Decreto
Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446
"Istituzione dell'imposta regionale sulle attività
produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni
dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino
della disciplina dei tributi locali"
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 298
del 23 dicembre 1997 - Supplemento Ordinario n. 252
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 3, commi da 143 a 149 e 151, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, recante delega al Governo per
l'emanazione di uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni volte
alla istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, alla
semplificazione degli adempimenti dei contribuenti con la revisione degli
scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, alla istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche, e al riordino della disciplina dei tributi
locali;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei
Ministri, adottata nella riunione del 14 ottobre 1997;
Vista la deliberazione del Presidente del Senato della
Repubblica, d'intesa con il Presidente della Camera dei Deputati, adottata ai
sensi dell'articolo 3, comma 15, della citata legge n. 662 del 1996, con la quale è stata concessa la proroga di venti giorni
per l'adozione del parere della Commissione parlamentare istituita a norma
dello stesso articolo 3, comma 13, della legge n. 662 del 1996;
Considerato che in applicazione del citato articolo 3, comma 16, della legge n. 662 del 1996, è conseguentemente prorogato di venti giorni il termine
per l'esercizio della delega;
Acquisito il parere della citata Commissione parlamentare;
Acquisito il parere della Conferenza unificata istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata
nella riunione del 10 dicembre 1997;
Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con
i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
dell'interno e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
TITOLO I
Istituzione e disciplina dell'imposta regionale sulle
attività produttive
Art. 1.
Istituzione dell'imposta
1. È istituita l'imposta regionale sulle attività
produttive esercitate nel territorio delle regioni.
2. L'imposta ha carattere reale e non è deducibile ai fini
delle imposte sui redditi.
Art.
2.
Presupposto dell'imposta
1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio abituale di una
attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla
prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti,
compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni
caso presupposto di imposta.
Art. 3.
Soggetti
passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte
sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917;
b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice
e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto
testo unico, nonchè le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui
all'articolo 51 del medesimo testo unico;
c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse
equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti
arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;
d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui
all'articolo 29 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume di affari
annuo non superiore a cinque o a quindici milioni di lire esonerati dagli
adempimenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi
dell'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1973, n. 633, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 313, semprechè non abbiano rinunciato all'esonero a norma
dell'ultimo periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;
e) gli enti pubblici e privati di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del citato testo unico n. 917 del
1986, ivi compresi quelli indicati
nell'articolo 88, nonchè le società e gli enti di cui alla lettera d) dello
stesso comma.
2. Non sono soggetti passivi dell'imposta:
a) i fondi comuni di investimento di cui alle leggi 23 marzo 1983, n. 77, 14
agosto 1993, n. 344, e 25 gennaio
1994, n. 86;
b) i fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124;
c)
i gruppi economici di interesse europeo (GEIE) di cui al decreto legislativo
23 luglio 1991, n. 240, salvo quanto disposto nell'articolo 13.
Art. 4.
Base imponibile
1.
L'imposta si applica sul valore della produzione netta derivante
dall'attività esercitata nel territorio della regione.
2.
Se l'attività è esercitata nel territorio di più regioni si considera
prodotto nel territorio di ciascuna regione il valore della produzione netta
proporzionalmente corrispondente all'ammontare delle retribuzioni corrisposte
al personale a qualunque titolo utilizzato, compresi i compensi corrisposti
ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili erogati agli associati
in partecipazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), addetto, con
continuità, a stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse, operanti per un
periodo di tempo non inferiore a tre mesi nel territorio di ciascuna regione,
ovvero per le banche, gli altri enti e società finanziarie, ad eccezione della
Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano cambi, le imprese di assicurazione e
le imprese agricole proporzionalmente corrispondente, rispettivamente, ai
depositi in denaro e in titoli, agli impieghi, ai premi raccolti presso gli
uffici e all'estensione dei terreni, ubicati nel territorio di ciascuna
regione. Si considera prodotto nella regione nel cui territorio il soggetto
passivo è domiciliato il valore della produzione netta derivante dalle
attività esercitate nel territorio di altre regioni senza l'impiego, per
almeno tre mesi, di personale.
3. Gli atti generali concernenti l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 2 sono adottati dal Ministero delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome, di seguito denominata: "Conferenza
Statoregioni".
Art. 5.
Determinazione del valore della produzione netta dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b)
1.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le
attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla
differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui al
primo comma lettera A) dell'articolo 2425 del codice civile e la somma dei
costi della produzione indicati nei numeri 6, 7, 8, 10, lettere a) e b), 11 e
14 della lettera B) del medesimo comma.
2. Per i soggetti di cui al comma 1 non tenuti alla
redazione del conto economico a norma dell'articolo 2425 del codice civile e
per quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in regime di
contabilità ordinaria, anche per opzione, la base imponibile è determinata
dalla differenza tra la somma dei ricavi, dei proventi e degli altri
componenti reddituali classificabili nelle voci del valore della produzione di
cui al primo comma, lettera A), dell'articolo 2425 del codice civile e la
somma dei costi classificabili nei numeri 6, 7, 8, 10 lettere a) e b), 11 e
14 della lettera B) del medesimo comma.
3. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
b), in regime di contabilità semplificata, la base imponibile è determinata
dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi delle cessioni dei beni e
delle prestazioni dei servizi di cui all'articolo 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle rimanenze finali di cui agli articoli 59 e 60 del
citato testo unico, e l'ammontare dei costi delle materie prime, sussidiarie
e di consumo, delle merci, dei servizi, delle esistenze iniziali di cui ai
medesimi articoli del predetto testo unico e dell'ammortamento dei beni
materiali e immateriali. Si applicano, comunque, i principi di cui al comma
2.
Art. 6.
Determinazione del valore della produzione netta delle
banche e altri enti e società finanziari
1. Per le banche e gli altri enti e società finanziari
indicati nell'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, come modificato dall'articolo 157 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo, la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma: a)
degli interessi attivi e proventi assimilati, b) dei proventi di quote di
partecipazione a fondi comuni di investimento, c) delle commissioni attive,
d) dei profitti da operazioni finanziarie, e) delle riprese di valore su
crediti verso la clientela, f) degli altri proventi di gestione, esclusi i
recuperi di oneri di personale distaccato presso terzi, e la somma, g) degli
interessi passivi e oneri assimilati, h) delle commissioni passive, i) delle
perdite da operazioni finanziarie, l) delle spese amministrative diverse da
quelle inerenti al personale dipendente, m) degli ammortamenti dei beni
materiali e immateriali, n) delle rettifiche di valore su crediti alla
clientela, comprese quelle su crediti impliciti relativi ad operazioni di
locazione finanziaria, o) degli altri oneri di gestione.
2. Per le società di intermediazione mobiliare sono esclusi
dai componenti della base imponibile le riprese e le rettifiche di valore su
crediti alla clientela, i profitti e le perdite da operazioni finanziarie e i
proventi di cui alle lettere e) e n), d) e i) e b) del comma 1; gli interessi
attivi e passivi e proventi e gli oneri assimilati di cui alla lettera a) e
g) del medesimo comma rilevano limitatamente a quelli relativi ad operazioni
di riporto e di pronti contro termine. La disposizione del periodo precedente
non si applica alle società che esercitano attività di negoziazione per conto
proprio e di collocamento di valori mobiliari con assunzione di garanzia per
le quali non rilevano soltanto le riprese e le rettifiche di valore su
crediti alla clientela.
3. Per le società di gestione di fondi comuni di
investimento si comprendono tra i componenti della base imponibile soltanto
le commissioni attive e passive, gli altri proventi ed oneri di gestione, le
spese amministrative e gli ammortamenti di cui alle lettere c) e h), f) e o),
l) e m) del comma 1.
4. Per le società di investimento a capitale variabile la
base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle commissioni
di sottoscrizione e la somma delle provvigioni passive a soggetti collocatori,
delle spese per consulenza e pubblicità, dei canoni di locazione immobili,
dei costi per servizi di elaborazione dati, delle spese amministrative
diverse da quelle inerenti al personale dipendente e degli ammortamenti dei
beni materiali e immateriali.
5. Per la Banca d'Italia e per l'Ufficio italiano cambi la
base imponibile è determinata con i criteri indicati al comma 1.
Art. 7.
Determinazione del valore della produzione netta delle
imprese di assicurazione
1. Per le imprese di assicurazione la base imponibile è
determinata dalla differenza tra la somma: a) dei premi e degli altri
proventi tecnici, b) dei proventi derivanti da investimenti in terreni e
fabbricati, da altri investimenti diversi da quelli costituiti da
immobilizzazioni finanziarie e da profitti sul realizzo di investimenti
mobiliari diversi da quelli derivanti da azioni o quote, e la somma: c) delle
provvigioni, comprese quelle di incasso, e delle altre spese di acquisizione,
d) degli importi pagati per sinistri, comprese le spese di liquidazione, e)
degli oneri di gestione degli investimenti in terreni e fabbricati e delle
perdite su realizzo di investimenti mobiliari, f) delle variazioni delle
riserve tecniche obbligatorie e degli altri oneri tecnici; g)
dell'ammortamento dei beni materiali e immateriali.
2.
I componenti positivi e negativi della base imponibile si assumono con
riferimento agli ammontari di competenza dell'esercizio, al netto delle
cessioni in riassicurazione e con esclusione di qualsiasi spesa relativa al
personale dipendente.
Art. 8.
Determinazione del valore della produzione netta dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c)
1.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), la base imponibile
è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei compensi percepiti e
l'ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso
l'ammortamento dei beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi
passivi e le spese per il personale dipendente.
Art. 9.
Determinazione del valore della produzione netta dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d)
1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera
d), la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei
corrispettivi e l'ammontare degli acquisti destinati alla produzione.
2.
I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di optare per la determinazione
della base imponibile secondo le norme previste nell'articolo 5, comma 3.
L'opzione deve essere esercitata nella dichiarazione di cui all'articolo 19
ed ha effetto dall'inizio del periodo di imposta cui essa si riferisce e fino
a quando non è revocata e in ogni caso per almeno quattro periodi di imposta.
3.
Per i soggetti che esercitano attività agricola, diversi da quelli di cui al
comma 1, dalle società e enti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e
dalle società di cui alla successiva lettera b), compresi gli esercenti
attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
la base imponibile è determinata secondo le disposizioni di cui all'articolo
5, comma 2, o, ricorrendone le condizioni, comma 3.
Art. 10.
Determinazione del valore della produzione netta dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e)
1. Per gli enti privati non commerciali di cui all'articolo
3, comma 1, lettera e) che svolgono esclusivamente attività non commerciali,
la base imponibile è determinata in un importo pari all'ammontare delle
retribuzioni corrisposte al personale dipendente, dei redditi assimilati a
quelli di lavoro dipendente di cui all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei compensi erogati per collaborazione coordinata e
continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del citato testo unico n. 917 del
1986.
2.
Se i soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali la base
imponibile a queste relativa è determinata secondo la disposizione
dell'articolo 5, comma 2 o, ricorrendone le condizioni, comma 3, computando i
costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività
commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi considerati dalle predette disposizioni e
l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La base imponibile
relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma
l'ammontare delle retribuzioni e dei compensi è ridotto dell'importo di essi
specificamente riferibile alle attività commerciali o, in difetto,
dell'importo a queste imputabili in base al predetto rapporto.
3. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato, le
regioni, le provincie, i comuni e gli enti pubblici non commerciali di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e), si applicano le disposizioni del comma
1. Se svolgono anche attività commerciali, i predetti soggetti possono optare
per la determinazione della base imponibile relativa a tali attività secondo
le disposizioni del comma 2.
4. Per gli altri soggetti di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera e), la base imponibile è determinata:
a) per le società ed enti commerciali secondo le
disposizioni degli articoli 5, 6 e 7 che risultano ad essi applicabili;
b) per le società ed associazioni esercenti arti e
professioni secondo la disposizione dell'articolo 8;
c) per gli enti non commerciali secondo le disposizioni dei
precedenti commi 1 e 2 che risultano ad essi applicabili.
5. Ai fini dell'applicazione del presente titolo le
attività commerciali sono quelle considerate tali ai fini delle imposte sui
redditi.
10-bis.
Determinazione del valore della produzione netta dei
soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis.
1. Per i soggetti di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera e-bis), la base imponibile è determinata in
un importo pari all'ammontare delle retribuzioni erogate al personale
dipendente, dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui
all'articolo 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dei
compensi erogati per collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a) (9/g), nonché per attività di lavoro
autonomo non esercitate abitualmente di cui all'articolo 81, comma 1, lettera
l), del citato testo unico. Sono escluse dalla base imponibile le somme di
cui all'articolo 47, comma 1, lettera c), del medesimo testo unico esenti dall'imposta
sul reddito delle persone fisiche attribuite fino al 31 dicembre 1999. Sono
in ogni caso escluse dalla base imponibile le borse di studio e gli altri
interventi di sostegno erogati dalle regioni, dalle province autonome e dai
relativi organismi regionali per il diritto allo studio universitario, nonché
dalle università, ai sensi della legge 2 dicembre 1991, n. 390. Le
disposizioni del presente articolo non si applicano ai soggetti indicati nel
primo periodo qualificati ai fini delle imposte sui redditi quali enti
commerciali in quanto aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio
di attività commerciale per i quali la base imponibile è determinata secondo
le disposizioni contenute negli articoli precedenti (9/h).
2. Se i
soggetti di cui al comma 1 esercitano anche attività commerciali, gli stessi
possono optare per la determinazione della base imponibile relativa a tali
attività commerciali secondo le disposizioni dell'articolo 5, computando i
costi deducibili ivi indicati non specificamente riferibili alle attività
commerciali per un importo corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei
ricavi e degli altri proventi considerati dalla predetta disposizione e
l'ammontare complessivo di tutte le entrate correnti. La base imponibile
relativa alle altre attività è determinata a norma del precedente comma 1, ma
l'ammontare degli emolumenti ivi indicati è ridotto dell'importo di essi
specificamente riferibile alle attività commerciali. Qualora gli emolumenti
non siano specificamente riferibili alle attività commerciali, l'ammontare
degli stessi è ridotto di un importo imputabile alle attività commerciali in
base al rapporto indicato nel primo periodo del presente comma. Si considerano
attività commerciali quelle rilevanti ai fini delle imposte sui redditi,
ovvero, per i soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, esclusi dall'imposta sul reddito delle persone
giuridiche, quelle rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto (9/i).
Art. 11.
Disposizioni comuni per la determinazione del valore della
produzione netta
1.
Nella determinazione della base imponibile:
a) i componenti positivi e negativi si assumono in
conformità delle norme del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e della applicazione di esse in sede di dichiarazione dei
redditi;
b)
sono ammessi in deduzione i contributi per le assicurazioni obbligatorie
contro gli infortuni sul lavoro, le spese relative agli apprendisti e, nei
limiti del 70 per cento, quelle per il personale assunto con contratti di
formazione lavoro;
c) non sono ammessi in deduzione:
1) i costi relativi al personale indicati nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile;
2) i costi per prestazioni di lavoro occasionale;
3) i compensi erogati a terzi in esecuzione di rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del citato testo unico n. 917 del
1986;
4) i compensi per prestazioni di lavoro assimilato a quello
dipendente ai sensi dell'articolo 47 del citato testo unico n. 917 del 1986;
5) gli utili erogati agli associati in partecipazione di
cui alla lettera c), del predetto articolo 49, comma 2, del medesimo testo unico n. 917 del 1986;
6)
il canone relativo a contratti di locazione finanziaria limitatamente alla
parte riferibile agli interessi passivi determinata secondo le modalità di
calcolo, anche forfetarie, stabilite con decreto del Ministro delle finanze.
2. Indipendentemente dalla collocazione nel conto
economico, le componenti positive e negative sono accertate in ragione della
loro classificazione secondo corretti principi contabili.
Art. 12.
Determinazione del valore della produzione netta realizzata
fuori dal territorio dello Stato o da soggetti non residenti.
1. Nei confronti dei soggetti passivi residenti nel territorio
dello Stato che esercitano attività produttive anche all'estero la quota di
valore a queste attribuibili secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma
2, è scomputata dalla base imponibile determinata a norma degli articoli da 5
a 10.
2.
Nei confronti dei soggetti passivi non residenti nel territorio dello Stato
si considera prodotto nel territorio della regione il valore derivante
dall'esercizio di attività commerciali, di arti o professioni o da attività
non commerciali esercitate nel territorio stesso per un periodo di tempo non
inferiore a tre mesi mediante stabile organizzazione, base fissa o ufficio,
ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso.
Qualora le suddette attività o imprese siano esercitate nel territorio di più
regioni si applica la disposizione dell'articolo 4, comma 2.
3. Le persone fisiche e gli altri soggetti passivi si
considerano residenti nel territorio dello Stato quando ricorrono le
condizioni, rispettivamente applicabili, previste negli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d),
e 87, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art.
13.
Disposizioni
concernenti il GEIE
1. Il valore della produzione netta del gruppo economico di
interesse europeo residente, a norma dell'articolo 12, comma 3, nel
territorio dello Stato o di una stabile organizzazione di un gruppo non
residente è determinato secondo le disposizioni dell'articolo 5, ed è
imputato a ciascun membro nella proporzione prevista dal contratto di gruppo
o, in mancanza, in parti uguali. Il valore si considera prodotto, anche nei
confronti di membri non residenti, nel territorio della regione in cui il
gruppo o la stabile organizzazione ha sede, salvo il disposto dell'articolo
4, comma 2.
2. Nei confronti del gruppo residente e di quello non
residente relativamente alla stabile organizzazione nel territorio dello
Stato si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 20.
3. Ciascun membro del gruppo è obbligato in solido con gli
altri al versamento dell'imposta dovuta sul valore prodotto.
4. Il gruppo residente e la stabile organizzazione di un
gruppo non residente si considerano domiciliati nel territorio del comune nel
quale hanno il domicilio fiscale ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 14.
Periodo di imposta
1.
L'imposta è dovuta per periodi di imposta a ciascuno dei quali corrisponde
una obbligazione tributaria autonoma. Il periodo di imposta è determinato
secondo i criteri stabiliti ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 15.
Spettanza dell'imposta
1.
L'imposta è dovuta alla regione nel cui territorio il valore della produzione
netta è realizzato.
Art. 16.
Determinazione dell'imposta
1. L'imposta è determinata applicando al valore della
produzione netta l'aliquota del 4,25 per cento, salvo quanto previsto dal
comma 2, nonchè nei commi 1 e 2 dell'articolo 45.
2. Nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 88, comma 1, testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e degli altri enti pubblici, compresi quelli non
residenti, relativamente al valore prodotto nell'esercizio di attività non
commerciali, si applicano sull'ammontare della retribuzione annua corrisposta
a ciascun dipendente le aliquote del 9,6 per cento fino a 40 milioni e del
3,8 per cento fino a 150 milioni, e sull'ammontare del compenso corrisposto a
ciascun collaboratore coordinato e continuativo, con riferimento ai predetti
limiti, le aliquote, rispettivamente, del 6,6 per cento e del 4,6 per cento.
3.
A decorrere dal terzo anno successivo a quello dell'entrata in vigore del
presente decreto, le regioni hanno facoltà di maggiorare l'aliquota di cui al
comma 1 fino ad un massimo di un punto percentuale. La maggiorazione può
essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti
passivi.
Art. 17.
Agevolazioni di carattere territoriale e per categorie di
soggetti
1. Per i soggetti che alla data di entrata in vigore del
presente decreto hanno acquisito il diritto a fruire di uno dei regimi di
esenzione decennale a carattere territoriale dell'imposta locale sui redditi
nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dalle singole leggi di
esonero, il valore prodotto nel territorio della regione ove è ubicato lo
stabilimento o l'impianto cui il regime agevolativo si riferisce, determinato
a norma degli articoli 4 e 5, è ridotto per il residuo periodo di
applicabilità del detto regime di un ammontare pari al reddito che ne avrebbe
fruito.
2. I soggetti di cui all'articolo 3, comma 171, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che si avvalgono della determinazione forfetaria del
reddito e dell'imposta sul valore aggiunto a norma dei commi 173 e 177 del
predetto articolo possono, ai fini dell'imposta regionale sulle attività
produttive, determinare il valore della produzione netta applicando al volume
di affari le percentuali stabilite nel medesimo comma 177 e aumentando il
risultato del costo del personale dipendente, dei compensi erogati ai
collaboratori coordinati e continuativi e degli interessi passivi.
3.
Ai soggetti che svolgono attività produttive attraverso stabilimenti
industriali tecnicamente organizzati impiantati nel territorio del
Mezzogiorno, definiti dall'articolo 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, spetta una detrazione dall'imposta
determinata ai sensi del precedente articolo 10 di ammontare pari,
rispettivamente, al 2 per cento dell'ammontare delle spese per prestazioni di
lavoro dipendente risultante dalle dichiarazioni presentate ai fini fiscali
relative al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1998 e all'1 per cento
per il periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1999, qualora sussistano le
condizioni per l'applicazione delle disposizioni relative alla
fiscalizzazione degli oneri sociali.
4. Per le cooperative edilizie a proprietà indivisa, la
base imponibile è determinata ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 2.
5. Per le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, il costo del lavoro delle persone svantaggiate di cui
all'articolo 4 della medesima legge, è deducibile per intero dalla base
imponibile.
6. Per l'anno 1998, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991, n. 381, deducono dalla base imponibile una somma pari alla differenza
tra l'ammontare delle retribuzioni effettivamente corrisposte e quello
calcolato in base ai salari convenzionali. Per gli anni 1999 e 2000 la somma
da dedurre dalla base imponibile è pari, rispettivamente, al 75 per cento e
al 50 per cento della predetta differenza calcolata con le medesime modalità.
A decorrere dall'anno 2001 la base imponibile è determinata in maniera
ordinaria.
Art. 18.
Agevolazioni per nuove iniziative produttive
1.
Il comma 210 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è
sostituito dal seguente: "210. Per le iniziative produttive intraprese
nei territori di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, è riconosciuto, per
l'anno di inizio di attività e per i due successivi, un credito di imposta
pari, per ciascun anno, al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche sui redditi riferibili proporzionalmente al reddito di
impresa o derivante dall'esercizio di arti o professioni dell'anno cui
compete; il credito è utilizzato per il versamento della detta imposta e non
può essere superiore, per ciascun anno, a lire 5 milioni. Per le stesse
iniziative è concessa per i medesimi periodi di imposta la riduzione al 50
per cento dell'imposta regionale sulle attività produttive; la riduzione non
può essere superiore a 5 milioni dell'imposta dovuta per ciascun anno. Per le
iniziative produttive intraprese nelle aree territoriali di cui all'obiettivo
1 del regolamento CEE n. 2052/88, le predette disposizioni si applicano per
l'anno di inizio di attività e per i cinque successivi.".
2.
Con le leggi regionali di cui all'articolo 24, possono essere aumentati la
percentuale e l'importo massimo della riduzione dell'imposta regionale sulle
attività produttive di cui al comma 1.
Art. 19.
Dichiarazione dei soggetti passivi
1. Ogni soggetto passivo deve dichiarare per ogni periodo
di imposta i componenti del valore, ancorchè non ne consegua un debito di
imposta.
2. La dichiarazione deve essere redatta, a pena di nullità,
su stampato conforme a quello approvato con decreto del Ministro delle
finanze da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale nel termine di cui all'articolo 8, primo comma, prima periodo, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
3.
La dichiarazione deve essere sottoscritta, a pena di nullità, dal soggetto
passivo o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale o, in mancanza,
per i soggetti diversi dalle persone fisiche, da chi ne ha l'amministrazione
anche di fatto. Per gli organi e le amministrazioni dello Stato la
dichiarazione è sottoscritta dal dirigente competente secondo le rispettive
norme regolamentari. La nullità è sanata se il soggetto passivo o il suo
rappresentante provvede alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento
dell'invito da parte dell'ufficio competente. L'invito è eseguito mediante
invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
4. Con il decreto del Ministro delle finanze di cui al
comma 2 possono essere richiesti dati e notizie utili alla determinazione del
valore della produzione netta e indicati gli atti da allegare alla
dichiarazione a cura del contribuente.
5. La dichiarazione è presentata con le modalità di cui
all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. I soggetti non tenuti alla presentazione della
dichiarazione dei redditi presentano la dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale, con le medesime modalità, entro sei mesi dalla fine del periodo di
imposta.
6.
Nei casi di liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa,
trasformazione, fusione e scissione di imprese individuali, società ed enti
di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, si osservano le disposizioni ivi
previste, con esclusione dei commi secondo e terzo dell'articolo 10 se nelle
procedure fallimentare e di liquidazione coatta non vi è esercizio provvisorio
dell'impresa.
Art. 20.
Obblighi contabili
1.
Ai fini dell'imposta di cui al presente titolo i soggetti passivi devono
osservare gli obblighi documentali e contabili ai quali sono tenuti ai fini
delle imposte sul reddito e sul valore aggiunto.
Art. 21.
Domicilio dei soggetti passivi
1. Ogni soggetto passivo si considera domiciliato nel
comune nel quale ha il domicilio fiscale secondo le disposizioni previste dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 22.
Giurisdizione sulle controversie
1.
Le controversie concernenti l'imposta regionale sulle attività produttive e
la relativa addizionale e le sanzioni sono soggette alla giurisdizione delle
Commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 546.
Art. 23.
Accesso alle informazioni
1.
L'Amministrazione finanziaria trasmette a ciascuna regione, con sistemi
telematici o mediante supporti magnetici, le informazioni relative alle
dichiarazioni presentate dai soggetti passivi.
2.
Gli elementi acquisiti nel corso dell'attività di controllo dagli uffici
dell'Amministrazione finanziaria, dal Corpo della Guardia di finanza e dagli
organi regionali sono direttamente utilizzabili, rispettivamente, per
l'accertamento dell'imposta regionale e dei tributi erariali.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di collegamento degli
uffici regionali con il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e di
utilizzazione dei relativi servizi anche ai fini dello scambio di
informazioni di interesse fiscale.
Art. 24.
Poteri delle regioni
1. Le regioni a statuto ordinario possono disciplinare, con
legge, nel rispetto dei principi in materia di imposte sul reddito e di
quelli recati dal presente titolo, le procedure applicative dell'imposta,
ferme restando le disposizioni degli articoli 19, da 21 a 23, e da 32 a 35.
2. Le regioni a statuto speciale e le provincie autonome di
Trento e Bolzano provvedono, con legge, alla attuazione delle disposizioni
del presente titolo in conformità delle disposizioni della legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 3, commi 158 e 159.
3. La constatazione delle violazioni alle norme del
presente titolo compete alle amministrazioni regionali.
4. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 possono prevedere la
stipula di convenzioni con il Ministero delle finanze per l'espletamento, in
tutto o in parte, delle attività di liquidazione, accertamento e riscossione
dell'imposta, nonchè per le attività concernenti il relativo contenzioso,
secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
5.
Gli uffici dell'amministrazione finanziaria ed i comandi della Guardia di
finanza cooperano per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili
per l'accertamento dell'imposta e per la repressione delle violazioni alle
norme del presente titolo, procedendo anche di propria iniziativa secondo le
norme e con le facoltà stabilite dalle singole leggi regionali o, in loro
mancanza, secondo le facoltà loro attribuite dalla normativa tributaria statale,
trasmettendo agli uffici regionali i relativi verbali e rapporti.
6. Le leggi di cui ai commi 1 e 2 non possono avere effetto
anteriore al periodo di imposta in corso al 1 gennaio 2000.
7.
Con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti gli organi
competenti all'irrogazione delle sanzioni e le modalità di ripartizione delle
somme riscosse in caso di concorso formale e di violazioni continuate
rilevanti ai fini dell'imposta regionale e di altri tributi.
Art. 25.
Disciplina temporanea
1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di
cui all'articolo 24, per le attività di controllo e rettifica della
dichiarazione, per l'accertamento e per la riscossione dell'imposta
regionale, nonchè per il relativo contenzioso si applicano le disposizioni in
materia di imposte sui redditi ad eccezione degli articoli 38, commi dal quarto al settimo, 44 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600.
2.
Le regioni, le provincie, e i comuni partecipano all'attività di cui al comma
1 segnalando elementi e notizie utili, collaborando, eventualmente anche
tramite le apposite commissioni paritetiche di cui al terzo periodo, con
osservazioni e proposte alla predisposizione dei programmi di accertamento
degli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Le modalità di attuazione di
questa disposizione sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze,
d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da
emanare a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Con il medesimo decreto possono essere istituite e disciplinate commissioni
paritetiche per la stesura di programmi di accertamento.
Art. 26.
Attribuzione allo Stato di quote del gettito dell'imposta
1. È attribuita allo Stato una quota del gettito
dell'imposta regionale sulle attività produttive riscosso in ciascuna regione
a compensazione dei costi sostenuti per lo svolgimento delle attività di cui
all'articolo 25, comma 1. La disposizione del primo periodo si applica fino
all'anno precedente a quello dal quale ha effetto la legge regionale di cui
all'articolo 24, regolatrice delle dette attività.
2. È altresì attribuita allo Stato una ulteriore quota del
gettito di cui al comma 1 a compensazione della perdita di gettito derivante
dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese. La quota è
determinata in un ammontare pari al gettito della predetta imposta riscosso
nell'ultimo periodo di imposta nel quale essa è stata applicata. Questa
disposizione si applica limitatamente al gettito dell'imposta regionale sulle
attività produttive relativo al primo periodo di imposta della sua
applicazione e al successivo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al
comma 1 e le relative modalità di attribuzione. Con decreto del Ministro
delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentita la Conferenza
Stato-Regioni, è determinata la quota di cui al comma 2 e le relative
modalità di attribuzione.
Art. 27.
Compartecipazione dei comuni e delle provincie al gettito
dell'imposta
1.
A decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente decreto le regioni devolvono
ad ogni comune e ad ogni provincia del proprio territorio una quota del
gettito della imposta regionale sulle attività produttive pari, per il
comune, al gettito riscosso nel 1997 per tasse di concessione comunale e per
imposta comunale per l'esercizio di impresa, arti e professioni, al netto
della quota di spettanza della provincia, e, per la provincia, all'ammontare
di questa quota al lordo di quella spettante allo Stato a norma dell'articolo
6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24
aprile 1989, n. 144.
2.
Gli importi dovuti ai comuni e alle provincie a norma del comma 1 sono ad
essi versati dalle regioni nel mese di luglio di ciascun anno. Nel primo anno
tali importi sono commisurati all'ammontare del gettito riscosso nel 1996
risultante dai relativi rendiconti consuntivi, salvo conguaglio, da
effettuare nell'anno successivo con gli importi dovuti per tale anno, in base
alle risultanze dei rendiconti per l'anno 1997. Gli importi dovuti sono
determinati da ciascuna regione che, previa acquisizione delle informazioni
necessarie, ne dà comunicazione ai comuni e alle provincie entro il 30 giugno
del primo anno e del successivo. Gli importi comunicati costituiscono per le
Regioni somme a destinazione vincolata. A decorrere dall'anno 1999, i
predetti importi sono incrementati annualmente in misura pari al tasso
programmato di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica.
3. L'importo corrispondente alla quota spettante allo Stato
di cui al comma 1, determinato a norma del comma 2, è versato nei termini
quivi indicati dalle provincie allo Stato per le finalità di cui all'articolo
1-bis del decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24
gennaio 1997, n. 5, secondo le vigenti disposizioni
per il versamento della suddetta quota.
4. Le regioni possono attribuire alle provincie e ai comuni
quote di compartecipazione al gettito dell'imposta regionale sulle attività
produttive anche al fine di finanziare le funzioni ad essi delegate, secondo
criteri stabiliti con propria legge.
5. Nei confronti dei comuni e delle provincie che
istituiscono l'addizionale di cui all'articolo 28 viene meno, dall'anno in
cui questa ha effetto, l'obbligo della regione di cui al comma 1.
6. Le regioni Friuli Venezia-Giulia e Valle d'Aosta e le
provincie autonome di Trento e Bolzano, nell'esercizio dei poteri in materia
di finanza locale, provvedono alla disciplina dei rapporti finanziari con gli
enti locali, assicurando agli stessi le risorse finanziarie per compensare
gli effetti finanziari negativi conseguenti all'attuazione del presente
decreto.
Art. 28.
Addizionale comunale e provinciale all'imposta regionale
sulle attività produttive
1. Con legge regionale da adottarsi entro il 31 luglio 1999
sono stabilite le aliquote minime, rispettivamente, dell'addizionale comunale
e di quella provinciale all'imposta regionale sulle attività produttive;
dette aliquote devono assicurare un gettito pari al complesso delle somme,
comprensive degli eventuali conguagli, devolute dalla regione, ai sensi
dell'articolo 27 per l'anno di imposta 1999, ai comuni e alle provincie del
territorio di competenza. Con la medesima legge la regione diminuisce
l'aliquota di base dell'imposta regionale sulle attività produttive in misura
pari alla somma delle due aliquote addizionali suddette e può rideterminare
l'aliquota regionale entro il limite di cui all'articolo 16, comma 3.
2.
I comuni e le provincie, previa emanazione della legge regionale di cui al
comma 1, con delibera da pubblicare per estratto nella Gazzetta Ufficiale,
possono istituire l'addizionale comunale o provinciale di cui al comma 1; i
comuni e le provincie hanno facoltà di aumentare l'aliquota dell'addizionale
in misura non superiore ad una volta e mezza l'aliquota minima stabilita
dalla predetta legge regionale.
3. I soggetti passivi dell'imposta regionale sulle attività
produttive dovranno ripartire la corrispondente base imponibile utilizzando
gli stessi criteri indicati nell'articolo 4, comma 2, con riferimento al
territorio provinciale e comunale. Alle basi imponibili provinciali e comunali
così determinate si applicano le aliquote delle addizionali deliberate dagli
enti locali predetti.
4. La legge di cui al comma 1 non può avere effetto
anteriore al secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del
presente decreto.
Art. 29.
Finanziamento delle città metropolitane
1. Le regioni, nell'attribuire alle città metropolitane le
funzioni amministrative di competenza provinciale o affidate ai comuni, a
norma dell'articolo 19 della legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono ad assegnare alle stesse quote del gettito di
tributi regionali.
Art. 30.
Riscossione
dell'imposta e versamento in acconto
1. Fino a quando non hanno effetto le leggi regionali di
cui all'articolo 24, per la riscossione dell'imposta si applicano le
disposizioni dei commi seguenti.
2. L'imposta dovuta a ciascuna regione in base alla
dichiarazione è riscossa mediante versamento del soggetto passivo da eseguire
con le modalità e nei termini stabiliti per le imposte sui redditi.
3. Nel periodo di imposta per il quale la dichiarazione
deve essere presentata sono dovuti acconti dell'imposta ad esso relativa secondo
le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Gli acconti sono versati
con le modalità e nei termini per queste stabiliti.
4.
L'imposta risultante dalle dichiarazioni annuali non è dovuta o, se il saldo
è negativo, non è rimborsabile, se i relativi importi spettanti a ciascuna
regione non superano lire 20.000; per lo stesso importo, non si fa luogo, ad
iscrizione nei ruoli, nè a rimborso. Con le leggi regionali di cui
all'articolo 24 il predetto importo può essere adeguato.
5. In deroga alla disposizione del comma 2 gli organi e le
amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici indicati nell'articolo 3,
comma 1, lettera e), versano l'acconto mensilmente, con le modalità e nei
termini stabiliti con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita
la conferenza Stato-Regioni, in un importo pari a quello risultante
dall'applicazione delle aliquote e dei limiti previsti nell'articolo 16,
comma 2, all'ammontare delle retribuzioni e dei compensi ivi indicati
corrisposti nel mese precedente. Qualora l'ammontare dell'imposta dovuta a
ciascuna regione sia pari o inferiore a lire 20.000, l'obbligo di versamento
rimane sospeso fino alla scadenza successiva per la quale la somma
complessiva da versare sia almeno pari al predetto importo.
6. La riscossione coattiva dell'imposta avviene mediante
ruolo sulla base delle disposizioni che regolano la riscossione coattiva
delle imposte sui redditi, mediante ruoli affidati ai concessionari senza
l'obbligo del non riscosso.
7. Per lo svolgimento di attività di pagamento e
riscossione dell'imposta, le banche sono remunerate in conformità a quanto
previsto dalle convenzioni di cui agli articoli 19, comma 5, e 24, comma 8, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, mentre per i concessionari si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio
1988, n. 43.
Art.
31.
Primo acconto di imposta
1.
Per il primo periodo di imposta nel quale, a norma degli articoli 36 e 37,
l'imposta è applicabile, l'acconto di cui all'articolo 30, comma 2, da
versare in due rate di pari importo, è commisurato al 120 per cento della
imposta figurativa liquidabile sul valore della produzione netta realizzato
nel periodo di imposta precedente, determinato secondo le disposizioni degli
articoli da 4 a 11 e risultante da un apposito prospetto redatto su stampato
conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze da
allegare alla prima dichiarazione dei redditi da presentare a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, per i soggetti non
tenuti alla presentazione di essa, risultante da apposita dichiarazione,
redatta e sottoscritta a norma dell'articolo 19, da presentare nel mese di
giugno dell'anno di entrata in vigore del presente decreto.
Art. 32.
Violazioni relative alla dichiarazione
1. Nel caso di omessa presentazione della dichiarazione, si
applica la sanzione amministrativa dal centoventi al duecentoquaranta per
cento dell'ammontare dell'imposta dovuta, con un minimo di lire
cinquecentomila. Se non è dovuta imposta, si applica la sanzione da lire
cinquecentomila a lire due milioni.
2. Se nella dichiarazione è indicato un imponibile
inferiore a quello accertato o, comunque, un'imposta inferiore a quella
dovuta, si applica la sanzione amministrativa da una a due volte l'ammontare
della maggiore imposta dovuta.
3. Per maggiore imposta si intende la differenza tra
l'ammontare del tributo liquidato in base all'accertamento e quello
liquidabile in base alla dichiarazione ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Art. 33.
Violazioni relative al contenuto e alla documentazione
delle dichiarazioni
1. Fuori dai casi previsti nell'articolo 32 se la dichiarazione
non è redatta in conformità al modello approvato dal Ministro delle finanze
ovvero in essa sono omessi o non sono indicati in maniera esatta e completa
dati rilevanti per l'individuazione del contribuente e, se diverso da persona
fisica, del suo rappresentante, nonchè per la determinazione del tributo,
oppure non è indicato in maniera esatta e completa ogni altro elemento
prescritto per il compimento dei controlli, si applica la sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire quattro milioni.
2.
Identica sanzione si applica nei casi di mancanza o incompletezza degli atti
e documenti dei quali è prescritta l'allegazione alla dichiarazione o
l'esibizione all'ufficio.
Art.
34.
Ritardato
o omesso versamento dell'imposta
1. In caso di ritardato o omesso versamento dell'imposta,
in acconto o a saldo, o di versamento in misura inferiore a quella dovuta, si
applica la sanzione amministrativa pari al trenta per cento dell'imposta non
versata. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggiore
imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 600, come sostituiti dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
2. Sugli importi non versati o versati in ritardo sono
dovuti gli interessi a norma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
1973, n. 602.
Art. 35.
Violazioni degli obblighi relativi alla contabilità
1.
Per le violazioni degli obblighi relativi alla tenuta o conservazione della contabilità
si applicano le sanzioni previste in materia di imposte dirette e di imposta
sul valore aggiunto.
Art. 36.
Decorrenza dell'imposta e abolizione di contributi e
tributi
1.
Salvo quanto disposto dall'articolo 37, l'imposta regionale sulle attività
produttive si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e dalla medesima data sono aboliti:
a) i contributi per il servizio sanitario nazionale di cui
all'articolo 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 22 marzo 1995, n. 85, il contributo dello 0,2 per cento di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 31 dicembre 1961, n. 1443, e all'articolo 20, ultimo comma, della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e la quota di contributo per l'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi eccedente quella prevista per il finanziamento delle
prestazioni economiche della predetta assicurazione di cui all'articolo 27 della legge 9 marzo 1989, n. 88;
b) l'imposta locale sui redditi di cui al titolo III del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
c) l'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti
e professioni, di cui al titolo I del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24
aprile 1989, n. 144;
d)
la tassa sulla concessione governativa per l'attribuzione del numero di
partita IVA, di cui all'articolo 24 della tariffa allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita dal
decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995;
e) l'imposta sul patrimonio netto delle imprese, istituita con
decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla
legge 26 novembre 1992, n. 461.
2. I versamenti relativi ai tributi e ai contributi aboliti
indicati nel comma 1, i cui presupposti di imposizione si verificano
anteriormente alla data dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti
passivi, ha effetto la loro abolizione, sono effettuati anche successivamente
a tale data.
Art. 37.
Soggetti con periodo di imposta non coincidente con l'anno
solare
1. Nei confronti dei soggetti il cui periodo di imposta non
coincide con l'anno solare l'applicazione dell'imposta regionale sulle
attività produttive e l'abolizione dei contributi e dei tributi indicati
nell'articolo 36, comma 1, lettere a), b) ed e), hanno effetto dal primo periodo
di imposta che ha inizio successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
2. In deroga a quanto disposto nel comma 1 per i soggetti
ivi indicati il cui periodo di imposta è in corso alla data di entrata in
vigore del presente decreto ed è iniziato dopo il 30 settembre dell'anno
precedente, l'applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive e
l'abolizione dei contributi e tributi indicati nel medesimo comma 1 hanno
effetto dalla data di inizio del predetto periodo.
3. I soggetti di cui al comma 2 possono scomputare
dall'acconto di cui all'articolo 31 i dodicesimi dell'imposta e della tassa
di cui all'articolo 36, comma 1, lettere c) e d), dovute per l'anno
precedente a quello di entrata in vigore del presente decreto e relativi ai
mesi interi compresi tra la data dalla quale ha effetto nei loro confronti, a
norma del medesimo comma 2, l'abolizione dei predetti tributi e quella di
entrata in vigore del presente decreto, nonchè l'importo dei contributi di
cui alla lettera a) del medesimo comma dell'articolo 36 eventualmente versati
con riferimento ai predetti mesi. Non si fa luogo in ogni caso al rimborso
degli importi non scomputati.
Art. 38.
Determinazione del Fondo sanitario nazionale
1. Al fine della determinazione del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente e delle specifiche quote da assegnare alle
regioni si considera come dotazione propria delle medesime il gettito
dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
prevista dall'articolo 50, ed il 90 per cento del gettito dell'imposta
regionale sulle attività produttive al netto delle quote attribuite allo
Stato di cui all'articolo 26.
2. I contributi per il Servizio sanitario nazionale
riscossi nell'anno di entrata in vigore del presente decreto relativi a
presupposti di imposizione verificatisi anteriormente costituiscono per il
medesimo anno dotazione propria delle regioni ai fini della determinazione
delle quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente da assegnare alle
stesse.
3.
A decorrere dal 1998, la partecipazione delle regioni Sicilia e Sardegna al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale stabilita dall'articolo 12, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 143, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
è commisurata alle risorse provenienti dal Fondo sanitario nazionale e dai
gettiti di cui ai commi 1 e 2.
Art. 39.
Ripartizione del Fondo sanitario nazionale
1. Il CIPE su proposta del Ministro della sanità, d'intesa
con la Conferenza Stato-Regioni, delibera annualmente l'assegnazione in
favore delle regioni, a titolo di acconto, delle quote del Fondo sanitario
nazionale di parte corrente, tenuto conto dell'importo complessivo presunto
del gettito dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di
cui all'articolo 50 e della quota del gettito dell'imposta regionale sulle
attività produttive, di cui all'articolo 38, comma 1, stimati per ciascuna
regione. Il CIPE con le predette modalità provvede entro il mese di febbraio
dell'anno successivo all'assegnazione definitiva in favore delle regioni
delle quote del Fondo sanitario nazionale, parte corrente, ad esse
effettivamente spettanti. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, è autorizzato a procedere alle risultanti
compensazioni a valere sulle quote del Fondo sanitario nazionale, parte
corrente, erogate per il medesimo anno.
2.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è
autorizzato a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di
Bolzano anticipazioni mensili da accreditare ai conti correnti di cui
all'articolo 40, comma 1, in essere presso la tesoreria centrale dello Stato,
nei limiti di un dodicesimo dell'importo complessivo presunto del gettito
dell'addizionale e della quota di imposta di cui al comma 1, alle stesse
attribuiti nonchè delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente
deliberate dal CIPE, in favore delle medesime regioni, in ciascun anno; nelle
more della deliberazione del CIPE le predette anticipazioni mensili sono
commisurate all'importo complessivo presunto dei gettiti dell'addizionale e
della quota d'imposta predetti, ovvero limitatamente all'anno 1998
all'importo complessivo presunto dei contributi sanitari e delle quote del
Fondo sanitario nazionale relativi all'anno precedente.
3. Alla copertura dell'eventuale differenza tra l'ammontare
dei gettiti di cui al comma 1 previsti in sede di riparto del Fondo sanitario
nazionale e quello effettivamente riscosso dalle regioni si provvede mediante
specifica integrazione del Fondo sanitario nazionale quantificata dalla legge
finanziaria.
4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3 si tiene conto,
per l'anno di entrata in vigore del presente decreto, dei contributi di cui
al comma 2 dell'articolo 38.
5. Sono abrogati i commi 15, 17 e 19 dell'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
Art. 40.
Modalità per il riversamento dell'Irap e dell'addizionale
Irpef
1. Ai fini del versamento dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 50 alle regioni, sono istituiti
presso la tesoreria centrale dello Stato specifici conti correnti
infruttiferi intestati alle regioni e alle provincie autonome di Trento e
Bolzano e, presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato operanti
nei capoluoghi di regione e nelle predette provincie autonome, specifiche
contabilità speciali di girofondi intestate alle stesse regioni e provincie
autonome.
2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze,
sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite le modalità di
riversamento delle somme riscosse sui conti di cui al comma 1.
3. Al fine del versamento dell'imposta regionale sulle
attività produttive e dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 50 non si applica il secondo comma
dell'articolo 63 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Art. 41
Determinazione delle eccedenze
1. Per le regioni a statuto ordinario le eccedenze annuali
di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza tra il gettito
dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto della quota
destinata al finanziamento dell'assistenza sanitaria, e l'ammontare delle
quote di cui agli articoli 26 e 27 e delle spettanze a titolo di fondo
perequativo determinate in applicazione dell'articolo 3, commi 2 e 3 , della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
2.
Per le regioni a statuto speciale che accedono al Fondo sanitario nazionale
le eccedenze annuali di risorse finanziarie sono costituite dalla differenza
tra il gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto
della quota destinata alla sanità e di quelle di cui agli articoli 26 e 27, e
l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi,
convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno
lordo per il 1998 e 1999, e tenendo anche conto degli effetti indiretti
derivanti dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi
compartecipati.
3.
Per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di
Bolzano che non accedono al Fondo sanitario nazionale le eccedenze annuali di
risorse finanziarie sono determinate sottraendo dall'ammontare del gettito
dell'imposta regionale sulle attività produttive, al netto delle quote di cui
agli articoli 26 e 27, dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito
delle persone fisiche di cui all'articolo 50 e, limitatamente al 1998, dei
contributi sanitari di cui all'articolo 38, comma 2, l'ammontare dei
contributi sanitari riscossi nell'anno 1997, convenzionalmente aumentati del
tasso di crescita del prodotto interno lordo per il 1998 e 1999, nonchè
l'ammontare delle compartecipazioni ai tributi erariali soppressi, anch'essi
convenzionalmente incrementati del tasso di crescita del prodotto interno
lordo per il 1998 e 1999, e tenendo conto degli effetti indiretti derivanti
dall'ampliamento delle basi imponibili degli altri tributi compartecipati.
Art. 42.
Versamento delle eccedenze
1. A decorrere dall'anno 1999, il Fondo perequativo di cui
all'articolo 3, comma 2, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è soppresso.
2. A partire dall'esercizio 1998 è istituito nello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica un fondo di compensazione interregionale alimentato dalle eccedenze
finanziarie realizzate dalle regioni a statuto ordinario, secondo quanto
previsto dall'articolo 41, comma 1; tali eccedenze sono destinate, nei limiti
delle occorrenze finanziarie, in favore delle regioni che presentano una
perdita di entrata. In caso di insufficienza del fondo si provvede con
risorse a carico del bilancio dello Stato.
3.
Il Fondo di compensazione interregionale di cui al comma 2 è determinato in
via definitiva nell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del
gettito dell'imposta regionale sulle attività produttive effettivamente
realizzato.
4. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio, della
programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti i criteri e le modalità di
versamento delle eccedenze di cui al comma 2 all'entrata del bilancio dello
Stato per la riassegnazione delle somme necessarie al Fondo di compensazione
interregionale, anche mediante trattenute periodiche delle presumibili
eccedenze a valere sugli appositi conti accesi presso la tesoreria centrale
dello Stato.
5. A decorrere dall'anno 1998 cessano le anticipazioni
straordinarie di cassa di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
6. A decorrere dall'anno 1998 la trattenuta di cui
all'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo
1993, n. 68, è effettuata sulle erogazioni di
cui all'articolo 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
7.
Relativamente alle regioni a statuto speciale ed alle provincie autonome di
Trento e di Bolzano le eccedenze positive o negative di risorse di cui
all'articolo 41, commi 2 e 3, vengono compensate per gli anni 1998 e 1999,
nel rispetto degli statuti di autonomia mediante variazioni delle quote del
fondo sanitario nazionale, trasferimenti di funzioni, modifica delle quote
variabili previste ai sensi degli statuti o acquisizione delle eccedenze al bilancio
dello Stato. A partire dall'anno 2000 non si dà luogo a recupero delle
eccedenze, ma si procede attraverso il trasferimento di nuove funzioni
amministrative, definite con le procedure fissate dai rispettivi statuti di
autonomia, fino all'esaurimento delle eccedenze medesime.
Art. 43.
Riferimenti sistematici
1. Le disposizioni del presente titolo che fanno
indistintamente riferimento alle regioni o al loro territorio devono
intendersi riferite, per la regione Trentino-Alto Adige, alle provincie autonome
di Trento e Bolzano o al loro territorio.
2. I rapporti finanziari tra lo Stato, le autonomie
speciali e gli enti locali devono essere disciplinati in modo tale da
mantenere il necessario equilibrio finanziario.
Art. 44.
Adeguamento dei trattati internazionali
1.
Ai fini dell'applicazione dei trattati internazionali in materia tributaria,
l'imposta regionale sulle attività produttive è equiparata ai tributi
erariali aboliti con l'articolo 36.
Art. 45.
Disposizioni transitorie
1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo, per il
periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i tre successivi,
l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 2,5, del 3, del 3,5
e del 3,75 per cento.
2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il
periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 1998 e per i due successivi,
l'aliquota è stabilita, rispettivamente, nelle misure del 5,4, del 5 e del
4,75 per cento.
3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabiliti,
tenuto conto della base imponibile dell'imposta sulle attività produttive,
gli ammontari in valore assoluto e percentuale del maggior carico impositivo
rispetto a quello derivante dai tributi e contributi soppressi ai sensi degli
articoli 36 e 51, comma 1, in base ai quali fissare l'entità della riduzione
dell'acconto dovuto ai fini della stessa imposta determinato ai sensi
dell'articolo 31, nonchè le modalità applicative e quelle relative ai commi
da 4 a 6. La predetta riduzione non può comportare una diminuzione di gettito
superiore a 500 miliardi di lire per l'anno 1998, a 250 miliardi di lire per
l'anno 1999 e a 125 miliardi di lire per l'anno 2000.
4. I soggetti per i quali l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 3 determina un ammontare dell'acconto Irap diverso da quello
che risulterebbe in via ordinaria, applicano le disposizioni di cui al comma
3 anche per la determinazione dell'imposta dovuta all'esercizio in corso al 1
gennaio 1998, prendendo a riferimento i tributi o contributi che sarebbero
stati dovuti in tale anno in assenza della loro soppressione.
5. Per i soggetti che esercitano la propria attività nel
territorio di più regioni e che applicano le disposizioni del comma 3,
l'imposta da versare alle singole regioni è determinata in misura
proporzionale alla base imponibile regionale; per i medesimi soggetti il
credito di imposta di cui al comma 6 deve essere ripartito in misura
proporzionale alla base imponibile regionale.
6.
La differenza tra l'imposta dovuta in via ordinaria per l'anno 1998 e
l'imposta effettivamente pagata in base alle disposizioni dei commi 3 e 4,
costituisce credito di imposta, ai fini del versamento dell'imposta regionale
sulle attività produttive, nella misura del 50 per cento per l'anno 1999 e
del 25 per cento per l'anno 2000.
TITOLO II
Revisione
degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
Art. 46.
Revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni di
reddito
1. Il comma 1 dell'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente: "1. L'imposta lorda è
determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri
deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di
reddito:
a) fino a lire 15.000.000
|
18,5%
|
b) oltre lire 15.000.000 e fino a lire 30.000.000
|
26,5%
|
c) oltre lire 30.000.000 e fino a lire 60.000.000
|
33,5%
|
d) oltre lire 60.000.000 e fino a lire 135.000.000
|
39,5%
|
e) oltre lire 135.000.000
|
45,5%".
|
Art. 47
Revisione delle detrazioni per carichi di famiglia
1.
L'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
è sostituito dal seguente: "Art. 12 (Detrazioni per carichi di
famiglia). - 1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente
separato:
1) lire 1.057.552, se il reddito complessivo non supera
lire 30.000.000;
2) lire 961.552, se il reddito complessivo è superiore a
lire 30.000.000 ma non a lire 60.000.000;
3) lire 889.552, se il reddito complessivo è superiore a
lire 60.000.000 ma non a lire 100.000.000;
4) lire 817.552, se il reddito complessivo è superiore a
lire 100.000.000;
b) per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti,
i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonchè per ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente
o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità
giudiziaria, complessivamente lire 336.000 da ripartire tra coloro che hanno
diritto alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto da
ciascuno.
2. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli
naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è
successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono
figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è
coniugato o, se coniugato, si è successivamente ed effettivamente separato,
la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per il primo
figlio e per gli altri figli si applica la detrazione prevista dalla lettera
b).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia spettano a
condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito
complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi
internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonchè
quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa
e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a lire 5.500.000,
al lordo degli oneri deducibili.
4. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a
mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono
cessate le condizioni richieste.".
Art.
48.
Detrazioni per lavoro dipendente, autonomo e di impresa e
trattamento tributario delle indennità di fine rapporto
1. L'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le altre detrazioni dall'imposta, è sostituito
dal seguente: "Art. 13 (Altre detrazioni). - 1. Se alla formazione del reddito
complessivo concorrono uno o più redditi di lavoro dipendente spetta una
detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro o di pensione
nell'anno, anche a fronte delle spese inerenti alla produzione del reddito,
secondo i seguenti importi:
a) lire 1.680.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente non supera lire 9.100.000;
b) lire 1.600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire 9.300.000;
c) lire 1.500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire 15.000.000;
d) lire 1.350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 15.300.000;
e) lire 1.250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 15.300.000 ma non a lire 15.600.000;
f) lire 1.150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 15.600.000 ma non a lire 15.900.000;
g) lire 1.050.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 15.900.000 ma non a lire 30.000.000;
h) lire 950.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire 40.000.000;
i) lire 850.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 40.000.000 ma non a lire 50.000.000;
l) lire 750.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 50.000.000 ma non a lire 60.000.000;
m) lire 650.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 60.000.000 ma non a lire 60.300.000;
n) lire 550.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 60.300.000 ma non a lire 70.000.000;
o) lire 450.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 70.000.000 ma non a lire 80.000.000;
p) lire 350.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 80.000.000 ma non a lire 90.000.000;
q) lire 250.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 90.000.000 ma non a lire 90.400.000;
r) lire 150.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro
dipendente è superiore a lire 90.400.000 ma non a lire 100.000.000;
s) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro dipendente è superiore a lire 100.000.000.
2. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore
a lire 18.000.000 e il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e delle relative pertinenze, spetta una ulteriore detrazione,
rapportata al periodo di pensione nell'anno, di lire 70.000.
3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono
uno o più redditi di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo 49 o di
impresa di cui all'articolo 79, spetta una detrazione dall'imposta lorda, non
cumulabile con quella prevista dal comma 1, pari a:
a) lire 700.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa non supera lire 9.100.000;
b) lire 600.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.100.000 ma non a lire
9.300.000;
c) lire 500.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.300.000 ma non a lire
9.600.000;
d) lire 400.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 9.600.000 ma non a lire
9.900.000;
e)
lire 300.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 9.900.000 ma non a lire 15.000.000;
f)
lire 200.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo e di
impresa è superiore a lire 15.000.000 ma non a lire 30.000.000;
g) lire 100.000 se l'ammontare complessivo dei redditi di
lavoro autonomo e di impresa è superiore a lire 30.000.000 ma non a lire
60.000.000.".
2. All'articolo 17, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, le parole: "di una somma
pari a lire 500 mila" sono sostituite dalle seguenti: "di una somma
pari a lire 600 mila".
Art.
49.
Detrazioni per oneri
1.
Ai fini delle imposte sui redditi, la percentuale degli oneri sostenuti
ammessa in detrazione dall'imposta lorda, è fissata al 19 per cento, a
condizione che gli oneri stessi non siano deducibili nella determinazione dei
singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli oneri
sostenuti dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 1998.
Art. 50.
Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche
1. È istituita l'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche. L'addizionale regionale non è deducibile ai fini
di alcuna imposta, tassa o contributo.
2. L'addizionale regionale è determinata applicando
l'aliquota, fissata dalla regione in cui il contribuente ha la residenza, al
reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale
imposta. L'addizionale regionale è dovuta se per lo stesso anno l'imposta sul
reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa
riconosciute e dei crediti di cui agli articoli 14 e 15 del citato testo
unico, risulta dovuta.
3. L'aliquota dell'addizionale regionale di cui al comma 1
è fissata, tra lo 0,50 per cento e l'1 per cento, da ciascuna regione con
proprio provvedimento, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale non oltre il 30
novembre dell'anno precedente a quello cui l'addizionale si riferisce.
4. Relativamente ai redditi di lavoro dipendente e ai
redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'addizionale regionale è trattenuta dai sostituti
d'imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, come sostituiti, rispettivamente, dall'articolo 7, comma 1, lettere d) ed f), del decreto legislativo 2
settembre 1997, n. 314, all'atto della
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
L'importo trattenuto è indicato nella certificazione unica di cui all'articolo 7-bis del citato decreto n. 600 del 1973 come sostituito dal citato articolo 7, comma 1, lettera b), dello stesso decreto legislativo n.
314 del 1997 che i sostituti sono obbligati a
consegnare al sostituito.
5. L'addizionale regionale di cui al comma 1 è versata, in
unica soluzione e con le modalità e nei termini previsti per il versamento
delle ritenute e del saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, alla
regione in cui il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 31
dicembre dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa, ovvero
relativamente ai redditi di lavoro dipendente e a quelli assimilati a questi
alla regione in cui il sostituito ha il domicilio fiscale all'atto della
effettuazione delle operazioni di conguaglio relative a detti redditi.
6. Per la dichiarazione, la liquidazione, l'accertamento,
la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non
disciplinati espressamente, si applicano le disposizioni previste per
l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Le regioni partecipano alle
attività di liquidazione e accertamento dell'addizionale regionale segnalando
elementi e notizie utili e provvedono agli eventuali rimborsi richiesti dagli
interessati dopo aver acquisiti gli elementi necessari presso
l'amministrazione finanziaria.
7. All'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante norme di semplificazione degli adempimenti dei
contribuenti riguardanti la dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul
valore aggiunto e i relativi versamenti, nonchè norme di unificazione degli
adempimenti fiscali e previdenziali, di modernizzazione del sistema di
gestione delle dichiarazioni dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
" d-bis) all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche".
8. Per gli anni 1998 e 1999 l'aliquota dell'addizionale
regionale di cui al comma 1 è fissata nella misura dello 0,5 per cento su
tutto il territorio nazionale.
TITOLO III
Riordino della disciplina dei tributi locali
Art. 51.
Imposte e tasse abolite
1. Dal 1 gennaio 1998 sono abolite le tasse sulle
concessioni comunali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 10 novembre
1978, n. 702, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n.
3.
2. Dal 1 gennaio 1999 sono abolite:
a) le tasse per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di
cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n.507, e all'articolo 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281;
b) l'imposta erariale di trascrizione, iscrizione ed
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952;
c) l'addizionale provinciale all'imposta erariale di
trascrizione di cui all'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
3. I versamenti relativi ai tributi indicati nei commi 1 e
2, i cui presupposti di imposizione si verificano anteriormente alla data
dalla quale, nei confronti dei singoli soggetti passivi, ha effetto la loro
abolizione, sono effettuati anche successivamente a tale data.
Art. 52.
Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni
1. Le province ed i comuni possono disciplinare con
regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene
alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti
passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle
esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto
non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.
2.
I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia
non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno
effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo. I regolamenti sulle entrate
tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o
provinciale al Ministero delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui
sono divenuti esecutivi e sono resi pubblici mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale.
3. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, i
regolamenti sono adottati in conformità alle disposizioni dello statuto e
delle relative norme di attuazione.
4. Il Ministero delle finanze può impugnare i regolamenti
per vizi di legittimità avanti gli organi di giustizia amministrativa.
5.
I regolamenti, per quanto attiene all'accertamento e alla riscossione dei
tributi e delle altre entrate, sono informati ai seguenti criteri:
a) l'accertamento dei tributi può essere effettuato
dall'ente locale anche nelle forme associate previste negli articoli 24, 25, 26 e 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
b) qualora sia deliberato di affidare a terzi, anche
disgiuntamente, la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi
e di tutte le altre entrate, le relative attività sono affidate: 1) mediante
convenzione alle aziende speciali di cui all'articolo 22, comma 3, lettera c), della legge 8 giugno 1990, n. 142, è, nel rispetto delle procedure vigenti in materia di
affidamento della gestione dei servizi pubblici locali, alle società per
azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale
previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della citata legge n. 142 del 1990, i cui soci privati siano prescelti tra i soggetti
iscritti all'albo di cui all'articolo 53; 2) nel rispetto delle procedure
vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali,
alle società miste, per la gestione presso altri comuni, ai concessionari di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ai soggetti iscritti nell'albo di cui al predetto
articolo 53;
c) l'affidamento di cui alla precedente lettera b) non deve
comportare oneri aggiuntivi per il contribuente;
d)
il visto di esecutività sui ruoli per la riscossione dei tributi e delle
altre entrate è apposto, in ogni caso, dal funzionario designato quale
responsabile della relativa gestione.
6. La riscossione coattiva dei tributi e delle altre
entrate di spettanza delle province e dei comuni viene effettuata con la
procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, ovvero con quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta in proprio dall'ente locale o affidata agli
altri soggetti menzionati alla lettera b) del comma 4.
7.
Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare secondo le procedure di
cui all'articolo 53, sono stabilite disposizioni generali in ordine ai
criteri di affidamento e di svolgimento dei servizi in questione al fine di
assicurare la necessaria trasparenza e funzionalità, nonchè la misura dei
compensi, tenuto anche conto delle effettive riscossioni.
Art. 53.
Albo per l'accertamento e riscossione delle entrate degli
enti locali
1. Presso il Ministero delle finanze è istituito l'albo dei
soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di
accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre
entrate delle province e dei comuni.
2. L'esame delle domande di iscrizione, la revisione
periodica, la cancellazione e la sospensione dall'albo, la revoca e la
decadenza della gestione sono effettuate da una apposita commissione in cui
sia prevista una adeguata rappresentanza dell'ANCI e dell'UPI.
3. Con decreti del Ministro delle finanze, da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, tenuto conto delle esigenze di trasparenza e di tutela del
pubblico interesse, sentita la conferenza Statocittà, sono definiti le
condizioni ed i requisiti per l'iscrizione nell'albo, al fine di assicurare
il possesso di adeguati requisiti tecnici e finanziari, la sussistenza di
sufficienti requisiti morali e l'assenza di cause di incompatibilità da parte
degli iscritti, ed emanate disposizioni in ordine alla composizione, al
funzionamento e alla durata in carica dei componenti della commissione di cui
al comma 2, alla tenuta dell'albo, alle modalità per l'iscrizione e la
verifica dei presupposti per la sospensione e la cancellazione dall'albo
nonchè ai casi di revoca e decadenza della gestione.
4. Sono abrogati gli articoli da 25 a 34 del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, concernenti la gestione del servizio di
accertamento e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
Art. 54.
Approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici
1. Le provincie e i comuni approvano le tariffe e i prezzi
pubblici contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione.
Art.
55.
Tasse
sulle concessioni delle regioni a statuto ordinario
1. Le regioni a statuto ordinario hanno la facoltà di non
applicare, anche limitatamente ad alcune, le tasse sulle concessioni
regionali di cui al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230.
Art. 56.
Imposta provinciale di trascrizione
1. Le province possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, istituire l'imposta provinciale sulle formalità di trascrizione,
iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro
automobilistico, avente competenza nel proprio territorio, ai sensi del regio
decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio
decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
2. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa
determinata secondo le modalità di cui al comma 11, le cui misure potranno
essere aumentate, anche con successiva deliberazione approvata nel termine di
cui all'articolo 54, fino ad un massimo del venti per cento, ed è dovuta per
ciascun veicolo al momento della richiesta di formalità. È dovuta una sola
imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono
eseguirsi più formalità. Le maggiorazioni di gettito conseguenti al suddetto
eventuale aumento non saranno computate ai fini della determinazione dei
parametri utilizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244,
ai fini della perequazione della capacità fiscale tra province.
3. Le province notificano entro dieci giorni dalla data di
esecutività copia autentica della deliberazione istitutiva o modificativa
delle misure dell'imposta al competente ufficio provinciale del pubblico
registro automobilistico e all'ente che provvede alla riscossione per gli
adempimenti di competenza.
4. Con lo stesso regolamento di cui al comma 1, le province
disciplinano la liquidazione, la riscossione e la contabilizzazione
dell'imposta provinciale di trascrizione e i relativi controlli, nonchè
l'applicazione delle sanzioni per l'omesso o il ritardato pagamento
dell'imposta stessa in misura non inferiore ad una volta nè superiore a
quattro volte l'imposta dovuta. Detti adempimenti sono affidati allo stesso
concessionario della riscossione delle tasse automobilistiche il quale
riversa alla tesoreria di ciascuna provincia nel cui territorio sono state
eseguite le relative formalità le somme riscosse inviando alla provincia
stessa la relativa documentazione. In caso di affidamento in concessione a
terzi della riscossione delle tasse automobilistiche e dell'imposta di cui al
comma 1, deve, comunque, essere assicurata l'esistenza di un archivio
nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico. L'imposta suppletiva deve essere richiesta dalla provincia
entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.
Ai rimborsi dell'imposta provvede la competente provincia.
5. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono all'attuazione
delle disposizioni di cui al comma 4, in conformità ai rispettivi statuti e
relative norme di attuazione.
6. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque
effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, non sono
soggette al pagamento dell'imposta.
7. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della
relativa tariffa.
8. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il
termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta
decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro
delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle
parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
9. Le controversie concernenti l'imposta provinciale di
trascrizione, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione
delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo
31 dicembre 1992, n. 546.
10. Le formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione
respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico
anteriormente al 1 gennaio dell'anno dal quale ha effetto il regolamento di
cui al comma 1, sono soggette, nel caso di ripresentazione a partire da tale
data, alla disciplina relativa all'imposta provinciale. L'imposta erariale di
trascrizione e l'addizionale provinciale eventualmente versate sono
rimborsate rispettivamente dall'amministrazione finanziaria e dalla provincia
su richiesta dei soggetti interessati.
11.
Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le misure dell'imposta
provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli, in misura tale da
garantire il complessivo gettito dell'imposta erariale di trascrizione,
iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico e
la relativa addizionale provinciale.
Art. 57.
Revisione delle imposte di registro e sulle donazioni
1.
Nel testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, concernente gli atti non soggetti a
registrazione, nel comma 1, secondo periodo, le parole "4, 5 e 11"
sono sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
b) all'articolo 51, relativo ai valori dei beni e dei
diritti, nel comma 4, dopo le parole "art. 7 della parte prima della
tariffa" sono inserite le seguenti: "e art. 11-bis della
tabella";
c) alla tariffa, parte prima, concernente gli atti soggetti
a registrazione in termine fisso:
1) nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 4), la
parola "autoveicoli" è sostituita dalle seguenti: "unità da
diporto"; alla stessa lettera, nel numero 5, dopo le parole "di
beni mobili" sono inserite le seguenti: ", esclusi quelli di cui
all'articolo 11-bis della tabella,";
2) nell'articolo 7, comma 1, sono soppresse le lettere da
a) ad e) nonchè le note;
3) nell'articolo 8, comma 1, lettera a), la parola
"autoveicoli" è sostituita dalle seguenti: "unità da
diporto";
4) nell'articolo 11, le parole "4, 5 e 11" sono
sostituite dalle seguenti: "4, 5, 11 e 11-bis";
d) nella tabella, relativa agli atti per i quali non vi è
l'obbligo di chiedere la registrazione, dopo l'articolo 11, è aggiunto il
seguente: "Art. 11-bis. - 1. Atti di natura traslativa o
dichiarativa aventi ad oggetto veicoli iscritti nel pubblico registro
automobilistico.".
2. È abrogato il comma 2 dell'articolo 59 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni,
approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e dopo lo stesso
articolo 59 è inserito il seguente: "Art. 59-bis (Esenzione
per i veicoli iscritti al pubblico registro automobilistico) - 1. Non
sono soggette ad imposta, anche nella ipotesi di cui all'articolo 59, comma
3, le donazioni di veicoli di cui all'articolo 12, comma 1, lettera
l).".
3.
Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal 1 gennaio 1999.
Art. 58.
Modifiche alla disciplina dell'imposta comunale sugli
immobili
1. Nel capo I del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente l'imposta comunale sugli immobili, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Soggetti
passivi) - 1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili
di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare di diritto reale di
usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi, anche se non
residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o
amministrativa o non vi esercitano l'attività.
2. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria,
soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all'articolo 5,
comma 3, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal
primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stato
stipulato il contratto di locazione finanziaria.".
b) nel comma 2 dell'articolo 5, relativo alla base
imponibile, l'ultimo periodo è soppresso e nel comma 3 del medesimo articolo,
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In caso di locazione
finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui
al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze del 19 aprile
1994, n. 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla
base della rendita proposta, a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli
atti catastali, ed estensione della procedura prevista nel terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 11; in mancanza di rendita proposta il valore è
determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è
obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per
il calcolo.";
c) nel comma 1 dell'articolo 13, concernente i rimborsi
dell'imposta, l'ultimo periodo è soppresso.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai
terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli
a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, e
soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità,
vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a
decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
3. Limitatamente all'unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere stabilita in misura superiore a lire 500.000 e
fino a concorrenza dell'imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso il
comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire una aliquota
superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione
del contribuente. 4. Le deliberazioni comunali conce
rnenti
la determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, sono
pubblicate per estratto nella Gazzetta Ufficiale.
Art. 59.
Potestà regolamentare in materia di imposta comunale sugli
immobili
1.
Con regolamento adottato a norma dell'articolo 52, i comuni possono:
a) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione
delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche
con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato
all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo
58 e del proprio nucleo familiare;
b) disporre l'esenzione per gli immobili posseduti dallo
Stato, dalle regioni, dalle provincie, dagli altri comuni, dalle comunità
montane, dai consorzi fra detti enti, dalle aziende unità sanitarie locali,
non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
c) stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 504, concernente gli immobili
utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a
condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti
dall'ente non commerciale utilizzatore;
d) considerare parti integranti dell'abitazione principale
le sue pertinenze, ancorchè distintamente iscritte in catasto;
e) considerare abitazioni principali, con conseguente
applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste
previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o
collaterale, stabilendo il grado di parentela;
f) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per
le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti
temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza
delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
g)
determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune
commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di
accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un
valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al
perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
h) disciplinare le caratteristiche di fatiscenza
sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione,
agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta
prevista nell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
i) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i
versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
l) semplificare e razionalizzare il procedimento di
accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare
l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:
1) eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla
base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione
dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione
dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune
competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti,
cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione
dell'unità immobiliare interessata;
2) attribuzione alla giunta comunale del compito di
decidere le azioni di controllo;
3) determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre
il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce
l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a
mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato
avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la
liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli
interessi;
4) previsione di una sanzione, comunque non inferiore a
lire 200.000 nè superiore a lire 1.000.000 per ciascuna unità immobiliare,
per la omessa comunicazione di cui al numero 1);
5) potenziamento dell'attività di controllo mediante
collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle
finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;
m) introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del
contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19
giugno 1997, n. 218;
n)
razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in
autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in
sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il
versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e
quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonchè il pagamento tramite
sistema bancario;
o) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per
situazioni particolari;
p) prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici
tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al
personale addetto.
2.
Se sono adottate norme regolamentari nella materia di cui alla lettera l) del
comma 1, nel territorio del comune non operano, per gli anni di vigenza del
regolamento, le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 4 e 5, primo periodo, 11, commi 1 e 2, 14, comma 2, e 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
3. Nelle disposizioni regolamentari di cui alla lettera l)
del comma 1 può essere stabilita per anni pregressi la eliminazione delle
operazioni di liquidazione sulla base delle dichiarazioni ovvero la loro
effettuazione secondo criteri selettivi.
Art. 60.
Attribuzione alle provincie e ai comuni del gettito di
imposte erariali
1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore,
esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma
1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle
provincie dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i
veicoli sono iscritti ovvero, per le macchine agricole, alle province nel cui
territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione.
2. Il gettito delle imposte di registro, ipotecaria e
catastale, riscosse sugli atti di trasferimento a titolo oneroso della
proprietà di beni immobili e sugli atti traslativi o costitutivi di diritti
reali sugli stessi, di cui all'articolo 1 della tariffa, parte prima,
allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, compresi gli atti dell'autorità giudiziaria, nonchè sui
relativi contratti preliminari, è attribuito ai comuni nel cui territorio gli
immobili sono ubicati.
3.
Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
nonchè del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
limitatamente alle previsioni di cui al comma 1, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite
le modalità per l'assegnazione alle provincie ed ai comuni delle somme ad
esse spettanti a norma dei commi 1 e 2, salvo quanto disposto nel comma 4.
4. Le regioni Sicilia, Sardegna, Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta, nonchè le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono,
in conformità dei rispettivi statuti, all'attuazione delle disposizioni dei
commi 1 e 2; contestualmente sono disciplinati i rapporti finanziari tra lo
Stato, le autonomie speciali e gli enti locali al fine di mantenere il
necessario equilibrio finanziario.
5. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto dal
1 gennaio 1999 e si applicano: la disposizione del comma 1 con riferimento
all'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati a decorrere dalla predetta
data e quella del comma 2 con riferimento alle imposte riscosse sugli atti
pubblici formati, sulle scritture private autenticate e sugli atti giudiziari
pubblicati o emanati, nonchè sulle scritture private non autenticate
presentate per la registrazione, a decorrere dalla medesima data.
Art. 61.
Riduzione
dei trasferimenti erariali agli enti locali
1. A decorrere dall'anno 1999, il fondo ordinario spettante
alle provincie e quello spettante ai comuni sono ridotti, rispettivamente, di
un importo pari ai gettiti complessivi riscossi nell'anno 1998 per l'imposta
sulle assicurazioni di cui al comma 1 dell'articolo 60 e per le imposte di
cui al comma 2 del medesimo articolo. Le dotazioni dei predetti fondi sono,
per l'anno 1999, inizialmente ridotte in base ad una stima del gettito annuo.
La stima, ai fini dell'assegnazione dei contributi ordinari, è effettuata dal
Ministero delle finanze, per singola provincia e per singolo comune, e
comunicata ai Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e dell'interno, non oltre il 31 luglio 1998. Sulla base dei dati
finali comunicati dal Ministero delle finanze ai predetti Ministeri entro il
31 marzo 1999, sono determinate le riduzioni definitive delle dotazioni dei
predetti fondi e sono introdotte le eventuali variazioni di bilancio; il
Ministero dell'interno provvede, con la seconda e terza rata dei contributi
ordinari relativi al 1999, ad operare i conguagli e a determinare in via
definitiva l'importo annuo del contributo ridotto spettante ad ogni provincia
e ad ogni comune a decorrere dal 1999.
2. A decorrere dall'anno 1999 il fondo ordinario spettante
alle provincie è altresì ridotto di un importo pari al gettito previsto per
il predetto anno per imposta erariale di trascrizione, iscrizione e
annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico di cui alla
legge 23 dicembre 1977, n. 952. La riduzione della dotazione del predetto
fondo è operata con la legge di approvazione del bilancio dello Stato per
l'anno finanziario 1999 ed è effettuata, nei confronti di ciascuna provincia,
dal Ministero dell'interno in base ai dati comunicati dal Ministero delle
finanze entro il 30 giugno 1998, determinati ripartendo il gettito previsto
per il 1999 tra le singole provincie in misura percentualmente corrispondente
al gettito riscosso nel 1997 a ciascuna di esse imputabile. La riduzione
definitiva delle dotazioni del predetto fondo è altresì operata sulla base
dei dati definitivi dell'anno 1998 relativi all'imposta di cui al presente comma,
comunicati dal Ministero delle finanze al Ministero dell'interno entro il 31
marzo 1999.
3. Le somme eventualmente non recuperate, per insufficienza
dei contributi ordinari, sono portate in riduzione dei contributi a qualsiasi
titolo dovuti al singolo ente locale dal Ministero dell'interno. La riduzione
è effettuata con priorità sui contributi di parte corrente.
4. Le riduzioni dei contributi statali e i gettiti dei
tributi previsti dal presente articolo sono determinati con riferimento alle
provincie e ai comuni delle regioni a statuto ordinario. Per le regioni a
statuto speciale le operazioni di riequilibrio di cui al decreto legislativo
30 giugno 1997, n. 244, si applicano solo dopo il recepimento delle
disposizioni dell'articolo 60 e del presente articolo nei rispettivi statuti.
Art. 62.
Canone per l'installazione di mezzi pubblicitari
1. I comuni possono, con regolamento adottato a norma
dell'articolo 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio,
dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, sottoponendo le iniziative
pubblicitarie che incidono sull'arredo urbano o sull'ambiente ad un regime
autorizzatorio e assoggettandole al pagamento di un canone in base a tariffa.
2.
Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) individuazione della tipologia dei mezzi di
effettuazione della pubblicità esterna che incidono sull'arredo urbano o
sull'ambiente ai sensi del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e del
relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
b) previsione delle procedure per il rilascio e per il
rinnovo dell'autorizzazione;
c) indicazione delle modalità di impiego dei mezzi
pubblicitari e delle modalità e termini di pagamento del canone;
d) determinazione della tariffa con criteri di
ragionevolezza e gradualità tenendo conto della popolazione residente, della
rilevanza dei flussi turistici presenti nel comune e delle caratteristiche
urbanistiche delle diverse zone del territorio comunale e dell'impatto
ambientale;
e) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone,
dei mezzi pubblicitari installati senza la preventiva autorizzazione a quelli
autorizzati e previsione per l'installazione dei mezzi pubblicitari non
autorizzati di sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore
all'importo della relativa tariffa, nè superiore al doppio della stessa
tariffa;
f) determinazione della tariffa per i mezzi pubblicitari
installati su beni privati in misura inferiore di almeno un terzo rispetto
agli analoghi mezzi pubblicitari installati su beni pubblici.
3. Il regolamento può anche prevedere, con carattere di
generalità, divieti, limitazioni e agevolazioni.
4.
Il comune procede alla rimozione dei mezzi pubblicitari privi della
prescritta autorizzazione, o installati in difformità della stessa, o per i
quali non sia stato effettuato il pagamento del relativo canone, nonchè alla
immediata copertura della pubblicità con essi effettuata, mediante
contestuale processo verbale di contestazione redatto da competente pubblico
ufficiale. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni amministrative
pecuniarie di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, ovvero se non comminabili, di quelle stabilite dall'articolo 24, comma
2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507. Per l'applicazione delle
sanzioni di cui al presente comma si osservano le disposizioni contenute nel
capo I del titolo VI del citato decreto legislativo n. 285 del 1992.
Art. 63.
Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
1. Le province e i comuni possono, con regolamento adottato
a norma dell'articolo 52 prevedere che l'occupazione, sia permanente che temporanea
di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al
proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a
mercati anche attrezzati, sia assoggettata al pagamento di un canone da parte
del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione
in base a tariffa. Il pagamento del canone può essere anche previsto per
l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio
costituita nei modi di legge. Agli effetti del presente comma si comprendono
nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati
con popolazione superiore a diecimila abitanti individuabili a norma
dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
2. Il regolamento è informato ai seguenti criteri:
a) previsione delle procedure per il rilascio, il rinnovo e
la revoca degli atti di concessione;
b) classificazione in categorie di importanza delle strade,
aree e spazi pubblici;
c) indicazione analitica della tariffa determinata sulla
base della classificazione di cui alla lett. b), dell'entità
dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico
della disponibilità dell'area nonchè del sacrificio imposto alla
collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche
attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle
modalità dell'occupazione;
d) indicazione delle modalità e termini di pagamento del
canone;
e) previsione di speciali agevolazioni per occupazioni
ritenute di particolare interesse pubblico e, in particolare, per quelle
aventi finalità politiche ed istituzionali;
f) previsione per le occupazioni permanenti realizzate con
cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di
erogazione dei pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di
attività strumentali ai servizi medesimi, di una speciale misura di tariffa
determinata sulla base di quella minima prevista nel regolamento per
ubicazione, tipologia ed importanza dell'occupazione, ridotta non meno del 50
per cento. In sede di prima applicazione il predetto canone è determinato
forfettariamente sulla base dei seguenti criteri:
1) per le occupazioni del territorio comunale, il canone è
commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura
unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
1.1) fino a 20.000 abitanti lire 1.250 per utente;
|
1.2) oltre 20.000 abitanti lire 1.000 per utente;
|
2) per le occupazione del territorio provinciale, il canone
è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo complessivamente
corrisposto ai comuni compresi nel medesimo ambito territoriale;
3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti
a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La
medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni
permanenti di cui alla presente lettera effettuate per l'esercizio di
attività strumentali ai pubblici servizi;
4) gli importi di cui ai punti 1) e 2) sono rivalutati
annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31
dicembre dell'anno precedente;
g) equiparazione, ai soli fini del pagamento del canone,
delle occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da
competente pubblico ufficiale, a quelle concesse, e previsione delle sanzioni
amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone
nè superiore al doppio del canone stesso, ferme restando quelle stabilite
dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285.
3.
Il canone è determinato sulla base della tariffa di cui al comma 2, con
riferimento alla durata dell'occupazione e può essere maggiorato di eventuali
oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo.
Dalla misura complessiva del canone va detratto l'importo di altri canoni
previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per
la medesima concessione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di
servizi.
Art. 64.
Disposizioni finali e transitorie
1. Le autorizzazioni alla installazione di mezzi
pubblicitari e le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente
alla data dalla quale hanno effetto i regolamenti previsti negli articoli 62
e 63, sono rinnovate a richiesta del relativo titolare o con il pagamento del
canone ivi previsto, salva la loro revoca per il contrasto con le norme
regolamentari.
2. Il comune può prorogare fino al 31 dicembre 1998, a
condizioni da stabilire tra le parti, i contratti di gestione di cui agli
articoli 25 e 52 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, relativi
all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e riscossione,
rispettivamente, dell'imposta comunale sulla pubblicità e della tassa per
l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, aventi scadenza anteriormente alla
predetta data.
3. Se il comune si avvale della facoltà di escludere
l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità, l'oggetto dei vigenti contratti
di concessione di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 15 novembre
1993, n. 507, è limitato al servizio delle pubbliche affissioni, fatta salva
la revisione delle condizioni contrattuali da definire tra le parti e la
facoltà di recesso del concessionario.
TITOLO IV
Disposizioni comuni
Art. 65.
Variazioni di bilancio
1. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 66.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 1998.
Le disposizioni del titolo II hanno effetto per i periodi di imposta che
hanno inizio dopo il 31 dicembre 1997, salvo quanto disposto dal comma 2.
2. La revisione delle aliquote e del numero degli scaglioni
di reddito prevista dall'articolo 46 del presente decreto ha effetto per i
periodi di imposta che hanno inizio dopo il 31 dicembre 1999 per gli
emolumenti arretrati di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917.
|