DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
24 giugno 1998, n. 249
Regolamento
recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria
Pubblicato
nella Gazz. Uff. 29 luglio 1998, n. 175
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87,
quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 328 del
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 21,
commi 1, 2 e 13, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 27 maggio
1991, n. 176, di ratifica della convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989;
Visti gli articoli 104,
105 e 106 del testo unico delle leggi in materia di
disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
Visti gli articoli 12, 13,
14, 15 e 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
Visto l'articolo 36
della legge 6 marzo 1998, n. 40;
Visto il decreto del
Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567;
Visto l'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio
nazionale della pubblica istruzione, espresso nell'adunanza del 10 febbraio
1998;
Udito il parere del Consiglio di
Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza
del 4 maggio 1998;
Vista la deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 maggio 1998;
Sulla proposta del Ministro della
pubblica istruzione;
Emana il seguente regolamento:
Statuto delle studentesse e degli
studenti della scuola secondaria
1. Vita della comunità scolastica.
1. La scuola è luogo di formazione
e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo
sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di
dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e
volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno
con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione
alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle
potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia
con i princìpi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia, fatta a New York il
20 novembre 1989, e con i princìpi generali dell'ordinamento
italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo
con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo
progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni
insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani,
anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione della
identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia
individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali
adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità
scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di
religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale
che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica,
sociale e culturale.
2. Diritti.
1. Lo studente ha diritto ad una
formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi,
anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla
pluralità delle idee.
La scuola persegue la continuità
dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche
attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di
sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove
la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla
riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di
essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla
partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti
scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto,
attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza
in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di
organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e
del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione
trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che
lo conduca ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare
il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione
influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della
scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati
ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli
stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti
della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla
libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra
le attività curricolari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative
offerte dalla scuola.
Le attività didattiche curricolari
e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità
che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli
studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno
diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale
appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte alla accoglienza
e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività
interculturali.
8. La scuola si impegna a porre
progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
a) un ambiente favorevole alla
crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
b) offerte formative aggiuntive e
integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli
studenti e dalle loro associazioni;
c) iniziative concrete per il
recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e
il recupero della dispersione scolastica;
d) la salubrità e la sicurezza
degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con
handicap;
e) la disponibilità di un'adeguata
strumentazione tecnologica;
f) servizi di sostegno e
promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e
disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di
assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
10. I regolamenti delle singole
istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione
all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti
singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché
l'utilizzo di locali da parte di studenti e delle associazioni di cui fanno
parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame
con gli ex studenti e con le loro associazioni.
3. Doveri.
1. Gli studenti sono tenuti a
frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli
impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad
avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della
scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per
se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti
e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un
comportamento corretto e coerente con i princìpi di cui all'articolo 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad
osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai
regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti ad
utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a
comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio
della scuola.
6. Gli studenti condividono la
responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come
importante fattore di qualità della vita della scuola.
4. Disciplina.
1. I regolamenti delle singole
istituzioni scolastiche individuano i comporta-menti che configurano mancanze
disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto
svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle
situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi
competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di
seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari
hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità
ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica,
nonchè al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale,
culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare
è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere
stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare
connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere
sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di
opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre
temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio
di gradualità nonchè, per quanto possibile, al principio della riparazione del
danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della
gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo
studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore
della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti
che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal
consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a
quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la
non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate
dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento
dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di
gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai
quindici giorni.
8. Nei periodi di allontanamento
non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo
studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità
scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in
coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e
l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo
che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove
possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente
dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi
reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia
pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite
generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla
gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica,
per quanto possibile, il disposto del comma 8.
9-bis. Con riferimento alle
fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave,
o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato
allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento
responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno
scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità
scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione
all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal
solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
9-ter. Le sanzioni disciplinari di
cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica
della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che
l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello
studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità
giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla
famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica
di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso
d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze
disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla
commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (2).
(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, D.P.R.
21 novembre 2007, n. 235 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2007, n.
293).
5. Impugnazioni.
1. Contro le sanzioni disciplinari
è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici
giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di
garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle
singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante
eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella
scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è
composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola
secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un
rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo
grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dal dirigente
scolastico.
2. L'organo di garanzia di cui al
comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o
di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno
della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
3. Il Direttore dell'ufficio
scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via
definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria
superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente
regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è
assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto
per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento
regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un
genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e
presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico regionale o da un suo
delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due
genitori.
4. L'organo di garanzia regionale,
nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti,
svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della
documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone
il reclamo o dall'Amministrazione.
5. Il parere di cui al comma 4 è
reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del
termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui
al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio
scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun ufficio scolastico
regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione
delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia
regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello
stesso.
7. L'organo di garanzia di cui al
comma 3 resta in carica per due anni scolastici (3).
(3) Articolo così sostituito dall'art. 2, D.P.R.
21 novembre 2007, n. 235 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2007, n.
293).
5-bis. Patto educativo di corresponsabilità.
1. Contestualmente all'iscrizione
alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei
genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità,
finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel
rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di
istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonchè di elaborazione e
revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due
settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica
pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di
accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello
statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa,
dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità (4).
(4) Articolo aggiunto dall'art. 3, D.P.R.
21 novembre 2007, n. 235 (Gazz. Uff. 18 dicembre 2007, n.
293).
6. Disposizioni finali.
1. I regolamenti delle scuole e la
carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati
o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria
superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei
documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia
agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. È abrogato il capo III del
titolo I del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 (5).
(5) Riportato al n. M/I.