Decreto Presidente della Repubblica
12 luglio 2000, n. 257
(in
GU 15 settembre 2000, n. 216)
Regolamento
di attuazione dell'articolo 68 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente
l'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo anno di età
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 maggio
1999, n. 144;
Vista la legge 5 febbraio
1992, n. 104, e successive modificazioni;
Vista la legge 15 marzo
1997, n. 59;
Visto il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
Visto il decreto del
Ministro della pubblica istruzione 9 agosto 1999, n. 323;
Sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello
nazionale;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione
del 25 febbraio 2000;
Sentita la
Conferenza unificata Stato-regioni città ed autonomie locali nella seduta del 2
marzo 2000;
Udito il parere
del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti
normativi nell'adunanza del 20 marzo 2000;
Acquisiti i
pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato
della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio
2000;
Sulla proposta
del Ministro della pubblica istruzione, del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
Emana
il
seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto
1. Il presente
regolamento disciplina l'attuazione dell'articolo 68
della legge 17 maggio 1999, n. 144,
istitutivo dell'obbligo di frequenza di attività formative fino al diciottesimo
anno di età, con riferimento alle attività di competenza dello Stato.
2. L'obbligo di
cui al comma 1, di seguito denominato obbligo formativo, può essere assolto in
percorsi, anche integrati, di istruzione e formazione:
a) nel sistema di istruzione
scolastica;
b) nel sistema della formazione
professionale di competenza regionale;
c) nell'esercizio
dell'apprendistato.
3. Nelle attività
formative di cui al comma 2, lettera a), per quanto riguarda i percorsi
integrati di cui all'articolo 7, analogamente a quanto previsto per le attività
formative di cui alla lettera c) dell'articolo 17,
comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196,
ed ai relativi decreti attuativi, si deve tener conto delle esigenze di
formazione in materia di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro, anche in relazione all'organizzazione del lavoro, con particolare
riferimento agli specifici rischi correlati allo svolgimento delle attività
oggetto di formazione.
4. I contratti di
lavoro, diversi da quelli di apprendistato, in cui siano parte giovani, devono
comunque assicurare la possibilità di frequenza delle attività formative di cui
alle lettere a) e b) del comma 2.
5. Il passaggio
da un sistema all'altro, a norma del comma 2 del predetto articolo 68, si
consegue con le modalità previste dall'articolo 6 del presente regolamento.
6. Ai fini del
presente regolamento per "istituzioni scolastiche" si intendono le
scuole secondarie superiori statali e paritarie e, fino a quando non sarà
realizzato, a norma dell'articolo 1,
comma 7, della legge 10 marzo 2000, n. 62,
il definitivo superamento delle disposizioni di cui alla parte II, titolo
VIII), del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
anche le scuole secondarie superiori pareggiate o legalmente riconosciute.
Essi sono sede
dell'assolvimento dell'obbligo formativo nel sistema dell'istruzione.
Art. 2.
Attuazione
progressiva
1. Il presente
decreto si applica progressivamente nei confronti dei giovani presenti nel
territorio dello Stato che:
a) nell'anno 2000
compiono 15 anni e hanno assolto l'obbligo di istruzione;
b) nell'anno 2001 compiono 15
anni e 16 anni;
c) a partire dall'anno 2002
compiono 15 anni, 16 anni e 17 anni.
2. I giovani che
nell'anno 2000 compiono 15, 16 e 17 anni possono volontariamente accedere ai
servizi per l'impiego competenti per territorio per usufruire dei servizi di
orientamento, di supporto e di tutoraggio.
3. Il presente
decreto si applica altresì nei confronti dei minori stranieri presenti nel
territorio dello Stato.
Art. 3.
Adempimenti
delle istituzioni scolastiche
1.
L'amministrazione scolastica periferica, d'intesa con la regione, promuove con
le province l'organizzazione di appositi incontri di informazione e
orientamento da svolgersi nelle istituzioni scolastiche, in collaborazione con
i centri di formazione, entro il mese di dicembre di ciascun anno scolastico,
per gli alunni che compiono, nell'anno successivo, il quindicesimo anno di età,
al fine di facilitare la scelta del canale più idoneo tra quelli di cui
all'articolo 1, comma 2.
2. Le istituzioni
scolastiche ovvero, qualora già funzionanti, l'anagrafe degli alunni a livello
provinciale, gli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, comunicano,
ove possibile anche in via telematica, ai competenti servizi per l'impiego
decentrati, entro il 31 dicembre di ogni anno, i dati anagrafici degli alunni
che compiono nell'anno successivo il quindicesimo anno di età, con
l'indicazione del percorso scolastico da essi seguito.
3. All'atto delle
iscrizioni per l'anno scolastico successivo, le istituzioni scolastiche
rilevano le scelte degli alunni soggetti all'obbligo formativo, con riferimento
alla prosecuzione dell'itinerario scolastico ovvero all'inserimento nel sistema
della formazione professionale anche attraverso i percorsi integrati ovvero
all'accesso all'apprendistato e comunicano entro quindici giorni i relativi
esiti ai servizi per l'impiego decentrati per gli adempimenti di loro
competenza, unitamente ai nominativi degli alunni che non hanno formulato
alcuna scelta.
4. Le istituzioni
scolastiche comunicano, altresì, tempestivamente ai servizi per l'impiego
decentrati i nominativi degli alunni che, nel corso dell'anno scolastico, hanno
chiesto ed ottenuto il passaggio ad altra scuola, di quelli che sono passati
nel sistema della formazione professionale e di quelli che hanno cessato di
frequentare l'istituto prima del 15 marzo. Analoga comunicazione è fatta
dall'istituzione scolastica per la quale l'alunno ha ottenuto il passaggio.
5. Almeno trenta
giorni prima del termine delle lezioni, le istituzioni scolastiche comunicano
ai servizi per l'impiego i dati di coloro che hanno frequentato l'istituto,
unitamente a quelli definitivi di cui al comma 3.
6. Le istituzioni
scolastiche concordano con i servizi per l'impiego e con l'ente locale
competente le modalità di reciproca collaborazione ai fini delle comunicazioni
di cui al presente articolo e ai fini dell'istituzione e della tenuta
dell'anagrafe regionale dei soggetti che hanno adempiuto o assolto l'obbligo
scolastico, di cui all'articolo 68,
comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144.
Art. 4.
Iniziative
formative e di orientamento per l'assolvimento dell'obbligo di frequenza di
attività formative
1. Gli istituti di istruzione
secondaria superiore attivano le iniziative finalizzate al successo formativo,
all'orientamento e al riorientamento, previste in attuazione delle norme
sull'elevamento dell'obbligo di istruzione, anche nelle classi successive a
quelle dell'adempimento dell'obbligo stesso. A tale fine detti istituti
coordinano o integrano la propria attività con quella dei servizi per l'impiego
e degli enti locali, nonché degli altri servizi individuati dalle regioni.
2. Attività di
istruzione finalizzate all'assolvimento dell'obbligo formativo per i giovani
che vi sono soggetti e che sono parte di un contratto di lavoro diverso
dall'apprendistato possono essere programmate dalle istituzioni scolastiche
nell'esercizio della loro autonomia, anche d'intesa con gli enti locali.
Art. 5.
Assolvimento
dell'obbligo nell'apprendistato
1. L'obbligo
formativo è assolto all'interno del percorso di apprendistato come disciplinato
dall'articolo 16
della legge 24 giugno 1997, n. 196, e
successive modificazioni e dai relativi provvedimenti attuativi, attraverso la
frequenza di moduli formativi aggiuntivi per la durata di almeno 120 ore annue.
2. Con decreto
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro quattro
mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, di concerto con il Ministero
della pubblica istruzione, acquisito il parere della Conferenza Stato-regioni e
della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro
e dei lavoratori, vengono definiti obiettivi, criteri generali e contenuti per
lo svolgimento dei moduli formativi aggiuntivi, nonché standard formativi
minimi necessari ad assicurare omogeneità nazionale ai percorsi formativi. Ai
predetti fini il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvale
della commissione di lavoro prevista dal decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 20 maggio 1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 15 giugno 1999.
Art. 6.
Passaggio
tra i sistemi
1. Le conoscenze,
competenze e abilità acquisite nel sistema della formazione professionale,
nell'esercizio dell'apprendistato, per effetto dell'attività lavorativa o per
autoformazione costituiscono crediti per l'accesso ai diversi anni dei corsi di
istruzione secondaria superiore. Esse sono valutate da apposite commissioni
costituite, all'inizio di ciascun anno scolastico, e salva la possibilità di
variarne la composizione in relazione alle valutazioni da effettuare, presso le
singole istituzioni scolastiche interessate o reti delle medesime istituzioni.
Le commissioni sono composte da docenti designati dai rispettivi collegi dei
docenti coadiuvate da esperti del mondo del lavoro e della formazione
professionale tratti da elenchi predisposti dall'amministrazione regionale o,
in caso di attribuzione delle funzioni in materia di formazione professionale a
norma dell'articolo 143,
comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
dall'amministrazione provinciale.
2. Le
commissioni, sulla base della documentazione presentata dagli interessati e di
eventuali ulteriori accertamenti, attestano le competenze acquisite ed
individuano l'anno di corso nel quale essi possono proficuamente inserirsi,
rilasciando un apposito certificato, che l'interessato può utilizzare per
l'iscrizione anche presso altre istituzioni scolastiche.
3. Il certificato
di cui al comma 2, redatto secondo modelli approvati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, ha come oggetto il possesso delle competenze
essenziali relative alle discipline e attività caratterizzanti il corso di
studi cui si intende accedere. Esso può contenere l'indicazione della necessità
di eventuali integrazioni della preparazione posseduta, da realizzare nel primo
anno di inserimento, anche mediante la frequenza di appositi corsi di recupero.
4. Ai fini di cui
ai commi 1 e 2 e del passaggio dagli anni di corso del sistema dell'istruzione
a quelli della formazione professionale e dell'apprendistato le istituzioni
scolastiche e le agenzie di formazione professionale possono determinare, con
apposite intese, i criteri e le modalità per la valutazione dei crediti
formativi ed il riconoscimento del loro valore ai fini del passaggio dall'uno
all'altro sistema. Ai medesimi fini lo Stato, le regioni e le province autonome
possono promuovere e stipulare apposite intese per definire ambiti di equivalenza
dei percorsi formativi.
5. è fatto salvo
il disposto dell'articolo 4,
comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.
Art. 7.
Percorsi
integrati
1. Le istituzioni
scolastiche, anche sulla base delle intese di cui all'articolo 6,
comma 1, del regolamento emanato con decreto del Ministro della pubblica
istruzione 9 agosto 1999, n. 323, e nel quadro
della programmazione dell'offerta formativa integrata di cui all'articolo 138,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
possono progettare e realizzare percorsi formativi integrati. Tali percorsi,
che sono realizzati in convenzione con agenzie di formazione professionale o
con altri soggetti idonei, pubblici e privati, devono essere progettati in modo
da potenziare le capacità di scelta degli alunni e di consentire i passaggi tra
il sistema di istruzione e quello della formazione professionale.
2. Le tipologie
fondamentali dei percorsi formativi integrati promossi dalle istituzioni
scolastiche sono le seguenti:
a) percorsi con integrazione
curricolare, a norma dell'articolo 8,
comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e
una qualifica professionale;
b) percorsi con arricchimento
curricolare, a norma dell'articolo 9,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
in esito ai quali si consegue il diploma di istruzione secondaria superiore e
la certificazione di crediti spendibili nella formazione professionale.
Art. 8.
Certificazioni
finali e intermedie e raccordo tra sistemi informativi
1. L'obbligo di
frequenza di attività formative assolto a norma dell'articolo 68,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
è attestato con apposita nota inserita nelle certificazioni rilasciate in esito
agli esami conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
In caso di percorsi integrati, tali certificazioni sono completate con le
indicazioni contenute in appositi modelli approvati con decreto adottato
d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione e del lavoro e della
previdenza sociale, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni città ed
autonomie locali. In tutti gli altri casi di assolvimento dell'obbligo
formativo l'attestazione è rilasciata secondo modelli adottati con la medesima
procedura, che costituiscono lo sviluppo della certificazione rilasciata
all'atto dell'assolvimento dell'obbligo scolastico a norma dell'articolo 9 del
regolamento emanato con decreto
ministeriale 9 agosto 1999, n. 323.
2. Le istituzioni comunicano ai
servizi per l'impiego i nominativi di coloro che hanno assolto all'obbligo
della frequenza dell'obbligo formativo nell'ambito del sistema di istruzione.
3. A richiesta
degli interessati, in esito a qualsiasi segmento della formazione scolastica le
istituzioni scolastiche certificano le competenze acquisite in tale periodo di
applicazione allo studio.
4. I Ministeri
della pubblica istruzione e del lavoro e della previdenza sociale concordano le
modalità e i tempi per realizzare un progressivo raccordo tra il sistema
informativo del Ministero della pubblica istruzione ed il Sistema informativo
lavoro (SIL) di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
ai fini di una piena attuazione dell'obbligo di frequenza delle attività
formative.
Art. 9.
Modalità
di finanziamento
1. Le risorse cui
all'articolo 68,
comma 4, lettera b), della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettera a),
del medesimo articolo. Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede a ripartire
annualmente tali risorse per lo svolgimento delle attività di cui agli articoli
3, 4, 6 e 7 del presente regolamento.
2. Le risorse di
cui all'articolo 68,
comma 4, lettera a), della citata legge n. 144 del 1999
sono destinate al finanziamento delle iniziative di cui al comma 1, lettere b)
e c), nonché delle attività previste dal comma 3 del medesimo articolo. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa col Ministero della
pubblica istruzione provvede a ripartire annualmente tali risorse tra le
regioni sulla base del numero di giovani di 15, 16 e 17 anni residenti in
ciascuna regione che non hanno frequentato la scuola nell'anno scolastico
precedente.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarla e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
12 luglio 2000
CIAMPI
Amato, Presidente
del Consiglio dei Ministri
De Mauro,
Ministro della pubblica istruzione
Salvi, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
Visco, Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il
Guardasigilli: Fassino
Registrato alla
Corte dei conti il 21 agosto 2000
Atti di Governo,
registro n. 121, foglio n. 16