Decreto Legislativo 16 settembre 1996, n. 563
"Attuazione della delega conferita all'art. 2, comma 23,
lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti
pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle
dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che
svolgono le loro attivita' nelle materie di cui all'art. 1 del decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre
1996 - Supplemento Ordinario n. 184
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2, comma
23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12
luglio 1996;
Acquisito il parere
delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8
agosto 1996;
Sulla proposta del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Campo di applicazione
1. Le norme del
presente decreto legislativo, in attuazione dell'art. 2, comma
23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinano i trattamenti pensionistici, erogati dalle forme
pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria,
del personale degli enti che svolgono le loro attivita' nelle materie di cui
all'art. 1 del
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.
Art. 2.
Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993
1. Alle forme
pensionistiche di cui all'art. 1 istituite presso i predetti enti si
applicano, con riferimento ai lavoratori assunti del 28 aprile 1993, le
disposizioni del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modifiche e integrazioni.
2. La conversione
del montante contributivo in rendita a favore dei predetti lavoratori e'
effettuata in base ai principi del calcolo attuariale con riferimento alla
speranza di vita.
Art. 3.
Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio alla data del 31
dicembre 1995
1. Per i lavoratori
in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico di
anzianita' e' regolato secondo i seguenti principi:
a) i lavoratori, con anzianita' di servizio, utile per la maturazione del
diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi alla predetta data
conseguono il diritto alla prestazione pensionistica:
1) se in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'allegata tabella A, con applicazione
delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di
35 anni di anzianita';
2) oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui alla tabella C, con
applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno
mancante al requisito contributivo complessivo di 37 anni di anzianita'. Le
riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente
anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilita';
b) i lavoratori aventi un'anzianita' di servizio inferiore a quella prevista
dalla lettera a), con esclusione di coloro di cui all'art. 2, comma 1,
conseguono il diritto alla pensione:
1) se in possesso di un'eta' anagrafica minima di cui alla tabella D e di
un'anzianita' di servizio di cui alla tabella E, con l'applicazione delle riduzioni percentuali per ogni anno
mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianita' di
cui all'allegata tabella B;
2) oppure, se in possesso dell'anzianita' di servizio di cui alla tabella E,
con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno
di anzianita' mancante al requisito contributivo complessivo in vigore
secondo quanto previsto dalla colonna 2 della tabella B allegata all'art. 1, comma
26, della citata legge n. 335 del 1995.
Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente
anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilita'.
2. Le riduzioni
percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle lettere a) e b) del comma
1 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino il
diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia nell'assicurazione
generale obbligatoria.
3. La liquidazione
in linea capitale del trattamento maturato e' consentita solo in caso di
maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nell'assicurazione
generale obbligatoria.
Art. 4.
Calcolo della retribuzione pensionabile
1. Nei confronti dei
lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il periodo di riferimento
per il calcolo della retribuzione pensionabile e' incrementato nella misura
del periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1996 e la data di decorrenza del
trattamento di cui all'art. 1 fino al raggiungimento di 5 anni. Le
retribuzioni prese in considerazione ai fini del calcolo della base
retributiva pensionabile sono a tal fine rivalutate secondo quanto previsto
dall'art. 3, comma
5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.
2. Ai fini del
calcolo dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1, le misure
percentuali della retribuzione, previste dalle normative regolamentari in
relazione alle anzianita' maturate, sono applicate a tutte le voci
pensionabili considerate dalle medesime normative, fermo restando i vigenti
criteri di applicazione dell'indennita' convenzionale prevista dal
trattamento integrativo aziendale.
Art. 5.
Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso dal decreto
legislativo n. 124 del 1993
1. I dipendenti
cessati dal servizio il cui trattamento pensionistico e' sospeso in
applicazione dell'art. 18, comma
8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma
23, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995, hanno titolo, dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, al trattamento come modificato dal decreto medesimo.
Tabella A
(v. articolo 3, comma 1, lettera a))
Anno
|
Eta' anagrafica
|
--
|
--
|
1996
|
50
|
1997
|
50
|
1998
|
51
|
1999
|
51
|
2000
|
52
|
2001
|
52
|
2002
|
53
|
2003
|
53
|
2004
|
54
|
2005
|
54
|
2006
|
55
|
2007
|
55
|
2008
|
56
|
2009
|
56
|
2010 in poi
|
57
|
Tabella B
(v. articolo 3, comma 1, lettere a) e b))
Anni mancanti
|
Penalizzazione
|
--
|
--
|
15
|
35%
|
14
|
32%
|
13
|
29%
|
12
|
26%
|
11
|
23%
|
10
|
20%
|
9
|
17%
|
8
|
15%
|
7
|
13%
|
6
|
11%
|
5
|
9%
|
4
|
7%
|
3
|
5%
|
2
|
3%
|
1
|
1%
|
0
|
-
|
Tabella C
(v. articolo 3, comma 1, lettera a))
Anzianita' di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995
|
Anzianita' di servizio minima necessaria
|
---
|
---
|
da 20 a 25
|
31 anni
|
da 26 a 29
|
30 anni
|
piu' di 30
|
-
|
Tabella D
(v. articolo 3, comma 1, lettera b))
Anno
|
Eta' anagrafica
|
--
|
--
|
1996
|
52
|
1997
|
52
|
1998
|
52
|
1999
|
53
|
2000
|
53
|
2001
|
53
|
2002
|
54
|
2003
|
54
|
2004
|
55
|
2005
|
55
|
2006
|
56
|
2007
|
56
|
2008 in poi
|
57
|
Tabella E
(v. articolo 3, comma 1, lettera b))
Anzianita' di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995
|
Anzianita' di servizio minima necessaria
|
---
|
---
|
fino a 5
|
34 anni
|
da 6 a 10
|
33 anni
|
da 11 a 15
|
32 anni
|
da 16 a 19
|
31 anni
|
|