Decreto
Legislativo 18 febbraio 2000, n. 47
"Riforma della disciplina fiscale della previdenza
complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n.
133"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57
del 9 marzo 2000 - Supplemento Ordinario n. 41
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133, il quale prevede l'emanazione di uno o più decreti
legislativi per il riordino del regime fiscale delle forme di previdenza per
l'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema
obbligatorio pubblico, per la disciplina di forme di risparmio individuali
vincolate a finalità previdenziali, per la modifica del trattamento fiscale
dei contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, nonchè per
il riordino del regime fiscale del trattamento di fine rapporto e delle altre
indennità;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, recante la disciplina delle forme pensionistiche
complementari;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
Visto l'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1999, n. 662, che prevede l'emanazione di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli adempimenti contabili e formali dei
contribuenti al fine della razionalizzazione e della tempestiva
semplificazione delle procedure di attuazione delle norme tributarie;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 1999;
Acquisito il parere delle competenti commissioni
parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione dell'11 febbraio 2000;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Capo I
DISCIPLINA
DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE
Art. 1.
Disciplina fiscale dei contributi e dei premi versati per
la previdenza sociale complementare e individuale
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, la lettera e-bis) è sostituita
dalla seguente:
"e-bis) i contributi versati alle forme
pensionistiche complementari e i contributi e premi versati alle forme
pensionistiche individuali, previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per un importo complessivamente non superiore al 12 per
cento del reddito complessivo e comunque non superiore a lire 10 milioni. Se
alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi di lavoro
dipendente, relativamente a tali redditi la deduzione compete per un importo
complessivamente non superiore al doppio della quota di TFR destinata alle
forme pensionistiche collettive istituite ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e, comunque, entro i predetti limiti del 12 per cento del
reddito complessivo e di 10 milioni di lire. La disposizione contenuta nel
precedente periodo non si applica nel caso in cui la fonte istitutiva sia
costituita unicamente da accordi tra lavoratori, nonchè ai soggetti iscritti
entro il 28 aprile 1993 alle forme pensionistiche complementari che risultano
istituite alla data di entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421. Ai fini del
computo del predetto limite di lire 10 milioni si tiene conto: delle quote
accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo
70, comma 1; dei contributi versati ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, eccedenti il massimale contributivo stabilito dal decreto legislativo 14 dicembre 1995, n. 579. Per le persone che sono fiscalmente a carico di altri
soggetti non si tiene conto del predetto limite percentuale, nonchè, nei
riguardi del soggetto di cui sono a carico, della condizione di destinazione
delle quote di TFR alle forme pensionistiche complementari.";
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Per gli oneri di cui alla lettera e-bis) del comma 1,
sostenuti nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 che si
trovino nelle condizioni ivi previste, spetta la deduzione per l'ammontare
non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente
stabilito.";
b) nell'articolo 17, comma 4, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Non si considerano anticipazioni le somme e i valori
destinati alle forme pensionistiche di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.";
c) nell'articolo 48, comma 2, lettera a), primo periodo, le
parole da "i contributi versati dal datore di lavoro alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124", fino alla fine della lettera sono soppresse;
e) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera a) è
soppressa;
f) nell'articolo 70, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
"1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di
fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai
sensi dell'articolo 2117 del codice civile, se costituiti in conti
individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote
maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislative e
contrattuali che regolano il rapporto di lavoro dei dipendenti stessi. I
rendimenti attribuiti in ciascun esercizio ai fondi di previdenza sono
deducibili nei limiti dei rendimenti finanziari medi dei titoli
obbligazionari pubblici e privati, accertati con decreto del Ministro delle finanze,
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, entro il 31 marzo di ciascun anno";
2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2-bis. È deducibile un importo non superiore
al 3 per cento delle quote di accantonamento annuale del TFR destinate a
forme pensionistiche complementari, se accantonato in una speciale riserva,
designata con riferimento al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che concorre a formare il reddito nell'esercizio e nella
misura in cui sia utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite
dell'esercizio o del passaggio a capitale; in tal caso si applica l'articolo
44, comma 2. Se l'esercizio è in perdita, la deduzione può essere effettuata
negli esercizi successivi ma non oltre il quinto, fino a concorrenza
dell'ammontare complessivamente maturato".
2. Se l'ammontare dei contributi o dei premi versati alle
forme pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, non ha fruito, anche parzialmente, della deduzione ai
sensi della lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il contribuente comunica al fondo pensione o all'impresa
di assicurazione, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello in cui
è stato effettuato il versamento ovvero, se antecedente, alla data in cui
sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà
dedotto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Art. 2.
Disciplina delle forme pensionistiche individuali
1. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono inseriti i seguenti:
"Art. 9-bis (Forme pensionistiche
individuali attuate mediante fondi pensione aperti). - 1. Le forme
pensionistiche individuali sono attuate mediante l'adesione ai fondi pensione
di cui all'articolo 9. L'adesione avviene, su base individuale, anche in
assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. I regolamenti dei fondi stabiliscono le modalità di
partecipazione alle forme di cui al comma 1.
3. L'ammontare del contributo, definito anche in misura
fissa all'atto dell'adesione, può essere successivamente variato.
4. I regolamenti dei fondi definiscono i requisiti di
accesso alle prestazioni pensionistiche, prevedendo che le prestazioni di
vecchiaia siano consentite al compimento dell'età pensionabile stabilita nel
regime obbligatorio di appartenenza con un minimo di cinque anni di
partecipazione alla forma e che quelle di anzianità siano consentite, in caso
di cessazione dell'attività lavorativa, nel concorso del requisito di
partecipazione di almeno quindici anni e di un'età di non più di dieci anni
inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia nel regime
obbligatorio di appartenenza. Per i soggetti non titolari di reddito di
lavoro o d'impresa si considera età pensionabile il compimento dell'età
prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Non sono in ogni caso consentite anticipazioni.
5. I regolamenti dei fondi possono disciplinare la
prosecuzione volontaria della partecipazione alla forma pensionistica non
oltre i cinque anni dal raggiungimento del limite dell'età pensionabile.
6. La liquidazione della prestazione pensionistica in forma
di capitale secondo il valore attuale può essere chiesta per un importo non
superiore al cinquanta per cento di quello maturato, salvo che l'importo
annuo della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare
inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Art. 9-ter (Forme pensionistiche individuali
attuate mediante contratti di assicurazione sulla vita). - 1. Le forme
pensionistiche individuali sono attuate anche mediante contratti di
assicurazione sulla vita stipulati con imprese di assicurazioni autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), ad
operare nel territorio dello Stato o quivi operanti in regime di stabilimento
o di prestazioni di servizi, che garantiscano le prestazioni di cui
all'articolo 9-bis, comma 4, secondo le modalità ivi previste, e consentano le
facoltà di cui ai commi 5 e 6 del medesimo articolo. L'adesione avviene anche
in assenza di specifiche previsioni delle fonti istitutive.
2. L'ammontare dei premi, definito anche in misura fissa
all'atto della conclusione del contratto, può essere successivamente variato.
3. Le condizioni di polizza dei contratti di cui al comma 1
devono essere comunicate dalle imprese assicuratrici alla commissione di cui
all'articolo 16, prima della loro applicazione.".
Art. 3.
Norme di coordinamento e di adeguamento del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124
1. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 7, comma 6, lettera a), sono
aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", salvo che l'importo annuo
della prestazione pensionistica in forma periodica risulti di ammontare
inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui, all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
b) nell'articolo 10:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: "Permanenza nel fondo pensione o
nella forma pensionistica individuale e cessazione dei requisiti di
partecipazione";
2) nel comma 1, lettera b), sono aggiunte in fine, le
seguenti parole: "o a una delle forme pensionistiche individuali di cui
agli articoli 9-bis e 9-ter;";
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il riscatto anche parziale della
posizione individuale maturata nelle forme pensionistiche individuali di cui
agli articoli 9-bis e 9-ter è consentito soltanto nelle
ipotesi previste dal comma 4 dell'articolo 7.";
4) nel comma 2, dopo le parole: "ai fondi pensione di
cui all'articolo 9"; sono inserite le seguenti: "o a una delle
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
5) nel comma 3, dopo le parole: "a carico del fondo
pensione", sono aggiunte le seguenti: o delle forme pensionistiche
individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter,";
6) nel comma 3-bis, primo periodo, dopo le parole:
"di cui agli articoli 3 e 9" sono inserite le seguenti "o presso
forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis e 9-ter";
7) dopo il comma 3-ter, sono aggiunti i seguenti:
"3-quater. In caso di morte dell'iscritto ad
una delle forme pensionistiche individuali di cui agli articoli 9-bis
e 9-ter prima dell'accesso alla prestazione, la posizione
individuale è riscattata dagli eredi.
3-quinquies. I regolamenti e i contratti di cui
agli articoli 9-bis e 9-ter prevedono la facoltà di
trasferimento dell'intera posizione individuale dell'iscritto stesso presso
altro fondo pensione, di cui agli articoli 3 e 9, o presso forme
pensionistiche individuali di cui ai medesimi articoli 9-bis e 9-ter,
non prima che siano trascorsi tre anni dalla data di adesione o di
conclusione del contratto.";
c) nell'articolo 13:
1) i commi 1, 2, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 sono abrogati;
2) il comma 13 è sostituito con il seguente:
"13. Le operazioni di trasferimento delle posizioni
pensionistiche sono esenti da ogni onere fiscale, a condizione che avvengano
a favore di forme pensionistiche disciplinate dal presente decreto. Sono
altresì esenti da ogni onere fiscale i trasferimenti delle risorse o delle
riserve matematiche da un fondo pensione o da una forma pensionistica
individuale ad altro fondo pensione o ad altra forma pensionistica
individuale.".
Art. 4.
Decorrenza e norme transitorie
1. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera a), si
applicano con riferimento ai contributi e ai premi versati alle forme
pensionistiche previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
2. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 1, lettera f), n.
1, si applicano con riferimento agli accantonamenti effettuati a decorrere
dal periodo d'imposta che inizia dalla predetta data.
3. Per i soggetti iscritti entro il 28 aprile 1993 alle
forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23
ottobre 1992, n. 421, ai fini della
deducibilità prevista dall'art. 10, comma 1, lettera e-bis), del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, fermo restando il limite del 12 per cento del reddito
complessivo, l'importo massimo deducibile di dieci milioni di lire è
maggiorato, per per un periodo transitorio di cinque anni, della differenza
tra i contributi effettivamente versati nel 1999 alle suddette forme
pensionistiche e il predetto limite di dieci milioni. Le modalità per fruire
della predetta maggiorazione sono stabilite con decreto del Ministro delle
finanze.
Capo II
DISCIPLINA DELLA GESTIONE DEL RISPARMIO PREVIDENZIALE
Art. 5.
Regime tributario dei fondi pensione in regime di
contribuzione definita
1. L'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, è sostituito dal seguente:
"Art. 14 (Regime tributario dei fondi pensione in
regime di contribuzione definita). - 1. I fondi pensione in regime di
contribuzione definita sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento, che si applica sul risultato netto
maturato in ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo
dal valore del patrimonio netto al termine di ciascun anno solare, al lordo
dell'imposta sostitutiva, aumentato delle erogazioni effettuate per il
pagamento dei riscatti, delle prestazioni previdenziali e delle somme
trasferite ad altre forme pensionistiche, e diminuito dei contributi versati,
delle somme ricevute da altre forme pensionistiche nonchè dei redditi
soggetti a ritenuta, dei redditi esenti o comunque non soggetti ad imposta, i
proventi maturati derivanti da quote o azioni di organismi di investimento
collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva e il valore del
patrimonio stesso all'inizio dell'anno. Il valore del patrimonio netto del
fondo all'inizio e alla fine di ciascun anno è desunto da un apposito
prospetto di composizione del patrimonio. Nel caso di fondi avviati o cessati
in corso d'anno, in luogo del patrimonio all'inizio dell'anno si assume il
patrimonio alla data di avvio del fondo, ovvero in luogo del patrimonio alla
fine dell'anno si assume il patrimonio alla data di cessazione del fondo.
2. Il risultato negativo maturato nel periodo d'imposta,
risultante dalla relativa dichiarazione, è computato in diminuzione del
risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza.
3. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti
dai fondi sono a titolo d'imposta. Non si applicano la ritenute previste dal
comma 2 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, sugli interessi e altri proventi
dei conti correnti bancari e postali, nonchè la ritenuta prevista, nella
misura del 12,50 per cento, dal comma 3-bis dell'articolo 26 del
predetto decreto e dal comma 1 dell'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77.
4. I redditi di capitale che non concorrono a formare il
risultato della gestione e sui quali non è stata applicata la ritenuta a
titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva sono soggetti ad imposta sostitutiva
delle imposte sui redditi con la stessa aliquota della ritenuta o
dell'imposta sostitutiva.
5. L'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 4 è versata
entro il 16 febbraio di ciascun anno. Si applicano le disposizioni del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
6.
La dichiarazione relativa all'imposta sostitutiva è presentata entro un mese
dall'approvazione del bilancio o rendiconto del fondo. Se il bilancio o
rendiconto non è stato approvato nel termine stabilito, la dichiarazione è
presentata entro un mese dalla scadenza del termine stesso. Se non è prevista
l'approvazione di un bilancio o rendiconto la dichiarazione è presentata
entro sei mesi dalla fine del periodo d'imposta. Nel caso di fondi costituiti
nell'ambito del patrimonio di società ed enti la dichiarazione è presentata
contestualmente alla dichiarazione dei redditi propri della società o
dell'ente.
7. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo
e concentrazione tra fondi pensione sono soggette ad imposta di registro e ad
imposta catastale e ipotecaria in misura fissa per ciascuna di esse".
2. Al decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 2, comma 1, la lettera e) è soppressa;
b) nell'articolo 2, comma 1-quater, dopo le
parole: "decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461", sono aggiunte le seguenti: "nonchè per i fondi
pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124";
c) nell'articolo 3, comma 3, le parole: "all'articolo
2, comma 1, lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti:
"all'articolo 2, comma 1, lettera d)".
3. Nell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, le parole
"fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124,
e" sono soppresse.
4. Le disposizioni del comma 2 del presente articolo e
quelle del comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano ai redditi di capitale maturati a decorrere
dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Le disposizioni del comma 3
del presente articolo si applicano agli utili derivanti dalla partecipazione
a società o enti soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche
divenuti esigibili a decorrere dalla predetta data.
5. Per gli interessi e altri proventi soggetti alle
disposizioni dell'articolo 26, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, l'imposta si
applica su quelli maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha
effetto il presente decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese
da cui ha effetto il presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del
mese successivo.
6. Per gli interessi e altri proventi delle obbligazioni e
degli altri titoli di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-bis, del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, detenuti alla data da cui ha
effetto il presente decreto, le operazioni di accreditamento e addebitamento
del conto unico sono eseguite limitatamente agli interessi e altri proventi
maturati fino al giorno precedente alla predetta data. L'imposta sostitutiva
è liquidata entro il mese da cui ha effetto il presente decreto ed è versata
entro il giorno 16 del mese successivo.
7. Per i proventi relativi alle quote o azioni di organismi
di investimento collettivo soggetti alle disposizioni dell'articolo 10-ter, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 77, l'imposta del 12,50 per cento si applica su quelli
maturati fino al giorno precedente alla data da cui ha effetto il presente
decreto. I relativi importi sono liquidati entro il mese da cui ha effetto il
presente decreto e sono versati entro il giorno 16 del mese successivo.
Art. 6.
Regime tributario dei fondi pensione di prestazioni
definite e dei contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14, è inserito il seguente:
"Art. 14-bis (Regime tributario dei fondi
pensione in regime di prestazione definite e dei contratti di assicurazione
di cui all'articolo 9-ter). - 1. I fondi pensione in regime di
prestazioni definite sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui
redditi nella misura dell'11 per cento applicata sul risultato netto maturato
in ciascun periodo d'imposta. Il risultato netto si determina sottraendo dal
valore attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di
ciascun anno solare, ovvero determinato alla data di accesso alla
prestazione, diminuito dei premi versati nell'anno, il valore attuale della
rendita stessa all'inizio dell'anno. Il risultato negativo è computato in
riduzione del risultato dei periodi d'imposta successivi, per l'intero
importo che trova in essi capienza. Si applicano le disposizioni dei commi da
3 a 7 dell'articolo 14.
2. Per i contratti di assicurazione di cui all'articolo 9-ter,
le imprese di assicurazione applicano una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura dell'11 per cento sul risultato netto maturato in
ciascun periodo d'imposta. Il risultato si determina sottraendo dal valore
attuale della rendita in via di costituzione, calcolato al termine di ciascun
anno solare, ovvero alla data di accesso alla prestazione, diminuito dei
premi versati nell'anno, il valore attuale della rendita stessa all'inizio
dell'anno. Il risultato negativo è computato in riduzione del risultato dei
periodi d'imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi
capienza".
2. Ai fondi pensione di cui al comma 1 dell'articolo 14-bis del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4
a 7.
Art. 7.
Regime tributario dei fondi pensione che detengono gli
immobili
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo l'articolo 14-bis, introdotto dall'articolo 6, comma 1, è inserito il
seguente:
"Art. 14-ter (Regime tributario dei fondi
pensione che detengono immobili). - 1. Fino a quando non si saranno
adeguati alle disposizioni di cui all'articolo 6, i fondi pensione il cui
patrimonio, alla data del 28 aprile 1993, sia direttamente investito in beni
immobili, sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi
nella misura dello 0,50 per cento del patrimonio riferibile agli immobili,
determinato, in base ad apposita contabilità separata, secondo i criteri di
valutazione previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi,
calcolato come media annua dei valori risultanti dai prospetti periodici
previsti dal citato decreto. Sul patrimonio riferibile al valore degli
immobili per i quali il fondo pensione abbia optato per la libera
determinazione dei canoni di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998,
n. 431, l'imposta sostitutiva di cui al periodo precedente è aumentata
all'1,50 per cento.
2. I fondi pensione di cui al comma 1 sono altresì soggetti
ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per
cento sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta derivante dal
restante patrimonio, determinato ai sensi dell'articolo 14, commi 1 e 2.
3.
Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, commi da 3 a 7".
2. Ai fondi pensioni di cui all'articolo 14-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4 a
7.
3. L'articolo 9 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è
abrogato.
Art. 8.
Regime tributario dei fondi pensione che risultavano
istituiti alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
1. Nel decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, dopo
l'articolo 14-ter, introdotto dall'articolo 7, comma 1, è inserito
il seguente:
"Art. 14-quater (Regime tributario dei
fondi pensione che risultavano istituiti alla data di entrata in vigore della
legge 23 ottobre 1992, n. 421). - 1. Alle forme pensionistiche complementari di cui
all'articolo 18, comma 1, in regime di contribuzione definita o di
prestazione definita, gestite in via prevalente secondo il sistema
tecnico-finanziario della capitalizzazione, si applicano le disposizioni
dell'articolo 14.
2. Alle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo
18, comma 1, in regime di prestazioni definite, gestite in via prevalente
secondo il sistema tecnico-finanziario della ripartizione, e alle forme
indicate nel comma 1, gestite mediante convenzioni con imprese di
assicurazione, si applicano le disposizioni dell'articolo 14-bis,
comma 2. Si applicano altresì le disposizioni dell'articolo 14, commi da 5 a
7.
3. Nel caso in cui le forme pensionistiche complementari di
cui all'articolo 18, comma 1, siano costituite nell'ambito del patrimonio di
società o enti, l'imposta sostitutiva di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta
dalla società o dall'ente nell'ambito del cui patrimonio il fondo è
costituita".
2. Ai fondi pensione di cui all'articolo 14-quater del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si applicano le disposizioni dell'articolo 5, commi da 4
a 7.
Art. 9.
Decorrenza
1.
Le disposizioni degli articoli da 5 a 8 si applicano dal periodo d'imposta in
corso alla data da cui ha effetto il presente decreto.
Capo III
DISCIPLINA DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE E DEL
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Art. 10.
Trattamento tributario delle prestazioni pensionistiche
erogate ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 16, comma 1, è inserita la seguente
lettera:
"a-bis) le prestazioni pensionistiche di cui
alla lettera h-bis) del comma 1 dell'articolo 47, erogate in forma
di capitale, anche in caso di riscatto di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, e a titolo di anticipazioni;";
b) dopo l'articolo 17, è inserito il seguente:
"Art. 17-bis. - 1. Le prestazioni di cui alla
lettera a-bis) del comma 1 dell'articolo 16 sono soggette ad imposta
mediante l'applicazione dell'aliquota determinata con i criteri previsti al
comma 1 dell'articolo 17, assumendo il numero degli anni e frazione di anno
di effettiva contribuzione e l'importo imponibile della prestazione maturata,
al netto delle quote del trattamento di fine rapporto e dei redditi già
assoggettati ad imposta. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare
l'imposta in base all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti
a quello in cui è maturato il diritto alla percezione. Si applicano le
disposizioni previste dall'articolo 17, comma 1-bis.";
2. Se la prestazione è non superiore a un terzo dell'importo
complessivamente maturato alla data di accesso alla prestazione stessa,
l'imposta si applica sull'importo al netto dei redditi già assoggettati ad
imposta. Tale disposizione si applica altresì nei casi previsti dall'articolo 10, commi 3-ter e 3-quater, del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e comunque quando l'importo
annuo della prestazione pensionistica spettante in forma periodica è inferiore
al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
3. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione definitiva
della prestazione, le prestazioni pensionistiche erogate in caso di riscatto
parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, o a titolo di anticipazione, sono
soggette ad imposta con l'aliquota determinata ai sensi del comma 1, primo
periodo, per il loro intero importo.";
c) nell'articolo 41, comma 1, dopo la lettera g-quater),
è inserita la seguente "g-quinquies) i redditi derivanti dai
rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis)
del comma 1, dell'articolo 47 erogate in forma periodica e delle rendite
vitalizie aventi funzione previdenziale;";
d) nell'articolo 42, dopo il comma 4-bis, è
inserito il seguente:
"4-ter. I proventi di cui alla lettera g-quinquies)
del comma 1, dell'articolo 41, sono costituiti dai rendimenti maturati nel
periodo d'imposta riferibili al valore attuale delle prestazioni
pensionistiche di cui all'articolo 47, comma 1, lettera h-bis),
erogate nel corso del medesimo periodo, nonchè, per le rendite vitalizie
aventi funzione previdenziale, dai rendimenti maturati nel periodo d'imposta
riferibili al valore attuale delle rendite erogate o in via di costituzione
al termine di ciascun periodo d'imposta.";
e) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h-bis è
sostituita dalla seguente:
"h-bis) le prestazioni pensionistiche di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, comunque erogate;";
f) nell'articolo 48-bis, comma 1, la lettera d) è
sostituita dalle seguenti: "d) per le prestazioni pensionistiche di cui
alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma
periodica non si applicano le disposizioni del richiamato articolo 48. Le
stesse si assumono al netto della parte corrispondente ai redditi già
assoggettati ad imposta e di quelli di cui alla lettera g-quinquies)
del comma 1, dell'articolo 41, se determinabili;
d-bis) per le prestazioni pensionistiche di cui
alla lettera h-bis) del comma 1, dell'articolo 47, erogate in forma
capitale a seguito di riscatto della posizione individuale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, non si applicano le disposizioni
del richiamato articolo 48. Le stesse assumono al netto dei redditi già
assoggettati ad imposta, se determinabili;".
2. Nell'articolo 23, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 600, dopo la
lettera d), è inserita la seguente:
"d-bis) sulla parte imponibile delle
prestazioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del
citato testo unico, con i criteri di cui all'articolo 17-bis, comma
1, primo periodo, dello stesso testo unico;".
3. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti
di assicurazione di cui all'articolo 9-ter del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, le imprese di assicurazione operanti nel territorio dello
Stato in regime di libertà di prestazione di servizi devono nominare un
rappresentante fiscale residente nel territorio dello Stato, il quale
risponde in solido con l'impresa. Il rappresentante fiscale comunica
all'amministrazione finanziaria i dati relativi ai soggetti che stipulano i
predetti contratti. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le
modalità per l'assolvimento dei predetti obblighi.
Art. 11.
Disciplina tributaria del trattamento di fine rapporto
1.
Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 17:
1) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Il trattamento di fine rapporto costituisce
reddito per un importo che si determina riducendo il suo ammontare delle
rivalutazioni già assoggettate ad imposta sostitutiva. L'imposta è applicata
con l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il
diritto alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il
suo ammontare, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e
frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato
per dodici. Gli uffici finanziari provvedono a riliquidare l'imposta in base
all'aliquota media di tassazione dei cinque anni precedenti a quello in cui è
maturato il diritto alla percezione.
1-bis. Se in uno o più degli anni indicati al
comma 1 non vi è stato reddito imponibile, l'aliquota media si calcola con
riferimento agli anni in cui vi è stato reddito imponibile; se non vi è stato
reddito imponibile in alcuno di tali anni, si applica l'aliquota stabilita
dall'articolo 11 per il primo scaglione di reddito.
1-ter. Qualora il trattamento di fine rapporto sia
relativo a rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata effettiva non
superiore a due anni, l'imposta determinata ai sensi del comma 1 è diminuita
di un importo pari a lire 120 mila per ciascun anno; per i periodi inferiori
ad un anno, tale importo è rapportato a mese.
2. Le altre indennità e somme indicate alla lettera a) del
comma 1 dell'articolo 16, anche se commisurate alla durata del rapporto di
lavoro e anche se corrisposte da soggetti diversi dal datore di lavoro, sono
imponibili per il loro ammontare complessivo, al netto dei contributi
obbligatori dovuti per legge, con l'aliquota determinata agli effetti del
comma 1. Tali indennità e somme, se corrisposte a titolo definitivo e in
relazione ad un presupposto non connesso alla cessazione del rapporto di
lavoro che ha generato il trattamento di fine rapporto, sono imponibili per
il loro ammontare netto con l'aliquota determinata con i criteri di cui al
comma 1.
2-bis. Le indennità equipollenti, comunque
denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente di cui
alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 16, sono imponibili per un
importo che si determina riducendo il loro ammontare netto di una somma pari
a L. 600.000 per ciascun anno preso a base di commisurazione, con esclusione
dei periodi di anzianità convenzionale; per i periodi inferiori all'anno la
riduzione è rapportata a mese. Se il rapporto si svolge per un numero di ore
inferiore a quello ordinario previsto dai contratti collettivi nazionali di
lavoro, la somma è proporzionalmente ridotta. L'imposta è applicata con
l'aliquota determinata con riferimento all'anno in cui è maturato il diritto
alla percezione, corrispondente all'importo che risulta dividendo il suo
ammontare netto, aumentato delle somme destinate alle forme pensionistiche di
cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, per il numero degli anni e
frazione di anno preso a base di commisurazione, e moltiplicando il risultato
per dodici. L'ammontare netto delle indennità, alla cui formazione concorrono
contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti e
assimilati, è computato previa detrazione di una somma pari alla percentuale
di tali indennità corrispondente al rapporto, alla data del collocamento a
riposo o alla data in cui è maturato il diritto alla percezione, fra
l'aliquota del contributo previdenziale posto a carico dei lavoratori
dipendenti e assimilati e l'aliquota complessiva del contributo stesso
versato all'ente, cassa o fondo di previdenza";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Salvo conguaglio all'atto della liquidazione
definitiva, sulle anticipazioni e sugli acconti relativi al trattamento di
fine rapporto e alle indennità equipollenti, nonchè sulle anticipazioni
relative alle altre indennità e somme, si applica l'aliquota determinata,
rispettivamente, a norma dei commi 1, 2 e 2-bis, considerando
l'importo accantonato, aumentato dalle anticipazioni e degli acconti
complessivamente erogati e al netto delle rivalutazioni già assoggettate ad
imposta sostitutiva".
2. Nell'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le
parole: "di cui all'articolo 17 dello stesso testo unico" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 17, comma 1, secondo
periodo, e comma 2-bis, terzo periodo, dello stesso testo
unico".
3. Sui redditi derivanti dalle rivalutazioni dei fondi per
il trattamento di fine rapporto e dai rendimenti attribuiti ai fondi di
previdenza è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura dell'11 per cento.
4. I soggetti indicati negli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, applicano l'imposta di cui al comma 3
sulle rivalutazioni e sui rendimenti maturati in ciascun anno. L'imposta è
versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo. L'imposta è imputata a
riduzione del fondo. Nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni e i
rendimenti, compreso l'anno 2001, è dovuto l'acconto dell'imposta sostitutiva
commisurato al 90 per cento delle rivalutazioni e dei rendimenti maturati
nell'anno precedente. Se il trattamento di fine rapporto è corrisposto da
soggetti diversi da quelli indicati nei predetti articoli, l'imposta
sostitutiva di cui al comma 3 è complessivamente liquidata dal soggetto
percettore nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui viene
corrisposto, anche a titolo di anticipazione, e versata nei termini previsti
per il versamento a saldo delle imposte derivanti dalla medesima
dichiarazione dei redditi.
5.
Dall'imposta relativa ai trattamenti di fine rapporto, determinata ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
percepiti a seguito della cessazione di rapporti di lavoro intervenuta nel
periodo dal 1° gennaio 2001 e fino alla data di entrata in vigore della
disciplina concernente la riforma del trattamento di fine rapporto e comunque
non oltre il 31 dicembre 2005, si detrae un importo pari a L. 120.000 per
ciascuno degli anni compresi nel suddetto periodo; per i periodi inferiori ad
anno, tale importo è rapportato a mese.
Art. 12.
Decorrenza e disciplina transitoria
1. Per i soggetti che risultano iscritti a forme
pensionistiche complementari alla data da cui ha effetto il presente decreto,
le disposizioni introdotte dall'articolo 10 si applicano alle prestazioni
riferibili agli importi maturati a decorrere dalla data da cui ha effetto il
decreto stesso, nonchè, in caso di riscatto parziale di cui all'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n.
124, o di anticipazione, a quelle erogate a
decorrere da tale data.
2.
Le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
come modificato dall'articolo 11, si applicano alle quote di trattamento di
fine rapporto maturate, nonchè a quelle erogate a titolo di anticipazione, a
decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto. Per il
trattamento di fine rapporto maturato fino a tale data continuano ad
applicarsi le disposizioni del menzionato articolo 17, nel testo vigente anteriormente
alla data stessa.
Capo IV
CONTRATTI DI ASSICURAZIONE
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 13.
Trattamento tributario dei contratti di assicurazione, dei
contributi versati volontariamente alla gestione della forma pensionistica
obbligatoria di appartenenza.
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 10:
1) al comma 1, lettera e), dopo le parole: "in
ottemperanza a disposizioni di legge" sono aggiunte le seguenti: ",
nonchè quelli versati facoltativamente alla gestione della forma
pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la
ricongiunzione di periodi assicurativi. Sono altresì deducibili i contributi
versati al fondo di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565";
2) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Tale disposizione si applica altresì per gli oneri di cui alla lettera
e) del comma 1 relativamente alle persone indicate nel medesimo articolo 433
del codice civile se fiscalmente a carico.";
b) nell'articolo 13-bis, sono apportate le
seguenti modificazioni:
1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
"f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il
rischio di morte o di invalidità permanente superiore al 5 per cento da
qualsiasi causa derivante, ovvero di non autosufficienza nel compimento degli
atti della vita quotidiana, se l'impresa di assicurazione non ha facoltà di
recesso dal contratto, per un importo complessivamente non superiore a lire 2
milioni e 500 mila. Con decreto del Ministero delle finanze, sentito
l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP), sono
stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che
assicurano il rischio di non autosufficienza. Per i percettori di redditi di
lavoro dipendente e assimilato, si tiene conto, ai fini del predetto limite,
anche dei premi di assicurazione in relazione ai quali il datore di lavoro ha
effettuato la detrazione in sede di ritenuta;";
c) nell'articolo 42, comma 4, il primo periodo è sostituito
dai seguenti:
"4. I capitali corrisposti in dipendenza di contratti
di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione costituiscono reddito per
la parte corrispondente alla differenza tra l'ammontare percepito e quello
dei premi pagati. Tale differenza si assume applicando al suo importo gli
elementi di rettifica finalizzati a rendere la tassazione equivalente a
quella che sarebbe derivata se tale reddito avesse subito la tassazione per
maturazione, calcolati tenendo conto del tempo intercorso, delle eventuali
variazioni dell'aliquota dell'imposta sostitutiva, nonchè della data di
pagamento della stessa. Con i decreti del Ministro delle finanze, sentito un
apposito organo tecnico, sono stabiliti gli elementi di rettifica";
d) nell'articolo 47, comma 1, la lettera h) è sostituita
dalla seguente:
"h) le rendite vitalizie e le rendite a tempo
determinato, costituite a titolo oneroso, diverse da quelle aventi funzione
previdenziale. Le rendite aventi funzione previdenziale sono quelle derivanti
da contratti di assicurazione sulla vita stipulati con imprese autorizzate
dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private (ISVAP) ad operare
nel territorio dello Stato, o quivi operanti in regime di stabilimento o di
prestazioni di servizi, che non consentano il riscatto della rendita
successivamente all'inizio dell'erogazione;";
e) nell'articolo 48-bis, comma 1, lettera c),
l'ultimo periodo è soppresso.
2. Ai fini dell'applicazione degli articoli 10, comma 1, lettera e-bis)
e 13-bis) comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per i contratti di assicurazione che
prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato,
nella polizza è evidenziato l'importo del premio afferente a ciascun rischio.
3. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 13, 14 e 15 sono abrogati;
b) nell'articolo 21, secondo comma, le parole: "e di
rendita vitalizia" sono soppresse;
c) nella tariffa, allegato A, gli articoli 1, 14 e 23 sono
soppressi;
d) nella tariffa, allegato C, è aggiunto l'articolo 11,
così rubricato: "Assicurazioni sulla vita e contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza della "natura delle
assicurazioni", e "Assicurazione sulla vita di qualunque specie,
ivi compresi i contratti di rendita vitalizia e i contratti di
capitalizzazione", in corrispondenza dell'"indicazione delle
operazioni ".
4. Nell'articolo 2 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, il comma 5 è soppresso.
Art. 14.
Applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di cui
all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi.
1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo
l'articolo 26-bis, è inserito il seguente:
"Art. 26-ter. - 1. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quater), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, l'impresa di
assicurazione applica una imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
2. Sui redditi di cui all'articolo 41, comma 1, lettera g-quinquies),
del citato testo unico delle imposte sui redditi, i soggetti indicati nel
primo comma dell'articolo 23 applicano una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi nella misura prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.
3. Per i redditi indicati nei commi 1 e 2 dovuti da
soggetti non residenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-bis
del testo unico delle imposte sui redditi.".
2.
Nell'articolo 6 della legge 26 settembre 1985, n. 482, il primo e il secondo
comma sono abrogati relativamente ai contratti stipulati a decorrere dalla
data da cui ha effetto il presente decreto.
Art. 15.
Regime tributario dei fondi pensione ai fini I.V.A.
1. Nell'articolo 10, primo comma, numero 1), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le
parole: "la gestione di fondi comuni di investimento" sono inserite
le seguenti: "e di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124".
Art. 16.
D e c o r r e n z a
1. Le disposizioni dell'articolo 13 si applicano per i
contratti stipulati a decorrere dalla data da cui ha effetto il presente
decreto.
2.
Le disposizioni dell'articolo 14 si applicano per i redditi maturati a
decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
3. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano a
decorrere dalla data da cui ha effetto il presente decreto.
Art. 17.
Allargamento delle forme di previdenza complementare di cui
al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, ai destinatari del decreto
legislativo 16 settembre 1996, n. 565.
1.
Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nell'articolo 2, al comma 1, dopo la lettera b-bis),
è aggiunta la seguente: "b-ter) per i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, anche se non iscritti al fondo ivi previsto." e al
comma 2, lettera a), le parole: "lettere a e b-bis)" sono
sostituite dalle seguenti: "lettere a), b-bis) e b-ter)";
b) nell'articolo 3, comma 1, dopo la lettera c-bis),
è aggiunta la seguente: c-ter) accordi tra soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565, promossi da loro sindacati o associazioni di rilievo almeno
regionale.";
c) nell'articolo 7, comma 2, è inserito, in fine, il
seguente periodo: "Per i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b-ter), si considera età pensionabile il compimento dell'età
prevista dall'articolo 1, comma 20, della legge 8 agosto 1995, n. 335.";
d) nell'articolo 8, dopo il comma 1, è aggiunto il
seguente:
"1-bis. Per i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 1, lettera b-ter), sono consentite contribuzioni saltuarie e
non fisse. I medesimi soggetti possono altresì delegare il centro servizi o
l'azienda emittente la carta di credito o di debito al versamento con cadenza
trimestrale al fondo pensione dell'importo corrispondente agli abbuoni
accantonati a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica
presso i centri vendita convenzionati. Per la regolarizzazione di dette
operazioni deve ravvisarsi la coincidenza tra il soggetto che conferisce la
delega al centro convenzionato con il titolare della moneta elettronica e con
il titolare della posizione aperta presso il fondo pensione medesimo.".
Art. 18.
Disposizioni di attuazione
1. Le disposizioni di attuazione del presente decreto sono
emanate con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
del tesoro, del bilancio e dellaprogrammazione economica e del lavoro e della
previdenza sociale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Per gli adempimenti contabili e formali di carattere
tributario, ivi compresi quelli connessi alle scadenze temporali, previsti
dal presente decreto, si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
Art. 19.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2000 ed
ha effetto relativamente ai contributi versati, ai rendimenti maturati, ai
contratti stipulati, alle prestazioni maturate, alle rendite erogate a
decorrere dal 1° gennaio 2001.
2. Per l'adeguamento delle disposizioni del presente
decreto con la riforma della disciplina prevista dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, si provvede con i decreti legislativi correttivi di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 13 maggio 1999, n. 133.
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