Decreto Legislativo 27 febbraio 1998, n. 62
"Disciplina del trattamento economico per i dipendenti
delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo
1, commi da 138 a 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31
marzo 1998
(Rettifica G.U. n. 25 del 31 gennaio 1998 - Rettifica G.U.
n. 70 del 25 marzo 1999)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto
l'articolo 1, comma 138, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
recante delega al Governo per l'emanazione di uno o piu' decreti legislativi
diretti a riordinare la disciplina del trattamento economico spettante ai
dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, nonche' ad
aggiornare le altre disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,
e successive modificazioni ed integrazioni, comunque attinenti alla materia
del trattamento economico;
Visto l'articolo 42, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che ha prorogato il termine per l'esercizio della delega
al 28 febbraio 1998;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 1998;
Visti i pareri delle competenti commissioni parlamentari,
che si sono pronunciate a norma dell'articolo 1, comma 142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente la IV commissione permanente del Senato
in data 28 gennaio 1998, la VII commissione permanente del Senato in data 10
febbraio 1998, la III commissione permanente del Senato in data 12 febbraio
1998, la XI commissione permanente della Camera dei deputati in data 11
febbraio 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 20 febbraio 1998;
Sulla
proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, della
pubblica istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica e della sanita';
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
Disposizioni relative al trattamento del personale
dell'Amministrazione degli affari esteri
Art. 1.
1. L'articolo 143 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 143 (Congedi e permessi al personale
all'estero). - 1. La durata del congedo ordinario o delle ferie del
personale in servizio all'estero e' aumentata, per le necessita' inerenti al
servizio, di un decimo, in relazione al periodo di effettivo servizio ivi
prestato.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate e in
quelle particolarmente disagiate di cui all'articolo 144, i periodi di
congedo ordinario annuale o di ferie stabiliti per gli impiegati civili dello
Stato, modificato secondo il disposto del primo comma, sono aumentati,
rispettivamente, di 7 e di 10 giorni lavorativi.
3. Il congedo ordinario e le ferie sono irrinunciabili e
possono essere fruiti anche in periodi di diversa durata compatibilmente con
le esigenze di servizio.
4. Il congedo ordinario e le ferie possono essere
interrotti per motivi di servizio su disposizione del Ministero.
5. I periodi di congedo ordinario e di ferie comprensivi
degli aumenti di cui al presente articolo possono essere cumulati fino ad un
massimo di quattro mesi.".
Art. 2.
1. Il primo ed il secondo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
"Con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le
residenze da considerarsi disagiate per le condizioni di vita o di clima,
tenendo anche conto della notevole distanza dall'Italia, e le residenze da
considerarsi particolarmente disagiate per le piu' gravose condizioni di vita
o di clima.
Il servizio prestato nelle residenze disagiate e
particolarmente disagiate e' computato ai fini del trattamento di quiescenza,
con un aumento rispettivamente di sei e di nove dodicesimi, nei limiti
massimi previsti dalla normativa vigente. Nel servizio suddetto sono
computati i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata e di congedo
ordinario o di ferie.".
Art. 3.
1. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"L'esperto
inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti
commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di
amministrazione, ai sensi dell'articolo 32 nell'organico dell'ufficio stesso,
in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a quello di primo
segretario, consigliere o primo consigliere ovvero di console aggiunto o
console generale aggiunto ed assume in loco la qualifica di addetto per il
settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si
osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto
applicabili, 148 e le disposizioni della parte terza per essi
previste.".
Art. 4.
1. Il primo ed il quarto comma dell'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, sono sostituiti dai seguenti:
"Il personale dell'Amministrazione degli affari
esteri, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo
previsti per l'interno, compresa l'eventuale indennita' o retribuzione di
posizione nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili, tranne
che per tali assegni sia diversamente disposto, percepisce, quando e' in
servizio presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari di
prima categoria, l'indennita' di servizio all'estero, stabilita per il posto
di organico che occupa, nonche' le altre competenze eventualmente spettanti
in base alle disposizioni del presente decreto.
Ai fini delle disposizioni della presente parte si
intendono per familiari a carico: il coniuge e, sempre che minorenni, i figli
legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i
figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e
quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7 comma 3, della legge 31 luglio 1975, n. 364".
Art. 5.
1. L'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e sostituito dal seguente:
"Art. 171 (Indennita' di servizio all'estero) .
- 1. L'indennita' di servizio all'estero non ha natura retributiva essendo
destinata a sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero ed e' ad
essi commisurata. Essa tiene conto della peculiarita' della prestazione
lavorativa all'estero, in relazione alle specifiche esigenze del servizio
diplomatico-consolare.
2. L'indennita' di servizio all'estero e' costituita:
a) dall'indennita' base di cui all'allegata tabella A;
b) dalle maggiorazioni relative ai singoli uffici
determinate secondo coefficienti di sede da fissarsi con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica sentita la commissione di cui all'articolo
172. Qualora ricorrano esigenze particolari, possono essere fissati
coefficienti differenti per i singoli posti di organico in uno stesso
ufficio.
3. I coefficienti di sede sono fissati, nei limiti delle
disponibilita' finanziarie, sulla base:
a) del costo della vita, desunto dai dati statistici
elaborati dalle Nazioni Unite e dall'Unione europea, con particolare
riferimento al costo degli alloggi e dei servizi. Il Ministero puo' a tal
fine avvalersi di agenzie specializzate a livello internazionale;
b) degli oneri connessi con la vita all'estero, determinati
in relazione al tenore di vita ed al decoro connesso con gli obblighi
derivanti dalle funzioni esercitate, anche sulla base delle relazioni dei
capi delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, nonche' dei
rapporti dell'Ispettore generale del Ministero e delle rappresentanze
all'estero;
c) del corso dei cambi.
4. Ai fini dell'adeguamento dei coefficienti alle
variazioni del costo della vita si seguono i parametri di riferimento
indicati nel comma 3, lettera a). Tale adeguamento sara' ponderato in
relazione agli oneri indicati nel comma 3, lettera b).
5. Nelle sedi in cui esistono situazioni di rischio e
disagio, da valutarsi in base alle condizioni di sicurezza, alle condizioni
sanitarie ed alle strutture medico-ospedaliere, alle condizioni climatiche e
di inquinamento, al grado di isolamento, nonche' a tutte le altre condizioni
locali tra cui anche la notevole distanza geografica dall'Italia, il
personale percepisce una apposita maggiorazione dell'indennita' di servizio
prevista dal comma 1. Tale maggiorazione viene determinata con decreto del
Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sentita la commissione permanente
di finanziamento, tenendo conto delle classificazioni delle sedi estere in
base al disagio adottate dalla Commissione dell'Unione europea. Essa non puo'
in alcun caso superare l'80 per cento dell'indennita' ed e' soggetta a
verifica periodica, almeno biennale.
6. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati
a prestare servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta'
seppure in uffici diversi, l'indennita' di servizio all'estero viene ridotta
per ciascuno di essi nella misura del 14 per cento.
7. Le indennita' base di cui al comma 2 possono essere
periodicamente aggiornate con decreto del Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita'
base non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in
valuta delle indennita' di servizio all'estero corrisposte. Qualora la base
contributiva, determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse
risultare inferiore all'indennita' integrativa speciale prevista per
l'interno, il calcolo dei contributi previdenziali verra' effettuato sulla
base di tale indennita'. Restano escluse dalla base contributiva pensionabile
le indennita' integrative concesse ai sensi dell'articolo 189.".
Art. 6.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dopo
l'articolo 171 e' inserito il seguente articolo:
"Art. 171-bis (Assegno per oneri di rappresentanza). - 1.
L'attivita' di rappresentanza, intesa come mezzo per stabilire ed
intrattenere relazioni personali con le autorita', il corpo diplomatico e gli
ambienti locali, per sviluppare iniziative e contatti di natura politica,
economico-commerciale e culturale, per accedere a determinate fonti di
informazione e per assicurare una efficace tutela delle collettivita'
italiane all'estero, e' svolta dalle seguenti categorie di personale:
a) i capi delle rappresentanze diplomatiche;
b) i capi degli uffici consolari di I categoria;
c) gli altri funzionari della carriera diplomatica e della
dirigenza amministrativa;
d) i primi commissari amministrativi, i commissari
amministrativi ed i commissari amministrativi aggiunti;
e) i direttori degli istituti di cultura;
f) il personale dell'area della promozione culturale che
presso gli istituti di cultura ricopre un posto di addetto in sostituzione
del direttore titolare, oppure presta servizio in qualita' di responsabile di
sezione distaccata ai sensi dell'articolo 7, comma 6, della legge 22 dicembre 1990, n. 401;
g) gli esperti di cui all'articolo 168 del presente
decreto.
2. Al personale indicato nel comma 1 spetta un assegno
quale contributo forfettario per lo svolgimento delle attivita' di
rappresentanza, che viene corrisposto mensilmente unitamente all'indennita'
di servizio. Esso per il suo intero ammontare non concorre a formare reddito
di lavoro dipendente.
3. Per i capi delle rappresentanze diplomatiche l'ammontare
dell'assegno per oneri di rappresentanza e' fissato annualmente con decreto
del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, in ragione delle specifiche
esigenze di ciascuna sede. A tal fine si tiene conto, tra l'altro, del trattamento
economico del personale di servizio necessario per il funzionamento della
residenza ufficiale, nonche' degli altri oneri direttamente connessi
all'attivita' di rappresentanza, quali il ricevimento annuale per la festa
della Repubblica, i ricevimenti in onore di autorita' del Paese di
accreditamento o di personalita' in visita ufficiale, nonche' tutte le
manifestazioni od attivita' necessarie a mantenere i rapporti, anche in base
alle consuetudini del luogo, con gli esponenti piu' rilevanti della locale
societa' e con il corpo diplomatico accreditato nella sede.
4. Per ciascuna delle rimanenti categorie di personale che
sono tenute a svolgere attivita' di rappresetanza, l'ammontare dell'assegno
viene determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in
una misura percentuale correlata alle specifiche funzioni svolte e compresa
tra l'8 per cento e il 20 per cento dell'indennita' di servizio, al netto
delle maggiorazioni di famiglia e di quelle eventualmente attribuite in
relazione alle condizioni di disagio.
5. Qualora ricorrano particolari esigenze di servizio il
consiglio di amministrazione, su motivata proposta del capo missione, puo'
deliberare che venga attribuito un assegno per oneri di rappresentanza anche
a dipendenti che occupino posti in organico in corrispondenza di profili
professionali della settima qualifica funzionale, in misura percentuale non
superiore al 5 per cento dell'indennita' di servizio, come determinata nel
comma 5.
6. I percettori degli assegni per oneri di rappresentanza
depositano presso l'ufficio di appartenenza la documentazione idonea a
giustificare le spese sostenute, che viene custodita per un triennio e tenuta
a disposizione dell'Ispettorato generale. Al termine di ogni esercizio
finanziario i percettori dell'assegno di rappresentanza depositano altresi'
presso l'ufficio di appartenenza autocertificazione attestante l'ammontare
globale delle spese sostenute. Le somme eventualmente non utilizzate vengono
versate sul conto corrente valuta Tesoro. Con apposita circolare verranno
precisate le modalita' per l'individuazione delle spese di rappresentanza,
per la predisposizione della relativa documentazione e per la restituzione
delle somme non utilizzate.".
Art. 7.
1. L'articolo 173 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 173 (Aumenti per situazioni di famiglia).
- 1. In relazione agli oneri derivanti dal servizio del dipendente all'estero
e' attribuita al medesimo, se coniugato, un aumento del 20 per cento della
sua indennita' di servizio qualora il coniuge non eserciti attivita'
lavorativa retribuita, ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro
autonomo in misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti
per esser considerato fiscalmente a carico. Qualora il coniuge fruisca di
trattamento pensionistico costituito con contributi versati in ottemperanza a
disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti
previdenziali, dall'aumento per situazioni di famiglia viene detratto
l'importo della pensione.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di
nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata,
nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio
pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni
figlio un aumento dell'indennita' di servizio all'estero commisurata al 5 per
cento dell'indennita' di servizio che nello stesso Paese e' prevista per il
posto di primo segretario o di console.
4. Gli aumenti di cui ai commi 1, 2 e 3 non sono pagabili
qualora i familiari per i quali sono previsti non risiedano stabilmente nella
sede del titolare dell'indennita', fatta eccezione per i figli che non
possono risiedere nella sede stessa per ragioni di studio o per gravi ragioni
di salute. E' fatta anche eccezione per il coniuge che non possa risiedere
nella stessa sede per gravi ragioni di salute rispetto alle quali
l'assistenza medica nel Paese di servizio, a giudizio del consiglio di
amministrazione, non sia adeguata: in tal caso, peraltro, l'aumento
dell'indennita' di servizio in relazione al coniuge e' limitato al 15 per
cento. E' infine fatta eccezione per il coniuge che non possa risiedere nella
stessa sede in quanto debba assistere i figli minorenni assenti dalla sede
per motivi di studio o di salute: in tal caso l'aumento dell'indennita' di
servizio in relazione al coniuge e' limitato al 5 per cento.
5. La nozione di residenza stabile agli effetti delle
disposizioni contenute nel comma 4, nonche' i casi e le condizioni in cui le
disposizioni stesse trovano applicazione sono determinati dal regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991, n. 306, che potra' essere modificato con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica.".
Art. 8.
1. Il quarto comma dell'articolo 174 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Fermo restando il disposto del quarto comma
dell'articolo 173, gli aumenti di cui al predetto articolo non sono pagabili
fino al giorno in cui ciascun familiare raggiunge nella sede di servizio il
titolare dell'indennita'. Essi, peraltro, competono dalla data fissata dal
secondo comma del presente articolo e anche per i periodi di assenza dalla
sede, purche' il tempo trascorso fuori della sede stessa non ecceda
complessivamente i limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 173.
Nel caso in cui l'assenza del familiare ecceda i limiti regolamentari di non
oltre trenta giorni, gli aumenti per situazione di famiglia vengono
corrisposti limitatamente ai periodi di effettiva presenza del familiare
nella sede di servizio.".
Art. 9.
1. L'articolo 175 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967,
n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 175 (Indennita' di sistemazione). - 1. Al
personale trasferito da Roma ad una sede estera o da una ad altra sede estera
spetta un'indennita' di sistemazione, calcolata in base all'indennita'
personale spettante all'atto dell'assunzione.
2. Nel caso di trasferimento da Roma l'indennita' di
sistemazione e' fissata nella misura di un settimo dell'indennita' personale
annua spettante per il posto di destinazione. Nel caso di trasferimento da
una ad altra sede estera, l'indennita' di sistemazione e' fissata nella
misura di una mensilita' dell'indennita' personale stabilita per il posto di
destinazione. Qualora il trasferimento si verifichi all'interno dello stesso
Paese, l'indennita' in questione e' fissata nella misura del 50 per cento
della indennita' personale mensile stabilita per il posto di destinazione.
3. L'indennita' di sistemazione e' ridotta del 40 per cento
per coloro che fruiscono di alloggio a carico dello Stato e del 20 per cento
per coloro che fruiscono di alloggio in locazione da parte
dell'Amministrazione.
4. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano destinati
o trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa
citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella
sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennita' di sistemazione spetta soltanto
al dipendente che ne ha diritto nella misura piu' elevata.
5. Se nel periodo intercorrente fra la destinazione o il
trasferimento e l'assunzione nella nuova sede all'estero intervengano
variazioni nella misura dell'indennita' di servizio relativa al posto o negli
elementi determinanti l'ammontare dell'indennita' personale, l'indennita' di
sistemazione viene adeguata alle variazioni intervenute.
6. L'indennita' di sistemazione e' corrisposta per intero
all'atto della destinazione o del trasferimento; essa e' peraltro acquisita
soltanto con la permanenza in sede di almeno sei mesi, salvo che la partenza
dalla sede avvenga per motivi non imputabili al dipendente o su giustificata
richiesta del dipendente approvata dal consiglio di amministrazione.
7.
Qualora il dipendente non abbia raggiunto la residenza per effetto di
disposizioni dell'Amministrazione o per causa di forza maggiore e comprovi di
avere gia' effettuato spese a valere sulla indennita' di sistemazione, il
Ministero degli affari esteri determina l'ammontare delle spese stesse da
ammettere a rimborso. Tale ammontare non puo', comunque, superare la meta'
della indennita'.".
Art. 10.
1. L'articolo 176 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 176 (Indennita' di richiamo dal servizio
all'estero). - 1. Al personale in servizio all'estero che e' richiamato
in Italia spetta un'indennita' per fare fronte alle spese connesse con la
partenza dalla sede nonche' con le esigenze derivanti dal rientro in Italia.
2. L'indennita' di richiamo e' corrisposta nella misura di
una indennita' di servizio mensile aumentata del 50 per cento, che viene
calcolata applicando all'indennita' base mensile di ciascun dipendente un
unico coefficiente di maggiorazione, fissato all'inizio di ogni anno con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sulla base della media
dei coefficienti di maggiorazione stabiliti per tutta la rete estera. Essa
viene accreditata all'atto del trasferimento dalla sede all'estero nella
valuta di pagamento, con gli eventuali aumenti spettanti per situazione di
famiglia calcolati a norma dell'articolo 173.
3.
Nel caso di dipendenti tra loro coniugati che rientrano dalla stessa sede
l'indennita' di rientro spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella
misura piu' elevata.".
Art. 11.
1. L'articolo 178 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 178 (Contributo spese per abitazione). -
1. Al personale in servizio all'estero che per l'abitazione vuota o mobiliata
sopporti una spesa superiore al 21 per cento dell'indennita' personale spetta
un contributo da parte dello Stato.
2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della
differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento
dell'indennita' personale. Esso e' concesso per la parte del canone compresa
tra il 21 per cento ed il 30 per cento della predetta indennita'. Nei casi in
cui il canone sia superiore al 30 per cento dell'indennita' personale, e per
la parte compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo puo'
essere concesso sentito il parere del Consiglio di amministrazione.
3. Nel caso di dipendenti coniugati, il calcolo di cui ai
commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo delle due indennita'.
4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di
locazione nel periodo compreso tra l'assunzione di funzioni in sede e la
cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche
durante il congedo e nei periodi in cui e' sospesa o diminuita l'indennita'
personale. Il regolamento, che potra' essere emanato con decreto del Ministro
degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, stabilisce le condizioni e le modalita' per
la concessione e per la corresponsione del contributo.
5. Qualora venga accertato che nel locale mercato
immobiliare sia prassi costante pretendere per la stipula dei contratti di
locazione il pagamento anticipato del canone per uno o piu' anni,
l'Amministrazione puo' concedere al dipendente, a titolo di anticipo, una
somma pari al primo anno di canone, provvedendo al recupero mediante
trattenute mensili sull'indennita' di servizio.".
Art. 12.
1. L'articolo 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 179 (Provvidenze scolastiche). - 1. Al
personale in servizio all'estero il quale abbia figli a carico che
frequentino nel Paese di servizio regolari corsi di istruzione scolastica
primaria o secondaria, e che sostiene una spesa superiore all'ammontare della
maggiorazione dell'indennita' di servizio che gli compete per ciascun figlio,
e' accordato, a domanda, un rimborso delle spese scolastiche relative
all'iscrizione e alla frequenza, commisurato alla differenza fra le spese
effettivamente sostenute e l'ammontare della maggiorazione percepita.
2. Al personale di ruolo del Ministero in servizio
all'estero che e' richiamato in Italia ed abbia figli a carico che stiano
frequentando un regolare corso scolastico in una scuola secondaria straniera
e' riconosciuto un rimborso delle spese sostenute per la frequenza di detti
figli presso scuole straniere operanti in Italia, a condizione che
l'iscrizione avvenga per l'esigenza didattica di concludere il ciclo secondario
di studi gia' iniziato all'estero nello stesso ordinamento scolastico. Il
rimborso ha luogo soltanto nei casi in cui l'iscrizione avviene per le tre
classi finali del corso di studi, nei limiti della durata effettiva degli
studi.
3. I rimborsi previsti ai commi 1 e 2 verranno riconosciuti
in una misura percentuale da determinarsi, all'inizio di ogni anno, con
decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in relazione alle
disponibilita' finanziarie. Tale misura non potra' comunque essere superiore
al 90 e al 60 per cento delle spese rispettivamente previste ai commi 1 e 2
del presente articolo.".
Art. 13.
1. L'articolo 181 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 181 (Spese di viaggio per congedo o ferie).
1. Al personale in servizio all'estero spetta ogni 18 mesi, ed a quello che
si trova in sedi particolarmente disagiate ogni 12 mesi, il parziale
pagamento delle spese di viaggio per congedo in Italia anche per i familiari
a carico. Il relativo diritto e' acquisito rispettivamente dopo 12 e 8 mesi,
ancorche' i viaggi siano stati effettuati precedentemente.
2. Le spese predette sono corrisposte per il percorso dalla
sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede nella
misura del 90 per cento.
3. Si applicano le disposizioni di cui al terzo comma
dell'articolo 180 indipendentemente dal mezzo di trasporto usato e quelle
relative ai viaggi di trasferimento di cui al successivo titolo II, con
esclusione delle spese di trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo,
il pagamento delle spese relative alla classe immediatamente superiore a
quella economica spetta solo ai funzionari di grado non inferiore a
consigliere di ambasciata o equiparati ed al coniuge a carico.
4. Fermi i termini di cui al comma 1, le spese per i viaggi
dei familiari sono pagate anche se i viaggi hanno luogo in periodi di tempo
non corrispondenti a quello del congedo ordinario o delle ferie del
dipendente.
5. Per i figli a carico che compiano studi in localita'
diversa da quella di servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in
luogo delle spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 e nei limiti e con le modalita'
ivi stabiliti, le spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente
stesso e rientrare nella localita' di studio.".
Art. 14.
1. L'articolo 183 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 183 (Trattamento economico durante l'assenza
dal servizio). - 1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero,
con esclusione dei periodi di ferie, nonche' delle assenze connesse al
servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno,
durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale
e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per
il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni
applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute,
la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
2. Il limite massimo di assenza previsto dal comma 1 e'
aumentato fino a 4 mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa
essere trasferito senza danno, ferma restando la disposizione di cui al comma
1, lettera a).
3. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi
della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai
lavoratori padri ai sensi della legge 9
dicembre 1977, n. 903, spetta il
seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita'
personale e' corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale
e' sospesa.
4. Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche'
quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite
dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio
all'estero.".
Art. 15.
1. L'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 185 (Trattamento di reggenza). - 1. Al
personale che assuma la reggenza della rappresentanza diplomatica o
dell'ufficio consolare presso cui presta servizio spetta un assegno per oneri
di rappresentanza, in sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda,
nella seguente misura:
a) tre quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza
spettante al titolare, quando questi continui a godere dell'intera indennita'
personale ed a partire dall'undicesimo giorno di sua assenza;
b) quattro quinti dell'assegno per oneri di rappresentanza
spettante al titolare, quando questi cessi in parte dal godimento
dell'indennita' personale.
2. Nel caso in cui il titolare cessi integralmente dal
godimento dell'indennita' personale o in caso di vacanza di posto, al
reggente vengono attribuiti un assegno per oneri di rappresentanza dello
stesso ammontare di quello previsto per il titolare dell'ufficio, in
sostituzione di quello di cui eventualmente gia' goda, nonche', in aggiunta
alla propria indennita' di servizio, i tre quinti dell'indennita' di servizio
spettante al titolare dell'ufficio.
3. Al personale che assuma la reggenza di altro ufficio
all'estero non nella stessa sede, spettano tre quarti dell'indennita'
prevista per il posto assunto in reggenza, oltre all'assegno di
rappresentanza calcolato secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 ed in
aggiunta all'indennita' di servizio di cui il predetto personale gia' gode.
4. In nessun caso l'indennita' di servizio all'estero del
reggente puo' superare i quattro quinti dell'indennita' di servizio
all'estero prevista per il posto assunto in reggenza, ferma la
corresponsione, oltre tale limite, degli eventuali aumenti per situazione di
famiglia spettantigli sull'indennita' di servizio all'estero in godimento.
5.
Se la reggenza e' assunta da personale che non goda di indennita' di servizio
all'estero, spetta un trattamento di reggenza corrispondente ai quattro
quinti dell'indennita' di servizio e dell'assegno per oneri di rappresentanza
stabiliti per il posto assunto in reggenza, oltre agli eventuali aumenti per
situazione di famiglia.".
Art. 16.
1. Il comma secondo dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Spetta altresi' il pagamento delle spese relative al
trasporto di effetti oltre i quantitativi di cui al primo comma, nei seguenti
limiti:
kg
400 per i funzionari aventi grado di primo segretario di legazione e
segretario di legazione o equiparato, nonche' per il personale della VII
qualifica funzionale o superiore;
kg 800 per i funzionari aventi grado di consigliere di
ambasciata o di consigliere di legazione o equiparato;
kg 1.200 per i funzionari aventi grado non inferiore a
ministro plenipotenziario di II classe o equiparato, i funzionari con
incarico di ministro e di ministro consigliere presso le rappresentanze
diplomatiche e i titolari di consolati generali di prima classe;
kg 2.000 per i capi delle rappresentanze
diplomatiche.".
2. Il comma ottavo dell'artico1o 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Compete inoltre il pagamento delle spese di trasporto
di una autovettura.".
3. Dopo l'ultimo comma dell'articolo 199 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, sono inseriti i seguenti commi:
"Il
Ministero puo' predisporre, secondo condizioni e modalita' da stabilire con
apposito decreto, una lista di societa' di trasporti internazionali da
abilitare ai fini dell'ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al
primo comma.
Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano trasferiti
allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa citta', e
sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella sede sia
inferiore a centottanta giorni, il pagamento delle spese di cui al comma
primo, e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che
spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".
Art. 17.
1. Il secondo comma dell'articolo 203 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Alle persone estranee all'Amministrazione degli
affari esteri in servizio all'estero ai sensi del presente decreto compete:
a) se incaricate delle funzioni di capo di ufficio
consolare di I categoria, il trattamento previsto dagli articoli 171, 173,
174, 178, 180, 182, 186, 188, 207 e 208, nonche' quello previsto dal titolo
II della presente parte;
b) se occupano un posto ai sensi dell'articolo 168, il
trattamento previsto dai titoli I e II della presente parte ad esclusione
dell'articolo 176, dell'articolo 179, comma 2, nonche' dell'articolo 208;
c)
se preposte ad uffici consolari di II categoria, il trattamento di cui agli
articoli 186 e 208.".
Art. 18.
1. Il primo comma dell'articolo 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Ai componenti delle delegazioni diplomatiche speciali
di cui all'articolo 35 e' attribuita, con decreto del Ministro degli affari
esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica su parere della commissione di cui all'articolo 172,
un'indennita' adeguata ed un assegno per oneri di rappresentanza determinato
secondo i criteri di cui all'articolo 171-bis. Il trattamento
economico complessivo e' comunque non superiore a quello che il personale di
analogo rango percepisce o percepirebbe nel Paese in cui e' istituita la
delegazione diplomatica speciale.".
Art. 19.
1. Il terzo comma dell'articolo 209 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Qualora a seguito di cessazione dal servizio in una
sede all'estero si renda necessario effettuare conguagli, le relative
operazioni sono disposte in lire italiane. L'eventuale saldo a favore del
dipendente che rientri al Ministero e' corrisposto a domanda in lire italiane
oppure nella valuta in cui gli era corrisposta l'indennita' di servizio
all'estero nella sede di provenienza, secondo il rapporto di ragguaglio vigente
nel periodo a cui si riferisce il saldo.".
Art. 20.
1. L'articolo 210 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 210 (Controllo medico periodico). - 1. Il
personale in servizio all'estero, tenuto conto di quanto previsto
dall'articolo 181, puo' chiedere ogni diciotto mesi o, qualora si trovi in
sedi particolarmente disagiate, ogni dodici mesi, ovvero al momento del
rientro al Ministero, un esame medico generale di controllo per se' ed i
familiari a carico.
2. L'esame medico di controllo, disciplinato dalla
normativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e successive modificazioni, viene di norma eseguito
presso le strutture sanitarie operanti, ai sensi dell'articolo 3 del predetto
decreto, nella sede del Ministero degli affari esteri, fatta salva la
necessita' di ulteriori accertamenti presso le strutture del servizio
sanitario nazionale.
3. L'esame di cui al comma 2 puo' essere effettuato
all'estero, qualora il personale o i familiari a carico non abbiano potuto
godere in Italia del congedo ordinario o delle ferie spettanti.".
Art. 21.
1. L'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, e' sostituito dal seguente:
"Art. 211 (Assicurazioni). - 1. L'assistenza
sanitaria al personale in servizio all'estero, ed ai familiari aventi
diritto, viene assicurata dal Ministero della sanita', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1980, n. 618. Tuttavia al personale con sede di servizio in Stati ove
non viene erogata l'assistenza sanitaria in forma diretta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e c) del decreto del Presidente della
Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, il
Ministero degli affari esteri rimborsa, in alternativa all'assistenza
sanitaria in forma indiretta disciplinata dallo stesso articolo 3, nel limite
dell'85 per cento, le spese connesse alla stipula di polizza con una o piu'
compagnie di assicurazione, individuate d'intesa con il Ministero della
sanita', per prestazioni sanitarie in caso di malattia, infortunio e
maternita', secondo condizioni e modalita' determinate con decreto del
Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della sanita'. La
polizza deve prevedere anche la copertura dei familiari a carico, purche'
effettivamente conviventi nella stessa sede del titolare ed il rimborso delle
spese di trasferimento di infermo, ed eventuale accompagnatore, in caso di
carenza in loco di strutture sanitarie adeguate all'evento occorso.
2. Nei confronti del personale e dei familiari a carico, di
cui al comma 1, trova applicazione l'istituto del trasfrimento d'infermo
previsto dall'articolo 6 del citato decreto del Presidente della Republica n. 618 del
1980, qualora tale trasferimento non sia
previsto nelle condizioni delle polizze stipulate.
3.
A favore dei dipendenti in servizio in Paesi ove si verifichino situazioni di
pericolosita' suscettibili di porre a serio rischio la loro incolumita'
fisica, il Ministero provvede alla stipula di polizze assicurative per la
copertura dei rischi di morte, invalidita' permanente o altre gravi
menomazioni, causati da atti di natura violenta. La copertura assicurativa,
estesa anche al coniuge se effettivamente residente nella stessa sede, viene
effettuata secondo modalita' ed a condizioni determinate con decreto del
Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.".
Art. 22.
1. Le disposizioni che modificano l'articolo 178 si
applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1° gennaio 1999.
Per il personale che alla data predetta gia' beneficia di un contributo spese
per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla
precedente normativa finche' rimanga nella stessa sede.
Capo II
Disposizioni concernenti il personale dipendente da enti
pubblici non economici in servizio all'estero.
Art. 23.
Indennita' di servizio
1. L'indennita' di servizio che alla data di entrata in
vigore del presente decreto spetta, in base ai rispettivi ordinamenti, al
personale dipendente da enti pubblici non economici trasferiti a prestare
servizio presso gli uffici di detti enti all'estero, e' determinata sulla
base e con le modalita' di quella attribuita ai dipendenti del Ministero
degli affari esteri in servizio nella stessa sede, secondo apposite tabelle
di equiparazione che tengano conto delle qualifiche e dei profili
professionali rivestiti dal suddetto personale.
2.
Dette tabelle sono stabilite, su proposta del consiglio di amministrazione
dell'ente pubblico, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, il Ministro degli affari esteri ed il rispettivo Ministro
vigilante. Per il personale a livello dirigenziale si tiene conto del
trattamento spettante al personale della dirigenza amministrativa del
Ministero degli affari esteri. Per il dirigente cui e' attribuita la
titolarita' dell'ufficio all'estero si fa riferimento al trattamento
spettante al personale del Ministero degli affari esteri con il grado di
primo consigliere.
3. L'ammontare delle indennita' di servizio e' fissata,
nell'ambito delle disponibilita' finanziarie di ciascun ente pubblico, dal
rispettivo consiglio di amministrazione in maniera tale da assicurare un
trattamento economico non inferiore al 75 per cento e non superiore al 90 per
cento di quello che compete al corrispondente personale del Ministero degli
affari esteri, con cessazione di ogni altra eventuale riduzione
precedentemente in vigore.
Art.
24.
Assegni per oneri di rappresentanza
1. Qualora l'ufficio all'estero non disponga di apposito
fondo su cui imputare le spese di rappresentanza, al personale preposto
all'ufficio spetta un assegno quale contributo forfettario per far fronte
agli oneri di rappresentanza il cui ammontare resta determinato nella stessa
misura percentuale stabilita per i dipendenti del Ministero degli affari
esteri con il grado di primo consigliere.
2. Detta percentuale si applica all'indennita' di servizio
percepita al netto delle maggiorazioni per carichi familiari e di quelle
eventualmente attribuite in relazione alle condizioni di disagio.
3. Al restante personale direttivo responsabile di sezioni
distaccate dipendenti da altro ufficio all'estero spetta analogo assegno per
oneri di rappresentanza determinato nella stessa misura percentuale spettante
al personale del Ministero degli affari esteri di livello equiparato.
4. I percettori degli assegni di rappresentanza al termine
di ogni esercizio finanziario, sono tenuti ad attestare, tramite
autocertificazione, l'ammontare globale delle spese sostenute ed a restituire
le somme eventualmente non utilizzate.
5.
Per l'individuazione delle spese di rappresentanza, per la predisposizione
della relativa documentazione e per le modalita' di controllo, si applicano
criteri analoghi a quelli stabiliti per il Ministero degli affari esteri.
Art. 25.
Provvidenze accessorie
1. I consigli di amministrazione degli enti pubblici non
economici possono, nell'ambito delle proprie disponibilita', estendere al
proprio personale in servizio all'estero le altre maggiorazioni, indennita' o
rimborsi spese gia' previste per il personale del Ministero degli affari
esteri, attenendosi, come limite massimo, alla misura stabilita per il
suddetto personale.
2. Le delibere che stabiliscono tali provvidenze sono
sottoposte all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, del Ministero degli affari esteri e del rispettivo Ministero
vigilante.
Capo III
Disposizioni concernenti il trattamento del personale in
servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali.
Art. 26.
1. L'articolo 651 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 651 (Supplenze di insegnamento). - 1.
Qualora non sia possibile provvedere ai sensi degli articoli 649 e 650, i
presidi e i direttori didattici possono conferire con motivato provvedimento
supplenze temporanee a norma del presente articolo.
2. I capi d'istituto compilano apposite graduatorie di
personale abilitato e non abilitato, in possesso del titolo di studio
prescritto per impartire l'insegnamento secondo la normativa italiana,
vistate dall'autorita' consolare, relativamente a:
a) personale residente nel Paese ospite;
b) personale non residente nel Paese ospite.
3. Di norma le supplenze vengono conferite al personale di
cui al comma 2, lettera a). Tale conferimento e' disciplinato dalla legge
italiana. Tuttavia, qualora non sia possibile nominare personale residente, o
qualora nel Paese ospite sia obbligatorio applicare la legge locale in
materia, le supplenze possono essere conferite al personale di cui al comma
2, lettera b).
4. La retribuzione dei supplenti e' determinata in
relazione alle ore di servizio effettivamente prestate. Per il personale di
cui al comma 2, lettera a), essa e' equivalente a quella che percepirebbe in
territorio metropolitano per analoghe funzioni o, se piu' favorevole, alla
retribuzione corrisposta localmente per analoga attivita'. Per il personale
di cui al comma 2, lettera b), essa e' invece determinata sulla base dei
criteri fissati dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive integrazioni e modificazioni, con
riferimento alla tabella prevista dall'articolo 658.
5. Il personale supplente, residente o non residente, e'
nominato per il tempo strettamente necessario ad assicurare l'attivita'
didattica.
6.
Non si provvede comunque alla nomina di supplenti nel caso di posti di insegnamento
disponibili per un numero di giorni inferiori a undici, salvo che nelle
istituzioni di cui all'articolo 636.".
Art. 27.
1. L'articolo 658 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 658 (Assegni di sede). - 1. Al personale
in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e
agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio
nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete,
dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede,
uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire
agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno e' costituito:
a) dall'assegno base previsto per le diverse funzioni dalla
tabella di cui al comma 9;
b) dalle maggiorazioni relative alle singole sedi
determinate secondo coefficienti da fissarsi con decreto del Ministro per gli
affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, sentita la commissione di cui all'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
2. I coefficienti sono fissati sulla base del costo della
vita e delle sue variazioni risultanti dalle periodiche pubblicazioni
statistiche dell'O.N.U., del Fondo monetario internazionale e dell'Unione
europea, nonche' dalle relazioni dei capi di rappresentanza diplomatica e, in
particolari situazioni, dei capi di ufficio consolare, dai rapporti degli
ispettori del Ministero e degli uffici all'estero, come pure da ogni altro
elemento utile, tenuto conto, tra l'altro, del costo degli alloggi e dei
servizi, nonche' del corso dei cambi.
3. Agli assegni di sede si applicano le stesse
maggiorazioni per situazioni di rischio e disagio stabilite per il personale
di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio nella stessa sede.
4.
Qualora due dipendenti fra loro coniugati vengano destinati a prestare
servizio nello stesso ufficio all'estero o nella stessa citta' seppure in
uffici diversi, l'assegno di sede viene ridotto per ciascuno di essi nella
misura del 14 per cento.
5. Al personale cui venga integralmente sospesa la
corresponsione dell'assegno personale e che continui ad occupare un posto
all'estero compete l'intero trattamento previsto per il territorio nazionale,
escluse le indennita' per i servizi o funzioni di carattere speciale.
6. L'assegno di sede e' conservato per intero durante il
periodo delle ferie annuali stabilito dalle disposizioni vigenti per il
personale della scuola in servizio all'estero per un massimo di cinquantadue
giorni lavorativi, complessivamente in ciascun anno, ivi compresi i giorni di
viaggio e le 4 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 937. Ai fini del relativo computo il sabato e' considerato
giorno lavorativo.
7. L'assegno di sede non compete al personale in servizio
all'estero che usufruisca del periodo di ferie in Italia prima che siano
trascorsi sei mesi dalla data di assunzione delle funzioni all'estero.
8. L'assegno di sede del personale di ruolo dello Stato cui
venga corrisposta, da parte di autorita' o ente all'estero una retribuzione
per altro servizio prestato, e' diminuito di un importo pari a quello
corrisposto da detta autorita' o ente.
9.
Gli assegni base per il personale in servizio presso le istituzioni
scolastiche italiane all'estero o nelle altre iniziative e attivita' previste
nel titolo I sono cosi determinati:
|
Assegno
mensile lordo
lire
|
A) Personale ispettivo, direttivo e docente in servizio
presso istituzioni scolastiche italiane e presso istituzioni scolastiche e
universitarie straniere:
|
|
1) Ispettore tecnico
|
1.700.000
|
2) Direttore didattico con funzioni ispettive
|
1.560.000
|
3) Preside di istituto di istruzione su periore
|
1.534.000
|
4) Preside di scuola media
|
1.534.000
|
5) Direttore didattico
|
1.534.000
|
6) Docente chiamato a ricoprire una cattedra presso
universita' istituti superiori e conservatori stranieri
|
1.400.000
|
7) Docente incaricato della presidenza di istituto di
istruzione secondaria superiore
|
1.311.000
|
8) Docente nelle scuole secondarie superiori o presso
istituti stranieri di istruzione secondaria di secondo grado
|
1.260.000
|
9) Lettore incaricato anche di attivita' extra
accademiche
|
1.260.000
|
10) Docente incaricato della presidenza di scuola media
|
1.219.000
|
11) Insegnante elementare o di scuola materna incaricato
di funzioni direttive
|
1.165.000
|
12) Lettore
|
1.160.000
|
13) Docente nelle scuole medie o presso istituti
stranieri di istruzione secondaria di primo grado
|
1.151.000
|
14) Docenti diplomati degli istituti di istruzione
secondaria superiore
|
1.105.000
|
15) Insegnante elementare o di scuola materna o presso
istituti stranieri di istruzione primaria
|
1.105.000
|
|
B) Personale amministrativo, tecnico ed ausiliario
(A.T.A.) in servizio presso istituzioni scolastiche italiane:
|
|
|
16) Responsabile amministrativo
|
1.105.000
|
|
17) Assistente amministrativo
|
949.000
|
|
18) Collaboratore scolastico
|
805.000
|
|
10. Gli assegni base di cui al comma 9, possono essere
periodicamente aggiornati con decreto del Ministro degli affari esteri,
d'intesa con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, per tener conto della variazione percentuale del valore medio
dell'indice dei prezzi rilevato dall'ISTAT. La variazione dell'indennita' base
non potra' comunque comportare un aumento automatico dell'ammontare in valuta
degli assegni corrisposti all'estero. Qualora la base contributiva,
determinata ai sensi delle disposizioni vigenti, dovesse risultare inferiore
all'indennita' integrativa speciale prevista per l'interno, il calcolo dei
contributi previdenziali verra' effettuato sulla base di tale
indennita'.".
Art. 28.
1. L'articolo 659 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 659 (Aumenti per situazione di famiglia).
1. L'assegno di sede all'estero e' aumentato del 20 per cento a favore del
personale coniugato, il cui coniuge non eserciti attivita' lavorativa
retribuita ovvero non goda di redditi di impresa o da lavoro autonomo in
misura superiore a quella stabilita dalle disposizioni vigenti per essere
considerato fiscalmente a carico. Nel caso in cui il coniuge fruisca di
trattamento pensionistico costituito con contributi versati, in ottemperanza
a disposizioni di legge e con oneri a carico dell'erario o di enti
previdenziali, l'importo della pensione viene detratto dall'aumeno per
situazione di famiglia.
2. L'aumento di cui al comma 1 non compete nei casi di
nullita', annullamento, divorzio, separazione legale o consensuale omologata,
nonche' nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento di matrimonio
pronunciati da giudice straniero anche se non delibati.
3. All'impiegato avente figli a carico spetta per ogni
figlio un aumento dell'assegno di sede commisurato al 5 per cento
dell'assegno di sede che nello stesso Paese e' previsto per il posto di
docente nelle scuole medie o presso istituti stranieri di istruzione
secondaria di primo grado.
4. Agli effetti delle presenti disposizioni si intendono
per familiari a carico: il coniuge e, sempreche' minorenni, i figli
legittimi, i figli legittimati, i figli naturali legalmente riconosciuti, i
figli adottivi, gli affiliati, i figli nati da precedente matrimonio del
coniuge, nonche' i figli maggiorenni inabili a qualsiasi proficua attivita' e
quelli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 7, comma 3, della legge 31 luglio 1975, n 364.
5.
Ai fini delle presenti disposizioni, si intende per ''assegno di sede''
quello previsto dal comma 1 dell'articolo 658 e per ''assegno personale''
quello risultante dall'eventuale cumulo dell'assegno di sede con gli aumenti,
in dipendenza della situazione di famiglia, di cui al presente articolo.
6. Per quanto riguarda gli aumenti previsti dal presente
articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 173, al comma 4 dell'articolo 174, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.".
Art. 29.
1. L'articolo 661 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 661 (Indennita' di sistemazione). - 1.
All'atto dell'assunzione del servizio in ciascuna sede all'estero, il
personale ha diritto ad una indennita' di sistemazione, nella misura di una
mensilita' dell'assegno personale spettante per il posto di destinazione.
L'indennita' stessa e' ridotta del 20 per cento per coloro che fruiscono di
alloggio in locazione da parte dell'amministrazione.
2. Nel caso di destinazione o trasferimento nella stessa
citta' di dipendenti tra loro coniugati e sempre che il divario fra le date
di assunzione di servizio nella sede sia inferiore a 360 giorni, l'indennita'
di sistemazione spetta soltanto al dipendente che ne ha diritto nella misura
piu' elevata.".
Art. 30.
L'articolo 662 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 662 (Contributo spese per abitazione). -
1. Al personale che per l'abitazione vuota o mobiliata sopporti una spesa
superiore al 21 per cento dell'assegno personale spetta un contributo da
parte dello Stato.
2. Il contributo e' commisurato ai quattro quinti della
differenza fra il canone di locazione e un ammontare pari al 21 per cento
dell'assegno personale. Esso e' concesso per la parte del canone compresa tra
il 21 per cento ed il 30 per cento del predetto assegno. Nei casi in cui il
canone sia superiore al 30 per cento dell'assegno personale, e per la parte
compresa tra il 30 per cento e il 35 per cento, il contributo puo' essere
concesso sentito il parere del consiglio di amministrazione del Ministero
degli affari esteri.
3. Nel caso di dipendenti coniugati il calcolo di cui ai
commi 1 e 2 viene effettuato avendo riguardo al cumulo dei due assegni.
4. Il contributo e' dovuto in costanza del contratto di
locazione nel periodo compreso tra la assunzione di funzioni in sede e la
cessazione definitiva dalle funzioni stesse. Esso viene corrisposto anche
durante le ferie e nei periodi in cui e' sospeso o diminuito l'assegno
personale.
5. Salvo diverse disposizioni regolamentari, per quanto
riguarda le condizioni e le modalita' per la concessione e la corresponsione
del contributo, si applicano le disposizioni dell'articolo 279 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18. La competenza ad esprimere il
parere sulla rispondenza dell'alloggio spetta al capo dell'ufficio
diplomatico o consolare, cui sono devolute le funzioni di cui all'articolo
647, comma 2, e quelle di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200.".
Art. 31.
L'articolo 663 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 663 (Provvidenze scolastiche). - 1. Al
personale con trattamento stipendiale non superiore a quello iniziale di
dirigente, il quale abbia figli a carico che studino in Italia o frequentino
all'estero, in localita' diversa dalla sede di servizio, una scuola italiana
statale o legalmente riconosciuta, e' accordato, a domanda, un contributo
mensile di quarantamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i dieci e i
diciotto anni e di sessantamila lire per ogni figlio in eta' compresa tra i
diciannove e i ventisei anni.
2. Il contributo e' accordato senza la limitazione di cui
al comma 1 al personale in servizio nelle sedi particolarmente disagiate di
cui all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n.18.
3. Le provvidenze previste dal presente articolo sono
concesse nei limiti della durata effettiva degli studi, seguiti con
continuita'.".
Art. 32.
1. L'articolo 664 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 664 (Spese di viaggio per ferie). - 1. Le
spese di viaggio per e dall'Italia, in occasione di ferie, purche' usufruito
di norma durante le ferie scolastiche locali, sono rimborsate ogni 18 mesi
nella misura del 90 per cento. Le spese predette sono corrisposte per il percorso
dalla sede di servizio fino ad una destinazione in Italia e ritorno in sede.
Esse sono rimborsate anche per i familiari a carico.
2. Il pagamento ha luogo nei limiti e secondo le modalita'
stabilite per i viaggi di trasferimento, con esclusione delle spese per il
trasporto degli effetti; per il viaggio in aereo, il rimborso delle spese
relative alla classe immediatamente superiore a quella economica spetta solo
al personale con qualifica dirigenziale ed al coniuge a carico.
3. Il diritto al rimborso delle spese e' acquisito dopo lo
scadere di 12 mesi di servizio in sede, ancorche' i viaggi siano stati
effettuati prima.
4. Fermo il disposto di cui al comma 3 i viaggi dei
familiari possono aver luogo anche in periodo di tempo non corrispondente a
quello del congedo del dipendente.
5.
Per i figli a carico che compiano studi in localita' diversa da quella di
servizio del dipendente, sono corrisposte a domanda, in luogo delle spese di
cui al presente articolo e nei limiti e con le modalita' ivi stabiliti, le
spese per raggiungere la sede di servizio del dipendente stesso e rientrare
nella localita' di studio.".
Art. 33.
1. La lettera c) del primo comma dell'articolo 665 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituita dalla seguente:
"
c) per i percorsi in aereo, il pagamento delle spese per la classe
immediatamente superiore a quella turistica ai dirigenti scolastici e per la
classe turistica al restante personale.".
2. Il comma 6 dell'articolo 665 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
" 6. Il personale che cessi dalle funzioni all'estero
per ragioni diverse dal richiamo o dalla destinazione ad altra sede ha
diritto per se' e per i familiari a carico al pagamento, a norma del presente
capo, delle spese di viaggio e di una indennita' per il trasporto degli
effetti per trasferirsi al luogo di residenza prescelto in Italia o, nei
limiti di tali spese, in altro paese. Il personale cessato dalle funzioni che
non si trasferisca entro un anno dalla data di cessazione decade dal diritto.".
Art. 34.
1. All'articolo 666 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"5-bis. Il Ministero puo' predisporre secondo
condizioni e modalita' da stabilire con apposito decreto una lista di
societa' di trasporti internazionali da abilitare ai fini della
ammissibilita' della richiesta di rimborso di cui al comma 1.
5-ter. Qualora dipendenti fra loro coniugati vengano
trasferiti allo stesso ufficio all'estero o ad uffici ubicati nella stessa
citta', e sempre che il divario fra le date di assunzione di servizio nella
sede sia inferiore a 180 giorni, il pagamento delle indennita' di cui al
comma 1 e' corrisposto soltanto ad uno di essi, con gli aumenti che
spetterebbero qualora il coniuge fosse a carico.".
Art. 35.
Larticolo 671 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' sostituito dal seguente:
"Art. 671 (Trattamento economico durante l'assenza
dal servizio). –
1. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero,
con esclusione dei periodi di ferie, e' fissato in complessivi 60 giorni in
ragione d'anno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale
e' corrisposta per intero per i primi 45 giorni ed e' sospesa per il restante
periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni
applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute,
la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
2. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi
della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai
lavoratori padri ai sensi della legge 30
dicembre 1997, n. 903, spetta il
seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita'
personale e' corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale
e' sospesa.
Trascorsi i periodi indicati ai commi 1 e 2, nonche' quelli
previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite
dall'attuale ordinamento, comportano la restituzione ai ruoli di
provenienza.".
Art. 36.
1. Al personale di ruolo delle Amministrazioni dello Stato
di cui all'articolo 19, commi 3 ed 11, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, fino al termine del loro mantenimento in servizio
all'estero come stabilito dallo stesso articolo 19, spetta il trattamento
economico previsto dal presente decreto per il personale in servizio presso
le istituzioni scolastiche italiane all'estero.
2.
L'assegno di sede sara' calcolato sulla base dei seguenti assegni mensili
lordi:
|
Assegno
mensile lordo
lire
|
Docente e assistente universitario, professore di ruolo
A, funzionario di carriera direttiva
|
1.307.000
|
Professore di ruolo B
|
1.242.000
|
Assistente amministrativo ex personale delle carriere
esecutive
|
949.000
|
Art. 37.
1. Le disposizioni che modificano l'articolo 662 si
applicano a coloro che assumono servizio all'estero dopo il 1 gennaio 1999.
Per il personale che alla data predetta gia' beneficia di un contributo spese
per abitazione, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dalla
precedente normativa.
Art. 38.
1. Al sottoindicato personale della scuola che al 1 gennaio
1999 si trovi gia' a prestare servizio all'estero, spetta sino al momento del
suo trasferimento ad altro incarico all'estero od al suo rientro in Italia un
assegno di sede calcolato sulle basi tabellari di seguito indicate:
|
Assegno
mensile lordo
lire
|
Preside d'istituto d'istruzione superiore
|
1.882.000
|
Preside di scuola media
|
1.695.000
|
Direttore didattico
|
1.331.000
|
Docente incaricato della presidenza d'istituto
d'istruzione superiore
|
1.695.000
|
Docente incaricato della presidenza di scuola media
|
1.506.000
|
Capo IV
Disposizioni concernenti il trattamento del personale del
Ministero della difesa in servizio all'estero presso gli uffici degli addetti
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.
Art. 39.
1.
Il comma primo dell'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e'
sostituito dal seguente:
"L'addetto
dispone di un ufficio, del quale fa parte, oltre agli eventuali addetti
aggiunti ed assistenti, il personale assegnato dal Ministero della difesa con
mansioni di archivista. Le mansioni di archivista sono affidate a
sottufficiali o ad impiegati civili del Ministero stesso.".
Art. 40.
1. L'articolo 4 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Al personale di cui all' articolo 2
competono lo stipendio e gli altri assegni fissi e continuativi previsti per
l'interno, tranne che per essi sia diversamente disposto. Al personale stesso
e' esteso il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al
personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le
rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti:
a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per
situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia;
b) indennita' di sistemazione;
c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero;
d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui
all'articolo 8 della presente legge;
e) contributo spese per abitazione;
f) contributo spese per particolari esigenze connesse a
doveri di rappresentanza;
g) provvidenze scolastiche;
h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di
servizio comunque e dovunque compiuti;
i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli
addetti, addetti aggiunti e assistenti;
l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini,
fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del
personale;
m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma
dei familiari a carico o dei domestici.
2. In caso di decesso del personale di cui all' articolo 2,
spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
3. All'applicazione del presente articolo provvede il
Ministero della difesa, di concerto, ove occorra, con il Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.".
Art. 41.
1. L'articolo 6 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Le indennita' base di servizio
all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza,
le indennita' ed i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento,
nonche' le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della
tabella 2, annessa alla presente legge, riguardante gli allineamenti
economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero
degli affari esteri in servizio all'estero.
2. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di
servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto,
percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di
residenza.
3. Per le sedi ove manchi il corrispondente posto di
organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni
saranno determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i
Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, sentita la commissione permanente di finanziamento,
istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.".
Art. 42.
1. L'articolo 8 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - 1.
Il personale in servizio all'estero ha diritto ogni anno ad una licenza
ordinaria di trenta giorni lavorativi, nonche' a quattro giornate di riposo
da fruire nell'anno solare ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. Le
ferie del personale civile del Ministero della difesa in servizio all'estero
sono regolate secondo le disposizioni vigenti per il territorio
metropolitano.
2. Per il personale in servizio nelle sedi disagiate, ed in
quelle particolarmente disagiate, stabilite per il personale del Ministero
degli affari esteri ai sensi del primo comma dell'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, il periodo di licenza ordinaria
o di ferie di cui al comma 1 e' rispettivamente aumentato di sette e di dieci
giorni lavorativi.
3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 si applicano le
stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per
rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del
Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di
tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia
stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del terzo comma
dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
4.
Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei
periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle assenze connesse al
servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni in ragione d'anno,
durante i quali spetta il seguente trattamento economico:
a) in caso di assenza per infermita' l'indennita' personale
e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per
il restante periodo;
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni
applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute,
la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa.
5. Il predetto limite massimo di assenza e' aumentato fino
a quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere
trasferito senza danno, fermo restando la disposizione di cui al comma 4,
lettera a).
6. Alle lavoratrici madri in astensione dal lavoro ai sensi
della legge 30
dicembre 1971, n. 1204, nonche' ai
lavoratori padri ai sensi della legge 30
dicembre 1997, n. 903, spetta il
seguente trattamento economico:
a) in caso di astensione obbligatoria l'indennita'
personale e' corrisposta per intero;
b) in caso di astensione facoltativa l'indennita' personale
e' sospesa.
7. Trascorsi i periodi indicati ai commi 4 e 5, nonche'
quelli previsti dagli articoli 4 e 5 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, ulteriori assenze del dipendente, pur se consentite
dall'attuale ordinamento, comportano la decadenza dall'organico dell'ufficio
all'estero.
8. Al personale di cui al comma 2 del presente articolo si
applicano, inoltre le norme che regolano, per il personale del Ministero
degli affari esteri, il computo, ai fini del trattamento di quiescenza, del
servizio previsto nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate.".
Art. 43.
1.
L'articolo 13 della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 13. - 1. Al personale militare e civile inviato
all'estero in base alla presente legge si applicano per l'assistenza
sanitaria e per le coperture dei rischi di morte, invalidita' permanente o
gravi menomazioni causati da atti di natura violenta, le norme vigenti per il
personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, di cui
all'articolo 211 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18.
2. Al personale locale assunto a contratto si applicano le
disposizioni degli articoli 158 e 165 del predetto decreto del Presidente della Repubblica.".
Capo V
Norme finali
Art. 44.
1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 6, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 243, nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 17 agosto 1955,
n. 767, nell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio
1956, n. 19, e nell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965,
n. 749. Sono altresi' abrogate le seguenti
tabelle: la tabella 19 allegata al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la tabella B allegata alla legge 6
febbraio 1985, n. 15, le tabelle B
dell'allegato 2 e C dell'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, la tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401. E' abrogato l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 1991,
n. 306. E' altresi' abrogato il comma 4
dell'articolo 20 della legge 11 ottobre 1990, n. 292.
Art. 45.
1. E' abrogata la tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, nonche' la tabella D di cui all'articolo 29 della legge 25 agosto 1982, n. 604.
Art. 46.
1. Sono abrogate le tabelle n. 1 e n. 2 allegate alla legge 27 dicembre 1973, n. 838, e sostituite con quelle n. 1 e n. 2, allegate al presente
decreto. Mantengono tuttavia la loro efficacia i provvedimenti di
attribuzione del trattamento economico per il personale di vigilanza adottati
dal Ministero della difesa anteriomente all'entrata in vigore del presente
decreto, limitatamente ai periodi di servizio all'estero svoltisi
anteriormente all'entrata in vigore del decreto stesso.
2. In attesa dell'applicazione, a partire dal 1 gennaio
1999 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 47 del presente decreto, delle
nuove indennita' base di cui alla tabella n. 2, al personale di truppa
dell'Arma dei carabinieri adibito a mansioni di vigilanza presso le
rappresentanze italiane all'estero nonche' ai sottufficiali ivi impiegati con
mansioni speciali, si applicano, a partire dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, le indennita' base ed i coefficienti parziali stabiliti
dalla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1991, n. 457, per il personale del Ministero degli affari esteri con
meno di venti anni di anzianita', secondo la tabella degli allineamenti
economici previsti dalla legge 27
dicembre 1973, n. 838.
Art. 47.
1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a
decorrere dal 1° gennaio 1999 salvo quanto disposto al comma 2 dell'articolo
46 che ha effetto a partire dalla data di entrata in vigore del decreto
stesso.
2. Sino a tale data continua ad applicarsi l'articolo 1 del
decreto del Ministro del tesoro in data 9 gennaio 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996, in materia di determinazione
della base contributiva pensionabile.
Tabella A
INDENNITA' BASE RELATIVE AI POSTI FUNZIONE PREVISTI NEGLI
UFFICI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DEI RUOLI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI.
Quadro A
Posto funzione
|
Indennita' base
mensile lorda
|
Capo di rappresentanza diplomatica (Ambasciata)
|
3.657.000
|
Capo di rappresentanza diplomatica (Legazione)
|
3.519.000
|
Ministro presso rappresentanza diplomatica
|
2.972.000
|
Capo di consolato generale di prima classe
|
2.800.000
|
Ministro consigliere presso rappresentanza diplomatica
|
2.710.000
|
Capo di consolato generale
|
2.670.000
|
Primo consigliere o console generale aggiunto presso
consolato generale di prima classe
|
2.445.000
|
Consigliere o console presso consolato generale di prima
classe
|
2.252.000
|
Capo di consolato (1)
|
2.252.000
|
Capo di consolato
|
1.904.000
|
Primo segretario o console presso consolato generale o
console aggiunto presso consolato generale di prima classe
|
1.865.000
|
Capo di vice consolato
|
1.800.000
|
Secondo segretario o primo vice console
|
1.800.000
|
(1) Limitatamente a venti consolati da determinarsi con
decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con quello per il
tesoro.
Quadro B
Qualifica
|
Posto funzione
|
Indennita' base
mensile lorda
|
Dirigente generale
|
Commissario regionale capo o esperto amministrativo capo
|
2.445.000
|
Dirigente
|
Primo commissario regionale o esperto amministrativo
|
2.252.000
|
Ispettori generali (1)
|
Primo commissario amministrativo
|
2.005.000
|
IX qualifica funzionale
|
Commissario amministrativo
|
1.865.000*
1.800.000
|
VIII qualifica funzionale
|
Commissario amministrativo aggiunto
|
1.780.000*
1.690.000
|
(1) Personale ad esaurimento.
(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia maturato
una anzianita' nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.
Quadro C
Qualifica
|
Posto funzione
|
Indennita' base
mensile lorda
|
VII qualifica funzionale
|
Agente consolare
|
1.785.000*
|
VII qualifica funzionale
|
Cancelliere capo o assistente commerciale capo o Perito
tecnico capo
|
1.679.000*
1.534.000
|
VI qualifica funzionale
|
Cancelliere principale o assistente commerciale
principale o perito tecnico principale
|
1.491.000*
1.449.000
|
V qualifica funzionale
|
Coadiutore superiore
|
1.360.000*
1.269.000
|
IV qualifica funzionale
|
Coadiutore principale o autista capo o commesso capo
|
1.179.000*
1.093.000
|
III qualifica funzionale
|
Autista o commesso
|
1.052.000*
1.016.000
|
(*) Da attribuirsi soltanto al personale che abbia maturato
una anzianita' nei ruoli del Ministero degli affari esteri di almeno 20 anni.
Quadro D
(PERSONALE DELL'AREA DELLA PROMOZIONE CULTURALE DEI RUOLI
DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI)
Qualifica
|
Posto funzione
|
Indennita' base
mensile lorda
|
IX o VIII qualifica funzionale (*)
|
Direttore di istituto di cultura
|
1.818.000
|
VIII o VII qualifica funzionale
|
Addetto presso istituto di cultura
|
1.534.000
|
(*) Ovvero esperti del ruolo dirigenziale nel caso previsto
al comma 2 dell'art. 14 della legge n. 401/1990.
NOTA: I quadri A, B, C e D della Tabella A sostituiscono:
la Tabella 19 allegata al D.P.R. 5 gennaio 1967, n.18;
la Tabella B allegata alla legge 6
febbraio 1985, n. 15;
le Tabelle B dell'allegato 2 e C dell'allegato 3 al D.P.R. 11 agosto 1991, n. 457;
la Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 1990, n. 401.
Tabella 1
INDENNITA' PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI
Misure mensili lorde dell'indennita' per accreditamenti
multipli per piu' forze armante nello Stato di residenza
Personale avente diritto
|
Forza armata
|
|
Seconda
|
Terza
|
Addetto
|
135.000
|
67.000
|
Addetto aggiunto
|
122.000
|
61.000
|
Assistente
|
122.000
|
61.000
|
NOTA: La presente tabella sostituisce la tabella n. 1
ammessa alla legge 27
dicembre 1973, n. 838.
Tabella 2
TABELLA DEGLI ALLINEAMENTI ECONOMICI TRA IL PERSONALE DEL
MINISTERO DELLA DIFESA ED IL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Personale del Ministero della difesa
|
Personale del Ministero degli affari esteri
|
|
Posti-funzione
|
Indennita' base
mensile lorda
|
Addetto
|
Primo Consigliere (1)
Consigliere
|
2.445.000
2.252.000
|
Addetto aggiunto
|
Primo segretario
|
1.865.000
|
Assistente
|
Secondo segretario
|
1.800.000
|
Archivisti:
|
Aiutante (s.u.p.s.)
Maresciallo capo
Maresciallo ordinario
Maresciallo
Personale civile della V qualifica funzionale
|
Coadiutore superiore
|
1.269.000
|
Sergente Maggiore Capo/Brig. Cap
Sergente Maggiore/Brig
Sergente/Vice Brig
.Personale civile della IV qualifica funzionale
|
Coadiutore principale
|
1.179.000
|
Personale di vigilanza:
|
Appuntato scelto
Appuntato
|
Commesso capo
|
1.093.000
|
Carabiniere scelto
Carabiniere
|
Commesso
|
1.016.000
|
(1) Limitatamente alle rappresentanze diplomatiche, fino ad
un massimo di 10, da determinarsi con decreto del Ministero della difesa di
concerto con i Ministri degli affari esteri e del Tesoro, sentita la
commissione di finanziamento.
NOTA: La presente tabella sostituisce la tabella n. 2
annessa alla legge 27
dicembre 1973, n. 838.
|