Decreto
Legislativo n° 626 del 19/09/1994
( Testo
aggiornato al 30/04/2000 )
Attuazione
delle direttive 89/391CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE e 99/38/CE
riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori
sul luogo di lavoro.
Le
modifiche introdotte dal D.Lgs. 242/96 sono evidenziate in grassetto
corsivo. Con le [....] sono evidenziati i punti in cui il D.Lgs.
242/96 ha soppresso parti di testo. Le modifiche introdotte dal D.Lgs 359/1999 e dal D.Lgs. 66/2000 sono evidenziate in corsivo.
SOMMARIO
TITOLO I
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Campo di applicazione.
Art. 2. - Definizioni.
Art. 3. - Misure generali di tutela.
Art. 4. - Obblighi del datore di lavoro, del
dirigente e del preposto.
Art. 5. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 6. - Obblighi dei progettisti, dei
fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
Art. 7. - Contratto di appalto o contratto d'opera.
Capo II - SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE.
Art. 8. - Servizio di prevenzione e protezione.
Art. 9. - Compiti del servizio di prevenzione e
protezione.
Art. 10. - Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi.
Art. 11. - Riunione periodica di prevenzione e
protezione di rischi.
Capo III - PREVENZIONE INCENDI,
EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO
SOCCORSO.
Art. 12. - Disposizioni generali.
Art. 13. - Prevenzione incendi.
Art. 14. - Diritti dei lavoratori in caso di
pericolo grave ed immediato.
Art. 15. - Pronto soccorso.
Capo IV - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 16. - Contenuto della sorveglianza sanitaria.
Art. 17. - Il medico competente.
Capo V - CONSULTAZIONE E
PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18. - Rappresentante per la sicurezza.
Art. 19. - Attribuzioni del rappresentante per la
sicurezza.
Art. 20. - Organismi paritetici.
Capo VI - INFORMAZIONE E FORMAZIONE
DEI LAVORATORI.
Art. 21. - Informazione dei lavoratori.
Art. 22. - Formazione dei lavoratori.
Capo VII - DISPOSIZIONI CONCERNENTI
LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23. - Vigilanza.
Art. 24.- Informazione, consulenza, assistenza.
Art. 25. - Coordinamento.
Art. 26. - Commissione consultiva permanente per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro.
Art. 27 - Comitati regionali di coordinamento.
Art. 28. - Adeguamenti al progresso tecnico.
Capo VIII - STATISTICHE DEGLI
INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29. - Statistiche degli infortuni e delle
malattie professionali.
TITOLO II - LUOGHI DI LAVORO.
Art. 30. - Definizioni.
Art. 31. - Requisiti di sicurezza e di salute.
Art. 32. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 33. - Adeguamenti di norme.
TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34. - Definizioni.
Art. 35. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 36. - Disposizioni concernenti le attrezzature
di lavoro.
Art. 37. - Informazione.
Art. 38. - Formazione ed addestramento.
Art. 39. - Obblighi dei lavoratori.
TITOLO IV - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE.
Art. 40. - Definizioni.
Art. 41. - Obbligo di uso.
Art. 42. - Requisiti dei DPI.
Art. 43. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 44. - Obblighi dei lavoratori.
Art. 45. - Criteri per l'individuazione e l'uso.
Art. 46. - Norma transitoria.
TITOLO V - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI.
Art. 47. - Campo di applicazione.
Art. 48. - Obblighi dei datori di lavoro.
Art. 49. - Informazione e formazione.
TITOLO VI - USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI.
Art. 50. - Campo di applicazione.
Art. 51. - Definizioni.
Art. 52. - Obblighi del datore di lavoro.
Art. 53. - Organizzazione del lavoro.
Art. 54. - Svolgimento quotidiano del lavoro.
Art. 55. - Sorveglianza sanitaria.
Art. 56. - Informazione e formazione.
Art. 57. - Consultazione e partecipazione.
Art. 58. - Adeguamento alle norme.
Art. 59. - Caratteristiche tecniche.
TITOLO VII - PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI
MUTAGENI.
Capo I - DISPOSIZIONI GENERALI.
Art. 60. - Campo di applicazione.
Art. 61. - Definizioni.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO.
Art. 62. - Sostituzione e riduzione.
Art. 63. - Valutazione del rischio.
Art. 64. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
Art. 65. - Misure igieniche.
Art. 66. - Informazione e formazione.
Art. 67. - Esposizione non prevedibile.
Art. 68. - Operazioni lavorative particolari.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 69. - Accertamenti sanitari e norme preventive
e protettive specifiche.
Art. 70. - Registro di esposizione e cartelle
sanitarie.
Art. 71. - Registrazione dei tumori.
Art. 72. - Adeguamenti normativi.
TITOLO VIII - PROTEZIONE DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73. - Campo di applicazione.
Art. 74. - Definizioni.
Art. 75. - Classificazione degli agenti biologici.
Art. 76. - Comunicazione.
Art. 77. - Autorizzazione.
Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI
LAVORO.
Art. 78. - Valutazione del rischio.
Art. 79. - Misure tecniche, organizzative,
procedurali.
Art. 80. - Misure igieniche.
Art. 81. - Misure specifiche per le strutture
sanitarie e veterinarie.
Art. 82. - Misure specifiche per i laboratori e gli
stabulari.
Art. 83. - Misure specifiche per i processi
industriali.
Art. 84. - Misure di emergenza.
Art. 85. - Informazioni e formazione.
Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA.
Art. 86. - Prevenzione e controllo.
Art. 87. - Registri degli esposti e degli eventi
accidentali.
Art. 88. - Registro dei casi di malattia e di
decesso.
TITOLO IX - SANZIONI.
Art. 89. - Contravvenzioni commesse dai datori di
lavoro e dai dirigenti.
Art. 90. - Contravvenzioni commesse dai preposti.
Art. 91 - Contravvenzioni commesse dai progettisti,
dai fabbricanti e dagli installatori.
Art. 92. - Contravvenzioni commesse dal medico
competente.
Art. 93. - Contravvenzioni commesse dai lavoratori.
Art. 94. - Violazioni amministrative.
TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95. - Norma transitoria.
Art. 96. - Decorrenza degli obblighi di cui
all'art. 4.
Art. 96 bis. - Attuazione degli obblighi
Art. 97. - Obblighi d'informazione.
Art. 98. - Norma finale.
ALLEGATO I - Casi in
cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
ALLEGATO II -
Prescrizioni di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro.
ALLEGATO III - Schema
indicativo per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego di attrezzature
di protezione individuale.
ALLEGATO IV - Elenco
indicativo e non esauriente delle attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO V - Elenco indicativo e non
esauriente delle attività e dei settori di attività per i quali può rendersi
necessario mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO VI -
Elementi di riferimento.
ALLEGATO VII -
Prescrizioni minime
ALLEGATO VIII - Elenco
di sistemi, preparati e procedimenti.
ALLEGATO VIII bis - Valori
limite di esposizione professionale
ALLEGATO IX - Elenco
esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di
agenti biologici.
ALLEGATO X - Segnale di rischio
biologico.
ALLEGATO XI: Elenco
degli agenti biologici classificati
ALLEGATO XII -
Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento.
ALLEGATO XIII -
Specifiche per processi industriali.
ALLEGATO XIV. Elenco
delle attrezzature da sottoporre a verifica:
ALLEGATO XV.
Prescrizioni supplementari applicabili alle attrezzature di lavoro
specifiche.
TESTO
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli
articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 19 febbraio 1992, n. 142, ed in particolare l'articolo 43,
recante delega al Governo per l'attuazione delle direttive del Consiglio 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori durante il lavoro;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, recante proroga del
termine della delega legislativa contemplata dall'art. 43 della citata legge n. 142 del 1992, nonché
delega al Governo per l'attuazione delle direttive particolari già adottate,
ai sensi dell'art. 16 paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE,
successivamente alla medesima legge 19
febbraio 1992, n. 142;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 7 luglio 1994;
Acquisiti
i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16
settembre 1994;
Sulla
proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia,
del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale, della sanità,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e per la
funzione pubblica e gli affari regionali;
E M A N A
il
seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI
Art. 1
Campo di
applicazione.
1. Il
presente decreto legislativo prescrive misure per la tutela della salute e
per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di
attività privati o pubblici.
2. Nei
riguardi delle Forze armate e di Polizia e dei servizi di protezione civile, nonché
nell'ambito delle strutture giudiziarie, penitenziarie, di quelle destinate
per finalità istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia
di ordine e sicurezza pubblica, delle università, degli istituti di
istruzione universitaria, degli istituti di istruzione ed educazione di ogni
ordine e grado, degli archivi, delle biblioteche, dei musei e delle aree
archeologiche dello Stato, delle rappresentanze diplomatiche e consolari e
dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le norme del presente decreto
sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze connesse al servizio
espletato [....] individuate con decreto del Ministro competente di
concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
della funzione pubblica.
3. Nei
riguardi dei lavoratori di cui alla legge 18
dicembre 1973, n. 877, nonché dei lavoratori con rapporto
contrattuale privato di portierato, le norme del presente decreto si
applicano nei casi espressamente previsti.
4. Le
disposizioni di cui al presente decreto si applicano nelle regioni a statuto
speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i
rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
4 bis. Il
datore di lavoro che esercita le attività di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e,
nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, i dirigenti e i
preposti che dirigono o sovraintendono le stesse attività, sono tenuti
all'osservanza delle disposizioni del presente decreto.
4 ter.
Nell'ambito degli adempimenti previsti dal presente decreto, il datore di
lavoro non può delegare quelli previsti dall'art. 4, commi 1, 2, 4 lettera
a), e 11, primo periodo.
Art. 2
Definizioni.
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente decreto si intendono per:
a)
lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore
di lavoro, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari, con rapporto
di lavoro subordinato anche speciale. Sono equiparati i soci lavoratori di
cooperative o di società, anche di fatto, che prestino la loro attività
per conto delle società e degli enti stessi, e gli utenti dei servizi di
orientamento o di formazione scolastica, universitaria e professionale
avviati presso datori di lavoro per agevolare o per perfezionare le loro
scelte professionali. Sono altresì equiparati gli allievi degli istituti di
istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione
professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici. I
soggetti di cui al precedente periodo non vengono computati ai fini della
determinazione del numero di lavoratori dal quale il presente decreto fa
discendere particolari obblighi;
b) datore
di lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore
o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione
dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa ovvero dell'unità
produttiva, quale definita ai sensi della lettera i), in quanto titolare dei
poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di
gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli
casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia
gestionale;
c)
servizio di prevenzione e protezione dai rischi: insieme delle persone,
sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di
prevenzione e protezione dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità
produttiva;
d) medico
competente: medico in possesso di uno dei seguenti titoli:
1)
specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro ed
altre specializzazioni individuate, ove necessario, con decreto del Ministro
della sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della ricerca
scientifica e tecnologica;
2)
docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro;
3)
autorizzazione di cui all'art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e)
responsabile del servizio di prevenzione e protezione: persona designata dal
datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate;
f)
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: persona, ovvero persone,
eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di
seguito denominato rappresentante per la sicurezza;
g)
prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in
tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità
dell'ambiente esterno;
h)
agente: l'agente chimico, fisico o biologico, presente durante il lavoro e
potenzialmente dannoso per la salute;
i) unità
produttiva: stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o
servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale.
Art. 3
Misure
generali di tutela.
1. Le
misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei
lavoratori sono:
a)
valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
b)
eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al
progresso tecnico e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo;
c)
riduzione dei rischi alla fonte;
d)
programmazione della prevenzione mirando ad un complesso che integra in modo
coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive ed organizzative
dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
e)
sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno
pericoloso;
f)
rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e
produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo;
g)
priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuale;
h)
limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono
essere, esposti al rischio;
i)
utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di
lavoro;
l)
controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici;
m)
allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari
inerenti la sua persona;
n) misure
igieniche;
o) misure
di protezione collettiva ed individuale;
p) misure
di emergenza da attuare in caso di prono soccorso, di lotta antincendio, di
evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave ed immediato;
q) uso di
segnali di avvertimento e di sicurezza;
r)
regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti;
s)
informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori
ovvero dei loro rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la
salute sul luogo di lavoro;
t)
istruzioni adeguate ai lavoratori.
2. Le
misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro
non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
Art. 4
Obblighi
del datore di lavoro, del dirigente e del preposto.
1. Il
datore di lavoro [....] in relazione alla natura dell'attività
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, valuta, nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e per
la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari.
2.
All'esito della valutazione di cui al comma 1, il datore di lavoro elabora un
documento contenente:
a) una
relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante
il lavoro, nella quale sono specificati i criteri adottati per la valutazione
stessa;
b)
l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi
di protezione individuale, conseguente alla valutazione di cui alla
lettera a);
c) il
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
3. Il
documento è custodito presso l'azienda ovvero unità produttiva.
4. Il
datore di lavoro:
a) designa
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
b) designa
gli addetti al servizio di prevenzione e protezione interno o esterno
all'azienda secondo le regole di cui all'art. 8;
c) nomina,
nei casi previsti dall'articolo 16, il medico competente.
5. Il
datore di lavoro [....] adotta le misure necessarie per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ed in particolare:
a) designa
preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio di pronto soccorso e,
comunque, di gestione dell'emergenza;
b)
aggiorna le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e della sicurezza del
lavoro, ovvero in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della
prevenzione e della protezione;
c)
nell'affidare i compiti ai lavoratori tiene conto delle capacità e delle
condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d)
fornisce ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione
individuale sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
;
e) prende
le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e
specifico;
f)
richiede l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuale messi a loro disposizione;
g) richiede
l'osservanza da parte del medico competente degli obblighi previsti dal
presente decreto, informandolo sui processi e sui rischi connessi
all'attività produttiva;
h) adotta
le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e
dà istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i)
informa il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave ed immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o
da prendere in materia di protezione;
l) si
astiene, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori
di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un
pericolo grave ed immediato;
m)
permette ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della
salute e consente al rappresentante per la sicurezza di accedere alle
informazioni ed alla documentazione aziendale di cui all'art. 19 comma 1
lettera e);
n) prende
appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente
esterno;
o) tiene
un registro nel quale sono annotati cronologicamente gli infortuni sul lavoro
che comportano un'assenza dal lavoro di almeno un giorno. Nel registro sono
annotati il nome, il cognome, la qualifica professionale dell'infortunato, le
cause e le circostanze dell'infortunio, nonché la data di abbandono e di
ripresa del lavoro. Il registro è redatto conformemente al modello approvato
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la
commissione consultiva permanente, di cui all'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, e successive modifiche ed è conservato sul luogo di
lavoro a disposizione dell'organo di vigilanza. Fino all'emanazione di tale
decreto il registro è redatto in conformità ai modelli già disciplinati dalle
leggi vigenti;
p)
consulta il rappresentante per la sicurezza nei casi previsti dall'art. 19,
comma 1, lettere b), c) e d) ;
q) adotta
le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
lavoratori, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato. Tali misure
devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, e al numero delle persone
presenti.
6. Il
datore di lavoro effettua la valutazione di cui al comma 1 ed elabora il
documento di cui al comma 2 in collaborazione con il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente, nei casi in
cui sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
7. La
valutazione di cui al comma 1 ed il documento di cui al comma 2 sono
rielaborati in occasione di modifiche del processo produttivo significative
ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori.
8. Il
datore di lavoro custodisce, presso l'azienda ovvero l'unità produttiva, la
cartella sanitaria e di rischio del lavoratore sottoposto a sorveglianza
sanitaria, con salvaguardia del segreto professionale, e ne consegna copia al
lavoratore stesso al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, ovvero
quando lo stesso ne faccia richiesta.
9. Per le
piccole e medie aziende, con uno o più decreti da emanarsi entro il 31 marzo
1996 da parte dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per
l'igiene del lavoro, in relazione alla natura dei rischi e alle dimensioni
dell'azienda, sono definite procedure standardizzate per gli adempimenti
documentali di cui al presente articolo. Tali disposizioni non si applicano
alle attività industriali di cui all'art.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988,
n. 175, e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso,
alle centrali termoelettriche, agli impianti e laboratori nucleari, alle
aziende estrattive ed altre attività minerarie, alle aziende per la
fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, e
alle strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
10. Per
le medesime aziende di cui al comma 9, primo periodo, con uno o più decreti
dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria del
commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene del
lavoro, possono essere altresì definiti:
a) i casi
relativi a ipotesi di scarsa pericolosità, nei quali è possibile lo
svolgimento diretto dei compiti di prevenzione e protezione in aziende ovvero
unità produttive che impiegano un numero di addetti superiore a quello
indicato nell'Allegato I;
b) i casi
in cui è possibile la riduzione a una sola volta all'anno della visita di cui
all'art.17, lettera h), degli ambienti di lavoro da parte del medico
competente, ferma restando l'obbligatorietà di visite ulteriori, allorché si
modificano le situazioni di rischio.
Fatta
eccezione per le aziende indicate nella nota (1) dell'Allegato I, il datore
di lavoro delle aziende familiari nonché delle aziende che occupano fino a
dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto
comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della
valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati.
L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza.
Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende
familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a
particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori
produttivi con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria del
commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali e
dell'interno, per quanto di rispettiva competenza.
12. Gli
obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per
assicurare, ai sensi del presente decreto, la sicurezza dei locali e degli
edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi
comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico
dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro
fornitura e manutenzione. In tal caso gli obblighi previsti dal presente
decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte
dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta
del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha
l'obbligo giuridico.
Art. 5
Obblighi
dei lavoratori.
1.
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della
propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro,
su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni,
conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.
2. In
particolare i lavoratori:
a)
osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
b)
utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre
attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
c)
utilizzano in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
d)
segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dispositivi di cui alle lettere b) e c), nonché le
altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro
competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli,
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
e) non
rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
f) non
compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
g) si
sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;
h)
contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o
comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori
durante il lavoro.
Art. 6
Obblighi
dei progettisti, dei fabbricanti, dei fornitori e degli installatori.
1. I
progettisti dei luoghi o posti di lavoro e degli impianti rispettano i
principi generali di prevenzione in materia di sicurezza e di salute al
momento delle scelte progettuali e tecniche e scelgono macchine nonché
dispositivi di protezione rispondenti ai requisiti essenziali di sicurezza
previsti nelle disposizioni legislative e regolamentari vigenti;.
2. Sono
vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in
uso di macchine, di attrezzature di lavoro e di impianti non rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di
sicurezza. Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a
forme di certificazione o di omologazione obbligatoria è tenuto a che gli
stessi siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri
documenti previsti dalla legge.
3. Gli
installatori e montatori di impianti, macchine o altri mezzi tecnici devono
attenersi alle norme di sicurezza e di igiene del lavoro, nonché alle
istruzioni fornite dai rispettivi fabbricanti dei macchinari e degli altri
mezzi tecnici per la parte di loro competenza.
Art. 7
Contratto
di appalto o contratto d'opera.
1. Il
datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'azienda,
ovvero dell'unità produttiva, ad imprese appaltatrici o a lavoratori
autonomi:
a)
verifica, anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e
artigianato, l'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o
dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o
contratto d'opera;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici
esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di
prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2.
Nell'ipotesi di cui al comma 1 i datori di lavoro:
cooperano
all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b)
coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il
datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il
coordinamento di cui al comma 2 [...]. Tale obbligo non si estende ai
rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi.
Capo II
SERVIZIO
DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.
Art. 8
Servizio
di prevenzione e protezione.
1. Salvo
quanto previsto dall'art. 10, il datore di lavoro organizza all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, il servizio di prevenzione e
protezione, o incarica persone o servizi esterni all'azienda, secondo le
regole di cui al presente articolo.
2. Il
datore di lavoro designa all'interno dell'azienda ovvero dell'unità
produttiva, una o più persone da lui dipendenti per l'espletamento dei
compiti di cui all'articolo 9, tra cui il responsabile del servizio in
possesso di attitudini e capacità adeguate, previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza.
3. I dipendenti
di cui al comma 2 devono essere in numero sufficiente, possedere le capacità
necessarie e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei
compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa
dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.
4. Salvo
quanto previsto dal comma 2, il datore di lavoro può avvalersi di persone
esterne all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per
integrare l'azione di prevenzione e protezione.
5.
L'organizzazione del servizio di prevenzione e protezione all'interno
dell'azienda, ovvero dell'unità produttiva, è comunque obbligatoria nei
seguenti casi:
a) nelle
aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n.
175 e successive modifiche, soggette all'obbligo di
dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso;
b) nelle
centrali termoelettriche;
c) negli
impianti e laboratori nucleari;
d) nelle
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni;
e) nelle
aziende industriali con oltre duecento lavoratori dipendenti;
f) nelle
industrie estrattive con oltre cinquanta lavoratori dipendenti;
g) nelle
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
6. Salvo
quanto previsto dal comma 5, se la capacità dei dipendenti all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sono insufficienti, il datore di
lavoro può far ricorso a persone o servizi esterni all'azienda, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza.
7. Il
servizio esterno deve essere adeguato alle caratteristiche dell'azienda,
ovvero unità produttiva, a favore della quale è chiamato a prestare la
propria opera, anche con riferimento al numero degli operatori.
8. Il
responsabile del servizio esterno deve possedere attitudini e capacità
adeguate.
9. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente, può individuare specifici
requisiti, modalità e procedure, per la certificazione dei servizi, nonché il
numero minimo degli operatori di cui ai commi 3 e 7.
10.
Qualora il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni egli non è
per questo liberato dalla propria responsabilità in materia.
11. Il
datore di lavoro comunica all'ispettorato del lavoro e alle unità sanitarie
locali territorialmente competenti il nominativo della persona designata come
responsabile del servizio di prevenzione e protezione interno ovvero esterno
all'azienda. Tale comunicazione è corredata da una dichiarazione nella quale
si attesti con riferimento alle persone designate:
a) i
compiti svolti in materia di prevenzione e protezione;
b) il
periodo nel quale tali compiti sono stati svolti;
c) il
curriculum professionale.
Art. 9
Compiti
del servizio di prevenzione e protezione.
1. Il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
all'individuazione
dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione
delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel
rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) ad
elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e i
sistemi di cui all'art. 4, comma 2, lettera b) e i sistemi di controllo di
tali misure;
c) ad
elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;
d) a
proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a
partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di
sicurezza di cui all'art. 11;
f) a
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 21.
2. Il
datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni
in merito a:
a) la
natura dei rischi;
b)
l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure
preventive e protettive;
c) la
descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati
del registro degli infortuni e delle malattie professionali;
e) le
prescrizioni degli organi di vigilanza.
3. I
componenti del servizio di prevenzione e protezione e i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza sono tenuti al segreto in ordine ai processi
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di cui
al presente decreto.
4. Il
servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
Art. 10
Svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione
dai rischi.
1. Il
datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi nonché di prevenzione incendi e di
evacuazione, nei casi previsti nell'allegato I, dandone preventiva
informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ed alle
condizioni di cui ai commi successivi. Esso può avvalersi della facoltà di
cui all'art. 8, comma 4.
2. Il
datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve
frequentare apposito corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro, promosso anche dalle associazioni dei datori di lavoro e
trasmettere all'organo di vigilanza competente per territorio:
a) una
dichiarazione attestante la capacità di svolgimento dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi;
b) una
dichiarazione attestante gli adempimenti di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e
11;
c) una
relazione sull'andamento degli infortuni e delle malattie professionali della
propria azienda elaborata in base ai dati degli ultimi tre anni del registro
infortuni o, in mancanza dello stesso, di analoga documentazione prevista
dalla legislazione vigente;
d) l'attestazione
di frequenza del corso di formazione in materia di sicurezza e salute sul
luogo di lavoro.
Art. 11
Riunione
periodica di prevenzione e protezione di rischi.
1. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, che occupano più di 15 dipendenti, il
datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi, indice almeno una volta all'anno una riunione cui
partecipano:
a) il
datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
c) il
medico competente ove previsto;
d) il
rappresentante per la sicurezza.
2. Nel
corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei
partecipanti:
a) il
documento, di cui all'art. 4, commi 2 e 3;
b)
l'idoneità dei mezzi di protezione individuale;
c) i
programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della sicurezza
e della protezione della loro salute.
3. La
riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni
delle condizioni di esposizione al rischio, compresa la programmazione e
l'introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e
salute di lavoratori.
4. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, che occupano fino a 15 dipendenti, nelle
ipotesi di cui al comma 3, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
può chiedere la convocazione di una apposita riunione.
5. Il
datore di lavoro, anche tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, provvede alla redazione del verbale della riunione che è tenuto a
disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.
Capo III
PREVENZIONE
INCENDI, EVACUAZIONE DEI LAVORATORI, PRONTO SOCCORSO.
Art. 12
Disposizioni
generali.
1. Ai
fini degli adempimenti di cui all'art. 4, comma 5, lettera q), il datore di
lavoro:
a)
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia
di pronto soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell'emergenza;
b)
designa preventivamente i lavoratori incaricati di attuare le misure di
cui all'art. 4 comma 5 lettera a);
c)
informa tutti i lavoratori che possono essere esposti ad un pericolo grave ed
immediato circa le misure predisposte ed i comportamenti da adottare;
d)
programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori possano, in caso di pericolo grave ed immediato che non può essere
evitato, cessare la loro attività, ovvero mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;
e) prende
i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo
grave ed immediato per la propria sicurezza ovvero per quella di altre
persone e nell'impossibilità di contattare il competente superiore
gerarchico, possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di
tale pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici
disponibili.
2. Ai
fini delle designazioni di cui al comma 1, lettera b), il datore di lavoro
tiene conto delle dimensioni dell'azienda ovvero dei rischi specifici
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
3. I
lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la
designazione. Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e
disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni ovvero dei
rischi specifici dell'azienda ovvero dell'unità produttiva.
4. Il
datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal
chiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato.
Art. 13
Prevenzione
incendi.
1. Fermo
restando quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577,
i Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione
al tipo di attività, al numero dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio, adottano uno o più decreti nei quali sono definiti:
a) i
criteri diretti ad individuare:
1) misure
intese ad evitare l'insorgere di un incendio e a limitarne le conseguenze
qualora esso si verifichi;
2) misure
precauzionali di esercizio;
3) metodi
di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
4)
criteri per la gestione delle emergenze;
b) le
caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio di cui all'art. 12, compresi i requisiti del personale addetto e
la sua formazione. [(vedi nota)].
2. Per il
settore minerario il decreto di cui al comma 1 è adottato dai Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato.
Art. 14
Diritti
dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato.
1. Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere
evitato, si allontana dal posto di lavoro ovvero da una zona pericolosa, non
può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza
dannosa.
2. Il
lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e nell'impossibilità di
contattare il competente superiore gerarchico, prende misure per evitare le
conseguenze di tale pericolo, non può subire pregiudizio per tale azione, a
meno che non abbia commesso una grave negligenza.
Art. 15
Pronto
soccorso.
1. Il
datore di lavoro, tenendo conto della natura dell'attività e delle dimensioni
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, sentito il medico competente ove
previsto, prende i provvedimenti necessari in materia di pronto soccorso e di
assistenza medica di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone
presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi
esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.
2. Il
datore di lavoro, qualora non vi provveda direttamente, designa uno o più
lavoratori incaricati dell'attuazione dei provvedimenti di cui al comma 1.
3. Le
caratteristiche minime delle attrezzature di pronto soccorso, i requisiti del
personale addetto e la sua formazione sono individuati in relazione alla
natura dell'attività, al numero dei lavoratori occupati e ai fattori di
rischio, con decreto dei Ministri della sanità, del lavoro e della previdenza
sociale, della funzione pubblica e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, sentita la commissione consultiva permanente e il Consiglio
superiore di sanità.
4. Fino
all'emanazione del decreto di cui al comma 3 si applicano le disposizioni
vigenti in materia.
Capo IV
SORVEGLIANZA
SANITARIA.
Art. 16
Contenuto
della sorveglianza sanitaria.
1. La
sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dalla normativa
vigente.
2. La
sorveglianza di cui al comma 1 è effettuata dal medico competente e
comprende:
a)
accertamenti preventivi intesi a constatare l'assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro
idoneità alla mansione specifica;
b)
accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
3. Gli
accertamenti di cui l comma 2 comprendono esami clinici e biologici e indagini
diagnostiche mirati al rischio ritenti necessari dal medico competente.
Art. 17
Il medico
competente.
1. Il
medico competente:
a)
collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e
protezione di cui all'art. 8, sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione dell'azienda ovvero dell'unità produttiva e delle
situazioni di rischio, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per
la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori;
b)
effettua gli accertamenti sanitari di cui all'art. 16;
c)
esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro, di cui
all'art. 16;
d)
istituisce ed aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da
custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto
professionale;
e)
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti
a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche
dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
f)
informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari
di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
g)
comunica, in occasione delle riunioni di cui all'art. 11, ai rappresentanti
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e
strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di detti
risultati;
h)
congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa
alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei
pareri di competenza;
i) fatti
salvi i controlli sanitari di cui alla lettera b), effettua le visite mediche
richieste dal lavoratore qualora tale richiesta sia correlata ai rischi
professionali;
l)
collabora con il datore di lavoro alla predisposizione del servizio di pronto
soccorso di cui all'art. 15;
m)
collabora all'attività di formazione e informazione di cui al capo VI.
2. Il
medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione
di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.
3.
Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui all'art.
16, comma 2, [....], esprima un giudizio sull'inidoneità
parziale o temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il
datore di lavoro e il lavoratore.
4.
Avverso il giudizio di cui al comma 3 è ammesso ricorso, entro trenta giorni
dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza
territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori
accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
5. Il
medico competente svolge la propria opera in qualità di:
a)
dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con
l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;
b) libero
professionista;
c)
dipendente del datore di lavoro.
6.
Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli
fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessarie per lo svolgimento
dei suoi compiti.
7. Il
dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico
competente [....] qualora esplichi attività di vigilanza.
Capo V
CONSULTAZIONE
E PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 18
Rappresentante
per la sicurezza.
1. In
tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante
per la sicurezza.
2. Nella
aziende, o unità produttive, che occupano sino a 15 dipendenti il
rappresentante per la sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori al loro
interno. Nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza può essere individuato per più aziende nell'ambito
territoriale ovvero del comparto produttivo. Esso può essere designato o
eletto dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali, così come
definite dalla contrattazione collettiva di riferimento.
3. Nelle
aziende, ovvero unità produttive, con più di 15 dipendenti il rappresentante
per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle
rappresentanze sindacali in azienda.
In
assenza di tali rappresentanze, è eletto dai lavoratori dell'azienda al loro
interno.
4. Il
numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante per la
sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per
l'espletamento delle funzioni, sono stabiliti in sede di contrattazione
collettiva.
5. In
caso di mancato accordo nella contrattazione collettiva di cui al comma 4, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le parti, stabilisce
con proprio decreto, da emanarsi entro tre mesi dalla comunicazione del
mancato accordo, gli standards relativi alle materie di cui al comma 4. Per
le amministrazioni pubbliche provvede il Ministro per la funzione pubblica
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano
nazionale.
6. In
ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 1 è il
seguente:
a) un
rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 dipendenti;
b) tre
rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1000 dipendenti;
c) sei
rappresentanti in tutte le altre aziende ovvero unità produttive.
7. Le
modalità e i contenuti specifici della formazione del rappresentante per la
sicurezza sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale di
categoria con il rispetto dei contenuti minimi previsti dal decreto di cui
all'art.22, comma 7.
Art. 19
Attribuzioni
del rappresentante per la sicurezza.
1. Il
rappresentante per la sicurezza:
a) accede
ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
b) è
consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione nell'azienda ovvero unità produttiva;
c) è
consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione,
all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei
lavoratori;
d) è
consultato in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art. 22,
comma 5;
e) riceve
le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le
sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti,
l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie
professionali;
f) riceve
le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
g) riceve
una formazione adeguata, comunque non inferiore a quella prevista dall'art.
22;
h)
promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
i)
formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle
autorità competenti;
l)
partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 11;
m) fa
proposte in merito all'attività di prevenzione;
n) avverte
il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
o) può
fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi
impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute
durante il lavoro.
2. Il
rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi
necessari per l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli.
3. Le
modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 sono stabilite in
sede di contrattazione collettiva nazionale.
4. Il
rappresentante per la sicurezza non può subire pregiudizio alcuno a causa
dello svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le
stesse tutele previste dalla legge per le rappresentanze sindacali.
5. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso, per l'espletamento della sua
funzione, al documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, nonché al registro
degli infortuni sul lavoro di cui all'art. 4, comma 5, lettera o).
Art. 20
Organismi
paritetici.
1. A
livello territoriale sono costituiti organismi paritetici tra le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, con funzioni
di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei
lavoratori. Tali organismi sono inoltre prima istanza di riferimento in
merito a controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza,
informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti.
2. Sono
fatti salvi, ai fini del comma 1, gli organismi bilaterali o partecipativi
previsti da accordi interconfederali, di categoria, nazionali, territoriali o
aziendali.
3. Agli
effetti dell'art. 10 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
gli organismi di cui al comma 1 sono parificati alla rappresentanza indicata
nel medesimo articolo.
Capo VI
INFORMAZIONE
E FORMAZIONE DEI LAVORATORI.
Art. 21
Informazione
dei lavoratori.
1. Il
datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva un'adeguata
informazione su:
a) i
rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in
generale;
b) le
misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
c) i
rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative
di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d) i
pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla
base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e
dalle norme di buona tecnica;
e) le
procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio,
l'evacuazione dei lavoratori;
f) il
responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico
competente;
g) i
nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli
articoli 12 e 15.
2. Il
datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a), b),
c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma 3.
Art. 22
Formazione
dei lavoratori.
1. Il
datore di lavoro [....] assicura che ciascun lavoratore, ivi compresi
i lavoratori di cui all'art. 1, comma 3, riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute, con particolare
riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
2. La
formazione deve avvenire in occasione:
a)
dell'assunzione;
b) del
trasferimento o cambiamento di mansioni;
c)
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di
nuove sostanze e preparati pericolosi.
3. La
formazione deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione
dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi rischi.
4. Il
rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in
materia di salute e sicurezza, concernente la normativa in materia di
sicurezza e salute e i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali
tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5. I lavoratori
incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione
dell'emergenza devono essere adeguatamente formati.
6. La
formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti di cui al comma 4
deve avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art.
20, durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico
dei lavoratori.
7. I
Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, possono stabilire i contenuti minimi della
formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori
di lavoro di cui all'art. 10, comma 3, tenendo anche conto delle dimensioni e
della tipologia delle imprese.
Capo VII
DISPOSIZIONI
CONCERNENTI LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.
Art. 23
Vigilanza.
1. La
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e
salute nei luoghi di lavoro è svolta dalla unità sanitaria locale e, per
quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
nonché, per il settore minerario, dal Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, e per le industrie estrattive di seconda categoria e
le acque minerali e termali dalle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano.
2. Ferme
restando le competenze in materia di vigilanza attribuite dalla legislazione
vigente all'ispettorato del lavoro, per attività lavorative comportanti
rischi particolarmente elevati, da individuare con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza
sociale e della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
l'attività di vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
sicurezza può essere esercitata anche dall'ispettorato del lavoro che ne
informa preventivamente il servizio di prevenzione e sicurezza della unità
sanitaria locale competente per territorio.
3. Il
decreto di cui al comma 2 è emanato entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto.
4.
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
attribuite dalle disposizioni vigenti agli uffici di sanità aerea e marittima
e alle autorità marittime, portuali e aeroportuali, per quanto riguarda la
sicurezza dei lavoratori a bordo di navi e di aeromobili e in ambito portuale
e aeroportuale, e ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate
e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresì per le
aree riservate o operative e per quelle che presentano analoghe esigenze da
individuarsi, anche per quel che riguarda le modalità di attuazione, con
decreto del Ministro competente di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale e della sanità. L'amministrazione della giustizia può
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze armate e di polizia, anche
mediante convenzione con i rispettivi ministeri, nonché dei servizi istituiti
con riferimento alle strutture penitenziarie.
Art. 24
Informazione,
consulenza, assistenza.
1. Le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Ministero
dell'interno tramite le strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, l'Istituto
Superiore per la prevenzione e sicurezza sul lavoro anche mediante i
propri dipartimenti periferici, il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, per mezzo degli ispettorati del lavoro, il Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, per il settore estrattivo, tramite gli
uffici della Direzione generale delle miniere, l'Istituto italiano di
medicina sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e gli enti di patronato, svolgono attività di
informazione, consulenza ed assistenza in materia di sicurezza e salute nei
luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane e
delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di
lavoro.
2.
L'attività di consulenza non può essere prestata dai soggetti che svolgono
attività di controllo e di vigilanza.
Art. 25
Coordinamento.
1. Con
atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi, su proposta dei Ministri del
lavoro e della previdenza sociale e della sanità, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, sono individuati criteri al fine di assicurare unità ed
omogeneità di comportamenti in tutto il territorio nazionale
nell'applicazione delle disposizioni in materia di sicurezza e salute dei
lavoratori e di radioprotezione.
Art. 26
Commissione
consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del
lavoro.
1. L'art. 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 394 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 395 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1995, n.
547, è soppresso.
Art. 27
Comitati
regionali di coordinamento.
1. Con
atto di indirizzo e coordinamento, da emanarsi entro un anno dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sentita la Conferenza Stato-regioni,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della
sanità, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sono individuati
criteri generali relativi all'individuazione di organi operanti nella materia
della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro al fine di realizzare
uniformità di interventi ed il necessario raccordo con la commissione
consultiva permanente.
2. Alle
riunioni della Conferenza Stato-regioni, convocate per i pareri di cui al
comma 1, partecipano i rappresentanti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNICEM.
Art. 28
Adeguamenti
al progresso tecnico.
1. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i
Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
sentita la commissione consultiva permanente:
a) è
riconosciuta la conformità alle vigenti norme per la sicurezza e la salute
dei lavoratori sul luogo di lavoro di mezzi e sistemi di sicurezza [....];
b) si dà
attuazione alle direttive in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul
luogo di lavoro della Comunità europea per le parti in cui modificano
modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di altre direttive già
recepite nell'ordinamento nazionale;
c) si
provvede all'adeguamento della normativa di natura strettamente tecnica e
degli allegati al presente decreto in relazione al progresso tecnologico.
Capo VIII
STATISTICHE
DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.
Art. 29
Statistiche
degli infortuni e delle malattie professionali.
1.
L'INAIL e l'ISPESL si forniscono reciprocamente i dati relativi agli
infortuni ed alle malattie professionali anche con strumenti telematici.
2.
L'ISPESL e L'INAIL indicono una conferenza permanente di servizio per
assicurare il necessario coordinamento in relazione a quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517,
nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione ed
assicurativi, e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a
ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
3. I
criteri per la raccolta ed elaborazione delle informazioni relative ai rischi
e ai danni derivanti da infortunio durante l'attività lavorativa sono
individuati nelle norme UNI, riguardanti i parametri per la classificazione
dei casi di infortunio, ed i criteri per il calcolo degli indici di frequenza
e gravità e loro successivi aggiornamenti.
4. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro
della sanità, sentita la commissione consultiva permanente, possono essere
individuati criteri integrativi di quelli di cui al comma 3 in relazione a
particolari rischi.
5. I
criteri per la raccolta e l'elaborazione delle informazioni relative ai
rischi e ai danni derivanti dalle malattie professionali, nonché ad altre
malattie e forme patologiche eziologicamente collegate al lavoro, sono
individuati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
del Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente,
sulla base delle norme di buona tecnica.
TITOLO II
LUOGHI DI
LAVORO.
Art. 30
Definizioni.
1. Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente titolo si
intendono per luoghi di lavoro:
a) i
luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati all'interno
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo nell'area
della medesima azienda ovvero unità produttiva comunque accessibile per il
lavoro.
2. Le
disposizioni del presente titolo non si applicano:
a) ai
mezzi di trasporto;
b) ai
cantieri temporanei o mobili;
c) alle
industrie estrattive;
d) ai
pescherecci;
e) ai
campi, boschi e altri terreni facenti parte di una impresa agricola o
forestale, ma situati fuori dall'area edificata dell'azienda.
3. Ferme
restando le disposizioni di legge vigenti, le prescrizioni di sicurezza e di
salute per i luoghi di lavoro sono specificate nell'allegato II.
4. I
luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, di
eventuali lavoratori portatori di handicap.
5.
L'obbligo di cui al comma 4 vige, in particolare, per le porte, le vie di
circolazione, le scale, le docce, i gabinetti e i posti di lavoro utilizzati
od occupati direttamente da lavoratori portatori di handicap.
6. La
disposizione di cui al comma 4 non si applica ai luoghi di lavoro già
utilizzati prima del 1° gennaio 1993, ma debbono essere adottate misure
idonee a consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di
igiene personale.
Art. 31
Requisiti
di sicurezza e di salute.
1. Ferme
restando le disposizioni legislative e regolamentari vigenti e fatte salve
le disposizioni di cui all'art. 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i luoghi di lavoro costruiti o utilizzati
anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto devono essere
adeguati alle prescrizioni di sicurezza e salute di cui al presente titolo
entro il 1° gennaio 1997.
2. Se gli
adeguamenti di cui al comma 1 richiedono un provvedimento concessorio o
autorizzatorio il datore di lavoro deve immediatamente iniziare il
procedimento diretto al rilascio dell'atto ed ottemperare agli obblighi entro
sei mesi dalla data del provvedimento stesso.
3. Sino a
che i luoghi di lavoro non vengono adeguati, il datore di lavoro, previa
consultazione del rappresentante per la sicurezza, adotta misure alternative
che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
4. Ove
vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adeguamenti di cui al comma
1, il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante per la
sicurezza, adotta le misure alternative di cui al comma 3. Le misure, nel
caso di cui al presente comma, sono autorizzate dall'organo di vigilanza
competente per territorio.
Art. 32
Obblighi
del datore di lavoro.
1. Il
datore di lavoro provvede affinché:
a) le vie
di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di emergenza
e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne
l'utilizzazione in ogni evenienza;
b) i
luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei
lavoratori;
c) i
luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
d) gli
impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e
al controllo del loro funzionamento.
Art. 33
Adeguamenti
di norme.
1. L'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
[...].
2. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
[...].
3. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
[...].
4.
L'intestazione del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituita dalla seguente:
[...].
5. L'articolo 6, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, dopo
le parole "da destinarsi al lavoro nelle aziende" è soppressa la
parola "industriali".
6. L'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956,
n. 303, è sostituito dal seguente:
[...].
7. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
[...].
8. L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
[...].
9. L'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
[...]..
10. L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
[...].
11. L'art. 40 del decreto de Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.
303, è sostituito dal seguente:
[...].
12. Gli articoli 37 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303, sono sostituiti dai seguenti:
[...].
13. L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, è sostituito dal seguente:
[...].
14. Le
disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
TITOLO
III
USO DELLE
ATTREZZATURE DI LAVORO.
Art. 34
Definizioni.
1. Agli
effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intendono per:
a)
attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro;
b) uso di
una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio,
l'impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione,
la pulizia, lo smontaggio;
c) zona
pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una
attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce
un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso.
Art. 35
Obblighi
del datore di lavoro.
1. Il
datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al
lavoro da svolgere ovvero adattate a tali scopi ed idonee ai fini della
sicurezza e della salute.
2. Il
datore di lavoro attua le misure tecniche ed organizzative adeguate per
ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro da
parte dei lavoratori e per impedire che dette attrezzature possano essere
utilizzate per operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte.
Inoltre,
il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché durante l'uso delle
attrezzature di lavoro siano rispettate le disposizioni di cui ai commi 4-bis
e 4-ter.
3.
All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro il datore di lavoro prende
in considerazione:
a) le
condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere;
b) i
rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) i
rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse.
c-bis) i
sistemi di comando, che devono essere sicuri anche tenuto conto dei guasti,
dei disturbi e delle sollecitazioni prevedibili in relazione all'uso
progettato dell'attrezzatura.
4. Il
datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le attrezzature di
lavoro siano:
a)
installate in conformità alle istruzioni del fabbricante;
b)
utilizzate correttamente;
c) oggetto
di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la rispondenza ai
requisiti di cui all'art. 36 e siano corredate, ove necessario, da apposite
istruzioni d'uso.
c-bis)
disposte in maniera tale da ridurre i rischi per gli utilizzatori e per le
altre persone, assicurando in particolare sufficiente spazio disponibile tra
gli elementi mobili e gli elementi fissi o mobili circostanti e che tutte le
energie e sostanze utilizzate o prodotte possano essere addotte o estratte in
modo sicuro.
4-bis. Il
datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro mobili,
semoventi o non semoventi sia assicurato che:
a)
vengano disposte e fatte rispettare regole di circolazione per attrezzature
di lavoro che manovrano in una zona di lavoro;
b) vengano
adottate misure organizzative atte a evitare che i lavoratori a piedi si
trovino nella zona di attivita' di attrezzature di lavoro semoventi e
comunque misure appropriate per evitare che, qualora la presenza di
lavoratori a piedi sia necessaria per la buona esecuzione dei lavori, essi
subiscano danno da tali attrezzature;
c) il
trasporto di lavoratori su attrezzature di lavoro mobili mosse meccanicamente
avvenga esclusivamente su posti sicuri, predisposti a tale fine, e che, se si
devono effettuare lavori durante lo spostamento, la velocità
dell'attrezzatura sia adeguata;
d) le
attrezzature di lavoro mobili, dotate di motore a combustione, siano
utilizzate nelle zone di lavoro soltanto qualora sia assicurata una quantità
sufficiente di aria senza rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
4-ter. Il
datore di lavoro provvede affinché nell'uso di attrezzature di lavoro
destinate a sollevare carichi sia assicurato che:
a) gli
accessori di sollevamento siano scelti in funzione dei carichi da movimentare,
dei punti di presa, del dispositivo di aggancio, delle condizioni
atmosferiche, nonché tenendo conto del modo e della configurazione
dell'imbracatura; le combinazioni di più accessori di sollevamento siano
contrassegnate in modo chiaro per consentire all'utilizzatore di conoscerne
le caratteristiche qualora esse non siano scomposte dopo l'uso; gli accessori
di sollevamento siano depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati;
b)
allorché due o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di
carichi non guidati sono installate o montate in un luogo di lavoro in modo
che i loro raggi di azione si intersecano, siano prese misure appropriate per
evitare la collisione tra i carichi e gli elementi delle attrezzature di lavoro
stesse;
c) i
lavori siano organizzati in modo tale che, quando un lavoratore aggancia o
sgancia manualmente un carico, tali operazioni possano svolgersi con la
massima sicurezza e, in particolare, in modo che il lavoratore ne conservi il
controllo diretto o indiretto;
d) tutte
le operazioni di sollevamento siano correttamente progettate nonché
adeguatamente controllate ed eseguite al fine di tutelare la sicurezza dei
lavoratori; in particolare, per un carico da sollevare simultaneamente da due
o più attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati, sia stabilita e applicata una procedura d'uso per garantire il buon
coordinamento degli operatori;
e)
qualora attrezzature di lavoro che servono al sollevamento di carichi non
guidati non possano trattenere i carichi in caso di interruzione parziale o
totale dell'alimentazione di energia, siano prese misure appropriate per
evitare di esporre i lavoratori ai rischi relativi; i carichi sospesi non
devono rimanere senza sorveglianza salvo il caso in cui l'accesso alla zona
di pericolo sia precluso e il carico sia stato agganciato e sistemato con la
massima sicurezza;
f)
allorché le condizioni meteorologiche si degradano ad un punto tale da
mettere in pericolo la sicurezza di funzionamento, esponendo cosi' i
lavoratori a rischi, l'utilizzazione all'aria aperta di attrezzature di
lavoro che servono al sollevamento di carichi non guidati sia sospesa e siano
adottate adeguate misure di protezione per i lavoratori e, in particolare,
misure che impediscano il ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro.
4-quater.
Il datore di lavoro, sulla base della normativa vigente, provvede affinché le
attrezzature di cui all'allegato XIV siano sottoposte a verifiche di prima
installazione o di successiva installazione e a verifiche periodiche o
eccezionali, di seguito denominate "verifiche", al fine di
assicurarne l'installazione corretta e il buon funzionamento.
4-quinquies.
I risultati delle verifiche di cui al comma 4-quater sono tenuti a
disposizione dell'autorità di vigilanza competente per un periodo di cinque
anni dall'ultima registrazione o fino alla messa fuori esercizio
dell'attrezzatura, se avviene prima. Un documento attestante l'esecuzione
dell'ultima verifica deve accompagnare le attrezzature di lavoro ovunque
queste sono utilizzate."
5.
Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore
di lavoro si assicura che:
a) l'uso
dell'attrezzatura di lavoro è riservato a lavoratori all'uopo incaricati;
b) in
caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato è qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Art. 36
Disposizioni
concernenti le attrezzature di lavoro.
1. Le
attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono soddisfare
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di tutela della
sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse applicabili.
2. Le
modalità e le procedure tecniche delle verifiche seguono il regime giuridico
corrispondente a quello in base al quale l'attrezzatura e' stata costruita e
messa in servizio.
3. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la
commissione consultiva permanente, stabilisce modalità e procedure per
l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 2.
4. Nell'art. 52 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
5. Nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, dopo il comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
6. Nell'art. 374 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n.
547, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente
comma:
[...].
7. Nell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1956, n.
303, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti
commi:
[...].
8. Le
disposizioni del presente articolo entrano in vigore tre mesi dopo la
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
8-bis. Il
datore di lavoro adegua ai requisiti di cui all'allegato XV, entro il 30
giugno 2001, le attrezzature di lavoro indicate nel predetto allegato, già
messe a disposizione dei lavoratori alla data del 5 dicembre 1998 e non
soggette a norme nazionali di attuazione di direttive comunitarie concernenti
disposizioni di carattere costruttivo, allorché esiste per l'attrezzatura di
lavoro considerata un rischio corrispondente.
8-ter.
Fino a che le attrezzature di lavoro di cui al comma 8-bis non vengono
adeguate il datore di lavoro adotta misure alternative che garantiscano un
livello di sicurezza equivalente.
8-quater.
Le modifiche apportate alle macchine definite all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1996, n. 459, a seguito dell'applicazione delle
disposizioni del comma 8-bis, e quelle effettuate per migliorare le
condizioni di sicurezza sempre che non comportino modifiche delle modalità di
utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore, non configurano
immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo,
del predetto decreto.
Art. 37
Informazione.
1. Il
datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro a
disposizione, i lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di
ogni istruzione d'uso necessaria in rapporto alla sicurezza e relativa:
a) alle
condizioni di impiego delle attrezzature anche sulla base delle conclusioni
eventualmente tratte dalle esperienze acquisite nella fase di utilizzazione
delle attrezzature di lavoro;
b) alle
situazioni anormali prevedibili.
1-bis. Il
datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui
sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature
di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, anche se da essi
non usate direttamente, nonché sui cambiamenti di tali attrezzature.
2. Le
informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai
lavoratori interessati.
Art. 38
Formazione
ed addestramento.
1. Il
datore di lavoro si assicura che:
a) i
lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione
adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b) i
lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari di cui all'art. 35, comma 5, ricevono un
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
Art. 39
Obblighi
dei lavoratori.
1. I
lavoratori si sottopongono ai programmi di formazione o di addestramento
eventualmente organizzati dal datore di lavoro.
2. I
lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro messe a loro disposizione
conformemente all'informazione, alla formazione ed all'addestramento
ricevuti.
3. I
lavoratori:
a) hanno
cura delle attrezzature di lavoro messe a loro disposizione;
b) non vi
apportano modifiche di propria iniziativa;
c)
segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto
qualsiasi difetto od inconveniente da essi rilevato nelle attrezzature di
lavoro messe a loro disposizione.
TITOLO IV
USO DEI
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE.
Art. 40
Definizioni.
1. Si
intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo
di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la
sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio
destinato a tale scopo.
2. Non
sono dispositivi di protezione individuale:
a) gli
indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le
attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le
attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di
polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;
d) le
attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto
stradali;
e) i
materiali sportivi;
f) i
materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli
apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.
Art. 41
Obbligo
di uso.
1. I DPI
devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione
del lavoro.
Art. 42
Requisiti
dei DPI.
1. I DPI
devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475.
2. I DPI di
cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere
adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio
maggiore;
b) essere
adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere
conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter
essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In
caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi
devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso
simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi
corrispondenti.
Art. 43
Obblighi
del datore di lavoro.
1. Il
datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a)
effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati
con altri mezzi;
b)
individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano
adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali
ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;
c)
valuta, sulla base delle informazioni a corredo dei DPI fornite dal
fabbricante e delle norme d'uso di cui all'art. 45 le caratteristiche dei DPI
disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera
b);
d)
aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa
negli elementi di valutazione [....]
2. Il
datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso di cui all'art. 45,
individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto
riguarda la durata dell'uso, in funzione di:
a) entità
del rischio;
b)
frequenza dell'esposizione al rischio;
c)
caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d)
prestazioni del DPI.
3. Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori i DPI conformi ai requisiti previsti
dall'art. 42 e dal decreto di cui all'art. 45, comma 2.
4. Il
datore di lavoro:
a)
mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d'igiene, mediante
la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
b)
provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo
casi specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del
fabbricante;
c)
fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
d)
destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano
l'uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari
utilizzatori;
e)
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo
protegge;
f) rende
disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su
ogni DPI;
g)
assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico
addestramento circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.
5. In
ogni caso l'addestramento è indispensabile:
a) per
ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475,
appartenga alla terza categoria;
b) per i
dispositivi di protezione dell'udito.
Art. 44
Obblighi
dei lavoratori.
1. I
lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento
organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi
dell'art. 43, commi 4, lettera g), e 5.
2. I
lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e all'addestramento eventualmente
organizzato.
3. I
lavoratori:
a) hanno
cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi
apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al
termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia
di riconsegna dei DPI.
5. I
lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a
loro disposizione.
Art. 45
Criteri
per l'individuazione e l'uso.
1. Il
contenuto degli allegati III, IV e V costituisce elemento di riferimento per
l'applicazione di quanto previsto all'art. 43, commi 1 e 4.
2. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, tenendo conto della natura, dell'attività e dei
fattori specifici di rischio, indica:
a) i
criteri per l'individuazione e l'uso dei DPI;
b) le circostanze
e le situazioni in cui, ferme restando le priorità delle misure di protezione
collettiva, si rende necessario l'impiego dei DPI.
Art. 46
Norma
transitoria.
1. Fino
alla data del 31 dicembre 1998 e, nel caso di dispositivi di emergenza
destinati all'autosalvataggio in caso di evacuazione, fino al 31 dicembre
2004, possono essere impiegati:
a) i DPI
commercializzati ai sensi dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475;
b) i DPI
già in uso alla data di entrata in vigore del presente decreto prodotti
conformemente alle normative vigenti nazionali o di altri Paesi della
Comunità europea.
TITOLO V
MOVIMENTAZIONE
MANUALE DEI CARICHI.
Art. 47
Campo di
applicazione.
1. Le
norme del presente titolo si applicano alle attività che comportano la
movimentazione manuale dei carichi con i rischi, tra l'altro, di lesioni
dorso-lombari per i lavoratori durante il lavoro.
2. Si
intendono per:
a)
movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di sostegno
di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per
le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano tra l'altro rischi di lesioni dorso-lombari;
b)
lesioni dorso-lombari: lesioni a carico delle strutture osteomiotendinee e
nerveovascolari a livello dorso lombare.
Art. 48
Obblighi dei
datori di lavoro.
1. Il
datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità
di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2. Qualora
non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie,
ricorre ai mezzi appropriati o fornisce ai lavoratori stessi i mezzi
adeguati, allo scopo di ridurre il rischio che comporta la movimentazione
manuale di detti carichi, in base all'allegato VI.
3. Nel
caso in cui la necessità di una movimentazione manuale di un carico ad opera
dl lavoratore non può essere evitata, il datore di lavoro organizza i posti
di lavoro in modo che detta movimentazione sia quanto più possibile sicura e
sana.
4. Nei
casi di cui al comma 3 il datore di lavoro:
a)
valuta, se possibile, preliminarmente, le condizioni di sicurezza e di salute
connesse al lavoro in questione e tiene conto in particolare delle
caratteristiche del carico, in base all'allegato VI;
b) adotta
le misure atte ad evitare o ridurre tra l'altro i rischi di lesioni
dorso-lombari, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di
rischio, delle caratteristiche dell'ambiente di lavoro e delle esigenze che
tale attività comporta, in base all'allegato VI;
c)
sottopone alla sorveglianza sanitaria di cui all'art. 16 gli addetti alle
attività di cui al presente titolo.
Art. 49
Informazione
e formazione.
1. Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) il
peso di un carico;
b) il
centro di gravità o il lato più pesante nel caso in cui il contenuto di un
imballaggio abbia una collocazione eccentrica;
c) la movimentazione
corretta dei carichi e i rischi che i lavoratori corrono se queste attività
non vengono eseguite in maniera corretta, tenuto conto degli elementi di cui
all'allegato VI.
2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata, in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
TITOLO VI
USO DI
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI.
Art. 50
Campo di
applicazione.
1. Le
norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che
comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali.
2. Le
norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti:
a) ai
posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai
sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai
sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte
del pubblico;
d) ai
sistemi denominati "portatili" ove non siano oggetto di
utilizzazione prolungata in un posto di lavoro;
e) alle
macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature
munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure,
necessario all'uso diretto di tale attrezzatura;
f) alle
macchine di videoscrittura senza schermo separato.
Art. 51
Definizioni.
1. Ai
fini del presente titolo si intende per:
a)
videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di
procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto
di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale,
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, ovvero
software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le
apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il
modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di
lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;
c)
lavoratore: il lavoratore che utilizza una attrezzatura munita di
videoterminale in modo sistematico ed abituale, per almeno quattro ore
consecutive giornaliere, dedotte le interruzioni di cui all'art. 54,
per tutta la settimana lavorativa.
Art. 52
Obblighi
del datore di lavoro.
1. Il
datore di lavoro, all'atto della valutazione del rischio di cui all'art. 4,
comma 1, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai
rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai
problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle
condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il
datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi
riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto della
somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
Art. 53
Organizzazione
del lavoro.
1. Il
datore di lavoro assegna le mansioni e i compiti lavorativi comportanti l'uso
dei videoterminali anche secondo una distribuzione del lavoro che consente di
evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle operazioni.
Art. 54
Svolgimento
quotidiano del lavoro.
1. Il
lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore
consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause
ovvero cambiamento di attività.
2. Le
modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva
anche aziendale.
3. In
assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al
comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti
ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale.
4. Le
modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite
temporaneamente a livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la
necessità.
5. È
comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine
dell'orario di lavoro.
6. Nel
computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della
risposta da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli
effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di
lavoro.
7. La
pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di
lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono
la riduzione dell'orario complessivo di lavoro.
Art. 55
Sorveglianza
sanitaria.
1. I
lavoratori [....], prima di essere addetti alle attività di cui al
presente titolo, sono sottoposti ad una visita medica per evidenziare
eventuali malformazioni strutturali e ad un esame degli occhi e della vista
effettuati dal medico competente.
Qualora
l'esito della visita medica ne evidenzi la necessità, il lavoratore è
sottoposto ad esami specialistici.
2. In
base alle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori
vengono classificati in:
a)
idonei, con o senza prescrizioni;
b) non
idonei.
3. I
lavoratori classificati come idonei con prescrizioni ed i lavoratori che
abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età sono sottoposti a visita
di controllo con periodicità almeno biennale.
4. Il
lavoratore è sottoposto a controllo oftalmologico a sua richiesta, ogni
qualvolta sospetta una sopravvenuta alterazione della funzione visiva,
confermata dal medico competente.
5. La
spesa relativa alla dotazione di dispositivi speciali di correzione in
funzione dell'attività svolta è a carico del datore di lavoro.
Art. 56
Informazione
e formazione.
1. Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per
quanto riguarda:
a) le
misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di
cui all'art. 52;
b) le
modalità di svolgimento dell'attività;
c) la
protezione degli occhi e della vista.
2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
della sanità, stabilisce con decreto una guida d'uso dei videoterminali.
Art. 57
Consultazione
e partecipazione.
1. Il
datore di lavoro informa preventivamente i lavoratori e il rappresentante per
la sicurezza dei cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti
nell'organizzazione del lavoro, in riferimento alle attività di cui al
presente titolo.
Art. 58
Adeguamento
alle norme.
1. I
posti di lavoro utilizzati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono essere conformi alle prescrizioni dell'allegato VII.
2. I
posti di lavoro utilizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del
presente decreto devono essere adeguati a quanto prescritto al comma 1 entro
il 1° gennaio 1997.
Art. 59
Caratteristiche
tecniche.
1. Con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità e
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la commissione
consultiva permanente, sono disposti, anche in recepimento di direttive
comunitarie, gli adattamenti di carattere tecnico all'allegato VII in
funzione del progresso tecnico, della evoluzione delle normative e specifiche
internazionali oppure delle conoscenze nel settore delle attrezzature dotate
di videoterminali.
TITOLO
VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI MUTAGENI.
Capo I
DISPOSIZIONI
GENERALI.
Art. 60
Campo di applicazione.
1. Le
norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i
lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a
causa della loro attività lavorativa.
2. Le
norme del presente titolo non si applicano alle attività disciplinate dal decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, capo III.
3. Il
presente titolo non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni
previste dal trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia
atomica.
Art. 61
Definizioni.
1. Agli
effetti del presente decreto si intende per:
a) agente
cancerogeno:
1) una
sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali
categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modificazioni;
2) un
preparato contenente una sostanza o più sostanze di cui al punto 1, quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
3) una
sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato VIII, nonché una
sostanza od un preparato emessi durante un processo previsto all'allegato
VIII;
b) agente
mutageno:
1) una
sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione nelle
categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e
successive modificazioni;
2) un
preparato contenente una sostanza o più sostanze di cui al punto 1, quando la
concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai requisiti
relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un preparato
nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 16 luglio 1998, n. 285;
c) valore
limite: se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione media,
ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno
nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in
relazione ad un periodo di riferimento determinato stabilito nell'allegato
VIII-bis.
Capo II
OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 62
Sostituzione
e riduzione.
1. Il
datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno o
mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, sempre che ciò è
tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un procedimento che
nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è meno nocivo alla salute e
eventualmente alla sicurezza dei lavoratori.
2. Se non
è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o mutageno il datore
di lavoro provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente
cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema chiuso sempre che ciò è
tecnicamente possibile.
3. Se il
ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il datore di lavoro
provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto al più
basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve comunque superare
il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato VIII-bis.
Art. 63
Valutazione
del rischio.
1. Fatto
salvo quanto previsto all'art. 62, il datore di lavoro effettua una
valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i risultati
della quale sono riportati nel documento di cui all'art. 4, comma 2.
2. Detta
valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di
agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo per
le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in scaglie
o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice solida che ne
riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve tener conto di
tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui vi è
assorbimento cutaneo.
3. Il
datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al comma
1, adotta le misure preventive e protettive del presente titolo, adattandole
alle particolarità delle situazioni lavorative.
4. Il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato con i seguenti dati:
a) le
attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o preparati cancerogeni
o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato VIII, con
l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti cancerogeni o
mutageni;
b) i
quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni prodotti
ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti;
c) il
numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad agenti
cancerogeni o mutageni;
d)
l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa;
e) le
misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di
protezione individuale utilizzati;
f) le
indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni o
mutageni e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti.
5. Il
datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
6. Il rappresentante
per la sicurezza ha accesso anche ai dati di cui al comma 4, fermo restando
l'obbligo di cui all'art. 9, comma 3.
Art. 64
Misure
tecniche, organizzative, procedurali.
1. Il
datore di lavoro:
a)
assicura, applicando metodi e procedure di lavoro adeguati, che nelle varie
operazioni lavorative sono impiegati quantitativi di agenti cancerogeni o
mutageni non superiori alle necessità delle lavorazioni e che gli agenti
cancerogeni o mutageni in attesa di impiego, in forma fisica tale da causare
rischio di introduzione, non sono accumulati sul luogo di lavoro in
quantitativi superiori alle necessità predette;
b) limita
al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti o che possono essere
esposti ad agenti cancerogeni o mutageni anche isolando le lavorazioni in
aree predeterminate provviste di adeguati segnali di avvertimento e di
sicurezza, compresi i segnali "vietato fumare", ed accessibili
soltanto ai lavoratori che debbono recarvisi per motivi connessi con la loro
mansione o con la loro funzione. In dette aree è fatto divieto di fumare;
c)
progetta, programma e sorveglia le lavorazioni in modo che non vi è emissione
di agenti cancerogeni o mutageni nell'aria. Se ciò non è tecnicamente
possibile, l'eliminazione degli agenti cancerogeni o mutageni deve avvenire
il più vicino possibile al punto di emissione mediante aspirazione
localizzata, nel rispetto dell'art. 4, comma 5, lettera n). L'ambiente di
lavoro deve comunque essere dotato di un adeguato sistema di ventilazione
generale;
d)
provvede alla misurazione di agenti cancerogeni o mutageni per verificare
l'efficacia delle misure di cui alla lettera c) e per individuare
precocemente le esposizioni anomale causate da un evento non prevedibile o da
un incidente, con metodi di campionatura e di misurazione conformi alle
indicazioni dell'allegato VIII del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
e)
provvede alla regolare e sistematica pulitura dei locali, delle attrezzature
e degli impianti;
f)
elabora procedure per i casi di emergenza che possono comportare esposizioni
elevate;
g)
assicura che gli agenti cancerogeni o mutageni sono conservati, manipolati,
trasportati in condizioni di sicurezza;
h)
assicura che la raccolta e l'immagazzinamento, ai fini dello smaltimento
degli scarti e dei residui delle lavorazioni contenenti agenti cancerogeni o
mutageni, avvengano in condizioni di sicurezza, in particolare utilizzando
contenitori ermetici etichettati in modo chiaro, netto, visibile;
i)
dispone, su conforme parere del medico competente, misure protettive
particolari per quelle categorie di lavoratori per i quali l'esposizione a
taluni agenti cancerogeni o mutageni presenta rischi particolarmente elevati.
Art. 65
Misure igieniche.
1. Il
datore di lavoro:
a)
assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed
adeguati;
b)
dispone che i lavoratori abbiano in dotazione idonei indumenti protettivi da
riporre in posti separati dagli abiti civili;
c)
provvede affinché i dispositivi di protezione individuale siano custoditi in
luoghi determinati, controllati e puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo
altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi, prima di ogni nuova
utilizzazione.
2. È
vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art.
64, lettera b).
Art. 66
Informazione
e formazione.
1. Il
datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze
disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda:
a) gli
agenti cancerogeni o mutageni presenti nei cicli lavorativi, la loro
dislocazione, i rischi per la salute connessi al loro impiego, ivi compresi i
rischi supplementari dovuti al fumare;
b) le
precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le
misure igieniche da osservare;
d) la
necessità di indossare e impiegare indumenti di lavoro e protettivi e
dispositivi individuali di protezione ed il loro corretto impiego;
e) il
modo di prevenire il verificarsi di incidenti e le misure da adottare per
ridurre al minimo le conseguenze.
2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione e vengono ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Il
datore di lavoro provvede inoltre affinché gli impianti, i contenitori, gli
imballaggi contenenti agenti cancerogeni o mutageni siano etichettati in
maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I contrassegni utilizzati e le
altre indicazioni devono essere conformi al disposto della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modifiche
ed integrazioni.
Art. 67
Esposizione
non prevedibile.
1. Se si
verificano eventi non prevedibili o incidenti che possono comportare
un'esposizione anomala dei lavoratori, il datore di lavoro adotta quanto
prima misure appropriate per identificare e rimuovere la causa dell'evento e
ne informa i lavoratori e il rappresentante per la sicurezza.
2. I
lavoratori devono abbandonare immediatamente l'area interessata, cui possono
accedere soltanto gli addetti agli interventi di riparazione ed ad altre
operazioni necessarie, indossando idonei indumenti protettivi e dispositivi
di protezione delle vie respiratorie, essi a loro disposizione dal datore di
lavoro. In ogni caso l'uso dei dispositivi di protezione non può essere
permanente e la sua durata, per ogni lavoratore, è limitata al minimo
strettamente necessario.
3. Il
datore di lavoro comunica al più presto all'organo di vigilanza il
verificarsi degli eventi di cui al comma 1 e riferisce sulle misure adottate
per ridurre al minimo le conseguenze.
Art. 68
Operazioni
lavorative particolari.
1. Nel
caso di determinate operazioni lavorative, come quella di manutenzione, per
le quali, nonostante l'adozione di tutte le misure di prevenzione
tecnicamente applicabili, è prevedibile un'esposizione rilevante dei
lavoratori addetti, il datore di lavoro previa consultazione del
rappresentante per la sicurezza:
a)
dispone che soltanto tali lavoratori hanno accesso alle suddette aree anche
provvedendo, ove tecnicamente possibile, all'isolamento delle stesse ed alla
loro identificazione mediante appositi contrassegni;
b)
fornisce ai lavoratori speciali indumenti e dispositivi di protezione
individuale che devono essere indossati dai lavoratori adibiti alle suddette
operazioni.
2. La
presenza nelle aree di cui al comma 1 dei lavoratori addetti è in ogni caso
ridotta al minimo compatibilmente con le necessità delle lavorazioni.
Capo III
SORVEGLIANZA
SANITARIA.
Art. 69
Accertamenti
sanitari e norme preventive e protettive specifiche.
1. I
lavoratori per i quali la valutazione di cui all'art. 63 ha evidenziato un
rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria.
2. Il
datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
preventive e protettive per singoli lavoratori sulla base delle risultanze
degli esami clinici e biologici effettuati.
3. Le
misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del lavoratore
secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
4. Ove
gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in modo
analogo ad un stesso agente, l'esistenza di una anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
5. A
seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua:
a) una nuova
valutazione del rischio in conformità all'art. 63;
b) ove sia
tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione dall'agente
in aria, per verificare l'efficacia delle misure adottate.
6. Il
medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla
sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo
all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione dell'attività lavorativa.
Art. 70
Registro
di esposizione e cartelle sanitarie.
1. I
lavoratori di cui all'art. 69 sono iscritti in un registro nel quale è
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o
mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente.
Detto registro è istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura a
tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto
registro.
2. Il
medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all'articolo 69,
provvede ad istituire ed ad aggiornare una cartella sanitaria e di rischio,
custodita presso l'azienda o l'unità produttiva sotto la responsabilità del
datore di lavoro.
3. Il
datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e,
tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio.
4. In
caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle
annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore
stesso.
5. In
caso di cessazione dell'attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna
il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio
all'ISPESL.
6. Le
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle
sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino a
risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quaranta anni dalla
cessazione di ogni attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.
7. I
registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e
di rischio sono custoditi e trasmessi con salvaguardia del segreto
professionale e del trattamento dei dati personali.
8. Il
datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni,
oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di
vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e
comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni
intervenute;
b)
consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di Sanità copia del registro di
cui al comma 1;
c) in
caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di
cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio;
d) in
caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività
con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL
copia delle annotazioni individuali contenute nel registrodi cui al comma 1,
nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non
ne sia in possesso ai sensi del comma 4.
9. I
modelli e le modalità di tenuta del registro e delle cartelle sanitarie e di
rischio sono determinati con decreto del Ministro della sanità, di concerto
con i Ministri per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza
sociale, sentita la commissione consultiva permanente.
10.
L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi
relativi al contenuto dei registri di cui al comma 1 ed a richiesta li rende
disponibili alle regioni.
Art. 71
Registrazione
dei tumori.
1. I
medici, le strutture sanitarie pubbliche e private, nonché gli istituti
previdenziali assicurativi pubblici o privati, che refertano casi di neoplasie
da loro ritenute causate da esposizione lavorativa ad agenti cancerogeni,
trasmettono all'ISPESL copia della relativa documentazione clinica ovvero
anatomopatologica e quella inerente l'anamnesi lavorativa.
2.L'ISPESL
realizza, nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio, sistemi di
monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine professionale utilizzando i
flussi informativi di cui al comma 1, le informazioni raccolte dai sistemi di
registrazione delle patologie attivi sul territorio regionale, nonché i dati
di carattere occupazionale, anche a livello normativo, rilevati nell'ambito
delle rispettive attività istituzionali dall'Istituto nazionale della
previdenza sociale - INPS, dall'Istituto nazionale di statistica - ISTAT,
dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro -
INAIL e da altre istituzioni pubbliche. L'ISPESL rende disponibile al
Ministero della sanità ed alle regioni i risultati del monitoraggio con
periodicità annuale.
3. Con
decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva permanente, sono determinate le
caratteristiche dei sistemi informativi che, in funzione del tipo di
neoplasia accertata, ne stabiliscono la raccolta, l'acquisizione, l'elaborazione
e l'archiviazione, nonché le modalità di registrazione di cui al comma 2, e
le modalità di trasmissione di cui al comma 1.
4. Il
Ministero della sanità fornisce, su richiesta, alla Commissione CE,
informazioni sulle utilizzazioni dei dati del registro di cui al comma 1.
Art. 72
Adeguamenti
normativi.
1. La
Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le
sostanze cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non
essendo classificate ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52,
rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e fornisce consulenza
ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità, su
richiesta, in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi.
2. Con
decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della sanità,
sentita la commissione consultiva permanente e la commissione consultiva
tossicologica nazionale:
a) sono
aggiornati gli allegati VIII e VIII-bis in funzione del progresso tecnico,
dell'evoluzione di normative e specifiche comunitarie o internazionali e
delle conoscenze nel settore degli agenti cancerogeni o mutageni.
b) è
pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata
ai sensi del comma 1.
TITOLO
VIII
PROTEZIONE
DA AGENTI BIOLOGICI
Capo I
Art. 73
Campo di
applicazione.
1. Le
norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle
quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.
2.
Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati
e sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91
è soppresso.
Art. 74
Definizioni.
1. Ai
sensi del presente titolo si intende per:
a) agente
biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura
cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o
intossicazioni;
b)
microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di
riprodursi o trasferire materiale genetico;
c)
coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate
da organismi pluricellulari.
Art. 75
Classificazione
degli agenti biologici.
1. Gli
agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del
rischio di infezione:
a) agente
biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare
malattie in soggetti umani;
b) agente
biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti umani
e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaga
nella comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o
terapeutiche;
c) agente
biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può
propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure
profilattiche o terapeutiche;
d) agente
biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi
in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può
presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono
disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche.
2. Nel
caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere
attribuito in modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso
va classificato nel gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità.
3.
L'allegato XI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi
2, 3, 4.
Art. 76
Comunicazione.
1. Il
datore di lavoro che intende esercitare attività che comportano uso di agenti
biologici dei gruppi 2 o 3, comunica all'organo di vigilanza territorialmente
competente le seguenti informazioni, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei
lavori:
a) il
nome e l'indirizzo dell'azienda e il suo titolare;
b) il
documento di cui all'art. 78, comma 5.
2. Il
datore di lavoro che è stato autorizzato all'esercizio di attività che
comporta l'utilizzazione di un agente biologico del gruppo 4 è tenuto alla
comunicazione di cui al comma 1.
3. Il
datore di lavoro invia una nuova comunicazione ogni qualvolta si verificano
nelle lavorazioni mutamenti che comportano una variazione significativa del
rischio per la salute sul posto di lavoro, o, comunque, ogni qualvolta si
intende utilizzare un nuovo agente classificato dal datore di lavoro in via
provvisoria.
4. Il
rappresentante per la sicurezza ha accesso alle informazioni di cui al comma
1.
5. Ove le
attività di cui al comma 1 comportano la presenza di microrganismi
geneticamente modificati appartenenti al gruppo II, come definito all'art. 4 del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91,
il documento di cui al comma 1, lettera b), è sostituito da copia della
documentazione prevista per i singoli casi di specie dal predetto decreto.
6. I
laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono tenuti alla comunicazione
di cui al comma 1 anche per quanto riguarda gli agenti biologici del gruppo
4.
Art. 77
Autorizzazione.
1. Il
datore di lavoro che intende utilizzare, nell'esercizio della propria
attività, un agente biologico del gruppo 4 deve munirsi di autorizzazione del
Ministero della sanità.
2. La
richiesta di autorizzazione è corredata da:
a) le
informazioni di cui all'art. 76, comma 1;
b)
l'elenco degli agenti che si intende utilizzare.
3.
L'autorizzazione è rilasciata dal Ministero della sanità sentito il parere
dell'Istituto superiore di sanità. Essa ha la durata di 5 anni ed è
rinnovabile. L'accertamento del venir meno di una delle condizioni previste
per l'autorizzazione ne comporta la revoca.
4. Il
datore di lavoro in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1 informa il
Ministero della sanità di ogni nuovo agente biologico del gruppo 4
utilizzato, nonché di ogni avvenuta cessazione di impiego di un agente
biologico del gruppo 4.
5. I
laboratori che forniscono un servizio diagnostico sono esentati dagli
adempimenti di cui al comma 4.
6. Il
Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza competente per
territorio le autorizzazioni concesse e le variazioni sopravvenute
nell'utilizzazione di agenti biologici del gruppo 4. Il Ministero della
sanità istituisce ed aggiorna un elenco di tutti gli agenti biologici del
gruppo 4 dei quali è stata comunicata l'utilizzazione sulla base delle
previsioni di cui ai commi 1 e 4.
Capo II
OBBLIGHI
DEL DATORE DI LAVORO.
Art. 78
Valutazione
del rischio.
1. Il
datore di lavoro, nella valutazione del rischio i cui all'art. 4, comma 1,
tiene conto di tutte le informazioni disponibili relative alle
caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in
particolare:
a) della
classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un
pericolo per la salute umana quale risultante dall'allegato XI o, in assenza,
di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle conoscenze
disponibili e seguendo i criteri di cui all'art. 75, commi 1 e 2;
b)
dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;
c) dei
potenziali effetti allergici e tossici;
d) della
conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da
porre in correlazione diretta all'attività lavorativa svolta;
e) delle
eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente
che possono influire sul rischio;
f) del
sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.
2. Il
datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta,
in relazione ai rischi accertati, le misure protettive e
preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità
delle situazioni lavorative.
3. Il
datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in
occasione di modifiche dell'attività lavorativa significative ai fini della
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni
dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle
attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato IX,
che, pur non comportando la deliberata intenzione di operare con agenti
biologici, possono implicare il rischio di esposizioni dei lavoratori agli
stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle
disposizioni di cui agli articoli 80, 81, commi 1 e 2, 82, comma 3, e 86,
qualora i risultati della valutazione dimostrano che l'attuazione di tali
misure non è necessaria.
5. Il
documento di cui all'art. 4, commi 2 e 3, è integrato dai seguenti dati:
a) le
fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad
agenti biologici;
b) il
numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le
generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i
metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e
protettive applicate;
e) il
programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di
esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di
un difetto nel contenimento fisico.
6. Il
rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della
valutazione di cui al comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.
Art. 79
Misure
tecniche, organizzative, procedurali.
1. In
tutte le attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori il datore di lavoro attua misure
tecniche, organizzative e procedurali, per evitare ogni esposizione degli
stessi ad agenti biologici.
2. In
particolare, il datore di lavoro:
a) evita
l'utilizzazione di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività lavorativa
lo consente;
b) limita
al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti, al rischio di
agenti biologici;
c)
progetta adeguatamente i processi lavorativi;
d) adotta
misure collettive di protezione ovvero misure di protezione individuali
qualora non sia possibile evitare altrimenti l'esposizione;
e) adotta
misure igieniche per prevenire e ridurre al minimo la propagazione
accidentale di un agente biologico fuori dal luogo di lavoro;
f) usa il
segnale di rischio biologico, rappresentato nell'allegato X, e altri segnali
di avvertimento appropriati;
g)
elabora idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di
origine umana ed animale;
h)
definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti;
i)
verifica la presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al di fuori del
contenimento fisico primario, se necessario o tecnicamente realizzabile;
l) predispone
i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento dei
rifiuti in condizioni di sicurezza, mediante l'impiego di contenitori
adeguati ed identificabili eventualmente dopo idoneo trattamento dei rifiuti
stessi;
m)
concorda procedure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di
sicurezza di agenti biologici all'interno del luogo di lavoro.
Art. 80
Misure igieniche.
1. In
tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia
rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:
a) i
lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con
acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici
per la pelle;
b) i
lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri indumenti
idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;
c) i
dispositivi di protezione individuale siano controllati, disinfettati e
puliti dopo ogni utilizzazione, provvedendo altresì a far riparare o
sostituire quelli difettosi prima dell'utilizzazione successiva;
d) gli
indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati da agenti
biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro,
conservati separatamente dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se
necessario, distrutti.
2. È
vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è
rischio di esposizione.
Art. 81
Misure
specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie.
1. Il
datore di lavoro, nelle strutture sanitarie e veterinarie, in sede di
valutazione dei rischi, presta particolare attenzione alla possibile presenza
di agenti biologici nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei
relativi campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in relazione
al tipo di attività svolta.
2. In
relazione ai risultati della valutazione, il datore di lavoro definisce e
provvede a che siano applicate procedure che consentono di manipolare,
decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la comunità, i
materiali ed i rifiuti contaminati.
3. Nei
servizi di isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o potrebbero
essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 3 o del gruppo 4, le
misure di contenimento da attuare per ridurre al minimo il rischio di
infezione sono indicate nell'allegato XII.
Art. 82
Misure
specifiche per i laboratori e gli stabulari.
1. Fatto
salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei
laboratori comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 o 4 a fini
di ricerca, didattici o diagnostici, e nei locali destinati ad animali da
laboratorio deliberatamente contaminati con tali agenti, il datore di lavoro
adotta idonee misure di contenimento in conformità all'allegato XII.
2. Il
datore di lavoro assicura che l'uso di agenti biologici sia eseguito:
a) in
aree di lavoro corrispondenti almeno al secondo livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 2;
b) in
aree di lavoro corrispondenti almeno al terzo livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 3;
c) in
aree di lavoro corrispondenti almeno al quarto livello di contenimento, se
l'agente appartiene al gruppo 4.
3. Nei
laboratori comportanti l'uso di materiali con possibile contaminazione da
agenti biologici patogeni per l'uomo e nei locali destinati ad animali da
esperimento, possibili portatori di tali agenti, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del secondo livello di contenimento.
4. Nei
luoghi di cui ai commi 1 e 3 in cui si fa uso di agenti biologici non ancora
classificati, ma il cui uso può far sorgere un rischio grave per la salute
dei lavoratori, il datore di lavoro adotta misure corrispondenti almeno a
quelle del terzo livello di contenimento.
5. Per i
luoghi di lavoro di cui ai commi 3 e 4, il Ministero della sanità, sentito
l'Istituto superiore di sanità, può individuare misure di contenimento più
elevate.
Art. 83
Misure
specifiche per i processi industriali.
1. Fatto
salvo quanto specificatamente previsto all'allegato XI, punto 6, nei processi
industriali comportanti l'uso di agenti biologici dei gruppi 2, 3 e 4, l
datore di lavoro adotta misure opportunamente scelte tra quelle elencate
nell'allegato XIII, tenendo anche conto dei criteri di cui all'art. 82, comma
2.
2. Nel
caso di agenti biologici non ancora classificati, il cui uso può far sorgere
un rischio grave per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro adotta
misure corrispondenti almeno a quelle del terzo livello di contenimento.
Art. 84
Misure di
emergenza.
1. Se si
verificano incidenti che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un
agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, i lavoratori devono
abbandonare immediatamente la zona interessata, cui possono accedere soltanto
quelli addetti ai necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei
mezzi di protezione.
2. Il
datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza territorialmente
competente, nonché i lavoratori ed il rappresentante per la sicurezza,
dell'evento, delle cause che lo hanno determinato e delle misure che intende
adottare, o che ha già adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi.
3. I
lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al
preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo all'uso di agenti
biologici.
Art. 85
Informazioni
e formazione.
1. Nelle
attività per le quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per
la salute dei lavoratori, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, sulla
base delle conoscenze disponibili, informazioni ed istruzioni, in particolare
per quanto riguarda:
a) i
rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati;
b) le
precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;
c) le
misure igieniche da osservare;
d) la
funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di
protezione individuale ed il loro corretto impiego;
e) le
procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del gruppo 4;
f) il
modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare per
ridurne al minimo le conseguenze.
2. Il
datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1.
3.
L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite prima che i
lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, con
frequenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verificano nelle
lavorazioni cambiamenti che influiscono sulla natura e sul grado dei rischi.
4. Nel
luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su cui sono
riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od incidente.
Capo III
SORVEGLIANZA
SANITARIA.
Art. 86
Prevenzione
e controllo.
1. I
lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione dei rischi ha
evidenziato un rischio per la salute sono sottoposti alla sorveglianza
sanitaria.
2. Il
datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta misure
protettive particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi
sanitari individuali, si richiedono misure speciali di protezione, fra le
quali:
a) la
messa a disposizione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già
immuni all'agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a
cura del medico competente;
b)
l'allontanamento temporaneo del lavoratore secondo le procedure dell'art. 8 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
2-bis.
Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti in
modo analogo a uno stesso agente, l'esistenza di anomalia imputabile a tale
esposizione, il medico competente ne informa il datore di lavoro.
2-ter. A
seguito dell'informazione di cui al comma 3 il datore di lavoro effettua una
nuova valutazione del rischio in conformità all'art. 78.
2-quater.
Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sul
controllo sanitario cui sono sottoposti e sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta rischio di
esposizione a particolari agenti biologici individuati nell'allegato XI
nonché sui vantaggi ed inconvenienti della vaccinazione e della non
vaccinazione.
Art. 87
Registri
degli esposti e degli eventi accidentali.
1. I
lavoratori addetti ad attività comportanti uso di agenti del gruppo 3 ovvero
4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati, per ciascuno di essi,
l'attività svolta, l'agente utilizzato e gli eventuali casi di esposizione
individuale.
2. Il
datore di lavoro istituisce ed aggiorna il registro di cui al comma 1 e ne
cura la tenuta tramite il medico competente. Il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione e il rappresentante per la sicurezza hanno accesso a
detto registro.
3. Il
datore di lavoro:
a)
consegna copia del registro di cui al comma 1 all'Istituto superiore di
sanità e all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio, comunicando ad essi
ogni tre anni e comunque ogni qualvolta questi ne fanno richiesta, le
variazioni intervenute;
b)
comunica all'Istituto Superiore per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro
e all'organo di vigilanza competente per territorio la cessazione del
rapporto di lavoro, dei lavoratori di cui al comma 1 fornendo al contempo
l'aggiornamento dei dati che li riguardano e consegna al medesimo Istituto le
relative cartelle sanitarie e di rischio [....];
c) in
caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna all'Istituto superiore
di sanità copia del registro di cui al comma 1 ed all'Istituto Superiore
per la Prevenzione e sicurezza sul lavoro e all'organo di vigilanza
competente per territorio copia del medesimo registro nonché le cartelle
sanitarie e di rischio [....];
d) in
caso di assunzione di lavoratori che hanno esercitato attività che comportano
rischio di esposizione allo stesso agente richiede all'ISPESL copia delle
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1, nonché
copia della cartella sanitaria e di rischio [....];
e)
tramite il medico competente comunica ai lavoratori interessati le relative
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e nella
cartella sanitaria e di rischio [....], ed al rappresentante per la
sicurezza i dati collettivi anonimi contenuti nel registro di cui al comma 1.
4. Le
annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le
cartelle sanitarie e di rischio [....] sono conservate dal datore di
lavoro fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a dieci
anni dalla cessazione di ogni attività che espone ad agenti biologici. Nel
caso di agenti per i quali è noto che possono provocare infezioni consistenti
o latenti o che danno luogo a malattie con recrudescenza periodica per lungo
tempo o che possono avere gravi sequele a lungo termine tale periodo è di
quaranta anni.
5. L
documentazione di cui ai precedenti commi è custodita e trasmessa con
salvaguardia del segreto professionale.
6. I
modelli e le modalità di tenuta del registro di cui al comma 1
e delle cartelle sanitarie e di rischio sono determinati con decreto
del Ministro della sanità e del lavoro e della previdenza sociale sentita la
commissione consultiva permanente.
7.
L'ISPESL trasmette annualmente al Ministero della sanità dati di sintesi
relativi alle risultanze del registro di cui al comma 1.
Art. 88
Registro
dei casi di malattia e di decesso.
1. Presso
l'ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di decesso dovuti all'esposizione
ad agenti biologici.
2. I
medici, nonché le strutture sanitarie, pubbliche o private, che refertano i
casi di malattia, ovvero di decesso di cui al comma 1, trasmettono all'ISPESL
copia della relativa documentazione clinica.
3. Con
decreto dei Ministri della sanità e del lavoro e della previdenza sociale,
sentita la commissione consultiva, sono determinati il modello e le modalità
di tenuta del registro di cui al comma 1, nonché le modalità di trasmissione
della documentazione di cui al comma 2.
4. Il
Ministero della sanità fornisce alla commissione CE, su richiesta,
informazioni su l'utilizzazione dei dati del registro di cui al comma 1.
TITOLO IX
SANZIONI.
Art. 89.
Contravvenzioni
commesse dai datori di lavoro e dai dirigenti.
1. Il datore
di lavoro è punito con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire
tre milioni a otto milioni per la violazione degli articoli 4 commi 2, 4
lettera a), 6, 7 e 11, primo periodo; 63 commi 1, 4 e 5; 69 comma 5 lettera
a); 78 commi 3 e 5; 86 comma 2-ter.
2. Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti:
a) con
l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da lire tre milioni a lire otto
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere b), d), e), h),
l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1 lettere d) ed e) e 4; 15, comma 1; 22,
commi da 1 a 5; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi 1, 2,
4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 36, comma 8-ter; 38; 41; 43, commi 3, 4
lettere a), b), d) e g) e 5; 48; 49, comma 2; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3
e 4; 56, comma 2; 58; 62; 63, comma 3; 64; 65, comma 1; 66, comma 2; 67,
commi 1 e 2; 68; 69, commi 1, 2 e 5 lettera b); 77, comma 1; 78, comma 2; 79;
80, comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 85, comma 2; 86, commi 1 e 2;
b) con
l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire
cinque milioni per la violazione degli articoli 4, commi 4, lettere b) e c),
5 lettere c), f), g), i), m) e p); 7, commi 1 e 3; 9, comma 2; 10; 12, comma
1 lettere a), b) e c); 21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1;
56, comma 1; 57; 66, commi 1 e 4; 67, comma 3; 70, comma 1; 76, commi 1, 2 e
3; 77, comma 4; 84, comma 2; 85, commi 1 e 4; 87, commi 1 e 2.
3. Il
datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa
pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni per la violazione degli
articoli 4, commi 5 lettera o) e 8; 8 comma 11; 11; 70, commi 3, 4, 5, 6 e 8;
87, commi 3 e 4.
Art. 90
Contravvenzioni
commesse dai preposti.
1. I
preposti sono puniti:
a) con
l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire due
milioni per la violazione degli articoli 4, comma 5, lettere b), d), e), h),
l), n) e q); 7, comma 2; 12, commi 1, lettere d) ed e) e 4; 15,
comma 1; 30, commi 3, 4, 5 e 6; 31, commi 3 e 4; 32; 35, commi
1, 2, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater e 5; 41; 43, commi 3, 4 lettere a), b)
e d); 48; 52, comma 2; 54; 55, commi 1, 3 e 4; 58; 62; 63, comma 3;
64; 65, comma 1; 67, commi 1 e 2; 68; 69, commi 1 e 2; 78, comma 2; 79; 80,
comma 1; 81, commi 2 e 3; 82; 83; 86, commi 1 e 2; [(Vedi nota all'art. 6 del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359)]
b) con
l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da lire trecentomila a lire un
milione per la violazione degli articoli 4, comma 5 lettere c), f), g), i) e
m); 7, commi 1 lettera b) e 3; 9, comma 2; 12, comma 1 lettere a) e c);
21; 37; 43, comma 4 lettere c), e) ed f); 49, comma 1; 56, comma 1; 57; 66,
commi 1 e 4; 85, commi 1 e 4.
Art. 91
Contravvenzioni
commesse dai progettisti, dai fabbricanti e dagli installatori.
1. La
violazione dell'art. 6, comma 2, è punita con l'arresto fino a sei mesi o con
l'ammenda da lire quindici milioni a lire sessanta milioni.
2. La
violazione dell'art. 6, commi 1 e 3, è punita con l'arresto fino ad un mese o
con l'ammenda da lire seicentomila a lire due milioni.
Art. 92
Contravvenzioni
commesse dal medico competente.
1. Il
medico competente è punito:
a) con
l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da lire un milione a lire sei
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere b), d), h) e
l); 69, comma 4; 86, comma 2-bis;
b) con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire tre
milioni per la violazione degli articoli 17, comma 1, lettere e), f), g) ed
i), nonché del comma 3; [...], e 70, comma 2.
Art. 93
Contravvenzioni
commesse dai lavoratori.
1. I
lavoratori sono puniti:
a) con
l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da lire quattrocentomila a lire un
milione e duecentomila per la violazione degli articoli 5, comma 2; 12,
comma 3, primo periodo; 39; 44; 84, comma 3;
b) con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da lire duecentomila a lire
seicentomila per la violazione degli articoli 67, comma 2; 84, comma 1.
Art. 94
Violazioni
amministrative.
1.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 65, comma 2, e 80, comma
2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire centomila a
lire trecentomila.
TITOLO X
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE E FINALI.
Art. 95
Norma
transitoria.
1. In
sede di prima applicazione del presente decreto e comunque non oltre il 31
dicembre 1996 il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti
di prevenzione e protezione dai rischi è esonerato dalla frequenza del corso
di formazione di cui al comma 2 dell'art. 10, ferma restando l'osservanza
degli adempimenti previsti dal predetto art. 10, comma 2, lettere a), b) e
c).
Art. 96
Decorrenza
degli obblighi di cui all'art. 4.
1. È
fatto obbligo di adottare le misure di cui all'art. 4 nel termine di dodici
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 96
bis
Attuazione
degli obblighi
1. Il
datore di lavoro che intraprende un'attività lavorativa di cui all'articolo 1
è tenuto a elaborare il documento di cui all'articolo 4 comma 2 del presente
decreto entro tre mesi dall'effettivo inizio dell'attività.
Art. 97
Obblighi
d'informazione.
1. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale trasmette alla commissione:
a) il testo
delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro;
b) ogni
cinque anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli I, II, III e IV;
c) ogni
quattro anni, una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni dei
titoli V e VI.
2. Le
relazioni di cui al comma 1 sono trasmesse anche alle commissioni
parlamentari.
Art. 98
Norma finale.
1.
Restano in vigore, in quanto non specificatamente modificate dal presente
decreto, le disposizioni vigenti in materia di prevenzione degli infortuni ed
igiene del lavoro.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella
Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
ALLEGATO I - Casi in
cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei
compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 10).
1.
Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti
|
2.
Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti (2)
|
3.
Aziende della pesca fino a 20 addetti
|
4.
Altre aziende fino a 200 addetti
|
_________
(1) Escluse
le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio
1988, n. 175 e successive modifiche, soggette
all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del
decreto stesso, le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori
nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la
fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le
strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.
(2) Addetti
assunti a tempo indeterminato.
ALLEGATO
II - Prescrizioni di sicurezza e di
salute per i luoghi di lavoro.
1.
Rilevazione e lotta antincendio.
A seconda
delle dimensioni e dell'uso degli edifici, delle attrezzature presenti, delle
caratteristiche fisiche e chimiche delle sostanze presenti, nonché del numero
massimo di persone che possono essere presenti, i luoghi di lavoro devono
essere dotati di dispositivi adeguati per combattere l'incendio, e se del
caso, di rilevatori di incendio e di sistemi di allarme.
I
dispositivi non automatici di lotta antincendio devono essere facilmente
accessibili e utilizzabili.
Essi
devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Questa
segnaletica deve essere apposta nei luoghi appropriati ed essere durevole.
2. Locali
adibiti al pronto soccorso.
Qualora
l'importanza dei locali, il tipo di attività in essi svolta e la frequenza
degli infortuni lo richiedano, occorre prevedere uno o più locali adibiti al
pronto soccorso.
I locali
adibiti al pronto soccorso devono essere dotati di apparecchi e di materiale
di pronto soccorso indispensabili ed essere facilmente accessibili con
barelle.
Essi
devono essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il materiale
di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i luoghi in cui
le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve
essere oggetto di una segnaletica conforme alla normativa vigente.
Il
materiale di pronto soccorso deve inoltre essere disponibile in tutti i
luoghi in cui le condizioni di lavoro lo richiedano.
Esso deve
essere oggetto di una segnaletica appropriata e deve essere facilmente
accessibile.
ALLEGATO
III -
Schema
indicativo
per l'inventario dei rischi ai fini dell'impiego
di attrezzature di protezione individuale.
ALLEGATO
IV - Elenco indicativo e non
esauriente delle attrezzature di protezione individuale.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLA TESTA
Caschi di
protezione per l'industria (caschi per miniere, cantieri di lavori pubblici,
industrie varie)
Copricapo
leggero per proteggere il cuoio capelluto (berretti, cuffie, retine con o
senza visiera)
Copricapo
di protezione (cuffie, berretti, cappelli di tela cerata, ecc., in tessuto,
in tessuto rivestito, ecc.)
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELL'UDITO
Palline e
tappi per le orecchie
Caschi
(comprendenti l'apparato auricolare)
Cuscinetti
adattabili ai caschi di protezione per l'industria
Cuffie
con attacco per ricezione a bassa frequenza
Dispositivi
di protezione contro il rumore con apparecchiature di intercomunicazione
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO
Occhiali
a stanghette
Occhiali
a maschera
Occhiali
di protezione contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette,
infrarosse, visibili
Schermi
facciali
Maschere
e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a
caschi protettivi)
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Apparecchi
antipolvere, antigas e contro le polveri radioattive
Apparecchi
isolanti a presa d'aria
Apparecchi
respiratori con maschera per saldatura amovibile
Apparecchi
ed attrezzature per sommozzatori
Scafandri
per sommozzatori
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLE MANI E DELLE BRACCIA
Guanti
|
|
|
contro
le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
|
|
contro
le aggressioni chimiche
|
|
per
elettricisti e antitermici
|
Guanti
a sacco
|
· Ditali
|
· Manicotti
|
· Fasce di protezione dei polsi
|
· Guanti a mezze dita
|
· Manopole
|
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEI PIEDI E DELLE GAMBE
Scarpe
basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza
Scarpe a
slacciamento o sganciamento rapido
scarpe
con protezione supplementare della punta del piede;
scarpe e
soprascarpe con suola anticalore;
scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro il calore;
scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro il freddo;
scarpe,
stivali e soprastivali di protezione contro le vibrazioni;
scarpe,
stivali e soprastivali di protezione antistatici;
scarpe,
stivali e soprastivali di protezione isolanti;
stivali
di protezione contro le catene delle trance meccaniche;
zoccoli;
ginocchiere;
dispositivi
di protezione amovibili del collo del piede;
ghette;
suole
amovibili (anticalore, antiperforazione o antitraspirazione);
ramponi
amovibili per ghiaccio, neve, terreno sdrucciolevole.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DELLA PELLE
Creme
protettive/pomate.
DISPOSITIVI
DI PROTEZIONE DEL TRONCO E DELL'ADDOME
Giubbotti,
giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni meccaniche
(perforazioni, tagli, spruzzi di metallo fuso, ecc.);
Giubbotti,
giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni chimiche;
Giubbotti
termici;
Giubbotti
di salvataggio;
Grembiuli
di protezione contro i raggi X;
Cintura
di sicurezza del tronco.
DISPOSITIVI
DELL'INTERO CORPO
Attrezzature
di protezione contro le cadute;
attrezzature
cosiddette anticaduta (attrezzature complete comprendenti tutti gli accessori
necessari al funzionamento);
attrezzature
con freno "ad assorbimento di energia cinetica" (attrezzature
complete comprendenti tutti gli accessori necessari al funzionamento);
dispositivo
di sostegno del corpo (imbracatura di sicurezza).
INDUMENTI
DI PROTEZIONE
Indumenti
di lavoro cosiddetti "di sicurezza" (due pezzi e tute);
indumenti
di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);
indumenti
di protezione contro le aggressioni chimiche;
indumenti
di protezione contro gli spruzzi di metallo fuso e di raggi infrarossi;
indumenti
di protezione contro il calore;
indumenti
di protezione contro il freddo;
indumenti
di protezione contro la contaminazione radioattiva;
indumenti
antipolvere;
indumenti
antigas;
indumenti
ed accessori (bracciali e guanti, ecc.) fluorescenza di segnalazione,
catarifrangenti;
coperture
di protezione.
ALLEGATO
V - Elenco indicativo e non esauriente delle
attività e dei settori di attività per i quali può rendersi necessario
mettere a disposizione attrezzature di protezione individuale.
1.
PROTEZIONE DEL CAPO (PROTEZIONE DEL CRANIO)
Elmetti
di protezione
Lavori
edili, soprattutto lavori sopra, sotto o in prossimità di impalcature e di
posti di lavoro sopraelevati, montaggio e smontaggio di armature, lavori di
installazione e di posa di ponteggi e operazioni di demolizione
Lavori su
ponti d'acciaio, su opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza,
piloni, torri, costruzioni idrauliche in acciaio, altiforni, acciaierie e
laminatoi, grandi serbatoi, grandi condotte, caldaie e centrali elettriche
Lavori in
fossati, trincee, pozzi e gallerie di miniera
Lavori in
terra e in roccia
Lavori in
miniere sotterranee, miniere a cielo aperto e lavori di spostamento di
ammassi di sterile
Uso di
estrattori di bulloni
Brillatura
mine
Lavori in
ascensori e montacarichi, apparecchi di sollevamento, gru e nastri
trasportatori
Lavori
nei pressi di altiforni, in impianti di riduzione diretta, in acciaierie, in
laminatoi, in stabilimenti metallurgici, in impianti di fucinatura a maglio e
a stampo, nonché in fonderie
Lavori in
forni industriali, contenitori, apparecchi, silos, tramogge e condotte
Costruzioni
navali
Smistamento
ferroviario
Macelli
2.
PROTEZIONE DEL PIEDE
Scarpe di
sicurezza con suola imperforabile
Lavori di
rustico, di genio civile e lavori stradali
Lavori su
impalcature
Demolizione
di rustici
Lavori in
calcestruzzo ed in elementi prefabbricati con montaggio e smontaggio di
armature
Lavori in
cantieri edili e in aree di deposito
Lavori su
tetti
Scarpe di
sicurezza senza suola imperforabile
Lavori su
ponti d'acciaio, opere edili in strutture d'acciaio di grande altezza,
piloni, torri, ascensori e montacarichi, costruzioni idrauliche in acciaio,
altiforni, acciaierie, laminatoi, grandi contenitori, grandi condotte, gru,
caldaie e impianti elettrici
Costruzione
di forni, installazione di impianti di riscaldamento e di aerazione, nonché
montaggio di costruzioni metalliche
Lavori di
trasformazione e di manutenzione
Lavori in
altiforni, impianti di riduzione diretta, acciaierie e laminatoi,
stabilimenti metallurgici, impianti di ucinatura a maglio e a stampo,
impianti di pressatura a caldo e di trafilatura
Lavori in
cave di pietra, miniere a cielo aperto e rimozione in discarica
Lavorazione
e finitura di pietre
Produzione
di vetri piani e di vetri cavi, nonché lavorazione e finitura
Manipolazione
di stampi nell'industria della ceramica
Lavori di
rivestimenti in prossimità del forno nell'industria della ceramica
Lavori
nell'industria della ceramica pesante e nell'industria dei materiali da
costruzione
Movimentazione
e stoccaggio
Manipolazione
di blocchi di carni surgelate e di contenitori metallici di conserve
Costruzioni
navali
Smistamento
ferroviario
Scarpe di
sicurezza con tacco o con suola continua e con intersuola imperforabile
Lavori su
tetti
Scarpe di
sicurezza con intersuola termoisolante
Attività
su e con masse molto fredde o ardenti
Scarpe di
sicurezza a slacciamento rapido
In caso
di rischio di penetrazione di masse incandescenti fuse
3.
PROTEZIONE DEGLI OCCHI O DEL VOLTO
Occhiali
di protezione, visiere o maschere di protezione
Lavori di
saldatura, molatura e tranciatura
Lavori di
mortasatura e di scalpellatura
Lavorazione
e finitura di pietre
Uso di
estrattori di bulloni
Impiego
di macchine asportatrucioli durante la lavorazione di materiali che producono
trucioli corti
Fucinatura
a stampo
Rimozione
e frantumazione di schegge
Operazioni
di sabbiatura
Manipolazione
di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
Impiego
di pompe a getto liquido
Manipolazione
di masse incandescenti fuse o lavori in prossimità delle stesse
Lavori
che comportano esposizione al calore radiante
Impiego
di laser
4.
PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE
Autorespiratori
Lavori in
contenitori, in vani ristretti ed in forni industriali riscaldati a gas,
qualora sussista il rischio di intossicazione da gas o di carenza di ossigeno
Lavoro
nella zona di caricamento dell'altoforno
Lavori in
prossimità dei convertitori e delle condutture di gas di altoforno
Lavori in
prossimità della colata in siviera qualora sia prevedibile che se ne
sprigionino fumo di metalli pesanti
Lavori di
rivestimento di forni e di siviere qualora sia prevedibile la formazione di
polveri
Verniciatura
a spruzzo senza sufficiente aspirazione
Lavori in
pozzetti, canali ed altri vani sotterranei nell'ambito della rete fognaria
Attività
in impianti frigoriferi che presentino un rischio di fuoriuscita del
refrigerante
5.
PROTEZIONE DELL'UDITO
Otoprotettori
Lavori
nelle vicinanze di presse per metalli
Lavori
che implicano l'uso di utensili pneumatici
Attività
del personale a terra negli aeroporti
Battitura
di pali e costipazione del terreno
Lavori
nel legname e nei tessili
6.
PROTEZIONE DEL TRONCO, DELLE BRACCIA E DELLE MANI
Indumenti
protettivi
Manipolazione
di prodotti acidi e alcalini, disinfettanti e detergenti corrosivi
Lavori
che comportano la manipolazione di masse calde o la loro vicinanza o comunque
un'esposizione al calore
Lavorazione
di vetri piani
Lavori di
sabbiatura
Lavori in
impianti frigoriferi
Indumenti
protettivi difficilmente infiammabili
Lavori di
saldatura in ambienti ristretti
Grembiuli
imperforabili
Operazioni
di disossamento e di squartamento nei macelli
Lavori
che comportano l'uso di coltelli, nel caso in cui questi siano mossi in direzione
del corpo
Grembiuli
di cuoio
Saldatura
Fucinatura
Fonditura
Bracciali
Operazioni
di disossamento e di squartamento nei macelli
Guanti
Saldatura
Manipolazione
di oggetti con spigoli vivi, esclusi i casi in cui sussista il rischio che il
guanto rimanga impigliato nelle macchine
Manipolazione
a cielo aperto di prodotti acidi e alcalini
Guanti a
maglia metallica
Operazione
di disossamento e di squartamento nei macelli
Attività
protratta di taglio con il coltello nei reparti di produzione e macellazione
Sostituzione
di coltelli nelle taglierine
7.
INDUMENTI DI PROTEZIONE CONTRO LE INTEMPERIE
Lavori
edili all'aperto con clima piovoso e freddo
8. INDUMENTI
FOSFORESCENTI
Lavori in
cui è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori
9.
ATTREZZATURE DI PROTEZIONE ANTICADUTA (IMBRACATURE DI SICUREZZA)
Lavori su
impalcature
Montaggio
di elementi prefabbricati
Lavori su
piloni
10.
ATTACCO DI SICUREZZA CON CORDA
Posti di
lavoro in cabine sopraelevate di gru
Posti di
lavoro in cabine di manovra sopraelevate di transelevatori
Posti di
lavoro sopraelevati su torri di trivellazione
Lavori in
pozzi e in fogne
11.
PROTEZIONE DELL'EPIDERMIDE
Manipolazione
di emulsioni
Concia di
pellami
ALLEGATO
VI - Elementi di riferimento.
ELEMENTI
DI RIFERIMENTO
1. Caratteristiche
del carico.
La
movimentazione manuale di un carico può costituire un rischio tra l'altro
dorso-lombare nei casi seguenti:
il carico
è troppo pesante (kg 30);
è
ingombrante o difficile da afferrare;
è in
equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;
è
collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a una
certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del tronco;
può, a
motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni per
il lavoratore, in particolare in caso di urto.
2. Sforzo
fisico richiesto .
Lo sforzo
fisico può presentare un rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
è
eccessivo;
può
essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;
può
comportare un movimento brusco del carico;
è
compiuto con il corpo in posizione instabile.
3. Caratteristiche
dell'ambiente di lavoro .
Le
caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le possibilità di
rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi:
lo spazio
libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento
dell'attività richiesta;
il
pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di scivolamento
per le scarpe calzate dal lavoratore;
il posto
o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la movimentazione manuale
di carichi a un'altezza di sicurezza o in buona posizione;
il
pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la
manipolazione del carico a livelli diversi;
il
pavimento o il punto d'appoggio sono instabili;
la
temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate.
4. Esigenze
connesse all'attività .
L'attività
può comportare un rischio tra l'altro dorso-lombare se comporta una o più
delle seguenti esigenze:
sforzi
fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo frequenti
o troppo prolungati;
periodo
di riposo fisiologico o di recupero insufficiente;
distanze
troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;
un ritmo
imposto da un processo che non può essere modulato dal lavoratore.
FATTORI
INDIVIDUALI DI RISCHIO
Il
lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
inidoneità
fisica a svolgere il compito in questione;
indumenti,
calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
insufficienza
o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione.
ALLEGATO
VII - Prescrizioni minime
Osservazione
preliminare .
Gli
obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare
gli obiettivi del titolo VI e qualora gli elementi esistano sul posto di
lavoro e non contrastino con le esigenze o caratteristiche intrinseche della
mansione.
1.
ATTREZZATURE
a) Osservazione
generale
L'utilizzazione
in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo
I
caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma
chiara, una grandezza sufficiente e vi deve essere uno spazio adeguato tra i
caratteri e le linee.
L'immagine
sullo schermo deve essere stabile, esente da sfarfallamento o da altre forme
d'instabilità.
La
brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono
essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e
facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo
schermo dev'essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per
adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore.
È
possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano
regolabile.
Lo
schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia
all'utilizzatore.
c) Tastiera
La
tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al
lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare
l'affaticamento delle braccia o delle mani.
Lo spazio
davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per
le mani e le braccia dell'utilizzatore
La
tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione
della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare
l'uso della tastiera stessa.
I simboli
dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla
normale posizione di lavoro.
d) Piano
di lavoro
Il piano di
lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni
sufficienti e permettere una disposizione flessibile dello schermo, della
tastiera, dei documenti e del materiale accessorio.
Il
supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere
collocato in modo tale da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi della
testa e degli occhi.
È
necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori una posizione
comoda.
e) Sedile
di lavoro
Il sedile
di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà
di movimento ed una posizione comoda.
I sedili
debbono avere altezza regolabile.
Il loro
schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione.
Un
poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino.
2.
AMBIENTE
a) Spazio
Il posto
di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio
sufficiente per permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi.
b)
Illuminazione
L'illuminazione
generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono
garantire un'illuminazione sufficiente e un contrasto appropriato tra lo
schermo e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle
esigenze visive dell'utilizzatore.
Fastidiosi
abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere
evitati strutturando l'arredamento del locale e del posto di lavoro in
funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle loro
caratteristiche tecniche.
c)
Riflessi e abbagliamenti
I posti
di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le
finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonché le
attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo
schermo.
Le
finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura
regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
d) Rumore
Il rumore
emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere
preso in considerazione al momento della sistemazione del posto di lavoro, in
particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la comunicazione
verbale.
e) Calore
Le
attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un
eccesso di calore che possa essere fonte di disturbo per i lavoratori.
f)
Radiazioni
Tutte le
radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro
elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di
vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
g)
Umidità
Si deve
fare in modo di ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente.
3.
INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO
All'atto
dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché
questo viene modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano
l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei
seguenti fattori:
a) il
software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il
software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di
conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo
quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori;
c) i
sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;
d) i
sistemi devono fornire l'informazione di un formato e a un ritmo adeguato
agli operatori;
e) i
principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare
all'elaborazione dell'informazione da parte dell'uomo.
ALLEGATO
VIII art. 61, comma 1, lettera a),
numero 3), e art. 72, comma 2, lettera a) - Elenco di sostanze, preparati e
processi.
Produzione
d'auramina col metodo Michler.
I lavori
che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti nella
fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone.
Lavori
che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il raffinamento
del nichel a temperature elevate.
Processo
agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico.
Il lavoro
comportante l'esposizione a polvere di legno duro (1).
(1) Un
elenco di tipi di legno duro figura nel volume 62 delle monografie sulla
valutazione dei rischi cancerogeni per la salute umana "Wood Dust and
Formaldehyde pubblicato dal Centro internazionale di ricerca sul cancro,
Lione 1995".
ALLEGATO VIII-bis: Valori
limite di esposizione professionale
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE
(art. 61, comma 2, art. 62, comma 3 e art. 72, comma 2,
lettera a)
Nome agente
|
EINECS (a)
|
CAS (b)
|
Valore limite di esposizione professionale
|
Osservazioni
|
Misure transitorie
|
|
|
|
mg/m3 (c)
|
ppm (d)
|
|
|
Benzene
|
200-753-7
|
71-43-2
|
3,25 (e)
|
1 (e)
|
Pelle (f)
|
Sino al 31 dicembre 2001 il valore limite è di 3 ppm
(9,75 mg/m3)
|
|
|
|
|
|
|
|
Cloruro di vinile monomero
|
200-831
|
75-01-4
|
7,77 (e)
|
3 (e)
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
Polveri di legno
|
-
|
-
|
5,00 (e) (g)
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
ALLEGATO
IX - Elenco esemplificativo di
attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici.
Attività
in industrie alimentari.
Attività
nell'agricoltura.
Attività
nelle quali vi è contatto con gli animali e/o con prodotti di origine
animale.
Attività
nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem.
Attività
nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di
diagnosi microbiologica.
Attività
impianti di smaltimento rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali
potenzialmente infetti.
Attività
negli impianti per la depurazione delle acque di scarico.
ALLEGATO
X - Segnale di rischio biologico.
ALLEGATO
XI: Elenco degli agenti biologici
classificati
Elenco degli agenti biologici classificati
(Aggiornato al Decreto Ministeriale del 12-11-1999)
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente
gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in soggetti
umani. I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono
indicati a fianco di ciascun agente in apposita colonna. Non sono stati presi
in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che
non hanno effetto sull'uomo. In sede di compilazione di questo primo elenco
di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi geneticamente
modificati.
2. La classificazione degli agenti biologici si
basa sull'effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani. Essa non tiene
conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe
essere modificata da altre cause quali malattia preesistente, uso di
medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori
dei quali è tenuto conto nella sorveglianza sanitaria di cui all'art. 95.
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi
nei gruppi 2, 3 e 4 dell'elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo
1. Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per
l'uomo, l'elenco comprende le specie più frequentemente implicate nelle
malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre
specie appartenenti allo stesso genere possono avere effetti sulla salute
dell'uomo. Quando un intero genere è menzionato nell'elenco degli agenti
biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non patogeni sono
esclusi dalla classificazione.
4.
Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il
contenimento richiesto dalla classificazione del ceppo parentale non è
necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso
rappresentato sul luogo di lavoro non lo richieda.
5. Tutti i virus che sono già stati isolati
nell'uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere
considerati come appartenenti almeno al gruppo 2, a meno che sia provato che
non possono provocare malattie nell'uomo.
6. Taluni agenti classificati nel gruppo 3 ed
indicati con doppio asterisco (**) nell'elenco allegato possono comportare un
rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati
dall'aria. Nel caso di particolari attività comportanti l'utilizzazione dei
suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei
quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di
cui ai punti 2 e 13 dell'allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 dell'allegato XIII,
assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo
2.
7. Le misure di contenimento che derivano dalla
classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo
del parassita che possono essere infettivi per l'uomo.
8. L'elenco contiene indicazioni che individuano
gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche,
quelli per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è
opportuno conservare per almeno dieci anni l'elenco dei lavoratori che hanno
operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.
Tali indicazioni sono:
A: possibili effetti allergici;
D: l'elenco dei lavoratori che hanno operato con
detti agenti deve essere conservato per almeno dieci anni dalla cessazione
dell'ultima attività comportanti rischio di esposizione;
T: produzione di tossine;
V: vaccino efficace disponibile.
BATTERI
e organismi simili
NB: Per gli agenti che figurano nel
presente elenco la menzione « spp » si riferisce alle altre specie
riconosciute patogene per l'uomo.
AGENTE BIOLOGICO
|
CLASSIFICAZIONE
|
RILIEVI
|
|
|
|
Actinobacillus actinomycetemcomitans
|
2
|
|
Actinomadura madurae
|
2
|
|
Actinomadura pelletieri
|
2
|
|
Actinomyces gerencseriae
|
2
|
|
Actinomyces
israelii
|
2
|
|
Actinomyces
pyogenes
|
2
|
|
Actinomyces
spp
|
2
|
|
Arcanobacterium
haemolyticum (Corynebacterium haemolyticum)
|
2
|
|
Bacillus
anthracis
|
3
|
|
Bacteroides
fragilis
|
2
|
|
Bartonella bacilliformis
|
2
|
|
Bartonella (Rochalimea) spp
|
2
|
|
Bartonella (Rochalimea quintana)
|
2
|
|
Bordetella bronchiseptica
|
2
|
|
Bordetella parapertussis
|
2
|
|
Bordetella pertussis
|
2
|
V
|
Borrelia burgdorferi
|
2
|
|
Borrelia duttonii
|
2
|
|
Borrelia recurrentis
|
2
|
|
Borrelia spp
|
2
|
|
Brucella abortus
|
3
|
|
Brucella canis
|
3
|
|
Brucella melitensis
|
3
|
|
Brucella suis
|
3
|
|
Burkholderia mallei (pseudomonas
mallei)
|
3
|
|
Burkholderia pseudomallei (pseudomonas
pseudomallei)
|
3
|
|
Campylobacter
fetus
|
2
|
|
Campylobacter
jejuni
|
2
|
|
Campylobacter
spp
|
2
|
|
Cardiobacterium
hominis
|
2
|
|
Chlamydia pneumoniae
|
2
|
|
Chlamydia trachomatis
|
2
|
|
Chlamydia psittaci (ceppi non
aviari)
|
2
|
|
Chlamydia psittaci (ceppi aviari)
|
3
|
|
Clostridium
botulinum
|
2
|
T
|
Clostridium
perfringens
|
2
|
|
Clostridium
tetani
|
2
|
T, V
|
Clostridium
spp
|
2
|
|
Corynebacterium
diphtheriae
|
2
|
T,V
|
Corynebacterium
minutissimum
|
2
|
|
Corynebacterium
pseudotuberculosis
|
2
|
|
Corynebacterium
spp
|
2
|
|
Coxiella
burnetii
|
3
|
|
Edwardsiella tarda
|
2
|
|
Ehrlichia sennetsu (Rickettsia
sennetsu)
|
2
|
|
Ehrlichia spp
|
2
|
|
Eikenella corrodens
|
2
|
|
Enterobacter aerogenes/cloacae
|
2
|
|
Enterobacter spp
|
2
|
|
Enterococcus spp
|
2
|
|
Erysipelothrix rhusiopathiae
|
2
|
|
Escherichia coli (ad eccezione dei
ceppi non patogeni)
|
2
|
|
Escherichia coli ceppi
verocitotossigenici (es. O157:H27 oppure O103)
|
3(**)
|
T
|
Flavobacterium
meningosepticum
|
2
|
|
Fluoribacter bozemanae
(Legionella)
|
2
|
|
Francisella tularensis (Tipo A)
|
3
|
|
Francisella tularensis (Tipo B)
|
2
|
|
Fusobacterium necrophorum
|
2
|
|
Gardnerella vaginalis
|
2
|
|
Haemophilus ducreyi
|
2
|
|
Haemophilus influenzae
|
2
|
|
Haemophilus spp
|
2
|
|
Helicobacter pylori
|
2
|
|
Klebsiella oxytoca
|
2
|
|
Klebsiella pneumoniae
|
2
|
|
Klebsiella spp
|
2
|
|
Legionella pneumophila
|
2
|
|
Legionella spp
|
2
|
|
Leptospira interrogans (tutti i
serotipi)
|
2
|
|
Listeria monocytogenes
|
2
|
|
Listeria ivanovii
|
2
|
|
Morganella morganii
|
2
|
|
Mycobacterium africanum
|
3
|
V
|
Mycobacterium avium/intracellulare
|
2
|
|
Mycobacterium bovis (ad eccezione del
ceppo BCG)
|
3
|
V
|
Mycobacterium chelonae
|
2
|
|
Mycobacterium fortultum
|
2
|
|
Mycobacterium kansasii
|
2
|
|
Mycobacterium leprae
|
3
|
|
Mycobacterium malmoense
|
2
|
|
Mycobacterium marinum
|
2
|
|
Mycobacterium microti
|
3(**)
|
|
Mycobacterium paratuberculosis
|
2
|
|
Mycobacterium scrofulaceum
|
2
|
|
Mycobacterium simiae
|
2
|
|
Mycobacterium szulgai
|
2
|
|
Mycobacterium
tuberculosis
|
3
|
V
|
Mycobacterium
ulcerans
|
3(**)
|
|
Mycobacterium
xenopi
|
2
|
|
Mycoplasma caviae
|
2
|
|
Mycoplasma hominis
|
2
|
|
Mycoplasma pneumoniae
|
2
|
|
Neisseria gonorrhoeae
|
2
|
|
Neisseria meningitidis
|
2
|
V
|
Nocardia asteroides
|
2
|
|
Nocardia brasiliensis
|
2
|
|
Nocardia farcinica
|
2
|
|
Nocardia nova
|
2
|
|
Nocardia otitidiscaviarum
|
2
|
|
Pasteurella multocida
|
2
|
|
Pasteurella spp
|
2
|
|
Peptostreptococcus anaerobius
|
2
|
|
Plesiomonas shigelloides
|
2
|
|
Porphyromonas spp
|
2
|
|
Prevotella spp
|
2
|
|
Proteus mirabilis
|
2
|
|
Proteus penneri
|
2
|
|
Proteus vulgaris
|
2
|
|
Providencia alcalifaciens
|
2
|
|
Providencia rettgeri
|
2
|
|
Providencia spp
|
2
|
|
Pseudomonas aeruginosa
|
2
|
|
Rhodococcus equi
|
2
|
|
Rickettsia akari
|
3(**)
|
|
Rickettsia canada
|
3(**)
|
|
Rickttsia conorii
|
3
|
|
Rickettsia montana
|
3(**)
|
|
Rickettsia typhi (Rickettsia mooseri)
|
3
|
|
Rickettsia prowazekii
|
3
|
|
Rickettsia rickettsii
|
3
|
|
Rickettsia
tsutsugamushi
|
3
|
|
Rickettsia
spp
|
2
|
|
Salmonella arizonae
|
2
|
|
Salmonella enteritidis
|
2
|
|
Salmonella typhimurium
|
2
|
|
Salmonella paratyphi A, B, C
|
2
|
V
|
Salmonella typhi
|
3(**)
|
V
|
Salmonella (altre varietà
serologiche)
|
2
|
|
Serpulina spp
|
2
|
|
Shigella boydii
|
2
|
|
Shigella dysenteriae (Tipo 1)
|
3(**)
|
T
|
Shigella dysenteriae, diverso dal Tipo
1
|
2
|
|
Shigella flexneri
|
2
|
|
Shigella sonnei
|
2
|
|
Staphylococcus
aureus
|
2
|
|
Streptobacillus
moniliformis
|
2
|
|
Streptococcus
pneumoniae
|
2
|
|
Streptococcus
pyogenes
|
2
|
|
Streptococcus
spp
|
2
|
|
Streptococcus
suis
|
2
|
|
Treponema carateum
|
2
|
|
Treponema pallidum
|
2
|
|
Treponema pertenue
|
2
|
|
Treponema spp
|
2
|
|
Vibrio cholerae (incluso El Tor)
|
2
|
|
Vibrio parahaemolyticus
|
2
|
|
Vibrio spp
|
2
|
|
Yersinia enterocolitica
|
2
|
|
Yersinia pestis
|
3
|
V
|
Yersinia pseudotuberculosis
|
2
|
|
Yersinia spp
|
2
|
|
(**) vedi introduzione punto 6
|
|
|
VIRUS (*)
AGENTE BIOLOGICO
|
CLASSIFICAZIONE
|
RILIEVI
|
|
|
|
Adenoviridae
|
2
|
|
Arenaviridae:
|
|
|
LCM-Lassa Virus complex (Arenavirus del
Vecchio Mondo):
|
|
|
Virus Lassa
|
4
|
|
Virus della coriomeningite linfocitaria
(ceppi neurotropi)
|
3
|
|
Virus della coriomeningite linfocitaria
(altri ceppi)
|
2
|
|
Virus Mopeia
|
2
|
|
Altri LCM - Lassa Virus complex
|
2
|
|
Virus complex Tacaribe (Arenavirus del
Nuovo Mondo):
|
|
|
Virus
Guanarito
|
4
|
|
Virus
Junin
|
4
|
|
Virus
Sabia
|
4
|
|
Virus
Machupo
|
4
|
|
Virus
Flexal
|
3
|
|
Altri Virus del complesso
Tacaribe
|
2
|
|
Astroviridae
|
2
|
|
Bunyaviridae:
|
|
|
Bhanja
|
2
|
|
Virus Bunyamwera
|
2
|
|
Germiston
|
2
|
|
Virus Oropouche
|
3
|
|
Virus dell'encefalite Californiana
|
2
|
|
Hantavirus:
|
|
|
Hantaan (febbre emorragica coreana)
|
3
|
|
Belgrado (noto anche come Dobrava)
|
3
|
|
Seoul-Virus
|
3
|
|
Sin Nombre (ex Muerto Canyon)
|
3
|
|
Puumala-Virus
|
2
|
|
Prospect Hill-Virus
|
2
|
|
Altri hantavirus
|
2
|
|
Nairovirus:
|
|
|
Virus della febbre emorragica di
Crimea/Congo
|
4
|
|
Virus
Hazara
|
2
|
|
Phlebovirus:
|
|
|
Febbre della Valle del Rift
|
3
|
V
|
Febbre a flebotomi
|
2
|
|
Virus Toscana
|
2
|
|
Altri bunyaviru noti come patogeni
|
2
|
|
Caliciviridae:
|
|
|
Virus dell'epatite E
|
3(**)
|
|
Norwalk-Virus
|
2
|
|
Altri Caliciviridae
|
2
|
|
Coronaviridae
|
2
|
|
Filoviridae
|
|
|
Virus Ebola
|
4
|
|
Virus di Marburgo
|
4
|
|
Flaviviridae
|
|
|
Encefalite d'Australia (Encefalite
della Valle Murray)
|
3
|
|
Virus dell'encefalite da zecca
dell'Europa centrale
|
3(**)
|
V
|
Absettarov
|
3
|
|
Hanzalova
|
3
|
|
Hypr
|
3
|
|
Kumlinge
|
3
|
|
Virus della dengue tipi 1-4
|
3
|
|
Virus dell'epatite C
|
3(**)
|
D
|
Virus dell'epatite G
|
3(**)
|
D
|
Encefalite B giapponese
|
3
|
V
|
Foresta di Kyasanur
|
3
|
V
|
Louping
ill
|
3(**)
|
|
Omsk (a)
|
3
|
V
|
Powassan
|
3
|
|
Rocio
|
3
|
|
Encefalite verno-estiva russa (a)
|
3
|
V
|
Encefalite
di St. Louis
|
3
|
|
Virus Wesselsbron
|
3(**)
|
|
Virus della Valle del Nilo
|
3
|
|
Febbre gialla
|
3
|
V
|
Altri flavivirus noti per essere
patogeni
|
2
|
|
Hepadnaviridae
|
|
|
Virus dell'epatite B
|
3(**)
|
V,D
|
Virus dell'epatite D (Delta) (b)
|
3(**)
|
V,D
|
Herpesviridae
|
|
|
Cytomegalovirus
|
2
|
|
Virus
d'Epstein-Barr
|
2
|
|
Herpesvirus
simiae (B virus)
|
3
|
|
Herpes simplex virus tipi 1 e 2
|
2
|
|
Herpesvirus varicella-zoster
|
2
|
|
Virus Herpes dell'uomo tipo 7
|
2
|
|
Virus Herpes dell'uomo tipo 8
|
2
|
D
|
Virus linfotropo B dell'uomo
(HBLV-HHV6)
|
2
|
|
Orthomyxoviridae
|
|
|
Virus influenzale tipi A, B e C
|
2
|
V(c)
|
Orthomyoviridae trasmesse dalle zecche:
Virus Dhori e Thogoto
|
2
|
|
Papovaviridae
|
|
|
Virus BK e JC
|
2
|
D(d)
|
Papillomavirus dell'uomo
|
2
|
D(d)
|
Paramyxoviridae
|
|
|
Virus del morbillo
|
2
|
V
|
Virus della parotite
|
2
|
V
|
Virus della malattia di Newcastle
|
2
|
|
Virus parainfluenzali tipi 1-4
|
2
|
|
Virus respiratorio sinciziale
|
2
|
|
Parvoviridae
|
|
|
Parvovirus dell'uomo (B 19)
|
2
|
|
Picornaviridae
|
|
|
Virus della congiuntivite emorragica (AHC)
|
2
|
|
Virus
Coxsackie
|
2
|
|
Virus
Echo
|
2
|
|
Virus dell'epatite A (enterovirus
dell'uomo tipo 72)
|
2
|
V
|
Virus della poliomelite
|
2
|
V
|
Rhinovirus
|
2
|
|
Poxviridae
|
|
|
Bufalopox virus (e)
|
2
|
|
Cowpox
virus
|
2
|
|
Elephantpox
virus (f)
|
2
|
|
Virus del nodulo dei mungitori
|
2
|
|
Molluscum contagiosum virus
|
2
|
|
Monkeypox virus
|
3
|
V
|
Orf virus
|
2
|
|
Rabbitpox virus (g)
|
2
|
|
Vaccinia
virus
|
2
|
|
Variola
(major & minor) virus
|
4
|
V
|
Whitepox
virus (variola virus)
|
4
|
V
|
Yatapox
virus (Tana & Yaba)
|
2
|
|
Reoviridae
|
|
|
Coltivirus
|
2
|
|
Rotavirus umano
|
2
|
|
Orbivirus
|
2
|
|
Reovirus
|
2
|
|
Retroviridae:
|
|
|
Virus della sindrome di
immunodeficienza umana (AIDS)
|
3(**)
|
D
|
Virus di leucemie umane e cellule T
(HTLV) tipi 1 e 2
|
3(**)
|
D
|
Virus SIV
(h)
|
3(**)
|
|
Rhabdoviriae
|
|
|
Virus della rabbia
|
3(**)
|
V
|
Virus della stomatite vescicolosa
|
2
|
|
Togaviridae
|
|
|
Alfavirus:
|
|
|
Encefalomielite equina dell'America
dell'est
|
3
|
V
|
Virus
Bebaru
|
2
|
|
Virus
Chikungunya
|
3(**)
|
|
Virus
Everglades
|
3(**)
|
|
Virus
Mayaro
|
3
|
|
Virus
Mucambo
|
3(**)
|
|
Virus
Ndumu
|
3
|
|
Virus
Ònyong-nyong
|
2
|
|
Virus del fiume Ross
|
2
|
|
Virus della foresta di Semliki
|
2
|
|
Virus Sindbis
|
2
|
|
Virus Tonate
|
3(**)
|
|
Encefalomielite equina dell'America dell'ovest
|
3
|
V
|
Encefalomielite equina del Venezuela
|
3
|
V
|
Altri alfavirus noti
|
2
|
|
Rubivirus (rubella)
|
2
|
V
|
Toroviridae:
|
2
|
|
Virus non classificati:
|
|
|
Virus dell'epatite non ancora
identificati
|
3(**)
|
D
|
Morbilivirus equino
|
4
|
|
Agenti non classici associati con le
encefaliti spongiformi trasmissibili (TSE) (i):
|
|
|
Morbo di Creutzfeldt-Jakob
|
3(**)
|
D(d)
|
Variante del morbo di Creutzfeldt-Jakob
|
3(**)
|
D(d)
|
Encefalite spongiforme bovina (BSE) ed
altre TSE degli animali a queste associate
|
3(**)
|
D(d)
|
Sindrome di
Gerstmann-Straeussler-Scheinker
|
3(**)
|
D(d)
|
Kuru
|
3(**)
|
D(d)
|
(*)Vedi
introduzione, punto 5.
(**)
Vedi introduzione, punto 6.
(a) Tick-borne encephalitis.
(b)
Il virus dell'epatite D esercita il suo potere patogeno nel lavoratore
soltanto in caso di infezione simultanea o secondaria rispetto a quella
provocata dal virus dell'epatite B. La vaccinazione contro il virus
dell'epatite B protegge pertanto i lavoratori non affetti dal virus
dell'epatite B contro il virus dell'epatite D (Delta).
(c)
Soltanto per i tipi A e B.
(d)
Raccomandato per i lavori che comportano un contatto diretto con questi
agenti.
(e)
Alla rubrica possono essere identificati due virus, un genere «buffalopox» e
una variante del virus «vaccinia».
(f)
Variante del « Cowpox ».
(g)
Variante di « Vaccinia ».
(h)
Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata da
retrovirus di origine scimmiesca. A titolo di precauzione si raccomanda un
contenimento di livello 3 per i lavori che comportano un'esposizione a tali
retrovirus.
(i)
Non esiste attualmente alcuna prova di infezione dell'uomo provocata dagli
agenti responsabili di altre TSE negli animali. Tuttavia a titolo
precauzionale, si consiglia di applicare nei laboratori il livello di
contenimento 3(**), ad eccezione dei lavori relativi ad un agente
identificato di « scrapie » per cui un livello di contenimento 2 è
sufficiente.
PARASSITI
AGENTE BIOLOGICO
|
CLASSIFICAZIONE
|
RILIEVI
|
|
|
|
Acanthamoeba castellani
|
2
|
|
Ancylostoma duodenale
|
2
|
|
Angiostrongylus cantonensis
|
2
|
|
Angiostrongylus costaricensis
|
2
|
|
Ascaris lumbricoides
|
2
|
A
|
Ascaris suum
|
2
|
A
|
Babesia divergens
|
2
|
|
Babesia microti
|
2
|
|
Balantidium coli
|
2
|
|
Brugia malayi
|
2
|
|
Brugia pahangi
|
2
|
|
Capillaria philippinensis
|
2
|
|
Capillaria spp
|
2
|
|
Clonorchis sinensis
|
2
|
|
Clonorchis viverrini
|
2
|
|
Cryptosporidium parvum
|
2
|
|
Cryptosporidium spp
|
2
|
|
Cyclospora cayetanensis
|
2
|
|
Dipetalonema streptocerca
|
2
|
|
Diphyllobothrium
latum
|
2
|
|
Dracunculus
medinensis
|
2
|
|
Echinococcus
granulosus
|
3(**)
|
|
Echinococcus
multilocularis
|
3(**)
|
|
Echinococcus vogeli
|
3(**)
|
|
Entamoeba histolytica
|
2
|
|
Fasciola gigantica
|
2
|
|
Fasciola hepatica
|
2
|
|
Fasciolopsis buski
|
2
|
|
Giardia lamblia (Giardia
intestinalis)
|
2
|
|
Hymenolepis diminuta
|
2
|
|
Hymenolepis nana
|
2
|
|
Leishmania aethiopica
|
2
|
|
Leishmania brasiliensis
|
3(**)
|
|
Leishmania donovani
|
3
|
|
Leishmania mexicana
|
2
|
|
Leishmania peruviana
|
2
|
|
Leishmania tropica
|
2
|
|
Leishmania major
|
2
|
|
Leishmania spp
|
2
|
|
Loa loa
|
2
|
|
Mansonella ozzardi
|
2
|
|
Mansonella perstans
|
2
|
|
Naegleria fowleri
|
3
|
|
Necator
americanus
|
2
|
|
Onchocerca
volvulus
|
2
|
|
Opisthorchis
felineus
|
2
|
|
Opisthorchis
spp
|
2
|
|
Paragonimus
westermani
|
2
|
|
Plasmodium
falciparum
|
3(**)
|
|
Plasmodium spp (uomo &
scimmia)
|
2
|
|
Sarcocystis suihominis
|
2
|
|
Schistosoma haematobium
|
2
|
|
Schistosoma intercalatum
|
2
|
|
Schistosoma japonicum
|
2
|
|
Schistosoma mansoni
|
2
|
|
Schistosoma mekongi
|
2
|
|
Strongyloides stercoralis
|
2
|
|
Strongyloides spp
|
2
|
|
Taenia saginata
|
2
|
|
Taenia solium
|
3(**)
|
|
Toxocara canis
|
2
|
|
Toxoplasma gondii
|
2
|
|
Trichinella spiralis
|
2
|
|
Trichuris trichiura
|
2
|
|
Trypanosoma brucei brucei
|
2
|
|
Trypanosoma brucei gambiense
|
2
|
|
Trypanosoma brucei rhodesiense
|
3(**)
|
|
Trypanosoma cruzi
|
3
|
|
Wuchereria bancrofti
|
2
|
|
(**) Vedi nota introduttiva 6
|
|
|
FUNGHI
AGENTE BIOLOGICO
|
CLASSIFICAZIONE
|
RILIEVI
|
|
|
|
Aspergillus fumigatus
|
2
|
A
|
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces
dermatitidis)
|
3
|
|
Candida albicans
|
2
|
A
|
Candida tropicalis
|
2
|
|
Cladophialophora bantiana (es.
Xylchypha bantiana, Cladosporium bantianum o trichoides)
|
3
|
|
Coccidioides immitis
|
3
|
A
|
Cryptococcus neoformans var.
neoformans(Filobasidiella neoformans var. neoformans)
|
2
|
A
|
Cryptococcus neoformans var. gattii
(Filobasidiella bacillispora)
|
2
|
A
|
Emmonsia parva var. parva
|
2
|
|
Emmonsia parva var. crescens
|
2
|
|
Epidermophyton floccosum
|
2
|
A
|
Fonsecaea compacta
|
2
|
|
Fonsecaea pedrosoi
|
2
|
|
Histoplasma capsulatum var. capsulatum
(Ajellomyces capsulatus)
|
3
|
|
Histoplasma capsulatum duboisii
|
3
|
|
Madurella grisea
|
2
|
|
Madurella
mycetomatis
|
2
|
|
Microsporum
spp
|
2
|
A
|
Neotestudina rosatii
|
2
|
|
Paracoccidioides brasiliensis
|
3
|
|
Penicillium marneffei
|
2
|
A
|
Scedosporium aplospermum
Psudallescheria boydii
|
2
|
|
Scedosporium
prolificans (inflantum)
|
2
|
|
Sporothrix
schenckii
|
2
|
|
Trichophyton
rubrum
|
2
|
|
Trichophyton spp
|
2
|
|
ALLEGATO
XII - Specifiche sulle misure di contenimento
e sui livelli di contenimento.
Nota
preliminare:
Le misure
contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla natura
delle attività, la valutazione del rischio per i lavoratori e la natura
dell'agente biologico di cui trattasi.
A
|
B
Livelli
di contenimento
|
Misure
di contenimento
|
2
|
3
|
4
|
La zona
di lavoro deve essere separata da qualsiasi altra attività nello stesso
edificio
|
No
|
Raccomandato
|
Sì
|
|
|
|
|
· L'aria immessa nella zona di lavoro e
l'aria estratta devono essere filtrate attraverso un ultrafiltro (HEPA) o
un filtro simile
|
No
|
Sì,
sull'aria estratta
|
Sì,
sull'aria immessa e su quella estratta
|
|
|
|
|
· L'accesso deve essere limitato alle
persone autorizzate
|
Raccomandato
|
Sì
|
Sì,
attraverso una camera di compensazione
|
|
|
|
|
· La zona di lavoro deve poter essere
chiusa a tenuta per consentire la disinfezione
|
No
|
Raccomandato
|
Sì
|
|
|
|
|
· Specifiche procedure di disinfezione
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
|
|
|
|
· La zona di lavoro deve essere mantenuta
ad una pressione negativa rispetto a quella atmosferica
|
No
|
Raccomandato
|
Sì
|
|
|
|
|
· Controllo efficace dei vettori, ad
esempio, roditori ed insetti
|
Raccomandato
|
Sì
|
Sì
|
|
|
|
|
· Superfici idrorepellenti e di facile
pulitura
|
Sì, per
il banco di lavoro
|
Sì, per
il banco di lavoro e il pavimento
|
Sì, per
il banco di lavoro, l'arredo, i muri, il pavimento e il soffitto
|
|
|
|
|
· Superfici resistenti agli acidi, agli
alcali, ai solventi, ai disinfettanti
|
Raccomandato
|
Sì
|
Sì
|
· Deposito sicuro per agenti biologici
|
Sì
|
Sì
|
Sì, deposito
sicuro
|
|
|
|
|
· Finestra d'ispezione o altro dispositivo
che permetta di vederne gli occupanti
|
Raccomandato
|
Raccomandato
|
Sì
|
· I laboratori devono contenere
l'attrezzatura a loro necessaria
|
No
|
Raccomandato
|
Sì
|
|
|
|
|
· I materiali infetti, compresi gli
animali, devono essere manipolati in cabine di sicurezza, isolatori o altri
adeguati contenitori
|
Ove
opportuno
|
Sì,
quando l'infezione è veicolata dall'aria
|
Sì
|
|
|
|
|
· Inceneritori per l'eliminazione delle
carcasse di animali
|
Raccomandato
|
Sì
(disponibile)
|
Sì, sul
posto
|
|
|
|
|
· Mezzi e procedure per il trattamento dei
rifiuti
|
Sì
|
Sì
|
Sì, con
sterilizzazione
|
|
|
|
|
· Trattamento delle acque reflue
|
No
|
Facoltativo
|
Sì
|
ALLEGATO
XIII - Specifiche per processi
industriali.
Agenti
biologici del gruppo 1.
Per le
attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, si osserveranno
i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.
Agenti
biologici dei gruppi 2, 3 e 4.
Può
risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di contenimento da
diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una valutazione di
rischio connessa con un particolare processo o parte di esso.
Misure
di contenimento
|
Livelli
di contenimento
|
|
2
|
3
|
4
|
Gli
organismi vivi devono essere manipolati in un sistema che separi
fisicamente il processo dall'ambiente
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
|
|
|
|
· I gas di scarico del sistema chiuso
devono essere trattati in modo da:
|
ridurre
al minimo le emissioni
|
evitare
le emissioni
|
evitare
le emissioni
|
|
|
|
|
· Il prelievo di campioni, l'aggiunta di
materiali in un sistema chiuso e il trasferimento di organismi vivi in un
altro sistema chiuso devono essere effettuati in modo da:
|
ridurre
al minimo le emissioni
|
evitare
le emissioni
|
evitare
le emissioni
|
|
|
|
|
· La coltura deve essere rimossa dal
sistema chiuso solo dopo che gli organismi vivi sono stati:
|
inattivati
con mezzi collaudati
|
inattivati
con mezzi chimici o fisici collaudati
|
inattivati
con mezzi chimici o fisici collaudati
|
|
|
|
|
· I dispositivi di chiusura devono essere
previsti in modo da:
|
ridurre
al minimo le emissioni
|
evitare
le emissioni
|
evitare
le emissioni
|
|
|
|
|
· I sistemi chiusi devono essere collocati
in una zona controllata
|
Facoltativo
|
Facoltativo
|
Sì e
costruita all'uopo
|
|
|
|
|
Vanno
previste segnalazioni di pericolo biologico
|
Facoltativo
|
Sì
|
Sì
|
|
|
|
|
· È ammesso solo il personale addetto
|
Facoltativo
|
Sì
|
Sì,
attraverso camere di condizionamento
|
|
|
|
|
· Il personale deve indossare tute di
protezione
|
Sì,
tute da lavoro
|
Sì
|
Ricambio
completo
|
|
|
|
|
· Occorre prevedere una zona di decontaminazione
e le docce per il personale
|
Sì
|
Sì
|
Sì
|
|
|
|
|
· Il personale deve fare una doccia prima
di uscire dalla zona controllata
|
No
|
Facoltativo
|
Sì
|
|
|
|
|
· Gli effluenti dei lavandini e delle
docce devono essere raccolti e inattivati prima dell'emissione
|
No
|
Facoltativo
|
Sì
|
|
|
|
|
· La zona controllata deve essere
adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la contaminazione atmosferica
|
Facoltativo
|
Facoltativo
|
Sì
|
|
|
|
|
· La pressione ambiente nella zona
controllata deve essere mantenuta al di sotto di quella atmosferica
|
No
|
Facoltativo
|
Sì
|
|
|
|
|
· L'aria in entrata e in uscita dalla zona
controllata deve essere filtrata con ultrafiltri (HEPA)
|
No
|
Facoltativo
|
Sì
|
|
|
|
|
· La zona controllata deve essere
concepita in modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal sistema chiuso
|
No
|
Facoltativo
|
Sì
|
|
|
|
|
· La zona controllata deve poter essere
sigillata in modo da rendere possibile le fumigazioni
|
No
|
Facoltativo
|
Sì
|
|
|
|
|
· Trattamento degli effluenti prima dello
smaltimento finale
|
Inattivati
con mezzi collaudati
|
Inattivati
con mezzi chimici o mezzi fisici collaudati
|
Inattivati
con mezzi fisici collaudati
|
ALLEGATO
XIV. Elenco delle attrezzature da
sottoporre a verifica:
scale
aeree ad inclinazione variabile;
ponti mobili
sviluppabili su carro;
ponti
sospesi muniti di argano;
idroestrattori
centrifughi con diametro esterno del paniere > 50 cm;
funi e
catene di impianti ed apparecchi di sollevamento;
funi e
catene di impianti ed apparecchi di trazione;
gru e apparecchi
di sollevamento di portata > 200 kg;
organi di
trazione, di attacco e dispositivi di sicurezza dei piani inclinati;
macchine
e attrezzature per la lavorazione di esplosivi;
elementi
di ponteggio;
ponteggi
metallici fissi;
argani
dei ponti sospesi;
funi dei
ponti sospesi;
armature
degli scavi;
freni dei
locomotori;
micce;
materiali
recuperati da costruzioni sceniche;
opere
sceniche;
riflettori
e batterie di accumulatori mobili;
teleferiche
private;
elevatori
trasferibili;
ponteggi
sospesi motorizzati;
funi dei
ponteggi sospesi motorizzati;
ascensori
e montacarichi in servizio privato;
apparecchi
a pressione semplici;
apparecchi
a pressione di gas;
generatori
e recipienti di vapore d'acqua;
generatori
e recipienti di liquidi surriscaldati;
forni per
oli minerali;
generatori
di calore per impianti di riscaldamento ad acqua calda;
recipienti
per trasporto di gas compressi, liquefatti e disciolti.
ALLEGATO
XV. Prescrizioni supplementari
applicabili alle attrezzature di lavoro specifiche.
0.
Osservazione preliminare.
Le
disposizioni del presente allegato si applicano allorché esiste, per
l'attrezzatura di lavoro considerata, un rischio corrispondente.
Ai fini
del loro adempimento ed in quanto riferite ad attrezzature in esercizio, esse
non richiedono necessariamente l'adozione delle stesse misure corrispondenti
ai requisiti essenziali applicabili alle attrezzature di lavoro nuove.
1.
Prescrizioni applicabili alle attrezzature di lavoro mobili, semoventi o non
semoventi.
1.1.
Qualora il bloccaggio intempestivo degli elementi di trasmissione d'energia
accoppiabili tra un'attrezzatura di lavoro mobile e suoi accessori e traini
possa provocare rischi specifici, l'attrezzatura di lavoro deve essere
attrezzata o sistemata in modo tale da impedire il bloccaggio degli elementi
di trasmissione d'energia.
Nel caso
in cui tale bloccaggio non possa essere impedito, dovrà essere presa ogni
precauzione possibile per evitare conseguenze pregiudizievoli per i
lavoratori.
1.2. Se
gli organi di trasmissione di energia accoppiabili tra attrezzature di lavoro
mobili rischiano di sporcarsi e di rovinarsi strisciando al suolo, si devono
prevedere possibilità di fissaggio.
1.3. Le
attrezzature di lavoro mobili con lavoratore o lavoratori a bordo devono
limitare, nelle condizioni di utilizzazione reali, i rischi derivanti da un
ribaltamento dell'attrezzatura di lavoro:
a)
mediante una struttura di protezione che impedisca all'attrezzatura di
ribaltarsi di più di un quarto di giro,
b) ovvero
mediante una struttura che garantisca uno spazio sufficiente attorno al
lavoratore o ai lavoratori trasportati a bordo qualora il movimento possa
continuare oltre un quarto di giro,
c) ovvero
da qualsiasi altro dispositivo di portata equivalente.
Queste
strutture di protezione possono essere integrate all'attrezzatura di lavoro.
Queste
strutture di protezione non sono obbligatorie se l'attrezzatura di lavoro e'
stabilizzata durante tutto il periodo d'uso, oppure se l'attrezzatura di
lavoro e' concepita in modo da escludere qualsiasi ribaltamento della stessa.
Se
sussiste il pericolo che il lavoratore trasportato a bordo, in caso di
ribaltamento, rimanga schiacciato tra parti dell'attrezzatura di lavoro e il
suolo, deve essere installato un sistema di ritenzione del lavoratore o dei
lavoratori trasportati.
1.4. I
carrelli elevatori su cui prendono posto uno o più lavoratori devono essere
sistemati o attrezzati in modo da limitarne i rischi di ribaltamento, ad
esempio:
a)
installando una cabina per il conducente;
b)
mediante una struttura atta ad impedire il ribaltamento del carrello
elevatore;
c)
mediante una struttura concepita in modo tale da lasciare, in caso di
ribaltamento del carrello elevatore, uno spazio sufficiente tra il suolo e
talune parti del carrello stesso per il lavoratore o i lavoratori a bordo;
d)
mediante una struttura che trattenga il lavoratore o i lavoratori sul sedile
del posto di guida per evitare che, in caso di ribaltamento del carrello
elevatore, essi possano essere intrappolati da parti del carrello stesso.
1.5. Le
attrezzature di lavoro mobili semoventi il cui spostamento può comportare
rischi per le persone devono soddisfare le seguenti condizioni:
a) esse
devono essere dotate dei mezzi necessari per evitare la messa in moto non
autorizzata;
b) esse
devono essere dotate dei mezzi appropriati che consentano di ridurre al
minimo le conseguenze di un'eventuale collisione in caso di movimento
simultaneo di più attrezzature di lavoro circolanti su rotaia;
c) esse
devono essere dotate, qualora considerazioni di sicurezza l'impongano, di un
dispositivo di emergenza con comandi facilmente accessibili o automatici che
ne consenta la frenatura e l'arresto in caso di guasto del dispositivo di
frenatura principale;
d) quando
il campo di visione diretto del conducente e' insufficiente per garantire la
sicurezza, esse devono essere dotate di dispositivi ausiliari per migliorare
la visibilità;
e) le
attrezzature di lavoro per le quali e' previsto un uso notturno o in luoghi
bui devono incorporare un dispositivo di illuminazione adeguato al lavoro da
svolgere e garantire sufficiente sicurezza ai lavoratori;
f) le
attrezzature di lavoro che comportano, di per se' o a causa dei loro carichi
o traini, un rischio di incendio suscettibile di mettere in pericolo i
lavoratori, devono essere dotate di appropriati dispositivi antincendio a
meno che tali dispositivi non si trovino già ad una distanza sufficientemente
ravvicinata sul luogo in cui esse sono usate;
g) le
attrezzature di lavoro comandate con sistemi immateriali devono arrestarsi
automaticamente se escono dal campo di controllo;
h) le
attrezzature di lavoro telecomandate che, usate in condizioni normali possono
comportare rischi di urto o di intrappolamento dei lavoratori devono essere
dotate di dispositivi di protezione contro tali rischi, a meno che non siano
installati altri dispositivi per controllare il rischio di urto.
2. Prescrizioni
applicabili alle attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di carichi.
2.1. Gli
accessori di sollevamento devono essere contrassegnati in modo da poterne
identificare le caratteristiche essenziali ai fini di un'utilizzazione
sicura.
Se l'attrezzatura
di lavoro non e' destinata al sollevamento di persone, una segnalazione in
tal senso dovrà esservi apposta in modo visibile onde non ingenerare alcuna
possibilità di confusione.
2.2. Le
macchine per il sollevamento o lo spostamento di persone devono essere di
natura tale:
a) da
escludere qualsiasi rischio di schiacciamento, di intrappolamento oppure di
urto dell'utilizzatore, in particolare i rischi dovuti a collisione
accidentale;
b) da
garantire che i lavoratori bloccati in caso di incidente nell'abitacolo non
siano esposti ad alcun pericolo e possano essere liberati
|