Decreto
Legislativo 7 marzo 2005, n. 82
"Codice dell'amministrazione digitale"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio
2005 - Supplemento Ordinario n. 93
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione;
Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualità della
regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione
2001;
Vista la legge 7 agosto
1990, n. 241, recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi;
Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante norme in materia di sistemi informativi
automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera mm), della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10,
recante attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro
comunitario per le firme elettroniche;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati
personali;
Vista la legge 9
gennaio 2004, n. 4, recante disposizioni per favorire
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 52,
recante attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le
modalità di fatturazione in materia di IVA;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea
di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno
1986, n. 317, così come modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427;
Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi
dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 13 gennaio 2005;
Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;
Udito
il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli
atti normativi nell'adunanza del 7 febbraio 2005;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 4 marzo 2005;
Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della giustizia, con il Ministro delle attività produttive e con il
Ministro delle comunicazioni;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
PRINCIPI GENERALI
Sezione I
Definizioni, finalità e ambito di applicazione
Art. 1.
Definizioni
1. Ai fini del presente codice si intende per:
a) allineamento dei dati: il processo di coordinamento dei
dati presenti in più archivi finalizzato alla verifica della corrispondenza
delle informazioni in essi contenute;
b) autenticazione informatica: la validazione dell'insieme
di dati attribuiti in modo esclusivo ed univoco ad un soggetto, che ne
distinguono l'identità nei sistemi informativi, effettuata attraverso
opportune tecnologie al fine di garantire la sicurezza dell'accesso;
c) carta d'identità elettronica: il documento d'identità
munito di fotografia del titolare rilasciato su supporto informatico dalle
amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l'identità
anagrafica del suo titolare;
d) carta nazionale dei servizi: il documento rilasciato su
supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi
erogati dalle pubbliche amministrazioni;
e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che
collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari
e confermano l'identità informatica dei titolari stessi;
f) certificato qualificato: il certificato elettronico
conforme ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE,
rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato
II della medesima direttiva;
g) certificatore: il soggetto che presta servizi di
certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi
con queste ultime;
h) chiave privata: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, utilizzato dal soggetto titolare, mediante il quale si appone
la firma digitale sul documento informatico;
i) chiave pubblica: l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la
firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi
asimmetriche;
l) dato a conoscibilità limitata: il dato la cui
conoscibilità è riservata per legge o regolamento a specifici soggetti o
categorie di soggetti;
m) dato delle pubbliche amministrazioni: il dato formato, o
comunque trattato da una pubblica amministrazione;
n) dato pubblico: il dato conoscibile da chiunque;
o) disponibilità: la possibilità di accedere ai dati senza
restrizioni non riconducibili a esplicite norme di legge;
p) documento informatico: la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti;
q) firma elettronica: l'insieme dei dati in forma
elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri
dati elettronici, utilizzati come metodo di autenticazione informatica;
r) firma elettronica qualificata: la firma elettronica
ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione
univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con
mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e
collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se
i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un
certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la
creazione della firma, quale l'apparato strumentale usato per la creazione
della firma elettronica;
s) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica
qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una
privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave
privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di
rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un
documento informatico o di un insieme di documenti informatici;
t) fruibilità di un dato: la possibilità di utilizzare il
dato anche trasferendolo nei sistemi informativi automatizzati di un'altra
amministrazione;
u) gestione informatica dei documenti: l'insieme delle
attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché
alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e
conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle
amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio
adottato, effettuate mediante sistemi informatici;
v) originali non unici: i documenti per i quali sia
possibile risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti
di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;
z) pubbliche amministrazioni centrali: le amministrazioni
dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le
istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad
ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non
economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle
pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
aa) titolare: la persona fisica cui è attribuita la firma
elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma
elettronica;
bb) validazione temporale: il risultato della procedura
informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una
data ed un orario opponibili ai terzi.
Art. 2.
Finalità e ambito di applicazione
1. Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano la
disponibilità, la gestione, l'accesso, la trasmissione, la conservazione e la
fruibilità dell'informazione in modalità digitale e si organizzano ed
agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
2.
Le disposizioni del presente codice si applicano alle pubbliche
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
salvo che sia diversamente stabilito, nel rispetto della loro autonomia
organizzativa e comunque nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione.
3. Le disposizioni di cui al capo II concernenti i
documenti informatici, le firme elettroniche, i pagamenti informatici, i
libri e le scritture, le disposizioni di cui al capo III, relative alla
formazione, gestione, alla conservazione, nonché le disposizioni di cui al
capo IV relative alla trasmissione dei documenti informatici si applicano
anche ai privati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445.
4. Le disposizioni di cui al capo V, concernenti l'accesso
ai documenti informatici, e la fruibilità delle informazioni digitali si
applicano anche ai gestori di servizi pubblici ed agli organismi di diritto
pubblico.
5. Le disposizioni del presente codice si applicano nel
rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati
personali e, in particolare, delle disposizioni in materia di protezione dei
dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Le disposizioni del presente codice non si applicano
limitatamente all'esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza
pubblica, difesa e sicurezza nazionale, e consultazioni elettorali.
Sezione II
Diritti dei cittadini e delle imprese
Art. 3.
Diritto all'uso delle tecnologie
1. I cittadini e le imprese hanno diritto a richiedere ed
ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le
pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori di pubblici servizi
statali nei limiti di quanto previsto nel presente codice.
Art. 4.
Partecipazione
al procedimento amministrativo informatico
1. La partecipazione al procedimento amministrativo e il
diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione secondo quanto
disposto dagli articoli 59 e 60 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
2.
Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione se formato ed
inviato nel rispetto della vigente normativa.
Art. 5.
Effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche
1. A decorrere dal 30 giugno 2007, le pubbliche
amministrazioni centrali con sede nel territorio italiano consentono
l'effettuazione dei pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti,
con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.
Art. 6.
Utilizzo della posta elettronica certificata
1. Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la
posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i
soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente
dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia
diversamente stabilito.
Art. 7.
Qualità dei servizi resi e soddisfazione dell'utenza
1. Le pubbliche amministrazioni centrali provvedono alla
riorganizzazione ed aggiornamento dei servizi resi; a tale fine sviluppano
l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, sulla base di
una preventiva analisi delle reali esigenze dei cittadini e delle imprese,
anche utilizzando strumenti per la valutazione del grado di soddisfazione
degli utenti.
2. Entro il 31 maggio di ciascun anno le pubbliche
amministrazioni centrali trasmettono al Ministro delegato per la funzione
pubblica e al Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie una
relazione sulla qualità dei servizi resi e sulla soddisfazione dell'utenza.
Art. 8.
Alfabetizzazione informatica dei cittadini
1. Lo Stato promuove iniziative volte a favorire
l'alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle
categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l'utilizzo dei
servizi telematici delle pubbliche amministrazioni.
Art.
9.
Partecipazione democratica elettronica
1. Lo Stato favorisce ogni forma di uso delle nuove
tecnologie per promuovere una maggiore partecipazione dei cittadini, anche
residenti all'estero, al processo democratico e per facilitare l'esercizio
dei diritti politici e civili sia individuali che collettivi.
Art. 10.
Sportelli per le attività produttive
1. Lo sportello unico di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, è realizzato in modalità
informatica ed eroga i propri servizi verso l'utenza anche in via telematica.
2.
Gli sportelli unici consentono l'invio di istanze, dichiarazioni, documenti e
ogni altro atto trasmesso dall'utente in via telematica e sono integrati con
i servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni.
3. Al fine di promuovere la massima efficacia ed efficienza
dello sportello unico, anche attraverso l'adozione di modalità omogenee di
relazione con gli utenti nell'intero territorio nazionale, lo Stato, d'intesa
con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua uno o più modelli tecnico-organizzativi di
riferimento, tenendo presenti le migliori esperienze realizzate che
garantiscano l'interoperabilità delle soluzioni individuate.
4. Lo Stato realizza, nell'ambito di quanto previsto dal
sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, un sistema informatizzato per le imprese relativo ai
procedimenti di competenza delle amministrazioni centrali anche ai fini di
quanto previsto all'articolo 11.
Art. 11.
Registro
informatico degli adempimenti amministrativi per le imprese
1.
Presso il Ministero delle attività produttive, che si avvale a questo scopo
del sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, è istituito il Registro informatico degli adempimenti
amministrativi per le imprese, di seguito denominato «Registro», il quale
contiene l'elenco completo degli adempimenti amministrativi previsti dalle
pubbliche amministrazioni per l'avvio e l'esercizio delle attività di
impresa, nonché i dati raccolti dalle amministrazioni comunali negli archivi
informatici di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112. Il Registro, che si articola su base regionale con apposite
sezioni del sito informatico, fornisce, ove possibile, il supporto necessario
a compilare in via elettronica la relativa modulistica.
2.
È fatto obbligo alle amministrazioni pubbliche, nonché ai concessionari di
lavori e ai concessionari e gestori di servizi pubblici, di trasmettere in
via informatica al Ministero delle attività produttive l'elenco degli
adempimenti amministrativi necessari per l'avvio e l'esercizio dell'attività
di impresa.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro delle attività produttive e del Ministro delegato
per l'innovazione e le tecnologie, sono stabilite le modalità di
coordinamento, di attuazione e di accesso al Registro, nonché di connessione
informatica tra le diverse sezioni del sito.
4. Il Registro è pubblicato su uno o più siti telematici,
individuati con decreto del Ministro delle attività produttive.
5. Del Registro possono avvalersi le autonomie locali,
qualora non provvedano in proprio, per i servizi pubblici da loro gestiti.
6. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Sezione III
Organizzazione delle pubbliche amministrazioni Rapporti fra
Stato, Regioni e autonomie locali
Art. 12.
Norme generali per l'uso delle tecnologie dell'informazione
e delle comunicazioni nell'azione amministrativa
1. Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare
autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione
e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza,
efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e
partecipazione.
2. Le pubbliche amministrazioni adottano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione nei rapporti interni, tra le diverse
amministrazioni e tra queste e i privati, con misure informatiche,
tecnologiche, e procedurali di sicurezza, secondo le regole tecniche di cui
all'articolo 71.
3. Le pubbliche amministrazioni operano per assicurare
l'uniformità e la graduale integrazione delle modalità di interazione degli
utenti con i servizi informatici da esse erogati, qualunque sia il canale di
erogazione, nel rispetto della autonomia e della specificità di ciascun
erogatore di servizi.
4. Lo Stato promuove la realizzazione e l'utilizzo di reti
telematiche come strumento di interazione tra le pubbliche amministrazioni ed
i privati.
5. Le pubbliche amministrazioni utilizzano le tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, garantendo, nel rispetto delle
vigenti normative, l'accesso alla consultazione, la circolazione e lo scambio
di dati e informazioni, nonché l'interoperabilità dei sistemi e
l'integrazione dei processi di servizio fra le diverse amministrazioni nel
rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Art. 13.
Formazione informatica dei dipendenti pubblici
1. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione dei
piani di cui all'articolo 7-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nell'ambito delle risorse finanziarie previste dai piani
medesimi, attuano anche politiche di formazione del personale finalizzate
alla conoscenza e all'uso delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione.
Art. 14.
Rapporti tra Stato, Regioni e autonomie locali
1. In attuazione del disposto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, lo Stato disciplina il coordinamento informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale, dettando anche le regole
tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l'interoperabilità dei
sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio
dei dati e per l'accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni
medesime.
2. Lo Stato, le regioni e le autonomie locali promuovono le
intese e gli accordi e adottano, attraverso la Conferenza unificata, gli
indirizzi utili per realizzare un processo di digitalizzazione dell'azione
amministrativa coordinato e condiviso e per l'individuazione delle regole
tecniche di cui all'articolo 71.
3. Lo Stato, ai fini di quanto previsto ai commi 1 e 2,
istituisce organismi di cooperazione con le regioni e le autonomie locali,
promuove intese ed accordi tematici e territoriali, favorisce la
collaborazione interregionale, incentiva la realizzazione di progetti a
livello locale, in particolare mediante il trasferimento delle soluzioni
tecniche ed organizzative, previene il divario tecnologico tra
amministrazioni di diversa dimensione e collocazione territoriale.
Art. 15.
Digitalizzazione e riorganizzazione
1. La riorganizzazione strutturale e gestionale delle
pubbliche amministrazioni volta al perseguimento degli obiettivi di cui
all'articolo 12, comma 1, avviene anche attraverso il migliore e più esteso
utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'ambito
di una coordinata strategia che garantisca il coerente sviluppo del processo
di digitalizzazione.
2.
In attuazione del comma 1, le pubbliche amministrazioni provvedono in
particolare a razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi, le
attività gestionali, i documenti, la modulistica, le modalità di accesso e di
presentazione delle istanze da parte dei cittadini e delle imprese,
assicurando che l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione avvenga in conformità alle prescrizioni tecnologiche definite
nelle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. La digitalizzazione dell'azione amministrativa è attuata
dalle pubbliche amministrazioni con modalità idonee a garantire la
partecipazione dell'Italia alla costruzione di reti transeuropee per lo
scambio elettronico di dati e servizi fra le amministrazioni dei Paesi membri
dell'Unione europea.
Art. 16.
Competenze del Presidente del Consiglio dei Ministri in
materia di innovazione e tecnologie
1. Per il perseguimento dei fini di cui al presente codice,
il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, nell'attività di coordinamento del processo di
digitalizzazione e di coordinamento e di valutazione dei programmi, dei
progetti e dei piani di azione formulati dalle pubbliche amministrazioni
centrali per lo sviluppo dei sistemi informativi:
a) definisce con proprie direttive le linee strategiche, la
pianificazione e le aree di intervento dell'innovazione tecnologica nelle
pubbliche amministrazioni centrali, e ne verifica l'attuazione;
b) valuta, sulla base di criteri e metodiche di
ottimizzazione della spesa, il corretto utilizzo delle risorse finanziarie
per l'informatica e la telematica da parte delle singole amministrazioni
centrali;
c) sostiene progetti di grande contenuto innovativo, di
rilevanza strategica, di preminente interesse nazionale, con particolare
attenzione per i progetti di carattere intersettoriale;
d) promuove l'informazione circa le iniziative per la
diffusione delle nuove tecnologie;
e) detta norme tecniche ai sensi dell'articolo, 71 e
criteri in tema di pianificazione, progettazione, realizzazione, gestione,
mantenimento dei sistemi informativi automatizzati delle pubbliche
amministrazioni centrali e delle loro interconnessioni, nonché della loro
qualità e relativi aspetti organizzativi e della loro sicurezza.
2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie riferisce annualmente al
Parlamento sullo stato di attuazione del presente codice.
Art. 17.
Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le
tecnologie
1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono
l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e
digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono
i compiti relativi a:
a)
coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da
assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi,
sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi
dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza
informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici
e promozione dell'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la
qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi
informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti
ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e
imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di
servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei
sistemi informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle
direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta
elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e
delle norme in materia di sicurezza, accessibilità e fruibilità.
Art. 18.
Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica
1.
È istituita la Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica con
funzioni di consulenza al Presidente del Consiglio dei Ministri, o al
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, in materia di sviluppo
ed attuazione dell'innovazione tecnologica nelle amministrazioni dello Stato.
2.
La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica è presieduta da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri designato dal
Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie; ne fanno parte il Presidente del Centro
nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (d'ora in poi
CNIPA), i componenti del CNIPA, il Capo del Dipartimento per l'innovazione e
le tecnologie, nonché i responsabili delle funzioni di cui all'articolo 17.
3. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica
si riunisce con cadenza almeno semestrale per la verifica dello stato di
attuazione dei programmi in materia di innovazione tecnologica e del piano
triennale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.
4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro
delegato per l'innovazione e le tecnologie, provvede, con proprio decreto, a
disciplinare il funzionamento della Conferenza permanente per l'innovazione
tecnologica.
5. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica
può sentire le organizzazioni produttive e di categoria.
6. La Conferenza permanente per l'innovazione tecnologica
opera senza rimborsi spese o compensi per i partecipanti a qualsiasi titolo
dovuti, compreso il trattamento economico di missione; dal presente articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Art. 19.
Banca dati per la legislazione in materia di pubblico
impiego
1.
È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della funzione pubblica, una banca dati contenente la normativa generale e
speciale in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche
amministrazioni.
2.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, cura l'aggiornamento periodico della banca dati di cui al comma 1,
tenendo conto delle innovazioni normative e della contrattazione collettiva
successivamente intervenuta, e assicurando agli utenti la consultazione
gratuita.
3. All'onere derivante dall'attuazione dei presente
articolo si provvede ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 29 luglio 2003, n. 229.
Capo II
DOCUMENTO INFORMATICO E FIRME ELETTRONICHE; PAGAMENTI,
LIBRI E SCRITTURE
Sezione
I
Documento informatico
Art. 20.
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti
telematici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi
alle disposizioni del presente codice ed alle regole tecniche di cui
all'articolo 71.
cumento informatico sottoscritto con firma elettronica
qualificata o con firma digitale soddisfa il requisito legale della forma
scritta se formato nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71 che garantiscano l'identificabilità dell'autore e
l'integrità del documento.
3. Le regole tecniche per la trasmissione, la
conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione temporale
dei documenti informatici sono stabilite ai sensi dell'articolo 71; la data e
l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se
apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione temporale.
4. Con le medesime regole tecniche sono definite le misure
tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la
disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento
informatico.
5. Restano ferme le disposizioni di legge in materia di
protezione dei dati personali.
Art. 21.
Valore
probatorio del documento informatico sottoscritto
1. Il documento informatico, cui è apposta una firma
elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio,
tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità e sicurezza.
2.
Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo
di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702
del codice civile. L'utilizzo del dispositivo di firma si presume
riconducibile al titolare, salvo che sia data prova contraria.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una firma
digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un
certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto
dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la
sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
se la firma elettronica è basata su un certificato qualificato rilasciato da
un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione
europea, quando ricorre una delle seguenti condizioni:
a) il certificatore possiede i requisiti di cui alla
direttiva 1999/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
1999, ed è accreditato in uno Stato membro;
b) il certificato qualificato è garantito da un
certificatore stabilito nella Unione europea, in possesso dei requisiti di
cui alla medesima direttiva;
c) il certificato qualificato, o il certificatore, è
riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione
europea e Paesi terzi o organizzazioni internazionali.
5. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le
modalità definite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie.
Art. 22.
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni costituiscono
informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi
tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2.
Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione,
conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti
amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa
l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi
facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni
interessate, sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.
3.
Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro
tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da
cui sono tratte, se la loro conformità all'originale è assicurata dal
funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio
dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma
digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono
definite ai sensi dell'articolo 71, di concerto con il Ministro per i beni e
le attività culturali, nonché d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 23.
Copie di atti e documenti informatici
1. All'articolo 2712 del codice civile dopo le parole:
«riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «, informatiche».
2.
I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti
su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge, se
conformi alle vigenti regole tecniche.
3. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione
di atti pubblici, scritture private e documenti in genere, compresi gli atti
e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari
pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai
sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o
associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o
altra firma elettronica qualificata.
4. Le copie su supporto informatico di documenti originali
non unici formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui
sono tratte se la loro conformità all'originale è assicurata dal responsabile
della conservazione mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel
rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 71.
5. Le copie su supporto informatico di documenti, originali
unici, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico
sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se
la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento
informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ai sensi
dell'articolo 71.
6. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti
di cui al comma 3, esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale
formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
7. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti
gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure
utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo
71 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Sezione II
Firme elettroniche e certificatori
Art. 24.
Firma digitale
1. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad
un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o
associata.
2. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi
genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente.
3. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi
un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti
scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
4. Attraverso il certificato qualificato si devono
rilevare, secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71, la
validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi del
titolare e del certificatore e gli eventuali limiti d'uso.
Art. 25.
Firma autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del
codice civile, la firma digitale o altro tipo di firma elettronica
qualificata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò
autorizzato.
2.
L'autenticazione della firma digitale o di altro tipo di firma elettronica
qualificata consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che
la firma è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento
della sua identità personale, della validità del certificato elettronico
utilizzato e del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con
l'ordinamento giuridico.
3. L'apposizione della firma digitale o di altro tipo di
firma elettronica qualificata da parte del pubblico ufficiale ha l'efficacia
di cui all'articolo 24, comma 2.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il
pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale,
secondo le disposizioni dell'articolo 23, comma 5.
Art. 26.
Certificatori
1. L'attività dei certificatori stabiliti in Italia o in un
altro Stato membro dell'Unione europea è libera e non necessita di
autorizzazione preventiva. Detti certificatori o, se persone giuridiche, i
loro legali rappresentanti ed i soggetti preposti all'amministrazione, devono
possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono
funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche di cui
all'articolo 26 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
2.
L'accertamento successivo dell'assenza o del venir meno dei requisiti di cui
al comma 1 comporta il divieto di prosecuzione dell'attività intrapresa.
3. Ai certificatori qualificati e ai certificatori
accreditati che hanno sede stabile in altri Stati membri dell'Unione europea
non si applicano le norme del presente codice e le relative norme tecniche di
cui all'articolo 71 e si applicano le rispettive norme di recepimento della
direttiva 1999/93/CE.
Art. 27.
Certificatori qualificati
1. I certificatori che rilasciano al pubblico certificati
qualificati devono trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 26.
2.
I certificatori di cui al comma 1, devono inoltre:
a) dimostrare l'affidabilità organizzativa, tecnica e
finanziaria necessaria per svolgere attività di certificazione;
b) utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche,
dell'esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, in
particolare della competenza a livello gestionale, della conoscenza specifica
nel settore della tecnologia delle firme elettroniche e della dimestichezza
con procedure di sicurezza appropriate e che sia in grado di rispettare le
norme del presente codice e le regole tecniche di cui all'articolo 71;
c) applicare procedure e metodi amministrativi e di
gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate;
d) utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma
protetti da alterazioni e che garantiscano la sicurezza tecnica e
crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza
riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati ai sensi dello
schema nazionale di cui all'articolo 35, comma 5;
e) adottare adeguate misure contro la contraffazione dei
certificati, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la
sicurezza nella generazione delle chiavi private nei casi in cui il
certificatore generi tali chiavi.
3. I certificatori di cui al comma 1, devono comunicare,
prima dell'inizio dell'attività, anche in via telematica, una dichiarazione
di inizio di attività al CNIPA, attestante l'esistenza dei presupposti e dei
requisiti previsti dal presente codice.
4. Il CNIPA procede, d'ufficio o su segnalazione motivata
di soggetti pubblici o privati, a controlli volti ad accertare la sussistenza
dei presupposti e dei requisiti previsti dal presente codice e dispone, se
del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato, il
divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo
che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine
prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 28.
Certificati qualificati
1. I certificati qualificati devono contenere almeno le
seguenti informazioni:
a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato è
un certificato qualificato;
b) numero di serie o altro codice identificativo del
certificato;
c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore
che ha rilasciato il certificato e lo Stato nel quale è stabilito;
d) nome, cognome o uno pseudonimo chiaramente identificato
come tale e codice fiscale del titolare del certificato;
e) dati per la verifica della firma, cioè i dati peculiari,
come codici o chiavi crittografiche pubbliche, utilizzati per verificare la
firma elettronica corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in
possesso del titolare;
f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di
validità del certificato;
g) firma elettronica qualificata del certificatore che ha
rilasciato il certificato.
2. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta
salva la possibilità di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti
all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il
codice fiscale rilasciato dall'autorità fiscale del Paese di residenza o, in
mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di
sicurezza sociale o un codice identificativo generale.
3. Il certificato qualificato contiene, ove richiesto dal
titolare o dal terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti
allo scopo per il quale il certificato è richiesto:
a) le qualifiche specifiche del titolare, quali
l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il
possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di
rappresentanza;
b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 30,
comma 3;
c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti
per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili.
4. Il titolare, ovvero il terzo interessato se richiedente
ai sensi del comma 3, comunicano tempestivamente al certificatore il
modificarsi o venir meno delle circostanze oggetto delle informazioni di cui
al presente articolo.
Art. 29.
Accreditamento
1. I certificatori che intendono conseguire il
riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato, in termini
di qualità e di sicurezza, chiedono di essere accreditati presso il CNIPA.
2.
Il richiedente deve rispondere ai requisiti di cui all'articolo 27, ed
allegare alla domanda oltre ai documenti indicati nel medesimo articolo il
profilo professionale del personale responsabile della generazione dei dati
per la creazione e per la verifica della firma, della emissione dei
certificati e della gestione del registro dei certificati nonché l'impegno al
rispetto delle regole tecniche.
3. Il richiedente, se soggetto privato, in aggiunta a
quanto previsto dal comma 2, deve inoltre:
a) avere forma giuridica di società di capitali e un
capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini
dell'autorizzazione alla attività bancaria ai sensi dell'articolo 14 del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) garantire il possesso, oltre che da parte dei
rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla
amministrazione e dei componenti degli organi preposti al controllo, dei
requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
4. La domanda di accreditamento si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego
entro novanta giorni dalla data di presentazione della stessa.
5. Il termine di cui al comma 4, può essere sospeso una
sola volta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda,
esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o
completino la documentazione presentata e che non siano già nella
disponibilità del CNIPA o che questo non possa acquisire autonomamente. In
tale caso, il termine riprende a decorrere dalla data di ricezione della documentazione
integrativa.
6. A seguito dell'accoglimento della domanda, il CNIPA
dispone l'iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto
dal CNIPA stesso e consultabile anche in via telematica, ai fini
dell'applicazione della disciplina in questione.
7. Il certificatore accreditato può qualificarsi come tale
nei rapporti commerciali e con le pubbliche amministrazioni.
8. Sono equiparati ai certificatori accreditati ai sensi
del presente articolo i certificatori accreditati in altri Stati membri
dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
1999/93/CE.
9. Alle attività previste dal presente articolo si fa
fronte nell'ambito delle risorse del CNIPA, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 30.
Responsabilità del certificatore
1. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato o che garantisce al pubblico l'affidabilità del certificato è
responsabile, se non prova d'aver agito senza colpa o dolo, del danno
cagionato a chi abbia fatto ragionevole affidamento:
a)
sull'esattezza e sulla completezza delle informazioni necessarie alla
verifica della firma in esso contenute alla data del rilascio e sulla loro
completezza rispetto ai requisiti fissati per i certificati qualificati;
b) sulla garanzia che al momento del rilascio del
certificato il firmatario detenesse i dati per la creazione della firma
corrispondenti ai dati per la verifica della firma riportati o identificati
nel certificato;
c) sulla garanzia che i dati per la creazione e per la
verifica della firma possano essere usati in modo complementare, nei casi in
cui il certificatore generi entrambi;
d) sull'adempimento degli obblighi a suo carico previsti
dall'articolo 32.
2. Il certificatore che rilascia al pubblico un certificato
qualificato è responsabile, nei confronti dei terzi che facciano affidamento
sul certificato stesso, dei danni provocati per effetto della mancata o non
tempestiva registrazione della revoca o non tempestiva sospensione del
certificato, secondo quanto previsto. dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71, salvo che provi d'aver agito senza colpa.
3. Il certificato qualificato può contenere limiti d'uso
ovvero un valore limite per i negozi per i quali può essere usato il
certificato stesso, purchè i limiti d'uso o il valore limite siano
riconoscibili da parte dei terzi e siano chiaramente evidenziati nel processo
di verifica della firma secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71. Il certificatore non è responsabile dei danni derivanti
dall'uso di un certificato qualificato che ecceda i limiti posti dallo stesso
o derivanti dal superamento del valore limite.
Art. 31.
Vigilanza sull'attività di certificazione
1. Il CNIPA svolge funzioni di vigilanza e controllo
sull'attività dei certificatori qualificati e accreditati.
Art. 32.
Obblighi del titolare e del certificatore
1. Il titolare del certificato di firma è tenuto ad
adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad
altri ed a custodire e utilizzare il dispositivo di firma con la diligenza
del buon padre di famiglia.
2.
Il certificatore è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e
tecniche idonee ad evitare danno ad altri, ivi incluso il titolare del
certificato.
3. Il certificatore che rilascia, ai sensi dell'articolo
19, certificati qualificati deve inoltre:
a) provvedere con certezza alla identificazione della
persona che fa richiesta della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato elettronico
nei modi o nei casi stabiliti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, e successive modificazioni;
c) specificare, nel certificato qualificato su richiesta
dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, i poteri di rappresentanza
o altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite,
previa verifica della documentazione presentata dal richiedente che attesta
la sussistenza degli stessi;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 71;
e) informare i richiedenti in modo compiuto e chiaro, sulla
procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi e
sulle caratteristiche e sulle limitazioni d'uso delle firme emesse sulla base
del servizio di certificazione;
f) non rendersi depositario di dati per la creazione della
firma del titolare;
g) procedere alla tempestiva pubblicazione della revoca e
della sospensione del certificato elettronico in caso di richiesta da parte
del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri del titolare medesimo,
di perdita del possesso o della compromissione del dispositivo di firma, di
provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause
limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni,
secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71;
h) garantire un servizio di revoca e sospensione dei
certificati elettronici sicuro e tempestivo nonché garantire il funzionamento
efficiente, puntuale e sicuro degli elenchi dei certificati di firma emessi,
sospesi e revocati;
i) assicurare la precisa determinazione della data e
dell'ora di rilascio, di revoca e di sospensione dei certificati elettronici;
j) tenere registrazione, anche elettronica, di tutte le
informazioni relative al certificato qualificato dal momento della sua
emissione almeno per dieci anni anche al fine di fornire prova della
certificazione in eventuali procedimenti giudiziari;
k) non copiare, nè conservare, le chiavi private di firma
del soggetto cui il certificatore ha fornito il servizio di certificazione;
l) predisporre su mezzi di comunicazione durevoli tutte le
informazioni utili ai soggetti che richiedono il servizio di certificazione,
tra cui in particolare gli esatti termini e condizioni relative all'uso del
certificato, compresa ogni limitazione dell'uso, l'esistenza di un sistema di
accreditamento facoltativo e le procedure di reclamo e di risoluzione delle
controversie; dette informazioni, che possono essere trasmesse
elettronicamente, devono essere scritte in linguaggio chiaro ed essere
fornite prima dell'accordo tra il richiedente il servizio ed il
certificatore;
m) utilizzare sistemi affidabili per la gestione del
registro dei certificati con modalità tali da garantire che soltanto le
persone autorizzate possano effettuare inserimenti e modifiche, che
l'autenticità delle informazioni sia verificabile, che i certificati siano
accessibili alla consultazione del pubblico soltanto nei casi consentiti dal
titolare del certificato e che l'operatore possa rendersi conto di qualsiasi
evento che comprometta i requisiti di sicurezza. Su richiesta, elementi
pertinenti delle informazioni possono essere resi accessibili a terzi che
facciano affidamento sul certificato.
4. Il certificatore è responsabile dell'identificazione del
soggetto che richiede il certificato qualificato di firma anche se tale
attività è delegata a terzi.
5. Il certificatore raccoglie i dati personali solo
direttamente dalla persona cui si riferiscono o previo suo esplicito
consenso, e soltanto nella misura necessaria al rilascio e al mantenimento
del certificato, fornendo l'informativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I dati non possono essere raccolti o elaborati per fini
diversi senza l'espresso consenso della persona cui si riferiscono.
Art. 33.
Uso di pseudonimi
1. In luogo del nome del titolare il certificatore può
riportare sul certificato elettronico uno pseudonimo, qualificandolo come
tale. Se il certificato è qualificato, il certificatore ha l'obbligo di
conservare le informazioni relative alla reale identità del titolare per
almeno dieci anni dopo la scadenza del certificato stesso.
Art. 34.
Norme particolari per le pubbliche amministrazioni e per
altri soggetti qualificati
1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti
informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:
a)
possono svolgere direttamente l'attività di rilascio dei certificati
qualificati avendo a tale fine l'obbligo di accreditarsi ai sensi
dell'articolo 29; tale attività può essere svolta esclusivamente nei
confronti dei propri organi ed uffici, nonché di categorie di terzi, pubblici
o privati. I certificati qualificati rilasciati in favore di categorie di
terzi possono essere utilizzati soltanto nei rapporti con l'Amministrazione
certificante, al di fuori dei quali sono privi di ogni effetto; con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la
funzione pubblica e per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri
interessati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
definite le categorie di terzi e le caratteristiche dei certificati
qualificati;
b) possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo
la vigente normativa in materia di contratti pubblici.
2. Per la formazione, gestione e sottoscrizione di
documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna
amministrazione può adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole
diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all'articolo 72.
3. Le regole tecniche concernenti la qualifica di pubblico
ufficiale, l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad
albi o il possesso di altre abilitazioni sono emanate con decreti di cui
all'articolo 71 di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il
Ministro della giustizia e con gli altri Ministri di volta in volta
interessati, sulla base dei principi generali stabiliti dai rispettivi
ordinamenti.
4. Nelle more della definizione delle specifiche norme
tecniche di cui al comma 3, si applicano le norme tecniche vigenti in materia
di firme digitali.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice le pubbliche amministrazioni devono dotarsi di idonee
procedure informatiche e strumenti software per la verifica delle firme
digitali secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo
71.
Art. 35.
Dispositivi sicuri e procedure per la generazione della
firma
1. I dispositivi sicuri e le procedure utilizzate per la
generazione delle firme devono presentare requisiti di sicurezza tali da
garantire che la chiave privata:
a) sia riservata;
b) non possa essere derivata e che la relativa firma sia
protetta da contraffazioni;
c) possa essere sufficientemente protetta dal titolare
dall'uso da parte di terzi.
2. I dispositivi sicuri e le procedure di cui al comma 1
devono garantire l'integrità dei documenti informatici a cui la firma si
riferisce. I documenti informatici devono essere presentati al titolare,
prima dell'apposizione della firma, chiaramente e senza ambiguità, e si deve
richiedere conferma della volontà di generare la firma secondo quanto
previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. Il secondo periodo del comma 2 non si applica alle firme
apposte con procedura automatica. L'apposizione di firme con procedura
automatica è valida se l'attivazione della procedura medesima è chiaramente
riconducibile alla volontà del titolare e lo stesso renda palese la sua
adozione in relazione al singolo documento firmato automaticamente.
4. I dispositivi sicuri di firma sono sottoposti alla
valutazione e certificazione di sicurezza ai sensi dello schema nazionale per
la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione di cui al comma 5.
5. La conformità dei requisiti di sicurezza dei dispositivi
per la creazione di una firma qualificata prescritti dall'allegato III della
direttiva 1999/93/CE è accertata, in Italia, in base allo schema nazionale
per la valutazione e certificazione di sicurezza nel settore della tecnologia
dell'informazione, fissato con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,
di concerto con i Ministri delle comunicazioni, delle attività produttive e
dell'economia e delle finanze. Lo schema nazionale la cui attuazione non deve
determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato ed individua
l'organismo pubblico incaricato di accreditare i centri di valutazione e di
certificare le valutazioni di sicurezza. Lo schema nazionale può prevedere
altresì la valutazione e la certificazione relativamente ad ulteriori criteri
europei ed internazionali, anche riguardanti altri sistemi e prodotti
afferenti al settore suddetto.
6. La conformità ai requisiti di sicurezza dei dispositivi
sicuri per la creazione di una firma qualificata a quanto prescritto
dall'allegato III della direttiva 1999/93/CE è inoltre riconosciuta se
certificata da un organismo all'uopo designato da un altro Stato membro e
notificato ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della
direttiva stessa.
Art. 36.
Revoca e sospensione dei certificati qualificati
1. Il certificato qualificato deve essere a cura del
certificatore:
a) revocato in caso di cessazione dell'attività del
certificatore salvo quanto previsto dal comma 2;
b) revocato o sospeso in esecuzione di un provvedimento
dell'autorità;
c) revocato o sospeso a seguito di richiesta del titolare o
del terzo dal quale derivano i poteri del titolare, secondo le modalità
previste nel presente codice;
d) revocato o sospeso in presenza di cause limitative della
capacità del titolare o di abusi o falsificazioni.
2. Il certificato qualificato può, inoltre, essere revocato
o sospeso nei casi previsti dalle regole tecniche di cui all'articolo 71.
3. La revoca o la sospensione del certificato qualificato,
qualunque ne sia la causa, ha effetto dal momento della pubblicazione della
lista che lo contiene. Il momento della pubblicazione deve essere attestato
mediante adeguato riferimento temporale.
4. Le modalità di revoca o sospensione sono previste nelle
regole tecniche di cui all'articolo 71.
Art. 37.
Cessazione dell'attività
1. Il certificatore qualificato o accreditato che intende
cessare l'attività deve, almeno sessanta giorni prima della data di
cessazione, darne avviso al CNIPA e informare senza indugio i titolari dei
certificati da lui emessi specificando che tutti i certificati non scaduti al
momento della cessazione saranno revocati.
2.
Il certificatore di cui al comma 1 comunica contestualmente la rilevazione
della documentazione da parte di altro certificatore o l'annullamento della
stessa. L'indicazione di un certificatore sostitutivo evita la revoca di
tutti i certificati non scaduti al momento della cessazione.
3. Il certificatore di cui al comma 1 indica altro
depositario del registro dei certificati e della relativa documentazione.
4. Il CNIPA rende nota la data di cessazione dell'attività
del certificatore accreditato tramite l'elenco di cui all'articolo 29, comma
6.
Sezione III
Contratti, pagamenti, libri e scritture
Art. 38.
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento in via telematica di fondi tra
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71 di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica, della giustizia e dell'economia e
delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e la
Banca d'Italia.
Art. 39.
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli
previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili,
di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su
supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e
secondo le regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.
Capo III
FORMAZIONE, GESTIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI
Art. 40.
Formazione di documenti informatici
1. Le pubbliche amministrazioni che dispongono di idonee
risorse tecnologiche formano gli originali dei propri documenti con mezzi
informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le regole
tecniche di cui all'articolo 71.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, la redazione
di documenti originali su supporto cartaceo, nonché la copia di documenti
informatici sul medesimo supporto è consentita solo ove risulti necessaria e
comunque nel rispetto del principio dell'economicità.
3. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 180 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente codice, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla proposta dei Ministri delegati per la funzione
pubblica, per l'innovazione e le tecnologie e del Ministro per i beni e le
attività culturali, sono individuate le categorie di documenti amministrativi
che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in
relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica che
sono idonei ad assumere.
4.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con propri decreti, fissa la data
dalla quale viene riconosciuto il valore legale degli albi, elenchi, pubblici
registri ed ogni altra raccolta di dati concernenti stati, qualità personali
e fatti già realizzati dalle amministrazioni, su supporto informatico, in
luogo dei registri cartacei.
Art. 41.
Procedimento e fascicolo informatico
1. Le pubbliche amministrazioni gestiscono i procedimenti
amministrativi utilizzando le tecnologie dell'informazione e della
comunicazione, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente.
2.
La pubblica amministrazione titolare del procedimento può raccogliere in un
fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento
medesimo da chiunque formati; all'atto della comunicazione dell'avvio del
procedimento ai sensi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
comunica agli interessati le modalità per esercitare in via telematica i
diritti di cui all'articolo 10 della citata legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Ai sensi degli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la
conferenza dei servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti
informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle
amministrazioni medesime.
Art. 42.
Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche
amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di
rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei
documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la
conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di
sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto
delle regole tecniche adottate ai sensi dell'articolo 71.
Art. 43.
Riproduzione e conservazione dei documenti
1. I documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la
conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici
sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione sia
effettuata in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali e
la loro conservazione nel tempo, nel rispetto delle regole tecniche stabilite
ai sensi dell'articolo 71.
2.
Restano validi i documenti degli archivi, le scritture contabili, la
corrispondenza ed ogni atto, dato o documento già conservati mediante
riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro processo
idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali.
3. I documenti informatici, di cui è prescritta la
conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le
esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo
permanente con modalità digitali.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per
i beni e le attività culturali sugli archivi delle pubbliche amministrazioni
e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi
delle disposizioni del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 44.
Requisiti per la conservazione dei documenti informatici
1. Il sistema di conservazione dei documenti informatici
garantisce:
a)
l'identificazione certa del soggetto che ha formato il documento e dell'amministrazione
o dell'area organizzativa omogenea di riferimento di cui all'articolo 50, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445;
b) l'integrità del documento;
c)
la leggibilità e l'agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni
identificative, inclusi ì dati di registrazione e di classificazione
originari;
d) il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli articoli da 31 a 36 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B a
tale decreto.
Capo IV
TRASMISSIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Art. 45.
Valore giuridico della trasmissione
1. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, ivi compreso il
fax, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito
della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella
del documento originale. 2. Il documento informatico trasmesso per via
telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e
si intende consegnato al destinatario se reso disponibile all'indirizzo
elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del
destinatario messa a disposizione dal gestore.
Art. 46.
Dati particolari contenuti nei documenti trasmessi
1. Al fine di garantire la riservatezza dei dati sensibili
o giudiziari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, i documenti informatici
trasmessi ad altre pubbliche amministrazioni per via telematica possono
contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità
personali previste da legge o da regolamento e indispensabili per il
perseguimento delle finalità per le quali sono acquisite.
Art. 47.
Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica
tra le pubbliche amministrazioni
1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche
amministrazioni avvengono di norma mediante l'utilizzo della posta
elettronica; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una
volta che ne sia verificata la provenienza.
2.
Ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se:
a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;
b) ovvero sono dotate di protocollo informatizzato;
c)
ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo
quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui
all'articolo 71;
d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica
certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
3. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore
del presente codice le pubbliche amministrazioni centrali provvedono a:
a) istituire almeno una casella di posta elettronica
istituzionale ed una casella di posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ciascun registro di protocollo;
b) utilizzare la posta elettronica per le comunicazioni tra
l'amministrazione ed i propri dipendenti, nel rispetto delle norme in materia
di protezione dei dati personali e previa informativa agli interessati in
merito al grado di riservatezza degli strumenti utilizzati.
Art. 48.
Posta elettronica certificata
1. La trasmissione telematica di comunicazioni che
necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene
mediante la posta elettronica certificata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.
2.
La trasmissione del documento informatico per via telematica, effettuata
mediante la posta elettronica certificata, equivale, nei casi consentiti
dalla legge, alla notificazione per mezzo della posta.
3. La data e l'ora di trasmissione e di ricezione di un
documento informatico trasmesso mediante posta elettronica certificata sono
opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, ed alle relative regole tecniche.
Art. 49.
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non
possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con
qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in
forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di
corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo
che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del
mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente codice, gli atti, i dati e i
documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del
gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del
mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.
Capo V
DATI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E SERVIZI IN RETE
Sezione I
Dati delle pubbliche amministrazioni
Art. 50.
Disponibilità dei dati delle pubbliche amministrazioni
1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati,
raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la
fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da
parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i
limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le
norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della
normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore
pubblico.
2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione,
con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione
dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni
quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti
istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di
quest'ultima, salvo il riconoscimento di eventuali costi eccezionali
sostenuti dall'amministrazione cedente; è fatto comunque salvo il disposto
dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445.
3. Al fine di rendere possibile l'utilizzo in via
telematica dei dati di una pubblica amministrazione da parte dei sistemi
informatici di altre amministrazioni l'amministrazione titolare dei dati
predispone, gestisce ed eroga i servizi informatici allo scopo necessari,
secondo le regole tecniche del sistema pubblico di connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
Art. 51.
Sicurezza dei dati
1. Le norme di sicurezza definite nelle regole tecniche di
cui all'articolo 71 garantiscono l'esattezza, la disponibilità,
l'accessibilità, l'integrità e la riservatezza dei dati.
2.
I documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere
custoditi e controllati con modalità tali da ridurre al minimo i rischi di
distruzione, perdita, accesso non autorizzato o non consentito o non conforme
alle finalità della raccolta.
Art. 52.
Accesso telematico ai dati e documenti delle pubbliche
amministrazioni
1. L'accesso telematico a dati, documenti e procedimenti è
disciplinato dalle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni del
presente codice e nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento
in materia di protezione dei dati personali, di accesso ai documenti
amministrativi, di tutela del segreto e di divieto di divulgazione. I
regolamenti che disciplinano l'esercizio del diritto di accesso sono
pubblicati su siti pubblici accessibili per via telematica.
Art. 53.
Caratteristiche dei siti
1. Le pubbliche amministrazioni centrali realizzano siti
istituzionali su reti telematiche che rispettano i principi di accessibilità,
nonché di elevata usabilità e reperibilità, anche da parte delle persone
disabili, completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità,
semplicità dì consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.
2.
Il CNIPA svolge funzioni consultive e di coordinamento sulla realizzazione e
modificazione dei siti delle amministrazioni centrali.
3. Lo Stato promuove intese ed azioni comuni con le regioni
e le autonomie locali affinchè realizzino siti istituzionali con le
caratteristiche di cui al comma 1.
Art. 54.
Contenuto dei siti delle pubbliche amministrazioni
1. I siti delle pubbliche amministrazioni centrali
contengono necessariamente i seguenti dati pubblici:
a)
l'organigramma, l'articolazione degli uffici, le attribuzioni e
l'organizzazione di ciascun ufficio anche di livello dirigenziale non
generale, nonché il settore dell'ordinamento giuridico riferibile
all'attività da essi svolta, corredati dai documenti anche normativi di
riferimento;
b) l'elenco delle tipologie di procedimento svolte da
ciascun ufficio di livello dirigenziale non generale, il termine per la
conclusione di ciascun procedimento ed ogni altro termine procedimentale, il
nome del responsabile e l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e
di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del
provvedimento finale, come individuati ai sensi degli articoli 2, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
c) le scadenze e le modalità di adempimento dei
procedimenti individuati ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica
istituzionali attive, specificando anche se si tratta di una casella di posta
elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;
e) le pubblicazioni di cui all'articolo 26 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché i messaggi di informazione e di comunicazione
previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150;
f) l'elenco di tutti i bandi di gara e di concorso;
g) l'elenco dei servizi forniti in rete già disponibili e
dei servizi di futura attivazione, indicando i tempi previsti per
l'attivazione medesima.
2. Le amministrazioni che già dispongono di propri siti
realizzano quanto previsto dal comma 1 entro ventiquattro mesi dalla data di
entrata in vigore del presente codice.
3. I dati pubblici contenuti nei siti delle pubbliche
amministrazioni sono fruibili in rete gratuitamente e senza necessità di
autenticazione informatica.
4. Le pubbliche amministrazioni garantiscono che le
informazioni contenute sui siti siano conformi e corrispondenti alle
informazioni contenute nei provvedimenti amministrativi originali dei quali
si fornisce comunicazione tramite il sito.
Art. 55.
Consultazione delle iniziative normative del Governo
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può pubblicare
su sito telematico le notizie relative ad iniziative normative del Governo,
nonché i disegni di legge di particolare rilevanza, assicurando forme di
partecipazione del cittadino in conformità con le disposizioni vigenti in
materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento
di dati personali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri può inoltre
pubblicare atti legislativi e regolamentari in vigore, nonché i massimari
elaborati da organi di giurisdizione.
2.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono individuate le
modalità di partecipazione del cittadino alla consultazione gratuita in via
telematica.
Art. 56.
Dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al
giudice amministrativo e contabile
1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi
al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia
interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito
istituzionale della rete Internet delle autorità emananti.
2.
Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese
pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel
sistema informativo interno e sul sito istituzionale della rete Internet,
osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali.
Art. 57.
Moduli e formulari
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a
rendere disponibili anche per via telematica l'elenco della documentazione
richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni
effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di
certificazione e delle dichiarazioni sostitutive di notorietà.
2.
Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice,
i moduli o i formulari che non siano stati pubblicati sul sito non possono
essere richiesti ed i relativi procedimenti possono essere conclusi anche in
assenza dei suddetti moduli o formulari.
Sezione II
Fruibilità dei dati
Art. 58.
Modalità della fruibilità del dato
1. Il trasferimento di un dato da un sistema informativo ad
un altro non modifica la titolarità del dato.
2.
Le pubbliche amministrazioni possono stipulare tra loro convenzioni
finalizzate alla fruibilità informatica dei dati di cui siano titolari.
3. Il CNIPA definisce schemi generali di convenzioni
finalizzate a favorire la fruibilità informatica dei dati tra le pubbliche
amministrazioni centrali e, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra le amministrazioni centrali medesime e le regioni e
le autonomie locali.
Art. 59.
Dati territoriali
1. Per dato territoriale si intende qualunque informazione
geograficamente localizzata.
2.
È istituito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali delle
pubbliche amministrazioni, con il compito di definire le regole tecniche per
la realizzazione delle basi dei dati territoriali, la documentazione, la
fruibilità e lo scambio dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni
centrali e locali in coerenza con le disposizioni del sistema pubblico di
connettività di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
3.
Per agevolare la pubblicità dei dati di interesse generale, disponibili
presso le pubbliche amministrazioni a livello nazionale, regionale e locale,
presso il CNIPA è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali.
4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione e le modalità per il
funzionamento del Comitato di cui al comma 2.
5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le
tecnologie, sentito il Comitato per le regole tecniche sui dati territoriali
delle pubbliche amministrazioni, e sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 luglio 1998, n. 281, sono definite le regole tecniche per la definizione del
contenuto del repertorio nazionale dei dati territoriali, nonché delle
modalità di prima costituzione e di successivo aggiornamento dello stesso,
per la formazione, la documentazione e lo scambio dei dati territoriali
detenuti dalle singole amministrazioni competenti, nonché le regole ed i
costi per l'utilizzo dei dati stessi tra le pubbliche amministrazioni
centrali e locali e da parte dei privati.
6. La partecipazione al Comitato non comporta oneri nè
alcun tipo di spese ivi compresi compensi o gettoni di presenza. Gli
eventuali rimborsi per spese di viaggio sono a carico delle amministrazioni
direttamente interessate che vi provvedono nell'ambito degli ordinari
stanziamenti di bilancio.
7. Agli oneri finanziari di cui al comma 3 si provvede con
il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore informatico
di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
Art. 60.
Base di dati di interesse nazionale
1. Si definisce base di dati di interesse nazionale
l'insieme delle informazioni raccolte e gestite digitalmente dalle pubbliche
amministrazioni, omogenee per tipologia e contenuto e la cui conoscenza è
utilizzabile dalle pubbliche amministrazioni per l'esercizio delle proprie
funzioni e nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti.
2.
Ferme le competenze di ciascuna pubblica amministrazione, le basi di dati di
interesse nazionale costituiscono, per ciascuna tipologia di dati, un sistema
informativo unitario che tiene conto dei diversi livelli istituzionali e
territoriali e che garantisce l'allineamento delle informazioni e l'accesso
alle medesime da parte delle pubbliche amministrazioni interessate. La
realizzazione di tali sistemi informativi e le modalità di aggiornamento sono
attuate secondo le regole tecniche sul sistema pubblico di connettività di
cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42.
3. Le basi di dati di interesse nazionale sono individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con i Ministri di volta in volta
interessati, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle materie di competenza e sentito il Garante per la
protezione dei dati personali. Con il medesimo decreto sono altresì
individuate le strutture responsabili della gestione operativa di ciascuna
base di dati e le caratteristiche tecniche del sistema informativo di cui al
comma 2.
4. Agli oneri finanziari di cui al presente articolo si
provvede con il fondo di finanziamento per i progetti strategici del settore
informatico di cui all'articolo 27, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n.
3.
Art. 61.
Delocalizzazione dei registri informatici
1. Fermo restando il termine di cui all'articolo 40, comma
4, i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su
supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice,
secondo le regole tecniche stabilite dall'articolo 71, nel rispetto delle
normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i
predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall'Ufficio
territoriale competente.
Art. 62.
Indice nazionale delle anagrafi
1. L'Indice nazionale delle anagrafi (INA), di cui
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è realizzato con
strumenti informatici.
Sezione III
Servizi in rete
Art. 63.
Organizzazione e finalità dei servizi in rete
1. Le pubbliche amministrazioni centrali individuano le
modalità di erogazione dei servizi in rete in base a criteri di valutazione
di efficacia, economicità ed utilità e nel rispetto dei principi di eguaglianza
e non discriminazione, tenendo comunque presenti le dimensioni dell'utenza,
la frequenza dell'uso e l'eventuale destinazione all'utilizzazione da parte
di categorie in situazioni di disagio.
2.
Le pubbliche amministrazioni centrali progettano e realizzano i servizi in
rete mirando alla migliore soddisfazione delle esigenze degli utenti, in
particolare garantendo la completezza del procedimento, la certificazione
dell'esito e l'accertamento del grado di soddisfazione dell'utente.
3. Le pubbliche amministrazioni collaborano per integrare i
procedimenti di rispettiva competenza al fine di agevolare gli adempimenti di
cittadini ed imprese e rendere più efficienti i procedimenti che interessano
più amministrazioni, attraverso idonei sistemi di cooperazione.
Art. 64.
Modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle
pubbliche amministrazioni
1. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi costituiscono strumenti per l'accesso ai servizi erogati in rete
dalle pubbliche amministrazioni per i quali sia necessaria l'autenticazione
informatica.
2.
Le pubbliche amministrazioni possono consentire l'accesso ai servizi in rete
da esse erogati che richiedono l'autenticazione informatica anche con
strumenti diversi dalla carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale
dei servizi, purché tali strumenti consentano di accertare l'identità del
soggetto che richiede l'accesso. L'accesso con carta d'identità elettronica e
carta nazionale dei servizi è comunque consentito indipendentemente dalle
modalità di accesso predisposte dalle singole amministrazioni.
3. Ferma restando la disciplina riguardante le trasmissioni
telematiche gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalle
agenzie fiscali, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica e d'intesa con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è fissata la data, comunque non successiva al 31 dicembre
2007, a decorrere dalla quale non è più consentito l'accesso ai servizi
erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni, con strumenti diversi dalla
carta d'identità elettronica e dalla carta nazionale dei servizi.
Art. 65.
Istanze e dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica
1. Le istanze e le dichiarazioni presentate alle pubbliche
amministrazioni per via telematica ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, sono valide:
a) se sottoscritte mediante la firma digitale, il cui
certificato è rilasciato da un certificatore accreditato;
b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema
informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta
nazionale dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna
amministrazione ai sensi della normativa vigente;
c)
ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi
strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nei limiti di quanto stabilito da
ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente e fermo restando il
disposto dell'articolo 64, comma 3.
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate secondo le
modalità previste dal comma 1 sono equivalenti alle istanze e alle
dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del
dipendente addetto al procedimento.
3. Dalla data di cui all'articolo 64, comma 3, non è più
consentito l'invio di istanze e dichiarazioni con le modalità di cui al comma
1, lettera c).
4. Il comma 2 dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, è sostituito dal seguente:
«2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65
del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Sezione IV
Carte elettroniche
Art. 66.
Carta d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, della
carta d'identità elettronica, e dell'analogo documento, rilasciato a seguito
della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno di
età, sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
per la funzione pubblica, con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie e
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Garante per la
protezione dei dati personali e d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2.
Le caratteristiche e le modalità per il rilascio, per la diffusione e l'uso
della carta nazionale dei servizi sono definite con uno o più regolamenti, ai
sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
adottati su proposta congiunta dei Ministri per la funzione pubblica e per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
nel rispetto dei seguenti principi:
a)
all'emissione della carta nazionale dei servizi provvedono, su richiesta del
soggetto interessato, le pubbliche amministrazioni che intendono rilasciarla;
b) l'onere economico di produzione e rilascio delle carte
nazionale dei servizi è a carico delle singole amministrazioni che le
emettono;
c) eventuali indicazioni di carattere individuale connesse
all'erogazione dei servizi al cittadino, sono possibili nei limiti di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
d) le pubbliche amministrazioni che erogano servizi in rete
devono consentirne l'accesso ai titolari delle carta nazionale dei servizi
indipendentemente dall'ente di emissione, che è responsabile del suo rilascio;
e) la carta nazionale dei servizi può essere utilizzata
anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
3. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno di età, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale.
4. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del
quindicesimo anno di età, possono contenere, a richiesta dell'interessato ove
si tratti di dati sensibili:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma
1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per
mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono
o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti,
occorrenti per la firma elettronica.
5. La carta d'identità elettronica e la carta nazionale dei
servizi possono essere utilizzate quali strumenti di autenticazione
telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e pubbliche
amministrazioni, secondo le modalità stabilite con le regole tecniche di cui
all'articolo 71, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Banca d'Italia.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie e del Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Garante per la protezione dei dati personali e d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative
alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione della carta di
identità elettronica, del documento di identità elettronico e della carta
nazionale dei servizi, nonché le modalità di impiego.
7. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia
di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione
dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori
servizi o utilità.
8. Le tessere di riconoscimento rilasciate dalle
amministrazioni dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, possono essere realizzate anche con
modalità elettroniche e contenere le funzionalità della carta nazionale dei
servizi per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati in
rete dalle pubbliche amministrazioni.
Capo VI
SVILUPPO, ACQUISIZIONE E RIUSO DI SISTEMI INFORMATICI NELLE
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
Art. 67.
Modalità di sviluppo ed acquisizione
1. Le pubbliche amministrazioni centrali, per i progetti
finalizzati ad appalti di lavori e servizi ad alto contenuto di innovazione
tecnologica, possono selezionare uno o più proposte utilizzando il concorso
di idee di cui all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554.
2.
Le amministrazioni appaltanti possono porre a base delle gare aventi ad
oggetto la progettazione, o l'esecuzione, o entrambe, degli appalti di cui al
comma 1, le proposte ideative acquisite ai sensi del comma 1, previo parere
tecnico di congruità del CNIPA; alla relativa procedura è ammesso a
partecipare, ai sensi dell'articolo 57, comma 6, del decreto del Presidente
della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, anche il soggetto selezionato ai
sensi del comma 1, qualora sia in possesso dei relativi requisiti soggettivi.
Art. 68.
Analisi comparativa delle soluzioni
1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste
dall'ordinamento, programmi informatici a seguito di una valutazione
comparativa di tipo tecnico ed economico tra le seguenti soluzioni
disponibili sul mercato:
a)
sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione
sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;
b) riuso di programmi informatici sviluppati per conto e a
spese della medesima o di altre amministrazioni;
c) acquisizione di programmi informatici di tipo
proprietario mediante ricorso a licenza d'uso;
d) acquisizione di programmi informatici a codice sorgente
aperto;
e)
acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a
d).
2. Le pubbliche amministrazioni nella predisposizione o
nell'acquisizione dei programmi informatici, adottano soluzioni informatiche
che assicurino l'interoperabilità e la cooperazione applicativa, secondo
quanto previsto dal decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42, e che consentano la rappresentazione dei dati e documenti
in più formati, di cui almeno uno di tipo aperto, salvo che ricorrano
peculiari ed eccezionali esigenze.
3. Per formato dei dati di tipo aperto si intende un
formato dati reso pubblico e documentato esaustivamente.
4. Il CNIPA istruisce ed aggiorna, con periodicità almeno
annuale, un repertorio dei formati aperti utilizzabili nelle pubbliche
amministrazioni e delle modalità di trasferimento dei formati.
Art. 69.
Riuso dei programmi informatici
1. Le pubbliche amministrazioni che siano titolari di
programmi applicativi realizzati su specifiche indicazioni del committente
pubblico, hanno obbligo di darli in formato sorgente, completi della
documentazione disponibile, in uso gratuito ad altre pubbliche
amministrazioni che li richiedono e che intendano adattarli alle proprie
esigenze, salvo motivate ragioni.
2.
Al fine di favorire il riuso dei programmi informatici di proprietà delle
pubbliche amministrazioni, ai sensi del comma 1, nei capitolati o nelle
specifiche di progetto è previsto ove possibile, che i programmi
appositamente sviluppati per conto e a spese dell'amministrazione siano
facilmente portabili su altre piattaforme.
3. Le pubbliche amministrazioni inseriscono, nei contratti
per l'acquisizione di programmi informatici, di cui al comma 1, clausole che
garantiscano il diritto di disporre dei programmi ai fini del riuso da parte
della medesima o di altre amministrazioni.
4. Nei contratti di acquisizione di programmi informatici
sviluppati per conto e a spese delle amministrazioni, le stesse possono
includere clausole, concordate con il fornitore, che tengano conto delle
caratteristiche economiche ed organizzative di quest'ultimo, volte a
vincolarlo, per un determinato lasso di tempo, a fornire, su richiesta di
altre amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni. Le
clausole suddette definiscono le condizioni da osservare per la prestazione
dei servizi indicati.
Art. 70.
Banca dati dei programmi informatici riutilizzabili
1. Il CNIPA, previo accordo con la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, valuta e rende note applicazioni tecnologiche realizzate
dalle pubbliche amministrazioni, idonee al riuso da parte di altre pubbliche
amministrazioni.
2.
Le pubbliche amministrazioni centrali che intendono acquisire programmi
applicativi valutano preventivamente la possibilità di riuso delle
applicazioni analoghe rese note dal CNIPA ai sensi del comma 1, motivandone
l'eventuale mancata adozione.
Capo VII
REGOLE TECNICHE
Art. 71.
Regole tecniche
1.
Le regole tecniche previste nel presente codice sono dettate, con decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per
l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica e con le amministrazioni di volta in volta indicate nel presente
codice, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
ed il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di
competenza, in modo da garantire la coerenza tecnica con le regole tecniche
sul sistema pubblico di connettività di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 42,
e con le regole di cui al disciplinare pubblicato in allegato B al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2.
Le regole tecniche vigenti nelle materie del presente codice restano in
vigore fino all'adozione delle regole tecniche adottate ai sensi del presente
articolo.
Capo VIII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI E ABROGAZIONI
Art. 72.
Norme transitorie per la firma digitale
1. I documenti sottoscritti con firma digitale basata su
certificati rilasciati da certificatori iscritti nell'elenco pubblico già
tenuto dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione sono
equivalenti ai documenti sottoscritti con firma digitale basata su
certificati rilasciati da certificatori accreditati.
Art. 73.
Aggiornamenti
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta gli
opportuni atti di indirizzo e di coordinamento per assicurare che i
successivi interventi normativi, incidenti sulle materie oggetto di riordino
siano attuati esclusivamente mediante la modifica o l'integrazione delle
disposizioni contenute nel presente codice.
Art. 74.
Oneri finanziari
1. All'attuazione del presente decreto si provvede
nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.
Art. 75.
Abrogazioni
1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico
sono abrogati:
a) il decreto legislativo 23 gennaio 2002, n. 10;
b) gli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z),
aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 2, comma 1,
ultimo periodo, 6; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter;
29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo A);
c) l'articolo 26 comma 2, lettera a), e), h), della legge
27 dicembre 2002, n. 289;
d) articolo 27, comma 8, lettera b), della legge 16 gennaio
2003, n. 3;
e) gli articoli 16, 17, 18 e 19 della legge 29 luglio 2003, n. 229.
2. Le abrogazioni degli articoli 2, comma 1, ultimo periodo, 6, commi 1 e 2; 10; 36, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6; del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
A), si intendono riferite anche al decreto legislativo 28 dicembre 2000, n.
443 (Testo B).
3. Le abrogazioni degli articoli 1, comma 1, lettere t), u), v), z),
aa), bb), cc), dd), ee), ff), gg), hh), ii), ll), mm), nn), oo); 6, commi 3 e 4; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 17; 20; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27-bis; 28; 28-bis; 29; 29-bis; 29-ter;
29-quater; 29-quinquies; 29-sexies; 29-septies; 29-octies; 51; del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445 (Testo A), si intendono riferite anche
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Testo
C).
Art. 76.
Entrata in vigore del codice
1. Le disposizioni del presente codice entrano in vigore a
decorrere dal 1° gennaio 2006.
TABELLA DI
CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL CODICE DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI
DIGITALIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
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