DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20 dicembre
1999
Trattamento di fine rapporto e
istituzione dei fondi pensione dei pubblici dipendenti.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SU PROPOSTA
DEL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE
ECONOMICA
E
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Vista la legge 29
maggio 1982, n. 297, recante "Disciplina del
trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica";
Visto il decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'art. 3, comma
1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto l'art. 2, commi
5, 6, 7, 8, 9 della legge 8 agosto 1995, n. 335, recante "Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare";
Visto l'art. 59, comma
56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante "misure per la stabilizzazione della finanza
pubblica";
Visto l'art. 26, commi
18 e 19, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante "Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo";
Visto l'accordo quadro
sottoscritto dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (A.Ra.N.) e dalle organizzazioni sindacali il 29 luglio 1999;
Decreta:
Art. 1.
Trattamento di fine rapporto
1. L'esercizio
dell'opzione di cui all'art. 59, comma
56, della legge n. 449 del 1997 avviene mediante
sottoscrizione del modulo di adesione al fondo pensione e comporta
l'applicazione della disciplina prevista dall'art. 1 della
legge 29 maggio 1982, n. 297. Il computo
dell'indennità di fine servizio maturata fino a tale data sarà effettuato
secondo le regole della previgente normativa. La rivalutazione e la
liquidazione della quota così calcolata, unitamente alle quote di trattamento
di fine rapporto maturate a far tempo dalla data dell'opzione saranno
effettuate secondo le norme previste dall'art. 1
della citata legge n. 297 del 1982.
All'indennità di fine servizio maturata fino alla data dell'opzione per il trattamento di fine rapporto e
alla sua rivalutazione dovranno applicarsi gli stessi abbattimenti di
imponibile previsti dalla previgente normativa fiscale in materia di
indennità di fine servizio.
2. A decorrere dalla
data dell'opzione prevista dall'art. 59, comma
56, della legge n. 449 del 1997 ai dipendenti che
transiteranno dal pregresso regime di trattamento di fine servizio, comunque
denominato, al regime di trattamento di fine rapporto non si applica il
contributo previdenziale obbligatorio nella misura del 2,5 per cento della
base retributiva previsto dall'art. 11 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, e dall'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032. La soppressione del contributo non determina effetti sulla
retribuzione imponibile ai fini fiscali.
3. Per assicurare
l'invarianza della retribuzione netta complessiva e di quella utile ai fini
previdenziali dei dipendenti nei confronti dei quali si applica quanto
disposto dal comma 2, la retribuzione lorda viene ridotta in misura pari al
contributo previdenziale obbligatorio soppresso e contestualmente viene
stabilito un recupero in misura pari alla riduzione attraverso un
corrispondente incremento figurativo ai fini previdenziali e dell'applicazione
delle norme sul trattamento di fine rapporto, ad ogni fine contrattuale
nonché per la determinazione della massa salariale per i contratti collettivi
nazionali.
4. Per garantire la
parità di trattamento contrattuale dei rapporti di lavoro, prevista dall'art. 49, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, ai dipendenti
assunti dal giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto, si
applica la disciplina prevista dai commi 2 e 3.
5. Per gli enti il
cui personale non è iscritto alle gestioni INPDAP per i trattamenti di fine
servizio e per i quali conseguentemente non opera la trattenuta del 2,5%
della base retributiva prevista dall'art. 11 della
legge n. 152 del 1968 e dall'art. 37 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, non si applica quanto previsto dai commi 2 e 3.
6. Il trattamento di
fine rapporto sarà accantonato figurativamente e verrà liquidato
dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione
pubblica (INPDAP) alla cessazione dal servizio del lavoratore secondo quanto
disposto dalla legge 29
maggio 1982, n. 297. Per i dipendenti degli enti pubblici
non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli enti per il
cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di
fine servizio il predetto adempimento è effettuato dall'ente datore di
lavoro. Le quote di accantonamento annuale saranno determinate applicando
l'aliquota del 6,91 per cento in vigore per i dipendenti privati, ai sensi
dell'art. 3, comma
16, della legge n. 297 del 29 maggio 1982 e sulla base di quanto previsto dall'art. 4
dell'accordo quadro sottoscritto il 29 luglio 1999. Nell'accantonamento annuale non saranno computate le quote di
trattamento di fine rapporto destinate ai fondi pensione.
7. In attuazione di
quanto disposto dall'art. 2, comma
8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, la gestione
del fondo per il trattamento di fine rapporto dei dipendenti dello Stato,
delle aziende di Stato, della scuola, delle università, della sanità e degli
enti locali è affidata all'INPDAP. Il contributo previdenziale a favore
dell'INPDAP da parte delle amministrazioni pubbliche resta fissato per il
personale dello Stato nella misura del 9,60 per cento della attuale base
contributiva di riferimento prevista dall'art. 18 della
legge 20 marzo 1980, n. 75, e nella misura del
6, 10 per cento della attuale base contributiva di riferimento prevista dall'art.11 della
legge 8 marzo 1968, n. 152, per il personale
degli enti locali.
8. Il trattamento di
fine rapporto dei dipendenti degli enti pubblici non economici, degli enti di
ricerca e sperimentazione e degli enti per il cui personale non è prevista
l'iscrizione all'INPDAP per i trattamenti di fine servizio resta a totale
carico degli enti medesimi, ai quali è affidata la gestione di tali
trattamenti.
9. Ai fini
dell'armonizzazione al regime generale del trattamento di fine rapporto, per
i periodi di lavoro prestato a tempo determinato presso le amministrazioni di
cui all'art. 1 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni nonché presso enti
sottoposti alla disciplina della legge 20 marzo
1980 n. 75, sarà erogato il trattarnento di fine
rapporto ai sensi della legge n. 297
del 29 maggio 1982, con le modalità definite dall'accordo quadro
sottoscritto il 29 luglio 1999, a decorrere
dall'entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri. A far tempo dalla stessa data non si applica l'art. 7, primo
comma, della legge 29 aprile 1976, n. 177, nonché ogni altra disposizione incompatibile con quanto
previsto dal presente comma. Resta ferrna la possibilità per i dipendenti
interessati di riscattare, secondo le modalità previste dalle norme di
riferimento, i periodi di lavoro prestato a tempo determinato svolto
precedentemente alla predetta data.
Art. 2.
Fondi
pensione
1. Sono associati ai
fondi pensione i dipendenti già occupati alla data del 31 dicembre 1995 e
quelli assunti dal 1° gennaio 1996 fino al giorno precedente la data di
entrata in vigore del presente decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri che avranno esercitato l'opzione di cui all'art. 59, comma
56, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. La quota di TFR che detti dipendenti potranno destinare ai
fondi pensione non potrà superare il 2 per cento della retribuzione base di
riferimento per il calcolo del TFR.
2. Nei confronti del
personale assunto successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto del Presidente del Consiglio si applicano le regole concessive e di
computo di cui alla legge n. 297
del 29 maggio 1982 in materia di trattamento di fine
rapporto. Nei confronti di detto personale che, in sede di contrattazione
collettiva, sceglierà di iscriversi al fondo pensione sarà prevista la
integrale destinazione al fondo stesso degli accantonamenti al trattamento di
fine rapporto.
3. La somma di 200
miliardi annui, di cui all'art. 26, comma
18, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sarà resa immediatamente disponibile in favore dei fondi
pensione istituiti. In via transitoria e fino alla raccolta delle adesioni da
parte dei lavoratori, il riparto dell'intera somma di 200 miliardi avverrà in
misura proporzionale alla retribuzione media e alla consistenza del personale
in servizio presso ciascun comparto o area di contrattazione alla data di
istituzione dei fondi pensione in conto di quote degli accantonamenti annuali
del trattamento di fine rapporto dei lavoratori di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo. Le ulteriori quote di trattamento di fine rapporto,
destinate ai fondi pensione e non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi
annui sono trattate come quote figurative e rivalutate secondo il meccanismo
di rendimento di cui al successivo comma 5.
4. A favore del
personale di cui al comma 2 dell'art. I viene destinata, come previsto dall'art. 59, comma
56, della legge n. 449 del 1997, una quota pari
all'1,5 per cento della base contributiva di riferimento ai fini dei vigenti
trattamenti di fine servizio comunque denominati. Detta quota, avente natura
di elemento figurativo, è considerata neutra rispetto ai conferimenti dei
lavoratori e a quelli di pertinenza delle amministrazioni. I dipendenti degli
enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e sperimentazione e degli
enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione all'INPDAP non sono
destinatari della quota dell'1,5 per cento.
5. Alla cessazione
del rapporto di lavoro l'INPDAP conferirà al fondo pensione di riferimento il
montante maturato, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di
trattamento di fine rapporto di cui al comma 3 non coperte dallo stanziamento
di 200 miliardi nonché di quelli relativi all'aliquota dell'1,5 per cento di
cui al comma 4, applicando a entrambi gli accantonamenti un tasso di
rendimento che, in via transitoria, per il periodo di consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi pensione dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche, corrisponderà alla media dei rendiinenti netti di un
"paniere" di fondi di previdenza complementare presenti sul
rnercato da individuarsi tra quelli con maggiore consistenza di aderenti, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo
quadro. Successivamente, previa verifica con le parti sociali sul
consolidamento della struttura finanziaria dei fondi pensione, si applicherà
il rendimento netto dei medesimi fondi dei dipendenti delle amministrazioni
pubbliche.
6. Alla cessazione
del rapporto di lavoro gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e
sperimentazione e gli enti per il cui personale non è prevista l'iscrizione
all'INPDAP conferiranno al fondo pensione di riferimento il montante maturato
dal dipendente, costituito dagli accantonamenti figurativi delle quote di
trattamento di fine rapporto non coperte dallo stanziamento di 200 miliardi,
applicando il tasso di rendimento previsto dal comma 5.
7. La prima verifica
con le parti sociali firmatarie dell'accordo quadro sul consolidamento della
struttura finanziaria dei fondi pensione di cui all'ultimo periodo del comma
5 e sui contenuti dell'accordo medesimo avverrà entro il 31 dicembre 2001.
Roma, 20 dicembre
1999
Il Presidente del Consiglio dei
Ministri
D'ALEMA
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI
Il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica
AMATO
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2000
Registro n. I Presidenza del Consiglio dei Ministri,
foglio n. 250
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