istituire classi terminali soltanto nei corsi
di studi di cui all'art. 2, comma 1, lettera c) in cui siano funzionanti,
oltre alla stessa classe terminale, almeno altre due classi.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si
applicano a partire dall'anno scolastico 1999/2000; alle stesse faranno
riferimento le istituzioni scolastiche legalmente riconosciute e pareggiate
nel programmare gli esami d'idoneità dell'anno scolastico 1998/99.
6. Limitatamente agli esami di Stato che
si svolgeranno nell'anno scolastico 1998/99 gli istituti pareggiati o
legalmente riconosciuti sono sede di esame anche per gli alunni delle ultime
classi di corsi che non hanno i requisiti di cui all'art. 2, comma 1, a
condizione che, nell'anno scolastico 1997/98, detti alunni abbiano
frequentato presso il medesimo istituto la penultima classe ovvero abbiano
sostenuto esami d'idoneità per la frequenza dell'ultima classe.
7. I titoli conseguiti nell'esame di
Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati
entro l'anno scolastico 1997/98 conservano in via permanente l'attuale valore
legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono
di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella
scuola materna e nella scuola elementare.
8. Il diploma rilasciato in esito
all'esame di Stato negli istituti professionali è equipollente a quello che
si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo.
9. Per la regione Valle d'Aosta si
applicano le disposizioni del presente regolamento in quanto compatibili con
il disposto dell'articolo
21, comma 20/bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, introdotto dall'articolo
1, comma 22, della legge 16 giugno 1998,
n. 191.
10. Il presente regolamento si applica
anche nelle scuole italiane all'estero sedi degli esami con gli opportuni
adattamenti da adottarsi con provvedimento del Ministro degli Affari Esteri
di concerto con il Ministro della Pubblica Istruzione.
11. Sono fatte salve le competenze delle
province autonome di Trento e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo
8 del decreto del Presidente della
Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come
modificato dall'articolo
4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433 e dall'articolo
11 del decreto del Presidente della
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, come
modificato dall'articolo
6 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
12. In relazione a quanto previsto
dall'articolo 2, commi 2 e 3, si intendono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 199 del Testo Unico
approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
TABELLE VALUTAZIONE CREDITI
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