Decreto Legislativo 21 dicembre
1999, n. 517
"Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario
nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998,
n. 419"
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 12 gennaio 2000 - Supplemento
Ordinario n. 10
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76
e 87 della
Costituzione;
Visto il decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni;
Visto l'articolo 6 della
legge 30 novembre 1998, n. 419;
Vista la
preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione
del 19 novembre 1999;
Visto il parere
della Conferenza unificata, reso il 2 dicembre 1999;
Sentite le
organizzazioni maggiormente rappresentative;
Visto il parere
delle commmissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18
dicembre 1999;
Sulla proposta
del Ministro della sanità e del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica e per la funzione pubblica;
Emana
il
seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Rapporti
tra Servizio sanitario nazionale e università
1. L'attività
assistenziale necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali delle
università è determinata nel quadro della programmazione nazionale e regionale
in modo da assicurarne la funzionalità e la coerenza con le esigenze della
didattica e della ricerca, secondo specifici protocolli d'intesa stipulati
dalla Regione con le università ubicate nel proprio territorio.
2. I protocolli d'intesa di cui
al comma 1 sono stipulati in conformità ad apposite linee guida contenute in
atti di indirizzo e coordinamento emanati, su proposta dei Ministri della
sanità, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi
dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, sulla base dei seguenti criteri e
princìpi direttivi:
a) promuovere e
disciplinare l'integrazione dell'attività assistenziale, formativa e di ricerca
tra Servizio sanitario nazionale e università;
b) informare i
rapporti tra Servizio sanitario nazionale e università al principio della leale
cooperazione;
c) definire le
linee generali della partecipazione delle università alla programmazione
sanitaria regionale;
d) indicare i
parametri per l'individuazione delle attività e delle strutture assistenziali
complesse, funzionali alle esigenze di didattica e di ricerca dei corsi di
laurea della facoltà di medicina e chirurgia, delle aziende di cui all'articolo
2, nonchè delle Aziende USL per quanto concerne le attività di prevenzione,
secondo criteri di essenzialità ed efficacia assistenziale, di economicità
nell'impiego delle risorse professionali e di funzionalità e coerenza con le
esigenze di ricerca e di didattica dei predetti corsi. Le medesime attività e
strutture tengono anche conto delle funzioni di supporto allo svolgimento dei
corsi di diploma universitario e di specializzazione, nel rispetto delle
attribuzioni del Servizio sanitario e delle università di cui agli articoli 6,
commi 2 e 3, e 16-sexies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, nonchè di cui al Titolo VI del
decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
per quanto concerne la formazione dei medici specialisti e del personale
infermieristico, tecnico e della riabilitazione.
e) definire, con
riferimento ai parametri di cui al primo ed al secondo periodo della lettera
d), il volume ottimale di attività ed il numero massimo di posti letto e di
strutture assistenziali anche in rapporto al numero degli studenti iscritti ai
corsi di laurea della facoltà di medicina e chirurgia ed alle esigenze della
ricerca, prevedendo inoltre i criteri e le modalità per il progressivo
adeguamento agli standard fissati e la contestuale riduzione dei posti letto,
anche in attuazione del Piano sanitario regionale.
3. I protocolli
d'intesa di cui al comma 1 stabiliscono altresì, anche sulla base della
disciplina regionale di cui all'articolo 2,
comma 2-sexies, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, criteri generali per l'adozione, da parte del
direttore generale delle aziende di cui all'articolo 2, degli atti normativi
interni, ivi compreso l'atto aziendale previsto dall'articolo 3.
4. In caso di
mancato raggiungimento dell'intesa entro novanta giorni dalla trasmissione
della proposta regionale del protocollo d'intesa di cui al comma 1, si applica
la procedura sostitutiva prevista dal comma 4 dell'articolo 6 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni. La medesima procedura si applica altresì ove la
proposta regionale non sia trasmessa entro novanta giorni dall'entrata in
vigore del Piano sanitario regionale.
5. I commi 1
degli articoli 6
e 6-bis del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni sono abrogati. Il termine previsto dai commi 2 e 3
del predetto articolo 6-bis è differito alla data di entrata in vigore
dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dal comma 2.
Art. 2.
Aziende
ospedaliero-universitarie
1. La
collaborazione fra Servizio sanitario nazionale e università, si realizza,
salvo quanto previsto ai commi 4, ultimo periodo, e 5, attraverso aziende
ospedaliero-universitarie, aventi autonoma personalità giuridica, le quali
perseguono le finalità di cui al presente articolo.
2. Per un periodo
transitorio di quattro anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le
aziende ospedaliero-universitarie si articolano, in via sperimentale, in due
tipologie organizzative:
a) aziende
ospedaliere costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici
universitari a gestione diretta, denominate aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale;
b) aziende
ospedaliere costituite mediante trasformazione dei presidi ospedalieri nei
quali insiste la prevalenza del corso di laurea in medicina e chirurgia, anche
operanti in strutture di pertinenza dell'università, denominate aziende
ospedaliere integrate con l'università.
3. Al termine del
quadriennio di sperimentazione, alle aziende di cui al comma 1 si applica la
disciplina prevista dal presente decreto, salvo gli adattamenti necessari, in
base anche ai risultati della sperimentazione, per pervenire al modello
aziendale unico di azienda ospedaliero - universitaria. Gli eventuali
adattamenti sono definiti con atto di indirizzo e coordinamento emanato ai
sensi dell'articolo 8 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta dei
Ministri della sanità e dell'università della ricerca scientifica e tecnologica
e, ove necessario, con apposito provvedimento legislativo.
4. Per le
attività assistenziali essenziali allo svolgimento delle funzioni istituzionali
di didattica e di ricerca dell'università di cui all'articolo 1, la regione e
l'università individuano, in conformità alle scelte definite dal Piano
sanitario regionale, l'azienda di riferimento di cui ai commi 1 e 2. Tali
aziende sono caratterizzate da unitarietà strutturale e logistica. Qualora
nell'azienda di riferimento non siano disponibili specifiche strutture
essenziali per l'attività didattica, l'università concorda con la regione,
nell'ambito dei protocolli di intesa, l'utilizzazione di altre strutture
pubbliche.
5. Le università
concordano altresì con la regione, nell'ambito dei protocolli d'intesa, ogni
eventuale utilizzazione, tramite l'azienda di riferimento, di specifiche
strutture assistenziali private, purchè già accreditate e qualora non siano
disponibili strutture nell'azienda di riferimento e, in via subordinata, nelle
altre strutture pubbliche di cui al comma 4.
6. Le aziende di
cui ai commi 1 e 2 operano nell'ambito della programmazione sanitaria nazionale
e regionale e concorrono entrambe sia al raggiungimento degli obiettivi di
quest'ultima, sia alla realizzazione dei compiti istituzionali dell'università,
in considerazione dell'apporto reciproco tra le funzioni del Servizio sanitario
nazionale e quelle svolte dalle facoltà di medicina e chirurgia. Le attività
assistenziali svolte perseguono l'efficace e sinergica integrazione con le
funzioni istituzionali dell'università, sulla base dei princìpi e delle
modalità proprie dell'attività assistenziale del Servizio sanitario nazionale,
secondo le specificazioni definite nel presente decreto.
7. Le aziende
ospedaliere integrate con l'università di cui al comma 2, lettera b), sono
costituite secondo il procedimento previsto nell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
e successive modificazioni; la proposta regionale è formulata d'intesa con
l'università. Le modalità organizzative e gestionali di tali aziende sono
disciplinate dal decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel
presente decreto.
8. Le aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale di cui
al comma 2, lettera a) sono costituite, con autonoma personalità giuridica,
dall'università, d'intesa con la regione, ed operano secondo modalità
organizzative e gestionali determinate dall'azienda in analogia alle disposizioni
degli articoli 3,
3-bis,
3-ter e 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, salve le specifiche disposizioni contenute nel
presente decreto.
9. Alle aziende
di cui ai commi 1 e 2 si applicano gli articoli 8-bis,
8-ter
e 8-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, salvo quanto previsto dal presente decreto.
10. Sono abrogati
i commi 5 e 6 dell'articolo 4 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
Art. 3.
Organizzazione
interna delle aziende
1.
L'organizzazione dipartimentale è il modello ordinario di gestione operativa
delle aziende di cui all'articolo 2, al fine di assicurare l'esercizio
integrato delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca. I dipartimenti
sono articolati in strutture complesse e in articolazioni funzionali, definite
strutture semplici. I dipartimenti e le strutture interne, complesse e
semplici, sono costituite e organizzate in conformità al presente decreto e
alla normativa regionale di cui all'art. 8-quater,
comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni. L'atto di indirizzo e coordinamento di cui
all'articolo 8-quater, comma 3, del medesimo decreto è adottato, per
la parte relativa ai dipartimenti ad attività integrata e alle strutture complesse
che li costituiscono, relativi alle aziende di cui all'articolo 2, di concerto
con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Le
relazioni organizzative e funzionali tra i dipartimenti ed attività integrata
ed i dipartimenti universitari sono stabilite nei protocolli d'intesa tra
regione e università interessate.
2. Nell'atto
aziendale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, sono altresì disciplinati, sulla base dei principi
e dei criteri stabiliti nei protocolli d'intesa tra regione e università, la
costituzione, l'organizzazione e il funzionamento dei dipartimenti ad attività
integrata e sono individuate le strutture complesse che li compongono,
indicando quelle a direzione universitaria.
3. L'atto
aziendale è adottato dal direttore generale, d'intesa con il rettore
dell'università limitatamente ai dipartimenti ed alle strutture di cui al comma
2.
4. Il direttore
del dipartimento ad attività integrata è nominato dal direttore generale
d'intesa con il rettore dell'università. Il direttore del dipartimento è scelto
fra i responsabili delle strutture complesse di cui si compone il dipartimento
sulla base di requisiti di capacità gestionale e organizzativa, esperienza
professionale e curriculum scientifico. Il direttore di dipartimento
rimane titolare della struttura complessa cui è preposto.
5. Il
dipartimento ad attività integrata è organizzato come centro di responsabilità
e di costo unitario in modo da garantire unitarietà della gestione, l'ottimale
collegamento tra assistenza, didattica e ricerca, la necessaria flessibilità
operativa e individua i servizi che, per motivi di economicità ed efficienza,
sono comuni al dipartimento, per quanto riguarda i locali, il personale, le
apparecchiature, le strutture di degenza e ambulatoriali. Il direttore del
dipartimento ad attività integrata assicura l'utilizzazione delle strutture
assistenziali e lo svolgimento delle relative attività da parte del personale
universitario ed ospedaliero per scopi di didattica e di ricerca; assume
responsabilità di tipo gestionale nei confronti del direttore generale in
ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse
assegnate per la realizzazione degli obiettivi attribuiti, tenendo anche conto
della necessità di soddisfare le peculiari esigenze connesse alle attività
didattiche e scientifiche.
6. Le strutture
complesse che compongono i singoli dipartimenti ad attività integrata sono
istituite, modificate o soppresse dal direttore generale, con l'atto aziendale
di cui al comma 2, in attuazione delle previsioni del Piano sanitario regionale
e dei piani attuativi locali, nei limiti dei volumi e delle tipologie della
produzione annua assistenziale prevista, nonchè delle disponibilità di
bilancio, ferma restando la necessaria intesa con il rettore per le strutture
qualificate come essenziali ai fini dell'attività di didattica e di ricerca ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, lettera d).
7. L'atto
aziendale di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, può prevedere, oltre ai dipartimenti ad attività
integrata di cui al presente articolo, la costituzione di dipartimenti
assistenziali, ai sensi dell'articolo 17-bis
del medesimo decreto, anche nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2,
lettera a).
Art. 4.
Organi
delle aziende
1. Sono organi delle aziende di
cui all'articolo 2:
a) il direttore
generale;
b) il collegio
sindacale;
c) l'organo di
indirizzo.
2. Il direttore
generale è nominato dalla regione, acquisita l'intesa con il rettore
dell'università. Limitatamente al periodo quadriennale di sperimentazione nelle
aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario
nazionale, il direttore generale è nominato dal rettore dell'università,
acquisita l'intesa con la regione. I requisiti per la nomina a direttore
generale delle aziende di cui all'articolo 2, sono quelli stabiliti nell'articolo 3-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni; ai direttori generali si applicano gli articoli, 3
e seguenti del medesimo decreto legislativo, ove non derogati dal presente
decreto. I protocolli d'intesa tra regioni e università disciplinano i
procedimenti di verifica dei risultati dell'attività dei direttori generali e
le relative procedure di conferma e revoca, sulla base dei principi di cui all'articolo 3-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
3. Al Collegio
sindacale si applicano le disposizioni dell'articolo 3-ter
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni. Il Collegio è composto da cinque membri designati
uno dalla regione, uno dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, uno dal Ministro della sanità, uno dal Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e uno dall'università
interessata.
4. L'organo di
indirizzo, con riferimento ai dipartimenti ad attività integrata di cui
all'articolo 3, ha il compito di proporre iniziative e misure per assicurare la
coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'azienda
con la programmazione didattica e scientifica delle università e di verificare
la corretta attuazione della programmazione. La composizione dell'organo di
indirizzo, nel numero massimo di cinque membri, è stabilita nei protocolli
d'intesa tra regione e università. L'organo di indirizzo è presieduto da un
presidente scelto all'interno del medesimo, nominato dalla regione d'intesa con
il rettore. Durante il periodo transitorio, nelle aziende ospedaliere
universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale, il presidente è
nominato dal rettore d'intesa con la regione. I componenti dell'organo di
indirizzo sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di
organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica 4 anni e
possono essere confermati. È membro di diritto dell'organo di indirizzo il
preside della facoltà di medicina e chirurgia. Non possono far parte
dell'organo di indirizzo nè i dipendenti dell'Azienda, nè altri componenti
della facoltà di medicina e chirurgia. Il presidente dell'organo di indirizzo
lo convoca, lo presiede e ne fissa l'ordine del giorno. Il direttore generale
partecipa ai lavori dell'organo di indirizzo, senza diritto di voto.
5. Il collegio di
direzione di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni è composto dal direttore sanitario, dal direttore
amministrativo, dai direttori dei dipartimenti ad attività integrata e dai
direttori dei dipartimenti di cui all'articolo 3, comma 7.
6. Agli organi di
cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo
19-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
Art. 5.
Norme
in materia di personale
1. I professori e
i ricercatori universitari, che svolgono attività assistenziale presso le
aziende e le strutture di cui all'articolo 2 sono individuate con apposito atto
del direttore generale dell'azienda di riferimento d'intesa con il rettore, in
conformità ai criteri stabiliti nel protocollo d'intesa tra la regione e
l'università relativi anche al collegamento della programmazione della facoltà
di medicina e chirurgia con la programmazione aziendale. Con lo stesso atto, è
stabilita l'afferenza dei singoli professori e ricercatori universitari ai
dipartimenti di cui all'articolo 3, assicurando la coerenza fra il settore
scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare
posseduta e l'attività del dipartimento. I protocolli d'intesa tra università e
regione determinano, in caso di conferimento di compiti didattici,
l'attribuzione di funzioni assistenziali alle figure equiparate di cui all'articolo 16
della legge 19 novembre 1990, n. 341, con
l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 6.
2. Ai professori
e ricercatori universitari di cui al comma 1, fermo restando il loro stato
giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività
assistenziale, al rapporto con le aziende e a quello con il direttore generale,
le norme stabilite per il personale del Servizio sanitario nazionale. Fermo
restando l'applicazione del presente decreto, apposite linee guida emanate con
decreti dei Ministri della sanità e dell'università, d'intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, possono stabilire specifiche modalità attuative in relazione
alle esigenze di didattica e di ricerca. Dell'adempimento dei doveri
assistenziali il personale universitario risponde al direttore generale. Le
attività assistenziali svolte dai professori e dai ricercatori universitari si
integrano con quelle di didattica e ricerca. L'obbligo dell'esercizio
dell'attività assistenziale per i professori e per i ricercatori è sospeso nei
casi di aspettativa o congedo ai sensi degli articoli 12, 13
e 17 del decreto
del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
Le autorizzazioni di cui al predetto articolo 17
sono concesse dal rettore, previa intesa con il direttore generale, per
assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio dell'attività
assistenziale. Non è altrimenti consentito al predetto personale recedere
dall'attività assistenziale.
3. Salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto, nei confronti del personale di cui
al comma 1, si applicano le disposizioni degli articoli 15,
15-bis,
15-ter,
15-quater,
15-quinques,
15-sexies
e 1-nonies, comma
2. del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
4. Ai professori
di prima fascia ai quali non sia stato possibile conferire un incarico di
direzione di struttura semplice o complessa, il direttore generale, sentito il
rettore, affida, comunque la responsabilità e la gestione di programmi, infra o
interdipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali,
didattiche e di ricerca, con particolare riguardo alle innovazioni tecnologiche
ed assistenziali, nonchè al coordinamento delle attività sistematiche di
revisione e valutazione della pratica clinica ed assistenziale. La
responsabilità e la gestione di analoghi programmi può essere affidata, in
relazione alla minore complessità e rilevanza degli stessi, anche ai professori
di seconda fascia ai quali non sia stato conferito un incarico di direzione
semplice o complessa. Gli incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli
incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura complessa e di
struttura semplice. I professori di prima fascia che non accettano gli
incarichi di responsabilità e di gestione dei programmi di cui al primo periodo
del presente comma non possono svolgere funzioni di direzione nell'ambito delle
disposizioni attuative del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 368,
limitatamente alle scuole di specializzazione.
5. L'attribuzione
e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari dell'incarico di
direzione di una struttura, individuata come complessa ai sensi dell'articolo
3, comma 2, è effettuata dal direttore generale d'intesa con il rettore,
sentito il direttore di dipartimento. L'attribuzione è effettuata senza
esperimento delle procedure di cui all'articolo 15-ter,
comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 502 del 1992
fermo restando l'obbligo del possesso dei requisiti di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484.
L'attestato di formazione manageriale di cui all'articolo 15,
comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni può essere sostituito da altro titolo dichiarato
equipollente, con decreto dei Ministri della sanità e dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica. Fino alla costituzione dei dipartimenti, si
prescinde dal parere del direttore di dipartimento.
6. L'attribuzione
e la revoca ai professori e ai ricercatori universitari degli incarichi di
struttura semplice e degli incarichi di natura professionale è effettuata dal
direttore generale su proposta del responsabile della struttura complessa di
appartenenza, previo accertamento della sussistenza delle condizioni e dei
requisiti di cui agli articoli 15,
15-bis
e 15-ter del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
7. I professori e
i ricercatori universitari afferenti alla facoltà di medicina e chirurgia
optano rispettivamente per l'esercizio di attività assistenziale intramuraria i
sensi dell'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni e secondo le tipologie di cui alle lettere a), b),
c) e d) del comma 2 dello stesso articolo, di seguito definita come attività
assistenziale esclusiva, ovvero per l'esercizio di attività libero
professionale extramuraria. L'opzione per l'attività assistenziale esclusiva è
requisito necessario per l'attribuzione ai professori e ai ricercatori universitari
di incarichi di direzione di struttura nonchè dei programmi di cui al comma 4.
8. Entro 45
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto i professori e i
ricercatori universitari, in servizio alla predetta data ovvero che saranno
nominati in ruolo a seguito di procedure di reclutamento indette prima della
predetta data, esercitano o rinnovano l'opzione ai sensi e per gli effetti di
cui al comma 7. In assenza di comunicazione entro il termine, si intende che
abbia optato per l'attività assistenziale esclusiva.
9. I professori e
i ricercatori universitari che hanno optato per l'attività libero professionale
extramuraria possono modificare l'opzione al 31 dicembre di ogni anno.
10. I professori
e i ricercatori universitari di cui al comma 8 che ha optato per l'attività
assistenziale esclusiva possono modificare l'opzione solamente nei seguenti
casi:
a) mutamento di
stato giuridico per effetto della nomina in ruolo nelle fasce di professore
associato e ordinario a seguito di procedure di valutazione comparativa ai
sensi della legge n. 210 del
1998;
b) mutamento del
settore scientifico-disciplinare di inquadramento che comporti l'esercizio di
una diversa attività assistenziale;
c) trasferimento
da diverso ateneo di altra regione;
d) cessazione dai
periodi di congedo e aspettativa di cui agli articoli 12 e 13
del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,
nonchè di cui all'articolo 17
del predetto decreto del Presidente della Repubblica, se di durata pari o
superiore all'anno ed al comma 17 del presente articolo.
11. I professori
e i ricercatori universitari che hanno modificato l'opzione ai sensi del comma
10 cessa dall'attività assistenziale ordinaria, salvo la facoltà di optare
nuovamente per l'attività assistenziale esclusiva. L'eventuale attività libero
professionale non può comunque essere svolta nelle strutture accreditate con il
Servizio sanitario nazionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo
15-nonies, comma 2, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 502, e successive modificazioni. Qualora i
protocolli d'intesa di cui al predetto articolo 15-nonies, comma 2,
non siano stipulati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto si provvede in via sostitutiva, previa diffida ad adempiere
entro i successivi trenta giorni, con decreti interministeriali dei Ministri
della sanità e dell'università, sentita la Conferenza Stato regioni.
12. I professori e
i ricercatori universitari nominati in ruolo successivamente alla data di
entrata in vigore del presente decreto possono svolgere unicamente l'attività
assistenziale esclusiva; gli interessati possono optare per l'attività libero
professionale extramuraria nei casi ed alle condizioni di cui ai commi 10 e 11.
Fino alla data di entrata in vigore della legge di riordino dello stato
giuridico universitario lo svolgimento di attività libero professionale
intramuraria comporta l'opzione per il tempo pieno e lo svolgimento
dell'attività extramuraria comporta l'opzione per il tempo definito ai sensi
dell'articolo 11 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
13. Gli incarichi
di natura professionale e quelli di direzione di struttura semplice o complessa
nonchè quella di direzione dei programmi, attribuiti a professori o ricercatori
universitari, sono soggetti alle valutazioni e verifiche previste dalle norme
vigenti per il personale del servizio sanitario nazionale, secondo le modalità
indicate da apposito collegio tecnico disciplinato nell'atto aziendale di cui
all'articolo 3. Sono, altresì, soggetti a valutazione i professori di prima
fascia di cui all'ultimo periodo del comma 4. Nel caso di valutazione negativa
nei confronti di professori o ricercatori universitari il direttore ne da
comunicazione al rettore per i conseguenti provvedimenti.
14. Ferme
restando le sanzioni ed i procedimenti disciplinari da attuare in base alle
vigenti disposizioni di legge, nei casi di gravissime mancanze ai doveri
d'ufficio, il direttore generale previo parere conforme, da esprimere entro
ventiquattro ore dalla richiesta, di un apposito comitato costituito da tre
garanti, nominati di intesa tra rettore e direttore generale per un triennio,
può sospendere i professori ed i ricercatori universitari dall'attività
assistenziale e disporne l'allontanamento dall'azienda, dandone immediata
comunicazione al rettore per gli ulteriori provvedimenti di competenza. Qualora
il comitato non si esprime nelle ventiquattro ore previste, il parere si
intende espresso in senso conforme.
15. Le aziende di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), per esigenze assistenziali cui non
possono far fronte con l'organico funzionale di cui al comma 1, possono
stipulare, nel limite del 2 per cento dell'organico, contratti di lavoro a
tempo determinato, di durata non superiore a 4 anni, non rinnovabili, con
personale medico o sanitario laureato assunto con le modalità previste per il
corrispondente personale del Servizio sanitario nazionale. Detto personale è
assoggettato alla disciplina sul rapporto esclusivo di cui all'articolo
15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
È fatto divieto all'università di assumere personale medico o sanitario
laureato con compiti esclusivamente assistenziali.
16. I professori
e i ricercatori universitari, ai quali è attribuito dalle aziende di cui agli articoli 3 e 4
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, un incarico di struttura complessa ai sensi degli articoli 15,
comma 7, e 15-ter, comma 2,
dello stesso decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
cessano dal servizio salvo che, compatibilmente con le esigenze didattiche e di
ricerca siano collocati in aspettativa senza assegni con riconoscimento della
anzianità di servizio per tutta la durata dell'incarico. Si applica il comma
11, terzo e quarto periodo, dell'articolo 3-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni.
Art. 6.
Trattamento
economico del personale universitario
1. Fermo restando
l'obbligo di soddisfare l'impegno orario minimo di presenza nelle strutture
aziendali per le relative attività istituzionali, al personale di cui al comma
1 dell'articolo 5 si riconosce, oltre ai compensi legati alle particolari
condizioni di lavoro, ove spettanti, oltre al trattamento economico erogato
dall'università:
a) un trattamento
aggiuntivo graduato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi
di incarico;
b) un trattamento
aggiuntivo graduato in relazione ai risultati ottenuti nell'attività
assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia,
appropriatezza ed efficienza, nonchè all'efficacia nella realizzazione della
integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca.
2. I trattamenti
di cui al comma 1 sono erogati nei limiti delle risorse da attribuire ai sensi
dell'articolo 102,
comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980,
globalmente considerate e sono definiti secondo criteri di congruità e
proporzione rispetto a quelle previste al medesimo scopo dai contratti
collettivi nazionali di lavoro di cui all'articolo 15 del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e
successive modificazioni. Tali trattamenti sono adeguati in base agli
incrementi previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale
sanitario del servizio sanitario nazionale. Il trattamento economico di
equiparazione in godimento all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto
è conservato fino all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. I protocolli
d'intesa prevedono le forme e le modalità di accesso dei dirigenti sanitari del
S.S.N., che operano nei dipartimenti ad attività integrata, impegnati in
attività didattica, ai fondi di ateneo di cui all'articolo 4,
comma 2, della legge 19 ottobre 1999, n. 370.
4. Ferma restando
l'abrogazione delle norme incompatibili con il presente decreto sono comunque
abrogate le parti dell'articolo 102 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980
che disciplinano l'attribuzione del trattamento economico integrativo.
Art. 7.
Finanziamento,
patrimonio e contabilità
1. Al sostegno
economico-finanziario delle attività svolte dalle Aziende concorrono risorse
messe a disposizione sia dall'Università sia dal Fondo sanitario regionale ai
sensi del presente comma. Alle attività correnti concorrono le Università con
l'apporto di personale docente e non docente e di beni mobili ed immobili ai
sensi dell'articolo 8 sia le regioni mediante il corrispettivo dell'attività
svolta secondo l'ammontare globale predefinito di cui all'articolo
8-sexies del decreto legislativo n. 502 del 1992
e successive modificazioni, previa definizione degli accordi di cui
all'articolo 8-quinquies del medesimo decreto legislativo. Regioni ed
università concorrono con propri finanziamenti all'attuazione di programmi di
rilevante interesse per la regione e per l'università, definiti d'intesa.
2. Le aziende
ospedaliere di riferimento di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, del presente
decreto, limitatamente all'attività direttamente svolta, sono classificate,
previa verifica dell'adeguamento ai requisiti, nella fascia di presidi a più
elevata complessità assistenziale; la regione riconosce i maggiori costi
indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni di didattica e di ricerca,
detratta una quota correlata ai minori costi derivanti dall'apporto di
personale universitario. In attesa di procedere alla verifica da parte dei
Ministeri interessati e delle regioni, dei maggiori costi sostenuti per
l'attività assistenziale dalle Aziende di cui all'articolo 2, la Regione
riconosce alle aziende una remunerazione determinata sulla base di apposito
accordo definito in sede di Conferenza Stato-Regioni, su proposta dei Ministri
della sanità e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai
sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Fino al predetto accordo si applicano i criteri in materia, stabiliti con il
decreto interministeriale 31 luglio 1997, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.181 del 5 agosto 1997.
3. Alle aziende
di cui all'articolo 2, commi 1 e 2 del presente decreto si applica l'articolo 5 del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, ove non derogato dal presente decreto.
Art. 8.
Norme
transitorie e finali
1. Alle università non statali
che gestiscono direttamente policlinici universitari si applica per analogia,
la disciplina del presente decreto, fatte salve le particolari forme di
autonomia statutaria ad esse spettanti. l protocolli d'intesa disciplinano gli
ambiti operativi-organizzativi. Non possono in ogni caso essere derogate le
disposizioni di cui all'articolo 5.
2. La realizzazione di nuove
aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale
oltre quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) nonchè di nuovi
policlinici gestiti da università non statali, anche attraverso l'utilizzazione
di strutture pubbliche o private già accreditate, deve essere preventivamente
autorizzata con decreto del Ministro dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica di concerto con il Ministro della sanità, sentita la
Conferenza Stato - regioni, tenendo conto del fabbisogno formativo complessivo
del Paese e della localizzazione delle strutture formative già esistenti. Alla
costituzione delle aziende di cui al presente comma nonchè delle aziende di cui
all'articolo 2, comma 1, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro della sanità di concerto con il Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per quanto concerne
le aziende di cui all'articolo 2, comma 1, al termine del quadriennio di cui
all'articolo 2 comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
determina, altresì, le modalità di nomina del direttore generale e del
Presidente dell'organo di indirizzo.
3. Il comma 2
dell'articolo 46 del
decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999,
è sostituito dal seguente: "2. Le disposizioni di cui agli articoli dal 37
al 42 si applicano dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 1;
fino alla data di entrata in vigore del predetto provvedimento si applicano le
disposizioni di cui al decreto
legislativo 8 agosto 1991, n. 257".
4. I protocolli
di intesa regolamentano il trasferimento, l'uso e l'assegnazione dei beni
attualmente utilizzati dai policlinici universitari, secondo i seguenti
criteri:
a) concessione a
titolo gratuito alle nuove aziende di cui all'articolo 2, comma 2, dei beni
demaniali o comunque in uso gratuito e perpetuo alle università, nonchè dei
beni immobili e mobili di proprietà dell'università, già destinati in modo
prevalente all'attività assistenziale, con oneri di manutenzione a carico delle
aziende citate e con vincolo di destinazione ad attività assistenziale, previa
individuazione dei singoli beni con un apposito protocollo di intesa o atto
aggiuntivo al medesimo. Alla cessazione della destinazione ad attività
assistenziale il bene rientra nella piena disponibilità dell'università. Il
bene è valutato come apporto patrimoniale ai sensi dell'articolo 7, comma 1;
b) successione
delle nuove aziende di cui all'articolo 2, comma 2, alle università nei
rapporti di locazione per gli immobili locati.
5. Alle procedure
concernenti il trasferimento o l'utilizzazione del personale non docente alle
aziende di cui all'art. 2, comma 2, si provvede con uno o più decreti
interministeriali dei Ministri della sanità, dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica, della funzione pubblica e del tesoro, sentite le
organizzazioni sindacali, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.
6. Le aziende di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) succedono ai rapporti di lavoro a tempo
determinato in essere con le università per le esigenze dei policlinici a
gestione diretta fino alla loro scadenza.
7. Con atto di
indirizzo e coordinamento adottato su proposta dei Ministri della sanità,
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, sono
previste le modalità per la compartecipazione delle regioni e delle università,
per quanto di rispettiva competenza e nell'ambito di piani pluriennali di
rientro, ai risultati di gestione delle aziende.
8. Le
disposizioni del presente decreto concernenti il personale universitario si
applicano a tutto il personale universitario in servizio presso le aziende ed i
presidi di cui all'articolo 2 ivi compresi gli attuali policlinici a gestione
diretta, le aziende ospedaliere in cui insiste la prevalenza del biennio
clinico della facoltà di medicina, gli istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico, nonchè al personale universitario comunque in servizio presso
altri istituti e strutture pubbliche o private che erogano assistenza
sanitaria.