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27-02-1998 n° 62 - Decreti Legislativi

Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62
"Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"
Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n

Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62

"Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"

 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1998

(Rettifica G.U. n. 25 del 31 gennaio 1998 - Rettifica G.U. n. 70 del 25 marzo 1999)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonche' ad aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia del trattamento economico;

Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato il termine per l'esercizio della delega al 28 febbraio 1998;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;

Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari, che si sono pronunciate a norma dell'articolo 1, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente la IV commissione permanente del Senato in data 28 gennaio 1998, la VII commissione permanente del Senato in data 10 febbraio 1998, la III commissione permanente del Senato in data 12 febbraio 1998, la XI commissione permanente della Camera dei deputati in data 11 febbraio 1998;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 1998;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e della sanita';

 

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

 

Capo I

Disposizioni relative al trattamento del personale dell'Amministrazione degli affari esteri

 

Art. 1.

1. L'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 143 (Congedi e permessi al personale all'estero). - 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del personale in servizio all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi prestato.

2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati, rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.

3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con le esigenze di servizio.

4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.

5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un massimo di quattro mesi.".

 

Art. 2.

1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

"Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima, tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose condizioni di vita o di clima.

Il servizio prestato nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate e' computato ai fini del trattamento di quiescenza, con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo ordinario o di ferie.".

 

Art. 3.

1. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32 nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.".

 

Art. 4.

1. Il primo ed il quarto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:

"Il personale dell'Amministrazione degli affari esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o retribuzione di posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto di organico che occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti in base alle disposizioni del presente decreto.

Ai fini delle disposizioni della presente parte si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364".

 

Art. 5.

1. L'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e sostituito dal seguente:

"Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero) . - 1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio diplomatico-consolare.

2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:

a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;

b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo 172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso ufficio.

3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, sulla base:

a) del costo della vita, desunto dai dati statistici elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero puo' a tal fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;

b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze all'estero;

c) del corso dei cambi.

4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).

5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non puo' in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a verifica periodica, almeno biennale.

6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile le indennita' integrative concesse ai sensi dell'articolo 189.".

 

Art. 6.

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo l'articolo 171 e' inserito il seguente articolo: "Art. 171-bis (Assegno per oneri di rappresentanza). - 1. L'attivita' di rappresentanza, intesa come mezzo per stabilire ed intrattenere relazioni personali con le autorita', il corpo diplomatico e gli ambienti locali, per sviluppare iniziative e contatti di natura politica, economico-commerciale e culturale, per accedere a determinate fonti di informazione e per assicurare una efficace tutela delle collettivita' italiane all'estero, e' svolta dalle seguenti categorie di personale:

a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;

b) i capi degli uffici consolari di I categoria;

c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e della dirigenza amministrativa;

d) i primi commissari amministrativi, i commissari amministrativi ed i commissari amministrativi aggiunti;

e) i direttori degli istituti di cultura;

f) il personale dell'area della promozione culturale che presso gli istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione del direttore titolare, oppure presta servizio in qualita' di responsabile di sezione distaccata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;

g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente decreto.

2. Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attivita' di rappresentanza, che viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennita' di servizio. Esso per il suo intero ammontare non concorre a formare reddito di lavoro dipendente.

3. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche l'ammontare dell'assegno per oneri di rappresentanza e' fissato annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in ragione delle specifiche esigenze di ciascuna sede. A tal fine si tiene conto, tra l'altro, del trattamento economico del personale di servizio necessario per il funzionamento della residenza ufficiale, nonche' degli altri oneri direttamente connessi all'attivita' di rappresentanza, quali il ricevimento annuale per la festa della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, nonche' tutte le manifestazioni od attivita' necessarie a mantenere i rapporti, anche in base alle consuetudini del luogo, con gli esponenti piu' rilevanti della locale societa' e con il corpo diplomatico accreditato nella sede.

4. Per ciascuna delle rimanenti categorie di personale che sono tenute a svolgere attivita' di rappresetanza, l'ammontare dell'assegno viene determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in una misura percentuale correlata alle specifiche funzioni svolte e compresa tra l'8 per cento e il 20 per cento dell'indennita' di servizio, al netto delle maggiorazioni di famiglia e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.

5. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio il consiglio di amministrazione, su motivata proposta del capo missione, puo' deliberare che venga attribuito un assegno per oneri di rappresentanza anche a dipendenti che occupino posti in organico in corrispondenza di profili professionali della settima qualifica funzionale, in misura percentuale non superiore al 5 per cento dell'indennita' di servizio, come determinata nel comma 5.

6. I percettori degli assegni per oneri di rappresentanza depositano presso l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea a giustificare le spese sostenute, che viene custodita per un triennio e tenuta a disposizione dell'Ispettorato generale. Al termine di ogni esercizio finanziario i percettori dell'assegno di rappresentanza depositano altresi' presso l'ufficio di appartenenza autocertificazione attestante l'ammontare globale delle spese sostenute. Le somme eventualmente non utilizzate vengono versate sul conto corrente valuta Tesoro. Con apposita circolare verranno precisate le modalita' per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione e per la restituzione delle somme non utilizzate.".

 

Art. 7.

1. L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 173 (Aumenti per situazioni di famiglia). - 1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero e' attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento della sua indennita' di servizio qualora il coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto l'importo della pensione.

2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'indennita' di servizio all'estero commisurata al 5 per cento dell'indennita' di servizio che nello stesso Paese e' prevista per il posto di primo segretario o di console.

4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni di salute. E' fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del consiglio di amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 15 per cento. E' infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento.

5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i casi e le condizioni in cui le disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, che potra' essere modificato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

 

Art. 8.

1. Il quarto comma dell'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Fermo restando il disposto del quarto comma dell'articolo 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il titolare dell'indennita'. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla sede, purche' il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 173. Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari di non oltre trenta giorni, gli aumenti per situazione di famiglia vengono corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare nella sede di servizio.".

 

Art. 9.

1. L'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 175 (Indennita' di sistemazione). - 1. Al personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede estera spetta un'indennita' di sistemazione, calcolata in base all'indennita' personale spettante all'atto dell'assunzione.

2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di un settimo dell'indennita' personale annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da una ad altra sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella misura di una mensilita' dell'indennita' personale stabilita per il posto di destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso Paese, l'indennita' in questione e' fissata nella misura del 50 per cento della indennita' personale mensile stabilita per il posto di destinazione.

3. L'indennita' di sistemazione e' ridotta del 40 per cento per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'Amministrazione.

4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennita' di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata.

5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto o negli elementi determinanti l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.

6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero all'atto della destinazione o del trasferimento; essa e' peraltro acquisita soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata richiesta del dipendente approvata dal consiglio di amministrazione.

7. Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di avere gia' effettuato spese a valere sulla indennita' di sistemazione, il Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese stesse da ammettere a rimborso. Tale ammontare non puo', comunque, superare la meta' della indennita'.".

 

Art. 10.

1. L'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 176 (Indennita' di richiamo dal servizio all'estero). - 1. Al personale in servizio all'estero che e' richiamato in Italia spetta un'indennita' per fare fronte alle spese connesse con la partenza dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.

2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura di una indennita' di servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene calcolata applicando all'indennita' base mensile di ciascun dipendente un unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di famiglia calcolati a norma dell'articolo 173.

3. Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che rientrano dalla stessa sede l'indennita' di rientro spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata.".

 

Art. 11.

1. L'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 178 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'indennita' personale spetta un contributo da parte dello Stato.

2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'indennita' personale. Esso e' concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento della predetta indennita'. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'indennita' personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo puo' essere concesso sentito il parere del Consiglio di amministrazione.

3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennita'.

4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante il congedo e nei periodi in cui e' sospesa o diminuita l'indennita' personale. Il regolamento, che potra' essere emanato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, stabilisce le condizioni e le modalita' per la concessione e per la corresponsione del contributo.

5. Qualora venga accertato che nel locale mercato immobiliare sia prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di locazione il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni, l'Amministrazione puo' concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante trattenute mensili sull'indennita' di servizio.".

 

Art. 12.

1. L'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 179 (Provvidenze scolastiche). - 1. Al personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore all'ammontare della maggiorazione dell'indennita' di servizio che gli compete per ciascun figlio, e' accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.

2. Al personale di ruolo del Ministero in servizio all'estero che e' richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera e' riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario di studi gia' iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avviene per le tre classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli studi.

3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle disponibilita' finanziarie. Tale misura non potra' comunque essere superiore al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2 del presente articolo.".

 

Art. 13.

1. L'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 181 (Spese di viaggio per congedo o ferie). 1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari a carico. Il relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi, ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente.

2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella misura del 90 per cento.

3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle relative ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con esclusione delle spese di trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo ai funzionari di grado non inferiore a consigliere di ambasciata o equiparati ed al coniuge a carico.

4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del dipendente.

5. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.".

 

Art. 14.

1. L'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 183 (Trattamento economico durante l'assenza dal servizio). - 1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, nonche' delle assenze connesse al servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per il restante periodo;

b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.

2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 e' aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma 1, lettera a).

3. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della legge 9 dicembre 1977, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e' corrisposta per intero;

b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e' sospesa.

4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.".

 

Art. 15.

1. L'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 185 (Trattamento di reggenza). - 1. Al personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nella seguente misura:

a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennita' personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;

b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento dell'indennita' personale.

2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche', in aggiunta alla propria indennita' di servizio, i tre quinti dell'indennita' di servizio spettante al titolare dell'ufficio.

3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita' prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode.

4. In nessun caso l'indennita' di servizio all'estero del reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.

5. Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro quinti dell'indennita' di servizio e dell'assegno per oneri di rappresentanza stabiliti per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per situazione di famiglia.".

 

Art. 16.

1. Il comma secondo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Spetta altresi' il pagamento delle spese relative al trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti limiti:

kg 400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e segretario di legazione o equiparato, nonche' per il personale della VII qualifica funzionale o superiore;

kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato;

kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe;

kg 2.000 per i capi delle rappresentanze diplomatiche.".

2. Il comma ottavo dell'artico1o 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto di una autovettura.".

3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono inseriti i seguenti commi:

"Il Ministero puo' predisporre, secondo condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto, una lista di societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini dell'ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al primo comma.

Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a centottanta giorni, il pagamento delle spese di cui al comma primo, e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".

 

Art. 17.

1. Il secondo comma dell'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Alle persone estranee all'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:

a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173, 174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello previsto dal titolo II della presente parte;

b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonche' dell'articolo 208;

c) se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli articoli 186 e 208.".

 

Art. 18.

1. Il primo comma dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali di cui all'articolo 35 e' attribuita, con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172, un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis. Il trattamento economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la delegazione diplomatica speciale.".

 

Art. 19.

1. Il terzo comma dell'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative operazioni sono disposte in lire italiane. L'eventuale saldo a favore del dipendente che rientri al Ministero e' corrisposto a domanda in lire italiane oppure nella valuta in cui gli era corrisposta l'indennita' di servizio all'estero nella sede di provenienza, secondo il rapporto di ragguaglio vigente nel periodo a cui si riferisce il saldo.".

 

Art. 20.

1. L'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 210 (Controllo medico periodico). - 1. Il personale in servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 181, puo' chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in sedi particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per se' ed i familiari a carico.

2. L'esame medico di controllo, disciplinato dalla normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni, viene di norma eseguito presso le strutture sanitarie operanti, ai sensi dell'articolo 3 del predetto decreto, nella sede del Ministero degli affari esteri, fatta salva la necessita' di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio sanitario nazionale.

3. L'esame di cui al comma 2 puo' essere effettuato all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto godere in Italia del congedo ordinario o delle ferie spettanti.".

 

Art. 21.

1. L'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:

"Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari aventi diritto, viene assicurata dal Ministero della sanita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al personale con sede di servizio in Stati ove non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il Ministero degli affari esteri rimborsa, in alternativa all'assistenza sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite dell'85 per cento, le spese connesse alla stipula di polizza con una o piu' compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della sanita', per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e maternita', secondo condizioni e modalita' determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanita'. La polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a carico, purche' effettivamente conviventi nella stessa sede del titolare ed il rimborso delle spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso.

2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di cui al comma 1, trova applicazione l'istituto del trasfrimento d'infermo previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Republica n. 618 del 1980, qualora tale trasferimento non sia previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.

3. A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verifichino situazioni di pericolosita' suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumita' fisica, il Ministero provvede alla stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi di morte, invalidita' permanente o altre gravi menomazioni, causati da atti di natura violenta. La copertura assicurativa, estesa anche al coniuge se effettivamente residente nella stessa sede, viene effettuata secondo modalita' ed a condizioni determinate con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

 

Art. 22.

1. Le disposizioni che modificano l'articolo 178 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1° gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta gia' beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa finche' rimanga nella stessa sede.

 

Capo II

Disposizioni concernenti il personale dipendente da enti pubblici non economici in servizio all'estero.

 

Art. 23.

Indennita' di servizio

1. L'indennita' di servizio che alla data di entrata in vigore del presente decreto spetta, in base ai rispettivi ordinamenti, al personale dipendente da enti pubblici non economici trasferiti a prestare servizio presso gli uffici di detti enti all'estero, e' determinata sulla base e con le modalita' di quella attribuita ai dipendenti del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede, secondo apposite tabelle di equiparazione che tengano conto delle qualifiche e dei profili professionali rivestiti dal suddetto personale.

2. Dette tabelle sono stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione dell'ente pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro degli affari esteri ed il rispettivo Ministro vigilante. Per il personale a livello dirigenziale si tiene conto del trattamento spettante al personale della dirigenza amministrativa del Ministero degli affari esteri. Per il dirigente cui e' attribuita la titolarita' dell'ufficio all'estero si fa riferimento al trattamento spettante al personale del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere.

3. L'ammontare delle indennita' di servizio e' fissata, nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di ciascun ente pubblico, dal rispettivo consiglio di amministrazione in maniera tale da assicurare un trattamento economico non inferiore al 75 per cento e non superiore al 90 per cento di quello che compete al corrispondente personale del Ministero degli affari esteri, con cessazione di ogni altra eventuale riduzione precedentemente in vigore.

 

Art. 24.

Assegni per oneri di rappresentanza

1. Qualora l'ufficio all'estero non disponga di apposito fondo su cui imputare le spese di rappresentanza, al personale preposto all'ufficio spetta un assegno quale contributo forfettario per far fronte agli oneri di rappresentanza il cui ammontare resta determinato nella stessa misura percentuale stabilita per i dipendenti del Ministero degli affari esteri con il grado di primo consigliere.

2. Detta percentuale si applica all'indennita' di servizio percepita al netto delle maggiorazioni per carichi familiari e di quelle eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.

3. Al restante personale direttivo responsabile di sezioni distaccate dipendenti da altro ufficio all'estero spetta analogo assegno per oneri di rappresentanza determinato nella stessa misura percentuale spettante al personale del Ministero degli affari esteri di livello equiparato.

4. I percettori degli assegni di rappresentanza al termine di ogni esercizio finanziario, sono tenuti ad attestare, tramite autocertificazione, l'ammontare globale delle spese sostenute ed a restituire le somme eventualmente non utilizzate.

5. Per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione della relativa documentazione e per le modalita' di controllo, si applicano criteri analoghi a quelli stabiliti per il Ministero degli affari esteri.

 

Art. 25.

Provvidenze accessorie

1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non economici possono, nell'ambito delle proprie disponibilita', estendere al proprio personale in servizio all'estero le altre maggiorazioni, indennita' o rimborsi spese gia' previste per il personale del Ministero degli affari esteri, attenendosi, come limite massimo, alla misura stabilita per il suddetto personale.

2. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero degli affari esteri e del rispettivo Ministero vigilante.

 

Capo III

Disposizioni concernenti il trattamento del personale in servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali.

 

Art. 26.

1. L'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 651 (Supplenze di insegnamento). - 1. Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i presidi e i direttori didattici possono conferire con motivato provvedimento supplenze temporanee a norma del presente articolo.

2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa italiana, vistate dall'autorita' consolare, relativamente a:

a) personale residente nel Paese ospite;

b) personale non residente nel Paese ospite.

3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento e' disciplinato dalla legge italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma 2, lettera b).

4. La retribuzione dei supplenti e' determinata in relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di cui al comma 2, lettera a), essa e' equivalente a quella che percepirebbe in territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole, alla retribuzione corrisposta localmente per analoga attivita'. Per il personale di cui al comma 2, lettera b), essa e' invece determinata sulla base dei criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658.

5. Il personale supplente, residente o non residente, e' nominato per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attivita' didattica.

6. Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento disponibili per un numero di giorni inferiori a undici, salvo che nelle istituzioni di cui all'articolo 636.".

 

Art. 27.

1. L'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 658 (Assegni di sede). - 1. Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito:

a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla tabella di cui al comma 9;

b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione europea, nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei servizi, nonche' del corso dei cambi.

3. Agli assegni di sede si applicano le stesse maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.

4. Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.

5. Al personale cui venga integralmente sospesa la corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale, escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale.

6. L'assegno di sede e' conservato per intero durante il periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di cinquantadue giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai fini del relativo computo il sabato e' considerato giorno lavorativo.

7. L'assegno di sede non compete al personale in servizio all'estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.

8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui venga corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero una retribuzione per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello corrisposto da detta autorita' o ente.

9. Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attivita' previste nel titolo I sono cosi determinati:

 

 

Assegno

mensile lordo

lire

A) Personale ispettivo, direttivo e docente in servizio presso istituzioni scolastiche italiane e presso istituzioni scolastiche e universitarie straniere:

 

1) Ispettore tecnico

1.700.000

2) Direttore didattico con funzioni ispettive

1.560.000

3) Preside di istituto di istruzione su periore

1.534.000

4) Preside di scuola media

1.534.000

5) Direttore didattico

1.534.000

6) Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso universita' istituti superiori e conservatori stranieri

1.400.000

7) Docente incaricato della presidenza di istituto di istruzione secondaria superiore

1.311.000

8) Docente nelle scuole secondarie superiori o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di secondo grado

1.260.000

9) Lettore incaricato anche di attivita' extra accademiche

1.260.000

10) Docente incaricato della presidenza di scuola media

1.219.000

11) Insegnante elementare o di scuola materna incaricato di funzioni direttive

1.165.000

12) Lettore

1.160.000

13) Docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado

1.151.000

14) Docenti diplomati degli istituti di istruzione secondaria superiore

1.105.000

15) Insegnante elementare o di scuola materna o presso istituti stranieri di istruzione primaria

1.105.000

 

B) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) in servizio presso istituzioni scolastiche italiane:

 

 

16) Responsabile amministrativo

1.105.000

 

17) Assistente amministrativo

949.000

 

18) Collaboratore scolastico

805.000

 

 

10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale indennita'.".

 

Art. 28.

1. L'articolo 659 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 659 (Aumenti per situazione di famiglia). 1. L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20 per cento a favore del personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere considerato fiscalmente a carico. Nel caso in cui il coniuge fruisca di trattamento pensionistico costituito con contributi versati, in ottemperanza a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti previdenziali, l'importo della pensione viene detratto dall'aumeno per situazione di famiglia.

2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata, nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.

3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni figlio un aumento dell'assegno di sede commisurato al 5 per cento dell'assegno di sede che nello stesso Paese e' previsto per il posto di docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione secondaria di primo grado.

4. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i figli legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n 364.

5. Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per ''assegno di sede'' quello previsto dal comma 1 dell'articolo 658 e per ''assegno personale'' quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti, in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.

6. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 173, al comma 4 dell'articolo 174, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.".

 

Art. 29.

1. L'articolo 661 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 661 (Indennita' di sistemazione). - 1. All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il personale ha diritto ad una indennita' di sistemazione, nella misura di una mensilita' dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione. L'indennita' stessa e' ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte dell'amministrazione.

2. Nel caso di destinazione o trasferimento nella stessa citta' di dipendenti tra loro coniugati e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennita' di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata.".

 

Art. 30.

L'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 662 (Contributo spese per abitazione). - 1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'assegno personale spetta un contributo da parte dello Stato.

2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento dell'assegno personale. Esso e' concesso per la parte del canone compresa tra il 21 per cento ed il 30 per cento del predetto assegno. Nei casi in cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno personale, e per la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo puo' essere concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni.

4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche durante le ferie e nei periodi in cui e' sospeso o diminuito l'assegno personale.

5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto riguarda le condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. La competenza ad esprimere il parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'articolo 647, comma 2, e quelle di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.".

 

Art. 31.

L'articolo 663 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 663 (Provvidenze scolastiche). - 1. Al personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino all'estero, in localita' diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana statale o legalmente riconosciuta, e' accordato, a domanda, un contributo mensile di quarantamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i dieci e i diciotto anni e di sessantamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i diciannove e i ventisei anni.

2. Il contributo e' accordato senza la limitazione di cui al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18.

3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con continuita'.".

 

Art. 32.

1. L'articolo 664 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 664 (Spese di viaggio per ferie). - 1. Le spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione di ferie, purche' usufruito di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni 18 mesi nella misura del 90 per cento. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede. Esse sono rimborsate anche per i familiari a carico.

2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalita' stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese per il trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo al personale con qualifica dirigenziale ed al coniuge a carico.

3. Il diritto al rimborso delle spese e' acquisito dopo lo scadere di 12 mesi di servizio in sede, ancorche' i viaggi siano stati effettuati prima.

4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei familiari possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a quello del congedo del dipendente.

5. Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di cui al presente articolo e nei limiti e con le modalita' ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare nella localita' di studio.".

 

Art. 33.

1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 665 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituita dalla seguente:

" c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la classe immediatamente superiore a quella turistica ai dirigenti scolastici e per la classe turistica al restante personale.".

2. Il comma 6 dell'articolo 665 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

" 6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha diritto per se' e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente capo, delle spese di viaggio e di una indennita' per il trasporto degli effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.".

 

Art. 34.

1. All'articolo 666 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

"5-bis. Il Ministero puo' predisporre secondo condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto una lista di societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini della ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al comma 1.

5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennita' di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".

 

Art. 35.

Larticolo 671 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:

"Art. 671 (Trattamento economico durante l'assenza dal servizio). –

1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di ferie, e' fissato in complessivi 60 giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed e' sospesa per il restante periodo;

b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.

2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e' corrisposta per intero;

b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e' sospesa.

Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di provenienza.".

 

Art. 36.

1. Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 19, commi 3 ed 11, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, fino al termine del loro mantenimento in servizio all'estero come stabilito dallo stesso articolo 19, spetta il trattamento economico previsto dal presente decreto per il personale in servizio presso le istituzioni scolastiche italiane all'estero.

2. L'assegno di sede sara' calcolato sulla base dei seguenti assegni mensili lordi:

 

 

Assegno

mensile lordo

lire

Docente e assistente universitario, professore di ruolo A, funzionario di carriera direttiva

1.307.000

Professore di ruolo B

1.242.000

Assistente amministrativo ex personale delle carriere esecutive

949.000

 

Art. 37.

1. Le disposizioni che modificano l'articolo 662 si applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1 gennaio 1999. Per il personale che alla data predetta gia' beneficia di un contributo spese per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla precedente normativa.

 

Art. 38.

1. Al sottoindicato personale della scuola che al 1 gennaio 1999 si trovi gia' a prestare servizio all'estero, spetta sino al momento del suo trasferimento ad altro incarico all'estero od al suo rientro in Italia un assegno di sede calcolato sulle basi tabellari di seguito indicate:

 

 

Assegno

mensile lordo

lire

Preside d'istituto d'istruzione superiore

1.882.000

Preside di scuola media

1.695.000

Direttore didattico

1.331.000

Docente incaricato della presidenza d'istituto d'istruzione superiore

1.695.000

Docente incaricato della presidenza di scuola media

1.506.000

 

Capo IV

Disposizioni concernenti il trattamento del personale del Ministero della difesa in servizio all'estero presso gli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

 

Art. 39.

1. Il comma primo dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito dal seguente:

"L'addetto dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con mansioni di archivista. Le mansioni di archivista sono affidate a sottufficiali o ad impiegati civili del Ministero stesso.".

 

Art. 40.

1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - 1. Al personale di cui all' articolo 2 competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso e' esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:

a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia;

b) indennita' di sistemazione;

c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;

d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 8 della presente legge;

e) contributo spese per abitazione;

f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza;

g) provvidenze scolastiche;

h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti;

i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti;

l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale;

m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei domestici.

2. In caso di decesso del personale di cui all' articolo 2, spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

3. All'applicazione del presente articolo provvede il Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".

 

Art. 41.

1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito dal seguente:

"Art. 6. - 1. Le indennita' base di servizio all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennita' ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonche' le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, annessa alla presente legge, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero.

2. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di residenza.

3. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni saranno determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.".

 

Art. 42.

1. L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito dal seguente:

 "Art. 8. - 1. Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno ad una licenza ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio metropolitano.

2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate, ed in quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria o di ferie di cui al comma 1 e' rispettivamente aumentato di sette e di dieci giorni lavorativi.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del terzo comma dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

4. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle assenze connesse al servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per il restante periodo;

b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.

5. Il predetto limite massimo di assenza e' aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4, lettera a).

6. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai lavoratori padri ai sensi della legge 30 dicembre 1997, n. 903, spetta il seguente trattamento economico:

a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita' personale e' corrisposta per intero;

b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale e' sospesa.

7. Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonche' quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio all'estero.

8. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, inoltre le norme che regolano, per il personale del Ministero degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.".

 

Art. 43.

1. L'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito dal seguente:

"Art. 13. - 1. Al personale militare e civile inviato all'estero in base alla presente legge si applicano per l'assistenza sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidita' permanente o gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.

2. Al personale locale assunto a contratto si applicano le disposizioni degli articoli 158 e 165 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.".

 

Capo V

Norme finali

 

Art. 44.

 

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 243, nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 17 agosto 1955, n. 767, nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, e nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749. Sono altresi' abrogate le seguenti tabelle: la tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15, le tabelle B dell'allegato 2 e C dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, la tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401. E' abrogato l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306. E' altresi' abrogato il comma 4 dell'articolo 20 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.

 

Art. 45.

1. E' abrogata la tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, nonche' la tabella D di cui all'articolo 29 della legge 25 agosto 1982, n. 604.

 

Art. 46.

1. Sono abrogate le tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, e sostituite con quelle n. 1 e n. 2, allegate al presente decreto. Mantengono tuttavia la loro efficacia i provvedimenti di attribuzione del trattamento economico per il personale di vigilanza adottati dal Ministero della difesa anteriomente all'entrata in vigore del presente decreto, limitatamente ai periodi di servizio all'estero svoltisi anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso.

2. In attesa dell'applicazione, a partire dal 1 gennaio 1999 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 del presente decreto, delle nuove indennita' base di cui alla tabella n. 2, al personale di truppa dell'Arma dei carabinieri adibito a mansioni di vigilanza presso le rappresentanze italiane all'estero nonche' ai sottufficiali ivi impiegati con mansioni speciali, si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le indennita' base ed i coefficienti parziali stabiliti dalla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, per il personale del Ministero degli affari esteri con meno di venti anni di anzianita', secondo la tabella degli allineamenti economici previsti dalla legge 27 dicembre 1973, n. 838.

 

Art. 47.

1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo 46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

2. Sino a tale data continua ad applicarsi l'articolo 1 del decreto del Ministro del tesoro in data 9 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996, in materia di determinazione della base contributiva pensionabile.

 

Tabella A

 

INDENNITA' BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.

 

Quadro A

 

Posto funzione

Indennita' base

mensile lorda

Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)

3.657.000

Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)

3.519.000

Ministro presso rappresentanza diplomatica

2.972.000

Capo di consolato generale di prima classe

2.800.000

Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica

2.710.000

Capo di consolato generale

2.670.000

Primo consigliere o console generale aggiunto presso consolato generale di prima classe

2.445.000

Consigliere o console presso consolato generale di prima classe

2.252.000

Capo di consolato (1)

2.252.000

Capo di consolato

1.904.000

Primo segretario o console presso consolato generale o console aggiunto presso consolato generale di prima classe

1.865.000

Capo di vice consolato

1.800.000

Secondo segretario o primo vice console

1.800.000

(1) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello per il tesoro.

 

Quadro B

Qualifica

Posto funzione

Indennita' base

mensile lorda

Dirigente generale

Commissario regionale capo o esperto amministrativo capo

2.445.000

Dirigente

Primo commissario regionale o esperto amministrativo

2.252.000

Ispettori generali (1)

Primo commissario amministrativo

2.005.000

IX qualifica funzionale

Commissario amministrativo

1.865.000*

1.800.000

VIII qualifica funzionale

Commissario amministrativo aggiunto

1.780.000*

1.690.000

(1) Personale ad esaurimento.

(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia maturato una anzianita' nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

 

Quadro C

Qualifica

Posto funzione

Indennita' base
mensile lorda

VII qualifica funzionale

Agente consolare

1.785.000*

VII qualifica funzionale

Cancelliere capo o assistente commerciale capo o Perito tecnico capo

1.679.000*

1.534.000

VI qualifica funzionale

Cancelliere principale o assistente commerciale principale o perito tecnico principale

1.491.000*

1.449.000

V qualifica funzionale

Coadiutore superiore

1.360.000*

1.269.000

IV qualifica funzionale

Coadiutore principale o autista capo o commesso capo

1.179.000*

1.093.000

III qualifica funzionale

Autista o commesso

1.052.000*

1.016.000

(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia maturato una anzianita' nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.

 

Quadro D

(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)

Qualifica

Posto funzione

Indennita' base

mensile lorda

IX o VIII qualifica funzionale (*)

Direttore di istituto di cultura

1.818.000

VIII o VII qualifica funzionale

Addetto presso istituto di cultura

1.534.000

(*) Ovvero esperti del ruolo dirigenziale nel caso previsto al comma 2 dell'art. 14 della legge n. 401/1990.

 

NOTA: I quadri A, B, C e D della Tabella A sostituiscono:

la Tabella 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18;

la Tabella B allegata alla legge 6 febbraio 1985, n. 15;

le Tabelle B dell'allegato 2 e C dell'allegato 3 al D.P.R. 11 agosto 1991, n. 457;

la Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.

 

Tabella 1

INDENNITA' PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI

Misure mensili lorde dell'indennita' per accreditamenti multipli per piu' forze armante nello Stato di residenza

Personale avente diritto

Forza armata

 

Seconda

Terza

Addetto

135.000

67.000

Addetto aggiunto

122.000

61.000

Assistente

122.000

61.000

NOTA: La presente tabella sostituisce la tabella n. 1 ammessa alla legge 27 dicembre 1973, n. 838.

 

Tabella 2

TABELLA DEGLI ALLINEAMENTI ECONOMICI TRA IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA ED IL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Personale del Ministero della difesa

Personale del Ministero degli affari esteri

 

 

Posti-funzione

Indennita' base

mensile lorda

Addetto

Primo Consigliere (1)

Consigliere

2.445.000

2.252.000

Addetto aggiunto

Primo segretario

1.865.000

Assistente

Secondo segretario

1.800.000

Archivisti:

Aiutante (s.u.p.s.)

Maresciallo capo

Maresciallo ordinario

Maresciallo

Personale civile della V qualifica funzionale

Coadiutore superiore

1.269.000

Sergente Maggiore Capo/Brig. Cap

Sergente Maggiore/Brig

Sergente/Vice Brig

.Personale civile della IV qualifica funzionale

Coadiutore principale

1.179.000

Personale di vigilanza:

Appuntato scelto
Appuntato

Commesso capo

1.093.000

Carabiniere scelto
Carabiniere

Commesso

1.016.000

 

(1) Limitatamente alle rappresentanze diplomatiche, fino ad un massimo di 10, da determinarsi con decreto del Ministero della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del Tesoro, sentita la commissione di finanziamento.

 

NOTA: La presente tabella sostituisce la tabella n. 2 annessa alla legge 27 dicembre 1973, n. 838.

 

 

Scadenze di: dicembre 2024
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