DECRETO
LEGISLATIVO 28 febbraio 2000, n. 81.
Integrazione
e modifica della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dall’articolo
45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144. (G.U. n. 82 del 07.04.2000)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTI gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
VISTO l’articolo 45,
comma 2, della legge 17 maggio 1999, n.144;
VISTA la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del
16 dicembre 1999;
VISTO il parere
della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
ACQUISITO il
parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
VISTA la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 25 febbraio
2000;
Sulla proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, delle finanze, per la funzione pubblica
e per gli affari regionali;
EMANA
Il
seguente decreto legislativo:
Art. 1
Enti
utilizzatori
I soggetti di cui
all’articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e successive modificazioni, di seguito denominati enti utilizzatori, che, alla
data del 31 dicembre 1999 hanno in corso attività progettuali con oneri a
carico del fondo per l’occupazione di cui all’articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, possono continuare ad utilizzare i
soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, anche attraverso il trasferimento dei
soggetti medesimi ad altri enti di cui all’articolo 3,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
sulla base di apposite convenzioni stipulate tra enti interessati e secondo le
procedure di cui all’articolo 5 comma 3. Fermo restando quanto previsto
dall’articolo 4, gli enti utilizzatori, secondo le procedure di cui
all’articolo 5, possono ricorrere all’utilizzo dei predetti soggetti anche per
attività diverse da quelle originariamente previste nei progetti, purché
rientranti nell’elenco delle attività di cui all’articolo 3.
In caso di
progetti originariamente promossi in concorso tra più enti in base alla vigente
normativa, la possibilità di continuare l’utilizzazione permane in capo agli
enti cui istituzionalmente l’attività è collegata ovvero a quelli presso i
quali viene effettivamente svolta l’attività.
Art. 2
Definizione
dei soggetti utilizzati
Le disposizioni del presente
decreto si applicano, salvo quanto previsto dall’articolo 10, comma 1, ai
soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano
effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo
dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999.
Non rientrano tra i soggetti di
cui al comma 1:
i soggetti in
possesso, alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti richiesti per fruire
dei contributi previsti dall’articolo 12,
comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni;
i soggetti
fruitori del trattamento di cui all’articolo 7,
commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni;
i soggetti che
abbiano conseguito, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la
ricollocazione lavorativa ai sensi dell’articolo 12 del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni, e del decreto interministeriale del 21 maggio 1998,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141;
i soggetti che,
alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano stati dichiarati
decaduti o cancellati ai sensi dell’articolo 9 del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni;
i soggetti
avviati sulla base di progetti finanziati dagli enti di cui all’articolo 11,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni;
i soggetti che
non abbiano prodotto la dichiarazione di cui al comma 3.
I soggetti di cui
al comma 1, per continuare ad essere utilizzati in attività socialmente utili,
devono produrre una dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni,
all’ente utilizzatore attestante l’indicazione dei progetti di lavori
socialmente utili o di pubblica utilità in cui sono stati impegnati, dell’ente
attuatore responsabile del relativo progetto, nonché dei periodi di effettivo
impegno in ciascun progetto, qualora promossi da enti diversi dall’attuale ente
utilizzatore.
Art. 3
Attività
socialmente utili
Le attività in
cui sono impegnati i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, sono:
quelle definite
dall’articolo 1, comma 1, e dall’articolo 2,
comma 1, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni;
i servizi tecnici
integrati della pubblica amministrazione;
i trasporti e la
connessa logistica.
Le predette
attività, già oggetto di progetti da parte degli enti utilizzatori,
costituiscono l’elenco generale. Gli enti utilizzatori comunicano, entro un
mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai servizi per
l’impiego competenti, l’elenco delle attività in cui sono impegnati i soggetti
utilizzati.
2. Le regioni
possono individuare attività aggiuntive a quelle previste al comma 1 funzionali
allo sbocco occupazionale territoriale dei soggetti di cui all’articolo 2,
comma 1, in iniziative che comportano trasferimenti di risorse finanziarie
pubbliche per opere infrastrutturali, ovvero siano finanziate da fondi
strutturali europei ovvero siano oggetto di programmazione negoziata. A tal
fine istituiscono ed aggiornano l’elenco regionale delle predette attività.
3.Le province,
nell’ambito di propria competenza, possono specificare ed integrare l’elenco
delle attività di cui al comma 2 in rapporto alle esigenze del locale mercato
del lavoro.
Art. 4
Disciplina della prestazione in attività
socialmente utili
L’utilizzo nelle
attività di cui all’articolo 3 non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro. Per lo svolgimento di dette attività compete ai soggetti utilizzati,
per un impegno settimanale di venti ore e per non più di otto ore giornaliere,
un importo mensile di lire 850.000, denominato assegno di utilizzo per
prestazioni in attività socialmente utili.
La durata della prestazione,
a decorrere dal 1° maggio 2000, non può essere superiore a sei mesi,
rinnovabile per un ulteriore periodo di sei mesi. In caso di rinnovo e
limitatamente a detto periodo, il 50 per cento dell’ammontare dell’assegno di
cui al comma 1 è a carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, ed il
restante 50 per cento è corrisposto dall’ente utilizzatore
Art. 5
Procedure
di decisione, di comunicazione, di trasformazione
1. Al fine di proseguire le
attività, secondo le modalità di cui all’articolo 4, gli organi competenti
degli enti utilizzatori, preso atto delle dichiarazioni rese dai soggetti
impegnati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, deliberano:
a. l’elenco
nominativo dei soggetti impegnati;
le attività
espletate dall’ente utilizzatore nell’ambito di quelle indicate nell’articolo
3;
le eventuali
qualifiche professionali di ciascun soggetto e l’attività da svolgere;
la località e la
sede di svolgimento delle attività;
la durata
dell’attività così come disciplinata dall’articolo 4 del presente decreto;
le modalità
organizzative delle attività;
l’eventuale
quantità di ore aggiuntive e il corrispettivo ammontare del trattamento
economico;
le forme
assicurative attivate;
il nome del
dirigente responsabile della gestione della disciplina delle attività svolte
dai soggetti di cui alla lettera a) del presente comma;
l’indicazione
espressa dello sbocco occupazionale nelle forme previste agli articoli 6 e 7;
l’impegno alla
comunicazione delle variazioni relative all’elenco dei soggetti di cui alla lettera
a) del presente comma.
2. La delibera di
cui al comma 1 deve essere resa esecutiva dall’ente utilizzatore entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo e copia
della stessa deve essere inviata, entro il predetto termine, al servizio per
l’impiego, alla direzione provinciale del lavoro e all’Istituto nazionale della
previdenza sociale (I.N.P.S.) territorialmente competenti, ed agli altri
organismi competenti ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
3. In caso di
mutamento di attività ovvero di convenzioni ai sensi dell’articolo 1, comma 1,
l’ente utilizzatore adotta specifica delibera da inviare entro il secondo
giorno successivo alla commissione tripartita o all’organo competente
diversamente individuato dalle regioni ai sensi del decreto
legislativo 23 dicembre 1997, n. 469. I
predetti organi sono tenuti a pronunciarsi entro venti giorni dal ricevimento
della delibera. In caso di decorrenza del predetto termine la delibera acquista
esecutività.
4. Alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, a fronte dell’attività
comunque svolta, l’I.N.P.S., nei limiti delle risorse disponibili a carico del
fondo di cui all’articolo 1, comma 1, corrisponde, a seguito di dichiarazione
resa ai sensi della legge 4 gennaio
1968, n. 15, e successive modificazioni dai
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, ai soggetti medesimi, il 50 per cento
dell’ammontare dell’assegno. Il predetto Istituto corrisponde il restante
ammontare al momento della comunicazione della delibera da parte dell’ente
utilizzatore.
5. Possono
avvalersi delle disposizioni del presente articolo: gli enti utilizzatori;
altri enti individuati dalle regioni; le province nell’ambito di propria
competenza.
Art.
6
Misure
volte alla creazione di opportunità occupazionali
Le disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3, dell’articolo 10 del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni, trovano applicazione fino al 31 dicembre 2001.
Le Amministrazioni
pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, possono, ove ne ricorrano le
condizioni ed esigenze, affidare ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1,
attraverso incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, e lavoro
autonomo, le attività previste al comma 3 dell’articolo 10, del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni, per la stessa durata ivi prevista.
Per agevolare la stabilizzazione
dell’occupazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, le regioni, le
province e i comuni, singolarmente ovvero in cooperazione con altri comuni,
possono utilizzare risorse proprie.
Le disposizione
dell’articolo 8 del citato decreto interministeriale 21 maggio 1998 sono estese
anche ai committenti privati che utilizzano finanziamenti pubblici. Le predette
disposizioni trovano applicazione sino al 31 dicembre 2001. La riserva ivi
prevista potrà esplicitarsi attraverso opzioni premiali ai fini
dell’aggiudicazione delle relative gare di appalto.
Art.
7
Incentivi
alle iniziative volte alla creazione di occupazione stabile
1. Ai datori di
lavoro privati e agli enti pubblici economici, comprese le cooperative e loro
consorzi, che assumono a tempo pieno e indeterminato i soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1, è riconosciuto un contributo pari a lire 18 milioni
per ciascun soggetto assunto. La presente disposizione trova applicazione anche
nei confronti delle cooperative o dei consorzi tra cooperative relativamente ai
soggetti impegnati in qualità di soci lavoratori.
2. Nel caso di
assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore a 30 ore settimanali medie
calcolate anche su base annuale, il contributo di cui al comma 1 è corrisposto
in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore
3. Nel caso in
cui i soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, siano assunti con contratto a
tempo determinato, trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 8,
comma 2, della legge 27 luglio 1991, n. 223,
e successive modificazioni. Nelle ipotesi di trasformazione del contratto da
tempo determinato a tempo indeterminato è, altresì, riconosciuto il contributo
di cui al comma 1 che può essere concesso, a richiesta del datore di lavoro, a
conguaglio degli oneri contributivi dovuti anche per il periodo antecedente
alla predetta trasformazione.
4. Le
disposizioni di cui al comma 3 trovano applicazione nelle ipotesi di contratti
di fornitura di lavoro temporaneo. In caso di trasformazione del rapporto di
lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, il contributo di cui al
comma 1 spetta all’impresa utilizzatrice ed è riconosciuto alla società
fornitrice di lavoro temporaneo un incentivo di lire 3 milioni.
5. Il contributo
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono cumulabili con altri benefici eventualmente
riconosciuti in caso di nuove assunzioni, nel limite consentito dalla normativa
comunitaria.
6. Il contributo
di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai soggetti di cui all’articolo 6, comma
2, a fronte dell’onere relativo alla copertura contributiva. La corresponsione
del predetto contributo comporta la decadenza da qualunque altro beneficio
previsto dal presente decreto legislativo a carico del Fondo di cui
all’articolo 1, comma 1.
7. Nei casi di
assunzione di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, trova applicazione l’articolo 20,
comma 4, della citata legge n. 223 del 1991.
8. Costituiscono condizioni per
l’erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, l’avvenuta
cancellazione dei soggetti interessati dagli elenchi delle attività socialmente
utili, nonché la regolarità dei datori di lavoro nei confronti degli obblighi
contributivi. Nei casi di contratto di lavoro a tempo determinato o di
contratto di fornitura di lavoro temporaneo, la cancellazione dagli elenchi
delle attività socialmente utili non ha luogo nelle ipotesi in cui i contratti
stessi, abbiano complessivamente durata inferiore a dodici mesi.
9. Per
l’erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, fermi restando gli
adempimenti previsti dall’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre 1996, n. 608, i datori di lavoro comunicano
all’I.N.P.S. e ai competenti servizi per l’impiego il nominativo dei soggetti
interessati, nonché la sussistenza delle condizioni di cui al comma 8.
L’I.N.P.S. provvede all’erogazione del contributo previa verifica delle
predette condizioni.
10. Gli oneri
relativi alla erogazione del contributo di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, sono a
carico del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1. Le somme sono rimborsate,
annualmente, all’INPS sulla base di apposita rendicontazione semestrale.
11. Fino al 31
dicembre 2000, entro il limite delle risorse preordinate allo scopo nell’ambito
del Fondo di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere riconosciuti
contributi per spese notarili relative alla costituzione di imprese o di
cooperative fino al limite massimo di lire 20 milioni per ciascun atto
costitutivo delle predette società.
12. Per eventuali
esigenze formative funzionali all’inserimento in attività lavorative dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, può essere, per un periodo non
superiore a sei mesi, corrisposto l’assegno di cui all’articolo 4, comma 1, nei
casi:
a) di assunzione con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato da parte di datori di lavoro privati che abbiano
stipulato apposite convenzioni con l’ente utilizzatore. Tali convenzioni sono
comunicate ai servizi per l’impiego e all’I.N.P.S. territorialmente competenti;
b) stages
formativi seguiti da assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
13. Alle agenzie
di promozione e di lavoro di cui all’articolo 2,
comma 4, del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni, riconosciute alla data del 31 dicembre 1999, può
essere concesso, nel limite delle risorse del Fondo di cui all’articolo 1,
comma 1, ripartite ai sensi dell’articolo 8, comma 1, un contributo di lire 3
milioni per ogni soggetto di cui all’articolo 2, comma 1, in caso di assunzione
con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.
14. Alle società
miste, alle cooperative e loro consorzi, costituiti successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo, può essere concesso
nell’ambito delle risorse del fondo di cui all’articolo 1, comma 1, preordinate
allo scopo, un contributo straordinario di lire 5 milioni per ciascun soggetto
di cui all’articolo 2, comma 1, in caso di assunzione con contratto a tempo
pieno e indeterminato da parte delle stesse società miste ovvero delle
cooperative o consorzi di cooperative. Il predetto incentivo è incompatibile
con il contributo di cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4.
Art. 8
Fondo
per l’occupazione
1. Le risorse del
fondo di cui all’articolo 1, comma 1, destinate alle attività di lavori
socialmente utili, per l’anno 2000, sono ripartite tra le singole regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle somme erogate
dall’I.N.P.S. nel corso dell’anno 1999 per assegni e sussidi a carico del
predetto fondo ai soggetti impegnati nelle attività progettuali locali e
interregionali di competenza regionale. Le predette risorse, per l’anno 2000,
sulla base di apposite convenzioni da sottoscrivere entro il 31 luglio 2000 tra
il Ministero del lavoro e le regioni interessate, sentiti gli enti locali nelle
sedi previste, di cui all’articolo 4,
comma 1, del citato decreto legislativo 469 del 1997,
possono essere impiegate per lo svolgimento di misure di politiche attive per
l’impiego e per la stabilizzazione occupazionale dei soggetti di cui
all’articolo 2 comma 1.
2. Il Ministero del lavoro e
della previdenza sociale, le regioni e gli enti utilizzatori interessati da
situazioni straordinarie tali da non poter garantire un programma definitivo di
stabilizzazione dei soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, nell’ambito di
quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 1, possono definire accordi
che prevedano misure particolari con oneri a carico di tutti i sottoscrittori.
Alla copertura degli oneri relativi alla quota parte degli oneri a carico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si provvede nell’ambito delle
risorse impegnate nelle convenzioni di cui al comma 1, ove dovessero rendersi
disponibili in sede di attuazione delle convenzioni medesime. Gli enti
utilizzatori potranno accedere a questa procedura a condizione di aver già
deliberato i piani di stabilizzazione occupazionale, di cui all’articolo 5,
comma 1, lettera l).
3. Le risorse del
fondo di cui al comma 1, qualora impegnate per attività socialmente utili, sono
destinate al pagamento del 100 per cento degli assegni e dei sussidi per il
periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 ottobre 2000 e per l’ammontare del 50 per
cento degli assegni e dei sussidi per i periodi dal 1° novembre 2000 al 30
aprile 2001.
Art. 9
Disciplina
sanzionatoria
1. I soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, ivi compresi quelli che usufruiscono dei
trattamenti previdenziali, vengono cancellati dagli elenchi di cui all’articolo
3 comma 1, decadono dai benefici previsti dal presente decreto legislativo e
cessano di trovare applicazione nei loro confronti le disposizioni vigenti in
materia di attività socialmente utili qualora:
a) rifiutino
l’assunzione, in luogo distante fino a 50 chilometri da quello di residenza, di
cui all’articolo 7, commi 1, 2, 3, 4 e 6;
b) rifiutino di
partecipare ai corsi di formazione di cui all’articolo 7, comma 122, lettera
a);
c) rifiutino
l’avviamento a selezione effettuato dai servizi per l’impiego competenti o da
agenzie private convenzionate con il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, o con le regioni o con le province, su richiesta dei datori di lavoro.
2. Le disposizioni di cui al
comma 1 non trovano applicazione nelle ipotesi di contratto a tempo
determinato, di fornitura di lavoro temporaneo e di incarico di collaborazione
coordinata e continuativa di durata inferiore a tre mesi.
3. Nei casi di
cui alle lettere b) e c) del comma 1, i responsabili dell’attività di
formazione ovvero i datori di lavoro comunicano direttamente all’I.N.P.S. e al
servizio per l’impiego territorialmente competente i nominativi dei soggetti di
cui all’articolo 2, comma 1, che hanno rifiutato l’offerta di lavoro o che non
si siano presentato ai colloqui di selezione o alle attività formative. A
seguito di detta comunicazione l’I.N.P.S. sospende cautelativamente
l’erogazione dell’assegno di cui all’articolo 4, comma 1, dandone comunicazione
agli interessati.
4. Avverso gli
atti relativi ai benefici e all’assegno di cui al presente decreto legislativo
è ammesso ricorso entro trenta giorni alle direzioni provinciali del lavoro territorialmente
competenti che decidono, in via definitiva, nei venti giorni successivi alla
data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata al
competente servizio per l’impiego e all’I.N.P.S..
Art. 10
Disposizioni
transitorie e finali
1. Ai soggetti in
possesso alla data del 31 dicembre 1999, dei requisiti di ammissione alla
contribuzione volontaria di cui all’articolo 12,
comma 5, lettera a), del citato decreto legislativo n. 468 del 1997,
e successive modificazioni, e che abbiano presentato o presentino la relativa
domanda entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, è riconosciuta una indennità commisurata al trattamento
pensionistico spettante in relazione all’anzianità contributiva posseduta al
momento della domanda di ammissione alla contribuzione volontaria, nel limite
delle risorse preordinate allo scopo dal decreto interministeriale del 21
maggio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 19 luglio 1998, n. 141.
Tale indennità non potrà comunque essere inferiore all’ammontare dell’assegno
di cui all’articolo 4, comma 1, spettante alla data della relativa domanda.
Dalla data di decorrenza del predetto trattamento provvisorio ai beneficiari
non spettano i benefici previsti dall’articolo 12, del
citato decreto legislativo n. 468 del 1997
e successive modificazioni. Al raggiungimento dei requisiti pensionistici
richiesti dalla disciplina vigente alla data del 19 giugno 1998, il trattamento
provvisorio viene rideterminato sulla base delle disposizioni recate dalla
disciplina medesima.
2. Con appositi
decreti interministeriali, possono essere individuate misure, nell’ambito di
quelle previste all’articolo 6, che prevedano l’utilizzo di risorse, ove
previste dalla normativa vigente, delle amministrazioni statali di volta in
volta interessate, finalizzate alla stabilizzazione occupazionale esterna dei
soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, i quali hanno svolto attività di
lavori socialmente utili sulla base di apposite convenzioni stipulate dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le amministrazioni pubbliche
aventi competenze interregionali, ai sensi dell’articolo 5,
comma 4, del decreto legislativo n. 468 del 1997.
3. Restano
confermate le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili di
cui al decreto legislativo n. 468 del 1997 e successive modifiche, e al decreto
interministeriale 21 maggio 1998 in quanto compatibili con le disposizioni del
presente decreto legislativo. In particolare sono abrogate le seguenti disposizioni
del decreto
legislativo 468/97:
articolo 1,
comma 2, lettera a), b) e c), comma 3, comma 4 e comma 6;
articolo 2,
commi 2, 4, 6, 7 e 8;
articolo 5,
articolo 3,
commi 2 e 3;
articolo 4;
articolo 6;
articolo 9;
articolo 11.
Il presente
decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserito nella Raccolta ufficiale
degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque
spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì
28 febbraio 2000
CIAMPI
D'ALEMA, Presidente
del Consiglio dei Ministri
SALVI, Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
AMATO, Ministro
del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
VISCO, Ministro
delle finanze
BASSANINI, Ministro
per la funzione pubblica
BELLILLO, Ministro
per gli affari regionali
Visto, il
Guardasigilli: DILIBERTO