Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n.66
Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
Titolo I
Disposizioni generali
Art. 1 *
Finalità e definizioni
1. Le disposizioni contenute nel presente
decreto, nel dare attuazione organica alla direttiva n.
93/104/Ce del Consiglio, del 23 novembre 1993,
così come modificata dalla direttiva n.
2000/34/Ce del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 giugno 2000, sono dirette a regolamentare in modo uniforme
su tutto il territorio nazionale, e nel pieno rispetto del ruolo della
autonomia negoziale collettiva, i profili di disciplina del rapporto di
lavoro connessi alla organizzazione dell'orario di lavoro.
2. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente
decreto si intende per:
a) ´orario di lavoro': qualsiasi periodo in cui il
lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e
nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni; b) ´periodo di riposo': qualsiasi periodo che non
rientra nell'orario di lavoro; c) ´lavoro
straordinario': è il lavoro prestato oltre l'orario normale di lavoro così
come definito all'articolo 3 del presente decreto; d) ´periodo notturno': periodo di almeno sette ore
consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del
mattino; e) ´lavoratore notturno': - qualsiasi lavoratore che durante il periodo
notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero
impiegato in modo normale; - qualsiasi lavoratore
che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di
lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In
difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno
qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni
lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso
di lavoro a tempo parziale; f) ´lavoro a turni':
qualsiasi metodo di organizzazione del lavoro anche a squadre in base al
quale dei lavoratori siano successivamente occupati negli stessi posti di
lavoro, secondo un determinato ritmo, compreso il ritmo rotativo, che può
essere di tipo continuo o discontinuo, e il quale comporti la necessità
per i lavoratori di compiere un lavoro a ore differenti su un periodo
determinato di giorni o di settimane; g)
´lavoratore a turni': qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia
inserito nel quadro del lavoro a turni; h)
´lavoratore mobile': qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del
personale viaggiante o di volo presso una impresa che effettua servizi di
trasporto passeggeri o merci su strada, per via aerea o per via
navigabile, o a impianto fisso non ferroviario; i)
´lavoro offshore': l'attività svolta prevalentemente su una installazione
offshore (compresi gli impianti di perforazione) o a partire da essa,
direttamente o indirettamente legata alla esplorazione, alla estrazione o
allo sfruttamento di risorse minerali, compresi gli idrocarburi, nonché le
attività di immersione collegate a tali attività, effettuate sia a partire
da una installazione offshore che da una nave; j)
´riposo adeguato': il fatto che i lavoratori dispongano di periodi di
riposo regolari, la cui durata è espressa in unità di tempo, e
sufficientemente lunghi e continui per evitare che essi, a causa della
stanchezza della fatica o di altri fattori che perturbano la
organizzazione del lavoro, causino lesioni a se stessi, ad altri
lavoratori o a terzi o danneggino la loro salute, a breve o a lungo
termine; k) ´contratti collettivi di lavoro':
contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative.
* Il
presente articolo 1 subisce modifiche decretate nell' art. 1 del D.Lgs. n. 213 del
19.7.2004 .
ñ
Art. 2 * Campo di applicazione
1. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano a tutti i settori di attività pubblici e privati con le uniche
eccezioni del lavoro della gente di mare di cui alla direttiva 1999/63/Ce, del personale di volo nella aviazione civile di cui
alla direttiva 2000/79/Ce e dei lavoratori mobili per quanto attiene ai
profili di cui alla direttiva 2002/15/Ce.
2. Nei riguardi delle forze armate e di polizia, dei
servizi di protezione civile, ivi compresi quelli del corpo nazionale dei
vigili del fuoco, nonché nell'ambito delle strutture giudiziarie,
penitenziarie e di quelle destinate per finalità istituzionali alle
attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza
pubblica, delle biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello
stato le disposizioni contenute nel presente decreto non trovano
applicazione unicamente in presenza di particolari esigenze inerenti al
servizio espletato o di ragioni connesse ai servizi di ordine e sicurezza
pubblica, di difesa e protezione civile, nonché degli altri servizi
espletati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco, così come individuate
con decreto del ministro competente, di concerto con i ministri del lavoro
e delle politiche sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e
per la funzione pubblica, da emanarsi entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
3. Le disposizioni del presente decreto non si
applicano al personale della scuola di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297.
4. La disciplina contenuta nel presente decreto si
applica anche agli apprendisti maggiorenni.
* Il presente articolo 2 subisce modifiche
decretate nell'
art. 1
del D.Lgs. n. 213 del 19.7.2004
lett. b).
ñ
Titolo II Principi in materia
di organizzazione dell'orario di lavoro
Art. 3 Orario normale di lavoro
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40 ore
settimanali.
2. I contratti collettivi di lavoro possono
stabilire, ai fini contrattuali, una durata minore e riferire l'orario
normale alla durata media delle prestazioni lavorative in un periodo non
superiore all'anno.
ñ
Art. 4 *
Durata massima dell'orario di lavoro
1. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la
durata massima settimanale dell'orario di lavoro.
2. La durata media dell'orario di lavoro non può in
ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese
le ore di lavoro straordinario.
3. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la
durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a
un periodo non superiore a quattro mesi.
4. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni
caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a 12
mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione
del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi.
5. In caso di superamento delle 48 ore di lavoro
settimanale, attraverso prestazioni di lavoro straordinario, per le unità
produttive che occupano più di dieci dipendenti il datore di lavoro è
tenuto a informare, alla scadenza del periodo di riferimento di cui ai
precedenti commi 3 e 4, la direzione provinciale del lavoro - Settore
ispezione del lavoro competente per territorio. I contratti collettivi di
lavoro possono stabilire le modalità per adempiere al predetto obbligo di
comunicazione.
* Il presente articolo 4 subisce
modifiche decretate nell'
art. 1
del D.Lgs. n. 213 del 19.7.2004
lett. c).
ñ
Art. 5 Lavoro straordinario
1. Il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario
deve essere contenuto.
2. Fermi restando i limiti di cui all'articolo 4, i
contratti collettivi di lavoro regolamentano le eventuali modalità di
esecuzione delle prestazioni di lavoro straordinario.
3. In difetto di disciplina collettiva applicabile,
il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra
datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le 250 ore
annuali.
4. Salvo diversa disposizione dei contratti
collettivi il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario è inoltre
ammesso in relazione a:
a) casi di eccezionali esigenze tecnico-produttive e
di impossibilità di fronteggiarle attraverso l'assunzione di altri
lavoratori; b) casi di forza maggiore o casi in
cui la mancata esecuzione di prestazioni di lavoro straordinario possa
dare luogo a un pericolo grave e immediato ovvero a un danno alle persone
o alla produzione; c) eventi particolari, come
mostre, fiere e manifestazioni collegate alla attività produttiva, nonché
allestimento di prototipi, modelli o simili, predisposti per le stesse,
preventivamente comunicati agli uffici competenti ai sensi
dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n.
241, come sostituito dall'articolo 2, comma 10, della legge 24/12/1993, n.
537, e in tempo utile alle rappresentanze sindacali in
aziendali.
5. Il lavoro straordinario deve essere computato a
parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti
collettivi di lavoro. I contratti collettivi possono in ogni caso
consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni
retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi.
ñ
Art.6 Criteri di computo
1. I periodi di ferie annue
e i periodi di assenza per malattia non sono presi in considerazione ai
fini del computo della media di cui all'articolo 4.
2. Nel caso di lavoro straordinario, se il riposo
compensativo di cui ha beneficiato il lavoratore è previsto in alternativa
o in aggiunta alla maggiorazione retributiva di cui al comma 5
dell'articolo 5, le ore di lavoro straordinario prestate non si computano
ai fini della media di cui all'articolo 4.
ñ
Titolo III Pause, riposi e
ferie
Art. 7 Riposo giornaliero
1. Ferma restando la durata
normale dell'orario settimanale, il lavoratore ha diritto a 11 ore di
riposo consecutivo ogni 24 ore. Il riposo giornaliero deve essere fruito
in modo consecutivo fatte salve le attività caratterizzate da periodi di
lavoro frazionati durante la giornata.
ñ
Art. 8 Pause
1. Qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il
limite di sei ore il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per
pausa, le cui modalità e la cui durata sono stabilite dai contratti
collettivi di lavoro, ai fini del recupero delle energie psico-fisiche e
della eventuale consumazione del pasto anche al fine di attenuare il
lavoro monotono e ripetitivo.
2. Nelle ipotesi di cui al comma che precede, in
difetto di disciplina collettiva che preveda un intervallo a qualsivoglia
titolo attribuito, al lavoratore deve essere concessa una pausa, anche sul
posto di lavoro, tra l'inizio e la fine di ogni periodo giornaliero di
lavoro, di durata non inferiore a dieci minuti e la cui collocazione deve
tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.
3. Salvo diverse disposizioni dei contratti
collettivi, rimangono non retribuiti o computati come lavoro ai fini del
superamento dei limiti di durata i periodi di cui all'articolo 5 rd 10/9/1923, n.
1955 e successivi atti applicativi e dell'articolo 4 del rd 10 settembre 1923, n.
1956 e successive integrazioni.
ñ
Art. 9
Riposi settimanali
1. Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un
periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola in coincidenza
con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui
all'articolo 7.
2. Fanno eccezione alla disposizione di cui al comma
1:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il
lavoratore cambi squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio
di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, di periodi
di riposo giornaliero o settimanale; b) le
attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la
giornata; c) per il personale che lavora nel
settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue; il servizio
prestato a bordo dei treni; le attività connesse con gli orari del
trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del
traffico ferroviario; d) i contratti collettivi
possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni
previste dall'articolo 17, comma 4.
3. Il riposo di 24 ore consecutive può essere fissato
in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni
per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione
particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti
caratteristiche:
a) operazioni industriali per le quali
si abbia l'uso di forni a combustione o a energia elettrica per
l'esercizio di processi caratterizzati dalla continuità della combustione
e operazioni collegate, nonché attività industriali ad alto assorbimento
di energia elettrica e operazioni collegate; b) attività
industriali il cui processo richieda, in tutto o in parte, lo svolgimento
continuativo per ragioni tecniche; c) industrie
stagionali per le quali si abbiano ragioni di urgenza riguardo alla
materia prima o al prodotto dal punto di vista del loro deterioramento e
della loro utilizzazione, comprese le industrie che trattano materie prime
di facile deperimento e il cui periodo di lavorazione si svolge in non più
di tre mesi all'anno, ovvero quando nella stessa azienda e con lo stesso
personale si compiano alcune delle suddette attività con un decorso
complessivo di lavorazione superiore a tre mesi; d) i servizi e attività il cui
funzionamento domenicale corrisponda a esigenze tecniche ovvero soddisfi
interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità; e) attività che richiedano l'impiego di
impianti e macchinari ad alta intensità di capitali o ad alta
tecnologia; f) attività di cui all'articolo 7 della legge 22 febbraio 1934, n.
370; g) attività
indicate agli articoli 11, 12, 13 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114.
4. Sono fatte salve le disposizioni speciali che
consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla
domenica nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
5. Con decreto del ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica
per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, adottato sentite le
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro,
saranno individuate le attività aventi le caratteristiche di cui al comma
3, che non siano già ricomprese nel decreto ministeriale 22 giugno 1935, e
successive modifiche e integrazioni, pubblicato nella G.U. n. 161 del 12
luglio 1935, nonché quelle di cui al comma 2, lett. d), salve le eccezioni
di cui alle lettere a), b) e c). Con le stesse modalità il ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la
funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, provvede
all'aggiornamento e alla integrazione delle predette attività. Nel caso di
cui al comma 2, lett. d), e salve le eccezioni di cui alle lettere a), b),
e c) l'integrazione avrà senz'altro luogo decorsi 30 giorni dal deposito
dell'accordo presso il ministero stesso. I predetti decreti, per le
materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, sono adottati dal
ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
ñ
Art. 10 * Ferie annuali
1. Fermo restando quanto
previsto dall' articolo 2109 del codice
civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo
annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. I contratti
collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore.
2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane
non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute,
salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
3. Nel caso di orario espresso come media ai sensi
dell'articolo 3, comma 2, i contratti collettivi stabiliscono criteri e
modalità di regolazione.
* Il presente articolo 10 subisce modifiche
decretate nell'
art. 1
del D.Lgs. n. 213 del 19.7.2004
lett. d).
ñ
Titolo IV Lavoro notturno
Art. 11 Limitazioni al lavoro notturno
1. L'inidoneità al lavoro
notturno può essere accertata attraverso le competenti strutture sanitarie
pubbliche.
2. I contratti collettivi stabiliscono i requisiti
dei lavoratori che possono essere esclusi dall'obbligo di effettuare
lavoro notturno. È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle
ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al
compimento di un anno di età del bambino. Non sono inoltre obbligati a
prestare lavoro notturno:
a) la lavoratrice madre di un figlio di
età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente
con la stessa; b) la lavoratrice o il lavoratore che
sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore
a 12 anni; c) la lavoratrice o il lavoratore che
abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
ñ
Art. 12 Modalità di organizzazione del lavoro notturno e
obblighi di comunicazione
1. L'introduzione del lavoro
notturno deve essere preceduta, secondo i criteri e con le modalità
previsti dai contratti collettivi, dalla consultazione delle
rappresentanze sindacali in azienda, se costituite, aderenti alle
organizzazioni firmatarie del contratto collettivo applicato dall'impresa.
In mancanza, tale consultazione va effettuata con le organizzazioni
territoriali dei lavoratori come sopra definite per il tramite
dell'associazione cui l'azienda aderisca o conferisca mandato. La
consultazione va effettuata e conclusa entro un periodo di sette giorni.
2. Il datore di lavoro, anche per il tramite
dell'associazione cui aderisca o conferisca mandato, informa per iscritto
i servizi ispettivi della direzione provinciale del lavoro competente per
territorio, con periodicità annuale, della esecuzione di lavoro notturno
svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, salvo
che esso sia disposto dal contratto collettivo. Tale informativa va estesa
alle organizzazioni sindacali di cui al comma 1.
ñ
Art. 13 Durata del lavoro notturno
1. L'orario di lavoro dei
lavoratori notturni non può superare le otto ore in media nelle 24 ore,
salva l'individuazione da parte dei contratti collettivi, anche aziendali,
di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il
suddetto limite.
2. È affidata alla contrattazione collettiva
l'eventuale definizione delle riduzioni dell'orario di lavoro o dei
trattamenti economici indennitari nei confronti dei lavoratori notturni.
Sono fatte salve le disposizioni della contrattazione collettiva in
materia di trattamenti economici e riduzioni di orario per i lavoratori
notturni anche se non concesse a titolo specifico.
3. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, con decreto del ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il ministro per la funzione pubblica
per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, previa consultazione delle
organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative e delle organizzazioni nazionali dei datori di lavoro,
viene stabilito un elenco delle lavorazioni che comportano rischi
particolari o rilevanti tensioni fisiche o mentali, il cui limite è di
otto ore nel corso di ogni periodo di 24 ore. Il predetto decreto, per le
materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal
ministro per la funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro
e delle politiche sociali.
4. Il periodo minimo di riposo settimanale non viene
preso in considerazione per il computo della media quando coincida con il
periodo di riferimento stabilito dai contratti collettivi di cui al comma
1.
5. Con riferimento al settore della panificazione non
industriale la media di cui al comma 1 del presente articolo va riferita
alla settimana lavorativa.
ñ
Art. 14 * Tutela in caso di prestazioni di lavoro notturno
1. La valutazione dello
stato di salute dei lavoratori addetti al lavoro notturno deve avvenire
attraverso controlli preventivi e periodici adeguati al rischio cui il
lavoratore è esposto, secondo le disposizioni previste dalla legge e dai
contratti collettivi.
2. Durante il lavoro notturno il datore di lavoro
garantisce, previa informativa alle rappresentanze sindacali di cui
all'articolo 12, un livello di servizi o di mezzi di prevenzione o di
protezione adeguato ed equivalente a quello previsto per il turno
diurno.
3. Il datore di lavoro, previa consultazione con le
rappresentanze sindacali di cui all'articolo 12, dispone, ai sensi degli
articoli 40 e seguenti del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,
per i lavoratori notturni che effettuano le lavorazioni che comportano
rischi particolari di cui all'elenco definito dall'articolo 13, comma 3, appropriate misure di protezione personale
e collettiva.
4. I contratti collettivi di lavoro possono prevedere
modalità e specifiche misure di prevenzione relativamente alle prestazioni
di lavoro notturno di particolari categorie di lavoratori, quali quelle
individuate con riferimento alla legge 5 giugno 1990, n. 135, e alla legge 26 giugno 1990, n. 162.
* Il presente articolo 14 subisce modifiche
decretate nell'
art. 1
del D.Lgs. n. 213 del 19.7.2004
lett. e).
ñ
Art. 15 Trasferimento al lavoro diurno
1. Qualora sopraggiungano condizioni di salute che
comportino l'inidoneità alla prestazione di lavoro notturno, accertata dal
medico competente o dalle strutture sanitarie pubbliche, il lavoratore
verrà assegnato al lavoro diurno, in altre mansioni equivalenti, se
esistenti e disponibili.
2. La contrattazione collettiva definisce le modalità
di applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente e individua
le soluzioni nel caso in cui l'assegnazione prevista dal comma citato non
risulti applicabile.
ñ
Titolo V Disposizioni finali
e deroghe
Art. 16 Deroghe alla disciplina della durata settimanale
dell'orario
1. Fatte salve le condizioni di miglior favore
stabilite dai contratti collettivi, sono escluse dall'ambito di
applicazione della disciplina della durata settimanale dell'orario di cui
all'art. 3:
a) le fattispecie previste
dall'art. 4 del rd n. 692/1923 e successive modifiche; b) le fattispecie di cui al rd n. 1957/1923 e successive modifiche, alle condizioni ivi
previste, e le fattispecie di cui agli artt. 8 e 10 del rd n.
1955/1923; c) le
industrie di ricerca e coltivazione di idrocarburi, sia in mare che in
terra, di posa di condotte e installazione in mare; d) le occupazioni che richiedono un
lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia elencate nella tabella
approvata con rd 6 dicembre 1923, n. 2657, e successive modificazioni e integrazioni, alle
condizioni ivi previste; e) i commessi
viaggiatori o piazzisti; f) il
personale viaggiante dei servizi pubblici di trasporto per via
terrestre; g) gli operai agricoli a tempo
determinato; h) i giornalisti professionisti,
praticanti e pubblicisti dipendenti da aziende editrici di giornali,
periodici e agenzie di stampa, nonché quelli dipendenti da aziende
pubbliche e private esercenti servizi radiotelevisivi; i) il personale poligrafico (operai e
impiegati) addetto alle attività di composizione, stampa e spedizione di
quotidiani e settimanali, di documenti necessari al funzionamento degli
organi legislativi e amministrativi nazionali e locali, nonché alle
attività produttive delle agenzie di stampa; j) il
personale addetto ai servizi di informazione radiotelevisiva gestiti da
aziende pubbliche e private; k) i lavori di
cui all'art. 1 della legge 20/4/1978, n.
154 e all'art. 2 della legge 13/7/1966, n.
559; l) le
prestazioni rese da personale addetto alle aree operative, per assicurare
la continuità del servizio, nei settori appresso indicati: - personale dipendente da imprese
concessionarie di servizi nei settori delle poste, delle autostrade, dei
servizi portuali e aeroportuali, nonché personale dipendente da aziende
che gestiscono servizi pubblici di trasporto e da imprese esercenti
servizi di telecomunicazione; - personale
dipendente da aziende pubbliche e private di produzione, trasformazione,
distribuzione, trattamento ed erogazione di energia elettrica, gas, calore
e acqua; - personale dipendente da quelle di
raccolta, trattamento, smaltimento e trasporto di rifiuti solidi
urbani; - personale addetto ai servizi funebri e
cimiteriali limitatamente ai casi in cui il servizio stesso sia richiesto
dall'autorità giudiziaria, sanitaria o di pubblica sicurezza; m) personale dipendente da gestori di
impianti di distribuzione di carburante non autostradali; n) personale non impiegatizio dipendente
da stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali.
2. Le attività e le prestazioni indicate alle lettere
da a) a n) del comma 1 verranno aggiornate e armonizzate con i principi
contenuti nel presente decreto legislativo mediante decreto del ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la
funzione pubblica per quanto concerne i pubblici dipendenti, da adottarsi
sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative
nonché le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro. Il predetto
decreto, per le materie di esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è
adottato dal ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
ministro del lavoro e delle politiche sociali.
ñ
Art. 17 Deroghe alla disciplina in materia di riposo
giornaliero, pause, lavoro notturno, durata massima settimanale
1. Le disposizioni di cui
agli articoli 7, 8, 12 e 13 possono essere derogate mediante contratti
collettivi o accordi conclusi a livello nazionale tra le organizzazioni
sindacali nazionali comparativamente più rappresentative e le associazioni
nazionali dei datori di lavoro firmatarie di contratti collettivi
nazionali di lavoro o, conformemente alle regole fissate nelle medesime
intese, mediante contratti collettivi o accordi conclusi al secondo
livello di contrattazione.
2. In mancanza di disciplina collettiva, il ministero
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il ministro per la
funzione pubblica per quanto coinvolge i pubblici dipendenti, su richiesta
delle organizzazioni sindacali nazionali di categoria comparativamente più
rappresentative o delle associazioni nazionali di categoria dei datori di
lavoro firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro, adotta un
decreto, sentite le stesse parti, per stabilire deroghe agli articoli 4,
terzo comma, nel limite dei sei mesi, 7, 8, 12 e 13 con riferimento:
a) alle attività caratterizzate dalla
distanza fra il luogo di lavoro e il luogo di residenza del lavoratore,
compreso il lavoro offshore, oppure dalla distanza fra i suoi diversi
luoghi di lavoro; b) alle attività di guardia,
sorveglianza e permanenza caratterizzate dalla necessità di assicurare la
protezione dei beni e delle persone, in particolare, quando si tratta di
guardiani o portinai o di imprese di sorveglianza; c) alle attività caratterizzate dalla
necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in
particolare, quando si tratta:
1) di servizi relativi all'accettazione, al
trattamento o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi,
comprese le attività dei medici in formazione, da case di riposo e da
carceri;
2) del personale portuale o aeroportuale;
3) di servizi della stampa, radiofonici,
televisivi, di produzione cinematografica, postali o delle
telecomunicazioni, di servizi di ambulanza, antincendio o di protezione
civile;
4) di servizi di produzione, di conduzione e
distribuzione del gas, dell'acqua e dell'elettricità, di servizi di
raccolta dei rifiuti domestici o degli impianti di incenerimento;
5) di industrie in cui il lavoro non può essere
interrotto per ragioni tecniche;
6) di attività di ricerca e sviluppo;
7) dell'agricoltura;
8) di lavoratori operanti nel settore del
trasporto passeggeri in ambito urbano ai sensi dell'articolo 10, comma 1, punto 14, 2° periodo, del dpr
26 ottobre 1972, n. 633.
d) in caso di sovraccarico prevedibile di
attività, e in particolare: 1)
nell'agricoltura; 2) nel turismo; 3) nei servizi postali.
e) per personale che lavora nel settore dei
trasporti ferroviari: 1) per le attività
discontinue; 2) per il servizio prestato a bordo
dei treni; 3) per le attività connesse al
trasporto ferroviario e che assicurano la regolarità del traffico
ferroviario.
f) a fatti dovuti a circostanze estranee al
datore di lavoro, eccezionali e imprevedibili o eventi eccezionali, le
conseguenze dei quali sarebbero state comunque inevitabili malgrado la
diligenza osservata;
g) in caso di incidente o di rischio di
incidente imminente.
3. Alle stesse condizioni di cui al comma 2 si può
derogare alla disciplina di cui all'articolo 7: a)
per l'attività di lavoro a turni tutte le volte in cui il lavoratore
cambia squadra e non può usufruire tra la fine del servizio di una squadra
e l'inizio di quello della squadra successiva di periodi di riposo
giornaliero; b) per le attività caratterizzate da
periodo di lavoro frazionati durante la giornata, in particolare del
personale addetto alle attività di pulizie.
4. Le deroghe previste nei commi che precedono
possono essere ammesse soltanto a condizione che ai prestatori di lavoro
siano accordati periodi equivalenti di riposo compensativo o, in casi
eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo
compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizione che ai
lavoratori interessati sia accordata una protezione appropriata.
5. Nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni
di cui agli articoli 3, 4, 5, 7, 8, 12 e 13 del presente decreto
legislativo non si applicano ai lavoratori la cui durata dell'orario di
lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è
misurata o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi
e, in particolare, quando si tratta:
a) di dirigenti, di personale direttivo delle
aziende o di altre persone aventi potere di decisione autonomo;
b) di manodopera familiare;
c) di lavoratori nel settore liturgico delle
chiese e delle comunità religiose;
d) di prestazioni rese nell'ambito di rapporti
di lavoro a domicilio e di telelavoro.
6. Nel rispetto dei principi generali della
protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, le disposizioni
di cui agli articoli 7, 8, 9 e 13 del presente decreto legislativo non si
applicano al personale mobile. Per il personale mobile dipendente da
aziende autoferrotranviarie, trovano applicazione le relative disposizioni
di cui al rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e alla legge 14 febbraio 1958, n. 138.
7. Il decreto di cui al comma 2, per le materie di
esclusivo interesse dei dipendenti pubblici, è adottato dal ministro per
la funzione pubblica, di concerto con il ministro del lavoro e delle
politiche sociali.
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Art. 18 Lavoratori a bordo di navi da pesca marittima
1. Gli articoli 4, 7, 8, 9,
11, 12, 13, 14 e 15 non si applicano ai lavoratori a bordo di navi da
pesca marittima.
2. Fatte salve le disposizioni dei contratti
collettivi nazionali di categoria, la durata dell'orario di lavoro a bordo
delle navi da pesca è stabilita in 48 ore di lavoro settimanali medie,
calcolate su un periodo di riferimento di un anno, mentre i limiti
dell'orario di lavoro o di quello di riposo a bordo delle navi da pesca
sono così stabiliti:
a) il numero massimo delle ore di lavoro a bordo non
deve superare: 1. 14 ore in un periodo di 24
ore; 2. 72 ore per un periodo di sette giorni; ovvero: b) il numero minimo
delle ore di riposo non deve essere inferiore a: 1. 10 ore in un periodo di 24 ore; 2. 77 ore per un periodo di sette giorni.
3. Le ore di riposo non possono essere suddivise in
più di due periodi distinti, di cui uno è almeno di sei ore consecutive e
l'intervallo tra i due periodi consecutivi di riposo non deve superare le
14 ore. *
*
L' art. 1 del D.Lgs. n. 213 del
19.7.2004 lett. f), aggiunge il seguente
articolo 18 bis:
Art. 18-bis.
Sanzioni
1. La violazione del divieto di adibire le donne al
lavoro, dalle 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di gravidanza
fino al compimento di un anno di età del bambino, è punita con l'arresto
da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 euro a 2.582 euro. La stessa
sanzione si applica nel caso in cui le categorie di lavoratrici e
lavoratori di cui alle lettere a), b) c),
dell'articolo 11, comma 2, sono adibite al lavoro notturno nonostante il
loro dissenso espresso in forma scritta e comunicato al datore di lavoro
entro 24 ore anteriori al previsto inizio della prestazione.
2. La violazione delle disposizioni di
cui all'articolo 14, comma 1, è punita con l'arresto da tre a sei mesi o
con l'ammenda da 1.549 euro a 4.131 euro.
3. La violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 4, comma 2, 3 e 4, e 10, comma 1, è punita con la sanzione
amministrativa da 130 euro a 780 euro, per ogni lavoratore e per ciascun
periodo cui si riferisca la violazione.
4. La violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 7, comma 1, e 9, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa
da 105 euro a 630 euro.
5. La violazione della disposizione prevista
dall'articolo 4, comma 5, è punita con la sanzione amministrativa da 103
euro a 200 euro.
6. La violazione delle disposizioni previste dagli
articoli 3, comma 1, e 5, commi 3 e 5, è soggetta alla sanzione
amministrativa da 25 euro a 154 euro. Se la violazione si riferisce a più
di cinque lavoratori ovvero si è verificata nel corso dell'anno solare per
più di cinquanta giornate lavorative, la sanzione amministrativa va da 154
euro a 1.032 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura
ridotta.
7. La violazione delle disposizioni previste
dall'articolo 13, commi 1 e 3, è soggetta alla sanzione amministrativa da
51 euro a 154 euro, per ogni giorno e per ogni lavoratore adibito al
lavoro notturno oltre i limiti previsti.
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Art.19 * Disposizioni transitorie e abrogazioni
1. Entro un anno dalla data
di entrata in vigore del presente decreto il ministro del lavoro e delle
politiche sociali, unitamente al ministro per la funzione pubblica per
quanto coinvolge i pubblici dipendenti, convoca le organizzazioni dei
datori di lavoro e le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più
rappresentative al fine di verificare lo stato di attuazione del presente
decreto nella contrattazione collettiva.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo sono abrogate tutte le disposizioni legislative e
regolamentari nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo,
salve le disposizioni espressamente richiamate. *
[e le
disposizioni aventi carattere sanzionatorio]
sono soppresse dall' art. 1 del D.Lgs. n. 213 del
19.7.2004 lettera g).
3. Per il personale dipendente da aziende
autoferrotranviarie, addetto ad attività caratterizzata dalla necessità di
assicurare la continuità del servizio, fermo restando quanto previsto
dagli articoli 9, comma 5, 16 e 17, restano in vigore le relative
disposizioni contenute nel rdl 19 ottobre 1923, n. 2328 e nella legge 14 febbraio 1958, n. 138, in quanto compatibili con le disposizioni del
presente decreto legislativo.
* Il presente articolo 19 subisce modifiche
decretate nell'
art. 1
del D.Lgs. n. 213 del 19.7.2004
lett. g).
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